
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 15 maggio 2024, n. 644
- Allegato al Comunicato Ministero dell'Università e della Ricerca pubblicato nella G.U.R.I. 31 maggio 2024, n. 126
Avviso pubblico per la concessione dell'esonero contributivo in attuazione dell'art. 6, comma 1, del Decreto Interministeriale n. 1456 del 19 ottobre 2023 nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" - Sub-Investimento "Incentivi alle imprese per l'assunzione di ricercatori", finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU.
SEGRETARIATO GENERALE
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORDINAMENTI DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DEL DIRITTO ALLO STUDIO
IL DIRETTORE GENERALE
VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'università e della ricerca;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;
VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti";
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa";
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'Amministrazione digitale";
VISTI il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca" ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 165 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'università e della ricerca";
VISTO il decreto ministeriale 19 febbraio 2021, n. 224 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 74 del 26 marzo 2021), recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'università e della ricerca";
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 8 settembre 2021, n. 2475 (registrazione dell'Ufficio centrale di bilancio n. 651 del 3 settembre 2021), che attribuisce al dott. Gianluca Cerracchio l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso la Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio nell'ambito del Ministero dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto del Segretario Generale 5 maggio 2023, n. 600, che approva il modello organizzativo privacy - MOP del Ministero dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto ministeriale del 30 gennaio 2024, n. 230, recante "Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026";
VISTO l'Atto di indirizzo politico-istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca per l'anno 2024, adottato con decreto del Ministro 29 dicembre 2023, n. 1668, con il quale sono state individuate le priorità politiche per l'anno 2024 e sono stati forniti indirizzi per la programmazione strategica;
VISTO l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefìci normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
VISTO il decreto interministeriale 30 ottobre 2007, recante "Comunicazioni obbligatorie telematiche dovute dai datori di lavoro pubblici e privati ai servizi competenti" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 299 del 27 dicembre 2007);
VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario" e, in particolare, gli artt. 22 e 24;
VISTO il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, recante "Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
VISTI gli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE);
VISTI i Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832, della Commissione del 13 dicembre 2023 relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
VISTA la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuti di Stato di cui all'art. 107, paragrafo l, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01);
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni";
VISTO il decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese del Ministero dello sviluppo economico del 28 luglio 2017, recante "Tracciati relativi ai dati e informazioni da trasmettere al Registro nazionale Aiuti e modalità tecniche e protocolli di comunicazione per l'interoperabilità con i sistemi informatici";
VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
VISTO l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, enucleando gli obiettivi generali e specifici del dispositivo nonché prevedendo, tra l'altro, il principio di addizionalità dello stesso rispetto al sostegno fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, per il quale i progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;
VISTO il Regolamento delegato (UE) 2021/2105 della Commissione europea del 28 settembre 2021, che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, definendo una metodologia per la rendicontazione della spesa sociale;
VISTO il Regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 febbraio 2023, che modifica il Regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che modifica i Regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE) 2021/1755, e la Direttiva 2003/87/CE;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN 10160/21 del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio con nota LT 161/21, del 14 luglio 2021;
VISTA la revisione del PNRR approvata dalla Commissione Europea in data 24 novembre 2023, attraverso l'adozione della proposta di decisione di esecuzione del consiglio COM (2023) 765 final 2023/0442 (NLE);
VISTO lo schema di Decisione del Consiglio UE che modifica la decisione di esecuzione del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 dicembre 2023;
VISTI gli accordi operativi (Operational arrangements) sottoscritti in data 22 dicembre 2021 tra la Commissione europea e l'Italia relativi agli accordi e alle scadenze per il monitoraggio e l'attuazione e agli indicatori rilevanti per il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", successivamente rettificato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021;
VISTO il decreto MEF-RGS-RR 7 del 26 gennaio 2024, recante le modifiche alla tabella A allegata al citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021 che ridetermina l'assegnazione finanziaria degli investimenti e sub-investimenti di competenza del Ministero dell'università e della ricerca;
VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativo alla "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", ai sensi del quale ciascuna Amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
VISTO l'art. 2, comma 6-bis, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, a mente del quale "in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno";
VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";
VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
VISTO il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante "Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune";
VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)";
VISTO il decreto del Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 1 ottobre 2021, n. 1137, che ha istituito, nell'ambito del Segretariato Generale del Ministero dell'università e della ricerca, l'Unità di missione di livello dirigenziale generale per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) a titolarità del Ministero stesso, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
VISTO il decreto 7 dicembre 2021 del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, recante "Adozione delle linee guida volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC" (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 309 del 30 dicembre 2021);
VISTO l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
VISTO l'art. 1, comma 1043, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, in cui sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai Soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché ad ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
VISTO il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 ottobre 2021 e s.m.i., pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 279 del 23 novembre 2021, recante "Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178";
VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 ottobre 2021, n. 21, recante le "Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 ottobre 2021, n. 25 recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rilevazione periodica avvisi, bandi e altre procedure di attivazione degli investimenti";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 31 dicembre 2021, n. 33, "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR - Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2022, n. 4, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 80 del 2021 - Indicazioni attuative";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 gennaio 2022, n. 6, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 10 febbraio 2022, n. 9, recante le "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 aprile 2022, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 21 giugno 2022, n. 27, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Monitoraggio delle misure PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 4 luglio 2022, n. 28, recante "Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 luglio 2022, n. 29, recante "Le procedure finanziarie PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 agosto 2022, n. 30, recante "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti attuatori";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 settembre 2022, n. 32 [N.d.R. recte: circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 26 ottobre 2022, n. 32], avente ad oggetto "Piano Nazionale Ripresa e Resilienza - acquisto di immobili a valere sul PNRR";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 ottobre 2022, n. 33, avente ad oggetto "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 17 ottobre 2022, n. 34, avente ad oggetto "Linee guida metodologiche per la rendicontazione degli indicatori comuni per il Piano nazionale di ripresa e resilienza";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 2 gennaio 2023, n. 1, recante "Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile di cui al decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Precisazioni relative anche al controllo degli atti di gestione delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 marzo 2023, n. 10, avente ad oggetto "Interventi PNRR. Ulteriori indicazioni operative per il controllo preventivo e il controllo dei rendiconti delle Contabilità Speciali PNRR aperte presso la Tesoreria dello Stato";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 marzo 2023, n. 11, avente ad oggetto "Registro Integrato dei Controlli PNRR - Sezione controlli milestone e target";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 aprile 2023, n. 15, avente ad oggetto "Enti ed organismi pubblici - bilancio di previsione per l'esercizio 2023. Aggiornamento della circolare n. 42 del 7 dicembre 2022. Ulteriori indicazioni";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 aprile 2023, n. 16, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori - Rilascio in esercizio sul sistema informativo ReGiS delle Attestazioni dei controlli svolti su procedure e spese e del collegamento alla banca dati ORBIS nonché alle piattaforme antifrode ARACHNE e PIAF-IT";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 27 aprile 2023, n. 19, recante "Utilizzo del sistema ReGiS per gli adempimenti PNRR e modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'11 maggio 2023, n. 21, recante "Previsioni di bilancio per l'anno 2024 e per il triennio 2024-2026 e Budget per il triennio 2024-2026. Proposte per la manovra 2024";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 16 maggio 2023, n. 22, recante "Bilancio di genere. Linee guida e avvio delle attività relative al Rendiconto generale dello Stato 2022";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 24 luglio 2023, n. 25, recante "Linee guida operative relative alle modalità di attivazione delle anticipazioni di cassa a valere sulle contabilità di tesoreria NGEU";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato dell'8 agosto 2023, n. 26, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quarta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 28 novembre 2023, n. 31, recante "Procedure di trasferimento delle risorse del Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 e ss.mm. e ii";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 1 dicembre 2023, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Rendicontazione Milestone/Target (M&T) connessi alla quinta "Richiesta di pagamento" alla C.E.";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 7 dicembre 2023, n. 33, recante "Interventi PNRR gestiti sul modulo finanziario del sistema ReGiS. Operazioni contabili esercizio finanziario 2023";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 22 dicembre 2023, n. 35, recante "Strategia generale antifrode per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - versione 2.0";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 3 gennaio 2024, n. 1, recante "Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni - Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 gennaio 2024, n. 2, recante "Monitoraggio delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e della Politica di coesione per il periodo di programmazione 2021-2027. Protocollo Unico di Colloquio, versione 2.0";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 29 febbraio 2024, n. 8, recante "Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasformazione digitale dei servizi della pubblica amministrazione ai sensi articolo 27, comma 2- quinquies, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. Criteri per l'adozione delle variazioni contabili necessarie per il passaggio al cloud";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 12 marzo 2024, n. 10, recante "Procedure di gara svolte dalle Centrali di Committenza e correlate agli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 28 marzo 2024, n. 13, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione delle Appendici tematiche: La prevenzione e il controllo del conflitto di interessi ex art. 22 Reg. (UE) 2021/241; La duplicazione dei finanziamenti ex art. 22 par. 2 lett. c) Reg. (UE) 2021/241";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 13 maggio 2024, n. 21 recante "Indicazioni operative per l'attivazione delle anticipazioni di cui all'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56";
VISTA la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 14 maggio 2024, n. 22 recante "Aggiornamento Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)";
VISTO il Sistema di Gestione e Controllo "Si.Ge.Co." del Ministero dell'università e della ricerca, Amministrazione centrale titolare di interventi del PNRR, approvato, nella versione aggiornata, con decreto direttoriale n. 1567 del 11 ottobre 2022;
VISTO il Manuale delle misure Antifrode del PNRR MUR, adottato con decreto direttoriale n. 2 del 20 ottobre 2023;
TENUTO CONTO della componente M4C2 "Missione 4 "Istruzione e ricerca" - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" - Investimento 3.3 "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese" finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU;
VISTI i decreti ministeriali n. 352 del 9 aprile 2022, n. 925 del 29 luglio 2022, n. 117 del 2 marzo 2023 e n. 630 del 24 aprile 2024 di riparto delle borse di dottorato di durata triennale per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese relativi al XXXVIII, al XXXIX e al XL ciclo di dottorato;
TENUTO CONTO che, ai sensi dei citati decreti ministeriali, i soggetti attuatori destinatari delle risorse a valere dell'investimento 3.3, "Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese" sono le Università italiane statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le Università telematiche, gli Istituti universitari a ordinamento speciale, nonché, a partire dal XL ciclo, anche le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) e le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le Accademie già abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento;
TENUTO CONTO, in particolare, che tali soggetti sono tenuti a individuare le imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, per il tramite apposite convenzioni che prevedano il coinvolgimento delle imprese al cofinanziamento delle borse di dottorato;
VISTI i decreti direttoriali n. 2153 del 28 dicembre 2022, n. 2174 del 30 dicembre 2022, n. 192 del 21 febbraio 2023, n. 2332 del 22 dicembre 2023 e n. 2370 del 29 dicembre 2023, di concessione dei finanziamenti relativi al XXXVIII e al XXXIX ciclo di dottorato, ai sensi dei summenzionati decreti ministeriali di riparto delle borse di dottorato per la frequenza di percorsi di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori delle imprese;
VISTO il decreto Interministeriale del Ministero dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2023, n. 1456, recante "Attuazione dell'art. 26 (cc. 1-4) "Disposizioni in materia di università e ricerca" del decreto-legge n. 13 del 24 febbraio 2023 convertito con modificazioni dalla Legge 21 aprile 2023, n. 41", concernente un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o di personale che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, a favore delle imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo;
TENUTO CONTO della necessità di dare attuazione all'art. 6, comma 1, del succitato decreto n. 1456/2023 attraverso l'emanazione dell'Avviso per la concessione dell'esonero contributivo oggetto del presente provvedimento;
Decreta:
Finalità e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 6, comma 1, del decreto interministeriale 19 ottobre 2023, n. 1456, il Ministero dell'università e della ricerca, attraverso il presente Avviso, disciplina le modalità e i termini per la concessione dell'esonero contributivo di cui all'art. 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in favore delle imprese, così come definite al successivo articolo 2, comma 1, lettera g), che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 del PNRR e che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intendono:
a. "Aiuti di Stato": qualsiasi misura che risponda ai criteri stabiliti all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;
b. "Aiuti «de minimis»": misure di aiuti di stato che rispondono ai criteri stabiliti dall'art. 3 del Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti « de minimis»;
c. "Amministrazioni centrali titolari di interventi PNRR": Ministeri e strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri responsabili dell'attuazione delle Riforme e degli Investimenti (ossia delle misure) previsti nel PNRR;
d. "Amministrazione responsabile": Ministero dell'università e della ricerca (MUR);
e. "Componente": elemento costitutivo o parte del PNRR che riflette riforme e priorità di investimento correlate ad un'area di intervento, ad un settore, ad un ambito, ad un'attività, allo scopo di affrontare sfide specifiche e si articola in una o più misure;
f. "CUP": il Codice Unico di Progetto (CUP), codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed è lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di Monitoraggio degli Investimenti Pubblici;
g. "Imprese": come definite al paragrafo 2, "Nozione di impresa e attività economica", della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai sensi della quale: "(...) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un'attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività.". Ai fini del presente decreto possono essere considerati, altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., "Ecosistemi dell'innovazione", "Partenariati estesi", "Centri Nazionali" e "Cluster tecnologici nazionali"), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali;
h. "INPS": Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
i. "Ispettorato Generale per il PNRR": struttura dirigenziale di livello generale istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR e punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano ai sensi dell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
j. "Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Istituzioni AFAM)": le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, nonché le Istituzioni non statali autorizzate al rilascio di titoli di diploma accademico di secondo livello ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ivi comprese le Accademie già abilitate a rilasciare i medesimi titoli secondo il previgente ordinamento;
k. Milestone": traguardo qualitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale (es. legislazione adottata, piena operatività dei sistemi IT, ecc.);
l. "Missione": risposta, organizzata secondo macro-obiettivi generali e aree di intervento, rispetto alle sfide economiche-sociali che si intendono affrontare con il PNRR e articolata in Componenti. Le sei Missioni del Piano rappresentano aree "tematiche" strutturali di intervento (Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura; Rivoluzione verde e transizione ecologica; Infrastrutture per una mobilità sostenibile; Istruzione e ricerca; Inclusione e coesione; Salute);
m. "Misura del PNRR": specifici investimenti e/o riforme previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza realizzati attraverso l'attuazione di interventi/progetti ivi finanziati;
n. "MUR": Ministero dell'università e della ricerca;
o. "Operational Arrangements": accordi operativi tra Commissione europea e Stato membro al fine di facilitare la cooperazione e l'efficace attuazione del RRF;
p. "Piattaforma informatica del MUR": sistema informatico messo a disposizione dal Ministero dell'università e della ricerca al fine di supportare le attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione e lo scambio elettronico dei dati tra i soggetti coinvolti nell'investimento;
q. "PNRR (o Piano)": Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato alla Commissione europea ai sensi dell'art. 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241;
r. "Principio non arrecare un danno significativo (DNSH)": il principio "non arrecare un danno significativo", definito all'art. 17 Regolamento UE 2020/852; tutti gli investimenti e le riforme del PNRR devono essere conformi a tale principio ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241;
s. "Progetto o intervento": specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attività e/o procedure) selezionato e finanziato nell'ambito di una Misura del Piano). Il progetto o intervento contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Missione e rappresenta la principale entità del monitoraggio quale unità minima di rilevazione delle informazioni di natura anagrafica, finanziaria, procedurale e fisica;
t. "Registro nazionale degli aiuti di Stato (RNA)": banca dati nazionale istituita presso il Ministero delle impese e del made in Italy - Direzione generale incentivi alle imprese, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, e denominata "Registro nazionale degli aiuti di Stato" dall'articolo 52, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234; il registro raccoglie tutte le tipologie di sostegno o di erogazione pubblica che costituiscono aiuto di Stato;
u. "Rendicontazione": attività necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria dell'intervento;
v. "Sistema ReGiS": sistema informatico del PNRR di cui all'art. 1, comma 1043, della legge di bilancio n. 178/2020 (legge bilancio 2021), sviluppato per supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo del PNRR e atto a garantire lo scambio elettronico dei dati tra i diversi soggetti coinvolti nella Governance del Piano;
w. "Soggetto proponente": l'impresa che partecipa al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2 e che assumono a tempo indeterminato unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione, del titolo di dottore di ricerca o che è, o è stato, titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, del PNRR - che presenta domanda di accesso all'esonero contributivo;
x. "Soggetto attuatore": l'impresa alla quale è riconosciuto l'esonero contributivo;
y. "Struttura di missione PNRR": struttura istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e posta alle dirette dipendenze del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; la struttura ha il compito di supportare l'Autorità politica delegata in materia di PNRR nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Piano, svolgere le interlocuzioni con la Commissione europea quale punto di contatto nazionale per l'attuazione del PNRR e per la verifica della coerenza dei risultati derivanti dall'attuazione del Piano, sovraintendere allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa alla formulazione delle proposte di aggiornamento ovvero di modifica del PNRR e assicurare lo svolgimento delle attività di comunicazione istituzionale e di pubblicità del PNRR;
z. "Tagging": il principio per il quale il progetto o l'intervento deve contribuire al conseguimento e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale;
aa. "Target": traguardo quantitativo da raggiungere tramite una determinata misura del PNRR (riforma e/o investimento), che rappresenta un impegno concordato con l'Unione europea o a livello nazionale, misurato tramite un indicatore ben specificato (es. numero di chilometri di rotaia costruiti, numero di metri quadrati di edificio ristrutturato, ecc.);
bb. "Titolare effettivo": la persona o le persone fisiche che, in ultima istanza, possiedono o controllano un soggetto giuridico e/o le persone fisiche per conto delle quali è realizzata un'operazione o un'attività, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della Direttiva (UE) 2015/849 e della circolare del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 15 settembre 2023, n. 27, recante "Integrazione delle Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione delle Misure PNRR di competenza delle Amministrazioni centrali e dei Soggetti Attuatori. Adozione dell'Appendice tematica Rilevazione delle titolarità effettive ex art. 22 par. 2 lett. d) Reg. (UE) 2021/241 e comunicazione alla UIF di operazioni sospette da parte della Pubblica amministrazione ex art. 10, d.lgs. 231/2007";
cc. "Università": le università, statali e non statali, incluse le università telematiche, e gli istituti universitari a ordinamento speciale.
Dotazione finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante le risorse assegnate per l'Investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del PNRR dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, e ss.mm.ii., recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione", così come da ultimo modificato con decreto MEF-RGS-RR 7 del 26 gennaio 2024, nel limite massimo di spesa di 150 milioni di euro per il periodo 2024- 2026.
2. Una quota non inferiore al 40% delle risorse di cui al comma 1, è destinata ai Soggetti attuatori che assumono nella sede operativa nelle Regioni del Mezzogiorno.
3. Le attività oggetto della presente misura contribuiscono al tagging digitale del 40 per cento (campo di intervento 016 - Sviluppo delle competenze per la specializzazione intelligente, la transizione industriale, l'imprenditorialità e l'adattabilità delle imprese ai cambiamenti dell'allegato VII del Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021).
Soggetti attuatori
1. Le imprese che partecipano al cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 della Misura 4, Componente 2, del PNRR e che dimostrano di aver assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato il personale in possesso dei requisiti indicati all'art. 6 del presente Avviso, in qualità di Soggetti proponenti, possono presentare la domanda di accesso all'esonero contributivo nei termini e nelle modalità previste dal successivo art. 8 e sono ammesse dal MUR al beneficio dell'esonero contributivo in qualità di Soggetti attuatori.
Esonero contributivo, durata, limiti
1. E' riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico delle imprese di cui all'art. 4, con l'esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta, ovvero 3.750 euro su base annua.
2. L'esonero di cui al comma 1 si applica per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo di cui al suddetto comma 1. Per i Soggetti attuatori che assumono a far data dal 1° gennaio 2025, il beneficio sarà riparametrato su base mensile e applicato fino al termine massimo del 31 dicembre 2026.
3. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio, secondo le modalità indicate all'art. 8, nel limite di due unità di personale attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato cofinanziata, e comunque nei limiti previsti dai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e Reg. (UE) 2023/2832 del 13 dicembre 2023, relativi all'applicazione degli artt. 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in regime di aiuti «de minimis».
4. L'esonero contributivo è riconosciuto dal MUR, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle istanze di cui all'art. 8 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili di cui all'art. 3.
5. L'esonero contributivo di cui al presente decreto non è cumulabile con altre misure di aiuto aventi ad oggetto il medesimo rapporto di lavoro.
Criteri di ammissibilità
1. Per accedere all'esonero contributivo i Soggetti proponenti devono dimostrare:
a. alla data di assunzione, il cofinanziamento di almeno una borsa di dottorato innovativo di cui all'Investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR, per il tramite delle convenzioni stipulate con le università in relazione ai cicli di dottorato in corso XXXVIII e XXXIX, ovvero con le università e le AFAM in relazione al successivo XL ciclo;
b. l'assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso, alla data dell'assunzione stessa, del titolo di dottore di ricerca o di unità di personale che che è o è stata titolare di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
Registro Nazionale Aiuti di Stato
1. Il MUR provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modifiche e integrazioni.
Presentazione della domanda di accesso all'esonero contributivo
1. Il Soggetto proponente è tenuto a compilare la domanda di accesso all'esonero contributivo, di cui all'Allegato 1 al presente Avviso, esclusivamente per via telematica e in ogni sua sezione tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR accessibile al link https://dottoratiimprese.mur.gov.it, a partire dal 16/05/2024 (ore 12:00). La domanda, così compilata dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante, o suo delegato, e inviata al MUR tramite la piattaforma informatica.
2. A tal fine, il MUR, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantirà l'accesso alla piattaforma informatica ai soggetti abilitati alla presentazione della stessa. Tramite tale accesso sarà possibile eseguire tutte le attività relative alla compilazione e trasmissione della domanda. Le istruzioni tecniche saranno rese note sulla piattaforma.
3. La domanda di accesso all'esonero contributivo dovrà, a pena di esclusione, essere corredata dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6:
a. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, della sussistenza e della validità delle convenzioni stipulate tra impresa e università, ovvero tra impresa e AFAM, che disciplinano il cofinanziamento delle borse di dottorato di cui all'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR (Allegato 2);
b. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 da parte di ciascuna unità di personale assunto, che attesti il possesso, alla data di assunzione, del titolo di dottore di ricerca o la titolarità di contratti di cui agli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Allegato 3);
c. copia conforme dei contratti di lavoro del personale assunto;
d. copia conforme del Modello Unilav di comunicazione dell'assunzione;
e. la comunicazione dei dati sulla titolarità effettiva (per enti pubblici o privati) - ex art. 22, par. 2, lett. d) Reg. (UE) 2021/241 - sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna impresa (Allegati 4 o 5);
f. in caso di sottoscrizione da parte di un soggetto diverso dal legale rappresentante, la delega di autorizzazione alla sottoscrizione della domanda di accesso all'esonero contributivo;
g. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 relativa al rispetto dell'assenza di doppio finanziamento ai sensi dell'art. 9 del Reg.(UE) 2021/241 (Allegato 6);
h. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 relativa: i) al rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832; ii) alla non cumulabilità con altre misure di aiuto aventi a oggetto il medesimo rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 8, decreto interministeriale 19 ottobre 2023, n. 1456 (Allegato 7);
i. dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000 dal Legale rappresentante e, qualora non coincidente, dal Titolare effettivo, di assenza di conflitti di interessi nei confronti dei soggetti dell'Amministrazione titolare, indicati nell'Avviso -sottoscritta dal Legale rappresentante di ciascun soggetto proponente (Allegato 8).
4. Il MUR non si assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi informatici comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Valutazione e approvazione della domanda
1. Il MUR, ricevuta la domanda di accesso all'esonero contributivo, effettua le verifiche amministrative circa la completezza della domanda e la sussistenza dei requisiti previsti dal presente Avviso.
2. Ciascuna domanda sarà valutata in ordine cronologico di ricezione sulla piattaforma informatica messa a disposizione dal MUR.
3. Le carenze di elementi formali della domanda possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio. In tal caso, il MUR assegna al Soggetto proponente un termine di cinque giorni per la regolarizzazione, decorso il quale, in assenza di regolarizzazione, la domanda è dichiarata rigettata.
4. All'esito delle verifiche condotte sulla domanda presentata, il MUR comunica al Soggetto proponente l'approvazione ovvero il rigetto della richiesta di ammissione all'esonero contributivo sempre mediante la piattaforma informatica. Resta inteso che i soggetti attuatori ammessi saranno finanziati fino alla saturazione delle risorse disponibili di cui all'art. 3 del presente Avviso.
Gestione dell'intervento
1. Il Codice unico di progetto (CUP) associato alsub-investimento 3.3 "Incentivi alle imprese per l'assunzione di ricercatori" è F54F23000220006.
2. Ai Soggetti proponenti ammessi all'esonero contributivo il MUR trasmette il decreto di concessione, opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, per la successiva formale accettazione da parte del Soggetto attuatore mediante la sottoscrizione di un Atto d'obbligo.
3. Il MUR notifica tempestivamente all'INPS - nel rispetto di quanto definito dalla Convenzione sottoscritta tra le parti - l'adozione del provvedimento di concessione, al fine di consentire la gestione dell'esonero.
Obblighi del Soggetto attuatore
1. L'impresa, in qualità di Soggetto attuatore dell'intervento PNRR, ha l'obbligo di:
a. dimostrare il mantenimento dei requisiti oggettivi e soggettivi di accesso all'esonero contributivo di cui agli artt. 4 e 6 del presente decreto;
b. assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati;
c. adottare proprie procedure interne, assicurandone la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'Amministrazione responsabile nella descrizione delle funzioni e delle procedure in essere e nella connessa manualistica allegata;
d. fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal MUR relativamente:
i. all'assunzione delle unità di personale;
ii. alla validità della convenzione tra l'università, o l'AFAM e il Soggetto attuatore per il cofinanziamento dei dottorati innovativi a valere sull'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR,
garantendone la disponibilità così come previsto ai sensi dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai fini delle relative verifiche di competenza del MUR e dell'INPS;
e. consentire la raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per il monitoraggio dell'attuazione delle attività e dei risultati, al fine di contribuire al raggiungimento del target PNRR;
f. rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 2021/241, il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e garantire la coerenza con il PNRR approvato dalla Commissione europea;
g. adottare il sistema informatico del PNRR (ReGiS) o il sistema informatico indicato dall'Amministrazione responsabile finalizzato a raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 2, lettera d), del Regolamento (UE) 2021/241 e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
h. caricare sul sistema informatico del PNRR (ReGiS) o sul sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, sulla base delle istruzioni contenute nella connessa manualistica predisposta da quest'ultima;
i. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo del PNRR (ReGiS) o nel sistema informatico adottato dall'Amministrazione responsabile nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'Amministrazione responsabile;
j. rendere disponibile ovvero aggiornare sul sistema informativo ReGiS/ovvero sul sistema informativo indicato dal MUR, il cronoprogramma procedurale e finanziario dell'intervento, secondo le indicazioni fornite dal Ministero in coerenza con la normativa vigente e garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute e dei target realizzati così come previsto ai sensi dell'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con legge n. 108/2021;
k. garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza con il tracciato informativo previsto per l'alimentazione del Sistema informativo del PNRR (ReGiS) o del sistema informatico messo a disposizione dall'Amministrazione responsabile dei dati di monitoraggio fisico, finanziario e procedurale, nonché la rendicontazione degli interventi finanziati, classificati sotto la voce "M4C2 - Investimento 3.3 Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese", trasmettendo, con cadenza periodica ovvero su richiesta dell'Amministrazione responsabile, ogni informazione necessaria alla corretta alimentazione del Sistema informativo del PNRR (ReGiS);
l. garantire la conservazione della documentazione progettuale in fascicoli cartacei o informatici per assicurare la completa tracciabilità delle operazioni - nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9, punto 4, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 - che, nelle diverse fasi di controllo e verifica previste dal sistema di gestione e controllo del PNRR, dovranno essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell'Amministrazione centrale titolare di intervento PNRR, dell'Ispettorato Generale per il PNRR, dell'Unità di Audit, della Commissione europea, dell'OLAF, del Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea (COLAF), della Corte dei conti europea (ECA), della Procura europea (EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l'OLAF, la Corte dei conti e l'EPPO a esercitare i diritti di cui all'articolo 129, paragrafo 1, del regolamento finanziario (UE, Euratom) 1046/2018;
m. facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'Amministrazione responsabile, dell'Unità di Audit, della Commissione europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso i Soggetti attuatori;
n. garantire il rispetto degli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art. 34 del Regolamento (UE) 2021/241, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR;
o. fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitarie dall'Amministrazione responsabile per tutta la durata del intervento;
p. garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informata l'Amministrazione responsabile sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa Amministrazione responsabile in linea con quanto indicato dall'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241;
q. assicurare il rispetto delle prescrizioni richieste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato e gli adempimenti specifici derivanti dal regime «de minimis».
Do No Significant Harm (DNSH)
1. L'attività oggetto della presente misura non arreca un danno significativo a nessuno dei sei obiettivi ambientali nel rispetto del principio DNSH, "Do no significant harm", in conformità con l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852, ed alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale.
Modalità di monitoraggio e rendicontazione degli interventi
1. L'attuazione degli interventi avviene nel rispetto delle modalità definite nei provvedimenti nazionali attuativi del PNRR e delle condizionalità richieste per lo specifico investimento.
2. Le imprese, in qualità di Soggetti attuatori, confermano al MUR esclusivamente per via telematica le informazioni necessarie al fine di consentire il monitoraggio dell'intervento. A tal fine, i Soggetti attuatori confermano mensilmente sulla piattaforma messa a disposizione dal MUR le informazioni e in particolare:
a. la sussistenza del rapporto di lavoro oggetto della domanda di accesso;
b. l'importo, riparametrato su base mensile, dell'esonero contributivo fruito per la relativa mensilità applicato per ciascuna unità di personale assunto;
c. la vigenza della convenzione con l'università, o con l'AFAM per il cofinanziamento delle borse di dottorato innovativo di cui all'investimento 3.3 Missione 4 Componente 2 del PNRR.
3. La fruizione dell'esonero contributivo non comporta alcun versamento nei confronti dei Soggetti attuatori, ma avviene tramite compensazione contributiva dell'impresa nelle denunce mensili presentate all'INPS per il periodo di spettanza dell'esonero. Per la corretta compilazione delle denunce il Soggetto attuatore dovrà seguire le apposite istruzioni operative fornite dall'INPS.
4. I Soggetti attuatori sono tenuti altresì alla rendicontazione degli importi relativi al beneficio fruito, con cadenza semestrale, sulla piattaforma informatica del MUR, secondo le indicazioni operative fornite dallo stesso.
Modifiche e variazioni dell'intervento
1. Le imprese, in qualità di Soggetti proponenti o di Soggetti attuatori della misura oggetto del presente Avviso, sono tenute a comunicare tempestivamente ogni variazione dei requisiti di accesso all'esonero contributivo di cui all'art. 6, nonché ogni variazione oggettiva e soggettiva. A titolo esemplificativo:
a. variazione dei requisiti di accesso all'esonero contributivo, in casi di modifica della convenzione con l'università o con l'AFAM che disciplina il cofinaziamento del dottorato innovativo;
b. variazioni oggettive, riferibili alle trasformazioni del rapporto di lavoro in essere con le unità di personale assunto, quali, a titolo esemplificativo, la sede operativa, la tipologia di contratto e ogni altro elemento che determini la circostanza di una riparametrazione degli importi riconosciuti;
c. variazioni soggettive, quali modifiche dell'assetto societario del Soggetto attuatore nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori.
2. Le variazioni sono comunque sottoposte alla valutazione e all'approvazione del MUR, anche al fine di consentire l'eventuale l'attivazione delle procedure di rettifica o revoca del provvedimento concessorio.
Controlli e meccanismo sanzionatorio
1. Il MUR esegue i controlli, al fine di accertare il rispetto degli obblighi da parte delle imprese in relazione al mantenimento dei requisiti per la fruizione dell'esonero contributivo, alla sana gestione finanziaria degli interventi, nonché al fine di individuare i casi di indebita fruizione dell'esonero contributivo.
2. L'esonero contributivo riconosciuto può essere revocato in tutto o in parte, nonché, laddove il caso, sospeso, in base alla natura dell'irregolarità, alla gravità e alla possibilità di regolarizzazione dello specifico caso:
a. in caso di accertata perdita dei requisiti per la fruizione dell'esonero contributivo per cause imputabili al Soggetto attuatore;
b. in caso di mancato rispetto degli obblighi in capo al Soggetto attuatore;
c. in caso di violazione delle prescrizioni previste dalla normativa vigente in materia di aiuti di Stato e degli adempimenti specifici derivanti dal regime «de minimis» di cui ai Regolamenti (UE) n. 2023/2831 e n. 2023/2832;
d. in caso di mancato rispetto di una qualsiasi delle ulteriori previsioni stabilite dai regolamenti europei e di riferimento per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
3. Nell'ipotesi di revoca parziale dell'esonero contributivo riconosciuto, quest'ultimo viene riparametrato in relazione alle mensilità di effettiva durata del rapporto di lavoro oggetto di esonero contributivo, in base a quanto disposto dall'art. 5, comma 2, del presente Avviso e fino alla data formale dell'evento che ha determinato la/le causa/cause di revoca parziale.
4. Nel caso di revoca totale, le imprese che hanno beneficiato indebitamente dell'esonero contributivo sono tenute alla restituzione degli sgravi contributivi di cui hanno goduto, nonché al pagamento delle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.
5. In caso di revoca parziale o totale dell'esonero contributivo, il MUR procederà al disimpegno delle risorse e all'attivazione delle procedure per il recupero dei relativi importi, anche per il tramite dell'INPS, attraverso gli strumenti previsti dalla normativa vigente.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile del procedimento per il presente decreto è il dirigente dell'Ufficio VI della competente Direzione generale del Ministero dell'università e della ricerca.
Tutela della privacy
1. Tutti i dati personali di cui il MUR verrà in possesso in occasione del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii., nonché ai sensi della disciplina del Regolamento (UE) 2016/679 e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241.
2. L'informativa del titolare è fornita al seguente link https://www.mur.gov.it/it/pnrr/strumenti-diattuazione/informative-privacy-i-soggetti-attuatori e allegata al presente Avviso (Allegato 9).
Modifiche al decreto
1. Eventuali modifiche o integrazioni al presente decreto, disposte con successivo decreto, saranno comunicate attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale www.mur.gov.it.
Rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si rinvia alle norme dell'Unione europea, nazionali nonché regionali, ove applicabili.
Controversie e Foro competente
1. Per le eventuali controversie che dovessero sorgere in ordine al presente decreto, il Foro competente è esclusivamente quello di Roma.
Disposizioni finali
1. Il presente decreto è trasmesso all'Ufficio Centrale di Bilancio ed è pubblicato sul sito istituzionale del MUR www.mur.gov.it e sul portale del PNRR www.italiadomani.gov.it. Del presente decreto è dato, altresì, avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Il Direttore Generale
GIANLUCA CERRACCHIO