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LEGGE REGIONALE 29 aprile 1985, n. 22

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 maggio 1985, n. 18

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per il triennio 1985-1987.

TESTO COORDINATO (alla L.R. 15/1993 e con annotazioni alla data 21 settembre 2005)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

BILANCIO ANNUALE

Stato di previsione dell'entrata

Art. 1

Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle indicate nelle tabelle A, B e C annesse al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, che per il secondo comma dell'art. 36 delo Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1985, giusta lo stato di previsione dell'entrata annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Totale generale della spesa

Art. 2

E' approvato in lire 15.350.889,6 milioni il totale generale della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1985.

Stato di previsione della spesa. Disposizioni generali

Art. 3

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, in relazione alla loro preposizione, sono autorizzati ad impegnare e pagare le spese della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1985, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 4

E' approvata in lire 120.000 milioni la dotazione per l'anno finanziario 1985 del "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine".

Agli effetti dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso alla presente legge.

Art. 5

Le spese per le quali può esercitarsi da parte del Presidente della Regione la facoltà di cui all'art. 9, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono descritte nell'elenco n. 2 annesso alla presente legge.

Art. 6

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà al Presidente della Regione di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, primo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono quelli descritti nell'elenco n. 3 annesso alla presente legge.

Art. 7

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà all'Assessore regionale per il bilancio e le finanze di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 12, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468 sono quelli descritti nell'elenco n. 4 annesso alla presente legge.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 2 gennaio 1981, n. 3, il fondo destinato alla revisione prezzi contrattuali, iscritto al cap. 60760, è stabilito per l'anno finanziario 1985 nell'importo di lire 60.000 milioni.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, dal predetto fondo ai competenti capitoli di revisione prezzi delle varie amministrazioni, delle somme occorrenti in relazione ad accertate effettive necessità.

Art. 9

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a provvedere per l'anno finanziario 1985, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione dei provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione.

L'Assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato altresì:

a) ad effettuare variazioni di bilancio compensative fra i capitoli compresi nella rubrica "Fondo sanitario regionale" dell'Assessorato regionale della sanità, nonchè ad istituire nuovi capitoli nell'ambito della predetta rubrica, per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) ad iscrivere nei capitoli di spesa del fondo sanitario regionale le somme che affluiranno ai capitoli 3651, 3652, 3822 e 3828 dello stato di previsione dell'entrata;

c) ad effettuare, su proposta dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, variazioni di bilancio compensative fra i capitoli di spesa, relativi ad assegnazioni dello Stato, compresi nella rubrica "Comunicazioni e trasporti", per l'attuazione della legge 10 aprile 1981, n. 151 e della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68 nonchè fra gli stanziamenti dei capitoli di spesa 88873 e 88876;

d) ad effettuare variazioni compensative fra i capitoli di spesa 21102 e 21106 per l'attuazione della legge 23 dicembre 1975, n. 698 e dell'art. 13 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 99.

Art. 10

I contributi del Fondo europeo di sviluppo regionale su programmi o progetti della Regione, sovvenzioni ed abbuoni di interessi o loro equivalente nel caso di mutui a tasso agevolato, di cui al cap. 3723 dell'entrata ed al corrispondente cap. 60766 della spesa, avente natura di fondo globale, vengono destinati, dopo l'accredito nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato, con deliberazione della Giunta regionale, alle amministrazioni regionali i cui programmi o progetti hanno dato luogo all'accreditamento dei contributi stessi, individuando, ai fini della conseguente utilizzazione, gli ulteriori programmi o progetti aventi finalità analoghe, nei limiti, per ciascuna amministrazione, dei relativi contributi affluiti al predetto conto corrente.

In dipendenza di quanto previsto dal precedente comma l'Assessore regionale per il bilancio e le finanze provvede con propri decreti alle connesse variazioni di bilancio.

Art. 11

I contributi concessi dal Fondo sociale europeo a favore della Regione Siciliana per il finanziamento di attività di formazione professionale, di cui al cap. 3801 dell'entrata ed al corrispondente cap. 21260 della spesa, vengono, con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio e le finanze, iscritti al cap. 34110 della spesa, mediante prelevamento dal predetto cap. 21260, dopo l'effettivo versamento nella Cassa regionale.

Presidenza della Regione

Art. 12

Al trasferimento a favore degli enti locali e loro consorzi dei contributi concessi dal Fondo europeo di sviluppo regionale su progetti o programmi presentati dagli stessi enti provvede la Presidenza della Regione con mandati diretti, corredati dalla documentazione comprovante l'avvenuto versamento da parte del Ministero del tesoro nel conto corrente intrattenuto dalla Regione presso la Tesoreria centrale dello Stato.

I contributi di cui al precedente comma vengono previsti al cap. 3742 dell'entrata ed al cap. 50474 della spesa del bilancio regionale per l'esercizio 1985.

Art. 13

Per le finalità della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 350 milioni che si iscrive al cap. 10660.

Art. 14

Lo stanziamento del cap. 10673 è destinato, per lire 800 milioni, alla copertura degli oneri per la manutenzione e la gestione nell'anno 1984 degli impianti di dissalazione delle acque marine di Lampedusa e Linosa.

Art. 15

(integrato dall'art. 5 della L.R. 10/86)

Il Presidente della Regione è autorizzato ad effettuare in favore del comune di Erice un'assegnazione straordinaria sulle somme stanziate ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, da utilizzare per la concessione di contributi per la riparazione dei danni subiti da privati e per il risarcimento delle suppellettili e mobili in conseguenza dell'esplosione verificatasi in località Pizzolungo del comune di Erice il 2 aprile 1985.

 Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste

Art. 16

E' autorizzata la spesa di lire 69.705 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1985, che si iscrive al cap. 56901.

Art. 17

Il limite di spesa indicato nell'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97 è elevato a lire 200 milioni.

Art. 18

All'ultimo comma del'art. 9 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 81, le parole "per i primi due anni" sono sostituite con le seguenti: "fino al 31 dicembre 1985".

Art. 19

Il termine utile per la presentazione delle denunce dei terreni vitati, previsto dal quarto comma dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, è fissato al 30 maggio 1985.

Il servizio comunale di controllo per la vitivinicoltura dei comuni di cui al decreto del Presidente della Regione 15 aprile 1984, n. 87 provvederà agli adempimenti di propria competenza, previsti dal penultimo comma dell'art. 12 della legge regionale 9 maggio 1984, n. 26, entro il 22 settembre 1985.

Art. 20

Il limite di spesa indicato nell'art. 19 della legge regionale 2 marzo 1981, n. 16 è elevato, a decorrere dall'esercizio 1985, a lire 500 milioni.

Art. 21

Per le finalità di cui all'art. 19 della legge regionale 6 luglio 1968, n. 14 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 11.000 milioni che si iscrive al cap. 55003.

Per gli esercizi finanziari successivi la spesa di cui al precedente comma è determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 22

Per la realizzazione ed il completamento delle strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti agricoli di cui all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 e successive integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 8.000 milioni che si iscrive al cap. 55319.

La spesa per gli esercizi successivi all'anno 1985 sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 23

Per le finalità previste dagli articoli 1 e 2, nonchè per i fini di cui all'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 37 e successive integrazioni e modifiche, sono rispettivamente autorizzate, per l'esercizio finanziario 1985, le spese di lire 7.000 e 9.000 milioni che si iscrivono, la prima al cap. 55484, la seconda al cap. 55485.

Per gli anni successivi le spese di cui al precedente comma saranno determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 24

Per le finalità dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57, è autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 1985, di lire 3.000 milioni che si iscrive al cap. 55597.

I contributi di cui al precedente comma sono concessi per la produzione vivaistica della campagna 1984-85. I termini indicati alle lettere a e b del primo comma nonchè al secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 57 si intendono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1985 ed al 30 giugno 1985.

Art. 25

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. 55611.

Art. 26

Per le finalità di cui all'art. 11 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al cap 55659.

Art. 27

Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e con le modalità dell'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51 e dell'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni che si iscrive al cap. 55661.

Art. 28

Per le finalità dell'art. 24 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 86 e con le modalità dell'art. 12 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 51, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, l'ulteriore spesa di lire 19.000 milioni che si iscrive al cap. 55662.

Per l'attuazione degli interventi di cui al precedente comma, fermo restando quant'altro previsto dall'art. 9 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 7, l'apposito programma sarà redatto sulla base delle istanze presentate al 30 aprile 1985.

Art. 29

Per le finalità previste dall'art. 10 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite quinquennale d'impegno di lire 1.500 milioni che si iscrive al cap. 56482.

Art. 30

Per le finalità previste dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 4.000 milioni che si iscrive al cap. 56483.

Al primo comma dell'art. 12 della legge regionale 5 agosto 1982, n. 87, le parole "nell'annata agraria 1981-82" sono sostituite con le seguenti: "nell'annata agraria 1984-85".

Assessorato regionale degli enti locali

Art. 31

La misura del gettone di presenza per la partecipazione alle sedute delle commissioni consultive previste dai numeri 1 e 2 dell'art. 1 della legge regionale 30 novembre 1953, n. 56, della Commissione regionale per la finanza locale e dei comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica è fissata con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 32

(abrogato dall'art. 8 della L.R. 18/89)

Art. 33

L'art. 1 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16 è sostituito dal seguente: (1)

"Al fine di sovvenire alle necessità dei comuni delle isole minori, in relazione alla eccessiva onerosità, derivante dalla particolare situazione geografica, del servizio di nettezza urbana e di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, del costo di gestione dei pubblici acquedotti e del rifornimento idrico, del costo della manutenzione dei cimiteri, dei depuratori, degli impianti fognanti e di pubblica illuminazione, il Governo della Regione, è autorizzato a concedere ai comuni anzidetti un contributo, fino alla concorrenza massima del 75 per cento delle spese effettive per i servizi suindicati".

(1)

Vedi l'art. 1 della L.R. 16/55 come oggi riformulato a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5 della L.R. 45/85.

Art. 34

A valere sullo stanziamento del cap. 18703, è concesso alla Federazione siciliana dell'Associazione italiana comuni d'Europa, con le modalità previste dall'art. 2 della legge regionale 18 marzo 1977, n. 9, per l'anno finanziario 1985, un sussidio straordinario di lire 200 milioni.

Assessorato regionale del bilancio e delle finanze

Art. 35

(abrogato dall'art. 31 della L.R. 15/93)

Assessorato regionale dell'industria

Art. 36

Per l'esercizio della vigilanza e del controllo della gestione tecnica finanziaria e patrimoniale sulle imprese di assicurazione autorizzate dalla Regione, nonchè sulle imprese poste in liquidazione coatta-amministrativa, ai sensi della vigente legislazione in materia assicurativa, l'Assessore regionale per l'industria, fino alla costituzione di strutture amministrative idonee all'esercizio della vigilanza medesima, può avvalersi, mediante apposite convenzioni, della consulenza di enti, nazionali e regionali, ed istituti universitari.

Le convenzioni di durata non superiore ad un biennio sono approvate dall'Assessore regionale per l'industria, sentito il parere della Commissione regionale consultiva per le assicurazioni private, istituita con legge regionale 9 luglio 1975, n. 49 e successive modificazioni.

Per le finalità dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 novembre 1949, n. 1182, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 1.000 milioni che si iscrive al cap. 24955.

Per gli anni successivi la spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 37

Per le finalità previste dall'art. 33 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1987. La spesa relativa si iscrive al cap. 64909.

Per le finalità previste dall'art. 18 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1985 al 1987. La spesa relativa si iscrive al cap. 64926.

Alla lett. b dell'art. 31 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, siccome modificato dall'art. 12 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, le parole "la misura massima di 300 milioni" sono sostituite con le seguenti: "la misura massima di 500 milioni". (1)

Sono ammessi ai benefici richiamati dai commi precedenti anche i consorzi di garanzia fidi tra imprese industriali aventi i requisiti previsti dalla vigente legislazione regionale per il settore industriale ai quali partecipino imprese di montaggio, di manutenzione, edili, di smaltimento di rifiuti e di autotrasporto industriale purchè dotate di attrezzature tecniche adeguate in relazione alla attività svolta e che, al momento in cui beneficiano di operazioni finanziarie tramite consorzi, abbiano programmi di costruzione o commesse in corso. (2)

I consorzi ai quali partecipano imprese del tipo indicato nel comma precedente sono tenuti ad accertare, al momento dell'ammissione, l'esistenza dei requisiti medesimi. (3)

(2)

Ai sensi dell'art. 29 della L.R. 34/88 il comma annotato è applicato ai consorzi fidi esistenti in Sicilia, fin dalla data di approvazione del loro statuto da parte dell'Assessorato regionale dell'industria, anche se comprendenti le imprese ammesse ai benefici con la medesima L.R. n. 22/85.

Art. 38

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 12.000 milioni, che si iscrive al cap. 64945.

Art. 39

Per le finalità previste dall'art. 1 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 11, il fondo di rotazione istituito presso l'IRFIS ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementato, per l'anno finanziario 1985, di lire 8.000 milioni. La spesa relativa si iscrive al cap. 65114.

Art. 40

Gli enti economici regionali ESPI, EMS ed AZASI sono autorizzati ad effettuare anticipazioni a carico delle loro disponibilità di cassa per consentire la necessaria liquidità finanziaria per far fronte alle esigenze di gestione interna e delle società collegate secondo direttive emanate dall'Assessore regionale per l'industria.

Il termine indicato nell'art. 3 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 10 è prorogato al 31 luglio 1985.

Il personale dipendente dalle società di cui all'art. 2 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 54, per il quale sia scaduto o vada a scadere il periodo di 36 mesi di cui al secondo comma dello stesso articolo, resterà in carico alle predette società fino al 31 luglio 1985.

Assessorato regionale dei lavori pubblici

Art. 41

La spesa autorizzata dall'art. 1, lett. c, della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119 per le finalità dell'art. 3, lett. c, della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2 e successive aggiunte e modificazioni è fissata, per l'anno finanziario 1985, in lire 22.000 milioni e si iscrive al cap 68356.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 42

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, per le finalità della legge medesima e della legge regionale 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 4.000 milioni, che si iscrive al cap. 68551.

Art. 43

Per le finalità dell'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21 e dell'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e degli articoli 35 e 37 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite venticinquennale di impegno di lire 1.000 milioni, che si iscrive al cap. 68557.

Art. 44

Per le finalità previste dall'art. 27 della legge regionale 27 maggio 1980, n. 47, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite venticinquennale di impegno di lire 300 milioni, che si iscrive al cap. 68574.

Art. 45

Per le finalità dell'art. 1, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1980, n. 86 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 2 della legge regionale 19 giugno 1982, n. 55, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite venticinquennale di impegno di lire 6.000 milioni, che si iscrive al cap. 68575.

Art. 46

Per le finalità dell'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, per gli interventi di competenza dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite venticinquennale d'impegno di lire 2.000 milioni, che si iscrive al cap. 68586.

Art. 47

Ad integrazione delle assegnazioni dello Stato relative all'attuazione di programmi di edilizia convenzionata e agevolata di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, sono autorizzati, ai sensi dell'art. 4, lett. b, della legge medesima, i seguenti limiti venticinquennali di impegno:

- lire 30.000 milioni per l'anno finanziario 1985;

- lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987.

Le spese autorizzate con il presente articolo si iscrivono al cap. 68587.

Art. 48

Per le finalità dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 90, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il versamento al Consorzio per l'autostrada Siracusa-Gela della somma di lire 6.500 milioni a valere quale elevazione del capitale consortile, che si iscrive al cap. 69110.

Art. 49

La spesa autorizzata dall'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1985, n. 4 è elevata di lire 1.800 milioni e si iscrive al cap. 69915.

Assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione

Art. 50

All'art. 1 della legge regionale 16 novembre 1984, n. 98, le parole "contributi straordinari" sono sostituite con le parole "sussidi straordinari".

Art. 51

Gli importi dell'assegno giornaliero previsti dall'art. 1 della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120 sono elevati, dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge, rispettivamente a lire 30.000; a lire 40.000 e a lire 35.000.

Fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale 13 dicembre 1983, n. 120, a decorrere dalla stessa data di cui al primo comma, l'aumento della spesa prevista per ogni cantiere di lavoro non può superare l'importo di lire 110 milioni.

Per i cantieri di lavoro in corso alla data precedentemente indicata, l'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione è autorizzato, su richiesta degli enti gestori, ad integrare il relativo finanziamento per l'adeguamento dell'assegno giornaliero per i lavoratori ed il personale direttivo.

Art. 52

L'art. 6 della legge 13 dicembre 1983, n. 120 è sostituito dal seguente:

"Alla selezione delle domande presentate dai lavoratori disoccupati, da impiegare per l'esecuzione delle opere finanziate attraverso l'istituzione di cantieri di lavoro ed al relativo avviamento, provvedono le competenti sezioni degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, sulla base di apposite graduatorie predisposte dalle sezioni medesime, secondo i criteri di cui al secondo comma dell'art. 3 ed all'art. 9, seconda parte, della legge 27 dicembre 1969, n. 52.

Ai fini della compilazione delle graduatorie previste dal primo comma, le giornate prestate presso i cantieri di lavoro nel corso dei dodici mesi precedenti la formazione delle graduatorie stesse si considerano come giornate lavorative.

Possono essere avviati ai cantieri di lavoro i lavoratori disoccupati che alla data di presentazione della domanda abbiano compiuto il 15° anno di età e non abbiano superato il 65° anno. I lavoratori impegnati nei cantieri dovranno, comunque, essere dimessi al raggiungimento del 65° anno.

In relazione all'entità ed alle caratteristiche dello stato di disoccupazione esistente a livello locale, le commissioni comunali di collocamento potranno deliberare che una quota percentuale degli avviamenti da effettuarsi a norma del precedente primo comma, in misura complessivamente non superiore al 50 per cento, venga riservata a favore dei lavoratori disoccupati appartenenti a determinati settori produttivi.

La mancata osservanza delle disposzioni della presente legge, nonchè delle istruzioni impartite per la gestione dei cantieri dagli organi competenti ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, comporta l'addebito agli enti gestori delle spese non regolari e, nei casi più gravi, la perdita del finanziamento".

Art. 53

Per le finalità di cui all'art. 2 della legge regionale 17 maggio 1984, n. 29, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 6.500 milioni, che si iscrive al cap. 33701.

Art. 54

La spesa autorizzata per le finalità dell'art. 1, n. 3, della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche è elevata, per l'esercizio finanziario 1985, a lire 2.200 milioni e si iscrive al cap. 34101.

Per gli anni successivi la predetta spesa sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 55

Per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 55 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno 1985, un limite ventannale d'impegno di lire 5.000 milioni che si iscrive al cap. 74603.

Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 56

Per le finalità previste dall'art. 56 della legge regionale 9 dicembre 1980, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, l'ulteriore spesa di lire 800 milioni, che si iscrive al cap. 35358.

Art. 57

Per le finalità previste dagli articoli 70, 71 e 76 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, sono rispettivamente autorizzate, per l'anno finanziario 1985, le seguenti spese:

- lire 15.000 milioni, che si iscrive al cap. 75606;

- lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 35462;

- lire 1.000 milioni, che si iscrive al cap. 75610.

La spesa per gli esercizi successivi all'anno 1985 sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 58

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite di impegno venticinquennale di lire 50.000 milioni che si iscrive al cap. 75201.

Art. 59

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite d'impegno venticinquennale di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 75202.

Art. 60

Per le finalità di cui all'art. 50 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 3.000 milioni, che si iscrive al cap. 75226.

La spesa per gli esercizi successivi all'anno 1985 sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 61

Per le finalità di cui all'art. 4 della legge regionale 30 maggio 1984, n. 37, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite d'impegno venticinquennale di lire 2.000 milioni che si iscrive al cap. 75229.

Art. 62

Il fondo di rotazione previsto dall'art. 9 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 26 è incrementato, per l'anno finanziario 1985, di lire 10.000 milioni. La spesa relativa si iscrive al cap. 75406.

Art. 63

Il fondo a gestione separata istituito presso gli istituti di credito gestori del servizio di cassa della Regione, in applicazione dell'art. 49 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è ulteriormente incrementato, per l'anno finanziario 1985, di lire 1.500 milioni.

La spesa relativa si iscrive al cap. 75413. Si applicano le disposizioni dell'art. 27, secondo comma, della legge regionale 13 dicembre 1983, n. 119.

Art. 64

Per le finalità di cui agli articoli 82 e 85 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 2.500 milioni, di cui lire 1.500 milioni per l'integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese commerciali, che si iscrive al cap. 75415, e lire 1.000 milioni per la integrazione dei fondi rischi costituiti dalle piccole e medie imprese artigiane, che si iscrive al cap. 75613.

Art. 65

Per le finalità di cui all'art. 86 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 1.000 milioni, che si iscrive al cap. 75416.

Art. 66

Per la concessione ai comuni dei finanziamenti previsti dall'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 75611.

La spesa per gli esercizi successivi all'anno 1985 sarà determinata a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 67

Per la concessione dei contributi sul pagamento degli interessi relativi a finanziamenti concessi, in favore di pescatori e di armatori, singoli od associati, da istituti ed aziende di credito abilitati all'esercizio del credito peschereccio, in attuazione degli articoli 3 e 5, primo comma, lett. b, della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite di impegno dodicennale di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 75803.

Art. 68

Per le finalità previste dall'art. 8 bis della legge regionale 13 marzo 1975, n. 5 e successive integrazioni e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, l'ulteriore spesa di lire 1.500 milioni, che si iscrive al cap. 75812.

Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione

Art. 69

E' autorizzata, a carico dell'esercizio finanziario 1985, la spesa di lire 150 milioni per il pagamento del saldo del contributo assegnato all'ARCES di Palermo nell'esercizio 1983, ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1982, n. 8, e si iscrive al cap. 38093.

Art. 70

Lo stanziamento previsto dalla lett. c dell'art. 5 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 130 è incrementato, per l'anno finanziario 1985, della somma di lire 20.000 milioni, che si iscrive al cap. 79209.

Le disposizioni di cui all'art. 56 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 86 non si applicano ai programmi di completamento relativi ad opere di edilizia scolastica.

Assessorato regionale della sanità

Art. 71

A carico dello stanziamento del cap. 41213, l'Assessore regionale per la sanità è autorizzato a provvedere anche alla liquidazione dell'indennità e del rimborso spese di trasporto per missioni riferentisi all'esercizio 1984.

Art. 72

Al secondo comma dell'art. 22 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 68, le parole "in relazione all'aumentato costo della vita" devono intendersi comprensive dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi di lavoro e degli oneri previdenziali e sociali.

Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente

Art. 73

Per le finalità di cui agli articoli 5 e 20 della legge regionale 7 maggio 1976, n. 70, sono autorizzate, per l'esercizio finanziario 1985, rispettivamente le spese di lire 5.900 milioni e di lire 3.900 milioni, che si iscrivono ai capitoli 85366 e 84903.

Per gli anni successivi le predette spese saranno determinate a norma dell'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 74

A valere sullo stanziamento relativo al cap. 47652, per l'esercizio finanziario 1985, la somma di lire 1.500 milioni è destinata al comune di Messina, quale contributo per l'effettuazione di manifestazioni liriche e concertistiche nel Teatro "Vittorio Emanuele".

Art. 75

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 10.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Acireale, che si iscrive al cap. 47703.

Art. 76

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 12.000 milioni per la concessione di contributi per il funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo e degli enti provinciali per il turismo, che si iscrive al cap. 47704, destinata: quanto a lire 8.000 milioni al funzionamento degli enti provinciali per il turismo e quanto a lire 4.000 milioni al funzionamento delle aziende autonome di cura, soggiorno e turismo.

Art. 77

E' autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 5.000 milioni per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma termale di Sciacca, che si iscrive al cap. 47705.

Art. 78

L'incremento di lire 1.000 milioni dello stanziamento del cap. 48301 "Fondo speciale destinato al potenziamento delle attività sportive isolane", previsto dalla legge regionale 3 gennaio 1985, n. 2, è destinato alla Società Calcio Palermo.

Art. 79

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1 luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1985, il limite ventennale d'impegno di lire 10.000 milioni, che si iscrive al cap. 87503.

Art. 80

Per le finalità richiamate all'art. 42 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 2.100 milioni, che si iscrive al cap. 87511.

Art. 81

Per le finalità richiamate dall'art. 40 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è autorizzata, per l'anno finanziario 1985, la spesa di lire 10.900 milioni, che si iscrive al cap. 87512.

Art. 82

L'erogazione del contributo integrativo a favore dell'Azienda siciliana trasporti, previsto dall'art. 10, nono comma, della legge regionale 14 giugno 1983, n. 68, è subordinata all'osservanza della disposizione del terzo comma dell'art. 16 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 87, concernente il rilascio agli anziani aventi diritto della apposita carta di circolazione con validità annuale.

Azienda delle foreste demaniali

Art. 83

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario 1985, allegato al bilancio annuale della Regione (appendice n. 1).

Art. 84

Il primo comma dell'art. 14 della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52 è sostituito dai seguenti:

"Ferme restando le garanzie occupazionali stabilite dall'art. 13, gli ispettorati ripartimentali delle foreste e l'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana, in attuazione dei programmi di cui al secondo comma del presente articolo, avanzano ai competenti organi del collocamento le richieste di manodopera dei lavoratori iscritti nelle liste ordinarie del collocamento agricolo anche contestualmente a quelle riguardanti i lavoratori iscritti negli elenchi istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 18 aprile 1981, n. 66.

Fino al 50 per cento degli avviamenti da effettuarsi tra i lavoratori iscritti nelle predette liste ordinarie, è riservato ai giovani disoccupati, di età compresa tra i 18 e i 29 anni, semprechè presenti al momento della chiamata per la formazione della graduatoria".

Capitoli aggiunti

Art. 85

A termine e per gli effetti dell'art. 17 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, è approvato l'elenco dei capitoli aggiunti al bilancio della Regione e al bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno finanziario 1985 (annesso n. 1).

Indice cronologico degli atti

Art. 86

Alla presente legge è allegato l'"indice cronologico degli atti" (annesso n. 2).

Disposizioni varie

Art. 87

I residui attivi per entrate tributarie risultanti al 31 dicembre 1984 su capitoli di competenza del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1984 o su capitoli aggiunti al bilancio stesso, non riprodotti nel presente bilancio o nell'annesso n. 1, sono trasferiti ai capitoli 1198, 1398 e 1600 a seconda che appartengano rispettivamente alla categoria prima, seconda o terza del titolo primo dell'entrata.

Art. 88

Ai fini dell'applicazione dell'art. 4, n. 4, della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, si adottano per l'esercizio finanziario 1985 gli stessi criteri e modalità utilizzati per l'esercizio 1984.

Titolo II

BILANCIO PLURIENNALE

Art. 89

E' approvato in lire 41.591.790,1 milioni il bilancio pluriennale della Regione Siciliana per il triennio 1985-1987.

Art. 90

E' approvato il bilancio pluriennale dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per il triennio 1985-1987, allegato al bilancio pluriennale della Regione (Appendice n. 1).

Art. 91

Ai sensi dell'art. 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, le previsioni del bilancio pluriennale relative agli esercizi 1986 e 1987 costituiscono sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite da leggi della Regione a carico degli esercizi medesimi.

Art. 92

Le previsioni di entrata e di spesa del bilancio pluriennale per il triennio 1985-87 non costituiscono, ai sensi dell'art. 1, quinto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, autorizzazione rispettivamente all'accertamento ed alla riscossione delle entrate ed all'impegno e al pagamento delle spese.

Titolo III

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 93

E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1985 e per il triennio 1985-87 con i relativi allegati.

Art. 94

Alla presente legge è annesso l'elenco n. 5 relativo agli oneri a carico del triennio 1985-1987 derivanti da nuovi provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso del triennio medesimo.

Art. 95

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° gennaio 1985.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 29 aprile 1985.

NICOLOSI

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1985. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 maggio 1985, n. 18]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1985. [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 maggio 1985, n. 18]