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LEGGE REGIONALE 8 gennaio 1960, n. 4

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 8 gennaio 1960, n. 1

Stati di previsione dell'entrata e della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE PROMULGA

Art. 1

E' autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, escluse quelle che per il secondo comma dell'art. 36 dello Statuto della Regione sono riservate allo Stato, nonchè il versamento nella Cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, giusta lo stato di previsione dell'entrata, annesso alla presente legge (tabella A).

E' altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'anno finanziario medesimo.

Art. 2

Il Presidente della Regione e gli Assessori regionali, ciascuno per i rami di Amministrazione cui è preposto o destinato, sono autorizzati al pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, in conformità dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (tabella B).

Art. 3

Agli effetti dell'art. 40 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle di cui ai capitoli riportati nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

L'iscrizione delle somme occorrenti, ai capitoli indicati nell'elenco di cui al precedente comma, è disposta con decreto dell'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 4

I capitoli di spesa a favore dei quali è data facoltà di inscrivere somme con decreti da emanare in applicazione dell'art. 41 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale, sono quelli riportati negli elenchi nn. 2 e 3, annessi alla presente legge.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 2, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il bilancio, sentita la Giunta regionale.

Per i capitoli compresi nell'elenco n. 3, il decreto con il quale si dispone l'inscrizione di somme è emanato dall'Assessore regionale per il bilancio.

Art. 5

L'Assessore regionale per il bilancio è autorizzato, in dipendenza di spese autorizzate con leggi regionali, a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa, i fondi inscritti al capitolo n. 38 della rubrica " Bilancio ".

Per gli effetti del comma precedente, l'Assessore regionale per il bilancio è altresì autorizzato ad istituire nuovi capitoli ed a ripartire anche fra questi i fondi inseriti al predetto capitolo n. 38.

Art. 6

Per l'anno finanziario 1959-60 le disposizioni contenute nell'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60, si applicano solamente per lo stanziamento del capitolo n. 41 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge e quelle contenute nel primo e nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale stessa si applicano unicamente per lo stanziamento del capitolo n. 42 del predetto stato di previsione della spesa.

Art. 7

L'Assessore regionale per il bilancio, ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 30 dicembre 1957, numero 60, è autorizzato a contrarre, con gli Istituti di credito previsti dal citato art. 13 e con le modalità nello stesso indicate, prestiti per il complessivo importo di milioni 12.000 necessari per assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla legge regionale 5 agosto 1957, n. 51, concernente provvedimenti straordinari per lo sviluppo industriale, dalla legge regionale 25 agosto 1958, numero 25, concernente la costruzione di case per i pescatori, dalla legge regionale 13 marzo 1959, n. 4, concernente provvidenze per l'industria zolfifera e parte degli oneri derivanti dalla legge regionale 13 aprile 1959, n. 14, concernente "Provvedimenti per la costruzione delle autostrade Palermo-Catania e Messina-Catania".

Art. 8

Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 21 marzo 1958, n. 7 è autorizzata la spesa complessiva di L. 3.555.600.000 che si iscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 123

L.

3.500.000

Cap. n. 126

L.

25.000.000

Cap. n. 130

L.

30.000.000

Cap. n. 131

L.

5.000.000

Cap. n. 132

L.

10.000.000

Cap. n. 133

L.

15.000.000

Cap. n. 134

L.

20.000.000

Cap. n. 135

L.

10.000.000

Cap. n. 399

L.

10.000.000

Cap. n. 401

L.

10.000.000

Cap. n. 403

L.

20.000.000

Cap. n. 404

L.

5.000.000

Cap. n. 464

L.

100.000.000

Cap. n. 465

L.

120.000.000

Cap. n. 513

L.

5.100.000

Cap. n. 516

L.

15.000.000

Cap. n. 517

L.

3.000.000

Cap. n. 598

L.

200.000.000

Cap. n. 603

L.

40.000.000

Cap. n. 604

L.

50.000.000

Cap. n. 619

L.

50.000.000

Cap. n. 620

L.

40.000.000

Cap. n. 621

L.

10.000.000

Cap. n. 723

L.

65.000.000

Cap. n. 724

L.

5.000.000

Cap. n. 726

L.

350.000.000

Cap. n. 728

L.

50.000.000

Cap. n. 731

L.

40.000.000

Cap. n. 793

L.

8.000.000

Cap. n. 794

L.

100.000.000

Cap. n. 795

L.

100.000.000

Cap. n. 796

L.

20.000.000

Cap. n. 797

L.

50.000.000

Cap. n. 798

L.

10.000.000

Cap. n. 799

L.

500.000

Cap. n. 800

L.

500.000

Cap. n. 801

L.

350.000.000

Cap. n. 805

L.

20.000.000

Cap. n. 806

L.

40.000.000

Cap. n. 807

L.

100.000.000

Cap. n. 809

L.

1.000.000

Cap. n. 810

L.

1.000.000

Cap. n. 811

L.

1.000.000

Cap. n. 812

L.

10.000.000

Cap. n. 813

L.

40.000.000

Cap. n. 814

L.

21.000.000

Cap. n. 815

L.

80.000.000

Cap. n. 816

L.

300.000.000

Cap. n. 817

L.

20.000.000

Cap. n. 818

L.

100.000.000

Cap. n. 819

L.

3.000.000

Cap. n. 822

L.

28.000.000

Cap. n. 845

L.

15.000.000

Cap. n. 846

L.

150.000.000

Cap. n. 847

L.

20.000.000

Cap. n. 850

L.

25.000.000

Cap. n. 874

L.

240.000.000

Cap. n. 875

L.

100.000.000

Cap. n. 876

L.

45.000.000

Cap. n. 880

L.

250.000.000

Art. 9

Ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 12 febbraio 1951, n. 18, e per le finalità previste dalla legge stessa e dalla legge regionale 4 aprile 1955, n. 34, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di L. 105.000.000 che si inscrive al capitolo n. 606 (rubrica "Affari Economici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 10

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 1 luglio 1947, n. 31, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 750.000.000 che si inscrive al capitolo n. 622 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 11

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 38, e per le finalità della legge stessa e di quella 3 luglio 1950, n. 50, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 50.000.000 che si inscrive al capitolo numero 623 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 12

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 7 febbraio 1957, n. 15, concernente provvidenze per l'acquisto di sementi selezionate, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 624 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 13

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 3 della legge regionale 8 aprile 1958, n. 11, concernente agevolazioni per il grano duro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 500.000.000 che si inscrive al capitolo n. 625 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 14

Ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 25 giugno 1956, n. 37, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 20 milioni che si inscrive al capitolo 627 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 15

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 11 luglio 1952, n. 23, concernente agevolazioni per l'incremento delle macchine agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 150.000.000 che si inscrive al capitolo n. 629 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 16

Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge regionale 18 febbraio 1958, n. 5, concernente concessioni di contributi per l'acquisto di attrezzi agricoli e di animali da lavoro, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 80.000.000 che si inscrive al capitolo n. 630 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 17

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 5 agosto 1957, n. 49, concernente provvedimenti in favore della limonicoltura colpita dal malsecco, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 108.000.000 (rubrica "Agricoltura") che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 633

L.

50.000.000;

Cap. n. 634

L.

18.000.000;

Cap. n. 635

L.

20.000.000;

Cap. n. 636

L.

20.000.000.

Art. 18

Ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge regionale 26 luglio 1957, n. 43, concernente provvidenze per la manna, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 6.000.000 (rubrica "Agricoltura") che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 637

L.

1.000.000;

Cap. n. 638

L.

5.000.000.

Art. 19

Ai sensi del primo comma dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 1954, n. 47, concernente provvedimenti per il potenziamento degli impianti e delle attrezzature di cooperative agricole, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 150 milioni che si inscrive per lire 75.000.000 al capitolo n. 643 e per lire 75.000.000 al capitolo n. 644 (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 20

Ai sensi dell'art. 14 n. 1, della legge regionale 12 maggio 1959, n. 21, è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 che si inscrive al capitolo 644 bis (rubrica "Agricoltura") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 21

Per le finalità di cui al primo comma dell'art. 49 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, relativa alla riforma agraria in Sicilia, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 34 milioni (rubrica "Agricoltura") che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 645

L.

2.000.000;

Cap. n. 646

L.

1.000.000;

Cap. n. 647

L.

8.000.000;

Cap. n. 649

L.

3.000.000;

Cap. n. 652

L.

20.000.000.

Art. 22

Ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 19 febbraio 1955, n. 16, relativa alla concessione di contributi per i servizi igienico-sanitari e per i servizi pubblici obbligatori dei Comuni delle isole minori, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 65.000.000 che si inscrive al capitolo n. 668 (rubrica "Amministrazione civile") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 23

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 4 della legge regionale 10 giugno 1957, n. 31, relativa alla concessione di contributi per la costruzione di case comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 240.000.000 che si inscrive per lire 200.000.000 al capitolo n. 669 e per lire 40.000.000 al capitolo n. 670 (rubrica "Amministrazione civile") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 24

E' autorizzata la spesa di lire 6.300.000, per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda autonoma delle Terme della Valle dei Templi di Agrigento per l'anno 1960, che si inscrive al capitolo n. 677 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 25

E' autorizzata la spesa di lire 25.500.000, per contributo a pareggio dei bilanci delle Aziende speciali delle zone industriali per l'anno finanziario 1959-60, che si inscrive al capitolo n. 678 (rubrica "Demanio") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, destinata quanto a lire 18 milioni all'Azienda speciale della zona industriale di Catania, quanto a lire 5.000.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Palermo e quanto a lire 2.500.000 all'Azienda speciale della zona industriale di Caltanissetta.

Art. 26

E' autorizzata la spesa di lire 668.180.000 per contributo a pareggio del bilancio dell'Azienda delle Foreste Demaniali della Regione Siciliana per lo anno finanziario 1959-60, che si inscrive al capitolo n. 713 (rubrica "Foreste, Rimboschimenti ed Economia montana") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 27

Per le finalità previste dal decreto legislativo presidenziale 30 giugno 1950, n. 31, convertito nella legge regionale 14 dicembre 1950, n. 85, concernente la concessione di contributi straordinari per l'attrezzatura, l'ampliamento, la manutenzione e l'efficienza dei servizi ospedalieri e dei servizi sanitari in genere e per opere igieniche di carattere urgente, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, ai sensi del primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo presidenziale predetto, la spesa di lire 940.000.000 che si inscrive nello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Igiene e Sanità"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 720

L.

700.000.000;

Cap. n. 721

L.

100.000.000;

Cap. n. 722

L.

140.000.000.

Art. 28

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 8 luglio 1957, n. 40, concernente la liquidazione delle spedalità in favore delle amministrazioni ospedaliere, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni che si inscrive al capitolo n. 725 (rubrica "Igiene e Sanità") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 29

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 12 febbraio 1955, n. 13, concernente la concessione di contributi per il miglioramento, il restauro e l'attrezzatura dei mattatoi comunali, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60 la spesa di lire 200.000.000 che si attribuisce quanto a lire 50 milioni e quanti a lire 150 milioni per gli scopi, rispettivamente, di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 della legge predetta (capitoli nn. 733 e 734 della rubrica "Igiene e Sanità").

Art. 30

Ai sensi del primo comma dell'art. 5 della legge regionale 24 giugno 1957, n. 37, concernente la concessione di contributi a favore dei Comuni siciliani per la realizzazione e sistemazione di villette e giardini pubblici, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 50.000.000 che si inscrive al capitolo n. 777 (rubrica "Lavori pubblici") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 31

Ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25, concernente provvedimenti in materia di avviamento al lavoro per la massima occupazione in agricoltura e per l'assistenza ai lavoratori involontariamente disoccupati, il contributo della Regione Siciliana di cui alla lettera a) dell'art. 8 del decreto legislativo stesso è fissato, per l'anno finanziario 1959-60, in lire 1.000.000.000 che si attribuisce al capitolo n. 802 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza sociale"), da destinare:

a) quanto a lire 40.000.000 per le finalità del titolo II del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

b) quanto a lire 120.000.000 per cantieri-scuola per la costruzione e la sistemazione di strade vicinali di interesse agricolo soggette ad uso pubblico, nonchè per le finalità del titolo III del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25 per lavoratori disoccupati, sempre che le opere di rimboschimento ricadano su terreni appartenenti al demanio regionale o a quello di altri Enti pubblici.

I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono regolati dalle norme di cui agli artt. 17, 18, 19, 20 e 21 del decreto legislativo presidenziale 18 aprile 1951, n. 25;

c) quanto a lire 840.000.000 per gli altri cantieri-scuola di lavoro ai termini del decreto legislativo presidenziale 31 ottobre 1951, n. 31. I provvedimenti di approvazione dei cantieri-scuola sono adottati dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale.

Art. 32

Per le finalità previste dalla legge regionale 18 marzo 1959, n. 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1959-60, ai sensi dell'art. 11 della legge regionale medesima, la spesa di lire 1.850.000.000 che si inscrive al capitolo n. 803 (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza sociale") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 33

Per finanziare l'acquisto di materiali occorrenti per l'attuazione di cantieri di lavoro il cui costo della mano d'opera è finanziato dallo Stato, è autorizzata la spesa di lire 700.000.000, che si inscrive al capitolo n. 808 (rubrica "Lavoro, Cooperazione e Previdenza sociale") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Le somme iscritte nel capitolo predetto sono versate al "Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati" e sono utilizzate, per le finalità di cui al comma precedente, con l'osservanza delle seguenti modalità:

a) la emanazione del decreto di concessione del finanziamento, da adottarsi dall'Assessore regionale per il lavoro, la cooperazione e la previdenza sociale di concerto con quello per i lavori pubblici è subordinata alla presentazione della lettera ministeriale di autorizzazione del cantiere, del progetto relativo alle opere autorizzate, del calcolo analitico dei materiali occorrenti e di un elenco riepilogativo dei materiali stessi;

b) il pagamento del finanziamento accordato, è autorizzato per il 50% con lo stesso decreto di concessione del finanziamento e per il rimanente importo ad avvenuta presentazione della documentazione della spesa sostenuta e della relazione tecnica finale delle opere eseguite, redatta dall'Ufficio tecnico vigilatore. Detta relazione dovrà specificare l'ammontare dei materiali effettivamente impiegati e la rispondenza degli stessi a quelli previsti in perizia, sia per quantità che per qualità, nonchè la rispondenza delle opere realizzate a quelle autorizzate dal Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

Art. 34

Ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 15 luglio 1950, n. 63, modificata con la legge regionale 14 luglio 1952, n. 30, relativa all'ordinamento della scuola professionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 1.202.500.000 (rubrica "Pubblica Istruzione"), giusta la seguente ripartizione per capitoli:

Cap. n. 495

L.

950.000.000;

Cap. n. 496

L.

11.000.000;

Cap. n. 498

L.

500.000;

Cap. n. 499

L.

3.000.000;

Cap. n. 500

L.

4.000.000;

Cap. n. 501

L.

200.000;

Cap. n. 502

L.

800.000;

Cap. n. 503

L.

10.000.000;

Cap. n. 504

L.

40.000.000;

Cap. n. 505

L.

3.000.000;

Cap. n. 827

L.

100.000.000;

Cap. n. 828

L.

80.000.000.

Art. 35

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto legislativo presidenziale 10 aprile 1951, n. 9, il contributo della Regione per la scuola di perfezionamento di diritto regionale per l'anno finanziario 1959-60 è fissato in lire 9.000.000 che si inscrive al capitolo n. 832 (rubrica "Pubblica Istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 36

L'Assessore regionale per la pubblica istruzione, nell'utilizzare la somma inscritta al capitolo n. 836 dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge, tiene conto delle norme contenute nell'art. 2 del decreto legislativo presidenziale 12 dicembre 1949, n. 33, convertito nella legge regionale 27 febbraio 1950, n. 16.

Art. 37

Per il conseguimento dei fini previsti dalla legge regionale 1 aprile 1955, n. 21, art. 3, lettera c) per la parte concernente il funzionamento di colonie marine e montane per gli alunni bisognosi di cure, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 200.000.000 che si inscrive al capitolo n. 842 (rubrica "Pubblica Istruzione") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 38

Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge regionale 12 ottobre 1956, n. 51, concernente l'istituzione di uffici e mostre del turismo siciliano nel territorio nazionale, è autorizzata, per l'anno finanziario 1959-60, la spesa di lire 40.000.000 che si inscrive al capitolo n. 582 (rubrica "Turismo, Spettacolo e Sport") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 39

La Giunta regionale determina le direttive di massima da osservare in ordine alla ripartizione territoriale dei fondi stanziati nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, del bilancio del fondo di solidarietà nazionale e dei bilanci delle aziende autonome, formulando i criteri di priorità degli interventi delle singole opere o categorie di opere nell'ambito del medesimo capitolo di spesa, al fine di ottenere un organico coordinamento anche con i piani di competenza di altre Amministrazioni.

Art. 40

E' approvato il bilancio dell'Azienda delle foreste demaniali della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 1.

Art. 41

E' approvato il bilancio del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 2.

Art. 42

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Sciacca per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 3.

Art. 43

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme di Acireale per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 4.

Art. 44

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma delle terme della Valle dei templi di Agrigento per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto lo appendice n. 5.

Art. 45

E' approvato il bilancio dell'Azienda autonoma turistico alberghiera per l'anno 1960, allegato al presente bilancio sotto l'appendice n. 6.

All'Azienda autonoma turistico alberghiera si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 14 della legge regionale 30 dicembre 1957, n. 60.

Art. 46

L'Assessore regionale per il Bilancio è autorizzato, fino a quando non saranno emanate le norme regolamentari concernenti l'amministrazione dell'Azienda Autonoma delle Terme di Sciacca, di quelle di Acireale e di Agrigento e di quella Turistico alberghiera, ad apportare con propri decreti variazioni compensative agli stati di previsione delle Aziende medesime.

Art. 47

Per le finalità della legge regionale 8 agosto 1949, n. 49, modificata con la legge regionale 30 gennaio 1956, n. 7, è autorizzata per l'anno finanziario 1959-1960, la spesa di lire 30.000.000 che si inscrive al capitolo 865 (rubrica "Turismo, Spettacolo e Sport") dello stato di previsione della spesa annesso alla presente legge.

Art. 48

I residui risultanti al 1 luglio 1959 sui capitoli aggiunti allo stato di previsione della spesa dell'anno finanziario 1959-60, soppressi nel corso dell'anno finanziario in seguito alla istituzione di capitoli di competenza aventi lo stesso oggetto, si intendono trasferiti a questi ultimi capitoli. Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti sugli stessi capitoli aggiunti si intendono rispettivamente assunti e disposti sui corrispondenti capitoli di nuova istituzione.

Art. 49

E' approvato il seguente riepilogo dal quale risulta il complesso delle entrate e delle spese previste per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960.


                                  RIEPILOGO
 Entrate e spese effettive
Entrata                                          L.    73.701.635.000
Spesa                                            L.    85.701.635.000
         Differenza                           -  L.    12.000.000.000
 Movimento di capitali
Entrata                                          L.    12.000.000.000
Spesa                                            L.                 -
         Differenza                           +  L.     12.000.000.00
 Partite di giro
Entrata                                          L.    46.179.050.000
Spesa                                            L.    46.179.050.000
Differenza                                       L.                 -
 Riassunto generale
Entrata                                          L.   131.880.685.000
Spesa                                            L.   131.880.685.000
         Differenza                              L.                 -
Art. 50

Le norme riguardanti l'accantonamento dell'aliquota dell'1% sull'ammontare degli stanziamenti relativi a lavori, riservata alle Amministrazioni centrali della Regione per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere e per altri eventuali scopi inerenti alle opere stesse sono abrogate.

A decorrere dall'anno finanziario 1959-60, alle spese per la programmazione, la progettazione, la direzione, la vigilanza ed il collaudo delle opere, sia afferenti al bilancio regionale, sia afferenti al bilancio del Fondo di Solidarietà Nazionale, si provvede con gli stanziamenti all'uopo inscritti nella parte straordinaria del bilancio regionale. La utilizzazione di tali stanziamenti sarà effettuata solo dopo che saranno esaurite le disponibilità residue derivanti dagli accantonamenti eseguiti in applicazione delle precedenti norme.

Restano in vigore le norme che autorizzano l'inclusione nei progetti di una aliquota non superiore all'1% riservata agli Uffici tecnici degli Enti locali, dotati di adeguata attrezzatura tecnica, incaricati della progettazione, della direzione, della sorveglianza e della contabilizzazione dei lavori.

Art. 51

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e avrà effetto dal 1° luglio 1959.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 8 gennaio 1960.

MILAZZO

TABELLA A - Stato di previsione dell'entrata della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 8 gennaio 1960, n. 1]

TABELLA B - Stato di previsione della spesa della Regione Siciliana per l'anno finanziario dal 1° luglio 1959 al 30 giugno 1960 [non disponibile, vedasi SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 8 gennaio 1960, n. 1]