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Gli effetti delle misure di cui alla presente ordinanza sono prorogati:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 7 ottobre 2020, n. 39 al 15 ottobre 2020 compreso.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 10 settembre 2020, n. 34

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 18 settembre 2020, n. 48

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

Gli effetti delle misure di cui alla presente ordinanza sono prorogati:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 7 ottobre 2020, n. 39 al 15 ottobre 2020 compreso.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020, con il quale è stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che individua nel Presidente della Regione Siciliana il Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive del 16 maggio 2020, condivise dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome e recepite dallo Stato per tutto il territorio nazionale, nonché le successive Linee guida del 22 maggio 2020, del 25 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 9 luglio 2020 e del 6 agosto 2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il parere del 18 aprile 2020 del Comitato tecnico-scientifico in relazione allo stato di avanzamento dell'emergenza in Sicilia e programmazione della fase di post-lockdown (fase 2), nonché la tabella sinottica denominata "classe di rischio dei lavoratori in relazione all'aggregazione sociale con modello in fase di studio con indicazioni sull'uso di DPI e del distanziamento";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, con la quale sono state adottate misure urgenti di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, indirizzate a coloro "che intendono fare ingresso nel territorio nazionale e che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna, ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020";

Vista l'Ordinanza del Ministro della Salute del 16 agosto 2020, con la quale sono state adottate misure urgenti di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19, in relazione all'obbligo di utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto e alla sospensione, all'aperto o al chiuso delle "attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all'intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico";

Viste in particolare, le richiamate "linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" del 6 agosto 2020, con le quali sono rappresentate le schede tecniche con gli indirizzi operativi specifici per la prevenzione ed il contenimento del contagio nel settore della ristorazione, delle attività turistiche (stabilimenti balneari e spiagge), delle attività ricettive, dei servizi alla persona (acconciatori, estetisti e tatuatori), del commercio al dettaglio, del commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti), degli uffici aperti al pubblico, delle piscine, delle palestre, della manutenzione del verde, dei musei, archivi e biblioteche, dell'attività fisica all'aperto, del noleggio veicoli e altre attrezzature, degli informatori scientifici del farmaco, delle aree giochi per bambini, dei circoli culturali e ricreativi, della formazione professionale, dei cinema e spettacoli dal vivo, dei parchi tematici e di divertimento, delle sagre e fiere locali, dei servizi per l'infanzia e per l'adolescenza, delle strutture termali e centri benessere, delle professioni della montagna (guide alpine e maestri di sci) e guide turistiche, dei congressi e grandi eventi fieristici, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse, delle discoteche, nonché, in analogia, per tutte le attività economiche e produttive autorizzate;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 4 settembre 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "Fino al 22 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova" e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, "a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità a rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree";

Considerato inoltre, che il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 ha consentito, a far data dal 18 maggio 2020, la riapertura di tutto il commercio al dettaglio, dei servizi alla persona e delle attività di ristorazione, a condizione che siano rispettati i protocolli e le linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, nonché ha rimesso alle Regioni la facoltà di avviare, alle medesime condizioni ulteriori, attività economiche e produttive;

Ritenuto che il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 ha integralmente prorogato, fino al 31 luglio 2020, tutte le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020;

Considerato l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020;

Valutato l'andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, e che lo Stato, nel proprio decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, ha individuato quali linee guida applicabili per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate le regole indicate nelle c.d. Linee guida del 16 maggio 2020 approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, come modificate ed integrate il 22 maggio 2020, il 25 maggio 2020, l'11 giugno 2020 ed il 9 luglio 2020;

Vista la delibera del 29 luglio 2020, con la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, già dichiarato con precedente deliberazione del 31 gennaio 2020, in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";

Ordina:

Gli effetti delle misure di cui alla presente ordinanza sono prorogati:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 7 ottobre 2020, n. 39 al 15 ottobre 2020 compreso.

Art. 1

Proroga termini fino al 7 ottobre 2020

L'efficacia delle misure di cui alle Ordinanze contingibili e urgenti n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020 e n. 29 del 30 luglio 2020 del Presidente della Regione Siciliana, nonché la efficacia delle disposizioni di cui all'art. 2 dell'Ordinanza n. 30 del 31 luglio 2020 e all'art. 3 dell'Ordinanza n. 31 del 9 agosto 2020 del Presidente della Regione Siciliana, sono prorogate al 7 ottobre 2020 compreso.

Per prevenire o ridurre il rischio di contagio nelle diverse attività economiche e produttive autorizzate si applicano: le c.d. Linee guida del 6 agosto 2020 e successive integrazioni e/o modificazioni; i decreti dell'Assessore regionale della Famiglia e delle politiche sociali e dell'Assessore regionale del Turismo, adottati entrambi d'intesa con l'Assessore regionale per la Salute, in attuazione degli articoli 2 e 4 dell'Ordinanza n. 25; le specifiche Linee guida regionali. Continuano, inoltre, ad avere efficacia le Circolari del Soggetto attuatore e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, interpretative ed attuative delle Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana prorogate.

Gli effetti delle misure di cui alla presente ordinanza sono prorogati:

- dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 7 ottobre 2020, n. 39 al 15 ottobre 2020 compreso.

Art. 2

Disposizioni finali

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente Ordinanza trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito in legge, ed al decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, nonché i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri vigenti.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente Ordinanza, con validità dall'11 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 10 settembre 2020.

MUSUMECI