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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 22 agosto 2020, n. 33

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 28 agosto 2020, n. 45

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativamente alle funzioni attribuite alle regioni per la tutela della "salute umana";

Visto l'articolo 11, comma 1 ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come introdotto con decreto legge del 14 giugno 2019, n. 53, convertito con legge dell'8 agosto 2019, n. 77, secondo cui "il Ministro dell'interno... può limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica";

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro della salute, del 7 aprile 2020, n. 150, secondo cui "per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dalla diffusione del virus Covid-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety ("luogo sicuro"), in virtù di quanto previsto dalla Convenzione di Amburgo, sulla ricerca e salvataggio marittimo, per i casi di soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniere al di fuori dell'area SAR italiana";

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il successivo decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020, con il quale é stato prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020, che individua nel Presidente della Regione Siciliana il Soggetto Attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020 e del 7 agosto 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 1, co. 2 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, "fino al 22 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una Regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova" e che, come previsto dal successivo comma 3 del medesimo articolo, "a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2 del decreto legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità a rischio epidemiologico effettivamente presente in dette aree";

Considerato l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020;

Considerati gli articoli 4, 5 e 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 agosto 2020 ed avuto, in particolare, riguardo all'articolo 1, comma 4, del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33 così come convertito;

Considerato che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 giugno 2020 disciplina l'accesso nel territorio italiano, anche tramite mezzi di trasporto marittimo, disponendo misure specifiche per garantire la prevenzione del contagio;

Visto che l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, evidenzia segnali di grave rischio per la salute umana ed il pericolo attuale del diffondersi del virus nell'Isola;

Considerato che il quotidiano sbarco di popolazione migrante, attraverso imbarcazioni e natanti non autorizzati, incide in modo significativo ed allarmante sul rischio concreto di diffusione del contagio, con evidente pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica e, quindi, per la tutela della salute;

Ritenuto in modo specifico, la mancanza di strutture idonee a garantire, soprattutto nei porti di immediato approdo delle dette imbarcazioni, la assenza di promiscuità tra soggetti contagiati e soggetti sani, nonché la nota carenza di adeguate misure per evitare il concreto rischio di fuga dei migranti contagiati;

Considerata ancora la pericolosa mancanza negli hotspot dei requisiti minimi, sia strutturali che in termini di servizi e personale adeguato, per la permanenza oltre il tempo massimo necessario per il fotosegnalamento, nonché il costante e noto sovraffollamento delle medesime strutture ben oltre i limiti di capienza per ospitare in sicurezza sanitaria i migranti;

Considerati anche i dati dell'ultimo rapporto di monitoraggio dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 che evidenziano una percentuale in aumento rispetto al totale dei soggetti positivi;

Ritenuto che, nonostante il crescente numero dei migranti ospitati negli hotspot con sede nell'Isola e il numero dei soggetti infetti ivi presenti, ad oggi non ha prodotto alcun provvedimento da parte dei competenti organi, con l'evidente necessità ed urgenza di intervenire, a livello regionale, per evitare che perduri un evidente stato di pericolo rappresentato dalla propagazione del virus;

Vista la delibera del 29 luglio 2020, con la quale il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020, già dichiarato con precedente deliberazione del 31 gennaio 2020, in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Ritenuto che deve essere tutelata la incolumità e la salute di tutti i cittadini siciliani e che, in mancanza di idonee e concrete misure di prevenzione adottate dal Governo nazionale, il Presidente della Regione Siciliana, in applicazione della riferita normativa, ha il potere di adottare misure contingibili e urgenti per garantire l'ordine e la pubblica sicurezza quale immediato richiamo dello specifico potere di tutela della "salute umana";

Considerato che il Governo nazionale ha già provveduto a mettere a disposizione dei migranti navi "quarantena" stazionanti a largo delle coste siciliane che, di fatto, garantiscono il rispetto di tutti gli obblighi internazionali in materia di search and rescue e che, in concreto, devono essere utilizzate per accogliere il flusso incontrollato di ogni soggetto prima dello sbarco nel territorio dell'Isola;

Ritenute le specifiche disposizioni, nazionali e regionali, poste in essere per controllare l'ingresso nel territorio dell'Isola da parte di ogni soggetto proveniente dall'estero e, in modo specifico, da nazioni in cui il livello del contagio ha raggiunto livelli preoccupanti;

Considerato che non sono stati adottati idonei ed efficaci provvedimenti di "redistribuzione" dei migranti a seguito del vertice di Malta del 23 settembre 2019 tra i Ministri dell'interno di Italia, Germania, Francia e Malta, e che, secondo i dati pubblicati sul sito del Ministro dell'interno le ultime procedure di ricollocamento siano riconducibili al gennaio 2020;

Ritenuto che lo stesso Ministro dell'interno, in recenti dichiarazioni, ha esplicitamente parlato di "rischio sanitario" causato dai frequenti flussi di migranti provenienti dalla Tunisia;

Visto il decreto monocratico del Presidente del T.A.R. Palermo del 10 aprile 2020 secondo cui sono prevalenti "gli aspetti di massima prudenza sanitaria e prevenzione epidemiologica" sottesi alle Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione Siciliana, tenuto anche conto della "ormai conclamata e progressiva situazione di emergenza epidemiologica", nonché della "insularità del territorio regionale" e, quindi, della "praticabilità di un effettivo e capillare controllo del movimento da e per la Sicilia";

Ordina:

Art. 1

Ordine immediato di sgombero degli hotspot e dei Centri di accoglienza dei migranti (1)

Entro le ore 24 del 24 agosto 2020, tutti i migranti presenti negli hotspot ed in ogni Centro di accoglienza devono essere improrogabilmente trasferiti e/o ricollocati in altre strutture fuori dal territorio della Regione Siciliana, non essendo allo stato possibile garantire la permanenza nell'Isola nel rispetto delle misure sanitarie di prevenzione del contagio.

La Regione Siciliana, mediante le A.S.P. territorialmente competenti, mette a disposizione delle Autorità nazionali il personale necessario ai controlli sanitari per consentire il trasferimento dei migranti in sicurezza.

(1)

Per la costituzione di una Task force per la verifica della congruità delle condizioni degli Hotspot e dei Centri di prima accoglienza insistenti sul territorio regionale, di cui all'articolo annotato, si rimanda al D.A. Salute 24 agosto 2020.

Art. 2

Divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana di ogni migrante

Al fine di tutelare e garantire la salute e la incolumità pubblica, in mancanza di strutture idonee di accoglienza, è fatto divieto di ingresso, transito e sosta nel territorio della Regione Siciliana da parte di ogni migrante che raggiunga le coste siciliane con imbarcazioni di grandi e piccole dimensioni, comprese quelle delle O.N.G..

Rimangono ferme tutte le ulteriori disposizioni di competenza del Governo nazionale in tema di immigrazione, nonché le vigenti Ordinanze del Presidente della Regione Siciliana.

Art. 3

Disposizioni finali

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

La presente Ordinanza, con validità dal 23 agosto 2020 e fino al 10 settembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 22 agosto 2020.

MUSUMECI