
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 4 ottobre 2020, n. 38
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 ottobre 2020, n. 51
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nel territorio del comune di Villafrati (Palermo). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi della popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020 e n. 35 del 19 settembre 2020 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti Organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 4 ottobre 2020, il quale evidenzia segnali che richiedono particolare attenzione a causa di un aumento del livello dei contagi, determinato per effetto della insorgenza di più clusters territorializzati;
Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. della Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Ritenuto che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Palermo, risulta alla data del 4 ottobre 2020 il numero complessivo di 80 soggetti positivi nel solo territorio del comune di Villafrati (Palermo), con andamento crescente nell'arco degli ultimi giorni e che, pertanto, ai sensi della ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020 "nel caso di cluster territorializzati, i Dipartimenti di prevenzione propongono con immediatezza al Presidente della Regione, previa intesa con le amministrazioni comunali competenti, l'adozione di Protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali";
Considerato che il Comune di Villafrati, alla luce del citato grave ed eccezionale evento, ha invitato, con propria nota in data 1 ottobre 2020 (ricevuta dal Dipartimento competente alle ore 20:16 a mezzo pec), le competenti autorità ad intervenire con misure urgenti e restrittive al fine di tutelare nel territorio comunale la salute dei cittadini e al fine di evitare anche il repentino diffondersi del contagio, proponendo l'adozione di specifiche misure di contenimento maggiormente restrittive rispetto a quelle attualmente in vigore;
Ordina:
Particolari misure di contenimento del contagio nel Comune di Villafrati
1. Ferme restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 14 di lunedì 5 ottobre 2020 e fino alle ore 24 di lunedì 12 ottobre 2020, con riferimento all'intero territorio del Comune di Villafrati (Palermo), sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;
b) gli esercizi commerciali (quali bar, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno l'accesso a solo una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. E' consentito l'asporto e la vendita al domicilio;
c) sono vietati i banchetti e le feste private di qualunque tipo che comportino la presenza contemporanea di più di sei persone;
d) ogni esercizio commerciale dovrà rispettare la chiusura alle ore 21, derogabile fino alle ore 23 per ristoranti e pizzerie, ai cui titolari compete in ogni caso il controllo sul rispetto delle Linee guida sul distanziamento e il divieto di tavolate con un numero superiore di sei persone;
e) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Villafrati e gli eventuali richiedenti;
f) per le attività didattiche e scolastiche, previa intesa con l'autorità sanitaria competente, provvede ad adottare una propria ordinanza il Comune di Villafrati;
g) le predette disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Villafrati.
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 4 ottobre 2020.
MUSUMECI