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LEGGE REGIONALE 20 marzo 1972, n. 11

G.U.R.S. 21 marzo 1972, n. 13

Abrogazione e modifiche di norme di legge aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

TESTO COORDINATO (con modifiche fino alla L.R. 40/1976 e annotato al 6/3/1986)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La fondazione "Mario Gatto", istituita con la legge regionale 2 agosto 1954, n. 30, è soppressa.

Art. 2

I compiti devoluti per legge alla predetta fondazione sono attribuiti all'Ente minerario siciliano.

Il patrimonio della soppressa fondazione è trasferito all'Ente minerario siciliano, che sulla base dei bilanci, degli inventari, dei libri contabili e di ogni altro documento esistente, prende in consegna le attività e le passività della disciolta fondazione.

Il legale rappresentante della soppressa fondazione, all'atto del trasferimento, presenta all'Ente minerario siciliano il conto della gestione relativa al periodo successivo all'ultimo bilancio.

Art. 3

Il personale della disciolta fondazione, in servizio al 31 dicembre 1971 ed assunto in base a regolare delibera vistata dall'autorità tutoria, è immesso in un ruolo ad esaurimento dell'Ente minerario siciliano. L'immissione in ruolo è disposta con delibera in relazione alla qualifica, al trattamento economico ed anzianità di servizio posseduti.

Al personale medesimo è riconosciuto, agli effetti del trattamento di quiescenza, il servizio prestato presso la predetta fondazione.

Art. 4

Con effetto dal 1° gennaio 1972, è abrogato l'articolo 11 della legge regionale 5 aprile 1954, n. 9, riguardante interventi finanziari di carattere straordinario per favorire lo sviluppo agricolo in Sicilia.

Art. 5

Le obbligazioni assunte prima della data di abrogazione delle norme previste nel precedente art. 4 continueranno ad esplicare i loro effetti fino alla loro estinzione.

Art. 6

La spesa annua per la propaganda in favore dei prodotti siciliani, autorizzata con l'art. 12 della legge regionale 28 giugno 1966, n. 14, è elevata, per l'anno finanziario in corso, di lire 50.000.000.

All'art. 16 della predetta legge regionale sono soppresse le parole "ad esclusione di quello siciliano".

Art. 7

(1) (2)

Con decreto del Presidente della Regione, di concerto con l'Assessore per le finanze, su proposta dell'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, possono essere trasferiti al patrimonio disponibile gli immobili ed i complessi turistico-alberghieri previsti dalle leggi regionale 3 agosto 1953, n. 45 e 18 febbraio 1955, n. 15 e del decreto del Presidente della Regione 22 novembre 1955, n. 8, nonchè quelli realizzati o in corso di realizzazione a spesa diretta della Regione in esecuzione delle leggi di impiego del fondo di solidarietà nazionale.

I predetti complessi, con provvedimento dell'Assessore per le finanze, di concerto con l'Assessore per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, possono essere alienati ovvero possono essere destinati ad utilizzazioni a carattere sociale, culturale e scolastico.

Le somme ricavate dalla vendita dei complessi sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio della Regione per essere destinate ad incrementare il fondo di rotazione in gestione separata per il finanziamento di iniziative turistico-alberghiere, istituito con l'art. 1 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46.

I gestori con contratti di almeno tre anni hanno diritto di prelazione nell'acquisto del complesso turistico-alberghiero dagli stessi gestito.

L'Azienda autonoma per la gestione del patrimonio turistico-alberghiero della Regione, istituita con il decreto legislativo del Presidente della Regione 14 agosto 1957, n. 2, è soppressa ed i suoi compiti vengono affidati all'Assessorato regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle stazioni ad uso di linee automobilistiche realizzate o in corso di realizzazione da parte dell'Amministrazione regionale in virtù del decreto legislativo del Presidente della Regione 19 aprile 1951, n. 21, ratificato con la legge regionale 29 gennaio 1955, n. 10, e successive aggiunte e modificazioni.

(1)

Per la proroga delle disposizioni di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 10, comma 2, della L.R. 40/76.

(2)

Si rimanda all'art. 48 della L.R. 9/86: "Trasferimento alle province regionali di immobili di interesse turistico".

Art. 8

L'azienda speciale per il potenziamento delle attività sportive calcistiche isolane, istituita con l'art. 10 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 9, è soppressa.

Alla gestione del fondo istituito con la legge regionale 28 dicembre 1953, n. 72 si provvede con le modalità stabilite nell'art. 4 e seguenti del decreto del Presidente della Regione 23 febbraio 1955, n. 2.

Art. 9

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con società a partecipazione pubblica per la progettazione di sistemi aggiornati di elaborazione automatica dei dati concernenti le diverse fasi dell'entrata e della spesa pubblica regionale, nonchè di altri servizi istituzionali della Regione.

Alla relativa spesa si provvede con lo stanziamento del cap. 10522 del bilancio per l'anno finanziario in corso.

Art. 10

Il Presidente della Regione è autorizzato, limitatamente all'esercizio finanziario in corso, a concedere sussidi per danni ad imbarcazioni da pesca verificatisi nelle zone costiere del territorio della Regione in dipendenza delle mareggiate del 1971 e del 1972.

Gli interventi sono disposti previa dichiarazione dei danni subiti da rilasciarsi a cura delle competenti capitanerie di porto.

Art. 11

L'autorizzazione di spesa per le finalità previste dall'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, riguardante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia turistica nella Regione Siciliana, è elevato, per l'anno finanziario in corso, di L. 100.000.000.

Art. 12

(abrogato dall'art. 9 della L.R. 40/76)

Art. 13

(abrogato dall'art. 9 della L.R. 40/76)

Art. 14

(abrogato dall'art. 9 della L.R. 40/76)

Art. 15

(abrogato dall'art. 9 della L.R. 40/76)

Art. 16

Il limite di spesa previsto dall'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1963, n. 18, dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, dall'art. 1 della legge regionale 13 maggio 1966, n. 11 e dall'articolo 2 della legge regionale 30 luglio 1969, n. 32, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di L. 90.000.000.

Art. 17

Il limite di spesa autorizzato con l'art. 9, lettera c), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modificazioni, recante norme per la tutela sociale dei lavoratori e per lo sviluppo della cooperazione, è elevato, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di L. 50.000.000 per la istituzione ed il funzionamento di centri di servizio sociale.

Art. 18

L'Assessore regionale per il lavoro e la cooperazione è autorizzato, a decorrere dall'1 gennaio 1972, a concedere, con la procedura prevista dagli artt. 2 e 3 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, modificati dalla legge regionale 6 marzo 1964, n. 1, ai patronati ed agli enti riconosciuti a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, che provvedono, nel territorio della Regione Siciliana, all'assistenza sociale degli artigiani, le seguenti provvidenze:

1) sussidi straordinari previsti dal numero 1) dell'art. 1 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1;

2) sussidi straordinari previsti dal n. 2) dell'articolo 1 della citata legge a favore di associazioni di lavoratori facenti capo ad organizzazioni cui sono collegati i patronati degli artigiani;

3) sussidi straordinari previsti dall'art. 2 della legge regionale 6 marzo 1964, n. 1 ai patronati indicati nel presente articolo che svolgono assistenza tecnica, legale e tributaria a favore degli artigiani, singoli o associati in cooperative o consorzi.

I sussidi straordinari possono essere concessi anche ad integrazione di quelli corrisposti dallo Stato.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa annua di L. 100.000.000 così ripartita: L. 25.000.000 per i sussidi previsti dal n. 1), L. 25.000.000 per quelli previsti dal n. 2) e lire 50.000.000 per quelli previsti dal n. 3) del primo comma del presente articolo.

Nella prima applicazione della presente legge, con riferimento all'esercizio finanziario 1972, i patronati possono presentare domanda all'Assessorato regionale del lavoro e della cooperazione entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.

Art. 19

L'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1952, n. 38, riguardante l'acquisto di librobus e biblioteche circolanti e le lettere b) e c) dell'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 46, relativa a spese per le biblioteche dell'Isola, sono soppressi.

Art. 20

L'art. 4 della legge regionale 3 gennaio 1961, n. 2, recante provvedimenti straordinari per interventi di emergenza igienico-sanitari, è sostituito dal seguente:

"Al pagamento dei contributi concessi si provvede mediante aperture di credito in favore degli enti beneficiari".

Art. 21

La somma destinata alla costituzione del fondo di dotazione dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, previsto dall'art. 31 della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, è elevata, a decorrere dall'esercizio finanziario in corso, di L. 100.000.000.

Art. 22

Ai fini dell'adesione all'associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa da parte della Regione Siciliana è autorizzata, per l'anno finanziario in corso, la spesa di L. 63.000.000.

E', altresì, autorizzata la spesa annua di L. 7.000.000, decorrente dall'esercizio finanziario 1973, a titolo di contributo di partecipazione alla Associazione medesima.

Art. 23

Il termine previsto dall'art. 4 della legge regionale 11 novembre 1970, n. 47, recante contributi per la realizzazione in Sicilia di iniziative industriali, è prorogato al 31 dicembre 1972.

Art. 24

Il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del teatro Massimo di Palermo e del teatro Massimo Bellini di Catania, commisurato ad una quota percentuale dell'ammontare dei diritti erariali sugli spettacoli, è fissato, a decorrere dall'esercizio finanziario 1973, nell'importo non superiore a quello risultante dal bilancio per il corrente anno finanziario, restando invariato il rapporto di ripartizione previsto dalle norme in vigore. (1)

(1)

Con dell'art. 10, comma 2, della L.R. 2/79, il fondo costituito in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania è ripartito quanto al 60 per cento in favore dell'Ente autonomo del Teatro Massimo di Palermo e quanto al 40 per cento in favore del Teatro Massimo Bellini di Catania.

Art. 25

Per le finalità indicate nei precedenti articoli della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, la spesa a fianco di ciascun articolo indicata:

         art.  6  lire   50.000.000;
         art.  9   "     10.000.000;
         art. 10   "     50.000.000;
         art. 11   "    100.000.000;
         art. 12   "    300.000.000;
         art. 16   "     90.000.000;
         art. 17   "     50.000.000;
         art. 18   "    100.000.000;
         art. 21   "    100.000.000;
         art. 22   "     63.000.000.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede con la legge di bilancio relativa all'anno finanziario medesimo.
Art. 26

Gli aumenti periodici indicati nella seconda alinea della nota A della tabella N annessa alla legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, riguardante l'ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione regionale, debbono intendersi operati, per ciascun biennio, sulla misura retributiva risultante per il biennio precedente.

I relativi compensi per lavoro straordinario si intendono calcolati, con i criteri previsti dalle norme in vigore, in base alle misure retributive biennali di cui al comma precedente.

Art. 27

All'inizio di ogni anno ed ai fini di quanto previsto nel presente articolo il Presidente della Regione, in rapporto alle esigenze degli uffici centrali e periferici, designa, con proprio decreto, gli agenti tecnici da adibire alla conduzione degli autoveicoli.

Agli agenti tecnici designati spetta, a norma del paragrafo 5 della tabella N della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, l'indennità di guida che va erogata nell'importo fisso forfettario indicato nello stesso paragrafo.

Art. 28

All'onere di L. 247.000.000 annui scaturente dagli articoli 16, 17, 18 e 22 della presente legge e ricadente negli esercizi finanziari successivi a quello in corso, si fa fronte con parte della disponibilità derivante dalla cessazione del limite decennale di impegno relativo all'esercizio finanziario 1962-63, autorizzato con l'art. 22 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 51.

Art. 29

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 marzo 1972.

FASINO