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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 15 ottobre 2020, n. 42

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 ottobre 2020, n. 54

Attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020. Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019.

TESTO COORDINATO (all'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 43)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 e del 13 ottobre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020n. 26 del 2 luglio 2020n. 27 del 14 luglio 2020n. 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020n. 32 del 12 agosto 2020n. 33 del 22 agosto 2020n. 34 del 10 settembre 2020n. 35 del 19 settembre 2020n. 36 del 27 settembre 2020n. 37 del 2 ottobre 2020n. 38 del 4 ottobre 2020n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020 e n. 41 del 12 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto l'articolo 3 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, come convertito dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, secondo cui, anche con riferimento alla limitazione delle attività economiche e produttive, è disposto il divieto per i Sindaci di adottare, a pene di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti in contrasto con le misure statali;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 9 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato a alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;

Viste le Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative, approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome aggiornate l'8 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio del 13 ottobre 2020;

Ordina:

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Recepimento delle disposizioni nazionali

1. Nel territorio della Regione Siciliana, dal 16 ottobre 2020, hanno efficacia le misure urgenti di contenimento del contagio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e sue integrazioni e/o modificazioni.

Titolo II

ATTIVITA' ECONOMICHE, PRODUTTIVE E SOCIALI

Art. 2

Ulteriori disposizioni per la disciplina di specifiche attività economiche e sociali

1. Nel rispetto delle vigenti Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, sono consentite, oltre alle attività economiche e produttive di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020:

a. le attività di sale gioco, sale scommesse e sale bingo;

b. le attività di strutture termali, di centri benessere, di centri culturali e di centri sociali;

c. le attività di ristorazione, di mense e di catering continuativo su base contrattuale di cui all'articolo 1, comma 6, lettera "ee", del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020;

d. le attività inerenti ai servizi alla persona;

e. le attività degli stabilimenti balneari;

f. le attività delle strutture ricettive.

Art. 3

Servizio di trasporto pubblico locale

(sostituito dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 15 ottobre 2020, n. 43)

Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee extraurbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana. E' consentita la possibilità di bigliettazione a bordo mezzo. Gli esercenti di servizio di trasporto pubblico locale di linee urbane su gomma assicurano i servizi garantendo gli assetti previsti dagli attuali contratti stipulati con le Amministrazioni Comunali. E' consentita la possibilità di bigliettazione a bordo mezzo. Gli esercenti di servizi di trasporto pubblico locale di linea che effettuano i collegamenti a mezzo navi - traghetto e a mezzo unità veloci con le Isole minori della Regione Siciliana devono effettuare i servizi secondo gli assetti stagionali previsti dagli attuali contratti stipulati con la Regione Siciliana e l'Amministrazione dello Stato. Nel rispetto delle misure di carattere sanitario finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'infezione da Covid-19 di cui alle disposizioni nazionali vigenti in materia, è consentita l'occupazione dell'80% dei posti a sedere e in piedi per i quali il mezzo è omologato, in deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi, fissato dal DPCM dell'11 giugno 2020. Tali misure si applicano anche al Trasporto Pubblico Regionale/Locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano nonché al Trasporto Pubblico non di linea e servizi autorizzati (taxi, noleggio con conducente, noleggio senza conducente, sia automobilistico che bus, autobus ai fini turisti), trasporto pubblico funiviario.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI PREVENZIONE SANITARIA

Art. 4

Disposizioni per i soggetti positivi in stato di isolamento domiciliare ovvero in quarantena per contatto con soggetti accertati positivi

1. I soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l'obbligo di:

a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le cadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria;

b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione;

c) comunicare i nominativi dei propri conviventi alle Aziende Sanitarie Provinciali che provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio, indicando altresì il comune nel quale ciascun soggetto è sottoposto al regime di isolamento domiciliare. Il medesimo elenco, limitatamente ai dati di natura comunale, deve essere trasmesso a ciascun sindaco per il proprio Comune.

2. Le misure indicate al comma 1 lettere a) e b) si applicano altresì ai soggetti posti in regime di quarantena da parte dell'Autorità sanitaria per contatto diretto con soggetti positivi. Gli stessi permangono nel proprio domicilio per il periodo di giorni 10 indicato dal Ministero della Salute, al termine del quale vengono sottoposti al test diagnostico rapido. L'elenco nominativo dei soggetti di cui al presente comma è trasmesso alle Prefetture competenti per territorio e, con cadenza giornaliera, è comunicato all'Assessorato Regionale della Salute da parte dei dipartimenti di prevenzione territoriali.

3. L'inadempimento di tutte le disposizioni del presente articolo integra l'ipotesi di grave violazione ex articolo 20, commi 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

4. Per quanto non espressamente prevista nella presente Ordinanza, si rinvia al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020.

Art. 5

Attuazione del Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020

1. Al fine di dare attuazione alle misure di monitoraggio della evoluzione del contagio epidemico previste dal Decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità di cui all'OCDPC del 27 febbraio 2020.

2. Tale adempimento va compiuto entro 24 ore dalla diagnosi. I medesimi Direttori Generali sono altresì, tenuti ad aggiornare tempestivamente i dati sullo stato clinico dei pazienti ai fini del calcolo degli indicatori di cui al Decreto.

3. L'inadempimento delle disposizioni che precedono integra l'ipotesi di grave violazione ai sensi dell'art. 20, co. 6 e 7, della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5.

Art. 6

Uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie

1. L'articolo 1 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020 è sostituto dalla seguente disposizione:

"Fermo restando il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, è obbligo di ogni cittadino, al di sopra dei 6 anni, di avere con sé sempre i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nonché di indossare sempre la mascherina nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto nei casi in cui non si possa garantire in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto alla compresenza di più soggetti non conviventi. Si è dispensati dall'obbligo, nelle ipotesi di svolgimento di attività sportiva, motoria intensa e per i soggetti con patologie o disabilità non compatibili con l'uso della mascherina nonché per coloro i quali che per interagire con tali soggetti versino nella medesima incompatibilità".

2. Ai fini di quanto previsto da comma precede, possono essere utilizzate le mascherine di comunità, le mascherine monouso e ogni ulteriore dispositivo di protezione delle vie aeree anche auto prodotto purché in materiale idoneo a garantire una adeguata protezione.

Art. 7

Ulteriori misure di prevenzione sanitaria e di contenimento del contagio da Covid-19

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali avviano sulla popolazione siciliana, con il coordinamento dell'Assessorato della Salute, una campagna di screening sanitario mediante effettuazione del tampone rapido su card per la rilevazione qualitativa di antigeni specifici per Sars-Cov 2, ovvero mediante test diagnostici analoghi autorizzati secondo quanto disposto dal DPCM del 13 ottobre 2020.

2. Per le finalità di cui al comma che precede, l'Assessorato della Salute è autorizzato ad attivare procedure straordinarie di reclutamento di personale medico e sanitario.

3. Si applicano l'articolo 2, commi 1 e 2, l'articolo 3 e l'articolo 4 dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 36 del 27 settembre 2020.

4. E' prorogata, altresì, l'efficacia dell'Ordinanza contingibile e urgente n. 29 del 30 luglio 2020, affidando al Dipartimento ASOE dell'Assessorato della Salute il monitoraggio delle misure ivi previste e l'eventuale aggiornamento delle stesse alla luce dei test diagnostici disponibili e del rapporto di collaborazione con la Croce Rossa Italiana per le attività ad essa affidate dallo Stato.

Art. 8

Disposizioni finali

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

2. La presente ordinanza, con efficacia dal 16 ottobre 2020 fino al 13 novembre 2020 compreso, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 15 ottobre 2020.

MUSUMECI