
LEGGE REGIONALE 8 ottobre 1958, n. 26
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 8 ottobre 1958, n. 59
Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.
E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).
E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.
Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).
Agli effetti dell'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.
L'inscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.
I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.
Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.
Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.
L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 36 della rubrica "Bilancio".
Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inscritti al predetto capitolo n. 36.
Per l'anno finanziario 1958-59 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 39 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 40 del predetto stato di previsione della spesa.
L'Assessore regionale per il bilancio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, numero 60, è autorizzato a contrarre, con gli Istituti di credito previsti dal citato art. 13 e con le modalità nello stesso indicate, prestiti per il complessivo importo di milioni 7100 necessari per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, concernente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale.
Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 2 aprile 1953, n. 24, concernente l'erezione in Palermo di un monumento a Vittorio Emanuele Orlando, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000 che si inscrive al capitolo numero 557 (rubrica "Presidenza della Regione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e per le finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 70.000.000 che si inscrive al capitolo n. 562 (rubrica "Affari economici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 1° luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 500.000.000 che si inscrive al capitolo n. 578 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 38, e per le finalità della legge stessa e di quella 3 luglio 1950, n. 50, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L.50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 579 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 580 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 500 milioni che si inscrive al cap. n. 580 bis (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 15.000.000 che si inscrive al capitolo n. 582 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 350.000.000 che si inscrive al capitolo n. 584 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5, concernente concessioni di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 80 milioni che si inscrive al cap. n. 584 bis (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 587 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la manna, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 3.000.000 che si inscrive al capitolo n. 592 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47, concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 150 milioni che si inscrive per L. 75.000.000 al capitolo n. 594 e per L. 75.000.000 al capitolo n. 595 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 94.000.000 (rubrica "Agricoltura") che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:
Cap. n. 596 |
L. |
2.000.000 |
Cap. n. 597 |
" |
1.000.000 |
Cap. n. 598 |
" |
8.000.000 |
Cap. n. 600 |
" |
2.000.000 |
Cap. n. 602 |
" |
6.000.000 |
Cap. n. 603 |
" |
20.000.000 |
Cap. n. 604 |
" |
5.000.000 |
Cap. n. 604-bis |
" |
50.000.000 |
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 13 della legge regionale 11 marzo 1957, n. 24, e per le finalità previste dall'articolo stesso, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 616 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 618 (rubrica "Amministrazione civile") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 140.000.000 che si inscrive per L. 100.000.000 al cap. n. 619 e per L. 40.000.000 al cap. n. 620 (rubrica "Amministrazione civile") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1959, che si inscrive al capitolo n. 628 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 18.000.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Catania per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo n. 629 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 5.000.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Palermo per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al capitolo n. 630 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 2.500.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al cap. n. 630 bis (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' autorizzata la spesa di L. 1.092.500.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1958-59, che si inscrive al cap. n. 664 (rubrica "Foreste, rimboschimenti ed economia montana") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge. Di detto contributo L. 500 milioni sono destinate all'acquisto di terreni per lo sviluppo del Demanio Forestale.
Per le finalità previste dal decreto legislativo Presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo Presidenziale predetto, la spesa di L. 940.000.000 che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Igiene e sanità"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:
Cap. n. 671 |
L. |
700.000.000 |
Cap. n. 672 |
" |
100.000.000 |
Cap. n. 673 |
" |
140.000.000 |
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di L. 450.000.000 che si inscrive al capitolo n. 676 (rubrica "Igiene e sanità") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, concernente la concessione di contributi per il miglioramento, l'ampliamento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 200.000.000 che si attribuisce quanto a L. 50.000.000 e quanto a L. 150 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge predetta (capitoli nn. 685 e 686 della rubrica "Igiene e sanità").
Ai sensi dell'art. 7, primo comma, del decreto legislativo Presidenziale 19 aprile 1951, n. 21, ratificato con la legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10, concernente la costruzione e la gestione di stazioni ad uso di linee automobilistiche, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 100.000.000 che si destina per le finalità del capitolo n. 709 (rubrica "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 5 della legge regionale 26 febbraio 1954, n. 2, concernente la costruzione di edifici da destinare agli uffici dipendenti dalla Amministrazione regionale dell'agricoltura e foreste, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 711 (rubrica "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 37, concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 30.000.000 che si inscrive al capitolo n. 721 (rubrica "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1958-59, in L. 1.000.000.000 che si attribuisce al capitolo n. 742 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, cooperazione e previdenza sociale"), da destinare:
a) quanto a L. 80.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;
b) quanto a L. 20.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al Demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli articoli 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo Presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;
c) quanto a L. 900.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro, ai termini del decreto legislativo Presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31.
I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici.
Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, che si inscrive al capitolo n. 746 (rubrica "Lavoro, cooperazione e previdenza sociale") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Le somme inscritte nel capitolo predetto sono versate al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente con l'osservanza delle seguenti modalità:
a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici, è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;
b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 760.300.000 (rubrica "Pubblica istruzione") giusta la seguente ripartizione per capitoli:
Cap. n. 455 |
L. |
610.000.000 |
Cap. n. 456 |
" |
9.000.000 |
Cap. n. 458 |
" |
500.000 |
Cap. n. 459 |
" |
3.000.000 |
Cap. n. 460 |
" |
4.000.000 |
Cap. n. 461 |
" |
800.000 |
Cap. n. 462 |
" |
10.000.000 |
Cap. n. 463 |
" |
40.000.000 |
Cap. n. 464 |
" |
3.000.000 |
Cap. n. 765 |
" |
10.000.000 |
Cap. n. 766 |
" |
70.000.000 |
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo Presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 1958-59, è fissato in L. 9.000.000 che si inscrive al capitolo n. 770 (rubrica "Pubblica istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 774 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo Presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.
Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1° aprile 1955, n. 21, art. 3, lettera c) per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di L. 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 780 (rubrica "Pubblica istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 40.000.000 che si inscrive al capitolo n. 539 (rubrica "Turismo, spettacolo e sport") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.
E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.
E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.
E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.
E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.
E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della valle dei templi di Agrigento per l'anno 1959, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 5.
E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per il periodo 1° luglio 1958-31 dicembre 1959, allegato al presente bilancio sotto la appendice n. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1960, l'anno finanziario dell'Azienda coincide con l'anno solare.
All'Azienda autonoma turistico alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.
I residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sui capitoli nn. 504 e 503, sono attribuiti, rispettivamente, ai capitoli nn. 559-bis e 559-ter dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
I residui accertati alla chiusura dell'esercizio 1957-58 sul capitolo n. 553, sono attribuiti al capitolo numero 622 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
Per le finalità della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1958-59, la spesa di lire 25 milioni che si attribuisce per L. 15.000.000 e per L. 10.000.000, rispettivamente, ai capitoli 800-bis e 800-ter (rubrica "Turismo, spettacolo e sport") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.
E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959.
RIEPILOGO
Entrate e spese effettive
Entrata |
L. |
57.510.485.000 |
Spesa |
" |
72.338.885.000 |
Differenza |
- L |
14.828.400.000 |
Movimento di capitali
Entrata |
L. |
7.100.000.000 |
Spesa |
" |
- |
Differenza |
+ L. |
7.100.000.000 |
Partite di giro
Entrata |
L. |
28.321.566.670 |
Spesa |
" |
28.321.566.670 |
Differenza |
L |
- |
Riassunto generale
Entrata |
L. |
92.932.051.670 |
Spesa |
" |
100.660.451.670 |
Differenza |
- L. |
7.728.400.000 |
E' autorizzato, in favore dell'Ente per la Riforma Agraria in Sicilia (E.R.A.S.) e dall'Azienda Siciliana Trasporti (A.S.T.) il rimborso delle competenze al lordo dagli stessi corrisposte al proprio personale comunque distaccato presso l'Amministrazione centrale della Regione.
Al rimborso previsto dal comma precedente provvede l'Amministrazione Regionale del bilancio, a richiesta degli Enti interessati. Dette richieste devono essere fatte per singoli nominativi, devono contenere l'indicazione dell'ammontare lordo e netto corrisposto mensilmente per tutto il periodo del distacco e devono essere munite della dichiarazione dell'interessato attestante l'avvenuta riscossione della somma netta mensile risultante dalla richiesta, nonchè della dichiarazione della Amministrazione centrale regionale competente dalla quale risulti che il nominativo cui la richiesta si riferisce ha prestato l'intera sua opera esclusivamente per l'Amministrazione centrale regionale e per l'intero periodo per il quale si richiede il rimborso.
A decorrere dal 5 agosto 1958 è vietato all'Amministrazione regionale di avvalersi di personale comunque distaccato, fatta eccezione per quello il cui distacco o comando sia previsto o da particolari disposizioni di legge o sia stato effettuato con decreto registrato alla Corte dei conti.
Alle maggiori spese risultanti dalla tabella B nei confronti della previsione dell'entrata di cui alla tabella A si fa fronte con gli avanzi di gestione appurati fino all'esercizio 1956-57 e risultanti dai relativi rendiconti generali.
La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1958.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 8 ottobre 1958.
LA LOGGIA