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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 16 ottobre 2020, n. 44

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 23 ottobre 2020, n. 54

Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020, che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020n. 26 del 2 luglio 2020n. 27 del 14 luglio 2020n. 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020n. 32 del 12 agosto 2020n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020n. 35 del 19 settembre 2020n. 36 del 27 settembre 2020n. 37 del 2 ottobre 2020n. 38 del 4 ottobre 2020n. 39 del 7 ottobre 2020n. 40 del 10 ottobre 2020n. 41 del 12 ottobre 2020n. 42 del 15 ottobre 2020 e n. 43 del 15 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020;

Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data dell'11 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato ad alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

Ritenuto ai sensi dell'ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020, nel caso di clusters territoriali l'Autorità sanitaria regionale propone con immediatezza al Presidente della Regione, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali;

Considerato altresì che in corrispondenza delle aree metropolitane del territorio regionale è necessario prevedere, anche in deroga più restrittiva alla vigente disciplina nazionale, misure dedicate di prevenzione e di contenimento del contagio;

Ordina:

Art. 1

Particolari misure di contenimento del contagio in corrispondenza delle aree metropolitane di Palermo, Catania e Messina

1. Nel territorio delle Aree Metropolitane di Palermo, Catania e Messina, le Aziende Sanitarie Provinciali territorialmente competenti attuano l'implementazione del numero delle già istituite Unità Speciali di Continuità Assistenziale fino al raggiungimento dello standard di una Unità ogni venticinquemila abitanti.

2. Per le finalità di cui al superiore comma 1, le suddette Aziende Sanitarie Provinciali sono autorizzate ad avvalersi - ove necessario e previo consenso degli interessati - degli elenchi di disponibilità del personale medico e sanitario predisposti dall'A.O.U. Policlinico "G. Martino" di Messina per l'avvio della campagna di screening regionale epidemiologico.

Art. 2

Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale Scolastica sul Territorio Regionale

1. Sono istituite sull'intero territorio regionale, su base provinciale, in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del decreto legge n. 14 del 9 marzo 2020, le Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Scolastica. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a personale docente, personale amministrativo, tecnico e ausiliario e studenti degli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

2. Per le finalità di cui al superiore comma 1, sono istituiti presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile, che a tal fine opera in stretto raccordo con le ASP territorialmente competenti, una linea telefonica e un indirizzo di posta elettronica ad uso esclusivo e personale dei Dirigenti degli Istituti Scolastici o dei referenti da questi ultimi designati. Il numero di telefono e l'indirizzo di posta elettronica vengono notificati con separata comunicazione.

Art. 3

Istituzione delle Unità Speciali di Continuità Assistenziale di "Pronto intervento"

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali costituiscono nel rispettivo ambito territoriale, in regime h. 24, almeno una "Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Pronto Intervento", in quanto tale disancorata dal rapporto di popolazione prescritto per legge e munita del compito di prestare immediata e urgente assistenza tutte le volte in cui ciò sia ravvisato necessario da parte della Direzione Generale dell'Azienda di riferimento.

Art. 4

Modalità di svolgimento dell'attività delle USCA

1. Al fine di garantire la tempestività e celerità degli interventi affidati, le USCA di cui agli artt. 1, 2 e 3 della presente ordinanza si avvalgono dei mezzi e delle strumentazioni della SEUS S.C.p.A. e, previo accordo, delle organizzazioni di volontariato deputate allo svolgimento del servizio di emergenza-urgenza in affiancamento e integrazione del sistema sanitario regionale.

Art. 5

Disposizioni finali

1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.

3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 16 ottobre 2020.

MUSUMECI