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N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO 19 ottobre 2023, n. 1456

Attuazione dell'art. 26 (cc. 1-4) "Disposizioni in materia di università e ricerca" del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41.

Testo con annotazioni al 15 maggio 2024

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI E IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. l, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo l, che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, gli articoli 22 e 24;

VISTO il Decreto del Segretario Generale n. 600 del 5 maggio 2023 che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'università e della ricerca;

VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";

VISTO l'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTO il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;

VISTO il Regolamento (UE) 27 febbraio 2023 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2023/435, che modifica il regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la direttiva 2003/87/CE;

VISTO l'articolo 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure";

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021;

VISTI gli Accordi operativi (Operational Arrangements) siglati fra la Commissione europea e il Ministero dell'economia e delle finanze in data 22 dicembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'università e della ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del PNRR per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 "Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università" e M4C2 "Dalla ricerca all'impresa";

VISTO l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

TENUTO CONTO che la componente M4C2 "Dalla Ricerca all'Impresa" mira a sostenere gli investimenti in R&S, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze, favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza, e che, in particolare, la Linea di investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" mira a rafforzare l'incentivo del settore imprenditoriale ad avvalersi di competenze e ricerche avanzate;

CONSIDERATO che l'investimento 3.3 della componente M4C2 mira al potenziamento delle competenze, in modo particolare nelle aree delle Key Enabling Technologies, mediante:

i) l'attivazione di 15.000 borse di dottorato nell'arco di tre anni, con il contributo e il coinvolgimento delle imprese;

ii) gli incentivi all'assunzione a tempo indeterminato di 20.000 assegnisti di ricerca o ricercatori da parte delle imprese;

CONSIDERATO che, al fine di incentivare le suddette assunzioni a tempo indeterminato nell'ambito del succitato Investimento 3.3, è prevista la copertura finanziaria di un importo complessivo pari a euro 150.000.000,00 nella forma di una riduzione del cuneo fiscale;

VISTO il decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";

VISTO in particolare l'articolo 26, comma 1, del citato decreto che stabilisce che "Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTO l'articolo 26, comma 2, del predetto decreto, che stabilisce l'entità dell'esonero, stabilendo che "Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.";

VISTO l'articolo 26, comma 3, che dispone che "Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, si provvede a disciplinare le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo di cui al comma 1 nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2023, recante "Istituzione della Struttura di missione denominata "Struttura di missione PNRR";

VISTI gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);

VISTO i Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";

VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 luglio 2017, recante "Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP concernente l'attuazione dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, commi 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, come modificato dall'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR";

VISTA la Circolare del 29 ottobre 2021, n. 25, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";

VISTA la Circolare del 30 dicembre 2021, n. 32, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

VISTA la Circolare del 31 dicembre 2021, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";

VISTA la Circolare del 18 gennaio 2022, n. 4, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 - Indicazioni attuative";

VISTA la Circolare del 24 gennaio 2022, n. 6, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti Attuatori del PNRR";

VISTA la Circolare del 10 febbraio 2022, n. 9, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";

VISTA la Circolare del 29 aprile 2022, n. 21, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano Nazionale per gli investimenti complementari - 106 Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

VISTA la Circolare del 14 giugno 2022, n. 26, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla seconda "Richiesta di pagamento" alla C.E. prevista per il 28 giugno p.v.";

VISTA la Circolare del 21 giugno 2022, n. 27, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";

VISTA la Circolare del 28 giugno 2022, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. 181858 recante "Linee guida per la realizzazione della sezione dedicata all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nei siti web istituzionali delle Amministrazioni titolari di misure";

VISTA la Circolare del 4 luglio 2022, n. 28, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di Contabilità Speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";

VISTA la Circolare del 26 luglio 2022, n. 29, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Circolare delle procedure finanziarie PNRR";

VISTA la Circolare dell'11 agosto 2022, n. 30, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori";

VISTA la Circolare del 21 settembre 2022, n. 31, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Modalità di accesso al Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50";

VISTA la Circolare del 22 settembre 2022, n. 32 [N.d.R. recte: Circolare del 26 ottobre 2022, n. 32], del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili pubblici a valere sul PNRR";

VISTA la Circolare del 13 ottobre 2022, n. 33, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";

VISTA la Circolare del 17 ottobre 2022, n. 34, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";

VISTA la Circolare del 7 dicembre 2022, n. 41, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione milestone/target connessi alla terza "Richiesta di pagamento" alla C.E.";

VISTA la Circolare del 14 dicembre 2022, n. 43, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2022";

VISTA la Circolare del 2 gennaio 2023, n. 1, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";

VISTA la Circolare del 13 marzo 2023 n. 10, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";

VISTA la Circolare del 22 marzo 2023 n. 11, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target.";

VISTA la Circolare del 7 aprile 2023 n. 15, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni."

VISTA la Circolare del 14 aprile 2023 n. 16, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";

VISTA la Circolare del 27 aprile 2023 n. 19, del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";

VISTO il Sistema di Gestione e Controllo "Si.Ge.Co." del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con Decreto Direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;

CONSIDERATA la necessità di dare attuazione a quanto disposto dall'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

Decreta:

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. Il presente decreto definisce le modalità di riconoscimento del beneficio contributivo, di cui all'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge del 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in favore delle imprese, così come definite all'articolo 2, comma 1, lettera d), che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 del PNRR e che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende:

a) "Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR": Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle Riforme e degli Investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR.

b) "Componente": Elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure.

c) "CUP": Il Codice Unico di Progetto (CUP) è il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici.

d) "Imprese": come definite al paragrafo 2, "Nozione di impresa e attività economica", della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: "(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.". Ai fini del presente decreto possono essere considerati, altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., "Ecosistemi dell'innovazione", "Partenariati estesi", "Centri Nazionali" e "Cluster tecnologici nazionali"), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica - ove necessario - della sussistenza di tale qualificazione.

e) "INPS": Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

f) Milestone": Traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.).

g) "Missione": Risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute).

h) "Misura del PNRR": Specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati.

i) "Operational Arrangements": Accordi operativi tra Commissione europea e Stato membro al fine di facilitare la cooperazione e l'efficace attuazione del RRF.

j) "PNRR (o Piano)": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241.

k) "Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH)": il principio "non arrecare un danno significativo", definito all'articolo 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241.

l) "Progetto o intervento": Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano e identificato attraverso un Codice Unico di Progetto (CUP). Il progetto contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica.

m) "Rendicontazione milestone e target": Attività finalizzata a fornire elementi comprovanti il raggiungimento degli obiettivi del Piano (milestone e target, UE e nazionali). Non è necessariamente legata all'avanzamento finanziario del progetto.

n) "Sistema ReGiS": Sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano.

o) "Superamento dei divari territoriali": Al fine del superamento dei divari territoriali, è previsto che, ove applicabile, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR.

p) "Tagging": il principio per il quale il progetto o l'intervento deve contribuire al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale.

q) "Target": Traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.).

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 3

Dotazione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione" nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024-2026.

2. Al fine di perseguire l'obiettivo di riequilibrio territoriale, una quota non inferiore al 40% delle risorse di cui al comma 1, è destinato alle imprese che assumono a tempo indeterminato, nella sede operativa nelle Regioni del mezzogiorno, il personale in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5.

3. Le risorse disponibili contribuiscono al tagging digitale del 40 per cento (016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti).

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 4

Soggetti attuatori ammissibili

1. Alle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2, del PNRR è riconosciuto l'esonero contributivo nei termini e modalità previste dal successivo articolo 5.

2. Le imprese, in qualità di soggetti attuatori, sono tenute ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 5

Esonero contributivo, durata e limiti e criteri di ammissibilità

1. E' riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese di cui all'articolo 4, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

2. L'esonero si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, e comunque la fruizione del beneficio deve avvenire, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 dicembre 2026.

3. Per le imprese che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.

4. Per accedere all'esonero contributivo le imprese devono:

a) aver cofinanziato almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;

b) aver assunto a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stata, titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio, secondo le modalità indicate all'articolo 6, nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in regime di aiuti «de minimis».

6. Resta fermo il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato.

7. L'esonero contributivo è riconosciuto dal Ministero dell'università e della ricerca, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'articolo 6 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui all'articolo 3.

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Art. 6

Presentazione della domanda di accesso all'esonero contributivo

1. L'impresa che intende beneficiare dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo indeterminato di ciascuna unità di personale è tenuta a presentare, sulla piattaforma telematica messa a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca, la domanda di accesso all'esonero contributivo, in modalità "a sportello", secondo le disposizioni indicate con successivo avviso che verrà pubblicato sul sito istituzionale www.mur.gov.it. (1)

2. L'impresa procederà con la trasmissione, esclusivamente per via telematica e per il tramite del rappresentante legale, o di altri soggetti delegati, della seguente documentazione:

a) domanda di accesso contenente i dati identificativi dell'impresa e dei dipendenti assunti in regime di lavoro a tempo indeterminato, e l'importo del beneficio richiesto firmata dal rappresentante legale;

b) dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, della sussistenza delle convenzioni che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato di cui all'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR;

c) copia conforme dei contratti di lavoro del personale assunto in possesso dei requisiti indicati all'articolo 5 comma 3, lett. b);

d) dichiarazione sostitutiva, resa dal personale assunto di cui alla lettera c), ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, che attesti, alla data di assunzione, di essere in possesso del titolo di dottore di ricerca o di essere stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Università e Ricerca 15 maggio 2024, n. 644.

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Art. 7

Valutazione e approvazione della domanda

1. Ricevute le istanze e verificati i requisiti previsti dalla normativa di riferimento, il Ministero dell'università e della ricerca, acquisiti i CUP per ogni impresa, emana un provvedimento concessorio di individuazione delle imprese destinatarie del beneficio in qualità di soggetti attuatori.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca notifica tempestivamente all'INPS l'adozione del provvedimento di concessione al fine di consentire la fruizione dell'esonero contributivo alle sole imprese autorizzate e per i soli lavoratori interessati, secondo le modalità e le regole tecniche concordate tra MUR ed INPS.

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Art. 8

Cumulo

1. L'esonero contributivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi a oggetto il medesimo rapporto di lavoro.

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Art. 9

Registro nazionale aiuti di Stato

1. Nei limiti di cui all'articolo 5, comma 5, del presente decreto, il Ministero dell'università e della ricerca provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.

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Art. 10

Obblighi del soggetto attuatore e condizioni per il mantenimento dell'esonero

1. L'impresa, in qualità di soggetto attuatore dell'intervento PNRR, ha l'obbligo di:

a) dimostrare il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi di ammissibilità al beneficio/esonero contributivo di cui agli articoli 4 e 5 del presente decreto;

b) assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;

c) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dall'Amministrazione responsabile e nella connessa manualistica allegata;

d) fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'università e della ricerca, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dall'INPS relativamente all'assunzione delle unità di personale, garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini delle relative verifiche di competenza del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell'INPS;

e) consentire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, al fine di contribuire al raggiungimento del target PNRR;

f) rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'articolo 5 del Regolamento (UE) 2021/241, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;

g) rispettare gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'articolo 34 del Regolamento (UE) 2021/241 del 12 febbraio 2021;

h) adottare il sistema informatico indicato dall'Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'articolo 22, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;

i) caricare sul sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;

j) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;

k) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del Sistema informativo del PNRR (ReGiS) dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce "M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dell'Amministrazione responsabile, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema informativo del PNRR (ReGiS);

l) garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario;

m) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/2041;

n) assicurare il rispetto della normativa vigente sugli aiuti di Stato.

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Art. 11

Modalità di gestione e monitoraggio degli interventi

1. L'attuazione degli interventi avviene nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.

2. L'INPS invia al Ministero dell'università e della ricerca, con cadenza mensile e secondo le modalità e le regole tecniche concordate tra MUR ed INPS, i dati utili presenti nel flusso Uniemens e le informazioni acquisite al fine di consentire l'alimentazione del sistema informativo del PNRR (ReGiS).

3. Le imprese trasmettono, periodicamente ed esclusivamente per via telematica, le informazioni necessarie al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'intervento.

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Art. 12

Trasferimenti e circuito finanziario

1. La fruizione del beneficio contributivo, che non comporta alcun pagamento nei confronti dei soggetti attuatori, avviene tramite compensazione contributiva dell'impresa nelle denunce mensili per il periodo di spettanza dell'esonero.

2. Il Ministero dell'università e della ricerca, all'esito delle verifiche di ammissibilità, trasferisce all'INPS, sul Capitolo di bilancio dedicato, l'importo corrispondente al totale delle domande di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), pervenute da parte dei soggetti attuatori.

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Art. 13

Modifiche e variazioni dell'intervento

1. Le imprese, soggetti attuatori della misura oggetto del presente decreto, comunicano tempestivamente ogni variazione al fine di consentire al Ministero dell'università e della ricerca l'attivazione delle procedure di rettifica o revoca del provvedimento concessorio.

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Art. 14

Responsabile del procedimento

2. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio VI della competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.

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Art. 15

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero dell'università e della ricerca verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241.

2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/privacy.

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Art. 16

Controlli e meccanismo sanzionatorio

1. Il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'INPS eseguono i controlli, ciascuno per il proprio ambito di competenza, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte delle imprese, in qualità di soggetti attuatori, in relazione alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonché al fine di individuare i casi di indebita fruizione dell'esonero contributivo.

2. Nel caso in cui accerti l'indebita fruizione dell'esonero da parte dell'impresa, l'INPS informa tempestivamente il Ministero dell'università e della ricerca nella comunicazione dei dati di cui all'articolo 11, comma 2.

3. Le imprese che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenute al versamento dei contributi dovuti, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

N.d.R.: Il presente decreto è tratto dal sito del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Art. 17

Disposizioni finali

1. Il Ministero dell'università della ricerca e l'INPS, forniscono le istruzioni tecniche e contabili per i rispettivi ambiti di competenza, ivi comprese le indicazioni relative agli adempimenti connessi alle fasi di rendicontazione, monitoraggio e controllo, al mantenimento dei requisiti di ammissibilità, nonché alle cause di esclusione o revoca.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti Organi di controllo ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il Ministro dell'Università e della Ricerca

BERNINI ANNAMARIA

Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

CALDERONE MARINA ELVIRA

Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

GIANCARLO GIORGETTI