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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2024, n. 481

- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 22 aprile 2024, n. 94

Avviso finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della riforma 1.7 - Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti, prevista dalla Missione 4, Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che all'articolo 1 istituisce il Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR) e il Ministero dell'Istruzione, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTA la legge 14 novembre 2000, n. 338, recante "Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, recante "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", e in particolare gli articoli 13, 14, 15, 16 e 17;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, recante "Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato";

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", relativo al "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici";

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTO l'articolo 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, recante "Norme sul diritto agli studi universitari";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale";

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, e in particolare gli artt. 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca, "al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica", nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;

VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell'Università e della Ricerca per il 2024, adottato con Decreto Ministeriale n. 1668 del 29 dicembre 2023;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2023 recante "Istituzione della Struttura di missione denominata Struttura di missione PNRR";

VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, n. 230 recante "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";

VISTO il Codice di Comportamento del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca, adottato con Decreto Ministeriale. n. 236 del 6 aprile 2023, ai sensi dell'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ed in conformità alla delibera ANAC 19 febbraio 2020, n. 177;

VISTA la comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 che, all'articolo 17, definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do No Significant Harm"), e la Comunicazione della Commissione (UE) 2021/C 58/01, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del Regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;

VISTO il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio della parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani e il superamento del divario territoriale;

VISTA la direttiva alle Amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure del PNRR in materia di disabilità del Ministro per la disabilità adottata con il decreto 9 febbraio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022;

VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 309 del 30 dicembre 2021);

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;

VISTI gli Operational Arrangements siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 22 dicembre 2021;

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo "Si.Ge.Co." del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;

VISTO il Decreto Direttoriale del 7 dicembre 2022, n. 1975, recante la "Nomina unità deputata allo svolgimento delle attività di controllo previste dal sistema di gestione e controllo";

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;

VISTO il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 11 ottobre 2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n. 279, del 23 novembre 2021), recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";

VISTO il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha modificato la legge n. 3 del 2003, istitutiva del CUP;

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13 recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, che ha riorganizzato la governance del PNRR, istituendo tra l'altro la Struttura di Missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR;

VISTO il decreto interministeriale MUR-MEF 1° ottobre 2021, n. 1137, con cui è stata istituita, ai sensi dell'articolo 8, co. 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, la struttura di coordinamento delle attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e controllo relative agli interventi previsti nel PNRR;

TENUTO CONTO del principio di sana gestione finanziaria disciplinato dal Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e di quanto previsto dal considerando (25) Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e recupero dei fondi che sono stati indebitamenti assegnati;

VISTA la Circolare n. 21 del 14 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare n. 25 del 29 ottobre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la Circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare n. 33 del 31 dicembre 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare n. 21 del 29 aprile 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la Circolare n. 27 del 21 giugno 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la Circolare n. 28 del 4 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la Circolare n. 29 del 26 luglio 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTA la circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 settembre 2022, n. 32 [N.d.R. recte: circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 ottobre 2022, n. 32], avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023 n. 10, avente ad oggetto "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

VISTA la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex articolo 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex articolo 10, d.lgs. 231/2007.";

VISTA in particolare, la Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 - "Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)";

VISTA la Decisione di esecuzione del Consiglio 12 settembre 2023 (12259/23), di modifica della Decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, con la quale, relativamente alla Riforma 1.7, è stata disposta la trasformazione dell'obiettivo M4C1-28 in un traguardo, relativo all'aggiudicazione di un primo insieme di contratti per la realizzazione di ulteriori alloggi per studenti, nonché la modifica dell'obiettivo M4C1- 30 il quale, nella nuova formulazione, prevede la "Creazione e assegnazione di almeno 60 000 posti letto aggiuntivi in base alla legge 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, o al nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.";

VISTA la Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023 (ST 16051/2023), con la quale, relativamente alla riforma 1.7, è stata disposta tra le altre la modifica della descrizione della misura e dell'obiettivo M4C1-30 al 30 giugno 2026, il quale, nella nuova formulazione, ora prevede "Creazione di almeno 60 000 posti letto supplementari conformemente alla legislazione pertinente, tra cui la Legge n. 338/2000, quale riveduta nell'agosto 2022, e il nuovo sistema legislativo adottato nell'ambito del traguardo M4C1-29, riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti.";

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR, e, in particolare, il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026;

VISTO il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, pubblicata in G.U. del 17 novembre 2022, n. 269;

VISTO in particolare, l'articolo 25 decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, recante "Nuove misure di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di alloggi e residenze per studenti universitari", tramite il quale è stato introdotto l'articolo 1 bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato "Nuovo housing universitario";

VISTO l'articolo 1-bis legge 4 novembre 2000, n. 338 [N.d.R. recte: legge 14 novembre 2000, n. 338], recante la disciplina del "Nuovo housing universitario";

VISTO il Decreto Ministeriale n. 1437 del 27 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 7, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338 [N.d.R. recte: legge 14 novembre 2000, n. 338], che disciplina la composizione della commissione di valutazione degli interventi, le procedure per la ricognizione dei fabbisogni territoriali di posti letto, le procedure per la presentazione delle proposte e per la loro valutazione, le procedure e i criteri volti ad individuare il corrispettivo unitario per i posti letto, le garanzie patrimoniali minime per accedere alle misure nonché gli standard minimi qualitativi degli alloggi o delle residenze;

VISTO il Decreto Interministeriale n. 1439 del 29 dicembre 2022, adottato in attuazione del comma 11, articolo 1 bis legge 4 novembre 2000, n. 338 [N.d.R. recte: legge 14 novembre 2000, n. 338], con il quale sono definite le disposizioni attuative della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione e di fruizione del contributo, sotto forma di credito d'imposta, anche al fine del rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, con il quale, allo scopo di valutare il grado di risposta dei potenziali soggetti attuatori, è stato pubblicato l'Avviso finalizzato all'individuazione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti che intendano rendere disponibili immobili da destinare ad alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

VISTI gli esiti del Decreto Ministeriale n. 469 del 12 maggio 2023, pubblicati con Decreto 1269 del 27 settembre 2023;

TENUTO CONTO dei lavori del tavolo tecnico sull'housing universitario, coordinato dal Ministero dell'Università e la Ricerca e partecipato dalle strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con lo scopo di individuare le azioni necessarie al raggiungimento dell'obiettivo finale PNRR in scadenza al 30 giugno 2026, che prevede la creazione di 60.000 nuovi posti letto per studenti universitari;

VISTO il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, rubricato "Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili.", ed in particolare con l'articolo 11 "Edilizia universitaria";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca del 19 dicembre 2023, n. 1650, di utilizzo delle risorse previste dall'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 inerente alle procedure di cui ai Decreti Ministeriali n. 1046 del 26 agosto 2022 e n. 1252 del 2 dicembre 2022;

VISTO il Protocollo d'Intesa, sottoscritto in data 30 novembre 2023, tra il Ministero dell'università e della ricerca e l'Agenzia del Demanio per la collaborazione istituzionale nella realizzazione di residenze universitarie e acquisito con nota prot. n. AOODGUDMPNRR 438 del 30 novembre 2023;

CONSIDERATO che, al fine di conseguire il target M4C1-30, in scadenza al T2 2026, è necessario procedere all'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente bando, si applicano le seguenti definizioni:

a) "Amministrazione centrale titolare di intervento" (Amministrazione responsabile)" o "Ministro e Ministero": il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca (di seguito, anche solo MUR);

b) "Brownfield": siti nei quali gli interventi di riutilizzo o trasformazione d'uso, valorizzandone le caratteristiche e collocazione geografica, sono in grado di produrre benefici economici uguali o superiori ai costi relativi alle opere di trasformazione e alle opere di bonifica o messa in sicurezza;

c) "Commissione": la Commissione di Valutazione nominata dal Ministro dell'Università e della Ricerca al fine di valutare le candidature pervenute in riscontro al presente Bando;

d) "Componente del PNRR": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

e) "CUP": Codice Unico di Progetto è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;

f) "Destinazione d'uso prevalente degli immobili ad alloggio o residenza per studenti": I soggetti attuatori assicurano la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente bando, con possibilità di destinazione ad altre finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche;

g) "DNSH": Do No Significant Harm, principio che consiste nel "non arrecare nessun danno significativo" all'ambiente, come definito all'articolo 17 del Regolamento UE 2020/852;

h) "Green field": area libera e inutilizzata, non edificata ovvero non occupata da attività antropiche;

i) "Intervento": azione mediante acquisizione o locazione od altra forma di godimento di immobili, corredata eventualmente anche da opere di ristrutturazione accessorie finalizzate all'adeguamento agli indirizzi di cui alla comunicazione della Commissione europea dell'11 dicembre 2019 (COM(2019) 640 final) sul Green Deal europeo, recepiti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, finalizzata ad incrementare la dotazione di ricettività residenziale studentesca, mediante posti letto aggiuntivi rispetto alla rilevazione effettuata alla data di approvazione del PNRR;

j) "Ispettorato Generale per il PNRR": struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;

k) "Milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

l) "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);

m) "Misura del PNRR": specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati. 

n) "Parti della struttura eventualmente non utilizzate": aree funzionali della struttura diverse dalle aree ricomprese nelle Funzioni residenziali (AF1), di cui all'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, così come integrati dall'allegato C del presente Decreto, eventualmente non utilizzate, anche temporaneamente, per le finalità di cui al presente bando;

o) "Periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche": periodi di ciascuna annualità, della durata massima di 2 mesi, convenzionalmente compresi tra il 1° agosto e il 30 settembre. Tale periodo può essere traslato, ovvero ridotto, in funzione delle esigenze manifestate dall'organismo regionale per il diritto allo studio competente per ciascun territorio. L'eventuale variazione alle date sopra riportate sarà contenuta all'interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto attuatore e l'organismo DSU, secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del presente decreto.

p) "PNRR": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;

q) "Posto letto per studenti universitari": unità abitativa ad uso residenziale atta ad ospitare uno studente, e i cui standard sono conformi a quanto riportato nell'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, così come integrati dall'allegato C del presente Decreto;

r) "Regioni del mezzogiorno": Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

s) "Rendicontazione delle spese": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto;

t) "Rendicontazione di milestone e target": attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto;

u) "Rendicontazione di intervento": rendicontazione bimestrale all'Ispettorato Generale per il PNRR da parte della funzione di rendicontazione e controllo dell'Amministrazione centrale titolare dell'intervento. Tale attività può ricomprendere la rendicontazione delle spese sostenute dai soggetti attuatori e/o la rendicontazione del conseguimento di milestone e target associati agli interventi di competenza;

v) "RRF": Dispositivo europeo per la Ripresa e Resilienza;

w) "Richiesta di pagamento alla Commissione europea": richiesta di trasferimento delle risorse presentata dallo Stato Membro alla Commissione europea due volte l'anno, a fronte del raggiungimento di un gruppo di target e milestone concordati e indicati nel PNRR approvato, a norma dell'articolo 24 del Reg. UE 241/2021;

x) "Richiesta di pagamento all'Ispettorato Generale per il PNRR": richiesta di pagamento (attraverso trasferimento fondi o erogazione delle risorse) presentata dall'Amministrazione centrale titolare di interventi all'Ispettorato Generale per il PNRR in relazione al fabbisogno stimato di risorse sulla base delle spese effettivamente sostenute dai soggetti attuatori e/o delle previsioni sui futuri flussi di cassa, per garantire la continuità della disponibilità di cassa a supporto dell'attuazione degli interventi e far fronte alle domande di rimborso presentate dai soggetti attuatori;

y) "Sistema ReGiS": sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043 della legge n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;

z) "Soggetto attuatore": soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della gestione dell'intervento e coincide con il soggetto proponente della richiesta di contributo. Nell'ambito della presente misura sono le imprese, gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - allegato I.1, i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338 e gli altri soggetti pubblici;

aa) "Soggetto gestore": Il soggetto gestore coincide con il soggetto attuatore, il quale, tuttavia, non necessariamente coincide con il soggetto proprietario dell'immobile. Il soggetto gestore è responsabile della realizzazione dell'intervento, consistente nella realizzazione di posti letto per studenti universitari e nella loro messa a disposizione per l'assegnazione; cura le procedure per l'assegnazione dei posti letto agli studenti universitari, anche per il tramite di convenzioni con altri soggetti pubblici e privati; assicura il rispetto, per tutto il ciclo di vita dell'intervento, dei vincoli e dei termini del finanziamento PNRR;

bb) "Soggetto proponente": soggetto che presenta la richiesta di contributo in riscontro al presente decreto, coincidente con il promittente soggetto gestore dell'intervento;

cc) "Soggetto proprietario dell'immobile": persona fisica o giuridica titolare del diritto di proprietà dell'immobile destinato ad alloggio o residenza universitaria per studenti delle istituzioni della formazione superiore;

dd) "Struttura di missione PNRR": struttura dirigenziale di livello generale alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo, punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

ee) "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione Europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato;

ff) "Unità di Audit": struttura che svolge attività di controllo sull'attuazione del PNRR ai sensi del Regolamento (UE) 2021/241.

Art. 2

Finalità ed ambito di applicazione

1. Il presente Decreto è finalizzato all'acquisizione della disponibilità di nuovi posti letto presso alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, in attuazione della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437.

2. Il Ministero dell'Università e della Ricerca riconosce ai soggetti gestori delle residenze universitarie un contributo economico che copre una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse. Il contributo è riconosciuto in una unica soluzione in esito alla realizzazione e messa a disposizione degli alloggi per l'assegnazione agli studenti universitari che rispettano tutti i requisiti definiti dal presente Decreto e per i quali si applicano, in particolare, i termini e le condizioni di gestione definiti dal successivo articolo 8. Gli oneri connessi alla realizzazione delle residenze universitarie, che possono riguardare interventi di manutenzione straordinaria, recupero, ristrutturazione edilizia e urbanistica, restauro, risanamento, efficientamento e/o miglioramento energetico, demolizione e ricostruzione, nuova costruzione non su terreni greenfield, trasformazione, ampliamento o completamento, all'interno dei quali possono essere comprese operazioni di abbattimento delle barriere architettoniche e adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sismica e di igiene e sicurezza, sono a carico dei soggetti gestori, anche in concorso con eventuali risorse messe a disposizione da altri soggetti, compresi i soggetti proprietari degli immobili - se diversi dal soggetto gestore. Per tali spese il MUR non riconosce alcun rimborso nell'ambito del presente Decreto.

3. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto concorrono al conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026, che prevede la creazione di 60.000 posti letto aggiuntivi.

4. Al fine di assicurare il conseguimento del target di cui al precedente comma 3 e perseguire le finalità prefissate della Riforma 1.7- "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 del PNRR a titolarità del MUR, l'iter amministrativo complessivo relativo al presente Decreto, nonché ogni procedimento, atto, o determinazione ad esso conseguente, è gestito dal Ministero dell'Università e della Ricerca, anche mediante il ricorso al supporto tecnico operativo di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 77/2021, in raccordo e collaborazione con le strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 3

Dotazione finanziaria del decreto

1. Le risorse complessive disponibili per l'azione specifica attuata dal presente Decreto sono pari a 1.198.000.000,00 euro al fine di finanziare almeno 60.000 posti letto aggiuntivi entro il 30 giugno 2026.

2. La dotazione di cui al precedente comma 1 assicura il soddisfacimento dei fabbisogni di posti letto in residenze per studenti universitari relativi alle città situate nelle regioni del mezzogiorno nella misura minima del 40% (quaranta per cento) del totale complessivo. I fabbisogni di riferimento sono individuati dall'Allegato B del presente Decreto, che costituiscono un aggiornamento di quanto riportato nell'Allegato A del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437.

3. Il Ministero si riserva la facoltà di modificare l'allocazione dei fondi effettuata secondo il suindicato criterio di riparto, in caso di carenza di candidature utili pervenute nel corso della procedura di cui al presente decreto, al fine di assicurare il conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026. 

Art. 4

Soggetti ammissibili

1. Possono presentare richiesta di contributo, in qualità di Soggetti attuatori, i Soggetti gestori, o promittenti tali, di alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore.

Le categorie di soggetti ammissibili, che dovranno farsi carico di tutte le attività connesse agli interventi di cui al presente decreto, corrispondono ai seguenti soggetti che svolgono o intendono svolgere attività di gestione di residenze o alloggi per studenti universitari, in conformità alla legislazione nazionale e locale di riferimento:

a) le imprese;

b) gli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

c) i soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338;

d) gli altri soggetti pubblici.

Art. 5

Interventi finanziabili

1. Il presente decreto sostiene la realizzazione di strutture dedicate alla residenzialità studentesca universitaria attraverso la copertura, da parte del MUR, di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, in esito alla realizzazione/messa a disposizione delle strutture stesse, riconosciuta al soggetto gestore in una unica soluzione.

2. I soggetti di cui al precedente articolo 4, all'atto di presentazione della richiesta, possono essere direttamente in possesso degli immobili da destinare a residenze o alloggi per studenti universitari, ovvero essere nelle condizioni di cui al successivo articolo 7, comma 1, lettera f).

3. I posti letto per studenti della formazione superiore dovranno essere resi disponibili per l'assegnazione agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dal successivo articolo 8, comma 2, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito.

4. I soggetti gestori degli interventi finanziati assicurano - a pena di decadenza dei benefici di cui al presente Decreto e l'attivazione dei meccanismi sanzionatori di cui all'articolo 17 - la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, con possibilità di destinazione ad ulteriore finalità, anche a titolo oneroso, delle parti della struttura eventualmente non utilizzate, ovvero degli stessi alloggi o residenze in relazione ai periodi non correlati allo svolgimento delle attività didattiche, ferma restando la necessaria continuità annuale della disponibilità del singolo posto letto assegnato a ciascun studente per un determinato anno accademico.

Art. 6

Entità del contributo e termini di realizzazione degli interventi

1. Il contributo PNRR concesso dal MUR al soggetto gestore, in esito alla realizzazione e alla messa a disposizione di ciascun posto letto nell'ambito degli interventi selezionati e finanziati, è determinato in misura fissa in euro 19.966,66 a posto letto, ed è relativo alla copertura di una parte dei proventi da locazione per i primi tre anni di gestione delle strutture stesse, come riportato al precedente articolo 5, comma 1.

2. Gli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto dovranno prevedere termini di realizzazione compatibili, al più tardi, con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026.

Art. 7

Criteri di ammissibilità

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi del PNRR e di dare attuazione a quanto ivi previsto, gli interventi oggetto del finanziamento di cui al presente decreto dovranno, a pena di esclusione dalla valutazione di merito:

a) essere coerenti con obiettivi e finalità del Regolamento (UE) 241/2021, con la strategia generale e con la scheda di dettaglio della Componente del PNRR e della Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti";

b) essere conformi al principio "non arrecare un danno significativo" all'ambiente, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01);

c) riguardare immobili situati all'interno o in prossimità del territorio di capoluoghi di provincia che ospitano sedi di una o più istituzioni universitarie statali e non statali, legalmente riconosciute, ivi compresi gli istituti superiori ad ordinamento speciale e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, anche non statali, che devono risultare dall'immobile oggetto di intervento agevolmente raggiungibili;

d) riguardare immobili che possano permettere la realizzazione di alloggi o residenze universitarie per studenti delle istituzioni della formazione superiore per un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, purché ricompresi in un programma unitario che trovi la sua collocazione in un unico edificio o gruppo di edifici contigui, in coerenza con gli standard minimi qualitativi individuati dall'Allegato C del Decreto Ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437 e ss.mm.ii., così come integrati dall'Allegato C del presente decreto, con modalità e tempistiche compatibili con la messa a disposizione dei posti letto per l'assegnazione entro i termini di rendicontazione del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026;

e) prevedere per ciascun intervento, un numero di posti letto in camera singola non inferiore al 70% (settanta per cento) - arrotondato per eccesso - del totale dei posti letto da realizzare;

f) riguardare immobili nella piena ed esclusiva disponibilità attuale dei soggetti gestori, ovvero per i quali alla data di presentazione della richiesta di contributo sono state avviate le procedure di cessione della disponibilità;

2. Non sono ammissibili al finanziamento interventi relativi ad alloggi già utilizzati a fini abitativi per studenti alla data di pubblicazione del presente bando o che sono stati utilizzati per tali finalità in qualsiasi momento nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente bando e l'1° gennaio 2023.

3. Gli interventi non devono comprendere l'approvvigionamento di caldaie a gas naturale. 

Art. 8

Finalità sociali degli interventi finanziati

1. I soggetti attuatori degli interventi, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 2, sono obbligati, nell'applicazione delle tariffe da richiedere agli studenti assegnatari, ad attuare per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto, una riduzione del 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato prevista in ragione della finalità sociale delle misure di cui al presente decreto. Per l'individuazione della tariffa media si dovrà fare riferimento a quanto risultante dall'applicazione delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022", di cui all'allegato E, che tengono conto dell'ambito territoriale, dei valori di mercato di riferimento, delle tipologie di studenti, delle tipologie degli immobili e del livello dei servizi offerti agli studenti. Tale tariffa media, desumibile anche attraverso il servizio telematico messo a disposizione dal MUR con le modalità di cui al successivo articolo 9, è calcolata prendendo a riferimento la totalità dei posti letto previsti da ciascun intervento, al netto della quota di riserva per il diritto allo studio di cui al successivo comma 2. Resta inteso che la Commissione di valutazione di cui al successivo articolo 10, nell'ambito dell'attività istruttoria di valutazione delle proposte, potrà valutare eventuali variazioni della tariffa proposte dal soggetto gestore in fase di presentazione della richiesta di contributo in funzione di particolari caratteristiche legate ai livelli di servizi offerti, avuta comunque a riguardo la necessità di assicurare una riduzione del 15% (quindici per cento) del valore medio di mercato rispetto a tali fattispecie di alloggi.

2. I soggetti gestori sono obbligati altresì a destinare una quota non inferiore al 30% (trenta per cento) dei posti letto relativi alla residenza universitaria oggetto dell'intervento a studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, individuati mediante graduatorie redatte dagli Organismi regionali territorialmente competenti per il diritto allo studio o dalle altre istituzioni preposte al diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, in forza di apposite convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo DSU. Le convenzioni di cui al presente comma, si rendono necessarie esclusivamente per i soggetti attuatori diversi dai sopra richiamati Organismi regionali competenti per il diritto allo studio o dalle altre istituzioni preposte al diritto allo studio ai sensi della vigente legislazione regionale, competenti in ciascun territorio. Gli organismi regionali DSU definiscono, nell'ambito dei propri bandi annuali adottati per le concessioni dei benefici agli studenti, le tariffe a carico di quest'ultimi per la fruizione dell'alloggio. Il corrispettivo unitario che ciascun Organismo regionale competente per il diritto allo studio eroga al soggetto gestore, secondo la modalità c.d. "vuoto per pieno", in forza dell'accordo sottoscritto tra le parti:

a) per i primi 3 anni, coincide con l'importo previsto a carico del singolo studente, così come definito nel bando dello stesso Organismo DSU. In assenza di specifica definizione su detto bando, si applicano le tariffe indicate nella convenzione di cui al successivo comma ovvero, in subordine, le tariffe valevoli per la residenza indicata nel bando DSU dell'organismo regionale competente per territorio maggiormente prossima in linea d'aria ai posti alloggio oggetto di finanziamento;

b) per i successivi 9 anni, è pari al 75% della tariffa media di mercato, così come risultante dall'applicazione annuale delle procedure e dei criteri definiti dal Ministero dell'Università e della Ricerca in esito ai lavori del "Tavolo Tecnico Interistituzionale per la Riforma dell'housing universitario di cui all'art 6 del DM n. 1437/2022". Durante tale periodo, l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio conferma annualmente il numero di posti letto di cui intende avvalersi, tra quelli a lui riservati, e corrisponde per essi al soggetto gestore i corrispettivi unitari come sopra definiti.

3. Le convenzioni tra il soggetto gestore e l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio sono da redigersi secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del presente decreto, che disciplina i termini, le modalità, le tempistiche e gli obblighi tra le parti. Tali convenzioni dovranno essere inviate al MUR antecedentemente alla messa in esercizio della residenza e sono vincolanti ai fini della liquidazione dei fondi di cui al presente decreto. Nel caso in cui il soggetto attuatore non sia ancora addivenuto alla stipula della convenzione in data antecedente di 2 (due) mesi rispetto a quella prevista per la conclusione dell'intervento, è tenuto a darne comunicazione scritta al MUR che, verificata l'impossibilità di addivenire alla stipula con l'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per cause non dipendenti dal soggetto attuatore, autorizza il proponente ad assegnare direttamente agli studenti i posti letto oggetto della riserva per il Diritto allo Studio, previo espletamento di idonea procedura competitiva basata su requisiti di reddito e merito valevoli per il DSU ai sensi della normativa vigente ed applicando a tali studenti tariffe coincidenti con quelle applicate dall'Organismo regionale competente per il diritto allo studio per l'anno accademico di riferimento.

4. Per la quota parte dei posti letto di cui al precedente comma 2, la ripartizione degli alloggi tra stanze singole e doppie dovrà essere effettuata in conformità alle previsioni di cui al precedente articolo 7 comma 1 lett. e), pertanto almeno il 70% di tali posti letto dovranno essere ubicati in stanze singole. Tale ripartizione potrà essere modificata in funzione delle esigenze manifestate dall'organismo regionale per il diritto allo studio competente per ciascun territorio. L'eventuale variazione sarà contenuta all'interno della convenzione sottoscritta tra il soggetto attuatore e l'organismo DSU, secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F del presente decreto.

Art. 9

Termini e modalità di presentazione della domanda e documentazione da trasmettere

1. La richiesta di contributo, completa della documentazione indicata nel presente articolo, potrà essere trasmessa attraverso l'apposito servizio telematico messo a disposizione dal MUR e predisposto da Cassa depositi e prestiti S.p.A. (di seguito "Servizio telematico"). Il servizio telematico consentirà la trasmissione delle domande a partire dalle ore 10:00 del quinto giorno successivo alla registrazione da parte della Corte dei Conti del presente Bando.

2. Le richieste di contributo degli interventi sono formulate mediante compilazione, tramite il Servizio telematico di cui sopra, di un apposito modello informatizzato, atto a consentire una valutazione della richiesta, e contenente i principali dati significativi ai fini della valutazione. Il fac-simile del modello è allegato al presente decreto (Allegato A).

3. La documentazione, consistente nella richiesta di contributo e nei relativi allegati di cui al successivo comma 7, firmata digitalmente dal legale rappresentante del Soggetto proponente, deve essere presentata utilizzando esclusivamente il Servizio telematico accessibile all'indirizzo "https://www.cdp.it/portalefondi.page" (di seguito "Pagina di accesso").

4. I Soggetti proponenti che intendono presentare la richiesta di contributo devono preventivamente completare la procedura di accreditamento al "Portale fondi nazionali ed europei", accessibile dalla Pagina di accesso di cui sopra, che prevede il rilascio di credenziali di accesso al Servizio telematico. Ulteriori indicazioni sulle modalità di accesso sono descritte nel documento "Regolamento per l'accreditamento al portale fondi nazionali ed europei" pubblicato nella stessa Pagina di accesso.

5. Al termine delle attività di compilazione e di trasmissione della richiesta per via telematica, il Servizio telematico genererà in automatico una ricevuta a conferma dell'avvenuta acquisizione della richiesta, la cui copia sarà contestualmente trasmessa all'indirizzo PEC del MUR e del Soggetto proponente.

6. Tutti i documenti in formato PDF necessari ai fini della valutazione dovranno essere caricati sul Servizio telematico muniti di firma digitale del legale rappresentante del Soggetto proponente ai sensi del D.lgs. 82/05. Resta fermo quanto previsto dall'art. 25, comma 3, del Regolamento UE n. 910/2014 (c.d. Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature).

7. La trasmissione della richiesta di cui al comma 1 può avvenire solo unitamente agli allegati sotto riportati, previo caricamento degli stessi sul Servizio telematico, seguendo le indicazioni ivi riportate e tenendo conto che la dimensione di ogni singolo allegato caricato non deve superare il limite di 50 MB e cumulativamente non deve superare il limite di 200 MB:

a. documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto proponente;

b. documentazione atta a dimostrare la appartenenza alla specifica categoria soggettiva di cui all'Art. 4 del presente Decreto;

c. documentazione atta a dimostrare la piena disponibilità dei beni immobili nell'ambito dei quali verrà realizzata la residenza; qualora il Soggetto proponente non fosse ancora in possesso della piena disponibilità dell'immobile, documentazione atta a dimostrare l'avvio delle procedure di cessione della predetta disponibilità;

d. relazione illustrativa, piano di gestione della residenza e quadro economico dell'intervento, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (Allegato D).

e. raccolta sintetica degli elaborati architettonici del progetto di realizzazione della Residenza, consistenti in un unico file in formato pdf, di dimensioni complessive non superiori a 50 MB, comprendente i seguenti elaborati, i quali per interventi su opere esistenti, indicano, con idonea rappresentazione grafica, le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove. Esso si deve comporre di:

- qualora disponibile, stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta indicazione dell'area interessata all'intervento;

- planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle strade, della posizione del fabbricato, sagome e distacchi delle eventuali costruzioni confinanti;

- documentazione catastale dello stato di fatto e visura storica;

- in caso di fabbricato esistente, piante dello stato ante operam di ciascun piano della residenza, inclusa la copertura, in scala non inferiore a 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentate le principali quote dimensionali;

- piante dello stato post operam di ciascun piano della residenza, in scala almeno 1:100, nelle quali siano opportunamente rappresentati: 

- le principali quote planimetriche e altimetriche;

- le destinazioni d'uso degli ambienti;

- i principali arredi che caratterizzano gli ambienti;

- l'individuazione delle camere singole, delle camere doppie e delle camere e servizi igienici per utenti diversamente abili;

- le aree funzionali AF1, AF2, AF3, AF4 e i connettivi (utilizzando differenti campiture);

- le eventuali aree omogenee in cui si intende compartimentata la residenza (massimo n. 3), come meglio specificato nello schema di relazione illustrativa di cui all'allegato D al presente decreto;

- qualora disponibili, un numero adeguato di sezioni nello stato ante operam (in caso di fabbricato esistente) e post operam, trasversali e longitudinali in scala non inferiore a 1:100, con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e della altezza totale dell'edificio;

- qualora disponibili, tutti i prospetti nello stato ante operam (in caso di fabbricato esistente) e post operam, in scala non inferiore a 1:100;

- eventuali rendering e/o rappresentazioni volumetriche (prospettiche o assonometriche) dell'insieme;

- documentazione fotografica dello stato di fatto.

f. autodichiarazione relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (Allegato H).

g. comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva ai sensi dell'art. 22, par. 2, lett. d) del Reg. (UE) 2021/241, compilando obbligatoriamente lo schema il cui il fac-simile è allegato al presente decreto (Allegati I1 e I2).

8. La richiesta di cui ai precedenti commi deve riguardare un'unica residenza dotata di un numero di posti letto non inferiore a n. 20 (venti) unità, anche frazionatamente, come previsto all'articolo 7, comma 1, lettera d); nel caso il proponente intenda candidare più immobili, dovrà procedere alla trasmissione di più richieste separate.

9. Non sono ammissibili le richieste non pervenute con le modalità previste dal presente decreto.

Art. 10

Modalità di valutazione e approvazione degli interventi

1. Le proposte di intervento presentate con le modalità di cui al precedente articolo 9 sono sottoposte a valutazione da parte di una apposita Commissione di valutazione istituita dal Ministro dell'Università e della Ricerca, con il supporto operativo di Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.

2. La Commissione di valutazione di cui al precedente comma 1 può avvalersi altresì del supporto delle strutture tecniche del Ministero dell'Economia e delle Finanze per la verifica e la valutazione degli immobili pubblici proposti in riscontro al presente Decreto, sfruttando le banche dati e le informazioni acquisite sul patrimonio pubblico nell'ambito delle attività istituzionali che il Ministero dell'Economia e delle Finanze stesso ordinariamente svolge.

3. La valutazione dei singoli interventi viene effettuata dalla Commissione in ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo la c.d. modalità "a sportello".

4. Per tutte le richieste pervenute, la Commissione effettua un'istruttoria formale delle domande. Tale fase è volta alla verifica del rispetto della modalità di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta. Le richieste complete di documentazione sono sottoposte alla valutazione amministrativa della Commissione, che procede alla verifica della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente decreto.

5. La Commissione si riserva la facoltà di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di elementi formali della richiesta possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, la Commissione assegna al soggetto proponente un termine congruo per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la proposta progettuale è dichiarata esclusa. Nel caso in cui la Commissione di valutazione disponga un diniego formale e motivato della richiesta per carenza di elementi ritenuti strutturali della proposta, la stessa non potrà più essere ripresentata.

6. Le proposte progettuali presentate, nelle more dello svolgimento dell'istruttoria formale-amministrativa, sono ammesse con riserva alla fase di valutazione. L'ammissione al finanziamento deve intendersi comunque condizionata al buon esito della verifica di ammissibilità di cui ai precedenti commi.

7. la Commissione di valutazione effettua una verifica sul rispetto dei requisiti di eleggibilità degli immobili candidati e delle ulteriori nuove condizionalità introdotte con la revisione del PNRR, alla luce della Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023, anche con riferimento agli immobili già valutati idonei così come risultanti dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 1269.

8. La Commissione di valutazione effettua altresì, preliminarmente, una valutazione della conformità degli interventi al principio "non arrecare un danno significativo" di cui all'articolo 17 del Reg. (UE) 852/2020, in coerenza con gli orientamenti tecnici predisposti dalla Commissione europea (Comunicazione della Commissione europea 2021/C58/01).

9. Le proposte che non superano le verifiche di ammissibilità di cui ai precedenti commi 7 e 8 non sono ammissibili alla successiva valutazione di merito. Tale disposizione si applica anche agli immobili già valutati idonei così come risultanti dall'Allegato 1 del Decreto Ministeriale 27 settembre 2023, n. 1269.

10. La Commissione svolge le proprie valutazioni tenendo conto dei seguenti criteri:

Criteri di valutazione Punteggio
Efficacia dell'intervento: capacità dell'intervento di raggiungere gli obiettivi assegnati nei tempi indicati dal cronoprogramma, con particolare riferimento all'aspetto dimensionale del medesimo. 0-15
Efficienza dell'intervento: grado di raggiungimento degli obiettivi con il minimo consumo possibile di risorse 0-5
Utilità dell'intervento: convenienza per la "comunità" di riferimento, anche con riferimento al rapporto tra il numero di posti letto messi a disposizione e la popolazione studentesca interessata 0-10
Sostenibilità dell'intervento: capacità dell'intervento di durare nel tempo e nelle successive fasi di gestione ed attuazione 0-5
Qualità dell'intervento: livello di funzionalità e di comfort, anche con riferimento al grado di sostenibilità ambientale e innovazione tecnologica delle soluzioni adottate 0-5

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Premialità Punteggio
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 30% e fino al 35% 1
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 35% e fino al 40% 2
% di posti riservati a studenti DSU tramite convenzioni con gli organismi di riferimento del territorio superiore al 40% 3
Intervento relativo ad immobile inserito nell'elenco di cui all'allegato 1 del D.M. 1269 del 27/09/2023 - Manifestazione di interesse maggio 2023 2

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11. Gli interventi che conseguono un punteggio complessivo pari o superiore a 25 (venticinque) su 45 (quarantacinque), e che ottengono un punteggio sui singoli criteri di valutazione pari almeno a 3 (tre) - ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 5, 6 - ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 10 - o 8 - ove sia previsto un punteggio compreso tra 0 e 15, sono ammissibili al finanziamento, fatta salva la disponibilità complessive delle risorse di cui al presente Decreto.

12. La fase di valutazione di ciascun intervento si conclude con la definizione da parte della Commissione di Valutazione di una apposta griglia di valutazione, trasmessa al MUR ai fini dell'adozione dei provvedimenti seguenti.

Art. 11

Gestione degli interventi

1. Il MUR, acquisita la griglia di valutazione di cui all'articolo 10, comma 12, procederà, nei confronti dei soggetti proponenti ammissibili al contributo con l'adozione del decreto direttoriale di concessione del contributo.

2. Gli interventi saranno finanziati fino ad esaurimento delle risorse disponibili, anche con riferimento alla disponibilità degli accantonamenti per i benefici fiscali.

3. Il decreto di concessione del contributo, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al soggetto attuatore per la successiva formale accettazione, mediante la sottoscrizione di un atto d'obbligo e di accettazione, da perfezionare, a pena di definanziamento della richiesta, entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di notifica del decreto di ammissione al finanziamento di cui sopra. Le risorse si considereranno impegnate solo a seguito della sottoscrizione del suddetto atto d'obbligo e di accettazione.

4. Il Ministero dà evidenza pubblica dell'esaurimento delle risorse disponibili e procede con la chiusura del servizio telematico per la presentazione della domanda, fatte salve eventuali riaperture del procedimento in esito ad accertamenti di economie, revoche, rinunce, decadimenti, rideterminazioni degli interventi già approvati o eventuali assegnazioni di risorse finanziarie aggiuntive.

Art. 12

Modalità di erogazione del contributo

1. Il contributo MUR, così come definito all'articolo 6 del presente decreto, è erogato al soggetto gestore in una unica soluzione in esito alla trasmissione della documentazione probante la messa a disposizione dei posti letto e alle verifiche espletate dal Ministero - anche per il tramite di soggetti terzi, se del caso su base campionaria e mediante visite in loco, ove ritenute necessarie.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo, i soggetti gestori dovranno trasmettere al MUR, in aggiunta alla documentazione di cui al comma precedente, la convenzione sottoscritta con gli Organismi regionali per il diritto allo studio, competenti in ciascun territorio, che contiene gli elementi di cui all'articolo 8 comma 2, del presente decreto e secondo lo schema di accordo di cui all'Allegato F, o, in alternativa, dovranno aver acquisito l'autorizzazione del MUR di cui all'art. 8 comma 3, terzo periodo del presente bando.

3. Le erogazioni effettuate nei confronti dei soggetti attuatori di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) dovranno essere supportate da idonea garanzia bancaria o assicurativa, condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.

Art. 13

Tempistiche di attuazione e monitoraggio della realizzazione degli interventi

1. Ciascun intervento finanziato è collegato ad uno specifico cronoprogramma di attuazione degli interventi, contenuto nella richiesta di contributo (Allegato A), che descrive le diverse fasi di attuazione e individua obiettivi intermedi e finali, con conclusione e collaudo dei lavori entro il 30 aprile 2026, funzionali alla messa a disposizione dei posti letto al più tardi entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026.

2. Il cronoprogramma degli interventi, fermo rimanendo il raggiungimento degli obiettivi intermedi, deve prevedere la realizzazione dei posti letto e la loro messa a disposizione al più tardi entro i 12 mesi successivi dalla data di sottoscrizione dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.

3. Il soggetto attuatore trasmette al Ministero, con cadenza bimestrale, una relazione sullo stato di realizzazione dell'intervento atta a dimostrare il rispetto delle tempistiche definite dal cronoprogramma delle attività approvate.

4. Il Ministero, per il tramite della commissione di valutazione, verifica con cadenza periodica le informazioni acquisite dai soggetti gestori di cui al comma 3, se del caso richiedendo documentazione aggiuntiva e anche con ispezioni e visite in loco, ove ritenute necessarie.

5. Nei casi in cui gli stati di avanzamento comunicati evidenzino il mancato rispetto del cronoprogramma delle attività proposte o comunque l'impossibilità di realizzare e rendere disponibili i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026, si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17. 

6. In caso di mancato completamento delle attività previste per la messa a disposizione dei posti letto negli obiettivi intermedi e/o finali previsti nel cronoprogramma di cui ai commi 1 e 2, il soggetto attuatore decade automaticamente dal beneficio PNRR con conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento di concessione.

7. Nei casi di cui al comma precedente, il soggetto attuatore può presentare, per una sola volta, una nuova istanza di finanziamento per il medesimo intervento, secondo le modalità di cui all'articolo 9, fatta salva la disponibilità di risorse residue nell'ambito del presente decreto. Non è ammessa la presentazione di una nuova istanza di finanziamento di un intervento per il quale già risulta vigente un decreto di assegnazione delle risorse.

Art. 14

Controlli ed ispezioni

1. Al fine di assicurare il conseguimento del target PNRR M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026 e il perseguimento degli obiettivi e delle finalità definite dalla Riforma 1.7 "Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti" prevista dalla Missione 4, Componente 1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all'università" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del Ministero dell'università e della ricerca, il MUR ed altri organi nazionali e comunitari preposti effettuano nei confronti dei soggetti gestori controlli ed ispezioni, eventualmente anche tramite visite in loco.

2. I controlli di cui al comma 1 possono essere svolti sia antecedentemente alla realizzazione e messa a disposizione per l'assegnazione dei posti letto per studenti dei singoli interventi, sia successivamente alla rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026, anche al fine di accertare il mantenimento dei requisiti e delle realizzazioni sostenute tramite il PNRR, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.

3. Nei casi in cui le verifiche evidenzino difformità o ritardi tali da pregiudicare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali, nonché palesino significative deviazioni rispetto all'intervento finanziato, con conseguente impossibilità di realizzare e rendere disponibili per l'assegnazione i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026, ovvero sia riscontrato il venir meno degli obblighi assunti dal soggetto gestore in esito all'accettazione del finanziamento - per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento - si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17.

4. Il Ministero, attraverso l'adozione di apposita manualistica, definisce la documentazione e le informazioni - e le relative tempistiche e modalità di trasmissione - che i soggetti attuatori dovranno fornire nelle diverse fasi di realizzazione dell'intervento e per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, ai fini dell'espletamento dei controlli di cui al presente articolo.

Art. 15

Variazioni degli interventi in itinere ed ex-post

1. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari.

2. Le variazioni oggettive, riguardanti l'intervento finanziato e le relative attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono consentite nella misura in cui non abbiano impatto sulle finalità dell'intervento, come definite nel Decreto, nonché sul rispetto degli obiettivi intermedi e finali e sul conseguimento degli obiettivi connessi all'esecuzione della riforma.

3. Ogni eventuale variazione dovrà essere obbligatoriamente e tempestivamente comunicata al Ministero per le opportune valutazioni e approvazione preventiva, in caso di positiva istruttoria. In nessun caso saranno consentite variazioni che comportino un incremento del contributo deliberato tramite il decreto di concessione del finanziamento.

4. Nel caso in cui le sopraggiunte variazioni comportassero l'impossibilità di realizzare e rendere disponibili i posti letto per studenti entro la scadenza di rendicontazione del target M4C1-30 fissata al 30 giugno 2026, ovvero comportassero il venir meno degli obblighi assunti dal soggetto gestore in esito all'accettazione del finanziamento - per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento - si applicano i meccanismi sanzionatori di cui al successivo articolo 17.

Art. 16

Obblighi dei soggetti attuatori

1. Sui soggetti gestori degli interventi finanziati nell'ambito del presente decreto, in qualità di soggetti attuatori degli interventi gravano i seguenti obblighi, assunti con l'inserimento dell'intervento nel decreto di ammissione al finanziamento e con la successiva sottoscrizione dell'atto d'obbligo di accettazione del finanziamento:

a. il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2021/241 e dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

b. la predisposizione di tutte le attività necessarie all'avvio dei progetti per non incorrere in ritardi attuativi e concluderle nei modi e nei tempi previsti, garantendo la coerenza con il PNRR valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e successive modifiche e integrazioni;

c. l'individuazione di eventuali fattori che possano determinare ritardi che incidano in maniera considerevole sulla tempistica attuativa, definita nel cronoprogramma, relazionando il Ministero dell'università e della ricerca;

d. il tempestivo completamento degli interventi, nei termini e nei modi stabili dal decreto di concessione; per eventi e cause di forza maggiore è consentita la parziale realizzazione dell'intervento, con una proporzionale riduzione del contributo;

e. completare e rendere disponibili per l'assegnazione i posti letto prioritariamente agli studenti fuori sede capaci e meritevoli anche se privi di mezzi, nell'ambito di quelli di cui all'articolo 4, co. 1, del d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, sulla base delle graduatorie definite dagli Organismi regionali competenti per il diritto allo studio, nella percentuale non inferiore a quella stabilita dall'articolo 8 comma 2, ovvero disponibili per l'assegnazione agli studenti inseriti in graduatorie di merito;

f. fornire, nei tempi e nei modi previsti dal decreto e dagli atti a questa conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste, comprovando il completamento degli interventi finanziati nei termini e nelle tempistiche previste e il mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento;

g. fornire tutta la ulteriore documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'Università e della Ricerca relativamente alle procedure attuate, ai target realizzati e al mantenimento di ogni altro vincolo, termine e condizione prevista, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero e garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;

h. contribuire al raggiungimento del target associato alla Misura e fornire, su richiesta dal MUR, le informazioni necessarie per la predisposizione delle dichiarazioni sul conseguimento del target e delle relazioni e documenti sull'attuazione dei progetti;

i. assicurare la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente decreto ad alloggio o residenza per studenti per un periodo pari ad almeno nove anni successivi al terzo anno, con decorrenza dalla data di effettiva messa a disposizione dei posti letto;

j. assicurare l'applicazione del sistema tariffario per l'immobile oggetto di finanziamento così come disciplinato dall'articolo 8 del presente decreto, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento;

k. garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa nazionale di riferimento;

l. l'adozione di un'apposita codificazione contabile e informatizzata, ovvero di un sistema di contabilità separata, da parte del Soggetto attuatore, per tutte le transazioni relative all'intervento per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR;

m. l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati nonché di garantire l'assenza del c.d. doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

n. l'effettuazione dei controlli di gestione e dei controlli amministrativo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile per garantire la regolarità delle procedure;

o. la rendicontazione degli indicatori di realizzazione associati al progetto, in riferimento al contributo al perseguimento dei target e milestone del Piano;

p. il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza amministrativa ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, e degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 indicando nella documentazione relativa all'intervento che l'intervento è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione Europea e all'iniziativa Next Generation EU, utilizzando la frase "finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU", riportando nella documentazione dell'intervento il logo dell'Unione Europea e fornire un'adeguata diffusione e promozione dell'intervento, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;

q. l'obbligo di rilevazione e imputazione nel sistema informativo ReGiS, anche per il tramite di ulteriori piattaforme informatiche messe a disposizione dal MUR, dei dati di monitoraggio sull'avanzamento procedurale, fisico e finanziario dell'intervento secondo quanto previsto dall'articolo 22.2 lett. d) del Regolamento (UE) 2021/241, nonché sul conseguimento di eventuali milestone e target associati ad essi e della documentazione probatoria pertinente;

r. la congruenza dei dati di cui alla lettera precedente con il tracciato informativo di ReGiS, in coerenza con il Protocollo unico di colloquio, Allegato II della Circolare del Ministero dell'economia e delle finanze n. 27 del 21 giugno 2022;

s. assicurare la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con la legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta del MUR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Organismo di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento finanziario (UE, Euratom, 2018/1046);

t. garantire il rispetto degli obblighi in relazione al perseguimento del principio del DNSH e tagging climatico e ambientale, pena la possibilità di sospensione oppure di revoca del finanziamento nel caso di accertamento della violazione di tali principi;

u. garantire una tempestiva e diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato il Ministero dell'Università e della Ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità, le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonché i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero, in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

v. garantire il rispetto di ogni altro vincolo, termine e condizione posta dal presente decreto ovvero dalla normativa vigente in materia, per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento.

Art. 17

Meccanismi sanzionatori

1. Il contributo e, ove applicabile, le agevolazioni fiscali di cui al successivo articolo 18, possono essere revocati, in tutto o in parte, qualora si presenti una delle seguenti condizioni:

a) nel caso di difforme esecuzione dell'intervento ovvero in caso di mancato completamento entro i termini stabiliti; 

b) in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al soggetto gestore dell'intervento di cui al precedente articolo 16, anche successivamente alla realizzazione dei posti letto e alla rendicontazione del target M4C1-30 al 30 giugno 2026 e per tutta la durata di vigenza dell'atto d'obbligo e di accettazione del finanziamento;

c) nel caso di accertamento della falsità delle dichiarazioni rese;

d) in caso di accertamento di doppio finanziamento pubblico tra il presente sostegno finanziario e altri strumenti o programmi dell'Unione Europea ai sensi dell'articolo 9 del Regolamento (UE) 2021/241;

e) in caso di accertamento di casi di conflitto di interessi, corruzione e frode;

f) in caso di accertamento della violazione dei principi generali di DNSH e dei principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale;

g) in caso di perdita sopravvenuta dei criteri di ammissibilità del presente decreto;

h) in tutti gli altri casi di inadempienza degli obblighi assunti e di qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti comunitari e nazionali di riferimento per l'attuazione del PNRR ovvero dal presente decreto.

2. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi e finali, si determinerà la caducazione del provvedimento di concessione, con conseguente mancata assegnazione del finanziamento previsto nel provvedimento medesimo.

3. In caso di revoca totale o parziale del finanziamento nonché di mancata assegnazione dello stesso, il MUR procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti previsti per legge e per contratto.

4. Le risorse liberatesi per effetto dei provvedimenti di revoca totale o parziale, ai sensi dell'articolo 8 comma 5 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, nonché per effetto della caducazione del provvedimento di concessione, con conseguente mancata assegnazione del finanziamento, possono essere riassegnate ad altri interventi, al fine di salvaguardare il raggiungimento, anche in sede prospettica, del target M4C1-30 in scadenza al 30 giugno 2026.

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. I soggetti gestori degli interventi ammessi a finanziamento beneficiano delle disposizioni di agevolazione fiscale di cui ai commi 9 e 10 dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338. Si applicano altresì, ove pertinenti ed entro i limiti delle disponibilità, le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338 e relativo Decreto Ministeriale 29 dicembre 2022, n. 1439.

Art. 19

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il MUR e Cassa depositi e prestiti S.p.A. verranno in possesso nello svolgimento dei procedimenti attuativi del presente Decreto verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/24.

2. L'informativa del MUR è fornita in allegato al presente decreto (Allegato G), quella della Cassa depositi e prestiti S.p.A. è disponibile all'indirizzo https://www.cdp.it/portalefondi.page

Art. 20

Modifiche al decreto

1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente decreto, disposte con successivo decreto, saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito www.mur.gov.it. Per le rettifiche di eventuali errori materiali e per eventuali errata corrige inerenti al presente decreto e ai relativi allegati si procede mediante apposito provvedimento della competente Direzione Generale del Ministero, pubblicato sul sito www.mur.gov.it.

Art. 21

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali nonché regionali, ove applicabili.

Art. 22

Controversie e Foro competente

1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 23

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente pro tempore della Direzione Generale degli Ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio - ufficio 2.

Art. 24

Disposizioni finali

1. Il presente decreto sarà inviato ai competenti Organi di controllo e sarà pubblicato a fini notiziali sul sito istituzionale del MUR, di Italia Domani e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Ministro

ANNA MARIA BERNINI