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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 27 settembre 2020, n. 36

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 2 ottobre 2020, n. 50

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

TESTO COORDINATO (all'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;

Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020n. 33 del 22 agosto 2020n. 34 del 10 settembre 2020 e n. 35 del 18 settembre 2020 [N.d.R. recte: n. 35 del 19 settembre 2020], adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano e, in particolare, il Report relativo alla settimana dal 14 settembre al 20 settembre, aggiornato al 22 settembre 2020, secondo cui "il numero dei casi di COVID-19 continua ad aumentare. Questo significa che occorre mantenere una linea di massima prudenza", con la evidente necessità di non "sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure… e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)";

Visto ancora, l'aumento rilevante dei casi dei contagi accertato dai competenti Organi della Regione e la significativa variazione in aumento evidenziata in Sicilia dal richiamato Report per l'aggiornamento epidemiologico;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 6 agosto 2020;

Considerato l'articolo 3, com. 1, del decreto legislativo 19/2020 [N.d.R. recte: D.L. 19/2020], come convertito; 

Ordina:

Art. 1

Uso obbligatorio della mascherina

(modificato e integrato dall'art. 1 dell'Ord. Pres. 2 ottobre 2020, n. 37, sostituito dall'art. 6, comma 1, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 42 e dall'art. 6, comma 1, dell'Ord. Pres. 19 ottobre 2020, n. 48)

Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità.

Art. 2

Misure di prevenzione per soggetti provenienti da nazioni diverse dall'Italia

(integrato dall'art. 1 dell'Ord. Pres. 2 ottobre 2020, n. 37)

1. Chiunque entri nel territorio della Regione provenendo da Stati UE e/o extra UE ha l'obbligo di registrarsi sul sito www.siciliacoronavirus.it ovvero di comunicare la propria presenza al servizio sanitario della Regione. I cittadini residenti in Sicilia adempieranno a tale obbligo sia mediante la registrazione sul sito sia dandone pronta comunicazione al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta.

2. Alle norme di cui sopra dovranno uniformarsi anche coloro che hanno fatto rientro in Sicilia nei sette giorni antecedenti la pubblicazione della presente ordinanza.

3. Le Aziende Sanitarie Provinciali competenti territorialmente provvedono alla sottoscrizione di un Protocollo con le Società di gestione degli aeroporti, le Autorità portuali, i gestori del trasporto, di concerto con l'Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, al fine di sottoporre al c.d. tampone rapido ovvero ad altri mezzi di indagine diagnostica, validati dall'Istituto Superiore di Sanità, i soggetti provenienti dai Paesi esteri. I controlli rimangono sospesi fino alla sottoscrizione dei detti Protocolli che devono disciplinare tempi e modalità di sottoposizione a tampone dei soggetti provenienti dai Paesi esteri. Rimangono, invece, in vigore le disposizioni di prevenzione e di indagine diagnostica - test molecolare o antigenico da effettuarsi con tempone - per i soggetti che provengono da: Croazia, Francia (limitatamente alle Regioni Alvernia-Rodano-Alpi, Corsica, Hauts-de-France, Île-de- France, Nuova Aquitania, Occitania, Provenza-Alpi-Costa azzurra), Grecia, Malta o Spagna.

Art. 3

Ulteriori misure di prevenzione sul personale sanitario e sui pazienti fragili

1. Le Aziende del sistema sanitario regionale provvedono a svolgere controlli periodici sul personale, mediante tampone c.d. rapido ovvero con altro mezzo di indagine diagnostica. Il Dipartimento delle Attività Sanitarie ed Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato regionale della Salute monitora il rispetto della presente disposizione anche mediante la distribuzione dei test necessari ove non reperiti dalle singole Aziende.

2. Al medesimo controllo periodico sono sottoposti gli ospiti delle strutture socio-sanitarie e i c.d. soggetti fragili.

Art. 4

Misure di contenimento e divieti di assembramento

1. E' fatto divieto di assembramento mediante il prolungato stazionamento nei luoghi pubblici o aperti al pubblico quali, a titolo esemplificativo, le strade, le piazze e i parchi. Sono escluse le sole occasioni di iniziative pubbliche previste dalla legge e/o comunicate all'Autorità di pubblica sicurezza, per le quali l'organizzatore è comunque responsabile dell'assoluto rispetto delle norme comportamentali per la prevenzione dal rischio di contagio.

2. Le disposizioni che precedono escludono le attività produttive per le quali vigono le Linee Guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e allegate al vigente Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

3. Nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di Prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione Siciliana, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali.

Art. 5

Disposizioni finali

(modificato dall'art. 1 dell'Ord. Pres. 2 ottobre 2020, n. 37)

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana, con efficacia dal 30 settembre 2020 al 30 ottobre 2020 compreso.

3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 27 settembre 2020

MUSUMECI