
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 7 ottobre 2020, n. 39
G.U.R.S. 10 ottobre 2020, n. 52
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale dichiara, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato con Decreto Legge del 30 luglio 2020 fino al 15 ottobre 2020;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 con la quale dispone la ulteriore proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, nonché, nelle more dell'adozione di un successivo DPCM, prevede la proroga fino al 15 ottobre 2020 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 3, comma 6 bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Vista la Ordinanza del Ministro della Salute del 12 agosto 2020, come prorogata ed integrata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, nonché dalla successiva Ordinanza del 21 settembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020 e n. 26 del 2 luglio 2020, nn. 27 e 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020 e n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 18 settembre 2020 [N.d.R. recte: n. 35 del 19 settembre 2020], n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020 e n. 38 del 4 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l'articolo 1, comma 14 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, come convertito, e il successivo decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano e, in particolare, il Report relativo alla settimana dal 14 settembre al 20 settembre, aggiornato al 22 settembre 2020, secondo cui "il numero dei casi di COVID-19 continua ad aumentare. Questo significa che occorre mantenere una linea di massima prudenza", con la evidente necessità di non "sottovalutare il rischio di una rapida ripresa epidemica dovuto ad un eccessivo rilassamento delle misure ... e dei comportamenti individuali anche legati a momenti di aggregazione estemporanea (es. movida)";
Visto ancora, l'aumento rilevante dei casi dei contagi accertato dai competenti Organi della Regione e la significativa variazione in aumento evidenziata in Sicilia dal richiamato Report per l'aggiornamento epidemiologico;
Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome il 6 agosto 2020;
Considerato l'articolo 3, com. 1, del decreto legislativo 19/2020 [N.d.R. recte: decreto legge 19/2020], come convertito;
Ordina:
Proroga termini fino al 15 ottobre 2020 della Ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 10 settembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana
1. Gli effetti della Ordinanza contingibile e urgente n. 34 del 10 settembre 2020 del Presidente della Regione Siciliana sono prorogati fino al 15 ottobre 2020 compreso.
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge vigente.
2. La presente Ordinanza, con validità dall'8 ottobre 2020 e fino al 15 ottobre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni e alle ASP.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 7 ottobre 2020.
MUSUMECI