Norma - quotidiano d'informazione giuridica - DBI s.r.l.

N.d.R. La presente Ordinanza è revocata dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 ottobre 2020, n. 40.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 19 settembre 2020, n. 35

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 25 settembre 2020, n. 49

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

N.d.R. La presente Ordinanza è revocata dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 ottobre 2020, n. 40.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n, 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020 e n. 34 del 10 settembre 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 4 settembre 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati;

Visto l'ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

Ritenuto che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo, presso le strutture della Comunità "Missioni Speranza e Carità", site in Palermo e individuate ai seguenti indirizzi: i) Via Decollati n. 29; ii) Via Archirafi n. 31; iii) Via Garibaldi n. 3; iv) Via Cottolengo n. 48 (Villa Florio-Villaggio Ruffini), è stata rilevata una preoccupante situazione epidemiologica e, precisamente un numero elevato di contagi pari a 33 ospiti (e/o domiciliati di fatto) positivi a fronte di 55 tamponi effettuati alla data del 18 settembre 2020;

Considerato che il suddetto andamento epidemiologico tra gli ospiti della Comunità "Missioni Speranza e Carità" evidenzia, rispetto al totale dei soggetti interessati, una percentuale di positivi più alta rispetto alla media nazionale e molto più alta della media regionale;

Considerato che il Sindaco del Comune di Palermo, alla luce del citato grave ed eccezionale evento, ha invitato le competenti autorità ad intervenire con misure urgenti e restrittive al fine di tutelare nel territorio comunale la salute dei cittadini e degli ospiti delle suddette strutture al fine di evitare anche il repentino diffondersi del contagio;

Ritenuto necessario adottare, per la Comunità "Missioni Speranza e Carità", nella sua articolazione in strutture per come sopra indicato, misure sostanzialmente analoghe a quelle a suo tempo adottate per le c.d. "zone rosse" ossia per i Comuni di Agira, Salemi e Villafrati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in quanto la situazione che vede coinvolti gli ospiti (e/o i domiciliati di fatto) della citata Comunità risulta di eccezionale e particolare gravità, in considerazione del numero dei contagi e dell'alto rischio di ulteriore e progressivo incremento;

Ritenuto che l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dispone che "Il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di uso comprendente più regioni" e che "nelle medesime materie sono emesse del presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile e urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte dei suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Ritenuto che art. 3 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successivamente in parte novellato dal D.L. 30 luglio 2020, n. 83, dispone che "nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti ..." e che "le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli atti posti in essere per ragioni di sanità in forza di poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente";

Vista la nota in data 19 settembre 2020 con la quale il direttore generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo comunica che i soggetti raggiunti dal provvedimento di quarantena obbligatoria ospitati presso la detta comunità hanno rifiutato di essere trasportati presso il Covid Hotel messo a disposizione dal sistema sanitario della Regione e che "tale situazione rappresenta un pericolo per la salute di coloro che vivono o lavorano all'interno della comunità con la possibilità di creazione di un intero bacino di infetti e di ulteriori problemi per la sanità pubblica";

Ordina:

N.d.R. La presente Ordinanza è revocata dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 ottobre 2020, n. 40.

Art. 1

Misure di contenimento dei contagio da Covid-19

1. Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dal 18 settembre 2020 e fino al 15 ottobre 2020, con riferimento alla Comunità "Missioni Speranza e Carità", articolata in quattro (4) strutture, tutte site in Palermo e individuate ai seguenti indirizzi: i) Via Decollati n. 29; ii) Via Archirafi n. 31; iii) Via Garibaldi n. 3; iv) Via Cottolengo n. 48 (Villa Florio-Villaggio Ruffini), sono adottate le seguenti ulteriori misure:

a) divieto di accesso e di allontanamento dalla struttura, con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, da parte di ogni soggetto ivi presente;

b) è consentito, in deroga alla lettera "a", esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dalle strutture di cui al comma che precede, per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza e per i mediatori culturali, nonché esclusivamente per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali.

2. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, degli ospiti e dei domiciliati (anche di fatto) delle strutture interessate, esclusivamente per garantire le attività necessarie e non differibili connesse a terapie sanitarie, di concerto con l'Autorità sanitaria competente.

N.d.R. La presente Ordinanza è revocata dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 ottobre 2020, n. 40.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale se il fatto non costituisce reato più grave.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

3. Essa, gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 19 settembre 2020.

MUSUMECI