
ASSESSORATO DELLA SALUTE
DECRETO 21 gennaio 2022, n. 24
G.U.R.S. 4 febbraio 2022, n. 6
Aggregati di spesa per l'assistenza ospedaliera da privato - anno 2021.
L'ASSESSORE PER LA SALUTE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge n. 833/78 e s.m.i. di istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
Visto il D.P. Regionale 28/02/1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il Decreto Legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, sul riordino della disciplina in materia sanitaria, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la Legge Regionale 3 novembre 1993, n. 30 recante norme in tema di programmazione sanitaria e di riorganizzazione territoriale delle unità sanitarie locali;
Vista la legge regionale 14 aprile 2009, n. 5 e s.m.i. di riordino del sistema sanitario in Sicilia pubblicata nella GURS del 17 aprile 2009, n. 17;
Visto il Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione degli schemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
Visto l'art. 47, comma 12, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 che prevede: "A decorrere dall'1 gennaio 2014, sono recepite nell'ordinamento contabile della Regione siciliana le disposizioni contenute nel Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni";
Vista la Delibera di Giunta n. 204 del 28/05/2020 recante "Articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. Perimetrazione entrate e uscite relative al finanziamento del servizio sanitario regionale";
Visto il D.P. Reg. 27 giugno 2019, n. 12 - Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della l.r. 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6 e s.m.i.";
Visto il DA n. 496 del 13 marzo 2013 e s.m.i. concernente i controlli analitici delle cartelle cliniche;
Visto il DA n. 923/2013 del 14 maggio 2013 con il quale sono state adottate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe di cui al D.M. 18 ottobre 2012, pubblicato sulla GURI n. 23 del 28.01.2013, per le prestazioni di assistenza ospedaliera;
Visto il DA n. 924/2013 del 14 maggio 2013 ed il successivo DA n. 2533 del 31 dicembre 2013 (GURS 17 gennaio 2014) con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2014, i criteri di abbattimento dei DRG a rischio di inappropriatezza e le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il DA n. 954/2013 del 17 maggio 2013 e s.m.i. con il quale sono state rideterminate, a far data dal 1° giugno 2013, le tariffe per le prestazioni erogate in regime di Day Service;
Visto il comma 3, dell'articolo 6 del Decreto-Legge 30 dicembre 2015, n. 210 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (mille proroghe) convertito, con modificazioni, in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, pubblicato sulla GURI n. 47 del 26.02.2016 che proroga al 31/12/2016 le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera;
Visto il successivo art. 1, comma 420, della Legge 27/12/2017, n. 205 che proroga "le tariffe massime delle strutture che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti, assistenza ospedaliera di riabilitazione e di lungodegenza post acuzie e di assistenza specialistica ambulatoriale ...omissis, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica ...omissis, continuano ad applicarsi fino all'adozione dei decreti ministeriali di cui all'articolo 64, commi 2 e 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, da emanare entro il 28 febbraio 2018", ad oggi vigente;
Visto il D.A. n. 22 dell'11 gennaio 2019 "Adeguamento della rete ospedaliera ai sensi del D.M. 2 aprile 2015, n. 70" e s.m.i.;
Visto il D.A. n. 631 del 12 aprile 2019, pubblicato nella GURS Parte I, n. 18 del 26 aprile 2019, con il quale è stato recepito il "Piano Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (PNGLA) per il triennio 2019-2021" ed è stato approvato e adottato il "Piano Regionale di Governo delle Liste di Attesa (PRGLA) per il triennio 2019-2021";
Vista la delibera n. 218 con la quale la Giunta regionale nella seduta del 27 giugno 2013 ha apprezzato il Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2013/2015 delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Servizio Sanitario Regionale, in prosecuzione del Programma Operativo 2010/2012, proposto ai sensi dell'art. 11 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge 30.07.2010 n. 122, adottato con DA n. 476 del 26 marzo 2014 e s.m.i. e della sua prosecuzione con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo delle misure strutturali e di innalzamento del livello di qualità del Sistema Sanitario Regionale 2016-2018" approvato con DA n. 2135 del 31/10/2017 e con il "Programma Operativo di Consolidamento e Sviluppo 2019-2021" approvato con DA n. 438 del 18/05/2021;
Visto il Patto per la Salute per gli anni 2019-2021, giusta Intesa della Conferenza Stato-Regioni Rep. Atti n. 209/CSR del 18 dicembre 2019 che ha confermato i principi a garanzia dell'equilibrio economico e finanziario dell'intero sistema sanitario nazionale e gli obiettivi finalizzati al miglioramento della qualità dei servizi e dell'appropriatezza delle prestazioni;
Visto il DA n. 96 dell'11 febbraio 2021 con il quale sono stati determinati gli aggregati di spesa regionale e provinciale per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2020;
Vista la Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016) che all'articolo 1, comma 574, lett. a) ha modificato il comma 14 dell'art. 15 del Decreto-Legge n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni, dalla Legge 7 Agosto 2012 n. 135 e s.m.i, apportando le seguenti variazioni: "A tutti i contratti e agli accordi vigenti nell'esercizio 2012, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, si applica una riduzione dell'importo e dei corrispondenti volumi d'acquisto, determinata dalla regione o dalla provincia autonoma, tale da ridurre la spesa complessiva annua, rispetto alla spesa consuntivata per l'anno 2011, dello 0,5 per cento per l'anno 2012, dell'1 per cento per l'anno 2013 e del 2 per cento a decorrere dall'anno 2014...omissis";
Visto il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157 recante: "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili" al comma 1-ter dell'art. 45 "Disposizioni in materia di salute" con il quale è stato stabilito che: "A decorrere dall'anno 2020, il limite di spesa indicato all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è rideterminato nel valore della spesa consuntivata nell'anno 2011, fermo restando il rispetto dell'equilibrio economico e finanziario del servizio sanitario regionale";
Considerato che l'aggregato di spesa omnicomprensivo per l'assistenza ospedaliera da privato si attesterebbe per l'anno 2021, per effetto dell'applicazione del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, coordinato con la legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157, a complessivi euro 479.245.000,00 quale spesa consuntivata nell'anno 2011;
Visto il DA n. 49/2020 del 30/01/2020 avente ad oggetto: "Approvazione della rete dei Centri di Senologia (BREAST UNIT) per la prevenzione, diagnosi e trattamento del tumore della mammella nella Regione Siciliana" come modificato ed integrato dal DA n. 174/2020 del 04/03/2020;
Considerato che i tetti di spesa per ogni singolo comparto si configurano quali strumenti indispensabili per garantire il rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), nell'ambito delle risorse del Fondo Sanitario Regionale, e per mantenere l'equilibrio finanziario del sistema sanitario regionale, in attuazione dei fondamentali principi legati al miglioramento qualitativo delle prestazioni sanitarie e alla razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale n. 5/2009, anche per l'assistenza ospedaliera privata convenzionata la Regione è tenuta, sulla base delle risorse disponibili (Fondo Sanitario Regionale), a definire annualmente il tetto di spesa regionale, da assegnare attraverso la determinazione degli aggregati provinciali, nonché a stabilire i criteri per la contrattazione a cui i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali devono attenersi per fissare i budget alle singole strutture sanitarie private;
Visto il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-I9", che all'articolo 3, commi 1, 2 prevede la possibilità per le aziende sanitarie di stipulare contratti per l'acquisto di ulteriori prestazioni sanitarie, in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 45, comma 1-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, con strutture private non accreditate, purché autorizzate ai sensi dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
Visto il Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, "Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse, che all'art. 26, ha previsto che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative di cui al comma 1, possono integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato, di cui agli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021, ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 ((e, ferma restando)) la garanzia dell'equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l'anno 2020. A tal fine le regioni e le province autonome rimodulano il piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decretolegge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevedendo, ove ritenuto, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l'utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dal periodo ((precedente rendicontano)) alle rispettive regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga".
Vista la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 che all'art. 1 commi 276-277-278-279 prevede che per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'art. 29 del d.l. n. 104/2020, le disposizioni previste dall'art. 26, commi 1 e 2, del d.l. n. 73/2021 sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi della normativa suddetta e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Considerato che è volontà regionale promuovere la qualità dell'assistenza, la sicurezza delle cure, l'uso appropriato delle risorse, migliorando in particolare l'appropriatezza organizzativa, orientando l'attività di ricovero verso forme che rispondano maggiormente ai bisogni della popolazione assistita, e segnatamente verso prestazioni a maggiore complessità, adottando misure dirette alla riduzione del crescente saldo negativo di mobilità extra regione;
Preso atto di quanto previsto alla lett. b), dell'articolo 1, comma 574, della suddetta Legge n. 208 del 28 dicembre 2015, che consente delle deroghe ai limiti imposti dalla Spending Review, per incentivare le prestazioni di ricovero di Alta Specialità e le prestazioni di ricovero erogate dagli IRCCS privati a residenti di altre regioni e ricomprese negli accordi bilaterali tra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale (cd. accordi di confine);
Preso atto, altresì, di quanto ulteriormente disposto al comma 574, art. 1, della L. n. 208/2015 il quale prevede che: "Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125";
Tenuto conto di quanto convenuto nel corso degli incontri con i rappresentanti di categoria maggiormente rappresentativi e per le ragioni in tale sede rappresentate, al fine di contrastare il fenomeno della mobilità passiva si prevede per l'anno 2021, un aggregato aggiuntivo in deroga a quanto disposto dall'art. 15, comma 14, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e s.m.i., per l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta complessità (DRG), previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, in favore dei cittadini residenti in Sicilia, che tiene conto del valore delle prestazioni rese per alta complessità nell'anno 2021 in misura incrementale rispetto a quanto prodotto nell'anno 2015.
Stabilito, inoltre, che l'aggregato aggiuntivo fissato per l'anno 2021 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.
Considerato che dal confronto del 14 dicembre 2021 con i rappresentanti regionali dell'AIOP e dell'ARIS è emerso che, per la particolare situazione emergenziale causata dall'epidemia da Covid-19 iniziata nel 2020 e proseguita ancora nel 2021, non è stato possibile effettuare la valutazione del fabbisogno, soprattutto per gli effetti distorsivi che la crisi epidemiologica ha prodotto sia sul versante dell'offerta che della domanda con conseguente riduzione delle prestazioni delle strutture ospedaliere pubbliche - la cui attività è stata dedicata soprattutto nelle fasi dell'acuirsi della pandemia alla cura dei pazienti covid-19 - con conseguente trasferimento della relativa richiesta di prestazioni sanitarie sulle strutture private, costrette a supportare il sistema complessivo con l'erogazione di prestazioni in misura straordinaria.
Preso atto che, sulla base delle superiori considerazioni, nel corso dell'incontro del 14/12/2021 è stato concordato quanto segue:
- l'aggregato/budget per l'anno 2021, è determinato partendo dal budget assegnato nel 2020 e degli accordi transattivi, e del fatto che i budget per ciascuna struttura siano considerati indistinti (ossia comprensivi di acuti e post acuti), nonché della redistribuzione delle economie sia su base provinciale che su base regionale;
- sulla base di quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106 (recupero liste attesa), per l'anno 2021 siano previste risorse aggiuntive, in deroga al limite di spesa di cui all'art. 45, comma 1-ter del D.L. 124/2019 convertito in legge n. 157/2019, derivanti dalle risorse residue del 2020 non spese e non impegnate nel 2021, individuate sulla base di una ricognizione effettuata dal DPS;
- per i ricoveri provenienti da PS o reparto pubblico, previa verifica delle specifiche prestazioni rese, nel caso le strutture dovessero superare il budget, queste prestazioni saranno oggetto di contratti aggiuntivi, da sottoscrivere con la ASP competente, nei limiti delle risorse previste dal D.L. 18/2020 art. 3, c. 1 e 2;
- al fine di contrastare il fenomeno della mobilità passiva le case di cura si impegnano ad erogare prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, in favore dei cittadini residenti in Sicilia, in misura incrementale nel 2021 rispetto alle prestazioni rese nell'anno 2015. Si sottolinea che in caso di mancato raggiungimento da parte delle strutture di una produzione di tale valore, il valore dell'aggregato provinciale si intende decurtato di pari importo.
- dall'anno 2021, in ragione della maggiore complessità organizzativa delle Case di Cura sedi di Punto nascita si conviene, d'intesa con le OO.SS., di assegnare risorse aggiuntive del valore complessivo regionale di 5 milioni di euro, di cui 2 milioni alla provincia di Catania e 3 milioni alla provincia di Palermo, al fine di riconoscere la maggiore complessità organizzativa alla quale le stesse hanno dovuto adeguarsi per conformarsi ai nuovi standard nazionali e regionali, nonché per incrementare il numero dei parti.
Stabilito, pertanto, che le risorse regionali che si assegnano all'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2021, tenuto conto anche degli accordi raggiunti il 14/12/2021 con le OO.SS. di categoria, sono pari a complessivi euro 519.775.100,00, così composti:
- euro 479.245.000,00 quale spesa consuntivata nell'anno 2011 comprensiva dell'attività extra-regione;
- euro 7.071.000,00 sulle risorse previste dal D.L. 18/2020 art. 3, c. 1 e 2 per i ricoveri provenienti da PS o reparto pubblico;
- euro 7.000.000,00 per il recupero delle liste di attesa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
- euro 26.459.100,00 per prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, da erogare in misura incrementale nel 2021 rispetto alle prestazioni rese nell'anno 2015, come indicato nella tabella che segue:
Ritenuto di fissare anche per l'anno 2021, come concordato con le OO.SS., l'aggregato regionale specifico, pari a euro 1.298.060,00, destinato quale incentivo agli interventi di trapianto di organo e tessuti, ripartito in proporzione alla valorizzazione della produzione dei trapianti effettuati dalle strutture private nel corso dell'anno 2019, come comunicati dall'Area Interdipartimentale 4 di questo Assessorato ed esposti nella tabella che segue. Il suddetto aggregato regionale è destinato per l'importo di euro 1.113.060,00, alle prestazioni di trapianto di midollo osseo e, per l'importo pari a euro 185.000,00, alle prestazioni di trapianto di cornea, assegnando tali somme alle ASP provinciali in cui sussistono le strutture erogatrici di tali prestazioni, in misura proporzionale alle suddette produzioni valorizzate per l'anno 2019 dalle corrispondenti Case di Cure erogatrici delle relative prestazioni, come indicato nella tabella sottostante:
Ritenuto, di fissare per l'anno 2021, come concordato con l'AIOP nell'Accordo siglato il 14 dicembre 2021, l'aggregato di spesa destinato alle prestazioni di ricovero per acuti e post-acuti da erogare in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva), in euro 8.000.000,00, ripartito in ambito provinciale, in proporzione alla produzione di ricoveri in mobilità attiva effettuati dalle strutture private nel corso dell'anno 2019, come comunicati dall'Area Interdipartimentale 4 di questo Assessorato con mail del 27/01/2021, come di seguito indicato:
Stabilito, che le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno il budget alle singole strutture (Case di Cura), per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione alla produzione per prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2019 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sopra riportati.
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i..
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano tendenzialmente una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;
Stabilito, altresì, che le Aziende Sanitarie Provinciali nella determinazione dei budget da assegnare per l'anno 2021 alle Case di Cura, dovranno tenere conto dei tetti di spesa provinciali di cui alla tabella sotto riportata, assegnando a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti), e che soltanto per l'anno 2021, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, dovranno essere utilizzate, prioritariamente per le strutture della medesima provincia che hanno erogato prestazioni per un importo superiore rispetto al budget assegnato. I tetti di spesa fissati per l'anno 2021 non costituiranno precedente per la determinazione degli aggregati provinciali 2022.
Il tetto di spesa provinciale, come sopra determinato, potrà essere riconosciuto a condizione che le prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità siano state erogate, complessivamente nel 2021, in misura maggiore rispetto alla medesima tipologia di prestazioni rese nell'anno 2015 (di cui alla tabella sottostante per complessivi euro 26.459.100,00). Ove dette prestazioni fossero inferiori alla somma complessiva di alta complessità incrementale prevista (26 mln) l'aggregato provinciale si ridurrà conseguentemente.
Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nell'ambito della presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale degli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero, nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 5% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto;
Preso Atto che l'importo delle prestazioni sanitarie di assistenza ospedaliera acquistabili da privato per l'anno 2021, ammonta a complessivi euro 519.775.100,00. Tale importo, comunque, rientra all'interno del limite massimo dei tetti di spesa in quanto le maggiori risorse sono destinate all'acquisto di prestazioni ospedaliere da privato di alta complessità, da trasferimenti da Pronti soccorso, causa emergenza pandemia e dalla riduzione di liste di attesa, il maggiore importo risulta economicamente compensato dalle seguenti manovre finanziarie:
- Dall'utilizzo di risorse disponibili ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73;
- Dall'utilizzo di risorse disponibili ai sensi dell'articolo 3, commi 1, 2 Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- dalle "Assegnazioni dell'Unione Europea per la realizzazione del programma operativo regionale Sicilia per il fondo europeo di sviluppo regionale 2014-2020" - a valere sull'Azione 1.6.1 sul PO FESR 2014/2020;
- dalle risorse di Pay back ai sensi dell'art. 1, comma 286 della Legge finanziaria 30 dicembre 2021, n. 234;
- dalle risorse liberate accantonate in GSA;
Visto l'art. 68 della legge regionale 12/08/2014, n. 21 e s.m.i.;
Decreta:
Per le motivazioni richiamate in premessa, da intendersi qui di seguito integralmente riportate:
L'aggregato regionale per l'assistenza ospedaliera da privato per l'anno 2021 delle Case di Cura è determinato in complessivi euro 519.775.100,00, di cui 511.775.100,00 per attività ordinaria indistinta ed euro 8.000.000,00 per mobilità attiva extra regione, così composto:
- euro 479.245.000,00 quale spesa consuntivata nell'anno 2011 comprensiva dell'attività extra-regione;
- euro 7.071.000,00 sulle risorse previste dal D.L. 18/2020 art. 3, c. 1 e 2 per i ricoveri provenienti da PS o reparto pubblico;
- euro 7.000.000,00 per il recupero delle liste di attesa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 26 del Decreto Legge 25 maggio 2021, n. 73 convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106;
- euro 26.459.100,00 per prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità, previsti nell'Intesa CSR n. 103 del 20 giugno 2019, da erogare in misura incrementale nel 2021 rispetto alle prestazioni rese nell'anno 2015, come indicato nella tabella che segue:
Sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria Provinciale, assegnare per l'anno 2021 a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti) tenendo conto dei tetti fissati per provincia e riportati nella tabella che segue:
Il tetto di spesa provinciale, come sopra determinato, potrà essere riconosciuto a condizione che le prestazioni afferenti ai DRG di alta complessità siano state erogate, complessivamente nel 2021, in misura maggiore rispetto alla medesima tipologia di prestazioni rese nell'anno 2015 (di cui alla tabella sottostante per complessivi euro 26.459.100,00). Ove dette prestazioni fossero inferiori alla somma complessiva di alta complessità incrementale prevista (26 mln) l'aggregato provinciale si ridurrà conseguentemente.
Nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale per l'anno 2021, di cui al precedente art. 1, sarà cura di ogni singola Azienda Sanitaria Provinciale, considerato lo stato di emergenza sul territorio nazionale, relativo al rischio sanitario connesso al COVID -19, come dichiarato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e s.m.i., assegnare a ciascuna struttura un budget indistinto (comprensivo degli acuti e post acuti) che risulta essere determinato, esclusivamente per l'anno in corso, sulla base dell'effettiva produzione.
Soltanto per l'anno 2021, le eventuali economie che si realizzino nell'ambito dell'aggregato di spesa provinciale destinato all'attività ordinaria di ricovero, dovranno essere utilizzate, prioritariamente per le strutture della medesima provincia che hanno erogato prestazioni per un importo superiore rispetto al budget assegnato. Gli spostamenti di risorse tra le province non costituiscono precedente per la determinazione degli aggregati provinciali 2022.
Il budget aggiuntivo eventualmente riconosciuto per l'anno 2021 non potrà far sorgere in capo ai singoli soggetti erogatori alcun diritto acquisito o legittimo affidamento a vedersi riconosciuto lo stesso anche negli anni successivi.
Stabilito che:
- Dall'anno 2021 alle strutture sedi di Punto nascita di Catania e Palermo, è assegnato un budget aggiuntivo di euro 1.000.000,00 in ragione della maggiore complessità organizzativa alla quale queste specifiche strutture hanno dovuto adeguarsi nel corso degli ultimi anni per conformarsi ai nuovi standard nazionali e regionali, e al fine di consentire l'incremento del numero dei parti.
- Le Case di Cura potranno erogare prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, ad eccezione delle prestazioni di laboratorio di analisi, esclusivamente nella presa in carico dei pazienti e per assicurare la continuità assistenziale agli stessi per l'episodio di malattia che ha determinato il ricovero nonché per le prestazioni ad esso correlate, senza alcuna estensione diretta o indiretta del rapporto contrattuale in essere e nel limite massimo del 5% del budget che sarà assegnato per effetto del presente decreto.
le Aziende Sanitarie Provinciali, territorialmente competenti, assegneranno, nell'anno 2021, il budget alle singole Case di Cura, per le prestazioni di ricovero in regime di acuzie e post acuzie erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale), in proporzione alla produzione per prestazioni di bassa, media e alta complessità, rese in mobilità attiva nell'anno 2019 da ciascuna struttura e, comunque, entro il limite massimo invalicabile dei tetti di spesa provinciali sotto riportati:
Ai fini della remunerazione delle prestazioni erogate in mobilità attiva, sia per i ricoveri per acuti che per le prestazioni di riabilitazione e/o di lungodegenza, ai cittadini provenienti da altre Regioni, si riconoscerà la corrispondente tariffa regionale vigente nella misura del 100%, in conformità alle osservazioni avanzate in più occasioni dal Ministero della Salute in merito all'applicazione dell'articolo 25 della L.R. n. 5/2009, comma 1 lett. f) e s.m.i..
Le Case di Cura sono tenute a produrre separatamente, alle rispettive ASP, le fatture comprovanti le prestazioni erogate in favore dei cittadini di altre Regioni (mobilità attiva extra-regionale).
Le eventuali economie realizzate nell'ambito dell'aggregato provinciale per la mobilità attiva "extra regione" dovranno essere ridistribuite in favore di quelle strutture della stessa provincia che registrano tendenzialmente una maggiore produzione rispetto al budget assegnato, senza che questo influenzi o determini automatismi nella determinazione dei budget per l'anno successivo;
E' obiettivo dei Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali il raggiungimento dei livelli di appropriatezza e di qualità di assistenza secondo quanto previsto dall'ultimo Patto della salute. In sede di stipula dei contratti con le singole Case di Cura, le Aziende individuano, riportandole nel contratto, le prestazioni relative a ricoveri inappropriati che la struttura si impegna a ridurre e le eventuali prestazioni che invece si impegna a rendere in modo rispondente ai criteri di appropriatezza e all'effettivo fabbisogno. Pertanto, i contratti da sottoscriversi tra le ASP e le Case di Cura private accreditate dovranno riportare, secondo la mission della struttura, il volume complessivo delle prestazioni contrattualizzate, il case-mix e il livello di appropriatezza delle procedure.
I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali dovranno espletare le attività negoziali con i soggetti erogatori entro 30 giorni dalla notifica del presente decreto, secondo i criteri indicati nel presente provvedimento. Si fa obbligo ai Direttori Generali di inviare all'Assessorato, nei 15 giorni successivi, in formato elettronico, i contratti sottoscritti con gli stessi erogatori nel rispetto degli aggregati di cui ai precedenti articoli, nonché i prospetti riassuntivi dei dati contrattuali secondo le indicazioni dell'Assessorato della Salute, per il successivo invio, attraverso il sistema documentale SIVEAS, ai Ministeri affiancanti.
Ai fini della contrattualizzazione e della liquidazione delle prestazioni alle Case di Cura, le Aziende Sanitarie Provinciali procederanno alla preventiva verifica dei requisiti e a tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa vigente. In particolare, dovranno vigilare sulla corrispondenza tra le prestazioni rese e le attività effettivamente autorizzate e accreditate.
Le Aziende Sanitarie Provinciali, ai fini della stipula dei contratti con le Case di Cura relativi all'anno 2021 utilizzeranno lo schema di contratto di cui all'allegato "A" parte integrante del presente decreto.
Le strutture sanitarie private accreditate che per qualunque motivo non intendano sottoscrivere il contratto di cui all'allegato "A", ne consegue, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la cessazione della remunerazione delle prestazioni sanitarie a carico del servizio sanitario regionale e la sospensione dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 8 quinquies, comma 2 quinquies del D.Lgs. 502/1992 e s.m.i..
Le Aziende Sanitarie Provinciali accantoneranno a valere sul corrispondente aggregato le somme relative al budget da attribuire alla struttura ricorrente, fino alla definizione dell'eventuale contenzioso.
E' fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Provinciali di trasmettere alla Regione - Assessorato della Salute - i tracciati relativi alle prestazioni di ricovero e ambulatoriali, entro il 15° giorno del mese successivo a quello di riferimento. I tracciati dovranno essere accompagnati da attestazione idonea a certificare la completezza e la qualità dei dati contenuti.
E' fatto obbligo ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Provinciali di operare il monitoraggio ed il controllo sull'andamento dell'attività erogata dalle Case di Cura e del rispetto delle condizioni previste dal contratto sottoscritto sulla base dello schema di cui all'allegato A al presente provvedimento, in esito alle procedure negoziali con le singole strutture erogatrici.
Gli oneri che scaturiscono dal presente decreto trovano copertura nell'ambito delle risorse del fondo sanitario regionale assegnate, in sede di negoziazione, per quota capitaria alle Aziende Sanitarie Provinciali della Regione Siciliana.
I limiti di spesa conseguenti dal presente decreto per ciascuna struttura nell'ambito dell'ASP di appartenenza hanno natura programmatica e non determinano, quindi, di per sé il diritto ad erogare prestazioni a carico del SSR; rimane, infatti, obbligo dell'ASP territorialmente competente verificare prima della stipula dei contratti con i singoli operatori privati accreditati la sussistenza e la permanenza dei requisiti tecnici, organizzativi e strutturali necessari per poter erogare prestazioni sanitarie con oneri a carico del SSR.
Le disposizioni e gli aggregati di spesa contenuti nel presente decreto afferenti all'anno 2021 potranno subire variazioni per effetto di eventuali modifiche dei fabbisogni assistenziali per la medesima annualità, nonché a seguito di eventuali osservazioni rese dai Ministeri affiancanti, cui il presente provvedimento verrà inviato tramite il sistema documentale SIVEAS.
Il presente decreto sarà notificato alle Aziende Sanitarie Provinciali e, da queste, a tutti i centri privati accreditati che erogano prestazioni di ricovero.
Il presente provvedimento è trasmesso alla G.U.R.S. per la relativa pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale, a fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi della vigente normativa regionale.
Palermo, 21 gennaio 2022.
RAZZA