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DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112

SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 152/L G.U.R.I. 25 giugno 2008, n. 147

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

(convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)

TESTO COORDINATO (alla legge 30 dicembre 2024, n. 207 e con annotazioni alla data 30 dicembre 2024)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni urgenti finalizzate alla promozione dello sviluppo economico e alla competitività del Paese, anche mediante l'adozione di misure volte alla semplificazione dei procedimenti amministrativi concernenti, in particolare, la libertà di iniziativa economica, nonchè a restituire potere di acquisto alle famiglie, a garantire la razionalizzazione, l'efficienza e l'economicità dell'organizzazione amministrativa, oltre che la necessaria semplificazione dei procedimenti giudiziari incidenti su tali ambiti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per garantire la stabilizzazione della finanza pubblica, al fine di garantire il rispetto degli impegni in sede internazionale ed europea indispensabili, nell'attuale quadro di finanza pubblica, per il conseguimento dei connessi obiettivi di stabilità e crescita assunti;

Ravvisata, inoltre, la straordinaria necessità ed urgenza di emanare le connesse disposizioni dirette a garantire gli interventi di perequazione tributaria occorrenti per il rispetto dei citati vincoli;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 giugno 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per la semplificazione normativa;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TITOLO I

FINALITA' E AMBITO DI INTERVENTO

Art. 1

Finalità e ambito di intervento

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Le disposizioni del presente decreto comprendono le misure necessarie e urgenti per attuare, a decorrere dalla seconda metà dell'esercizio finanziario in corso, un intervento organico diretto a conseguire, unitamente agli altri provvedimenti indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria per il 2009:

a) un obiettivo di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche che risulti pari al 2,5 per cento del PIL nel 2008 e, conseguentemente, al 2 per cento nel 2009, all'1 per cento nel 2010 e allo 0,1 per cento nel 2011 nonchè a mantenere il rapporto tra debito pubblico e PIL entro valori non superiori al 103,9 per cento nel 2008, al 102,7 per cento nel 2009, al 100,4 per cento nel 2010 ed al 97,2 per cento nel 2011;

a) la crescita del tasso di incremento del PIL rispetto agli andamenti tendenziali per l'esercizio in corso e per il successivo triennio attraverso l'immediato avvio di maggiori investimenti in materia di innovazione e ricerca, sviluppo dell'attività imprenditoriale, efficientamento e diversificazione delle fonti di energia, potenziamento dell'attività della pubblica amministrazione e rilancio delle privatizzazioni, edilizia residenziale e sviluppo delle città nonchè attraverso interventi volti a garantire condizioni di competitività per la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative e giurisdizionali incidenti sul potere di acquisto delle famiglie e sul costo della vita e concernenti le attività di impresa nonchè per la semplificazione dei rapporti di lavoro tali da determinare effetti positivi in termini di crescita economica e sociale.

1-bis. In via sperimentale, la legge finanziaria per l'anno 2009 contiene esclusivamente disposizioni strettamente attinenti al suo contenuto tipico con l'esclusione di disposizioni finalizzate direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia nonchè di carattere ordinamentale, microsettoriale e localistico. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 23, comma 21-ter, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, le disposizioni di cui al comma annotato si applicano alla legge finanziaria per l'anno 2010.

TITOLO II

SVILUPPO ECONOMICO, SEMPLIFICAZIONE E COMPETITIVITA'

CAPO I

INNOVAZIONE

Art. 2

Banda larga

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 1, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, modificato dall'art. 5-bis, comma 2, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 e integrato dall'art. 63-bis, comma 1, del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106)

1. Gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività.

[2. L'operatore della comunicazione ha facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, senza oneri, le infrastrutture civili già esistenti di proprietà a qualsiasi titolo pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.] (comma abrogato) (1)

3. [Nei casi di cui al comma 2 resta salvo il potere regolamentare riconosciuto, in materia di coubicazione e condivisione di infrastrutture, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dall'articolo 89, comma 1, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259.] (periodo abrogato) (2)  All'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni compete altresì l'emanazione del regolamento [di cui all'articolo 4, terzo comma, della legge 31 luglio 1997, n. 249,] (parole soppresse) (3) in materia di installazione delle reti dorsali.

4. L'operatore della comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta allo sportello unico dell'Amministrazione territoriale competente la denuncia, accompagnata da una dettagliata relazione e dagli elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare alla normativa vigente. Con il medesimo atto, trasmesso anche al gestore interessato, indica le infrastrutture civili esistenti di cui intenda avvalersi ai sensi del comma 2 per la posa della fibra.

5. Le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui all'articolo 16, comma 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380Nell'ambito delle convenzioni accessorie al permesso di costruire concernente interventi di nuova costruzione rilasciato per edifici di tipo residenziale le amministrazioni individuano in termini preferenziali, ai fini di cui all'articolo 16, comma 2, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, con particolare riferimento alle opere necessarie ad assicurare il collegamento tra l'ingresso dell'edificio e il più vicino nodo di connessione.

6. La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di efficacia di tre anni. L'interessato è comunque tenuto a comunicare allo sportello unico la data di ultimazione dei lavori.

7. Qualora l'immobile interessato dall'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di trenta giorni antecedente l'inizio dei lavori decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia stato allegato alla denuncia il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il termine di trenta giorni di cui al comma 4 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.

9. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto nonchè gli atti di assenso eventualmente necessari.

10. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 4 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni legittimanti, ovvero qualora esistano specifici motivi ostativi di sicurezza, incolumità pubblica o salute, notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, contestualmente indicando le modifiche che si rendono necessarie per conseguire l'assenso dell'Amministrazione. E' comunque salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche e le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa vigente.

11. L'operatore della comunicazione decorso il termine di cui al comma 4 e nel rispetto dei commi che precedono dà comunicazione dell'inizio dell'attività al Comune.

12. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che va presentato allo sportello unico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività.

13. Per gli aspetti non regolati dal presente articolo si applica l'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica6 giugno 2001, n. 380, nonchè il regime sanzionatorio previsto dal medesimo decreto. Possono applicarsi, ove ritenute più favorevoli dal richiedente, le disposizioni di cui all'articolo 45.

14. Salve le disposizioni di cui agli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, i soggetti pubblici non possono opporsi alla installazione nella loro proprietà di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ad eccezione del caso che si tratti di beni facenti parte del patrimonio indisponibile dello Stato, delle province e dei comuni e che tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio. L'occupazione e l'utilizzo del suolo pubblico per i fini di cui alla presente norma non necessitano di autonomo titolo abilitativo. (4)

15. Gli articoli 90 e 91 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 si applicano anche alle opere occorrenti per la realizzazione degli impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica su immobili di proprietà privata, senza la necessità di alcuna preventiva richiesta di utenza.

15-bis. Per gli interventi di installazione di reti e impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente, può essere ridotta, salvo che l'ente gestore dell'infrastruttura civile non comunichi specifici motivi ostativi entro trenta giorni dal ricevimento dell'ano di cui al comma 4.

(1)

Comma abrogato dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 33 a decorrere dal 1° luglio 2016.

(2)

Periodo abrogato dall'art. 14, comma 3, del D.L.vo 15 febbraio 2016, n. 33 a decorrere dal 1° luglio 2016.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 20 del 25-28/01/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non include i beni facenti parte del patrimonio indisponibile delle Regioni tra i beni la cui titolarità legittima l'opposizione alla installazione di reti e impianti interrati di comunicazione elettronica in fibra ottica, ove tale attività possa arrecare concreta turbativa al pubblico servizio.

Art. 3

Start up

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono aggiunti i seguenti commi:

"6-bis. Le plusvalenze di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 1, dell'articolo 67 derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui all'articolo 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e all'articolo 73, comma 1, lettera a), costituite da non più di sette anni, possedute da almeno tre anni, ovvero dalla cessione degli strumenti finanziari e dei contratti indicati nelle disposizioni di cui alle lettere c) e c-bis) relativi alle medesime società, rispettivamente posseduti e stipulati da almeno tre anni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile in quanto esenti qualora e nella misura in cui, entro due anni dal loro conseguimento, siano reinvestite in società di cui all'articolo 5 e all'articolo 73, comma 1, lettera a), che svolgono la medesima attività, mediante la sottoscrizione del capitale sociale o l'acquisto di partecipazioni al capitale delle medesime, semprechè si tratti di società costituite da non più di tre anni.

6-ter. L'importo dell'esenzione prevista dal comma 6-bis non può in ogni caso eccedere il quintuplo del costo sostenuto dalla società le cui partecipazioni sono oggetto di cessione, nei cinque anni anteriori alla cessione, per l'acquisizione o la realizzazione di beni materiali ammortizzabili, diversi dagli immobili, e di beni immateriali ammortizzabili, nonchè per spese di ricerca e sviluppo.".

Art. 4

Strumenti innovativi di investimento

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per lo sviluppo di programmi di investimento destinati alla realizzazione di iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione, anche consentendo il coinvolgimento degli apporti dei soggetti pubblici e privati operanti nel territorio di riferimento, e alla valorizzazione delle risorse finanziarie destinate allo scopo, anche derivanti da cofinanziamenti europei ed internazionali, possono essere costituiti appositi fondi di investimento con la partecipazione di investitori pubblici e privati, articolati in un sistema integrato tra fondi di livello nazionale e rete di fondi locali. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di costituzione e funzionamento dei fondi, di apporto agli stessi e le ulteriori disposizioni di attuazione.

1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze la gestione separata della Cassa depositi e prestiti S.p.A. può essere autorizzata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, ad istituire un apposito fondo, attraverso cui partecipare, sulla base di un adeguato sistema di verifica della sostenibilità economico-finanziaria delle iniziative, nonchè di garanzie prestate dagli stessi soggetti beneficiari diversi dalla pubblica amministrazione, tale da escludere la garanzia dello Stato sulle iniziative medesime, anche in via sussidiaria, e di intese da stipularsi con le amministrazioni locali, regionali e centrali per l'implementazione dei programmi settoriali di rispettiva competenza, a fondi per lo sviluppo, compresi quelli di cui all'articolo 44 del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, sui fondi strutturali, e quelli in cui può intervenire il Fondo europeo per gli investimenti.

2. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, sono escluse garanzie a carico delle Amministrazioni Pubbliche sulle operazioni attivabili ai sensi del comma 1. (1)

(1)

Per effetto dell'art. 1 del D.M. Giustizia 26 maggio 2009, n. 57, pubblicato nella G.U.R.I. 30/05/2009, n. 124, le disposizioni di cui all'articolo annotato si applicano nel Circondario del Tribunale di Milano, a far data dal 1° giugno 2009.

CAPO II

IMPRESA

Art. 5

Sorveglianza dei prezzi

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. I commi 198 e 199 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sostituiti dai seguenti:

"198. E' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Garante per la sorveglianza dei prezzi che svolge la funzione di sovrintendere alla tenuta ed elaborazione dei dati e delle informazioni segnalate agli "uffici prezzi" delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al comma 196. Esso verifica le segnalazioni delle associazioni dei consumatori riconosciute, analizza le ulteriori segnalazioni ritenute meritevoli di approfondimento e decide, se necessario, di avviare indagini conoscitive finalizzate a verificare l'andamento dei prezzi di determinati prodotti e servizi. I risultati dell'attività svolta sono messi a disposizione, su richiesta, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.".

"199. Per l'esercizio della propria attività il Garante di cui al comma 198 si avvale dei dati rilevati dall'ISTAT, della collaborazione dei Ministeri competenti per materia, dell'Ismea, dell'Unioncamere, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonchè del supporto operativo della Guardia di finanza per lo svolgimento di indagini conoscitive. Il Garante può convocare le imprese e le associazioni di categoria interessate al fine di verificare i livelli di prezzo dei beni e dei servizi di largo consumo corrispondenti al corretto e normale andamento del mercato. L'attività del Garante viene resa nota al pubblico attraverso il sito dell'Osservatorio dei prezzi del Ministero dello sviluppo economico. Nel sito sono altresì tempestivamente pubblicati ed aggiornati quadri di confronto, elaborati a livello provinciale, dei prezzi dei principali beni di consumo e durevoli, con particolare riguardo ai prodotti alimentari ed energetici, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica".

2. Ai commi 200 e 201 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "di cui al comma 199", sono sostituite dalle seguenti "di cui al comma 198".

Art. 6

Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese (1)

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 42, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, integrato dall'art. 1, comma 152, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modificato dall'art. 18-bis, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e dall'art. 2, comma 12, del D.L. 21 settembre 2019, n. 104, convertito dalla legge 18 novembre 2019, n. 132)

1. Le iniziative delle imprese italiane dirette alla loro promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati anche diversi da quelli dell'Unione europea possono fruire di agevolazioni finanziarie nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. Le iniziative ammesse ai benefici sono:

a) la realizzazione di programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio ed alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi già esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;

b) studi di prefattibilità e di fattibilità collegati ad investimenti italiani all'estero, nonchè programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;

c) altri interventi prioritari. [individuati e definiti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica.] (parole soppresse) (2)

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, le attività e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo nonchè la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo di cui al comma 4. Sino alla emanazione del decreto restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti. (3) (4)

4. Per le finalità dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilità del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalità di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese pari al 70% annuo.

5. E' abrogato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, ad eccezione dei commi 1 e 4 dell'articolo 2, e degli articoli 10, 11, 20, 22 e 24. E' inoltre abrogata la legge 20 ottobre 1990, n. 304 ad eccezione degli articoli 4 e 6, e sono abrogati, altresì, i commi 5, 6, 6-bis, 7 e 8, dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143.

6. I riferimenti alle norme abrogate ai sensi del presente articolo contenuti nel comma 1, dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, devono intendersi sostituiti dal riferimento al presente articolo.

(1)

Per l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 1, comma 476, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

(3)

Si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 7 settembre 2016, che definisce i termini, le modalità e le condizioni degli interventi, del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del D.L. 28 maggio 1981, n. 251, convertito dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. Per l'introduzione di nuovi strumenti finanziari a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese, si veda il D.M. Sviluppo Economico 8 aprile 2019.

(4)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Affari Esteri e Cooperazione Internazionale 1 giugno 2023.

Art. 6

Distretti produttivi e reti di imprese

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e abrogato dall'art. 1, comma 2, della legge 23 luglio 2009, n. 99)

[1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione tra realtà produttive anche appartenenti a regioni diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalità di individuazione delle reti delle imprese e delle catene di fornitura.

2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di politiche industriali, anche al fine di migliorare la presenza nei mercati internazionali, si applicano le disposizioni concernenti i distretti produttivi previste dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal presente articolo. [, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali] (parole soppresse) (1)

3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole: "Ministro per l'innovazione e le tecnologie," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

b) al comma 368, lettera a) i numeri da 1) a 15) sono sostituiti dai seguenti:

"1) al fine della razionalizzazione e della riduzione degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie conseguenti all'effettuazione degli adempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni;

2) rimane ferma la facoltà per le regioni e gli enti locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire procedure amministrative semplificate per l'applicazione di tributi propri.";

c) al comma 368, lettera b) numero 1), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro per la funzione pubblica," sono inserite le seguenti: "previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

d) al comma 368, lettera b) numero 2), ultimo periodo, dopo le parole: "Ministro dell'economia e delle finanze" sono inserite le seguenti: ", previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni interessate,";

e) il comma 370 è abrogato.

4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1, comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317" sono soppresse.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]

(1)

Parole soppresse dall'art. 3, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

Art. 6

Banca del Mezzogiorno (1)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di assicurare la presenza nelle regioni meridionali d'Italia di un istituto bancario in grado di sostenere lo sviluppo economico e di favorirne la crescita, è costituita la società per azioni "Banca del Mezzogiorno".

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato il comitato promotore, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 4.

3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinati:

a) i criteri per la redazione dello statuto, nel quale è previsto che la Banca abbia necessariamente sede in una regione del Mezzogiorno d'Italia;

b) le modalità di composizione dell'azionariato della Banca, in maggioranza privato e aperto all'azionariato popolare diffuso, e il riconoscimento della funzione di soci fondatori allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e agli altri enti e organismi pubblici, aventi sede nelle regioni meridionali, che conferiscono una quota di capitale sociale;

c) le modalità per provvedere, attraverso trasparenti offerte pubbliche, all'acquisizione di marchi e di denominazioni, entro i limiti delle necessità operative della Banca, di rami di azienda già appartenuti ai banchi meridionali e insulari;

d) le modalità di accesso della Banca ai fondi e ai finanziamenti internazionali, con particolare riferimento alle risorse prestate da organismi sopranazionali per lo sviluppo delle aree geografiche sottoutilizzate.

4. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2008 per l'apporto al capitale della Banca da parte dello Stato, quale soggetto fondatore. Entro cinque anni dall'inizio dell'operatività della Banca tale importo è restituito allo Stato, il quale cede alla Banca stessa tutte le azioni ad esso intestate ad eccezione di una.

5. All'onere di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali e, quanto a 2,5 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(1)

In merito all'istituzione del Comitato promotore della "Banca del Mezzogiorno Spa", di cui all'articolo annotato, vedi l'art. 2, comma 165, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Art. 6

Concentrazione strategica degli interventi del Fondo per le aree sottoutilizzate

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di rafforzare la concentrazione su interventi di rilevanza strategica nazionale delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, su indicazione dei Ministri competenti sono revocate le relative assegnazioni operate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) per il periodo 2000-2006 in favore di amministrazioni centrali con le delibere adottate fino al 31 dicembre 2006, nel limite dell'ammontare delle risorse che entro la data del 31 maggio 2008 non sono state impegnate o programmate nell'ambito di accordi di programma quadro sottoscritti entro la medesima data, con esclusione delle assegnazioni per progetti di ricerca, anche sanitaria. In ogni caso è fatta salva la ripartizione dell'85% delle risorse alle regioni del Mezzogiorno e del restante 15% alle regioni del Centro-Nord.

2. Le disposizioni di cui al comma 1, per le analoghe risorse ad esse assegnate, costituiscono norme di principio per le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce, di concerto con i Ministri interessati, i criteri e le modalità per la ripartizione delle risorse disponibili previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

3. Le risorse oggetto della revoca di cui al comma 1 che siano già state trasferite ai soggetti assegnatari sono versate in entrata nel bilancio dello Stato per essere riassegnate alla unità previsionale di base in cui è iscritto il Fondo per le aree sottoutilizzate.

Art. 6

Fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, a decorrere dall'anno 2009, un fondo per il finanziamento, in via prioritaria, di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, ivi comprese le reti di telecomunicazione e quelle energetiche, di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione del Paese. Il fondo è alimentato con gli stanziamenti nazionali assegnati per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in favore di programmi di interesse strategico nazionale, di progetti speciali e di riserve premiali, fatte salve le risorse che, alla data del 31 maggio 2008, siano state vincolate all'attuazione di programmi già esaminati dal CIPE o destinate al finanziamento del meccanismo premiale disciplinato dalla delibera CIPE 3 agosto 2007, n. 82.

2. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'85% degli stanziamenti nazionali per l'attuazione del quadro strategico nazionale per il periodo 2007-2013. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e successive modificazioni, i Programmi operativi nazionali finanziati con risorse comunitarie per l'attuazione del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.

3. Costituisce un principio fondamentale, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la concentrazione, da parte delle regioni, su infrastrutture di interesse strategico regionale delle risorse del Quadro Strategico Nazionale per il periodo 2007-2013 in sede di predisposizione dei programmi finanziati dal Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e di ridefinizione dei programmi finanziati dai Fondi strutturali comunitari.

Art. 6

Ricognizione delle risorse per la programmazione unitaria

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per promuovere il coordinamento della programmazione statale e regionale ed in particolare per garantire l'unitarietà dell'impianto programmatico del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 e favorire il tempestivo e coordinato utilizzo delle relative risorse, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministero dello sviluppo economico, effettua la ricognizione delle risorse generate da progetti originariamente finanziati con fonti di finanziamento diverse dai Fondi strutturali europei ed inseriti nei programmi cofinanziati che siano oggetto di rimborso a carico del bilancio comunitario e del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, in particolare individuando le risorse che non siano state impegnate attraverso obbligazioni giuridicamente vincolanti correlate alla chiusura dei Programmi Operativi 2000-2006 e alla rendicontazione delle annualità 2007 e 2008 dei Programmi Operativi 2007-2013, anche individuando modalità per evitare il disimpegno automatico delle relative risorse impegnate sul bilancio comunitario.

2. All'esito della ricognizione di cui al comma 1 e comunque entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico e previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta la riprogrammazione che definisce le modalità di impiego delle risorse, i criteri per la selezione e le modalità di attuazione degli interventi che consentano di assicurare la qualità della spesa e di accelerarne la realizzazione anche mediante procedure sostitutive nei casi di inerzia o inadempimento delle amministrazioni responsabili. L'intesa, tenuto conto del vincolo delle precedenti assegnazioni alle amministrazioni centrali e regionali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, individua gli interventi speciali per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economici e sociali, con priorità per gli interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale e regionale di cui è riconosciuta la valenza strategica ai fini della competitività e della coesione. (1)

3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) approva l'intesa di cui al comma precedente ed assume con propria deliberazione gli atti necessari alla riprogrammazione delle risorse e all'attuazione della stessa. Prima dell'approvazione da parte del CIPE, la riprogrammazione delle risorse di cui al periodo precedente è trasmessa al Parlamento ai fini dell'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.

4. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, sulla base dell'intesa di cui ai commi 2 e 3 e della riprogrammazione delle risorse disponibili approvata dal CIPE, promuove con le singole regioni interessate la stipula delle intese istituzionali di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, per individuare il programma degli interventi e le relative modalità di attuazione. Ai fini del conseguimento degli obiettivi ed in coerenza con le modalità di attuazione del Quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013 le intese saranno sottoscritte anche dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni.

5. Le intese istituzionali di programma di cui al comma precedente costituiscono lo strumento di attuazione di quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 6-quinquies del presente decreto.

(1)

Per la proroga del termine di cui al comma annotato al 31 marzo 2011, vedi l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

CAPO III

ENERGIA

Art. 7

"Strategia energetica nazionale" [e stipula di accordi per ridurre le emissioni di CO2] (parole soppresse) (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e abrogato dall'art. 5, comma 2, del D.L. 31 marzo 2011, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2011, n. 75)

[1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, definisce la "Strategia energetica nazionale", che indica le priorità per il breve ed il lungo periodo e reca la determinazione delle misure necessarie per conseguire, anche attraverso meccanismi di mercato, i seguenti obiettivi:

a) diversificazione delle fonti di energia e delle aree geografiche di approvvigionamento;

b) miglioramento della competitività del sistema energetico nazionale e sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo;

c) promozione delle fonti rinnovabili di energia e dell'efficienza energetica;

d) realizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia nucleare;d-bis) promozione della ricerca sul nucleare di quarta generazione o da fusione;

e) incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica;

f) sostenibilità ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra;

g) garanzia di adeguati livelli di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori.

2. Ai fini della elaborazione della proposta di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, una Conferenza nazionale dell'energia e dell'ambiente.

[3. Anche al fine della realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 il Governo è autorizzato ad avviare la stipula, entro il 31 dicembre 2009, di uno o più accordi con Stati membri dell'Unione Europea o Paesi Terzi, per intraprendere il processo di sviluppo del settore dell'energia nucleare, al fine di contenere le emissioni di CO2 e garantire la sicurezza e l'efficienza economica dell'approvvigionamento e produzione di energia, in conformità al Regolamento (CE) n. 1504/2004 del 19 luglio 2004, alla Decisione 2004/491/Euratom del 29 aprile 2004, alla Decisione 2004/294/CE dell'8 marzo 2004 e alle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE del 26 giugno 2003.] (comma soppresso) (2)

[2. Gli accordi potranno prevedere modelli contrattuali volti all'ottenimento di forniture di energia nucleare a lungo termine da rendere, con eventuali interessi, a conclusione del processo di costruzione e ristrutturazione delle centrali presenti sul territorio nazionale.] (comma soppresso) (2)

[3. Gli accordi potranno definire, conseguentemente, tutti gli aspetti connessi della normativa, ivi compresi l'assetto e le competenze dei soggetti pubblici operanti nei sistemi dell'energia nucleare, provvedendo a realizzare il necessario coordinamento con le disposizioni vigenti, nel rispetto delle competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.] (comma soppresso) (2)

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.]

Art. 8

Legge obiettivo per lo sfruttamento di giacimenti di idrocarburi

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 38, comma 10, del D.L. 12 settembre 2014, n. 133, convertito dalla legge 11 novembre 2014, n. 164)

1. Il divieto di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi nelle acque del golfo di Venezia, di cui all'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, come modificata dall'articolo 26 della legge 31 luglio 2002, n. 179, si applica fino a quando il Consiglio dei Ministri, d'intesa con la regione Veneto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela, del territorio e del mare, non abbia definitivamente accertato la non sussistenza di rischi apprezzabili di subsidenza sulle coste, sulla base di nuovi e aggiornati studi, che dovranno essere presentati dai titolari di permessi di ricerca e delle concessioni di coltivazione, utilizzando i metodi di valutazione più conservativi e prevedendo l'uso delle migliori tecnologie disponibili per la coltivazione. Ai fini della suddetta attività di accertamento, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), di cui all'articolo 28 del presente decreto.

1-bis. Al fine di tutelare le risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate nel mare continentale e in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi, per assicurare il relativo gettito fiscale allo Stato e al fine di valorizzare e provare in campo l'utilizzo delle migliori tecnologie nello svolgimento dell'attività mineraria, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite le Regioni interessate, può autorizzare, previo espletamento della procedura di valutazione di impatto ambientale che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, per un periodo non superiore a cinque anni, progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti. I progetti sono corredati sia da un'analisi tecnico-scientifica che dimostri l'assenza di effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici e sia dai relativi progetti e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica, da condurre sotto il controllo del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Ove nel corso delle attività di verifica vengano accertati fenomeni di subsidenza sulla costa determinati dall'attività, il programma dei lavori è interrotto e l'autorizzazione alla sperimentazione decade. Qualora al termine del periodo di validità dell'autorizzazione venga accertato che l'attività è stata condotta senza effetti di subsidenza dell'attività sulla costa, nonchè sull'equilibrio dell'ecosistema e sugli insediamenti antropici, il periodo di sperimentazione può essere prorogato per ulteriori cinque anni, applicando le medesime procedure di controllo. (1)

1-ter. Nel caso di attività di cui al comma 1-bis, ai territori costieri si applica quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 239 del 2004 e successive modificazioni. (1)

1-quater. All'articolo 1, comma 5, della legge 23 agosto 2004, n. 239, e successive modificazioni, dopo le parole: "Le regioni" sono inserite le seguenti: ", gli enti pubblici territoriali". (1)

2. I titolari di concessioni di coltivazione di idrocarburi nel cui ambito ricadono giacimenti di idrocarburi definiti marginali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, attualmente non produttivi e per i quali non sia stata presentata domanda per il riconoscimento della marginalità economica, comunicano al Ministero dello sviluppo economico entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'elenco degli stessi giacimenti, mettendo a disposizione dello stesso Ministero i dati tecnici ad essi relativi.

3. Il Ministero dello sviluppo economico, entro i sei mesi successivi al termine di cui al comma 2, pubblica l'elenco dei giacimenti di cui al medesimo comma 2, ai fini della attribuzione mediante procedure competitive ad altro titolare, anche ai fini della produzione di energia elettrica, in base a modalità stabilite con decreto dello stesso Ministero da emanare entro il medesimo termine. (2)

4. E' abrogata ogni incentivazione sancita dall'articolo 5 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per i giacimenti marginali. (3)

(1)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 170 del 23 maggio - 12 luglio 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 38, comma 10, del D.L. n. 133/2014 che ha introdotto il comma annotato.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 16-30/12/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui non prevede un adeguato coinvolgimento delle regioni nel procedimento finalizzato all'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, concernente le modalità delle procedure competitive per l'attribuzione della concessione ad altro titolare.

(3)

Per la disciplina e la modalità di attribuzione di giacimenti concessionari di coltivazioni di idrocarburi marginali, di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, vedi il D.M. Sviluppo Economico 30 giugno 2009.

Art. 9

Sterilizzazione dell'IVA sugli aumenti petroliferi

(modificato dall'art. 2, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201)

1. All'articolo 1, comma 291, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "può essere" sono modificate con le parole: "è adottato";

b) al primo periodo, dopo le parole "a due punti percentuali rispetto" è aggiunta la seguente parola: "esclusivamente".

2. Per fronteggiare la grave crisi dei settori dell'agricoltura, della pesca professionale e dell'autotrasporto, conseguente all'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi, sono disposte apposite misure di sostegno al credito e agli investimenti nel rispetto dei vincoli posti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, volte a consentire il mantenimento dei livelli di competitività, con decreti dei Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 gennaio 2009. Entro il 31 gennaio 2009 sono definite le procedure di attuazione delle misure di cui al primo periodo, attraverso l'emanazione di appositi bandi. Agli oneri connessi all'attuazione di tali misure si provvede, nel limite di 230 milioni di euro, con le risorse dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, giacenti fuori della Tesoreria statale, che, a tale scopo e per tale importo, sono rese immediatamente indisponibili per essere versate, nell'anno 2009, entro il 15 gennaio, all'entrata del bilancio dello Stato, per la conseguente riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'importo di 200 milioni di euro, di cui 15 milioni destinati al completamento degli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 settembre 2007, n. 227, e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'importo di 30 milioni di euro, e utilizzate entro il 31 marzo 2009.

[3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e delle politiche agricole, alimentari e forestali è approvata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la convenzione di cui al comma 2, che definisce altresì le modalità e le risorse per l'attuazione delle misure di cui al presente articolo. Restano ferme le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.] (comma abrogato) (1)

4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

(1)

Comma abrogato dall'art. 2, comma 2, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201.

Art. 10

Promozione degli interventi infrastrutturali strategici e nei settori dell'energia e delle telecomunicazioni

1. Al comma 355 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è aggiunta la seguente lettera:

"c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.". (1)

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 339 del 16-30/12/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato, nella parte in cui non prevede che il Ministero dello sviluppo economico assuma sui programmi ivi previsti il parere della Conferenza Stato-Regioni di cui all'art. 1 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281.

CAPO IV

CASA E INFRASTRUTTURE

Art. 11

Piano Casa (1)

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 1-ter, comma 1, del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199, modificato e integrato dall'art. 18, comma 4-bis, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 7-quater, comma 12, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, dall'art. 45, comma 3, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e integrato dall'art. 58, comma 1, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)

1. Al fine di garantire su tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona umana, è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa. (2)

2. Il piano è rivolto all'incremento del patrimonio immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente a prima casa per:

a) nuclei familiari a basso reddito, anche monoparentali o monoreddito;

b) giovani coppie a basso reddito;

c) anziani in condizioni sociali o economiche svantaggiate;

d) studenti fuori sede;

e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio;

f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;

g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

3. Il Piano nazionale di edilizia abitativa ha ad oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la realizzazione di misure di recupero del patrimonio abitativo esistente ed è articolato, sulla base di criteri oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno abitativo presente nelle diverse realtà territoriali, attraverso i seguenti interventi:

a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa, ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari innovativi e con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, articolati anche in un sistema integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;

b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con le risorse anche derivanti dall'alienazione di alloggi di edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di titolo legittimo, con le modalità previste dall'articolo 13;

c) promozione da parte di privati di interventi anche ai sensi della parte II, titolo III, Capo III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari degli interventi, potendosi anche prevedere termini di durata predeterminati per la partecipazione di ciascun socio, in considerazione del carattere solo transitorio dell'esigenza abitativa;

e) realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale anche sociale. (3)

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa delibera del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti, rapportati alla dimensione fisica e demografica del territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di programmi integrati di promozione di edilizia residenziale e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati livelli di qualità in termini di vivibilità, salubrità, sicurezza e sostenibilità ambientale ed energetica, anche attraverso la risoluzione dei problemi di mobilità, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati.  Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati (4). Tale intesa va resa nella seduta del Cipe nella quale sono approvati gli accordi di programma. Eventuali rimodulazioni degli interventi contenuti negli accordi di programma sono approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Eventuali atti aggiuntivi agli accordi di programma, da sottoscrivere per l'utilizzo di economie ovvero di nuove risorse finanziarie che si rendessero disponibili, sono approvati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo III, Capo III, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:

a) il trasferimento di diritti edificatori in favore dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio abitativo;

b) incrementi premiali di diritti edificatori finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e di miglioramento della qualità urbana, nel rispetto delle aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di costruzione;

d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma 3, lettera a) con la possibilità di prevedere altresì il conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto delle spese di gestione degli immobili.

e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche di unità abitative di proprietà pubblica da destinare alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate di cui al comma 2.

6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di sostituzione edilizia, l'abitabilità, in particolare, nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle costruzioni e dell'ambiente urbano.

7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui al comma 3, lettera e) l'alloggio sociale, in quanto servizio economico generale, è identificato, ai fini dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che istituisce la Comunità Europea, come parte essenziale e integrante della più complessiva offerta di edilizia residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di esigenze primarie.

8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma 4, sono appositamente disciplinati le modalità e i termini per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso modalità di attuazione più efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito delle procedure di cui al presente articolo possono essere oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni dall'acquisto originario.

[9. L'attuazione del piano nazionale può essere realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma 4, con le modalità approvative di cui alla parte II, titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.] (5)

10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio, costituita da aree ed edifici non più utilizzati, può essere destinata alla realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed edifici non più utilizzati a fini militari, le regioni e gli enti locali.

11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico nazionale. Alla loro attuazione si provvede con l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni.

12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel quale confluiscono le risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle già iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e 41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti adottati in attuazione delle disposizioni legislative citate al primo periodo del presente comma, incompatibili con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte sul fondo di cui al presente comma, negli importi corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate autorizzazioni di spesa.

12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti alla risoluzione delle più pressanti esigenze abitative, è destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1 ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione. (6)

(1)

Vedi la Deliberazione CIPE n. 18/2009, relativa al Piano Nazionale per l'edilizia abitativa, di cui all'articolo annotato.

(2)

In ordine al piano nazionale di edilizia abitativa, vedi i D.P.C.M. 16 luglio 2009 e 10 luglio 2012.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 22-26/03/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della lettera annotata, limitatamente alla parola "anche".

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 22-26/03/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'ultimo periodo del comma annotato, limitatamente alle parole "Decorsi novanta giorni senza che sia stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di programma possono essere comunque approvati".

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 22-26/03/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(6)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 166 del 20 giugno-20 luglio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

Art. 12

Abrogazione della revoca delle concessioni TAV

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

All'articolo 13 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8-sexiesdecies è sostituito dal seguente: "8-sexiesdecies. Per effetto delle revoche di cui al comma 8-quinquiesdecies i rapporti convenzionali stipulati da TAV S.p.A. con i contraenti generali in data 15 ottobre 1991 ed in data 16 marzo 1992 continuano senza soluzione di continuità, con RFI S.p.A. e i relativi atti integrativi prevedono la quota di lavori che deve essere affidata dai contraenti generali ai terzi mediante procedura concorsuale conforme alle previsioni delle direttive comunitarie";

b) i commi 8-septiesdecies, [8-duodevicies] (parole soppresse) (1) ed 8-undevicies sono abrogati.

1-bis. All'articolo 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto, in fine, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il seguente comma:

"1-ter. Ove la revoca di un atto amministrativo ad efficacia durevole o istantanea incida su rapporti negoziali, l'indennizzo liquidato dall'amministrazione agli interessati è parametrato al solo danno emergente e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico."

Art. 13

Misure per razionalizzare la gestione e la dismissione del patrimonio residenziale pubblico

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 2, comma 39, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dall'art. 12, comma 12, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, integrato dall'art. 8, comma 25, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dall'art. 6, comma 3, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 e modificato ed integrato dall'art. 3, comma 1, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80)

1. In attuazione degli articoli 47 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo della Costituzione, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, i livelli essenziali delle prestazioni e favorire l'accesso alla proprietà dell'abitazione, entro il 30 giugno 2014, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, approvano con decreto le procedure di alienazione degli immobili di proprietà dei comuni, degli enti pubblici anche territoriali, nonchè degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, anche in deroga alle disposizioni procedurali previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560. Il suddetto decreto dovrà tenere conto anche della possibilità di favorire la dismissione degli alloggi nei condomini misti nei quali la proprietà pubblica è inferiore al 50 per cento oltre che in quelli inseriti in situazioni abitative estranee all'edilizia residenziale pubblica, al fine di conseguire una razionalizzazione del patrimonio e una riduzione degli oneri a carico della finanza locale. Le risorse derivanti dalle alienazioni devono essere destinate esclusivamente a un programma straordinario di realizzazione o di acquisto di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica e di manutenzione straordinaria del patrimonio esistente. (1)

[2. Ai fini della conclusione degli accordi di cui al comma 1, si tiene conto dei seguenti criteri:

a) determinazione del prezzo di vendita delle unità immobiliari in proporzione al canone di locazione;

b) riconoscimento del diritto di opzione all'acquisto, purchè i soggetti interessati non siano proprietari di un'altra abitazione in favore dell'assegnatario non moroso nel pagamento del canone di locazione o degli oneri accessori unitamente al proprio coniuge, qualora risulti in regime di comunione dei beni, ovvero, in caso di rinunzia da parte dell'assegnatario, in favore del coniuge in regime di separazione dei beni, o, gradatamente, del convivente more uxorio, purchè la convivenza duri da almeno cinque anni, dei figli conviventi, dei figli non conviventi;

c) destinazione dei proventi delle alienazioni alla realizzazione di interventi volti ad alleviare il disagio abitativo.] (2)

2-bis. E' istituito nello stato di previsione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito Fondo, che opera attraverso un conto corrente di tesoreria, destinato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti per l'acquisto da parte dei conduttori degli alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati di cui al comma 1. A tali contributi hanno accesso anche i soci assegnatari di alloggi di cooperative edilizie a proprietà indivisa per l'acquisizione dell'alloggio, posto in vendita a seguito di procedure concorsuali. A titolo di dotazione del Fondo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 18,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per l'operatività del Fondo di cui al presente comma.

2-ter. All'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: "monogenitoriali con figli minori" sono inserite le seguenti: ", da parte dei conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

2-quater. Con apposite convenzioni, da stipularsi tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e istituzioni finanziarie nazionali o dell'Unione europea o con le relative associazioni di rappresentanza, possono essere disciplinate forme di partecipazione finanziaria e nella gestione del Fondo di cui al comma 2-bis, al fine di aumentarne le disponibilità e rendere diffuso sull'intero territorio nazionale il relativo accesso.

[3. Nei medesimi accordi, fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, può essere prevista la facoltà per le amministrazioni regionali e locali di stipulare convenzioni con società di settore per lo svolgimento delle attività strumentali alla vendita dei singoli beni immobili.] (2)

3-bis. Al fine di agevolare l'accesso al credito, a partire dal 1° settembre 2008, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della gioventù, un Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, con priorità per quelli i cui componenti non risultano occupati con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La complessiva dotazione del Fondo di cui al primo periodo è pari a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010. Con decreto del Ministro della gioventù, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono disciplinati, fermo restando il rispetto dei vincoli di finanza pubblica, i criteri per l'accesso al Fondo di cui al primo periodo e le modalità di funzionamento del medesimo, nel rispetto delle competenze delle regioni in materia di politiche abitative. A decorrere dall'anno 2014, l'accesso al Fondo è altresì consentito anche ai giovani di età inferiore ai trentacinque anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92; a tal fine si applica la disciplina prevista dal decreto interministeriale di cui al precedente periodo. La dotazione del Fondo è incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. (3)

[3-ter. Gli alloggi realizzati ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, non trasferiti ai Comuni alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388, possono essere ceduti in proprietà agli aventi diritto secondo le disposizioni di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560, a prescindere dai criteri e requisiti imposti dalla predetta legge n. 640 del 1954.] (2)

3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione del fondo è stabilita in 60 milioni di euro per l'anno 2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono concessi contributi statali per interventi realizzati dagli enti destinatari nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. (4) (5) (6)

3-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'interno, sono disciplinate le modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi assegnati in attuazione del comma 3-quater. Le certificazioni relative ai contributi concessi in favore di enti pubblici e di soggetti privati sono trasmesse agli Uffici territoriali del Governo che ne danno comunicazione alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti competenti per territorio. Le relazioni conclusive e le certificazioni previste dai decreti ministeriali emanati in attuazione degli atti di indirizzo delle Commissioni parlamentari con cui si attribuiscono i contributi di cui al comma 3-quater, nonchè il rendiconto annuale previsto per gli enti locali dall'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono sostituiti dalle certificazioni disciplinate dal presente comma.

(1)

In ordine alle procedure di alienazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, si rimanda al D.M. Infrastrutture e Trasporti 24 febbraio 2015.

(2)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 121 del 22-26/03/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(3)

Vedi il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù 17 dicembre 2010, n. 256, recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali.

(4)

Per l'individuazione degli enti beneficiari dei contributi statali di cui al comma annotato, per il finanziamento di interventi diretti al risanamento, al recupero dell'ambiente e allo sviluppo economico dei relativi territori, vedi il D.M. Economia e Finanze 28 ottobre 2010.

(5)

Ai sensi dall'art. 8, comma 25-bis del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la disposizione di cui al comma annotato, terzo periodo, si interpreta nel senso che i contributi statali concessi a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, sono assegnati agli enti destinatari per interventi realizzati o da realizzare nei rispettivi territori per il risanamento e il recupero ambientale e lo sviluppo economico dei territori stessi.

(6)

Si rimanda al D.M. Economia e Finanze 24 gennaio 2013, recante la disciplina delle nuove modalità di certificazione dell'utilizzo dei contributi statali assegnati in attuazione del comma annotato, a valere sul Fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio.

Art. 14

Expo Milano 2015

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 8, comma 2, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e modificato e integrato dall'art. 5, comma 1, lett. a), del D.L. 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge 24 giugno 2013, n. 71)

1. Per la realizzazione delle opere e delle attività connesse allo svolgimento del grande evento EXPO Milano 2015 in attuazione dell'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2009, 45 milioni di euro per l'anno 2010, 59 milioni di euro per l'anno 2011, 223 milioni di euro per l'anno 2012, 564 milioni di euro per l'anno 2013, 445 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per l'anno 2015.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli organismi per la gestione delle attività, compresa la previsione di un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto è nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, anche nell'ambito dei soggetti della governance della Società Expo 2015 S.p.A., ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti tutti i poteri e tutte le funzioni, già conferiti al Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle disposizioni ivi indicate. Sono altresì attribuiti al Commissario Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della legge 3 giugno 1978, n. 314, che verranno individuati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. (1)

2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al regolare svolgimento dell'Evento.

2.2. Ove necessario, il Commissario può provvedere in deroga alla legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della regione Lombardia. Tali ordinanze, così come i provvedimenti commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma 2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015 sono altresì pubblicate, in evidenza, nella prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sulle attività svolte, anche per il superamento delle criticità emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonchè la rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione commissariale di Expo Milano.

2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche ed ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale, delegati per le specifiche funzioni in relazione a determinate opere e attività nonchè per le funzioni di garanzia e controllo dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il corretto ed efficiente utilizzo delle deroghe e dei poteri di cui ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo. Uno dei delegati può essere scelto anche nel ruolo dei prefetti. I soggetti delegati si avvalgono per la loro attività delle strutture della società ovvero del contingente di personale già esistente presso la struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la titolarità della esistente relativa contabilità speciale, ovvero del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilità della predetta contabilità.

2-ter. Il commissario esercita tutte le attività necessarie, coordinandosi con la società Expo 2015 p.a., affinchè gli impegni finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e allo svolgimento dell'Evento.

(1)

In ordine alle procedure della gestione commissariale di liquidazione di società pubbliche di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 132-bis, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come introdotto dall'art. 44-bis, comma 1, lett. a), del D.L. 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Art. 14

Infrastrutture militari

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1071, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)

[1. All'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13-ter:

1) le parole: "31 ottobre 2008" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008";

2) le parole: "entro il 31 dicembre, nonchè altre strutture, per un valore complessivo pari almeno a 2.000 milioni di euro" sono sostituite dalle seguenti: "ad avvenuto completamento delle procedure di riallocazione concernenti i programmi di cui ai commi 13-ter e 13-ter.1";

b) al comma 13-ter.2, dopo le parole: "a procedure negoziate con enti territoriali" sono inserite le seguenti: ", società a partecipazione pubblica e soggetti privati";

c) al comma 13-ter.2, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Per consentire la riallocazione delle predette funzioni nonchè per le più generali esigenze di funzionamento, ammodernamento e manutenzione e supporto dei mezzi, dei sistemi, dei materiali e delle strutture in dotazione alle Forze armate, inclusa l'Arma dei carabinieri, sono istituiti, nello stato di previsione del Ministero della difesa, un fondo in conto capitale ed uno di parte corrente, le cui dotazioni sono determinate dalla legge finanziaria in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.1. Al fondo in conto capitale concorrono anche i proventi derivanti dalle attività di valorizzazione effettuate dall'Agenzia del demanio con riguardo alle infrastrutture militari, ancora in uso al Ministero della difesa, oggetto del presente comma. Alla ripartizione dei predetti fondi si provvede mediante uno o più decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze.";

d) dopo il comma 13-ter.2, è inserito il seguente:

"13-ter. 3. Ai proventi di cui al comma 13-ter.2 non si applica l'articolo 2, comma 615, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed essi sono riassegnati allo stato di previsione del Ministero della difesa integralmente nella misura percentuale di cui al citato comma 13-ter.2.".

2. All'art 3, comma 15-ter, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "con gli enti territoriali" sono sostituite dalle seguenti: "di beni e di servizi con gli enti territoriali, con le società a partecipazione pubblica e con i soggetti privati";

b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le procedure di permuta sono effettuate dal Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile.".

3. Il Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia del demanio, individua con apposito decreto gli immobili militari, non ricompresi negli elenchi di cui all'articolo 27, comma 13-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, da alienare secondo le seguenti procedure:

a) le alienazioni, permute, valorizzazioni e gestioni dei beni, che possono essere effettuate anche ai sensi dell'articolo 58 del presente decreto, in deroga alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e al regolamento di cui al regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive modificazioni, nonchè alle norme della contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile, sono effettuate direttamente dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio che può avvalersi del supporto tecnico-operativo di una società pubblica o a partecipazione pubblica con particolare qualificazione professionale ed esperienza commerciale nel settore immobiliare;

b) la determinazione del valore dei beni da porre a base d'asta è decretata dal Ministero della difesa - Direzione generale dei lavori e del demanio, previo parere di congruità emesso da una commissione appositamente nominata, dal Ministro della difesa, presieduta da un magistrato amministrativo o da un avvocato dello Stato e composta da rappresentanti dei Ministeri della difesa e dell'economia e delle finanze, nonchè da un esperto in possesso di comprovata professionalità nella materia. Dall'istituzione della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ai componenti della stessa non spetta alcun compenso o rimborso spese;

c) i contratti di trasferimento di ciascun bene sono approvati dal Ministero della difesa. L'approvazione può essere negata per sopravvenute esigenze di carattere istituzionale dello stesso Ministero;

d) i proventi derivanti dalle procedure di cui alla lettera a) possono essere destinati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della Difesa, al soddisfacimento delle esigenze funzionali del Ministero della difesa, previa verifica della compatibilità finanziaria e dedotta la quota che può essere destinata agli enti territoriali interessati;

e) le alienazioni e permute dei beni individuati possono essere effettuate a trattativa privata, qualora il valore del singolo bene, determinato ai sensi della lettera b) sia inferiore a quattrocentomila euro;

f) ai fini delle permute e delle alienazioni degli immobili da dismettere, con cessazione del carattere demaniale, il Ministero della difesa comunica, insieme alle schede descrittive di cui all'articolo 12, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'elenco di tali immobili al Ministero per i beni e le attività culturali che si pronuncia, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla ricezione della comunicazione, in ordine alla verifica dell'interesse storico-artistico e individua, in caso positivo, le parti degli immobili stessi soggette a tutela, con riguardo agli indirizzi di carattere generale di cui all'articolo 12, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Per i beni riconosciuti di interesse storico-artistico, l'accertamento della relativa condizione costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 13 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004. Le approvazioni e le autorizzazioni previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 sono rilasciate o negate entro novanta giorni dalla ricezione della istanza. Le disposizioni del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, parti prima e seconda, si applicano anche dopo la dismissione.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, i proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono integralmente riassegnati al fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, in relazione alle esigenze di realizzazione del programma di cui al comma 13-ter.2 dell'articolo 27 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come modificato dal comma 1 del presente articolo.]

CAPO V

ISTRUZIONE E RICERCA

Art. 15

Costo dei libri scolastici

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato e integrato dall'art. 11, commi 1 e 4-novies, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dall'art. 6, comma 1, lett. b), del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e integrato dall'art. 14-ter, comma 1, del D.L. 31 maggio 2024, n. 71, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 106) (1)

1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatte salve l'autonomia didattica e la libertà di scelta dei docenti nell'eventuale adozione dei libri di testo o nell'indicazione degli strumenti alternativi prescelti, in coerenza con il piano dell'offerta formativa, con l'ordinamento scolastico e con il limite di spesa, nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente. I testi consigliati possono essere indicati dal collegio dei docenti solo se hanno carattere di approfondimento o monografico.

2. Al fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2008-2009, i libri di testo per le scuole del primo ciclo dell'istruzione, di cui al decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, e per gli istituti di istruzione di secondo grado sono prodotti nelle versioni a stampa, on line scaricabile da internet, e mista. Il collegio dei docenti adotta per l'anno scolastico 2014-2015 e successivi, esclusivamente libri nella versione digitale a norma della legge 9 gennaio 2004, n. 4, o mista, costituita da: un testo in formato cartaceo e da contenuti digitali integrativi, oppure da una combinazione di contenuti digitali e digitali integrativi accessibili o acquistabili in rete anche in modo disgiunto. L'obbligo di cui al primo periodo riguarda le nuove adozioni a partire progressivamente dalle classi prima e quarta della scuola primaria, dalla prima classe della scuola secondaria di primo grado e dalla prima e dalla terza classe della scuola secondaria di secondo grado. La delibera del collegio dei docenti relativa all'adozione della dotazione libraria è soggetta, per le istituzioni scolastiche statali e limitatamente alla verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 3-bis, al controllo contabile di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123. Sono fatte salve le disposizioni relative all'adozione di strumenti didattici per i soggetti diversamente abili.

2-bis. Al medesimo fine di potenziare la disponibilità e la fruibilità, a costi contenuti, di testi, documenti e strumenti didattici da parte delle scuole, degli alunni e delle loro famiglie, nel termine di un triennio, a decorrere dall'anno scolastico 2014-2015, anche per consentire ai protagonisti del processo educativo di interagire efficacemente con le moderne tecnologie digitali e multimediali in ambienti preferibilmente con software open source e di sperimentare nuovi contenuti e modalità di studio con processo di costruzione dei saperi, gli istituti scolastici possono elaborare il materiale didattico digitale per specifiche discipline da utilizzare come libri di testo e strumenti didattici per la disciplina di riferimento; l'elaborazione di ogni prodotto è affidata ad un docente supervisore che garantisce, anche avvalendosi di altri docenti, la qualità dell'opera sotto il profilo scientifico e didattico, in collaborazione con gli studenti delle proprie classi in orario curriculare nel corso dell'anno scolastico. L'opera didattica è registrata con licenza che consenta la condivisione e la distribuzione gratuite e successivamente inviata, entro la fine dell'anno scolastico, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e resa disponibile a tutte le scuole statali, anche adoperando piattaforme digitali già preesistenti prodotte da reti nazionali di istituti scolastici e nell'ambito di progetti pilota del Piano Nazionale Scuola Digitale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'azione 'Editoria Digitale Scolastica'.

2-ter. All'attuazione del comma 2-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie a tal fine stanziate a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2-quater. Lo Stato promuove lo sviluppo della cultura digitale, definisce politiche di incentivo alla domanda di servizi digitali e favorisce l'alfabetizzazione informatica anche tramite una nuova generazione di testi scolastici preferibilmente su piattaforme aperte che prevedano la possibilità di azioni collaborative tra docenti, studenti ed editori, nonchè la ricerca e l'innovazione tecnologiche, quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile come previsto dall'articolo 8 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

3. I libri di testo sviluppano i contenuti essenziali delle Indicazioni nazionali dei piani di studio e possono essere realizzati in sezioni tematiche, corrispondenti ad unità di apprendimento, di costo contenuto e suscettibili di successivi aggiornamenti e integrazioni. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono determinati:

a) le caratteristiche tecniche dei libri di testo nella versione cartacea, anche al fine di assicurarne il contenimento del peso, tenuto conto dei contenuti digitali integrativi della versione mista;

b) le caratteristiche tecnologiche dei libri di testo nella versione digitale, anche al fine di un'effettiva integrazione tra la versione digitale e i contenuti digitali integrativi;

c) il prezzo dei libri di testo della scuola primaria e i tetti di spesa dell'intera dotazione libraria necessaria per ciascun anno della scuola secondaria di I e II grado, nel rispetto dei diritti patrimoniali dell'autore e dell'editore, tenendo conto della riduzione dei costi dell'intera dotazione libraria derivanti dal passaggio al digitale e dei supporti tecnologici di cui al comma 3-ter. I tetti di spesa di cui alla presente lettera sono adeguati al tasso di inflazione programmata;

c-bis) i criteri per ottimizzare l'integrazione tra libri in versione digitale, mista e cartacea, tenuto conto delle specifiche esigenze didattiche.

3-bis. La scuola assicura alle famiglie i contenuti digitali di cui al comma 2, con oneri a loro carico entro lo specifico limite definito dal decreto di cui al comma 3.

3-ter. La scuola assicura la disponibilità dei supporti tecnologici necessari alla fruizione dei contenuti digitali di cui al comma 2, su richiesta delle famiglie e con oneri a carico delle stesse entro lo specifico limite definito con il decreto di cui al comma 3.

4. Le Università e le Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nel rispetto della propria autonomia, adottano linee di indirizzo ispirate ai principi di cui ai commi 1, 2 e 3.

(1)

Ai sensi dell'art. 6, comma 1-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le disposizioni di cui all'articolo annotato, come da ultimo modificato dallo stesso dall'art. 6, comma 1, lett. b), si applicano a tutte le istituzioni di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 16

Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. In attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell'autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione è adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed è approvata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della delibera.

2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell'Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie è trasferita, con decreto dell'Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.

3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.

4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non è ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.

5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.

6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l'ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.

7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.

8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.

9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l'equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l'entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.

10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie è esercitata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie è assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.

11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.

12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell'ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell'ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.

13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.

Art. 17

Progetti di ricerca di eccellenza

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all'incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI è soppressa.

2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l'organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.

4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.

5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all'articolo 20 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.

CAPO VI

LIBERALIZZAZIONI E DEREGOLAZIONE

Art. 18

Reclutamento del personale delle aziende e istituzioni pubbliche

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, modificato dall'art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'art. 4, comma 12-bis, del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dall'art. 27, comma 1, del D.L.vo 19 agosto 2016, n. 175)

[1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le società che gestiscono servizi pubblici locali a totale partecipazione pubblica adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi di cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.] (comma abrogato) (1)

[2. Le altre società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.] (comma abrogato) (1)

2-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si attengono al principio di riduzione dei costi del personale, attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale. A tal fine l'ente controllante, con proprio atto di indirizzo, tenuto anche conto delle disposizioni che stabiliscono, a suo carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, definisce, per ciascuno dei soggetti di cui al precedente periodo, specifici criteri e modalità di attuazione del principio di contenimento dei costi del personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera. Le aziende speciali e le istituzioni adottano tali indirizzi con propri provvedimenti e, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, gli stessi vengono recepiti in sede di contrattazione di secondo livello [fermo restando il contratto nazionale in vigore al 1º gennaio 2014] (parole soppresse) (2). Le aziende speciali e le istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia, culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie sono escluse dai limiti di cui al precedente periodo, fermo restando l'obbligo di mantenere un livello dei costi del personale coerente rispetto alla quantità di servizi erogati. Per le aziende speciali cosiddette multiservizi le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano qualora l'incidenza del fatturato dei servizi esclusi risulti superiore al 50 per cento del totale del valore della produzione.

[3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle società quotate su mercati regolamentati.] (comma abrogato) (1)

Art. 19

Abolizione dei limiti al cumulo tra pensione e redditi di lavoro

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;

b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758.

Art. 20

Disposizioni in materia contributiva

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 18, comma 16, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e integrato dall'art. 16, comma 6-bis, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35)

1. Il secondo comma, dell'articolo 6, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, si interpreta nel senso che i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo. Restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data di cui al comma 1-bis(1)

1-bis. A decorrere dal 1° maggio 2011, i datori di lavoro di cui al comma 1 sono comunque tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dell'indennità economica di malattia in base all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per le categorie di lavoratori cui la suddetta assicurazione è applicabile ai sensi della normativa vigente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2009, le imprese dello Stato, degli enti pubblici e degli enti locali privatizzate e a capitale misto sono tenute a versare, secondo la normativa vigente:

a) la contribuzione per maternità;

b) la contribuzione per malattia per gli operai.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2009 la lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituita dalla seguente: "a) versamento di un contributo nella misura dello 0,30% delle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo".

4. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 40, n. 2, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

5. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1957, n. 818, sono soppresse le parole: "dell'articolo 40, n. 2, del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e".

6. L'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei procedimenti relativi a controversie in materia di previdenza e assistenza sociale, a fronte di una pluralità di domande o di azioni esecutive che frazionano un credito relativo al medesimo rapporto, comprensivo delle somme eventualmente dovute per interessi, competenze e onorari e ogni altro accessorio, la riunificazione è disposta d'ufficio dal giudice ai sensi dell'articolo 151 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.

8. In mancanza della riunificazione di cui al comma 7, l'improcedibilità delle domande successive alla prima è dichiarata dal giudice, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Analogamente, il giudice dichiara la nullità dei pignoramenti successivi al primo in caso di proposizione di più azioni esecutive in violazione del comma 7.

9. Il giudice, ove abbia notizia che la riunificazione non è stata osservata, anche sulla base dell'eccezione del convenuto, sospende il giudizio e l'efficacia esecutiva dei titoli eventualmente già formatisi e fissa alle parti un termine perentorio per la riunificazione a pena di improcedibilità della domanda.

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale.

11. A decorrere dal 1° gennaio 2009, al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, dopo la parola: "regionali" sono soppresse le seguenti parole: "e provinciali".

12. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Istituto nazionale della previdenza sociale mette a disposizione dei Comuni modalità telematiche di trasmissione per le comunicazioni relative alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità, ai decessi e alle variazioni di stato civile da effettuarsi obbligatoriamente entro due giorni dalla data dell'evento.

13. In caso di ritardo nella trasmissione di cui al comma 12 il responsabile del procedimento, ove ne derivi pregiudizio, risponde a titolo di danno erariale.

14. Il primo periodo dell'articolo 31, comma 19, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 è soppresso.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 82 del 06-09/05/2013, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma annotato, e in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma annotato, nel testo modificato dall'art. 18, comma 16, lettera b), del D.L. 6 luglio 2011, n. 98.

Art. 21

Modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dopo le parole "tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo" sono aggiunte le seguenti: ", anche se riferibili alla ordinaria attività del datore di lavoro".

1-bis. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è inserito il seguente:

"Art. 4-bis. (Disposizione transitoria concernente l'indennizzo per la violazione delle norme in materia di apposizione e di proroga del termine). - 1. Con riferimento ai soli giudizi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, e fatte salve le sentenze passate in giudicato, in caso di violazione delle disposizioni di cui agli articoli 1, 2 e 4, il datore di lavoro è tenuto unicamente a indennizzare il prestatore di lavoro con un'indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di sei mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni.". (1)

2. All'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti" sono inserite le seguenti: "e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

3. All'articolo 5, comma 4-quater, del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, dopo le parole "ha diritto di precedenza" sono inserite le seguenti: ", fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,".

4. Decorsi 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, degli effetti delle disposizioni contenute nei commi che precedono e ne riferisce al Parlamento entro tre mesi ai fini della valutazione della sua ulteriore vigenza.

(1)

Le disposizioni contenute nell'art. 4-bis del D.L.vo n. 368/2001, così come introdotte dal presente comma, sono state dichiarate incostituzionali, con sentenza della Corte costituzionale 8-14/07/2009, n. 214.

Art. 22

Modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c) dell'insegnamento privato supplementare; d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà; e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado; f) di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani di cui alla lettera e) ovvero delle attività agricole svolte a favore dei soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g) dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.".

2. All'articolo 72 comma 4-bis del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole "lettera e-bis)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera g)".

3. L'articolo 72, comma 5, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è sostituito dal seguente: "5. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali individua con proprio decreto il concessionario del servizio e regolamenta i criteri e le modalità per il versamento dei contributi di cui al comma 4 e delle relative coperture assicurative e previdenziali. In attesa del decreto ministeriale i concessionari del servizio sono individuati nell'I.N.P.S. e nelle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4, comma 1, lettere a) e c) e 6, commi 1, 2 e 3 del presente decreto".

4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 71 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Art. 23

Modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole da "inferiore a due anni e superiore a sei" sono sostituite con "superiore a sei anni".

2. All'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 è aggiunto il seguente comma: "5-ter. In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi i profili formativi dell'apprendistato professionalizzante sono rimessi integralmente ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali. I contratti collettivi e gli enti bilaterali definiscono la nozione di formazione aziendale e determinano, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo". (1)

3. Al comma 1 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "alta formazione" sono inserite le seguenti: ", compresi i dottorati di ricerca".

4. Al comma 3 dell'articolo 50 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 dopo le parole "e le altre istituzioni formative" sono aggiunti i seguenti periodi: "In assenza di regolamentazioni regionali l'attivazione dell'apprendistato di alta formazione è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di lavoro con le Università e le altre istituzioni formative. Trovano applicazione, per quanto compatibili, i principi stabiliti all'articolo 49, comma 4, nonché le disposizioni di cui all'articolo 53".

5. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:

a) l'articolo 1 del decreto ministeriale 7 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 15 ottobre 1999;

b) l'articolo 21 e l'articolo 24, commi terzo e quarto, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1956, n. 1668;

c) l'articolo 4 della legge 19 gennaio 1955, n. 25.

(1)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 176 del 10/14 maggio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui modifica l'articolo 49 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, limitatamente alle parole "non opera quanto previsto dal comma 5. In questa ipotesi", "integralmente" e "definiscono la nozione di formazione aziendale e".

Art. 23

Servizi pubblici locali di rilevanza economica

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 30, comma 26, della legge 23 luglio 2009, n. 99, modificato e integrato dall'art. 15, comma 1, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, integrato dall'art. 8, comma 5, lett. e), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113, a seguito di referendum popolare)

[1. Le disposizioni del presente articolo disciplinano l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in applicazione della disciplina comunitaria e al fine di favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di interesse generale in ambito locale, nonchè di garantire il diritto di tutti gli utenti alla universalità ed accessibilità dei servizi pubblici locali ed al livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e m), della Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale cooperazione. Le disposizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutti i servizi pubblici locali e prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili. Sono fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, in materia di distribuzione di gas naturale, le disposizioni del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e della legge 23 agosto 2004, n. 239, in materia di distribuzione di energia elettrica, le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 475, relativamente alla gestione delle farmacie comunali, nonchè quelle del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente alla disciplina del trasporto ferroviario regionale. Gli ambiti territoriali minimi di cui al comma 2 del citato articolo 46-bis sono determinati, entro il 31 dicembre 2012, dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, sentite la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, tenendo anche conto delle interconnessioni degli impianti di distribuzione e con riferimento alle specificità territoriali e al numero dei clienti finali. In ogni caso l'ambito non può essere inferiore al territorio comunale.

2. Il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali avviene, in via ordinaria:

a) a favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi del Trattato che istituisce la Comunità europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità;

b) a società a partecipazione mista pubblica e privata, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a), le quali abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione del servizio e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.

3. In deroga alle modalità di affidamento ordinario di cui al comma 2, per situazioni eccezionali che, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non permettono un efficace e utile ricorso al mercato, l'affidamento può avvenire a favore di società a capitale interamente pubblico, partecipata dall'ente locale, che abbia i requisiti richiesti dall'ordinamento comunitario per la gestione cosiddetta "in house" e, comunque, nel rispetto dei principi della disciplina comunitaria in materia di controllo analogo sulla società e di prevalenza dell'attività svolta dalla stessa con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.

4. Nei casi di cui al comma 3, l'ente affidante deve dare adeguata pubblicità alla scelta, motivandola in base ad un'analisi del mercato e contestualmente trasmettere una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole.

4-bis. I regolamenti di cui al comma 10 definiscono, le soglie oltre le quali gli affidamenti di servizi pubblici locali assumono rilevanza ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 4.

5. Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati.

6. E' consentito l'affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa. In questo caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non può essere superiore alla media calcolata sulla base della durata degli affidamenti indicata dalle discipline di settore.

7. Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono definire, nel rispetto delle normative settoriali, i bacini di gara per i diversi servizi, in maniera da consentire lo sfruttamento delle economie di scala e di scopo e favorire una maggiore efficienza ed efficacia nell'espletamento dei servizi, nonchè l'integrazione di servizi a domanda debole nel quadro di servizi più redditizi, garantendo il raggiungimento della dimensione minima efficiente a livello di impianto per più soggetti gestori e la copertura degli obblighi di servizio universale.

8. Il regime transitorio degli affidamenti non conformi a quanto stabilito ai commi 2 e 3 è il seguente:

a) le gestioni in essere alla data del 22 agosto 2008 affidate conformemente ai principi comunitari in materia di cosiddetta "in house" cessano, improrogabilmente e senza necessità di deliberazione da parte dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011. Esse cessano alla scadenza prevista dal contratto di servizio a condizione che entro il 31 dicembre 2011 le amministrazioni cedano almeno il 40 per cento del capitale attraverso le modalità di cui alla lettera b) del comma 2;

b) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali non abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, alla data del 31 dicembre 2011;

c) le gestioni affidate direttamente a società a partecipazione mista pubblica e privata, qualora la selezione del socio sia avvenuta mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di cui alla lettera a) del comma 2, le quali abbiano avuto ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione dei compiti operativi connessi alla gestione del servizio, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio;

d) gli affidamenti diretti assentiti alla data del 1° ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in borsa a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio, a condizione che la partecipazione pubblica, si riduca anche progressivamente, attraverso procedure ad evidenza pubblica ovvero forme di collocamento privato presso investitori qualificati e operatori industriali, ad una quota non superiore al 40 per cento entro il 30 giugno 2013 e non superiore al 30 per cento entro il 31 dicembre 2015; ove siffatte condizioni non si verifichino, gli affidamenti cessano improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, rispettivamente, alla data del 30 giugno 2013 o del 31 dicembre 2015;

e) le gestioni affidate che non rientrano nei casi di cui alle lettere da a) a d) cessano comunque entro e non oltre la data del 31 dicembre 2010, senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante. (1) (2) (3)

9. Le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, anche non appartenenti a Stati membri dell'Unione europea, che, in Italia o all'estero, gestiscono di fatto o per disposizioni di legge, di atto amministrativo o per contratto servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto, di una procedura non ad evidenza pubblica ovvero ai sensi del comma 2, lettera b), nonchè i soggetti cui è affidata la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali degli enti locali, qualora separata dall'attività di erogazione dei servizi, non possono acquisire la gestione di servizi ulteriori ovvero in ambiti territoriali diversi, nè svolgere servizi o attività per altri enti pubblici o privati, nè direttamente, nè tramite loro controllanti o altre società che siano da essi controllate o partecipate, nè partecipando a gare. Il divieto di cui al primo periodo opera per tutta la durata della gestione e non si applica alle società quotate in mercati regolamentati e alle società da queste direttamente o indirettamente controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, nonché al socio selezionato ai sensi della lettera b) del comma 2. I soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali possono comunque concorrere su tutto il territorio nazionale alla prima gara successiva alla cessazione del servizio, svolta mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica, avente ad oggetto i servizi da essi forniti.

10. Il Governo, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni ed entro il 31 dicembre 2009, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, nonchè le competenti Commissioni parlamentari, emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di:

a) prevedere l'assoggettamento dei soggetti affidatari cosiddetti in house di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno, tenendo conto delle scadenze fissate al comma 8, e l'osservanza da parte delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblica e privata di procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi e l'assunzione di personale; (4)

b) prevedere, in attuazione dei principi di proporzionalità e di adeguatezza di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni con un limitato numero di residenti possano svolgere le funzioni relative alla gestione dei servizi pubblici locali in forma associata;

c) prevedere una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e le funzioni di gestione dei servizi pubblici locali, anche attraverso la revisione della disciplina sulle incompatibilità;

d) armonizzare la nuova disciplina e quella di settore applicabile ai diversi servizi pubblici locali, individuando le norme applicabili in via generale per l'affidamento di tutti i servizi pubblici locali di rilevanza economica in materia di rifiuti, trasporti, energia elettrica e gas, nonchè in materia di acqua; (5)

[e) disciplinare, per i settori diversi da quello idrico, fermo restando il limite massimo stabilito dall'ordinamento di ciascun settore per la cessazione degli affidamenti effettuati con procedure diverse dall'evidenza pubblica o da quella di cui al comma 3, la fase transitoria, ai fini del progressivo allineamento delle gestioni in essere alle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo tempi differenziati e che gli affidamenti diretti in essere debbano cessare alla scadenza, con esclusione di ogni proroga o rinnovo;] (lettera abrogata) (6)

f) prevedere l'applicazione del principio di reciprocità ai fini dell'ammissione alle gare di imprese estere;

g) limitare, secondo criteri di proporzionalità, sussidiarietà orizzontale e razionalità economica, i casi di gestione in regime d'esclusiva dei servizi pubblici locali, liberalizzando le altre attività economiche di prestazione di servizi di interesse generale in ambito locale compatibili con le garanzie di universalità ed accessibilità del servizio pubblico locale;

h) prevedere nella disciplina degli affidamenti idonee forme di ammortamento degli investimenti e una durata degli affidamenti strettamente proporzionale e mai superiore ai tempi di recupero degli investimenti;

i) disciplinare, in ogni caso di subentro, la cessione dei beni, di proprietà del precedente gestore, necessari per la prosecuzione del servizio;

l) prevedere adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale anche con riguardo agli utenti dei servizi;

m) individuare espressamente le norme abrogate ai sensi del presente articolo.

11. L'articolo 113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato nelle parti incompatibili con le disposizioni di cui al presente articolo.

12. Restano salve le procedure di affidamento già avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.]

(1)

Per l'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera annotata, così come introdotte dal D.L. n. 135/2009, convertito dalla legge n. 166/2009, si rimanda all'art. 15, comma 1-bis, dello stesso Decreto Legge.

(2)

Per la proroga del termine di cui alla lettera annotata al 31 marzo 2011, con esclusivo riferimento al trasporto pubblico locale, vedi l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 25 marzo 2011.

(3)

Per l'interpretazione del comma annotato si rimanda all'art. 10, comma 28, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

(4)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 325 del 3-17 novembre 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della prima parte della lettera annotata, sia nel testo originario, sia in quello modificato dall'art. 15, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, limitatamente alle parole: "l'assoggettamento dei soggetti affidatari diretti di servizi pubblici locali al patto di stabilità interno e".

(5)

In materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, vedi il regolamento emanato con D.P.R. 7 settembre 2010, n. 168.

(6)

Lettera abrogata dall'art. 15, comma 1, lett. g), del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.

CAPO VII

SEMPLIFICAZIONE

Art. 24

Taglia-leggi

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 2, comma 2-bis, del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9)

1. A far data dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato A e salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.

1-bis. Il Governo individua, con atto ricognitivo, le disposizioni di rango regolamentare implicitamente abrogate in quanto connesse esclusivamente alla vigenza degli atti legislativi inseriti nell'Allegato A. L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, è trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri.

Art. 25

Taglia-oneri amministrativi

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 6, comma 2, lett. f), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, è approvato un programma per la misurazione degli oneri amministrativi derivanti da obblighi informativi nelle materie affidate alla competenza dello Stato, con l'obiettivo di giungere, entro il 31 dicembre 2012, alla riduzione di tali oneri per una quota complessiva del 25%, come stabilito in sede europea. Per la riduzione relativa alle materie di competenza regionale, si provvede ai sensi dell'articolo 20-ter della legge 15 marzo 1997, n. 59, e dei successivi accordi attuativi.

2. In attuazione del programma di cui al comma 1, il Dipartimento della funzione pubblica coordina le attività di misurazione in raccordo con l'Unità per la semplificazione e la qualità della regolazione e le amministrazioni interessate per materia.

3. Ciascun Ministro, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro per la semplificazione normativa, adotta il piano di riduzione degli oneri amministrativi relativo alle materie affidate alla competenza di ciascun Ministro, che definisce le misure normative, organizzative e tecnologiche finalizzate al raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1, assegnando i relativi programmi ed obiettivi ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa. I piani confluiscono nel piano d'azione per la semplificazione e la qualità della regolazione di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, che assicura la coerenza generale del processo nonché il raggiungimento dell'obiettivo finale di cui al comma 1. Le regioni, le province e i comuni adottano, nell'ambito della propria competenza, sulla base delle attività di misurazione, programmi di interventi a carattere normativo, amministrativo e organizzativo volti alla progressiva riduzione degli oneri amministrativi. Per il coordinamento delle metodologie della misurazione e della riduzione degli oneri, è istituito presso la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato paritetico formato da sei membri designati, rispettivamente, due dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, due dal Ministro per la semplificazione normativa, due dal Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, e da sei membri designati dalla citata Conferenza unificata, rispettivamente, tre tra i rappresentanti delle regioni, uno tra i rappresentanti delle province e due tra quelli dei comuni. Per la partecipazione al Comitato paritetico non sono previsti compensi o rimborsi di spese. I risultati della misurazione di cui al comma 15 sono comunicati alle Camere e ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa.

4. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, si provvede a definire le linee guida per la predisposizione dei piani di cui al comma 3 e delle forme di verifica dell'effettivo raggiungimento dei risultati, anche utilizzando strumenti di consultazione pubblica delle categorie e dei soggetti interessati.

5. Sulla base degli esiti della misurazione di ogni materia, congiuntamente ai piani di cui al comma 3, e comunque entro il 30 settembre 2012, il Governo è delegato ad adottare uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro o i Ministri competenti, contenenti gli interventi normativi volti a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle imprese e sui cittadini nei settori misurati e a semplificare e riordinare la relativa disciplina. Tali interventi confluiscono nel processo di riassetto di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

6. Degli stati di avanzamento e dei risultati raggiunti con le attività di misurazione e riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle imprese è data tempestiva notizia sul sito web del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa e dei Ministeri e degli enti pubblici statali interessati.

7. Del raggiungimento dei risultati indicati nei singoli piani ministeriali di semplificazione si tiene conto nella valutazione dei dirigenti responsabili.

Art. 26

Taglia-enti

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato e integrato dall'art. 17, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e integrato l'art. 10-bis, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)

1. Gli enti pubblici non economici con una dotazione organica inferiore alle 50 unità, con esclusione degli ordini professionali e le loro federazioni, delle federazioni sportive e degli enti non inclusi nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonchè delle Autorità portuali, degli enti parco e degli enti di ricerca, sono soppressi al novantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad eccezione di quelli confermati con decreto dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa, da emanarsi entro il predetto termine. Sono, altresì, soppressi tutti gli enti pubblici non economici, per i quali, alla scadenza del 31 ottobre 2009, non siano stati emanati i regolamenti di riordino ai sensi del comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Gli enti confermati ai sensi del primo periodo possono essere oggetto di regolamenti di riordino di enti ed organismi pubblici statali, di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al secondo periodo si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare del Consiglio dei Ministri degli schemi dei regolamenti di riordino. Sono soppressi gli enti pubblici non economici di cui al secondo periodo i cui regolamenti di riordino, approvati in via preliminare entro il 31 ottobre 2009, non siano stati adottati in via definitiva entro il 31 ottobre 2010, con esclusione di quelli che formano oggetto di apposite previsioni legislative di riordino entrate in vigore nel corso della XVI legislatura. Nei successivi novanta giorni i Ministri vigilanti comunicano ai Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per la semplificazione normativa gli enti che risultano soppressi ai sensi del presente comma. (1) (2) (3) (4)

2. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.

3. Il comma 636 dell'articolo 2 e l'allegato A della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonchè i commi da 580 a 585 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono abrogati.

4. All'alinea del comma 634 del medesimo articolo 2 della predetta legge n. 244 del 2007 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole "Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del Ministro per la semplificazione normativa";

b) le parole "amministrative pubbliche statali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche statali o partecipate dallo Stato, anche in forma associativa,";

c) le parole "termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2008".

5. All'articolo 1, comma 4, della legge 27 settembre 2007, n. 165, le parole "e con il Ministro dell'economia e delle finanze" sono sostituite dalle seguenti ", il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la semplificazione normativa".

6. L'Unità per il monitoraggio, istituita dall'articolo 1, comma 724, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e la relativa dotazione finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle risorse già stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

7. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le Regioni, sono determinate le finalità e le modalità di utilizzazione delle risorse di cui al comma 6.

(1)

Per effetto dell'art. 3, comma 3-bis, del D.L. 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, il termine del 31 marzo 2009, per quel che riguarda l'EIPLI, di cui al comma annotato, è prorogato al 31 marzo 2010.

Successivamente il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2010, dall'art. 2, comma 6, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 e al 31 dicembre 2011, dall'art. 2, comma 2-quinquiesdecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

(2)

Con riferimento alla conferma di enti pubblici non economici, in attuazione delle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda al D. Dip. Pubblica Amministrazione e Innovazione 19 novembre 2008.

(3)

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel secondo periodo del comma annotato, si rimanda all'art. 27, commi 2 e 3, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

(4)

Per l'interpretazione del comma annotato, vedi l'art. 10-bis, comma 1, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

Art. 27

Taglia-carta

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50% rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. (1)

2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

(1)

Sulla cessata applicabilità delle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 57, comma 2, lett. a), del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.

Art. 28

Misure per garantire la razionalizzazione di strutture tecniche statali

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 5, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132)

1. E' istituito, sotto la vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)..

2. L' ISPRA svolge le funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, dell'Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici di cui all'articolo 38 del Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 e successive modificazioni, dell'Istituto Nazionale per la fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157 e successive modificazioni, e dell'Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, i quali, a decorrere dalla data di insediamento dei commissari di cui al comma 5 del presente articolo, sono soppressi.

2-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono individuate le funzioni degli organismi collegiali già operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, trasferite all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ne assicura l'adempimento nell'ambito dei compiti e delle attività di cui all'articolo 2, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142. A tal fine, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo precedente, l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale procede al conseguente adeguamento statutario della propria struttura organizzativa. (1)

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono determinati, in coerenza con obiettivi di funzionalità, efficienza ed economicità, gli organi di amministrazione e controllo, la sede, le modalità di costituzione e di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto degli enti di ricerca e della normativa vigente, nonché per l'erogazione delle risorse dell'ISPRA. In sede di definizione di tale decreto si tiene conto dei risparmi da realizzare a regime per effetto della riduzione degli organi di amministrazione e controllo degli enti soppressi, nonché conseguenti alla razionalizzazione delle funzioni amministrative, anche attraverso l'eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, e al minor fabbisogno di risorse strumentali e logistiche. (2)

4. La denominazione "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)" sostituisce, ad ogni effetto e ovunque presente, le denominazioni: "Agenzia per la protezione dell'Ambiente e per i servizi tecnici (APAT)", "Istituto Nazionale per la fauna selvatica (INFS)" e "Istituto Centrale per la Ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM)".

5. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento delle attività istituzionali fino all'avvio dell'ISPRA, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nomina un commissario e due subcommissari.

6. Dall'attuazione dei commi da 1 a 5, del presente articolo, compresa l'attività dei commissari di cui al comma precedente, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

6-bis. L'Avvocatura dello Stato continua ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'ISPRA nei giudizi attivi e passivi avanti le Autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali.

7. La Commissione istruttoria per l'IPPC, di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre esperti, provenienti dal settore pubblico e privato, con elevata qualificazione giuridico-amministrativa, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, oppure tecnico-scientifica.

8. Il presidente viene scelto nell'ambito degli esperti con elevata qualificazione tecnico-scientifica.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare procede, con proprio decreto, alla nomina dei ventitre esperti, in modo da adeguare la composizione dell'organo alle prescrizioni di cui al comma 7. Sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi esperti, lo svolgimento delle attività istituzionali è garantito dagli esperti in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

10. La Commissione di valutazione degli investimenti e di supporto alla programmazione e gestione degli interventi ambientali di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, è composta da ventitre membri di cui dieci tecnici, scelti fra ingegneri, architetti, biologi, chimici e geologi, e tredici scelti fra giuristi ed economisti, tutti di comprovata esperienza, di cui almeno tre scelti fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

11. I componenti sono nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.

12. La Commissione continua ad esercitare tutte le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90, provvedendovi, sino all'adozione del decreto di nomina dei nuovi componenti, con quelli in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto.

13. Dall'attuazione dei commi da 7 a 12 del presente articolo [, compresa l'attività dei commissari di cui al comma 11,] (parole soppresse) (3)  non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1)

In attuazione del comma annotato si rimanda al D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 1 marzo 2018.

(2)

Vedi il Regolamento recante norme concernenti la fusione dell'APAT, dell'INFS e dell'ICRAM in un unico istituto, denominato ISPRA, adottato con D.M. Ambiente e tutela del territorio e del mare 21 maggio 2010, n. 123.

Art. 29

Trattamento dei dati personali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 34 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per i soggetti che trattano soltanto dati personali non sensibili e che trattano come unici dati sensibili quelli costituiti dallo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, ovvero dall'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale, la tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza è sostituita dall'obbligo di autocertificazione, resa dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di trattare soltanto tali dati in osservanza delle altre misure di sicurezza prescritte. In relazione a tali trattamenti, nonchè a trattamenti comunque effettuati per correnti finalità amministrative e contabili, in particolare presso piccole e medie imprese, liberi professionisti e artigiani, il Garante, sentito il Ministro per la semplificazione normativa, individua con proprio provvedimento, da aggiornare periodicamente, modalità semplificate di applicazione del disciplinare tecnico di cui all'Allegato B) in ordine all'adozione delle misure minime di cui al comma 1".

2. In sede di prima applicazione del presente decreto, il provvedimento di cui al comma 1 è adottato entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.

3. (comma abrogato) (1)

4. All'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. La notificazione è validamente effettuata solo se è trasmessa attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello, che contiene la richiesta di fornire tutte e soltanto le seguenti informazioni:

a) le coordinate identificative del titolare del trattamento e, eventualmente, del suo rappresentante, nonché le modalità per individuare il responsabile del trattamento se designato;

b) la o le finalità del trattamento;

c) una descrizione della o delle categorie di persone interessate e dei dati o delle categorie di dati relativi alle medesime;

d) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati possono essere comunicati;

e) i trasferimenti di dati previsti verso Paesi terzi;

f) una descrizione generale che permetta di valutare in via preliminare l'adeguatezza delle misure adottate per garantire la sicurezza del trattamento.".

5. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Garante di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 adegua il modello di cui al comma 2 dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 alle prescrizioni di cui al comma 4.

5-bis. All'articolo 44, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte le seguenti parole: "o mediante regole di condotta esistenti nell'ambito di società appartenenti a un medesimo gruppo. L'interessato può far valere i propri diritti nel territorio dello Stato, in base al presente codice, anche in ordine all'inosservanza delle garanzie medesime". All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: "Ministro per le innovazioni e le tecnologie" sono inserite le seguenti: "e il Ministro per la semplificazione normativa".

(1)

I commi 2 e 3 sono sostituiti e unificati nel comma 2 dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, per cui il comma 3 è da ritenersi abrogato.

Art. 30

Semplificazione dei controlli amministrativi a carico delle imprese soggette a certificazione

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità rilasciata da un soggetto certificatore accreditato in conformità a norme tecniche europee ed internazionali, i controlli periodici svolti dagli enti certificatori sostituiscono i controlli amministrativi o le ulteriori attività amministrative di verifica, anche ai fini dell'eventuale rinnovo o aggiornamento delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività. Le verifiche dei competenti organi amministrativi hanno ad oggetto, in questo caso, esclusivamente l'attualità e la completezza della certificazione. Resta salvo il rispetto della disciplina comunitaria.

2. La disposizione di cui al comma 1 è espressione di un principio generale di sussidiarietà orizzontale ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle Regioni e degli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

3. Con regolamento, da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, [e successive modificazioni,] (parole soppresse) (1) entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati le tipologie dei controlli e gli ambiti nei quali trova applicazione la disposizione di cui al comma 1, con l'obiettivo di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di controlli, nonché le modalità necessarie per la compiuta attuazione della disposizione medesima.

4. Le prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore all'atto di emanazione del regolamento di cui al comma 3.

Art. 31

Durata e rinnovo della carta d'identità

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci anni" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.

2. La disposizione di cui all'articolo 3, secondo comma, del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applica anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Ai fini del rinnovo, i Comuni informano i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento stesso tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.

Art. 32

Strumenti di pagamento

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, le parole "5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "12.500 euro";

b) l'ultimo periodo del comma 10 è soppresso.

2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 66, comma 7 del citato decreto legislativo n. 231 del 2007.

3. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogate.

Art. 33

Applicabilità degli studi di settore e elenco clienti fornitori

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il comma 1 dell'articolo 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni previste dall'articolo 10, commi da 1 a 6, della legge 8 maggio 1998, n. 146, si applicano a partire dagli accertamenti relativi al periodo d'imposta nel quale entrano in vigore gli studi di settore. A partire dall'anno 2009 gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale [della Repubblica italiana] (parole soppresse) (1)  entro il 30 settembre del periodo d'imposta nel quale entrano in vigore. Per l'anno 2008 il termine di cui al periodo precedente è fissato al 31 dicembre".

2. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 10, comma 9, della legge 8 maggio 1998, n. 146, concernente la emanazione di regolamenti governativi nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato articolo 10 della legge n. 146, del 1998, possono comunque essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle contenute nel presente decreto regolino la materia, a meno che la legge successiva non lo escluda espressamente.

3. All'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4-bis è abrogato;

b) al comma 6, le parole "ovvero degli elenchi" sono soppresse e le parole "degli stessi" sono sostituite dalle seguenti: "della stessa".

Art. 34

Tutela dei consumatori e apparecchi di misurazione

(soppresso dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

[1. L'articolo 20 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è abrogato. Sono attribuite ai comuni le funzioni esercitate dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in materia di verificazione prima e verificazione periodica degli strumenti metrici.

2. Presso ciascun comune è individuato un responsabile delle attività finalizzate alla tutela del consumatore e della fede pubblica, con particolare riferimento ai compiti in materia di controllo di conformità dei prodotti e strumenti di misura già svolti dagli uffici di cui al precedente periodo.

3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le attività delle Amministrazioni pubbliche interessate sono svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.]

Art. 35

Semplificazione della disciplina per l'installazione degli impianti all'interno degli edifici

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Entro il 31 dicembre 2008 il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare:

a) il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici prevedendo semplificazioni di adempimenti per i proprietari di abitazioni ad uso privato e per le imprese;

b) la definizione di un reale sistema di verifiche di impianti di cui alla lettera a) con l'obiettivo primario di tutelare gli utilizzatori degli impianti garantendo una effettiva sicurezza;

c) la revisione della disciplina sanzionatoria in caso di violazioni di obblighi stabiliti dai provvedimenti previsti alle lettere a) e b).

2. L'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 è abrogato.

2-bis. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 6 e i commi 8 e 9 dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Art. 36

Class action. Sottoscrizione dell'atto di trasferimento di partecipazioni societarie

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 11 bis, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 e modificato e integrato dall'art. 1, comma 25, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

1. Anche al fine di individuare e coordinare specifici strumenti di tutela risarcitoria collettiva, anche in forma specifica nei confronti delle pubbliche amministrazioni, all'articolo 2, comma 447 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole "decorsi centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "decorso un anno".

1-bis. L'atto di trasferimento di cui al secondo comma dell'articolo 2470 del codice civile può essere sottoscritto con firma digitale, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici, ed è depositato, entro trenta giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, a cura di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 31, comma 2-quater, della legge 24 novembre 2000, n. 340. [In tale caso, l'iscrizione del trasferimento nel libro dei soci ha luogo, su richiesta dell'alienante e dell'acquirente, dietro esibizione del titolo da cui risultino il trasferimento e l'avvenuto deposito, rilasciato dall'intermediario che vi ha provveduto ai sensi del presente comma.] (periodo soppresso) (1) Resta salva la disciplina tributaria applicabile agli atti di cui al presente comma. (2)

1-ter. Tutti gli atti di natura fiscale di cui agli articoli 230-bis, da 2498 a 2506 e 2556 del codice civile, possono essere stipulati con atto pubblico informatico, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione dei documenti informatici e fatti salvi i requisiti formali per l'iscrizione nel registro delle imprese come prescritti dagli articoli 2436, primo comma, e 2556, secondo comma, del codice civile.

(1)

Periodo soppresso dall'art. 16, comma 12-decies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la decorrenza indicata al comma 12-undecies.

(2)

Ai sensi dall'art. 14, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma annotato deve intendersi nel senso che l'atto di trasferimento delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ivi disciplinato è in deroga al secondo comma dell'art. 2470 del codice civile ed è sottoscritto con la firma digitale di cui all'art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Art. 37

Certificazioni e prestazioni sanitarie

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di garantire la riduzione degli adempimenti meramente formali e non necessari alla tutela della salute a carico di cittadini ed imprese e consentire la eliminazione di adempimenti formali connessi a pratiche sanitarie obsolete, ferme restando comunque le disposizioni vigenti in tema di sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sono individuate le disposizioni da abrogare.

2. Il comma 2 dell'articolo 1 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente: "2. Il presente testo unico non si applica ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, salvo quanto previsto dalle norme di attuazione dell'ordinamento comunitario".

Art. 38

Impresa in un giorno

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 40, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e integrato dall'art. 6, comma 2, lett. f-bis), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106)

1. Al fine di garantire il diritto di iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione, l'avvio di attività imprenditoriale, per il soggetto in possesso dei requisiti di legge, è tutelato sin dalla presentazione della dichiarazione di inizio attività o dalla richiesta del titolo autorizzatorio.

2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), m), p) e r), della Costituzione, le disposizioni del presente articolo introducono, anche attraverso il coordinamento informativo statistico e informatico dei dati delle amministrazioni, misure per assicurare, nel rispetto delle libertà fondamentali, l'efficienza del mercato, la libera concorrenza e i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Esse costituiscono adempimento della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

3. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, in base ai seguenti principi e criteri, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 19, comma 1 e 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241: (1)

a) attuazione del principio secondo cui, salvo quanto previsto per i soggetti privati di cui alla lettera c), e dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007 n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, lo sportello unico costituisce l'unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva e fornisce, altresì, una risposta unica e tempestiva in luogo di tutte le pubbliche amministrazioni comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241;

a-bis) viene assicurato, anche attraverso apposite misure telematiche, il collegamento tra le attività relative alla costituzione dell'impresa di cui alla comunicazione unica disciplinata dall'articolo 9 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, e le attività relative alla attività produttiva di cui alla lettera a) del presente comma;

b) le disposizioni si applicano sia per l'espletamento delle procedure e delle formalità per i prestatori di servizi di cui alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, [con esclusione delle attività già disciplinate da legge speciale che ne individua anche l'autorità amministrativa competente,] (parole soppresse) (2) sia per la realizzazione e la modifica di impianti produttivi di beni e servizi;

c) l'attestazione della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa per la realizzazione, la trasformazione, il trasferimento e la cessazione dell'esercizio dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati accreditati ("Agenzie per le imprese"). In caso di istruttoria con esito positivo, tali soggetti privati rilasciano una dichiarazione di conformità che costituisce titolo autorizzatorio per l'esercizio dell'attività. Qualora si tratti di procedimenti che comportino attività discrezionale da parte dell'Amministrazione, i soggetti privati accreditati svolgono unicamente attività istruttorie in luogo e a supporto dello sportello unico;

d) i comuni che non hanno istituito lo sportello unico, ovvero il cui sportello unico non risponde ai requisiti di cui alla lettera a) esercitano le funzioni relative allo sportello unico, delegandole alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura le quali mettono a disposizione il portale "impresa.gov" che assume la denominazione di "impresainungiorno", prevedendo forme di gestione congiunta con l'ANCI;

e) l'attività di impresa può essere avviata immediatamente nei casi in cui sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico;

f) lo sportello unico, al momento della presentazione della dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, rilascia una ricevuta che, in caso di dichiarazione di inizio attività, costituisce titolo autorizzatorio. [In caso di diniego, il privato può richiedere il ricorso alla conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241] (periodo soppresso) (3);

g) per i progetti di impianto produttivo eventualmente contrastanti con le previsioni degli strumenti urbanistici, è previsto un termine di trenta giorni per il rigetto o la formulazione di osservazioni ostative, ovvero per l'attivazione della conferenza di servizi per la conclusione certa del procedimento;

h) in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi.

3-bis. Per i comuni che, entro la data del 30 settembre 2011 prevista dall'articolo 12, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, non hanno provveduto ad accreditare lo sportello unico per le attività produttive ovvero a fornire alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio gli elementi necessari ai fini dell'avvalimento della stessa, ai sensi dell'articolo 4, commi 11 e 12, del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, il prefetto invia entro trenta giorni una diffida e, sentita la regione competente, nomina un commissario ad acta, scelto in relazione alle specifiche situazioni, tra i funzionari dei comuni, delle regioni o delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, al fine di adottare gli atti necessari ad assicurare la messa a regime del funzionamento degli sportelli unici. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, sono individuate le eventuali misure che risultino indispensabili per attuare, sul territorio nazionale, lo sportello unico e per garantire, nelle more della sua attuazione, la continuità della funzione amministrativa, anche attraverso parziali e limitate deroghe alla relativa disciplina. (4)

3-ter. In ogni caso, al fine di garantire lo svolgimento delle funzioni affidate agli sportelli unici per le attività produttive, i comuni adottano le misure organizzative e tecniche che risultino necessarie.

4. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, e previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono stabiliti i requisiti e le modalità di accreditamento dei soggetti privati di cui al comma 3, lettera c), e le forme di vigilanza sui soggetti stessi, eventualmente anche demandando tali funzioni al sistema camerale, nonché le modalità per la divulgazione, anche informatica, delle tipologie di autorizzazione per le quali è sufficiente l'attestazione dei soggetti privati accreditati, secondo criteri omogenei sul territorio nazionale e tenendo conto delle diverse discipline regionali. (5) (6)

5. Il Comitato per la semplificazione di cui all'articolo 1del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80 predispone un piano di formazione dei dipendenti pubblici, con la eventuale partecipazione anche di esponenti del sistema produttivo, che miri a diffondere sul territorio nazionale la capacità delle amministrazioni pubbliche di assicurare sempre e tempestivamente l'esercizio del diritto di cui al comma 1 attraverso gli strumenti di semplificazione di cui al presente articolo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

(1)

Vedi il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160, regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive.

(2)

Parole soppresse dall'art. 11-ter, comma 1, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(4)

Vedi le misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui al D.M. Sviluppo Economico 10 novembre 2011.

(5)

Vedi il D.P.R. 9 luglio 2010, n. 159, regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le imprese.

(6)

Si rimanda all'Intesa della Conferenza Unificata 11 aprile 2013, sui criteri da applicare per le procedure di accreditamento delle Agenzie per le imprese.

Art. 39

Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 40, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, integrato dall'art. 19, comma 1, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e modificato dall'art. 22, comma 5, del D.L.vo 14 settembre 2015, n. 151)

1. Il datore di lavoro privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico, deve istituire e tenere il libro unico del lavoro nel quale sono iscritti tutti i lavoratori subordinati, i collaboratori coordinati e continuativi e gli associati in partecipazione con apporto lavorativo. Per ciascun lavoratore devono essere indicati il nome e cognome, il codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative.

2. Nel libro unico del lavoro deve essere effettuata ogni annotazione relativa a dazioni in danaro o in natura corrisposte o gestite dal datore di lavoro, compresi le somme a titolo di rimborso spese, le trattenute a qualsiasi titolo effettuate, le detrazioni fiscali, i dati relativi agli assegni per il nucleo familiare, le prestazioni ricevute da enti e istituti previdenziali. Le somme erogate a titolo di premio o per prestazioni di lavoro straordinario devono essere indicate specificatamente. Il libro unico del lavoro deve altresì contenere un calendario delle presenze, da cui risulti, per ogni giorno, il numero di ore di lavoro effettuate da ciascun lavoratore subordinato, nonché l'indicazione delle ore di straordinario, delle eventuali assenze dal lavoro, anche non retribuite, delle ferie e dei riposi. Nella ipotesi in cui al lavoratore venga corrisposta una retribuzione fissa o a giornata intera o a periodi superiori è annotata solo la giornata di presenza al lavoro.

3. Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo.

4. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali stabilisce, con decreto da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità e tempi di tenuta e conservazione del libro unico del lavoro e disciplina il relativo regime transitorio.

5. Con la consegna al lavoratore di copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico del lavoro il datore di lavoro adempie agli obblighi di cui alla legge 5 gennaio 1953, n. 4.

6. La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro di cui al comma 1 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 2.000 euro. I soggetti di cui all'articolo 1, quarto comma, della legge 11 gennaio 1979, n. 12, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso sono puniti con la sanzione amministrativa da 250 a 2000 euro. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da 500 a 3000.

7. Salvo i casi di errore meramente materiale, l'omessa o infedele registrazione dei dati di cui ai commi 1, 2 e 3 che determina differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 1.500 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 500 a 3.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 1.000 a 6.000 euro. Ai fini del primo periodo, la nozione di omessa registrazione si riferisce alle scritture complessivamente omesse e non a ciascun singolo dato di cui manchi la registrazione e la nozione di infedele registrazione si riferisce alle scritturazioni dei dati di cui ai commi 1 e 2 diverse rispetto alla qualità o quantità della prestazione lavorativa effettivamente resa o alle somme effettivamente erogate. La mancata conservazione per il termine previsto dal decreto di cui al comma 4 è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Alla contestazione delle sanzioni amministrative di cui al presente comma provvedono gli organi di vigilanza che effettuano accertamenti in materia di lavoro e previdenza. Autorità competente a ricevere il rapporto ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente.

8. Il primo periodo dell'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 è sostituito dal seguente: "Se ai lavori sono addette le persone indicate dall'articolo 4, primo comma, numeri 6 e 7, il datore di lavoro, anche artigiano, qualora non siano oggetto di comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, deve denunciarle, in via telematica o a mezzo fax, all'Istituto assicuratore nominativamente, prima dell'inizio dell'attività lavorativa, indicando altresì il trattamento retributivo ove previsto".

9. Alla legge 18 dicembre 1973, n. 877 sono apportate le seguenti modifiche: a) nell'articolo 2, è abrogato il comma 3; b) nell'articolo 3, i commi da 1 a 4 e 6 sono abrogati, il comma 5 è sostituito dal seguente: "Il datore di lavoro che faccia eseguire lavoro al di fuori della propria azienda è obbligato a trascrivere il nominativo ed il relativo domicilio dei lavoratori esterni alla unità produttiva, nonché la misura della retribuzione nel libro unico del lavoro"; c) nell'articolo 10, i commi da 2 a 4 sono abrogati, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Per ciascun lavoratore a domicilio, il libro unico del lavoro deve contenere anche le date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, la descrizione del lavoro eseguito, la specificazione della quantità e della qualità di esso"; d) nell'articolo 13, i commi 2 e 6 sono abrogati, al comma 3 sono abrogate le parole "e 10, primo comma", al comma 4 sono abrogate le parole "3, quinto e sesto comma, e 10, secondo e quarto comma".

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati, fermo restando quanto previsto dal decreto di cui al comma 4:

a) l'articolo 134 del regolamento di cui al regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422;

b) l'articolo 7 della legge 9 novembre 1955, n. 1122;

c) gli articoli 39 e 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;

d) il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1963, n. 2053;

e) gli articoli 20, 21, 25 e 26 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

f) l'articolo 42 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

g) la legge 8 gennaio 1979, n. 8;

h) il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 gennaio 1981, n. 179;

i) l'articolo 9-quater del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

j) il comma 1178 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

k) il decreto ministeriale 30 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 282 del 2 dicembre 2002;

l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188;

m) i commi 32, lettera d), 38, 45, 47, 48, 49, 50, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247;

n) i commi 1173 e 1174 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

11. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto trovano applicazione gli articoli 14, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche e integrazioni.

12. Alla lettera h) dell'articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole "degli articoli 18, comma 1, lettera u)" sono soppresse.

(1)

Ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.L.vo 14 settembre 2015, n. 151, a decorrere dal 1° gennaio 2017, il libro unico del lavoro è tenuto, in modalità telematica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 40

Tenuta dei documenti di lavoro ed altri adempimenti formali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'articolo 5 della legge 11 gennaio 1979, n. 12 è sostituito dal seguente: "Art. 5. (Tenuta dei libri e documenti di lavoro). 1. Per lo svolgimento della attività di cui all'articolo 2 i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1. I datori di lavoro che intendono avvalersi di questa facoltà devono comunicare preventivamente alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio le generalità del soggetto al quale è stato affidato l'incarico, nonché il luogo ove sono reperibili i documenti. 2. Il consulente del lavoro e gli altri professionisti di cui all'articolo 1, comma 1, che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro 15 giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 1000 euro. In caso di recidiva della violazione è data informazione tempestiva al Consiglio provinciale dell'Ordine professionale di appartenenza del trasgressore per eventuali provvedimenti disciplinari".

2. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come inserito dall'articolo 6 del decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297, il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. All'atto della assunzione, prima dell'inizio della attività di lavoro, i datori di lavoro pubblici e privati, sono tenuti a consegnare ai lavoratori una copia della comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, adempiendo in tal modo anche alla comunicazione di cui al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. L'obbligo si intende assolto nel caso in cui il datore di lavoro consegni al lavoratore, prima dell'inizio della attività lavorativa, copia del contratto individuale di lavoro che contenga anche tutte le informazioni previste dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152. La presente disposizione non si applica per il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165".

3. All'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 234 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 sono soppresse le parole "I registri sono conservati per almeno due anni dopo la fine del relativo periodo"; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: "Gli obblighi di registrazione di cui al comma 2 si assolvono mediante le relative scritturazioni nel libro unico del lavoro".

4. Il comma 6 dell'articolo 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68, è sostituito dal seguente: "6. I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della presente legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti un prospetto informativo dal quale risultino il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, il numero e i nominativi dei lavoratori computabili nella quota di riserva di cui all'articolo 3, nonché i posti di lavoro e le mansioni disponibili per i lavoratori di cui all'articolo 1. Se, rispetto all'ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l'obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto. Al fine di assicurare l'unitarietà e l'omogeneità del sistema informativo lavoro, il modulo per l'invio del prospetto informativo, nonché la periodicità e le modalità di trasferimento dei dati sono definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e previa intesa con la Conferenza Unificata. I prospetti sono pubblici. Gli uffici competenti, al fine di rendere effettivo il diritto di accesso ai predetti documenti amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, dispongono la loro consultazione nelle proprie sedi, negli spazi disponibili aperti al pubblico".

5. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 sono soppresse le parole "nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme della presente legge".

6. Gli armatori e le società di armamento sono tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo alla data di imbarco o sbarco, agli Uffici di collocamento della gente di mare nel cui ambito territoriale si verifica l'imbarco o lo sbarco, l'assunzione e la cessazione dei rapporti di lavoro relativi al personale marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del Codice della Navigazione, al personale marittimo non iscritto nelle matricole della gente di mare nonché a tutto il personale che a vario titolo presta servizio, come definito all'articolo 2, comma 1, lettera a) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324.

Art. 41

Modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 2, lettera e), n. 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga", sono inserite le seguenti: "per almeno tre ore".

2. All'articolo 1, comma 2, lettera h), del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "passeggeri o merci", sono inserite le seguenti: "sia per conto proprio che per conto di terzi".

3. All'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "attività operative specificamente istituzionali", sono aggiunte le seguenti: "e agli addetti ai servizi di vigilanza privata".

4. All'articolo 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 dopo le parole "frazionati durante la giornata", sono aggiunte le seguenti: "o da regimi di reperibilità".

5. All'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, dopo le parole "di cui all'articolo 7.", sono aggiunte le parole "Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni".

6. La lettera a) dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituita dalla seguente: "a) attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale".

7. Il comma 1 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "1. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. Per il settore privato, in assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

8. Il comma 3, dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, commi 2, 3, 4, articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore, per ciascun periodo di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, a cui si riferisca la violazione".

9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 25 euro a 100 euro in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore".

10. Il comma 6 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: "6. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione amministrativa da 25 a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154 a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta".

11. All'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [eliminare] (parola soppressa) (1) le parole: "ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli articoli 4, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, considerando le specifiche gravità di esposizione al rischio di infortunio," sono soppresse.

12. All'articolo 14, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 [eliminare] (parola soppressa) (1)  le parole: "di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, o" sono soppresse.

[13. Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle Aziende del Servizio Sanitario Nazionale, in ragione della qualifica posseduta e delle necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico-fisiche.] (comma abrogato) (2)

14. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati gli articoli 4, comma 5, 12, comma 2, e l'articolo 18-bis, comma 5, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66.

(2)

Comma abrogato dall'art. 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, a decorrere dal dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore della predetta legge.

Art. 42

Accesso agli elenchi dei contribuenti

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Nel rispetto del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di attuare il principio di trasparenza nell'ambito dei rapporti fiscali in coerenza con la disciplina prevalente negli altri Stati comunitari:

a) all'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 6 è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

2) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: "6-bis. Fuori dei casi previsti dal comma 6, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore";

b) all'articolo 66-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo del secondo comma le parole "e pubblicano" sono soppresse;

2) il secondo periodo del secondo comma è sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono depositati per la durata di un anno sia presso lo stesso ufficio delle imposte, sia presso i Comuni interessati. Nel predetto periodo, è ammessa la visione e l'estrazione di copia degli elenchi nei modi e con i limiti stabiliti dalla disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti nella legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, dalla relativa normativa di attuazione, nonché da specifiche disposizioni di legge. Per l'accesso non sono dovuti i tributi speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648";

3) al quarto comma la parola "pubblicano" è sostituita dalle seguenti: "formano, per le finalità di cui al secondo comma";

4) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, la comunicazione o diffusione, totale o parziale, con qualsiasi mezzo, degli elenchi o di dati personali ivi contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.".

1-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, relativamente agli elenchi, anche già pubblicati, concernenti i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, e comunque fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, la consultazione degli elenchi previsti dagli articoli 66-bis, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 69, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come da ultimo modificati dal comma 1 del presente articolo, può essere effettuata anche mediante l'utilizzo delle reti di comunicazione elettronica come definite dall'articolo 4, comma 2, lettera c) del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 43

Semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa (1)

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per favorire l'attrazione degli investimenti e la realizzazione di progetti di sviluppo di impresa rilevanti per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità per la concessione di agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali. Con tale decreto, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per quanto riguarda le attività della filiera agricola e della pesca e acquacoltura, e con il Ministro per la semplificazione normativa, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, in particolare a:

a) individuare le attività, le iniziative, le categorie di imprese, il valore minimo degli investimenti e le spese ammissibili all'agevolazione, la misura e la natura finanziaria delle agevolazioni concedibili nei limiti consentiti dalla vigente normativa comunitaria, i criteri di valutazione dell'istanza di ammissione all'agevolazione;

b) affidare, con le modalità stabilite da apposita convenzione, all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. le funzioni relative alla gestione dell'intervento di cui al presente articolo, ivi comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione ed alla approvazione della domanda di agevolazione, alla stipula del relativo contratto di ammissione, all'erogazione, al controllo ed al monitoraggio dell'agevolazione, alla partecipazione al finanziamento delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

c) stabilire le modalità di cooperazione con le Regioni e gli enti locali interessati, ai fini della gestione dell'intervento di cui al presente articolo, con particolare riferimento alla programmazione e realizzazione delle eventuali opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento privato;

d) disciplinare una procedura accelerata che preveda la possibilità per l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. di chiedere al Ministero dello sviluppo economico l'indizione di conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza partecipano tutti i soggetti competenti all'adozione dei provvedimenti necessari per l'avvio dell'investimento privato ed alla programmazione delle opere infrastrutturali complementari e funzionali all'investimento stesso, la predetta Agenzia nonché, senza diritto di voto, il soggetto che ha presentato l'istanza per la concessione dell'agevolazione. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui all'articolo 14-ter, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, il Ministero dello sviluppo economico adotta, in conformità alla determinazione conclusiva della conferenza di servizi, un provvedimento di approvazione del progetto esecutivo che sostituisce, a tutti gli effetti, salvo che la normativa comunitaria non disponga diversamente, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato necessario all'avvio dell'investimento agevolato e di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza;

e) le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, nei limiti dei massimali previsti dalla normativa comunitaria, con benefici fiscali.

2. Il Ministero dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive, gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento di cui al presente articolo, vigila sull'esercizio delle funzioni affidate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. ai sensi del decreto di cui al comma 1, effettua verifiche, anche a campione, sull'attuazione degli interventi finanziati e sui risultati conseguiti per effetto degli investimenti realizzati.

3. Le agevolazioni finanziarie e gli interventi complementari e funzionali di cui al comma 1 possono essere finanziati con le disponibilità assegnate ad apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, dove affluiscono le risorse ordinarie disponibili a legislazione vigente già assegnate al Ministero dello sviluppo economico in forza di Piani pluriennali di intervento e del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nell'ambito dei programmi previsti dal Quadro strategico nazionale 2007-2013 ed in coerenza con le priorità ivi individuate. Con apposito decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, viene effettuata una ricognizione delle risorse di cui al presente comma per individuare la dotazione del Fondo. (2)

4. Per l'utilizzo del Fondo di cui al comma 3, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

5. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, non possono essere più presentate domande per l'accesso alle agevolazioni e agli incentivi concessi sulla base delle previsioni in materia di contratti di programma, di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ivi compresi i contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE 19 dicembre 2002, n. 130, e del 9 maggio 2003, n. 16. Alle domande presentate entro la data di cui al periodo precedente si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto, fatta salva la possibilità per l'interessato di chiedere che la domanda sia valutata ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al presente articolo.

6. Sono abrogate le disposizioni dell'articolo 1, commi 215, 216, 217, 218 e 221, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 6, commi 12, 13, 14 e 14-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. Dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 13, del citato decreto-legge n. 35 del 2005.

7. Per gli interventi di cui al presente articolo effettuati direttamente dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., si può provvedere, previa definizione nella convenzione di cui al comma 1, lettera b), a valere sulle risorse finanziarie, disponibili presso l'Agenzia medesima, ferme restando le modalità di utilizzo già previste dalla normativa vigente per le disponibilità giacenti sui conti di tesoreria intestati all'Agenzia.

7-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 862, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è prorogato al 31 dicembre 2009.

(1)

In attuazione dell'articolo annotato vedi:

- D.M. Sviluppo Economico 24 settembre 2010, che disciplina i criteri e le modalità di concessione di agevolazioni finanziarie attraverso la sottoscrizione di contratti di sviluppo.

- D.M. Sviluppo Economico 11 maggio 2011, che definisce gli indirizzi operativi per la gestione dell'intervento.

- D.M. Sviluppo Economico 5 marzo 2021.

Vedi anche, la C.M. Sviluppo Economico 16 giugno 2011, n. 21364, per la concessione delle agevolazioni a valere sullo strumento dei citati  contratti di sviluppo.

Vedi inoltre, la Dir. Sviluppo Economico 15 aprile 2020, relativa all'utilizzo delle risorse per i predetti contratti di sviluppo.

(2)

Per l'incremento del Fondo di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 20, comma 9, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.

Art. 44

Semplificazione e riordino delle procedure di erogazione dei contributi all'editoria (1) (2)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 41-bis, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14)

1. Con regolamento di delegificazione ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito anche il Ministro per la semplificazione normativa, sono emanate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e tenuto conto delle somme complessivamente stanziate nel bilancio dello Stato per il settore dell'editoria, che costituiscono limite massimo di spesa, misure di semplificazione e riordino della disciplina di erogazione dei contributi all'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, e alla legge 7 marzo 2001, n. 62, nonché di ogni altra disposizione legislativa o regolamentare ad esse connessa, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) semplificazione della documentazione necessaria per accedere al contributo e dei criteri di calcolo dello stesso, assicurando comunque la prova dell'effettiva distribuzione e messa in vendita della testata, nonché l'adeguata valorizzazione dell'occupazione professionale;

b) semplificazione delle fasi del procedimento di erogazione, che garantisca, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, che il contributo sia effettivamente erogato entro e non oltre l'anno successivo a quello di riferimento.

b-bis) mantenimento del diritto all'intero contributo previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 250 e dalla legge 14 agosto 1991, n. 278, anche in presenza di riparto percentuale tra gli altri aventi diritto, per le imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 250.

1-bis. Fermi restando gli stanziamenti complessivi, che costituiscono tetto di spesa ai sensi del comma 1, le erogazioni sono destinate prioritariamente ai contributi diretti e, per le residue disponibilità, alle altre tipologie di agevolazioni, da ricondurre nel limite delle stesse disponibilità.

1-ter. Lo schema del regolamento di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.

(2)

Vedi il D.P.R. 25 novembre 2010, n. 223, recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei contributi all'editoria, di cui all'articolo annotato.

Art. 45

Soppressione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario e della Commissione tecnica per la finanza pubblica

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Servizio consultivo ed ispettivo tributario è soppresso e, dalla medesima data, le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ed il relativo personale amministrativo è restituito alle amministrazioni di appartenenza ovvero, se del ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze, assegnato al Dipartimento delle finanze di tale Ministero. (1)

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, sono o restano abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quelle di cui al medesimo comma 1 e, in particolare:

a) gli articoli 9, 10, 11, 12 della legge 24 aprile 1980, n. 146, e successive modificazioni;

b) l'articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 107;

c) gli articoli 2, comma 1, lettera d), e 3, comma 1, lettere d) ed e), limitatamente al primo periodo, del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

d) gli articoli 4, comma 1, lettera c), e 18 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43;

e) gli articoli da 14 a 29 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, e successive modificazioni.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'organismo previsto dall'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è soppresso. Conseguentemente, sono abrogati i commi 477, 478 e 479 del medesimo articolo. Le risorse rivenienti dall'abrogazione del comma 477 sono iscritte in un apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le variazioni degli assetti organizzativi e funzionali conseguenti alla soppressione del predetto organismo e si provvede anche con riferimento al relativo personale, tenuto conto delle attività di cui al comma 480 del medesimo articolo 1.

(1)

Per l'interpretazione del comma annotato vedi l'art. 2, comma 1-ter, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163.

CAPO VIII

PIANO INDUSTRIALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Art. 46

Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è così sostituito: "6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso.".

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è così sostituito: "Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione è fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali".

Art. 46

Revisione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni e di pervenire a riduzioni di spesa, con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è disposta una razionalizzazione e progressiva riduzione dei distacchi, delle aspettative e dei permessi sindacali. Le somme rivenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo ed al secondo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del secondo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del fondo sono destinate al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2.

Art. 47

Controlli su incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

1. Dopo il comma 16 dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è aggiunto il seguente: "16-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, può disporre verifiche del rispetto della disciplina delle incompatibilità di cui al presente articolo e di cui all'articolo 1, comma 56 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per il tramite dell'Ispettorato per la funzione pubblica. A tale scopo quest'ultimo stipula apposite convenzioni coi servizi ispettivi delle diverse amministrazioni, avvalendosi, altresì, della Guardia di Finanza e collabora con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine dell'accertamento della violazione di cui al comma 9.".

Art. 48

Risparmio energetico

(modificato dall'art. 40, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

1. Le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonché di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip.

2. Le altre pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 in modo da ottenere risparmi equivalenti.

Art. 49

Lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni

1. L'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è sostituito dal seguente:

"Art. 36. (Utilizzo di contratti di lavoro flessibile). - 1. Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35.

2. Per rispondere ad esigenze temporanee ed eccezionali le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile. Non è possibile ricorrere alla somministrazione di lavoro per l'esercizio di funzioni direttive e dirigenziali.

3. Al fine di evitare abusi nell'utilizzo del lavoro flessibile, le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive procedure, rispettano principi di imparzialità e trasparenza e non possono ricorrere all'utilizzo del medesimo lavoratore con più tipologie contrattuali per periodi di servizio superiori al triennio nell'arco dell'ultimo quinquennio.

4. Le amministrazioni pubbliche trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le convenzioni concernenti l'utilizzo dei lavoratori socialmente utili.

5. In ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative. Le amministrazioni hanno l'obbligo di recuperare le somme pagate a tale titolo nei confronti dei dirigenti responsabili, qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave. I dirigenti che operano in violazione delle disposizioni del presente articolo sono responsabili anche ai sensi dell'articolo 21 del presente decreto. Di tali violazioni si terrà conto in sede di valutazione dell'operato del dirigente ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.".

CAPO IX

GIUSTIZIA

Art. 50

Cancellazione della causa dal ruolo

1. Il primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: "Se nessuna delle parti compare alla prima udienza, il giudice fissa un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.".

Art. 51

Comunicazioni e notificazioni per via telematica

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall'art. 4, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24)

[1. A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti di cui al comma 2, negli uffici giudiziari indicati negli stessi decreti, le notificazioni e le comunicazioni di cui al primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile, la notificazione di cui al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile e ogni altra comunicazione al consulente sono effettuate per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Allo stesso modo si procede per le notificazioni e le comunicazioni previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e per le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale. La notificazione o comunicazione che contiene dati sensibili è effettuata solo per estratto con contestuale messa a disposizione, sul sito internet individuato dall'amministrazione, dell'atto integrale cui il destinatario accede mediante gli strumenti di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.] (comma abrogato) (1)

[2. Con uno o più decreti aventi natura non regolamentare, da adottarsi entro il 1° settembre 2010, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione, individuando gli uffici giudiziari nei quali trovano applicazione le disposizioni di cui al comma 1.] (comma abrogato) (1)

[3. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento alle parti che non hanno provveduto ad istituire e comunicare l'indirizzo elettronico di cui al medesimo comma, sono fatte presso la cancelleria o segreteria dell'ufficio giudiziario. ] (comma abrogato) (1)

[4. A decorrere dalla data fissata ai sensi del comma 1, le notificazioni e le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 del decreto legislativo 17 gennaio 2003 n. 5, si effettuano ai sensi dell'articolo 170 del codice di procedura civile.] (comma abrogato) (1)

5. All'articolo 16 del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

"Nell'albo è indicato l'indirizzo elettronico attribuito a ciascun professionista dal punto di accesso ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123";

b) il quarto comma è sostituito dal seguente: "A decorrere dalla data fissata dal Ministro della giustizia con decreto emesso sentiti i Consigli dell'Ordine, gli albi riveduti debbono essere comunicati per via telematica, a cura del Consiglio, al Ministero della giustizia nelle forme previste dalle regole tecnico-operative per l'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile".

Art. 52

Misure urgenti per il contenimento delle spese di giustizia

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Alla parte VII, titolo II, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo l'art. 227, è aggiunto il seguente capo:

"Capo VI-bis

RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLO

articolo 227-bis (L) (Quantificazione dell'importo dovuto). - 1. Per la quantificazione dell'importo si applica la disposizione di cui all'articolo 211.

articolo 227-ter (L) (Riscossione a mezzo ruolo). 1. Entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo.

2. L'agente della riscossione notifica al debitore una comunicazione con l'intimazione a pagare l'importo dovuto nel termine di un mese e contestuale cartella di pagamento contenente l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni venti successivi alla scadenza del termine di cui alla comunicazione con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata.

3. Se il ruolo è ripartito in più rate, l'intimazione ad adempiere contenuta nella cartella di pagamento produce effetti relativamente a tutte le rate.".

Art. 53

Razionalizzazione del processo del lavoro

1. Nel secondo comma dell'articolo 421 del Codice di Procedura Civile le parole "dell'articolo precedente" sono sostituite dalle parole "dell'articolo 420".

2. Il primo comma dell'articolo 429 del Codice di Procedura Civile è sostituito dal seguente: "Nell'udienza il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. In caso di particolare complessità della controversia, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza".

Art. 54

Accelerazione del processo amministrativo

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall'art. 3, comma 23, dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104, nel testo modificato dall'art. 1, comma 3, lett. a), n. 6) del D.L.vo 15 novembre 2011, n. 195)

1. All'articolo 9, comma 2, della legge 21 luglio 2000, n. 205, le parole "dieci anni" sono sostituite con le seguenti: "cinque anni".

2. La domanda di equa riparazione non è proponibile se nel giudizio dinanzi al giudice amministrativo in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 marzo 2001, n. 89, non è stata presentata l'istanza di prelievo di cui all'articolo 72, comma 2, del codice del processo amministrativo, né con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione. [, nei sei mesi antecedenti alla scadenza dei termini di durata di cui all'articolo 4, comma 1-ter, lettera b).] (parole soppresse) (1)". (2)

3. Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, secondo comma, le parole: ": le prime tre con funzioni consultive e le altre con funzioni giurisdizionali" sono sostituite dalle parole: "con funzioni consultive o giurisdizionali, oltre alla sezione normativa istituita dall'articolo 17, comma 28, della legge 15 maggio 1997, n. 127";

b) all'articolo 1, dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: "Il Presidente del Consiglio di Stato, con proprio provvedimento, all'inizio di ogni anno, sentito il Consiglio di Presidenza, individua le sezioni che svolgono funzioni giurisdizionali e consultive, determina le rispettive materie di competenza e la composizione, nonché la composizione della Adunanza Plenaria ai sensi dell'articolo 5, primo comma.";

[c) all'articolo 5, primo comma, le parole da "dal consiglio" sino alla parola: "giurisdizionali." sono sostituite dalle seguenti parole: "dal Presidente del Consiglio di Stato, sentito il Consiglio di Presidenza.";] (lettera soppressa) (3)

[d) all'articolo 5, comma secondo, le parole "in modo da assicurare in ogni caso la presenza di quattro consiglieri per ciascuna sezione giurisdizionale" sono soppresse.] (lettera soppressa) (3)

(2)

La Corte Costituzionale con sentenza n. 34 del 6 febbraio - 6 marzo 2019 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(3)

Lettera soppressa dall'art. 4, comma 1, n. 40), dell'Allegato 4 al D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104.

Art. 55

Accelerazione del contenzioso tributario

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Relativamente ai soli processi pendenti, su ricorso degli uffici dell'Amministrazione finanziaria, innanzi alla Commissione tributaria centrale alla data di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 351, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione alla data di entrata in vigore del presente decreto, i predetti uffici depositano presso la competente segreteria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, apposita dichiarazione di persistenza del loro interesse alla definizione del giudizio. In assenza di tale dichiarazione i relativi processi si estinguono di diritto e le spese del giudizio restano a carico della parte che le ha sopportate.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si fa luogo alla nomina di nuovi giudici della Commissione tributaria centrale e le sezioni della stessa, ove occorrente, sono integrate esclusivamente con i componenti delle commissioni tributarie regionali presso le quali le predette sezioni hanno sede.

Art. 56

Disposizioni transitorie

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Gli articoli 181 e 429 del codice di procedura civile, come modificati dal presente decreto-legge, si applicano ai giudizi instaurati dalla data della sua entrata in vigore.

CAPO X

PRIVATIZZAZIONI

Art. 57

Servizi di Cabotaggio

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 26, comma 3, lett. a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e abrogato dall'art. 19-ter, comma 25, del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166)

[1. Le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione relative ai servizi di cabotaggio marittimo di servizio pubblico che si svolgono all'interno di una Regione sono esercitati dalla Regione interessata. Per le Regioni a statuto speciale il conferimento delle funzioni e dei compiti avviene nel rispetto degli statuti speciali. La gestione dei servizi di cabotaggio è regolata da contratti di servizio secondo quanto previsto dagli articoli 17 e 19 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni in quanto applicabili al settore. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2010.

2. Le risorse attualmente previste nel bilancio dello Stato per il finanziamento dei contratti di servizio pubblico di cabotaggio marittimo sono altresì destinate alla compartecipazione dello Stato alla spesa sostenuta dalle Regioni per l'erogazione di tali servizi. Con decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è disposta, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente pro tempore, la ripartizione di tali risorse. Al fine di assicurare la congruità e l'efficienza della spesa statale, le Regioni, per accedere al contributo, stipulano i contratti e determinano oneri di servizio pubblico e dinamiche tariffarie sulla base di criteri comuni stabiliti dal CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

[3. Su richiesta delle Regioni interessate, da effettuarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'intera partecipazione detenuta dalla Società Tirrenia di Navigazione S.p.a. nelle società Caremar - Campania Regionale Marittima S.p.a., Saremar - Sardegna Regionale Marittima S.p.a., Toremar - Toscana Regionale Marittima S.p.a., Siremar - Sicilia Regionale Marittima S.p.a. è trasferita, a titolo gratuito, rispettivamente alle Regioni Campania, Sardegna, Toscana, Sicilia. Entro il medesimo termine, la Regione Puglia e la Regione Lazio possono richiedere il trasferimento gratuito, a società da loro interamente partecipate, del complesso dei beni, delle attività e delle risorse umane utilizzate rispettivamente dalla Tirrenia di Navigazione S.p.a. e dalla Caremar S.p.a. per l'esercizio dei collegamenti con le Isole Tremiti e con l'arcipelago Pontino.] (comma abrogato) (1)

[4. In deroga agli articoli 10, 17 e 18 del decreto legislativo n. 422 del 1997 e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuità territoriale e la domanda di mobilità dei cittadini, le Regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a società di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalità stabilite dal diritto comunitario.] (comma abrogato) (1)

5. All'articolo 2, comma 192, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è soppresso.]

(1)

Comma abrogato dall'art. 26, comma 3, lett. b), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Art. 58

Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 19, comma 16-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dall'art. 33, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e modificato dall'art. 33-bis, comma 7, dello stesso D.L. n. 98/2011, nel testo sostituito dall'art. 27, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214)

1. Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonchè di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi, con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze-Agenzia del demanio tra quelli che insistono nel relativo territorio.

2. L'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del consiglio comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pubblica, del piano delle alienazioni e valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del consiglio comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa approvano procedure di copianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'articolo 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le varianti urbanistiche di cui al presente comma, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. non sono soggette a valutazione ambientale strategica.

3. Gli elenchi di cui al comma 1, da pubblicare mediante le forme previste per ciascuno di tali enti, hanno effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e producono gli effetti previsti dall'articolo 2644 del codice civile, nonché ffetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto.

4. Gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura.

5. Contro l'iscrizione del bene negli elenchi di cui al comma 1, è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge.

6. La procedura prevista dall'articolo 3-bis del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato si estende ai beni immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare.

7. I soggetti di cui al comma 1 possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

8. Gli enti proprietari degli immobili inseriti negli elenchi di cui al comma 1 possono conferire i propri beni immobili anche residenziali a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli articoli 4 e seguenti del decreto-legge 25 settembre 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.

9. Ai conferimenti di cui al presente articolo, nonché alle dismissioni degli immobili inclusi negli elenchi di cui al comma 1, si applicano le disposizione dei commi 18 e 19 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001 n. 410.

9-bis. In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti negli elenchi di cui al comma 1, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni e delle valorizzazioni, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti.

Art. 59

Finmeccanica S.p.a.

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. In caso di delibera di aumenti di capitale nel corso del corrente esercizio, da parte della società Finmeccanica S.p.a., finalizzati ad iniziative strategiche di sviluppo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a sottoscrivere azioni di nuova emissione della stessa società per un importo massimo di 250 milioni di euro, attraverso l'esercizio di una quota dei diritti di opzione spettanti allo Stato, mediante utilizzo delle risorse derivanti, almeno per pari importo, dalla distribuzione di riserve disponibili da parte di società controllate dallo Stato e che vengono versate su apposita contabilità speciale per le finalità del presente articolo. In ogni caso, la quota percentuale del capitale sociale detenuta dallo Stato non può risultare inferiore al 30 per cento.

TITOLO III

STABILIZZAZIONE NELLA FINANZA PUBBLICA

CAPO I

BILANCIO DELLO STATO

Art. 60

Missioni di spesa e monitoraggio della finanza pubblica

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 29, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69 e modificato dall'art. 23, comma 21-quater, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Per il triennio 2009-2011 le dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 1, con separata indicazione della componente relativa a competenze predeterminate per legge.

2. Dalle riduzioni di cui al comma 1 sono escluse le dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse; alle spese per interessi; alle poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili con le Regioni; ai trasferimenti a favore degli enti territoriali aventi natura obbligatoria; del fondo ordinario delle università; delle risorse destinate alla ricerca; delle risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche; nonché quelle dipendenti da parametri stabiliti dalla legge o derivanti da accordi internazionali.

3. Fermo quanto previsto in materia di flessibilità con la legge annuale di bilancio, in via sperimentale, limitatamente agli esercizi finanziari 2009 e 2010, nella legge di bilancio, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e dell'obiettivo di pervenire ad un consolidamento per missioni e per programmi di ciascuno stato di previsione, possono essere rimodulate tra i programmi le dotazioni finanziarie di ciascuna missione di spesa, fatta eccezione per le spese di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito. Le rimodulazioni tra spese di funzionamento e spese per interventi sono consentite nel limite del 10 per cento delle risorse stanziate per gli interventi stessi. Resta precluso l'utilizzo degli stanziamenti di spesa in conto capitale per finanziare spese correnti. In apposito allegato a ciascuno stato di previsione della spesa sono esposte le autorizzazioni legislative e i relativi importi da utilizzare per ciascun programma.

4. Ciascun Ministro prospetta le ragioni della riconfi-gurazione delle autorizzazioni di spesa di propria competenza nonchè i criteri per il miglioramento dell'economicità ed efficienza e per la individuazione di indicatori di risultato relativamente alla gestione di ciascun programma nelle relazioni al Parlamento di cui al comma 68 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il termine di cui al citato comma 68 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 è differito, per l'anno 2008, al 30 settembre 2008.

5. Le rimodulazioni di spesa tra i programmi di ciascun Ministero di cui al comma 3 possono essere proposte nel disegno di legge di assestamento e negli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. In tal caso, dopo la presentazione al Parlamento dei relativi disegni di legge, le rimodulazioni possono essere comunque attuate, limitatamente all'esercizio finanziario 2009, in via provvisoria ed in misura tale da non pregiudicare il conseguimento delle finalità definite dalle relative norme sostanziali e comunque non superiore al 10 per cento delle risorse finanziarie complessivamente stanziate dalla medesime leggi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro competente. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo sono trasmessi al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. I pareri devono essere espressi entro quindici giorni dalla data di trasmissione. Decorso inutilmente il termine senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti possono essere adottati. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento ai profili finanziari, ritrasmette alle Camere gli schemi di decreto corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro dieci giorni. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 2, comma 4-quinquies, della citata legge n. 468 del 1978, e 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, nel caso si tratti di dotazioni finanziarie direttamente determinate da disposizioni di legge, i pareri espressi dalle Commissioni competenti per i profili di carattere finanziario sono vincolanti. I decreti di cui al secondo periodo perdono efficacia fin dall'inizio qualora il parlamento non approvi la corrispondente variazione in sede di esame del disegno di legge di assestamento o degli altri provvedimenti di cui all'articolo 17 della legge n. 468 del 1978. Le rimodulazioni proposte con il disegno di legge di assestamento o con gli altri provvedimenti adottabili ai sensi dell'articolo 17 della legge n. 468 del 1978 o con i decreti ministeriali si riferiscono esclusivamente all'esercizio in corso.

6. Il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, è abrogato.

7. Ai fini di assicurare il rispetto effettivo dei parametri imposti in sede internazionale e del patto di stabilità e crescita, nel definire la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi, qualora siano prevedibili specifici e rilevanti effetti sugli andamenti tendenziali del fabbisogno del settore pubblico e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze fornisce i relativi elementi di valutazione nella relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, con specifico riferimento agli effetti che le innovazioni hanno sugli andamenti tendenziali, o con apposita nota scritta negli altri casi. Entro il 31 gennaio 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, ai fini dell'adozione di atti di indirizzo da parte delle competenti Commissioni parlamentari, una relazione contenente informazioni sulle metodologie per la valutazione degli effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni in ciascun settore di spesa.

8. Il fondo di cui all'articolo 5 comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, è integrato di 100 milioni di euro per l'anno 2009, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, da utilizzare a reintegro delle dotazioni finanziarie dei programmi di spesa. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, come rideterminata ai sensi del presente comma, è ridotta dell'importo di 6 milioni di euro per l'anno 2008, di 12 milioni di euro per l'anno 2009 e di 10 milioni di euro per l'anno 2010.

[8-bis. Nello stato di previsione del Ministero della difesa è istituito un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2008, da utilizzare per far fronte alle esigenze prioritarie del Ministero stesso.] (comma abrogato) (1)

8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2008, della dotazione del fondo di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

8-quater. All'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Al fine del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la situazione analitica dei crediti e dei debiti derivanti dalle operazioni poste in essere dai Commissari delegati, a qualsiasi titolo, anche in sostituzione di altri soggetti, deve essere rendicontata annualmente, nonchè al termine della gestione, e trasmessa entro il 31 gennaio di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e all'ISTAT per la valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l'omissione o il ritardo nella rendicontazione si applica la sanzione prevista dall'articolo 337 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni."9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

10. Per l'anno 2009 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 507 e 508, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e la quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma 507, è portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio.

11. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7 e alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 relativa all'aiuto pubblico a favore dei Paesi in via di sviluppo è ridotta di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009.

[12. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 896, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è ridotta di 183 milioni di euro per l'anno 2009.] (comma abrogato) (1)

13. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 le parole "a singoli capitoli," sono sostituite dalle seguenti: "ai singoli programmi".

14. Fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 21 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ai fini del controllo e monitoraggio della spesa pubblica, la mancata segnalazione da parte del funzionario responsabile dell'andamento della stessa in maniera tale da rischiare di non garantire il rispetto delle originarie previsioni di spesa costituisce evento valutabile ai fini della responsabilità disciplinare. Ai fini della responsabilità contabile, il funzionario responsabile risponde del danno derivante dal mancato rispetto dei limiti della spesa originariamente previsti, anche a causa della mancata tempestiva adozione dei provvedimenti necessari ad evitare efficacemente tale esito, nonché delle misure occorrenti per ricondurre la spesa entro i predetti limiti.

[15. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, a decorrere dall'esercizio finanziario 2009, le amministrazioni dello Stato, escluso il comparto della sicurezza e del soccorso, possono assumere mensilmente impegni per importi non superiori ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascuna unità previsionale di base, con esclusione delle spese per stipendi, retribuzioni, pensioni e altre spese fisse o aventi natura obbligatoria ovvero non frazionabili in dodicesimi, nonché per interessi, poste correttive e compensative delle entrate, comprese le regolazioni contabili, accordi internazionali, obblighi derivanti dalla normativa comunitaria, annualità relative ai limiti di impegno e rate di ammortamento mutui. La violazione del divieto di cui al presente comma rileva agli effetti della responsabilità contabile.] (comma abrogato) (2)

15-bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 15, il Ministero degli affari esteri, per le spese connesse al funzionamento e alla sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e consolari nonché agli interventi di emergenza per la tutela dei cittadini italiani all'estero, può assumere impegni superiori a quanto previsto dal predetto comma, nel rispetto, in ogni caso, del limite complessivo annuo anche a valere sulle altre unità previsionali di base del bilancio del medesimo Ministero.

(1)

Comma abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1071, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.

(2)

Comma abrogato dall'art. 5, comma 1, lett. c), del D.L.vo 16 marzo 2018, n. 29 a decorrere dal 1 gennaio 2019.

Art. 61

Ulteriori misure di riduzione della spesa ed abolizione della quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 18, comma 4-sexies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 8-novies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e dall'art. 6, comma 1, del D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, convertito dalla legge 23 aprile 2009, n. 38)

1. A decorrere dall'anno 2009 la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione delle Autorità indipendenti, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, è ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. (1)

2. Al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, riducendo ulteriormente la spesa per studi e consulenze, all'articolo 1, comma 9, della legge23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 40 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento";

b) in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Nel limite di spesa stabilito ai sensi del primo periodo deve rientrare anche la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti".  (1)

3. Le disposizioni introdotte dal comma 2 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

4. All'articolo 53, comma 14, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Dipartimento della funzione pubblica trasmette alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di effettuare la comunicazione, avente ad oggetto l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza".

5. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. (1)

6. A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2007 per la medesima finalità.

7. Le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa.

[7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del presente articolo.] (comma abrogato) (2)

[8. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è destinata nella misura dello 0,5 per cento alle finalità di cui alla medesima disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, è versata ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) (3)

9. Il 50 per cento del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; il predetto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; la medesima disposizione si applica al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali ed ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. (4)

10. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le indennità di funzione ed i gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008 per gli enti indicati nel medesimo articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità. Sino al 2011 è sospesa la possibilità di incremento prevista nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

11. I contributi ordinari attribuiti dal Ministero dell'interno a favore degli enti locali sono ridotti a decorrere dall'anno 2009 di un importo pari a 200 milioni di euro annui per i comuni ed a 50 milioni di euro annui per le province.

12. All'articolo 1, comma 725, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo, le parole: "all'80 per cento" e le parole: "al 70 per cento" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "al 70 per cento" ed "al 60 per cento";

b) nel secondo periodo, le parole: "e in misura ragionevole e proporzionata" sono sostituite dalle seguenti: "e in misura comunque non superiore al doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle società controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle società indicate nel primo periodo del presente comma".

13. Le disposizioni di cui al comma 12 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009.

14. A decorrere dalla data di conferimento o di rinnovo degli incarichi i trattamenti economici complessivi spettanti ai direttori generali, ai direttori sanitari, e ai direttori amministrativi, ed i compensi spettanti ai componenti dei collegi sindacali delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliero universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e degli istituti zooprofilattici sono rideterminati con una riduzione del 20 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2008. (5)

15. Fermo quanto previsto dal comma 14, le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del Servizio sanitario nazionale ed agli enti locali. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5 e 6 non si applicano agli enti previdenziali privatizzati.

16. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni, entro il 31 dicembre 2008, adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione dell'ammontare dei compensi e delle indennità dei componenti degli organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla soppressione degli enti inutili, alla fusione delle società partecipate, al ridimensionamento delle strutture organizzative ed all'adozione di misure analoghe a quelle previste nel presente articolo. La disposizione di cui al presente comma costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilità e crescita dell'Unione europea. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del presente comma, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, concorrono alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

17. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e le maggiori entrate di cui al presente articolo, con esclusione di quelle di cui ai commi 14 e 16, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale. Le somme versate ai sensi del primo periodo sono riassegnate ad un apposito fondo di parte corrente. La dotazione finanziaria del fondo è stabilita in 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009; la predetta dotazione è incrementata con le somme riassegnate ai sensi del periodo precedente. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze una quota del fondo di cui al terzo periodo può essere destinata alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, inclusa l'assunzione di personale in deroga ai limiti stabiliti dalla legislazione vigente ai sensi e nei limiti di cui al comma 22; un'ulteriore quota può essere destinata al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nell'articolo 67, comma 5, ovvero delle amministrazioni interessate dall'applicazione dell'articolo 67, comma 2. Le somme destinate alla tutela della sicurezza pubblica sono ripartite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tra le unità previsionali di base interessate. La quota del fondo eccedente la dotazione di 200 milioni di euro non destinate alle predette finalità entro il 31 dicembre di ogni anno costituisce economia di bilancio. (6)  (1)

18. Per l'anno 2009 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un apposito fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro, per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno ed i comuni interessati, delle iniziative urgenti occorrenti per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per l'attuazione del presente comma.

19. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera p), primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abolita. Resta fermo quanto previsto dal comma 21 del presente articolo. (7)

20. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19:

a) il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al quale concorre ordinariamente lo Stato, di cui all'articolo 79, comma 1, del presente decreto, è incrementato di 400 milioni di euro su base annua per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) le regioni:

1) destinano, ciascuna al proprio servizio sanitario regionale, le risorse provenienti dalle disposizioni di cui ai commi 14 e 16;

2) adottano ulteriori misure di incremento dell'efficienza e di razionalizzazione della spesa, dirette a realizzare la parte residuale della copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 19.

21. Le regioni, comunque, in luogo della completa adozione delle misure di cui ai commi 14 e 16 ed al numero 2) della lettera b) del comma 20 possono decidere di applicare, in misura integrale o ridotta, la quota di partecipazione abolita ai sensi del comma 19, ovvero altre forme di partecipazione dei cittadini alla spesa sanitaria di effetto finanziario equivalente. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al comma 20, lettera b) e al primo periodo del presente comma, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, comunica alle regioni, entro il 30 settembre 2008, l'importo che ciascuna di esse deve garantire ai fini dell'equivalenza finanziaria.

22. Per l'anno 2009, per le esigenze connesse alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione ed al contrasto del crimine, alla repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali ed alla tutela del patrimonio agroforestale, la Polizia di Stato, Corpo dei vigili del fuoco, l'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza, il Corpo di polizia penitenziaria ed il Corpo forestale dello Stato sono autorizzati ad effettuare assunzioni in deroga alla normativa vigente entro un limite di spesa pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, a valere, quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2009 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, sulle risorse di cui al comma 17, e quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui all'articolo 60, comma 8. Tali risorse sono destinate prioritariamente al reclutamento di personale proveniente dalle Forze armate. Alla ripartizione delle predette risorse si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, da adottarsi su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2009, secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. (8)

23. Le somme di denaro sequestrate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, affluiscono ad un unico fondo. Allo stesso fondo affluiscono altresì i proventi derivanti dai beni confiscati nell'ambito di procedimenti penali, amministrativi o per l'applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonchè alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o di irrogazione di sanzioni amministrative, anche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni. Per la gestione delle predette risorse può essere utilizzata la società di cui all'articolo 1, comma 367 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono adottate le disposizioni di attuazione del presente comma. (9)

[24. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, provvede annualmente a determinare con decreto i risparmi conseguiti per effetto dell'applicazione delle disposizioni del comma 23, che sono devoluti insieme ai proventi di cui al secondo periodo del citato comma 23, previa verifica di compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, per quota parte alla tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, per altra quota al potenziamento dei servizi istituzionali del Ministero della giustizia, e per la restante parte sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.] (comma abrogato) (10)

25. Sono abrogati i commi 102, 103 e 104 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

26. All'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, nel comma 1, dopo le parole: "beni mobili" sono inserite le seguenti: "compresi quelli".

27. Dopo il comma 345 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è inserito il seguente:

"345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345, stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, è destinata al finanziamento della carta acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini residenti che versano in condizione di maggior disagio economico.".

(1)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 210 del 14 settembre - 14 ottobre 2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede, limitatamente alla sua applicazione alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa ivi previste siano versate annualmente ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato.

(4)

Vedi D.P.C.M. 4 dicembre 2009, n. 214: "Regolamento relativo al funzionamento del fondo perequativo dei proventi derivanti agli avvocati e procuratori dello Stato da incarichi arbitrali".

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 341 del 16-30/12/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui si applica alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

(6)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 341 del 16-30/12/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui si applica all'Università della Valle d'Aosta.

(7)

Ai sensi dell'art. 17, comma 6, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le disposizioni di cui al comma annotato cessano di avere effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta legge n. 111/2011.

(8)

Il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui al comma annotato, è prorogato al 31 maggio 2010, dall'art. 4, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

(9)

Per le modalità di gestione del Fondo unico giustizia, di cui al comma annotato, vedi l'art. 2, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

In ordine all'attuazione delle disposizioni di cui al comma annotato, in materia di Fondo unico di giustizia, vedi il D.M. Economia e Finanza 30 luglio 2009, n. 127.

(10)

Comma abrogato dall'art. 2, comma 8, del D.L. 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

Art. 62

Contenimento dell'uso degli strumenti derivati e dell'indebitamento delle regioni e degli enti locali

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sostituito dall'art. 3, comma 1, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e integrato e modificato dall'art. 1, comma 572, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. Le norme del presente articolo costituiscono princìpi fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica e hanno il fine di assicurare la tutela dell'unità economica della Repubblica ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera e), e terzo comma, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione. Le disposizioni del presente articolo costituiscono altresì norme di applicazione necessaria.

2. Alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fatto divieto di emettere titoli obbligazionari o altre passività che prevedano il rimborso del capitale in un'unica soluzione alla scadenza, nonchè titoli obbligazionari o altre passività in valuta estera. Per tali enti, la durata di una singola operazione di indebitamento, anche se consistente nella rinegoziazione di una passività esistente, non può essere superiore a trenta né inferiore a cinque anni.

3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti derivate.

3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:

a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati;

b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei contratti riassegnati;

c) la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto è riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a variabile o viceversa e con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura;

d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono l'acquisto di cap da parte dell'ente.

3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 è esclusa altresì la facoltà per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del relativo saldo.

4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle caratteristiche del medesimo contratto, nonchè delle variazioni intervenute nella copertura del sottostante indebitamento.

5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall'ente.

[6. Agli enti di cui al comma 2 è fatto divieto di stipulare, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, e comunque per il periodo minimo di un anno decorrente dalla data di entrata in vigore del presente decreto, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati. Resta ferma la possibilità di ristrutturare il contratto derivato a seguito di modifica della passività alla quale il medesimo contratto derivato è riferito, con la finalità di mantenere la corrispondenza tra la passività rinegoziata e la collegata operazione di copertura.] (comma abrogato) (1)

7. Fermo restando quanto previsto in termini di comunicazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 41, commi 2-bis e 2-ter, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette altresì mensilmente alla Corte dei conti copia della documentazione ricevuta in relazione ai contratti stipulati di cui al comma 3.

8. Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzi gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata.

9. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "cessioni di crediti vantati verso altre amministrazioni pubbliche" sono aggiunte le seguenti: "nonché, sulla base dei criteri definiti in sede europea dall'Ufficio statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), l'eventuale premio incassato al momento del perfezionamento delle operazioni derivate".

10. Sono abrogati l'articolo 41, comma 2, primo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché l'articolo 1, commi 381, 382, 383 e 384, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le disposizioni relative all'utilizzo degli strumenti derivati da parte degli enti territoriali emanate in attuazione dell'articolo 41, comma 1, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448sono abrogate dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità 2014.

11. Restano salve tutte le disposizioni in materia di indebitamento delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali che non siano in contrasto con le disposizioni del presente articolo.

Art. 63

Esigenze prioritarie

(integrato e modificato e dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di euro 90 milioni per l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine è integrato l'apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

2. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 621, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si applica limitatamente all'anno 2008.

3. In relazione alle necessità connesse alle spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione è incrementato dell'importo di euro 200 milioni per l'anno 2008.

4. Per far fronte alle esigenze del Gruppo Ferrovie dello Stato S.p.a. è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è definita la destinazione del contributo.

5. Per far fronte alle obbligazioni già assunte per la realizzazione di interventi previsti nel contratto di programma 2003-2005 e in Accordi pregressi, a valere su residui passivi degli anni 2002 e precedenti, la Società ANAS S.p.a. è autorizzata ad utilizzare, in via di anticipazione, le disponibilità giacenti sul conto di tesoreria n. 20060, con obbligo di reintegro entro il 31 dicembre 2008, previa presentazione di apposita ricognizione riguardante il fabbisogno correlato all'attuazione degli interventi per il corrente esercizio e per l'anno 2009.

6. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, relativa al Fondo per l'occupazione è incrementata di euro 700 milioni per l'anno 2009.

7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, relativa al Fondo da ripartire per le politiche sociali, come determinata dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 300 milioni di euro per l'anno 2009.

8. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un apposito fondo, con una dotazione finanziaria di 900 milioni di euro e 500 milioni a decorrere dall'anno 2010, per il finanziamento, con appositi provvedimenti normativi, delle misure di proroga di agevolazioni fiscali riconosciute a legislazione vigente.

9. All'articolo 1, comma 282, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole "quadriennio 2005-2008" sono sostituite dalle seguenti: "periodo 2005-2011".

9-bis Il contributo al Comitato italiano paraolimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

10. Al fine di garantire le necessarie risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato occorrenti per i rinnovi contrattuali e gli adeguamenti retributivi del personale delle amministrazioni statali nonché per l'attuazione delle misure di cui all'articolo 78, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrato dell'importo di 500 milioni di euro per l'anno 2008, di 2.340 milioni milioni di euro per gli anni 2009 e 2010 e di 2.310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il predetto Fondo è altresì incrementato, a valere, per quanto attiene all'anno 2008, sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dei seguenti importi: 0,8 milioni di euro per l'anno 2008, 20,6 milioni di euro per l'anno 2009, 51,7 milioni di euro per l'anno 2010, 24,5 milioni di euro per l'anno 2011 e 25,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. La dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ulteriormente incrementata di 330 milioni di euro per l'anno 2009 e di 430 milioni per ciascuno degli anni 2010 e 2011.

[11. All'articolo 2, comma 488, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nel rispetto del limite del 7 per cento dei fondi disponibili, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a procedere, in forma diretta, alla realizzazione di investimenti per infrastrutture di interesse regionale nel limite di 75 milioni di euro per l'anno 2008.".] (comma soppresso) (1)

12. Per promuovere lo sviluppo economico e rimuovere gli squilibri economico-sociali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dei trasporti, il Fondo per la promozione e il sostegno dello sviluppo del trasporto pubblico locale, con una dotazione di 113 milioni di euro per l'anno 2008, di 130 milioni di euro per l'anno 2009 e di 110 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011. Per gli anni successivi, al finanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Le risorse del Fondo sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dal comma 306 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le procedure e le modalità previste da tali disposizioni. Gli interventi finanziati, ai sensi e con le modalità della legge 26 febbraio 1992, n. 211, con le risorse di cui al presente comma, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono destinati al completamento delle opere in corso di realizzazione in misura non superiore al 20 per cento. Il finanziamento di nuovi interventi è subordinato all'esistenza di parcheggi di interscambio, ovvero alla loro realizzazione, che può essere finanziata con le risorse di cui al presente comma.

13. La ripartizione delle risorse di cui al comma 12 tra le finalità ivi previste è definita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. In fase di prima applicazione, per il triennio 2008-2010, le risorse sono ripartite in pari misura tra le finalità previste. A decorrere dall'anno 2011 la ripartizione delle risorse tra le finalità di cui al comma 13 è effettuata con il medesimo decreto, tenendo conto di principi di premialità che incentivino l'efficienza, l'efficacia e la qualità nell'erogazione dei servizi, la mobilità pubblica e la tutela ambientale. All'articolo 1, comma 1032, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera d) è abrogata.

13-bis. Per la realizzazione di progetti di settore finalizzati al sostegno di produzioni e allevamenti di particolare rilievo ambientale, economico, sociale ed occupazionale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. All'attuazione degli interventi di cui al presente comma provvede con proprio decreto il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. (2)

13-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, la lettera a) è abrogata. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma, valutate in 16.700.000 euro per l'anno 2008 e in 66.800.000 euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del citato decreto-legge n. 93 del 2008, come integrata con le risorse di cui all'articolo 60, comma 8, del presente decreto.

(2)

In ordine ai criteri di assegnazione dei contributi per il settore apistico, di cui al comma annotato, vedi il D. MIPAAF 16 gennaio 2010.

Art. 63

Cinque per mille (1)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Per l'anno finanziario 2009, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta 2008, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:

a) sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonchè delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997; (2)

b) finanziamento della ricerca scientifica e dell'università; (3)

c) finanziamento della ricerca sanitaria; (4)

d) sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente; (5)

e) sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge. (6)

2. Resta fermo il meccanismo dell'otto per mille di cui alla legge 20 maggio 1985, n. 222.

3. I soggetti di cui al comma 1 ammessi al riparto devono redigere, entro un anno dalla ricezione delle somme ad essi destinate, un apposito e separato rendiconto dal quale risulti, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente la destinazione delle somme ad essi attribuite.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse nonchè le modalità e i termini del recupero delle somme non rendicontate ai sensi del comma 3.

5. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è integrata di 20 milioni di euro per l'anno 2010.

6. Le disposizioni che riconoscono contributi a favore di associazioni sportive dilettantistiche a valere sulle risorse derivanti dal 5 mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto previa adozione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che disciplina le relative modalità di attuazione, prevedendo particolari modalità di accesso al contributo, di controllo e di rendicontazione, nonchè la limitazione dell'incentivo nei confronti delle sole associazioni sportive che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

(1)

Con riferimento all'anno finanziario 2009, per le disposizioni in materia di 5 per mille, vedi il D.P.C.M. 3 aprile 2009.

(2)

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera annotata, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille, vedi l'art. 1 del D.P.C.M. 3 aprile 2009.

(3)

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera annotata, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille, vedi l'art. 2 del D.P.C.M. 3 aprile 2009.

(4)

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera annotata, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille, vedi l'art. 3 del D.P.C.M. 3 aprile 2009.

(5)

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera annotata, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille, vedi l'art. 4 del D.P.C.M. 3 aprile 2009.

(6)

Per l'individuazione dei soggetti di cui alla lettera annotata, che intendono partecipare alla ripartizione della quota del 5 per mille, vedi l'art. 5 del D.P.C.M. 3 aprile 2009.

CAPO II

CONTENIMENTO DELLA SPESA PER IL PUBBLICO IMPIEGO

Art. 64

Disposizioni in materia di organizzazione scolastica

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e dall'art. 3, comma 1, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189)

1. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici e di una piena valorizzazione professionale del personale docente, a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, sono adottati interventi e misure volti ad incrementare, gradualmente, di un punto il rapporto alunni/docente, da realizzare comunque entro l'anno scolastico 2011/2012, per un accostamento di tale rapporto ai relativi standard europei tenendo anche conto delle necessità relative agli alunni diversamente abili.

2. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e dei parametri previsti per la definizione delle dotazioni organiche del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), in modo da conseguire, nel triennio 2009-2011 una riduzione complessiva del 17 per cento della consistenza numerica della dotazione organica determinata per l'anno scolastico 2007/2008. Per ciascuno degli anni considerati, detto decremento non deve essere inferiore ad un terzo della riduzione complessiva da conseguire, fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (1)

3. Per la realizzazione delle finalità previste dal presente articolo, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico. (2) (1)

4. Per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed in modo da assicurare comunque la puntuale attuazione del piano di cui al comma 3, in relazione agli interventi annuali ivi previsti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi ai seguenti criteri:

a. razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, per una maggiore flessibilità nell'impiego dei docenti; (3)

b. ridefinizione dei curricoli vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali;

c. revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi;

d. rimodulazione dell'attuale organizzazione didattica della scuola primaria ivi compresa la formazione professionale per il personale docente interessato ai processi di innovazione ordinamentale senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

e. revisione dei criteri e dei parametri vigenti per la determinazione della consistenza complessiva degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; (4)

f. ridefinizione dell'assetto organizzativo-didattico dei centri di istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, previsto dalla vigente normativa. (5) (6)

[f-bis. definizione di criteri, tempi e modalità per la determinazione e l'articolazione dell'azione di ridimensionamento della rete scolastica prevedendo, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, l'attivazione di servizi qualificati per la migliore fruizione dell'offerta formativa;] (7)

[f-ter. nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni, lo Stato, le regioni e gli enti locali possono prevedere specifiche misure finalizzate alla riduzione del disagio degli utenti. (8)] (7)

4-bis) Ai fini di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione dell'attuale assetto ordinamentale di cui al comma 4, nell'ambito del secondo ciclo di istruzione e formazione di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche con l'obiettivo di ottimizzare le risorse disponibili, all'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole da: "Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici" sino a: "Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano" sono sostituite dalle seguenti: "L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma 624 del presente articolo".

4-ter) Le procedure per l'accesso alle Scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario attivate presso le università sono sospese per l'anno accademico 2008-2009 e fino al completamento degli adempimenti di cui alle lettere a) ed e) del comma 4.

4-quater. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, per l'anno scolastico 2009/2010, assicurano il dimensionamento delle istituzioni scolastiche autonome nel rispetto dei parametri fissati dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, da realizzare comunque non oltre il 31 dicembre 2008. In ogni caso per il predetto anno scolastico la consistenza numerica dei punti di erogazione dei servizi scolastici non deve superare quella relativa al precedente anno scolastico 2008/2009.

4-quinquies. Per gli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per i rapporti con le regioni, promuovono, entro il 15 giugno 2009, la stipula di un'intesa in sede di Conferenza unificata per disciplinare l'attività di dimensionamento della rete scolastica, ai sensi del comma 4, lettera f-ter), con particolare riferimento ai punti di erogazione del servizio scolastico. Detta intesa prevede la definizione dei criteri finalizzati alla riqualificazione del sistema scolastico, al contenimento della spesa pubblica nonchè ai tempi e alle modalità di realizzazione, mediante la previsione di appositi protocolli d'intesa tra le regioni e gli uffici scolastici regionali.

4-sexies. In sede di Conferenza unificata si provvede al monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 4-quater e 4-quinquies. In relazione agli adempimenti di cui al comma 4-quater il monitoraggio è finalizzato anche all'adozione, entro il 15 febbraio 2009, degli eventuali interventi necessari per garantire il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica

5. I dirigenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, compresi i dirigenti scolastici, coinvolti nel processo di razionalizzazione di cui al presente articolo, ne assicurano la compiuta e puntuale realizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificato e valutato sulla base delle vigenti disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale previste dalla predetta normativa.

6. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 2, commi 411 e 412, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dall'attuazione dei commi 1, 2, 3, e 4 del presente articolo, devono derivare per il bilancio dello Stato economie lorde di spesa, non inferiori a 456 milioni di euro per l'anno 2009, a 1.650 milioni di euro per l'anno 2010, a 2.538 milioni di euro per l'anno 2011 e a 3.188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7. Ferme restando le competenze istituzionali di controllo e verifica in capo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministero dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituito, contestualmente all'avvio dell'azione programmatica e senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, un comitato di verifica tecnico-finanziaria composto da rappresentanti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell'economia e delle finanze, con lo scopo di monitorare il processo attuativo delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di assicurare la compiuta realizzazione degli obiettivi finanziari ivi previsti, segnalando eventuali scostamenti per le occorrenti misure correttive. Ai componenti del Comitato non spetta alcun compenso nè rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto.

8. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al comma 6, si applica la procedura prevista dall'articolo 1, comma 621, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

9. Una quota parte delle economie di spesa di cui al comma 6 è destinata, nella misura del 30 per cento, ad incrementare le risorse contrattuali stanziate per le iniziative dirette alla valorizzazione ed allo sviluppo professionale della carriera del personale della Scuola a decorrere dall'anno 2010, con riferimento ai risparmi conseguiti per ciascun anno scolastico. Gli importi corrispondenti alle indicate economie di spesa vengono iscritti in bilancio in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno successivo a quello dell'effettiva realizzazione dell'economia di spesa, e saranno resi disponibili in gestione con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca subordinatamente alla verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento delle stesse rispetto ai risparmi previsti.

(1)

Per il Regolamento relativo ai criteri e ai parametri per la determinazione degli organici del personale ATA, di cui al comma annotato, si rimanda al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

(2)

Per l'interpretazione autentica delle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 17, comma 25, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(3)

In attuazione della lettera annotata si rimanda al D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19.

(4)

Per il Regolamento relativo ai criteri e ai parametri per la determinazione degli organici del personale ATA, di cui alla lettera annotata, si rimanda al D.P.R. 22 giugno 2009, n. 119.

(5)

Per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei, vedi il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89.

Per il riordino degli istituti tecnici, vedi il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88.

Per il riordino degli istituti professionali, vedi il D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87.

Per la revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, secondo le disposizioni di cui al comma annotato, vedi il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89.

Per la riorganizzazione della rete scolastica secondo le disposizioni contenute nel presente comma, vedi il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81.

Per la ridefinizione dell'assetto organizzativo didattico dei Centri d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i corsi serali, vedi il D.P.R. 29 ottobre 2012, n. 263.

(6)

Per effetto dell'art. 17, comma 25, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine di cui al comma annotato, si intende comunque rispettato con l'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri degli schemi dei regolamenti menzionati nel medesimo articolo.

(7)

Con sentenza della Corte costituzionale 24/06-2/07/2009, n. 200, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale delle disposizioni contenute nella lettera annotata.

(8)

Per l'insegnante unico nella scuola primaria, si rimanda all'art. 4, del D.L. 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

Art. 65

Forze armate

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e abrogato dall'art. 2268, comma 1, n. 1071, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66)

[1. In coerenza con il processo di revisione organizzativa del Ministero della difesa e della politica di riallocazione e ottimizzazione delle risorse, da perseguire anche mediante l'impiego in mansioni tipicamente operative del personale utilizzato per compiti strumentali, gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14 novembre 2000, n. 331, nonché dalla tabella C allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 226, così come rideterminati dall'articolo 1, comma 570, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 2, comma 71, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 sono ridotti del 7 per cento per l'anno 2009 e del 40 per cento a decorrere dall'anno 2010.

2. A decorrere dall'anno 2010, i risparmi di cui al comma 1 per la parte eccedente il 7 per cento, possono essere conseguiti in alternativa anche parziale alle modalità ivi previste, mediante specifici piani di razionalizzazione predisposti dal Ministero della difesa in altri settori di spesa.

3. Dall'attuazione del comma 1 devono conseguire economie di spesa per un importo non inferiore a 304 milioni di euro a decorrere all'anno 2010. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, in caso di accertamento di minori economie, si provvede a ridurre le dotazioni complessive di parte corrente dello stato di previsione del Ministero della difesa ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale del dicastero medesimo.]

Art. 66

Turn over

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 1, comma 3, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, integrato dall'art. 2, commi 207 e 208, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, modificato e integrato dall'art. 9, commi 6, 7 e 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dagli artt. 9, comma 1, e 10, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato dall'art. 29, comma 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dall'art. 1, comma 3, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, modificato e integrato dall'art. 14, commi 1, lett. b), 2, 3 e 4, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 58, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dall'art. 1, comma 460, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, integrato dall'art. 1, comma 346, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, modificato e integrato dall'art. 1, comma 251, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e modificato dall'art. 1, comma 825, della legge 30 dicembre 2024, n. 207)

1. Le amministrazioni di cui al presente articolo provvedono, entro il 31 dicembre 2008 a rideterminare la programmazione triennale del fabbisogno di personale in relazione alle misure di razionalizzazione, di riduzione delle dotazioni organiche e di contenimento delle assunzioni previste dal presente decreto.

2. All'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle parole "per l'anno 2008" e le parole "per ciascun anno" sono sostituite dalle parole "per il medesimo anno".

3. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. (1) (2)

4. All'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le parole "per gli anni 2008 e 2009" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2008".

5. Per l'anno 2009 le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere alla stabilizzazione di personale in possesso dei requisiti ivi richiamati nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 10 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da stabilizzare non può eccedere, per ciascuna amministrazione, il 10 per cento delle unità cessate nell'anno precedente. (1)

6. L'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è sostituito dal seguente: "Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.".

7. Il comma 102 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente: "Per gli anni 2010 e 2011, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere, per ciascun anno, il 20 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.

8. Sono abrogati i commi 103 e 104 dell'articolo 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

[9. Per l'anno 2015, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad eccezione dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 40 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere non può eccedere il 50 per cento delle unità cessate nell'anno precedente.] (comma abrogato) (3)

9-bis. Per gli anni 2010 e 2011 i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono procedere, secondo le modalità di cui al comma 10, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari a quella relativa al personale cessato dal servizio nel corso dell'anno precedente e per un numero di unità non superiore a quelle cessate dal servizio nel corso dell'anno precedente. La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del venti per cento per il triennio 2012-2014, del cinquanta per cento nell'anno 2015 e del 100 per cento per gli anni dal 2016 al 2025, del 75 per cento per l'anno 2026 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2027. (4) (5) (6) (7) (8)

10. Le assunzioni di cui ai commi 3, 5, 7 e 9 sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo. (9)

11. I limiti di cui ai commi 3, 7 e 9 si applicano anche alle assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le limitazioni di cui ai commi 3, 7 e 9 non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse con la professionalizzazione delle forze armate cui si applica la specifica disciplina di settore.

12. All'articolo 1, comma 103 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come modificato da ultimo dall'articolo 3, comma 105 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 le parole "A decorrere dall'anno 2011" sono sostituite dalle parole "A decorrere dall'anno 2013".

13. Per il triennio 2009-2011, le università statali, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, possono procedere, per ciascun anno, ad assunzioni di personale nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al cinquanta per cento di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. Ciascuna università destina tale somma per una quota non inferiore al 50 per cento all'assunzione di ricercatori e per una quota non superiore al 20 per cento all'assunzione di professori ordinari. Fermo restando il rispetto dei predetti limiti di spesa, le quote di cui al periodo precedente non si applicano agli Istituti di istruzione universitaria ad ordinamento speciale. Sono fatte salve le assunzioni dei ricercatori per i concorsi di cui all'articolo 1, comma 648, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti delle risorse residue previste dal predetto articolo 1, comma 650. Nei limiti previsti dal presente comma è compreso, per l'anno 2009, anche il personale oggetto di procedure di stabilizzazione in possesso degli specifici requisiti previsti dalla normativa vigente. [Nei confronti delle università per l'anno 2012 si applica quanto disposto dal comma 9.] (periodo soppresso) (10)  Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette. In relazione a quanto previsto dal presente comma, l'autorizzazione legislativa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente il fondo per il finanziamento ordinario delle università, è ridotta di 63,5 milioni di euro per l'anno 2009, di 190 milioni di euro per l'anno 2010, di 316 milioni di euro per l'anno 2011, di 417 milioni di euro per l'anno 2012 e di 455 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013. (11) (4)

13-bis. Per il biennio 2012-2013 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente. La predetta facoltà è fissata nella misura del 50 per cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento per gli anni dal 2018 al 2024, del 75 per cento per l'anno 2025 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2026. Per i ricercatori universitari la predetta facoltà è fissata nella misura del 100 per cento per l'anno 2025 e nella misura del 75 per cento per l'anno 2026. Per l'anno 2015, le università che rispettano la condizione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e delle successive norme di attuazione del comma 6 del medesimo articolo 7 possono procedere, in aggiunta alle facoltà di cui al secondo periodo del presente comma, all'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, anche utilizzando le cessazioni avvenute nell'anno precedente riferite ai ricercatori di cui al citato articolo 24, comma 3, lettera a), già assunti a valere sulle facoltà assunzionali previste dal presente comma. A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 L'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni di cui ai periodi precedenti è effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca procede annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze. Al fine di completarne l'istituzione delle attività, sino al 31 dicembre 2014, le disposizioni precedenti non si applicano agli istituti ad ordinamento speciale, di cui ai decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 2 agosto 2005, 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 30 novembre 2005, e 18 novembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 1° dicembre 2005. (4)  (5)

[14. Per l'anno 2010 gli enti di ricerca possono procedere, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limiti di cui all'articolo 1, comma 643, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Per il triennio 2011-2013 gli enti di ricerca possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purchè entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. [La predetta facoltà assunzionale è fissata nella misura del 50 per cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016, dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. (1) (4)] (periodo soppresso) (12) [In ogni caso il numero delle unità di personale da assumere in ciascuno dei predetti anni non può eccedere le unità cessate nell'anno precedente.] (periodo soppresso) (13)] (comma soppresso) (14)

(1)

Per effetto dell'art. 17, comma 17, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui al comma annotato, è prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 marzo 2010.

Per la proroga del termine del 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011, vedi l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 28 marzo 2011.

(2)

Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si rimanda all'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e succ. mod.

(4)

Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e succ. mod.

(5)

Per la proroga del termine per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 1, comma 2, del D.L. 31 dicembre 2014, n. 192, convertito dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 e succ. mod. e all'art. 1, commi 14 e 15, del D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18.

(7)

Per la proroga, delle graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui al comma annotato, fino al 31 dicembre 2017, si rimanda all'art. 1, comma 368, della legge 11 dicembre 2016, n. 232,  fino al 31 dicembre 2018, si rimanda all'art. 1, comma 1122, lett. g), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

(8)

Per l'autorizzazione alle assunzioni di personale di cui al comma annotato si rimanda ai D.P.C.M. 19 ottobre 201610 ottobre 201728 dicembre 20201 dicembre 20224 dicembre 202319 giugno 2024 e 19 dicembre 2024.

(9)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 6-bis, comma 1, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 e all'art. 1, comma 382, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(11)

Per effetto dell'art. 17, comma 18, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il termine per procedere alle assunzioni di personale relative alle cessazioni verificatesi nell'anno 2008, di cui al comma annotato, è prorogato al 31 dicembre 2010.

Per la proroga del termine del 31 dicembre 2010 al 31 marzo 2011, vedi l'art. 1, comma 1, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Il predetto termine è prorogato al 31 dicembre 2011 dall'art. 1, comma 1, del D.P.C.M. 28 marzo 2011.

(13)

Periodo abrogato dall'art. 35, comma 2, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Art. 67

Norme in materia di contrattazione integrativa e di controllo dei contratti nazionali ed integrativi

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 4, comma 47, della legge 12 novembre 2011, n. 183) (1)

1. Le risorse determinate, per l'anno 2007, ai sensi dell'articolo 12, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, sono ridotte del 10% ed un importo pari a 20 milioni di euro è destinato al fondo di assistenza per i finanzieri di cui alla legge 20 ottobre 1960, n. 1265. A decorrere dall'anno 2012 una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, è destinata al potenziamento e alla copertura di oneri indifferibili dell'Amministrazione economico-finanziaria esclusi quelli di personale; con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è stabilito il riparto della predetta quota tra le diverse strutture, incluso il Corpo della Guardia di finanza.

2. Per l'anno 2009, nelle more di un generale riordino della materia concernente la disciplina del trattamento economico accessorio, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo30 marzo 2001, n. 165, rivolta a definire una più stretta correlazione di tali trattamenti alle maggiori prestazioni lavorative e allo svolgimento di attività di rilevanza istituzionale che richiedono particolare impegno e responsabilità, tutte le disposizioni speciali, di cui all'allegato B, che prevedono risorse aggiuntive a favore dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono disapplicate.

3. A decorrere dall'anno 2010 le risorse previste dalle disposizioni di cui all'allegato B, che vanno a confluire nei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni statali, sono ridotte del 20% e sono utilizzate sulla base di nuovi criteri e modalità di cui al comma 2 che tengano conto dell'apporto individuale degli uffici e dell'effettiva applicazione ai processi di realizzazione degli obiettivi istituzionali indicati dalle predette disposizioni.

4. I commi 2 e 3, trovano applicazione nei confronti di ulteriori disposizioni speciali che prevedono risorse aggiuntive a favore dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 189, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005 n. 266 è così sostituito: "189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004 come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.".

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

[7. All'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. In caso di certificazione non positiva della Corte dei Conti le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo. Il Presidente dell'Aran, sentito il Comitato di settore ed il Presidente del Consiglio dei Ministri, provvede alla riapertura delle trattative ed alla sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo adeguando i costi contrattuali ai fini della certificazione. In seguito alla sottoscrizione della nuova ipotesi si riapre la procedura di certificazione prevista dai commi precedenti. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate.";

b) il comma 7 è sostituito dal seguente: "7. L'ipotesi di accordo è trasmessa dall'Aran, corredata dalla prescritta relazione tecnica, al comitato di settore ed al Presidente del Consiglio dei Ministri entro 7 giorni dalla data di sottoscrizione. Il parere del Comitato di settore e del Consiglio dei Ministri si intende reso favorevolmente trascorsi quindici giorni dalla data di trasmissione della relazione tecnica da parte dell'Aran. La procedura di certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo decorsi i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei Ministri, il predetto termine può essere sospeso una sola volta e per non più di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei Ministri deve essere comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato all'Aran, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i contratti per i quali non si sia conclusa la procedura di certificazione divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. Resta escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo 41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del presente articolo;

c) dopo il comma 7 è inserito il seguente comma: "7-bis. Tutti i termini indicati dal presente articolo si intendono riferiti a giornate lavorative.".] (comma abrogato) (2)

[8. In attuazione dei principi di responsabilizzazione e di efficienza della pubblica amministrazione, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, hanno l'obbligo di trasmettere alla Corte dei Conti, tramite il Ministero economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 31 maggio di ogni anno, specifiche informazioni sulla contrattazione integrativa, certificate dagli organi di controllo interno. (3)]  (comma abrogato) (2)

[9. A tal fine, d'intesa con la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, il Ministero economia e finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato integra le informazioni annualmente richieste con il modello di cui all'articolo 40-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, predisponendo un'apposita scheda con le ulteriori informazioni di interesse della Corte dei Conti volte tra l'altro ad accertare, oltre il rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla vigente normativa in ordine alla consistenza delle risorse assegnate ai fondi per la contrattazione integrativa ed all'evoluzione della consistenza dei fondi e della spesa derivante dai contratti integrativi applicati, anche la concreta definizione ed applicazione di criteri improntati alla premialità, al riconoscimento del merito ed alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, con riguardo ai diversi istituti finanziati dalla contrattazione integrativa, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche. (3)]  (comma abrogato) (2)

[10. La Corte dei Conti utilizza tali informazioni, unitamente a quelle trasmesse ai sensi del titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini del referto sul costo del lavoro e propone, in caso di esorbitanza delle spese dai limiti imposti dai vincoli di finanza pubblica e dagli indirizzi generali assunti in materia in sede di contrattazione collettiva nazionale, interventi correttivi a livello di comparto o di singolo ente. Fatte salve le ipotesi di responsabilità previste dalla normativa vigente, in caso di accertato superamento di tali vincoli le corrispondenti clausole contrattuali sono immediatamente sospese ed è fatto obbligo di recupero nell'ambito della sessione negoziale successiva. (3)]  (comma abrogato) (2)

[11. Le amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare in modo permanente sul proprio sito web, con modalità che garantiscano la piena visibilità e accessibilità delle informazioni ai cittadini, la documentazione trasmessa annualmente all'organo di controllo in materia di contrattazione integrativa. (3)]  (comma abrogato) (2)

[12. In caso di mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo, oltre alle sanzioni previste dall'articolo 60, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere a qualsiasi adeguamento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa. Il collegio dei revisori di ciascuna amministrazione, o in sua assenza, l'organo di controllo interno equivalente vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni del presente articolo. (3)]  (comma abrogato) (2)

(1)

Ai sensi dall'art. 36, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le modifiche operate dalla predetta legge entrano in vigore il 1° gennaio 2012.

(3)

In materia di monitoraggio della contrattazione integrativa, di cui al comma annotato, vedi la C.M. Economia e Finanza 20 gennaio 2009, n. 1.

Art. 68

Riduzione degli organismi collegiali e di duplicazioni di strutture

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Ai fini dell'attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, improntato a criteri di rigorosa selezione, per la valutazione della perdurante utilità degli organismi collegiali operanti presso la Pubblica Amministrazione e per realizzare, entro il triennio 2009-2011, la graduale riduzione di tali organismi fino al definitivo trasferimento delle attività ad essi demandati nell'ambito di quelle istituzionali delle Amministrazioni, vanno esclusi dalla proroga prevista dal comma 2-bis del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006 gli organismi collegiali:

istituiti in data antecedente al 30 giugno 2004 da disposizioni legislative od atti amministrativi la cui operatività è finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi o alla definizione di particolari attività previste dai provvedimenti di istituzione e non abbiano ancora conseguito le predette finalità;

istituiti successivamente alla data del 30 giugno 2004 che non operano da almeno due anni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto;

svolgenti funzioni riconducibili alle competenze previste dai regolamenti di organizzazione per gli uffici di struttura dirigenziale di 1° e 2° livello dell'Amministrazione presso la quale gli stessi operano ricorrendo, ove vi siano competenze di più amministrazioni, alla conferenza di servizi. (1) (2)

2. Nei casi in cui, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 venga riconosciuta l'utilità degli organismi collegiali di cui al comma 1, la proroga è concessa per un periodo non superiore a due anni. In sede di concessione della proroga prevista dal citato comma 2-bis dovranno inoltre prevedersi ulteriori obiettivi di contenimento dei trattamenti economici da corrispondere ai componenti privilegiando i compensi collegati alla presenza rispetto a quelli forfetari od onnicomprensivi e stabilendo l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo. (3)

3. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, sono individuati gli organismi collegiali ritenuti utili sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi, in modo tale da assicurare un ulteriore contenimento della spesa non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato articolo 29 del decreto-legge n. 223 del 2006.

4. La riduzione di spesa prevista dal comma 1 dell'articolo 29 del citato decreto-legge n. 223 del 2006 riferita all'anno 2006 si applica agli organismi collegiali ivi presenti istituiti dopo la data di entrata in vigore del citato decreto-legge.

5. Al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali nonché di favorire una maggiore efficienza dei servizi e la razionalizzazione delle procedure, le strutture amministrative che svolgono prevalentemente attività a contenuto tecnico e di elevata specializzazione riconducibili a funzioni istituzionali attribuite ad amministrazioni dello Stato centrali o periferiche, sono soppresse e le relative competenze sono trasferite alle Amministrazioni svolgenti funzioni omogenee.

6. In particolare sono soppresse le seguenti strutture:

a) Alto Commissario per la prevenzione ed il contrasto della corruzione e delle altre forme di illecito all'interno della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e successive modificazioni.

b) Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 e all'articolo 4-bis del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;

c) Commissione per l'inquadramento del personale già dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità Atlantica di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 9 marzo 1971, n. 98.

6-bis. Le funzioni delle strutture di cui al comma 6 lettere a) e b) sono trasferite al Ministro competente che può delegare un sottosegretario di Stato.

7. Le amministrazioni interessate trasmettono al Dipartimento della Funzione Pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - i provvedimenti di attuazione del presente articolo.

8. Gli organi delle strutture soppresse ai sensi del presente articolo rimangono in carica per 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al fine di gestire l'ordinato trasferimento delle funzioni. I risparmi derivanti dal presente articolo sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica. [Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato i provvedimenti di attuazione del presente articolo.] (periodo soppresso) (4)

(1)

Per la partecipazione onorifica agli organismi collegiali di cui al comma annotato, vedi l'art. 6, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

(2)

Per gli indirizzi interpretativi in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, vedi la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2010.

(3)

Per la proroga degli organismi collegiali di cui al comma annotato, si rimanda al D.P.C.M. 27 febbraio 2012.

Art. 69

Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali

(sostituito dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la maturazione dell'aumento biennale o della classe di stipendio, nei limiti del 2,5 per cento, previsti dai rispettivi ordinamenti è differita, una tantum, per un periodo di dodici mesi, alla scadenza del quale è attribuito il corrispondente valore economico maturato. Il periodo di dodici mesi di differimento è utile anche ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali.

2. Per il personale che, nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1, effettua passaggi di qualifica comportanti valutazione economica di anzianità pregressa, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento economico spettante nella nuova qualifica considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

3. Per il personale che nel corso del periodo di differimento indicato al comma 1 cessa dal servizio con diritto a pensione, alla scadenza di tale periodo e con la medesima decorrenza si procede a rideterminare il trattamento di pensione, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato. Il corrispondente valore forma oggetto di contribuzione per i mesi di differimento.

4. Resta ferma la disciplina di cui all'articolo 11, commi 10 e 12, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come sostituito dall'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 2007, n. 111.

5. In relazione ai risparmi lordi relativi al sistema universitario, valutati in 13,5 milioni di euro per l'anno 2009, in 27 milioni di euro per l'anno 2010 e in 13,5 milioni di euro per l'anno 2011, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tenuto conto dell'articolazione del sistema universitario e della distribuzione del personale interessato, definisce, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità di versamento, da parte delle singole università, delle relative risorse con imputazione al capo X, capitolo 2368, dello stato di previsione delle entrate del Bilancio dello Stato, assicurando le necessarie attività di monitoraggio.

6. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, si provvede, quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e, quanto a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, mediante riduzione lineare dello 0,83 per cento degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Art. 70

Esclusione di trattamenti economici aggiuntivi per infermità dipendente da causa di servizio

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall'art. 2159, comma 1, del D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 e integrato dall'art. 1, comma 469, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche ai quali sia stata riconosciuta un'infermità dipendente da causa di servizio ed ascritta ad una delle categorie della tabella A annessa al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, fermo restando il diritto all'equo indennizzo è esclusa l'attribuzione di qualsiasi trattamento economico aggiuntivo previsto da norme di legge o pattizie.

1-bis. In deroga alle disposizioni del presente articolo, al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare nonchè al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si applica l'articolo 1801 del codice dell'ordinamento militare.

2. Con la decorrenza di cui al comma 1 sono conseguentemente abrogati gli articoli 43 e 44 del testo unico di cui al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 e gli articoli 117 e 120 del Regio decreto 31 dicembre 1928, n. 3458 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 71

Assenze per malattia e per permesso retribuito dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 17, comma 23, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 e integrato dall'art. 87, comma 3-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27)

1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ad esclusione di quelli relativi al ricovero ospedaliero in strutture del servizio sanitario nazionale per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza (LEA), ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonchè del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, gli emolumenti di carattere continuativo correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale.

[2. Nell'ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell'anno solare l'assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.] (comma abrogato) (2)

[3. L'Amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.] (comma abrogato) (2) [Le fasce orarie di reperibilità del lavoratore, entro le quali devono essere effettuate le visite mediche di controllo, sono dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i non lavorativi e i festivi.] (periodo soppresso) (3)

4. La contrattazione collettiva ovvero le specifiche normative di settore, fermi restando i limiti massimi delle assenze per permesso retribuito previsti dalla normativa vigente, definiscono i termini e le modalità di fruizione delle stesse, con l'obbligo di stabilire una quantificazione esclusivamente ad ore delle tipologie di permesso retribuito, per le quali la legge, i regolamenti, i contratti collettivi o gli accordi sindacali prevedano una fruizione alternativa in ore o in giorni. Nel caso di fruizione dell'intera giornata lavorativa, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente, per ciascuna tipologia, viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.

[5. Le assenze dal servizio dei dipendenti di cui al comma 1 non sono equiparate alla presenza in servizio ai fini della distribuzione delle somme dei fondi per la contrattazione integrativa. Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per l'espletamento delle funzioni di giudice popolare, nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.] (comma abrogato) (4)

[5-bis. Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali su richiesta delle Amministrazioni pubbliche interessate rientrano nei compiti istituzionali del Servizio sanitario nazionale; conseguentemente i relativi oneri restano comunque a carico delle aziende sanitarie locali.] (5)

[5-ter. A decorrere dall'anno 2010 in sede di riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale è individuata una quota di finanziamento destinata agli scopi di cui al comma 5-bis, ripartita fra le regioni tenendo conto del numero dei dipendenti pubblici presenti nei rispettivi territori; gli accertamenti di cui al medesimo comma 5-bis sono effettuati nei limiti delle ordinarie risorse disponibili a tale scopo.] (5)

6. Le disposizioni del presente articolo costituiscono norme non derogabili dai contratti o accordi collettivi. (6)

(1)

In materia di assenze dal servizio per malattia dei pubblici dipendenti, vedi la Circ. Dip. Funzione Pubblica 19 luglio 2010, n. 8.

(3)

Periodo soppresso dall'art. 17, comma 23, lett. c), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(4)

Comma abrogato dall'art. 17, comma 23, lett. d), del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; in virtù della medesima disposizione, gli effetti di tale abrogazione concernono le assenze effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del citato D.L. n. 78/2009.

(5)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 207 del 7-10 giugno 2010, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 23, lett. e), del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, conv. dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nella parte in cui aggiunge all'art. 71 del presente D.L. n. 112/2008, i commi 5-bis e 5-ter annotati.

(6)

Per i chiarimenti relativi alle disposizioni contenute nell'articolo annotato, nel testo previgente alla conversione in legge del presente decreto, vedi la Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2008, n. 7.

Da ultimo si rimanda alla Circ. della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dip. Funzione pubblica 5/09/2008, n. 8.

Art. 72

Personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo (1)

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dall'art. 6, comma 3, della legge 4 marzo 2009, n. 15, dall'art. 17, comma 35-novies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, integrato dall'art. 14, comma 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, modificato e integrato dall'art. 2, comma 53, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e modificato dall'art. 1, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114)

[1. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale in servizio presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le Agenzie fiscali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, gli Enti pubblici non economici, le Università, le Istituzioni ed Enti di ricerca nonché gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può chiedere di essere esonerato dal servizio nel corso del quinquennio antecedente la data di maturazione della anzianità massima contributiva di 40 anni. La richiesta di esonero dal servizio deve essere presentata dai soggetti interessati, improrogabilmente, entro il 1° marzo di ciascun anno a condizione che entro l'anno solare raggiungano il requisito minimo di anzianità contributivo richiesto e non è revocabile. La disposizione non si applica al personale della Scuola. (2)] (comma abrogato) (3)

[1-bis. I posti resisi vacanti ai sensi del comma 1 non sono reintegrabili negli anni nei quali può essere presentata la richiesta di esonero ai sensi del primo periodo del medesimo comma 1.] (comma abrogato) (3)

[2. E' data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze funzionali, di accogliere la richiesta dando priorità al personale interessato da processi di riorganizzazione della rete centrale e periferica o di razionalizzazione o appartenente a qualifiche di personale per le quali è prevista una riduzione di organico.] (comma abrogato) (3)

[3. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al cinquanta per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione. Ove durante tale periodo il dipendente svolga in modo continuativo ed esclusivo attività di volontariato, opportunamente documentata e certificata, presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni non governative che operano nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, ed altri soggetti da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la misura del predetto trattamento economico temporaneo è elevata dal cinquanta al settanta per cento. Fino al collocamento a riposo del personale in posizione di esonero gli importi del trattamento economico posti a carico dei fondi unici di amministrazione non possono essere utilizzati per nuove finalità.] (comma abrogato) (3)

[4. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.] (comma abrogato) (3)

[5. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.] (comma abrogato) (3)

[6. Le amministrazioni di appartenenza, in relazione alle economie effettivamente derivanti dal collocamento in posizione di esonero dal servizio, certificate dai competenti organi di controllo, possono procedere, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero dell'economia e delle finanze ad assunzioni di personale in via anticipata rispetto a quelle consentite dalla normativa vigente per l'anno di cessazione dal servizio per limiti di età del dipendente collocato in posizione di esonero. Tali assunzioni vengono scomputate da quelle consentite in tale anno.] (comma abrogato) (3)

7. All'articolo 16 comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: "In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi. La domanda di trattenimento va presentata all'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento."

[8. Sono fatti salvi i trattenimenti in servizio in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelli disposti con riferimento alle domande di trattenimento presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.] (comma abrogato) (4)

[9. Le amministrazioni di cui al comma 7 riconsiderano, con provvedimento motivato, tenuto conto di quanto ivi previsto, i provvedimenti di trattenimento in servizio già adottati con decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 2009.] (comma abrogato) (4)

[10. I trattenimenti in servizio già autorizzati con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati al trattenimento sono tenuti a presentare una nuova istanza nei termini di cui al comma 7.] (comma abrogato) (4)

[11. Con decisione motivata con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, incluse le autorità indipendenti, possono, a decorrere dalla maturazione del requisito di anzianità contributiva per l'accesso al pensionamento, come rideterminato a decorrere dal 1º gennaio 2012 dall'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, risolvere il rapporto di lavoro e il contratto individuale anche del personale dirigenziale, con un preavviso di sei mesi e comunque non prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a riduzione percentuale ai sensi del citato comma 10 dell'articolo 24. Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale di magistratura, ai professori universitari e ai responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale e si applicano, non prima del raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età, ai dirigenti medici e del ruolo sanitario. Le medesime disposizioni del presente comma si applicano altresì ai soggetti che abbiano beneficiato dell'articolo 3, comma 57, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (5)

11-bis. Per le determinazioni relative ai trattenimenti in servizio e alla risoluzione del rapporto di lavoro e di impiego, gli enti e gli altri organismi previdenziali comunicano, anche in via telematica, alle amministrazioni pubbliche richiedenti i dati relativi all'anzianità contributiva dei dipendenti interessati.

(1)

Per i chiarimenti relativi alle disposizioni di cui all'articolo annotato, vedi la Circ. Presidenza del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2008, n. 10.

(2)

In ordine all'individuazione degli ulteriori soggetti presso cui prestare attività di volontariato per l'elevazione del trattamento economico temporaneo spettante nel periodo di esonero dal servizio, si rimanda al D.M. Economia e Finanze 5 novembre 2008.

(3)

Comma abrogato dall'art. 24, comma 14, lett. e), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che continua a trovare applicazione per i lavoratori di cui alla predetta lett. e).

Art. 73

Part time

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. All'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "avviene automaticamente" sono sostituite dalle seguenti: "può essere concessa dall'amministrazione";

b) al secondo periodo le parole "grave pregiudizio" sono sostituite dalla seguente: "pregiudizio";

c) al secondo periodo le parole da: "può con provvedimento motivato" fino a "non superiore a sei mesi" sono soppresse;

d) all'ultimo periodo, le parole: "il Ministro della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze".

2. All'articolo 1, comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "al 50" sono sostituite dalle seguenti: "al 70";

b) [dopo le parole predetti risparmi,] (parole soppresse) (1) le parole da "può essere utilizzata" fino a "dei commi da 45 a 55" sono sostituite dalle seguenti: "è destinata, secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, ad incentivare la mobilità del personale esclusivamente per le amministrazioni che dimostrino di aver provveduto ad attivare piani di mobilità e di riallocazione mediante trasferimento di personale da una sede all'altra dell'amministrazione stessa.";

c) le parole da "L'ulteriore quota" fino a "produttività individuale e collettiva" sono soppresse.

Art. 74

Riduzione degli assetti organizzativi (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 1, comma 9, del D.L. 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e modificato dall'art. 2, comma 7-bis, del D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25)

1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, [ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri,] (parole soppresse) (2) le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonché gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: (3)

a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalità ed economicità, operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte:

alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici;

all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti.

Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilità dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;

c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.

2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonché l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche.

3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono allariorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture - uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a) da parte dei Ministeri possono essere computate altresì le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 404, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno già adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilità di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonché nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze generali di compatibilità nonché degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle economie, corrispondenti a una riduzione degli organici dirigenziali pari al 7 per cento della dotazione di livello dirigenziale generale e al 15 per cento di quella di livello non generale, con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.

5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. (4)

6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione. (5)

(1)

Per la riorganizzazione del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo annotato, si vada il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95.

(3)

Per la riduzione degli assetti organizzativi delle amministrazioni di cui al comma annotato, vedi l'art. 1, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.

(4)

Per effetto dell'art. 41, comma 5, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le disposizioni di cui al comma annotato restano confermate.

(5)

Per effetto dell'art. 41, comma 10, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, il potere di adozione da parte dei Ministeri degli atti applicativi delle riduzioni degli assetti organizzativi di cui all'articolo annotato, è differito al 31 maggio 2009.

Art. 75

Autorità indipendenti

(soppresso dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

[1. Le Autorità indipendenti, in attesa della emanazione della specifica disciplina di riforma di cui all'articolo 3, comma 45 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed, in coerenza con i rispettivi ordinamenti, riconsiderano le proprie politiche in materia di personale in base ai principi di contenimento della relativa spesa desumibili dalle corrispondenti norme di cui al presente decreto, predisponendo allo scopo, appositi piani di adeguamento da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nelle more delle attività di verifica dei predetti piani, da completarsi entro i quarantacinque giorni successivi alla ricezione, fatte salve eventuali motivate esigenze istruttorie, è fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo.

2. Presso le stesse Autorità il trattamento economico del personale già interessato dalle procedure di cui all'articolo 1, comma 519 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è determinato al livello iniziale e senza riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata nei contratti a termine o di specializzazione, senza maggiori spese e con l'attribuzione di un assegno "ad personam", riassorbibile e non rivalutabile pari all'eventuale differenza tra il trattamento economico conseguito e quello spettante all'atto del passaggio in ruolo.]

Art. 76

Spese di personale per gli enti locali e delle camere di commercio

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 14, comma 9, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall'art. 1, comma 118, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, dall'art. 20, comma 9, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dall'art. 4, comma 103, della legge 12 novembre 2011, n. 183, modificato dall'art. 28, comma 11-quater, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, modificato e integrato dall'art. 4-ter, comma 10, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dall'art. 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

[1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è aggiunto alla fine il seguente periodo: "ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente".] (comma abrogato) (1)

[2. In attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, le deroghe previste dall'articolo 3, comma 121, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono sospese, ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a dieci.] (comma abrogato) (1)

3. L'articolo 82, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "La corresponsione dei gettoni di presenza è comunque subordinata alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalità".

4. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

[5. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, con particolare riferimento alle dinamiche di crescita della spesa per la contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.] (comma abrogato) (1)

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo accordo tra Governo, regioni e autonomie locali da concludersi in sede di conferenza unificata, sono definiti parametri e criteri di virtuosità, con correlati obiettivi differenziati di risparmio, tenuto conto delle dimensioni demografiche degli enti, delle percentuali di incidenza delle spese di personale attualmente esistenti rispetto alla spesa corrente e dell'andamento di tale tipologia di spesa nel quinquennio precedente. In tale sede sono altresì definiti:

a) criteri e modalità per estendere la norma anche agli enti non sottoposti al patto di stabilità interno;

b) criteri e parametri - con riferimento agli articoli 90 e 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e considerando in via prioritaria il rapporto tra la popolazione dell'ente ed il numero dei dipendenti in servizio - volti alla riduzione dell'affidamento di incarichi a soggetti esterni all'ente, con particolare riferimento agli incarichi dirigenziali e alla fissazione di tetti retributivi non superabili in relazione ai singoli incarichi e di tetti di spesa complessivi per gli enti;

c) criteri e parametri - considerando quale base di riferimento il rapporto tra numero dei dirigenti e dipendenti in servizio negli enti - volti alla riduzione dell'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico.

6-bis. Sono ridotti dell'importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 i trasferimenti erariali a favore delle comunità montane. Alla riduzione si procede intervenendo prioritariamente sulle comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare. All'attuazione del presente comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. (2) (3)

[7. E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma. Ai fini del computo della percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute anche dalle aziende speciali, dalle istituzioni e società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, nè commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, è modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini aggregati. La disposizione di cui al terzo periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari. Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale. (4) (5)] (comma abrogato) (6)

8. Il personale delle aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non può transitare, in caso di cessazione dell'attività delle aziende medesime, alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di riferimento, se non previa procedura selettiva di natura concorsuale e, in ogni caso, a valere sui contingenti di assunzioni effettuabili in base alla vigente normativa. Sono disapplicate le eventuali disposizioni statutarie o regolamentari in contrasto con il presente articolo.

8-bis. Le aziende speciali create dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono soggette ai vincoli in materia di personale previsti dalla vigente normativa per le rispettive camere. In ogni caso gli atti di assunzione di personale a qualsiasi titolo devono essere asseverati e autorizzati dalle rispettive camere.

(2)

Per la riduzione dei fondi alle Comunità montane, di cui al comma annotato, vedi il D.M. Interno 3 giugno 2009.

(3)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 27 del 25-28/01/2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui prevede che "i destinatari della riduzione, prioritariamente, devono essere individuati tra le comunità che si trovano ad una altitudine media inferiore a settecentocinquanta metri sopra il livello del mare" e nella parte in cui non prevede che all'attuazione del medesimo comma si provvede con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze "d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281".

(4)

Ai sensi dall'art. 14, comma 9, D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, la disposizione di cui al comma annotato, come sostituito dallo stesso comma 9, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell'anno 2010.

(5)

Ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, per gli enti locali in sperimentazione di cui all'art. 36 del D.L.vo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite del 40 per cento di cui al primo periodo del comma annotato, è incrementato al 50 per cento.

CAPO III

PATTO DI STABILITA' INTERNO

Art. 77

Patto di stabilità interno

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;

b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.

2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31 luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina del nuovo patto di stabilità interno, volta a conseguire gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso al presente decreto sono accantonati e possono essere utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette disposizioni legislative.

2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119, secondo comma, della Costituzione, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti alle regioni per finanziare funzioni di competenza regionale.

2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al comma 2-bis. Il fondo è costituito nell'anno 2010 e i criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 77

Patto di stabilità interno per gli enti locali (1)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato e integrato dall'art. 2, comma 41, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, integrato dall'art. 9-bis, comma 4, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 4, comma 4-septies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 e dall'art. 14, comma 33-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 31, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. La manovra finanziaria è fissata in termini di riduzione del saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011.

3. Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo di saldo finanziario, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti applicano al saldo dell'anno 2007, calcolato in termini di competenza mista ai sensi del comma 5, le seguenti percentuali:

a) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 17 per cento per l'anno 2009, 62 per cento per l'anno 2010 e 125 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 48 per cento per l'anno 2009, 1997 per cento per l'anno 2010 e 165 per cento per l'anno 2011;

b) se l'ente ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 10 per cento per l'anno 2009, 10 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

c) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, positivo, le percentuali sono:

1) per le province: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 0 per cento per l'anno 2009, 0 per cento per l'anno 2010 e 0 per cento per l'anno 2011;

d) se l'ente non ha rispettato il patto di stabilità per l'anno 2007 e presenta un saldo per lo stesso anno 2007, in termini di competenza mista, negativo, le percentuali sono:

1) per le province: 22 per cento per l'anno 2009, 80 per cento per l'anno 2010 e 150 per cento per l'anno 2011;

2) per i comuni: 70 per cento per l'anno 2009, 110 per cento per l'anno 2010 e 180 per cento per l'anno 2011.

4. Per gli enti per i quali negli anni 2004-2005, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b) del presente articolo.

4-bis. Per gli enti per i quali negli anni 2007-2009, anche per frazione di anno, l'organo consiliare era stato commissariato ai sensi dell'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, si applicano ai fini del patto di stabilità interno le stesse regole degli enti di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo, prendendo come base di riferimento le risultanze contabili dell'esercizio finanziario precedente a quello di assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno.

5. Il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali calcolato in termini di competenza mista è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti.

6. Gli enti di cui al comma 3, lettere a) e d) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, migliorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere a) e d).

7. Gli enti di cui al comma 3, lettere b) e c) devono conseguire, per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, un saldo finanziario in termini di competenza mista almeno pari al corrispondente saldo finanziario dell'anno 2007, quale risulta dai conti consuntivi, peggiorato dell'importo risultante dall'applicazione delle percentuali indicate nelle stesse lettere b) e c).

7-bis. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni per l'attuazione delle ordinanze emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione dello stato di emergenza. L'esclusione delle spese opera anche se esse sono effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-ter. Le province e i comuni che beneficiano dell'esclusione di cui al comma 7-bis sono tenuti a presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, l'elenco delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ripartite nella parte corrente e nella parte in conto capitale.

7-quater. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione europea nè le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.

7-quinquies. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 7-quater, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

7-sexies. Nel saldo finanziario di cui al comma 5 non sono considerate le risorse provenienti dai trasferimenti di cui ai commi 704 e 707 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nè le relative spese in conto capitale sostenute dai comuni. L'esclusione delle spese opera anche se effettuate in più anni, purchè nei limiti complessivi delle medesime risorse.

[8. Le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di società operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonché quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette società, qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare non sono conteggiate nella base assunta a riferimento nel 2007 per l'individuazione degli obiettivi e dei saldi utili per il rispetto del patto di stabilità interno, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.] (comma abrogato) (2)

9. Per l'anno 2009, nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al comma 3, lettere a) e d), sull'importo delle spese finali dell'anno 2007, al netto delle concessioni di crediti, risulti per i comuni superiore al 20 per cento, il comune deve considerare come obiettivo del patto di stabilità interno l'importo corrispondente al 20 per cento della spesa finale.

9-bis. A decorrere dall'anno 2009, per gli enti di cui al comma 3, lettera b), che nell'anno 2007 hanno percepito dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere da società quotate in mercati regolamentati operanti nel settore dei servizi pubblici locali, le percentuali indicate nel medesimo comma sono applicate alla media dei saldi del quinquennio 2003-2007, calcolati in termini di competenza mista ai sensi del comma 5.

[10. Al fine di ricondurre la dinamica di crescita del debito in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica, le province e i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono aumentare, a decorrere dall'anno 2010, la consistenza del proprio debito al 31 dicembre dell'anno precedente in misura non superiore alla percentuale annualmente determinata, con proiezione triennale e separatamente tra i comuni e le province, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base degli obiettivi programmatici indicati nei Documenti di programmazione economico-finanziaria. Resta fermo il limite di indebitamento stabilito dall'art. 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (3)

[11. Nel caso in cui la provincia o il comune soggetto al patto di stabilità interno registri per l'anno precedente un rapporto percentuale tra la consistenza complessiva del proprio debito e il totale delle entrate correnti, al netto dei trasferimenti statali e regionali, superiore alla misura determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la percentuale di cui al comma 10 è ridotta di un punto. Il rapporto percentuale è aggiornato con cadenza triennale.] (comma abrogato) (3)

12. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. A tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

13. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, il rimborso per le trasferte dei consiglieri comunali e provinciali è, per ogni chilometro, pari a un quinto del costo di un litro di benzina.

14. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla loro situazione debitoria, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti trasmettono semestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le informazioni riguardanti le risultanze in termini di competenza mista, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Con lo stesso decreto è definito il prospetto dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei commi 6 e 7. La mancata trasmissione del prospetto dimostrativo degli obiettivi programmatici costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. La mancata comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai sensi del comma 18, secondo le indicazioni di cui al decreto previsto dal primo periodo del presente comma, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle regole del patto di stabilità interno. (4) (5)

15. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuno degli enti di cui al comma 1 è tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione del saldo finanziario in termini di competenza mista conseguito, sottoscritta dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le modalità definiti dal decreto di cui al comma 14. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 20, ma si applicano, fino alla data di invio della certificazione, solo quelle di cui al comma 4 dell'art. 76. (6) (5)

16. Qualora dai conti della tesoreria statale degli enti locali si registrino prelevamenti non coerenti con gli impegni in materia di obiettivi di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei prelevamenti.

17. Gli enti istituiti negli anni 2007 e 2008 sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno, rispettivamente, dagli anni 2010 e 2011 assumendo, quale base di calcolo su cui applicare le regole, le risultanze, rispettivamente, degli esercizi 2008 e 2009.

18. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'art. 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole del patto di stabilità interno dall'anno successivo a quello della rielezione degli organi istituzionali.

19. Le informazioni previste dai commi 14 e 15 sono messe a disposizione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, nonché dell'Unione delle province d'Italia (UPI) e dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo modalità e contenuti individuati tramite apposite convenzioni.

20. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011, alla provincia o comune inadempiente sono ridotti per un importo pari alla differenza, se positiva, tra il saldo programmatico e il saldo reale, e comunque per un importo non superiore al 5 per cento, i contributi ordinari dovuti dal Ministero dell'interno per l'anno successivo. Inoltre, l'ente inadempiente non può, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione, da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (7) (8)

21. Restano altresì ferme, per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, le disposizioni recate dal comma 4 dell'art. 76. (7)

21-bis. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2008 relativamente ai pagamenti concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilità di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni di cui ai commi 20 e 21 del presente articolo non si applicano agli enti locali che hanno rispettato il patto di stabilità interno nel triennio 2005-2007 e che hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale, per un ammontare non superiore a quello medio corrispondente del triennio 2005-2007. (9)

22. Le misure di cui ai commi 20, lettera a) e 21 non concorrono al perseguimento degli obiettivi assegnati per l'anno in cui le misure vengono attuate.

23. Qualora venga conseguito l'obiettivo programmatico assegnato al settore locale, le province e i comuni virtuosi possono, nell'anno successivo a quello di riferimento, escludere dal computo del saldo di cui al comma 15 un importo pari al 70 per cento della differenza, registrata nell'anno di riferimento, tra il saldo conseguito dagli enti inadempienti al patto di stabilità interno e l'obiettivo programmatico assegnato. La virtuosità degli enti è determinata attraverso la valutazione della posizione di ciascun ente rispetto ai due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24. L'assegnazione a ciascun ente dell'importo da escludere è determinata mediante una funzione lineare della distanza di ciascun ente virtuoso dal valore medio degli indicatori individuato per classe demografica. Le classi demografiche considerate sono:

a) per le province:

1) province con popolazione fino a 400.000 abitanti;

2) province con popolazione superiore a 400.000 abitanti;

b) per i comuni:

1) comuni con popolazione superiore a 5.000 e fino a 50.000 abitanti;

2) comuni con popolazione superiore a 50.000 e fino a 100.000 abitanti;

3) comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. (10)

24. Gli indicatori di cui al comma 23 sono finalizzati a misurare il grado di rigidità strutturale dei bilanci e il grado di autonomia finanziaria degli enti. (10)

25. Per le province l'indicatore per misurare il grado di autonomia finanziaria non si applica sino all'attuazione del federalismo fiscale. (10)

26. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti i due indicatori economico-strutturali di cui al comma 24 e i valori medi per fasce demografiche sulla base dei dati annualmente acquisiti attraverso la certificazione relativa alla verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Con lo stesso decreto sono definite le modalità di riparto in base agli indicatori. Gli importi da escludere dal patto sono pubblicati nel sito web "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A decorrere dall'anno 2010, l'applicazione degli indicatori di cui ai commi 23 e 24 dovrà tenere conto, oltre che delle fasce demografiche, anche delle aree geografiche da individuare con il decreto di cui al presente comma. (10)

27. Resta ferma l'applicazione di quanto stabilito dall'art. 1, comma 685-bis, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, introdotto dall'art. 1, comma 379, lettera i), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in relazione all'attivazione di un nuovo sistema di acquisizione dei dati di competenza finanziaria.

28. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

29. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

[30. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, fatta eccezione per gli aumenti relativi alla tassa sui rifiuti solidi urbani (TARSU).] (comma abrogato) (11)

31. Le disposizioni del presente articolo si applicano, per il periodo rispettivamente previsto, fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

32. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, entro il 30 aprile 2009, i comuni trasmettono al Ministero dell'interno la certificazione del mancato gettito accertato, secondo modalità stabilite con decreto del medesimo Ministero. (12)

(1)

Vedi:

- C.M. Economia e Finanze 30 marzo 2010, n. 15: "Patto di stabilità interno per l'anno 2010 per le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

- C.M. Economia e Finanze 6 aprile 2011, n. 11: "Patto di stabilità interno per il triennio 2011-2013 per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti".

(4)

In ordine al monitoraggio semestrale del patto di stabilità interno, relativo alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, vedi il D.M. Economia e Finanze 1° ottobre 2009, per l'anno 2009, ed il D.M. Economia e Finanze 14 luglio 2010, per l'anno 2010.

(5)

In ordine alla certificazione per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno delle province e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per l'anno 2009, vedi il D.M. Economia e Finanze 8 marzo 2010 e per l'anno 2010, il D.M. Economia e Finanze 18 marzo 2011.

(6)

Per gli obiettivi programmatici relativi al patto di stabilità interno delle provincie e dei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, per il triennio 2009-2011, vedi il D.M. Economia e Finanze 15 giugno 2009 e per il triennio 2010-2012, il D.M. Economia e Finanze 14 luglio 2010.

(7)

In ordine all'applicazione delle sanzioni di cui al comma annotato, si rimanda alla disposizioni contenute nell'art. 2, comma 48, della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

(8)

Per le modifiche alle disposizioni di cui al comma annotato, in materia di riduzione di trasferimenti statali, vedi l'art. 14, commi 3, 4 e 5, del D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

(9)

Per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 2 del D.M. 15 aprile 2009.

(10)

Ai sensi dell'art. 14, comma 12, del D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122, per l'anno 2010 non si applicano i commi 23, 24, 25 e 26 annotati.

(12)

In ordine alla trasmissione della certificazione di cui al comma annotato, si rimanda alle disposizioni contenute all'art. 2, commi 6 e 7, del D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Art. 77

Patto di stabilità interno delle regioni delle province autonome

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 2, comma 42, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 e dall'art. 4, comma 4-octies, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42)

1. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 2 a 19, che costituiscono principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

2. Continua ad applicarsi la sperimentazione sui saldi di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma 2, per gli anni 2009-2011, il complesso delle spese finali di ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma 4, non può essere superiore, per l'anno 2009, al corrispondente complesso di spese finali determinate sulla base dell'obiettivo programmatico per l'anno 2008 diminuito dello 0,6 per cento, e per gli anni 2010 e 2011, non può essere rispettivamente superiore al complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente, calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilità interno, aumentato dell'1,0 per cento per l'anno 2010 e diminuito dello 0,9 per cento per l'anno 2011. L'obiettivo programmatico per l'anno 2008 è quello risultante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 657, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

4. Il complesso delle spese finali è determinato dalla somma delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:

a) spese per la sanità, cui si applica la specifica disciplina di settore;

b) spese per la concessione di crediti.

5. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza sia in termini di cassa.

5-bis. A decorrere dall'anno 2008, le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilità interno delle regioni e delle province autonome.

5-ter. Nei casi in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 5-bis, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero può essere conseguito anche nell'anno successivo.

5-quater. Le regioni, cui si applicano limiti alla spesa, possono ridefinire il proprio obiettivo di cassa attraverso una corrispondente riduzione dell'obiettivo degli impegni di parte corrente relativi agli interessi passivi e oneri finanziari diversi, alla spesa di personale, alla produzione di servizi in economia e all'acquisizione di servizi e forniture, calcolata con riferimento agli impegni correnti dell'ultimo esercizio in cui la regione ha rispettato il patto. Entro il 30 giugno le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato l'obiettivo programmatico di cassa rideterminato, l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese compensate e l'obiettivo programmatico di competenza relativo alle spese non compensate, unitamente agli elementi informativi necessari a verificare le modalità di calcolo degli obiettivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità per il monitoraggio e la certificazione di cui ai commi 12 e 13.

6. Per gli esercizi 2009, 2010 e 2011, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano, entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, con il Ministro dell'economia e delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto capitale, nonchè dei relativi pagamenti, in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2009-2011; a tale fine, entro il 31 ottobre di ciascun anno precedente, il presidente dell'ente trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei rispettivi territori provvedono alle finalità correlate al patto di stabilità interno le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, esercitando le competenze alle stesse attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione. Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano entro il 31 dicembre di ciascun anno precedente, si applicano, per gli enti locali dei rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti locali in materia di patto di stabilità interno.

7. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre che nei modi stabiliti dal comma 6, anche con misure finalizzate a produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, mediante l'assunzione dell'esercizio di funzioni statali, attraverso l'emanazione, con le modalità stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le modalità e l'entità dei risparmi per il bilancio dello Stato da ottenere in modo permanente o comunque per annualità definite.

8. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2, le norme di attuazione devono altresì prevedere le disposizioni per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.

9. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma 2 si procede, anche nei confronti di una sola o più regioni, a ridefinire con legge le regole del patto di stabilità interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di competenza mista calcolato quale somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano può essere assunto a riferimento, con l'accordo di cui al comma 6, il saldo finanziario anche prima della conclusione del procedimento e dell'approvazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 656, della legge n. 296 del 2006, a condizione che la sperimentazione effettuata secondo le regole stabilite dal presente comma abbia conseguito esiti positivi per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

10. Resta ferma la facoltà delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano di estendere le regole del patto di stabilità interno nei confronti dei loro enti ed organismi strumentali, nonchè degli enti ad ordinamento regionale o provinciale.

11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di consiglio delle autonomie locali, può adattare per gli enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli posti dal legislatore nazionale, in relazione alla diversità delle situazioni finanziarie esistenti nelle regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli enti della regione e risultante dalla comunicazione effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla regione interessata.

12. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno e per acquisire elementi informativi utili per la finanza pubblica anche relativamente alla propria situazione debitoria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento, utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it" le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di cassa, attraverso un prospetto e con le modalità definiti con decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. (1)

13. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e con le modalità definite dal decreto di cui al comma 12. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento al patto di stabilità interno. Nel caso in cui la certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il rispetto del patto, non si applicano le disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo, ma si applicano solo quelle di cui al comma 4 dell'articolo 76. (1)

14. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno, ciascuna regione a statuto speciale e provincia autonoma è tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme di attuazione statutaria emanate ai sensi del comma 8. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso ai sensi del comma 6.

15. In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo agli anni 2008-2011 la regione o la provincia autonoma inadempiente non può nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) impegnare spese correnti, al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo annuale minimo dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;

b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie e finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione. (2)

16. Restano altresì ferme per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno le disposizioni recate dal comma 4 dell'articolo 76. (2)

17. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 664, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, introdotto dall'articolo 1, comma 675, della legge n. 296 del 2006.

18. Le disposizioni recate dal presente articolo sono aggiornate anche sulla base dei nuovi criteri che vengono adottati in sede europea ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità e crescita.

[19. Resta confermata per il triennio 2009-2011, ovvero sino all'attuazione del federalismo fiscale se precedente all'anno 2011, la sospensione del potere delle regioni di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad esse attribuiti con legge dello Stato di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.] (comma abrogato) (3)

20. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

(1)

Per il monitoraggio e la certificazione del patto di stabilità interno per il 2010 per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, vedi il D.M. Economia e Finanze 21 luglio 2010.

Inoltre, per le modalità di monitoraggio e certificazione del Patto di stabilità interno per le regioni che ridefiniscono il proprio obiettivo di cassa, vedi il D.M. Economia e Finanze 7 ottobre 2010.

(2)

Per le integrazioni alle disposizioni di cui al comma annotato, vedi l'art. 14, comma 5, del D.L. 31 maggio 2010,n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010,n. 122.

Art. 77

Modifiche della tesoreria unica ed eliminazione della rilevazione dei flussi trimestrali di cassa (1)

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e integrato dall'art. 11, comma 3, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e integrato dall'art. 28, comma 6, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e dall'art. 34, comma 4, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, come modificato dal comma 7 del presente articolo, è estesa:

a) alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con le disposizioni statutarie e con quelle di cui all'articolo 77-ter;

b) a tutti gli enti locali di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, assoggettati al sistema di tesoreria unica;

c) alle Aziende sanitarie locali, alle Aziende ospedaliere, compresi le aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e i policlinici universitari a gestione diretta, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, agli Istituti zooprofilattici sperimentali e alle Agenzie sanitarie regionali.

2. Le somme che affluiscono mensilmente a titolo di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) ai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, intestati alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono accreditate, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, presso il tesoriere regionale o provinciale. Resta ferma per le regioni a statuto ordinario, fino alla determinazione definitiva della quota di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni. Conseguentemente le eventuali eccedenze di gettito IRAP e addizionale regionale all'IRPEF - con esclusione degli effetti derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione - rispetto alle previsioni delle imposte medesime effettuate ai fini del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato sono riversate all'entrata statale in sede di conguaglio. Resta altresì ferma, per la Regione siciliana, l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

3. L'anticipazione mensile per il finanziamento della spesa sanitaria, di cui all'articolo 1, comma 796, lettera d) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a favore delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana, è accreditata sulle contabilità speciali infruttifere al netto delle somme cumulativamente trasferite a titolo di IRAP e di addizionale regionale all'IRPEF e delle somme trasferite ai sensi del comma 4 del presente articolo per le regioni a statuto ordinario e del comma 5 per la Regione siciliana. In caso di necessità i recuperi delle anticipazioni sono effettuati anche a valere sulle somme affluite nell'esercizio successivo sui conti correnti di cui all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ovvero sulle somme da erogare a qualsiasi titolo a carico del bilancio statale. I recuperi delle anticipazioni di tesoreria non vengono comunque effettuati a valere sui proventi derivanti dalle manovre eventualmente disposte dalla regione con riferimento ai due tributi sopraccitati.

4. Nelle more del perfezionamento del riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, la compartecipazione IVA è corrisposta alle regioni a statuto ordinario nella misura risultante dall'ultimo riparto effettuato, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi della legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio. A decorrere dall'anno 2017:

a) fermo restando il livello complessivo del finanziamento erogabile alle regioni in corso d'anno, ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nelle more dell'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che assegna alle regioni le rispettive quote di compartecipazione all'IVA, in attuazione del citato decreto legislativo n. 56 del 2000, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare quote di compartecipazione all'IVA facendo riferimento ai valori indicati nel riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nella contestuale individuazione delle relative quote di finanziamento, come risultanti dall'Intesa raggiunta in Conferenza Stato-Regioni, ovvero dai decreti interministeriali di cui all'articolo 27, comma 1-bis, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

b) il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di assegnazione alle regioni delle rispettive quote di compartecipazione all'IVA per l'anno di riferimento non può fissare, per ciascuna regione, una quota di compartecipazione inferiore a quella stabilita in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale e nell'individuazione delle relative quote di finanziamento di cui al richiamato articolo 27, comma 1-bis del decreto legislativo n. 68 del 2011;

c) il Ministero dell'economia e delle finanze, in funzione dell'attuazione della lettera a) del presente comma, è autorizzato, in sede di conguaglio, ad operare eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad applicare le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma anche con riferimento agli esercizi 2016 e precedenti. (2)

5. Alla Regione siciliana sono erogate le somme spettanti a titolo di Fondo sanitario nazionale, quale risulta dall'Intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previo accantonamento di un importo corrispondente alla quota del finanziamento indistinto del fabbisogno sanitario condizionata alla verifica degli adempimenti regionali, ai sensi delle legislazione vigente. Le risorse corrispondenti al predetto importo, condizionate alla verifica positiva degli adempimenti regionali, rimangono accantonate in bilancio fino alla realizzazione delle condizioni che, ai sensi della vigente legislazione, ne consentono l'erogabilità alle regioni e comunque per un periodo non superiore al quinto anno successivo a quello di iscrizione in bilancio.

6. Al fine di assicurare un'ordinata gestione degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, in funzione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, all'articolo 1, comma 321, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e all'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le regioni possono accantonare le somme relative all'IRAP e all'addizionale regionale all'IRPEF accertate in eccesso rispetto agli importi delle medesime imposte spettanti a titolo di finanziamento del fabbisogno sanitario dell'anno di riferimento, quale risulta dall'Intesa espressa ai sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilità finanziarie complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, e rispetto agli importi delle medesime imposte derivanti dall'attivazione della leva fiscale regionale per il medesimo anno. A tal fine, con riferimento alle manovre fiscali regionali sull'IRAP e sull'addizionale regionale all'IRPEF, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze quantifica annualmente i gettiti relativi all'ultimo anno consuntivabile indicando contestualmente una stima dei gettiti relativi a ciascuno degli anni compresi nel quadriennio successivo all'anno di consuntivazione e ne dà comunicazione alle regioni.

7. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è sostituito dal seguente:

"2. Le entrate costituite da assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato devono essere versate per le regioni, le province autonome e gli enti locali nelle contabilità speciali infruttifere ad essi intestate presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato. Tra le predette entrate sono comprese quelle provenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi, nonchè quelle connesse alla devoluzione di tributi erariali alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.". (3)

8. Le risorse trasferite alle strutture sanitarie di cui al comma 1, lettera c) a carico diretto del bilancio statale sono accreditate in apposita contabilità speciale infruttifera, da aprire presso la sezione di tesoreria provinciale. Le somme giacenti alla data del 31 dicembre 2008 sulle preesistenti contabilità speciali per spese correnti e per spese in conto capitale, intestate alle stesse strutture sanitarie, possono essere prelevate in quote annuali costanti del venti per cento. Su richiesta della Regione competente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere concesse deroghe al limite del prelievo annuale del 20 per cento, da riassorbire negli esercizi successivi. (4)

9. A decorrere dal 1° gennaio 2009 cessano di avere efficacia le disposizioni relative alle sperimentazioni per il superamento della tesoreria unica, attuate con i decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 31855 del 4 settembre 1998 e n. 152772 del 3 giugno 1999 e con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze n. 59453 del 19 giugno 2003 e n. 83361 dell'8 luglio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo rispettivamente previsto fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno nel rispetto dei saldi fissati.

11. Gli enti pubblici soggetti al Sistema informativo delle operazioni degli Enti pubblici (SIOPE), istituito ai sensi dell'articolo 28, commi 3, 4 e 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e i rispettivi tesorieri o cassieri non sono tenuti agli adempimenti relativi alla trasmissione dei dati periodici di cassa, di cui all'articolo 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I prospetti dei dati SIOPE e delle disponibilità liquide costituiscono un allegato obbligatorio del rendiconto o del bilancio di esercizio. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono stabilite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le relative modalità di attuazione. Le sanzioni previste dagli articoli 30 e 32 della legge n. 468 del 1978 per il mancato invio dei prospetti di cassa operano per gli enti inadempienti al SIOPE. (5)

(1)

Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, vedi la C.M. Economia e Finanze 26 novembre 2008, n. 33.

(2)

In deroga alle disposizioni di cui al comma annotato si rimanda all'art. 20, comma 2, del D.L. 24 giugno 2016, n. 113, convertito dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.

(3)

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 334 del 14-18/12/2009, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato, nella parte in cui esso si applica alle Province autonome di Trento e Bolzano.

(4)

In ordine alla deroga del limite del 20% delle giacenze di cui al comma annotato, con riferimento agli enti del comparto sanitario della Regione Puglia, si rimanda al D.P.C.M. 20 marzo 2009, pubblicato nella G.U.R.I. 10/04/2009, n. 84.

(5)

Vedi D.M. Economia e Finanze 23 dicembre 2009: "Superamento della rilevazione trimestrale di cassa e modalità di pubblicazione dei dati SIOPE nei rendiconti o bilanci di esercizio delle amministrazioni pubbliche".

Art. 78

Disposizioni urgenti per Roma capitale

(modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 18, comma 4-quater, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, modificato dall'art. 20, comma 17, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e integrato dall'art. 1, comma 26, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148)

1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119 della Costituzione, nelle more dell'approvazione della legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, è nominato Commissario straordinario del Governo per la ricognizione della situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate, con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro dall'indebitamento pregresso.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri:

a) sono individuati gli istituti e gli strumenti disciplinati dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui può avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo restando quanto previsto al comma 6;

[b) su proposta del Commissario straordinario, sono nominati tre subcommissari, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno, collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno diritto ad alcun compenso o indennità, oltre alla retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi posti di organico sono indisponibili per la durata dell'incarico.] (lettera abrogata) (1)

3. La gestione commissariale del comune assume, con bilancio separato rispetto a quello della gestione ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle competenze ordinarie degli organi comunali relativamente alla gestione del periodo successivo alla data del 28 aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis è a carico del piano di rientro. (2)

4. Il piano di rientro, con la situazione economico-finanziaria del comune e delle società da esso partecipate di cui al comma 1, gestito con separato bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, è presentato dal Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individuando le coperture finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita contabilità speciale. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità indicate al comma 1, il piano assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi titolo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a garantire il sollecito rientro dall'indebitamento pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008, è sufficiente una determinazione dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.  Il Commissario straordinario potrà recedere, entro lo stesso termine di presentazione del piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (3)

5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui al presente articolo non può procedersi alla deliberazione di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e 4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e fatti antecedenti all'anno 2008, purchè accertate successivamente al 31 dicembre 2007.

7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma sono prorogati di sei mesi i termini previsti per l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007, per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio 2008.

8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500 milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati introiti di natura tributaria.

(2)

Per l'interpretazione del primo periodo del comma annotato, vedi l'art. 4, comma 8-bis, del D.L. 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42.

(3)

Per la rimodulazione della tempistica prevista per le entrate e le spese del piano di rientro di cui al comma annotato, si rimanda alle disposizioni contenute all'art. 18, comma 4-quinquies, del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

CAPO IV

SPESA SANITARIA E PER INVALIDITA'

Art. 79

Programmazione delle risorse per la spesa sanitaria

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato dall'art. 41, comma 6-ter, del D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 e dall'art. 22, comma 1, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102)

1. Al fine di garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2009-2011 il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è confermato in 102.683 milioni di euro per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 796, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e all'articolo 3, comma 139 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed è determinato in 103.945 milioni di euro per l'anno 2010 e in 106.265 milioni di euro per l'anno 2011. [, comprensivi dell'importo di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale pediatrico Bambino Gesù, preventivamente accantonati ed erogati direttamente allo stesso Ospedale, secondo le modalità di cui alla legge 18 maggio 1995, n. 187, che ha reso esecutivo l'accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, fatto nella Città del Vaticano il 15 febbraio 1995] (parole soppresse) (1) Restano fermi gli adempimenti regionali previsti dalla legislazione vigente, nonché quelli derivanti dagli accordi e dalle intese intervenute fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

1-bis. Per gli anni 2010 e 2011 l'accesso al finanziamento integrativo a carico dello Stato derivante da quanto disposto dal comma 1, rispetto al livello di finanziamento previsto per l'anno 2009, è subordinato alla stipula di una specifica intesa fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, da sottoscrivere entro il 15 ottobre 2009, che, ad integrazione e modifica dell'accordo Stato-regioni dell'8 agosto 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 6 settembre 2001, dell'intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005 e dell'intesa Stato-regioni relativa al Patto per la salute del 5 ottobre 2006, di cui al provvedimento 5 ottobre 2006, n. 2648, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2006, contempli ai fini dell'efficentamento del sistema e del conseguente contenimento della dinamica dei costi, nonchè al fine di non determinare tensioni nei bilanci regionali extrasanitari e di non dover ricorrere necessariamente all'attivazione della leva fiscale regionale:

a) una riduzione dello standard dei posti letto, diretto a promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale;

b) l'impegno delle regioni, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 1, comma 565, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in connessione con i processi di riorganizzazione, ivi compresi quelli di razionalizzazione e di efficentamento della rete ospedaliera, alla riduzione delle spese di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale anche attraverso:

1) la definizione di misure di riduzione stabile della consistenza organica del personale in servizio e di conseguente ridimensionamento dei fondi della contrattazione integrativa di cui ai contratti collettivi nazionali del predetto personale;

2) la fissazione di parametri standard per l'individuazione delle strutture semplici e complesse, nonchè delle posizioni organizzative e di coordinamento rispettivamente delle aree della dirigenza e del personale del comparto del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto comunque delle disponibilità dei fondi della contrattazione integrativa, così come rideterminati ai sensi di quanto previsto dal numero 1);

c) l'impegno delle regioni, nel caso in cui si profili uno squilibrio di bilancio del settore sanitario, ad attivare anche forme di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie da parte dei cittadini, ivi compresi i cittadini a qualsiasi titolo esenti ai sensi della vigente normativa, prevedendo altresì forme di attivazione automatica in corso d'anno in caso di superamento di soglie predefinite di scostamento dall'andamento programmatico della spesa.

1-ter. Qualora non venga raggiunta l'Intesa di cui al comma 1-bis entro il 15 ottobre 2009, si applicano comunque l'articolo 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale; inoltre, con la procedura di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissati lo standard di dotazione dei posti letto nonchè gli ulteriori standard necessari per promuovere il passaggio dal ricovero ospedaliero ordinario al ricovero diurno e dal ricovero diurno all'assistenza in regime ambulatoriale nonchè per le finalità di cui al comma 1-bis, lettera b) del presente articolo.

1-quater. All'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole: "di criteri e parametri fissati dal Piano stesso" sono sostituite dalle seguenti: "di linee guida proposte dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed approvate con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano";

b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: "La predetta modalità di ammissione al finanziamento è valida per le linee progettuali attuative del Piano sanitario nazionale fino all'anno 2008. A decorrere dall'anno 2009, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, provvede a ripartire tra le regioni le medesime quote vincolate all'atto dell'adozione della propria delibera di ripartizione delle somme spettanti alle regioni a titolo di finanziamento della quota indistinta di Fondo sanitario nazionale di parte corrente. Al fine di agevolare le regioni nell'attuazione dei progetti di cui al comma 34, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad erogare, a titolo di acconto, il 70 per cento dell'importo complessivo annuo spettante a ciascuna regione, mentre l'erogazione del restante 30 per cento è subordinata all'approvazione da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, dei progetti presentati dalle regioni, comprensivi di una relazione illustrativa dei risultati raggiunti nell'anno precedente. Le mancate presentazione ed approvazione dei progetti comportano, nell'anno di riferimento, la mancata erogazione della quota residua del 30 per cento ed il recupero, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti nell'anno successivo, dell'anticipazione del 70 per cento già erogata".

1-quinquies. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 8-sexies, comma 5:

1) al primo periodo, le parole da: "in base ai costi standard" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tenuto conto, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità nell'uso delle risorse, anche in via alternativa, di: a) costi standard delle prestazioni calcolati in riferimento a strutture preventivamente selezionate secondo criteri di efficienza, appropriatezza e qualità dell'assistenza come risultanti dai dati in possesso del Sistema informativo sanitario; b) costi standard delle prestazioni già disponibili presso le regioni e le province autonome; c) tariffari regionali e differenti modalità di remunerazione delle funzioni assistenziali attuate nelle regioni e nelle province autonome";

2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: "Lo stesso decreto stabilisce i criteri generali, nel rispetto del principio del perseguimento dell'efficienza e dei vincoli di bilancio derivanti dalle risorse programmate a livello nazionale e regionale, in base ai quali le regioni adottano il proprio sistema tariffario, articolando tali tariffe per classi di strutture secondo le loro caratteristiche organizzative e di attività, verificate in sede di accreditamento delle strutture stesse. Le tariffe massime di cui al presente comma sono assunte come riferimento per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale. Gli importi tariffari, fissati dalle singole regioni, superiori alle tariffe massime restano a carico dei bilanci regionali. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione è abrogato il decreto del Ministro della sanità 15 aprile 1994, recante "Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa ed ospedaliera", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1994";

b) all'articolo 1, comma 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le attività e le funzioni assistenziali delle strutture equiparate di cui al citato articolo 4, comma 12, con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, sono esercitate esclusivamente nei limiti di quanto stabilito negli specifici accordi di cui all'articolo 8-quinquies";

c) all'articolo 8-quater, al comma 3, lettera b) dopo le parole: "delle strutture al fabbisogno" sono inserite le seguenti: ", tenendo conto anche del criterio della soglia minima di efficienza che, compatibilmente con le risorse regionali disponibili, deve esser conseguita da parte delle singole strutture sanitarie,";

d) all'articolo 8-quinquies:

1) al comma 2, alinea, le parole: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate" sono sostituite dalle seguenti: "accordi con le strutture pubbliche ed equiparate, comprese le aziende ospedaliero universitarie,";

2) al comma 2, lettera b) dopo le parole: "distinto per tipologia e per modalità di assistenza" è aggiunto il seguente periodo: "Le regioni possono individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati.";

3) dopo il comma 2-ter sono aggiunti i seguenti:

"2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici e contratti con gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico privati, che sono definiti con le modalità di cui all'articolo 10 comma 2 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano altresì accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui agli articoli 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, che prevedano che l'attività assistenziale, attuata in coerenza con la programmazione sanitaria regionale, sia finanziata a prestazione in base ai tetti di spesa ed ai volumi di attività predeterminati annualmente dalla programmazione regionale nel rispetto dei vincoli di bilancio, nonchè sulla base di funzioni riconosciute dalle regioni, tenendo conto nella remunerazione di eventuali risorse già attribuite per spese di investimento, ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti accordi e ai predetti contratti si applicano le disposizioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed e-bis.

2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso".

1-sexies. Al fine di garantire il pieno rispetto degli obiettivi finanziari programmatici di cui al comma 1:

a) sono potenziati i procedimenti di verifica delle esenzioni, in base al reddito, dalla partecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per le prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del Servizio sanitario nazionale (SSN). A tal fine, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro il 30 settembre 2008, sono individuate le modalità con le quali entro il 15 marzo di ogni anno l'Agenzia delle entrate, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'INPS mettono a disposizione del SSN, tramite il sistema della tessera sanitaria, attuativo dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le informazioni utili a consentire la verifica della sussistenza del diritto all'esenzione per reddito del cittadino in base ai livelli di reddito di cui all'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni e integrazioni, individuando l'ultimo reddito complessivo del nucleo familiare, in quanto disponibile al sistema informativo dell'anagrafe tributaria. Per nucleo familiare si intende quello previsto dall'articolo 1 del decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze, del 22 gennaio 1993, pubblica nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 27 gennaio 1993, e successive modificazioni;

b) con il medesimo decreto di cui alla lettera a) sono definite le modalità con cui il cittadino è tenuto ad autocertificare presso l'azienda sanitaria locale di competenza la sussistenza del diritto all'esenzione per reddito in difformità dalle predette informazioni, prevedendo verifiche obbligatorie da parte delle aziende sanitarie locali delle informazioni rese dagli assistiti in contrasto con le informazioni rese disponibili al SSN e, in caso di accertata dichiarazione mendace, il recupero delle somme dovute dall'assistito, pena l'esclusione dello stesso dalla successiva prescrivibilità di ulteriori prestazioni di specialistica ambulatoriale a carico del SSN;

c) per le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, hanno sottoscritto l'Accordo per il perseguimento dell'equilibrio economico nel settore sanitario, una quota delle risorse di cui all'articolo 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, come da ultimo rideterminato dall'articolo 83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e dall'articolo 1, comma 796, lettera n), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, può essere destinata alla realizzazione di interventi diretti a garantire la disponibilità di dati economici, gestionali e produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello locale, per consentirne la produzione sistematica e l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello svolgimento delle attività di programmazione e di controllo regionale ed aziendale, in attuazione dei piani di rientro. I predetti interventi devono garantire la coerenza e l'integrazione con le metodologie definite nell'ambito del Sistema nazionale di verifica e controllo sulla assistenza sanitaria (SiVeAS), di cui all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e con i modelli dei dati del Nuovo sistema informativo sanitario nazionale (NSIS).

1-septies. All'articolo 88 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Al fine di realizzare gli obiettivi di economicità nell'utilizzazione delle risorse e di verifica della qualità dell'assistenza erogata, secondo criteri di appropriatezza, le regioni assicurano, per ciascun soggetto erogatore, un controllo analitico annuo di almeno il 10 per cento delle cartelle cliniche e delle corrispondenti schede di dimissione, in conformità a specifici protocolli di valutazione. L'individuazione delle cartelle e delle schede deve essere effettuata secondo criteri di campionamento rigorosamente casuali. Tali controlli sono estesi alla totalità delle cartelle cliniche per le prestazioni ad alto rischio di inappropriatezza individuate delle regioni tenuto conto di parametri definiti con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze". (2)

2. Al fine di procedere al rinnovo degli accordi collettivi nazionali con il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il biennio economico 2006-2007, il livello del finanziamento cui concorre ordinariamente lo Stato, di cui al comma 1, [lettera a),] (parole soppresse) (3)  è incrementato di 184 milioni di euro per l'anno 2009 e di 69 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, anche per l'attuazione del Progetto Tessera Sanitaria e, in particolare, per il collegamento telematico in rete dei medici e la ricetta elettronica, di cui al comma 5-bisdell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla, della legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il secondo periodo è soppresso.

(1)

Parole soppresse dall'art. 22, comma 6, del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.

(2)

Per i controlli sulle cartelle cliniche vedi D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 10 dicembre 2009.

Art. 80

Piano straordinario di verifica delle invalidità civili (1)

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) attua, dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, un piano straordinario di 200.000 accertamenti di verifica nei confronti dei titolari di benefici economici di invalidità civile.

2. Nel caso di accertata insussistenza dei prescritti requisiti sanitari, si applica l'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698.

3. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, finalizzati ad accertare, nei confronti di titolari di trattamenti economici di invalidità civile, la permanenza dei requisiti sanitari necessari per continuare a fruire dei benefici stessi, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti qualora l'interessato, a cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo. Se l'invalido, entro novanta giorni dalla data di notifica della sospensione ovvero della richiesta di giustificazione nel caso in cui tale sospensione sia stata già disposta, non fornisce idonee motivazioni circa la mancata presentazione a visita, l'I.N.P.S. provvede alla revoca della provvidenza a decorrere dalla data della sospensione medesima. Ove, invece, siano ritenute valide le giustificazioni addotte, verrà comunicata la nuova data di visita medica alla quale l'interessato non potrà sottrarsi, pena la revoca del beneficio economico dalla data di sospensione, salvo i casi di visite domiciliari richieste dagli interessati o disposte dall'amministrazione. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma i soggetti ultrasettantenni, i minori nati affetti da patologie e per i quali è stata determinata una invalidità pari al 100 per cento ed i soggetti affetti da patologie irreversibili per i quali, in luogo della automatica sospensione dei pagamenti, si procede obbligatoriamente alla visita domiciliare volta ad accertare la persistenza dei requisiti di invalidità necessari per il godimento dei benefici economici.

4. Qualora l'invalido non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico verranno disposte con le medesime modalità di cui al comma 3.

5. Ai titolari di patente di guida speciale chiamati a visita per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare un permesso di guida provvisorio, valido sino all'esito finale delle procedure di rinnovo.

6. Nei procedimenti giurisdizionali relativi ai verbali di visita emessi dalle commissioni mediche di verifica, finalizzati all'accertamento degli stati di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo, nonché ai provvedimenti di revoca emessi dall'I.N.P.S. nella materia di cui al presente articolo la legittimazione passiva spetta all'I.N.P.S. medesimo.

7. Con decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità di attuazione del piano straordinario di cui al presente articolo, avuto riguardo, in particolare, alla definizione di criteri selettivi in ragione dell'incidenza territoriale dei beneficiari di prestazioni rispetto alla popolazione residente nonché alle sinergie con le diverse banche dati presenti nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, tra le quali quelle con l'amministrazione finanziaria e la motorizzazione civile.

(1)

Per l'attuazione del piano straordinario di verifica delle invalidità civili, di cui all'articolo annotato, si rimanda al D.M. Lavoro, Salute e Politiche sociali 29 gennaio 2009.

TITOLO IV

PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

CAPO I

MISURE FISCALI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA

Art. 81

Settori petrolifero e del gas

(modificato e integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, dagli artt. 27, comma 15 e 56, comma 3, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dall'art. 7, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, modificato dall'art. 5, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, integrato dall'art. 11, comma 14, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 e modificato dall'art. 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147)

[1. Per le produzioni ottenute a decorrere dal 1° gennaio 2008 dalle concessioni di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, al verificarsi delle condizioni previste nel comma 2, il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a corrispondere esclusivamente allo Stato il valore di un'aliquota del prodotto della coltivazione ulteriore rispetto a quella già prevista dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, determinata secondo quanto previsto dal comma 4.] (comma soppresso) (1)

[2. Il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto è dovuto al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) per l'olio, nel caso in cui la quotazione media annua del Brent dell'anno di riferimento espressa in euro sia superiore almeno del 10 per cento a 55 euro per barile. La quotazione media annua del Brent sarà determinata per ciascun anno come media delle quotazioni di fine mese pubblicate dal Platts in dollari al barile per il greggio Brent Dated e convertita in euro al barile sulla base del cambio medio annuo euro/dollaro rilevato dalla Banca d'Italia.

b) per il gas, nel caso in cui la media annua dell'indice QE, di cui all'articolo 19, comma 5-bis, lettera b), del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, dell'anno di riferimento sia superiore almeno del 10 per cento a 0,5643 centesimi di euro/MJ.] (comma soppresso) (1)

[3. Per gli anni successivi al 2008, le suddette quotazioni di riferimento per l'olio e il gas sono rideterminate tenendo conto delle variazioni annuali dei prezzi della produzione di prodotti industriali e del costo del lavoro per unità di prodotto nell'industria con decreto del Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.] (comma soppresso) (1)

[4. Verificandosi le condizioni di cui al comma 3, il valore dell'ulteriore aliquota di prodotto per l'olio e per il gas da corrispondere allo Stato si determina:

a) per le quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma e per le quantità di idrocarburi gassosi estratti in mare:

1) con l'aliquota del 2,1 per cento nel caso di incremento degli indici di cui alle lettere a) e b) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,3 per cento per ogni punto percentuale di incremento degli stessi indici ulteriore rispetto al 10 per cento;

b) per le quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare:

1) con l'aliquota dell'1,2 per cento nel caso di incremento dell'indice di cui alla lettera a) del comma 2 in misura pari al 10 per cento;

2) con l'aliquota dello 0,15 per cento per ogni punto percentuale di incremento dello stesso indice ulteriore rispetto al 10 per cento.] (comma soppresso) (1)

[5. Le quantità esenti dal pagamento dell'aliquota di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono esenti anche dal pagamento dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1.] (comma soppresso) (1)

[6. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione del prelievo dell'ulteriore aliquota di cui al comma 1, inclusa la disciplina sanzionatoria, si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, purchè compatibile con la natura esclusivamente erariale di tale prelievo.] (comma soppresso) (1)

[7. All'ulteriore aliquota di prodotto della coltivazione dovuta ai sensi dei commi da 1 a 6 non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 8 a 15.] (comma soppresso) (1)

[8. A decorrere dall'anno 2008, per le concessioni di coltivazioni di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il titolare unico o contitolare versa nel mese di novembre di ciascun anno a titolo d'acconto del valore delle aliquote di prodotto dovuto per l'anno in corso un importo pari al 100 per cento di quanto versato per l'anno precedente.] (comma soppresso) (1)

[9. Il versamento è effettuato allo Stato, alle Regioni a statuto ordinario ed ai Comuni interessati secondo le rispettive quote di competenza e con le stesse modalità previste per i versamenti di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Limitatamente all'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme dovute allo Stato affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo speciale istituito con il comma 29. Se per l'anno precedente è stata omessa la presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 11, del decreto legislativo n. 625 del 1996, l'acconto è commisurato al 100 per cento del valore delle aliquote di prodotto che avrebbe dovuto essere dichiarato con tale prospetto.] (comma soppresso) (1)

[10. I versamenti in acconto relativi al valore delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, sono determinati valorizzando la produzione secondo il criterio di cui al predetto articolo 19, comma 5-bis, lettera b).] (comma soppresso) (1)

[11. In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto, si applica la disciplina sanzionatoria di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, oltre agli interessi di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.] (comma soppresso) (1)

[12. Le disposizioni del comma 11 non si applicano nel caso in cui:

a) il versamento dovuto nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a 100.000 euro;

b) quando l'acconto versato nei confronti di ciascun ente impositore separatamente considerato è inferiore a quello dovuto, ma non inferiore al 75 per cento del valore dell'aliquota di prodotto dovuto per l'anno in corso. Ai fini del periodo precedente è effettuata secondo il criterio di cui al comma 3 la valorizzazione delle aliquote di prodotto della coltivazione dei giacimenti di gas dovute allo Stato da cedere presso il mercato regolamentato ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40.] (comma soppresso) (1)

[13. Il credito risultante dall'eccedenza dell'acconto versato rispetto a quanto dovuto nei confronti di ciascun ente impositore è rimborsata entro 90 giorni dalla presentazione del prospetto di cui al predetto articolo 19, comma 8, del decreto legislativo n. 625 del 1996. Nel caso in cui il rimborso avvenga oltre tale termine maturano gli stessi interessi di cui al comma 11.] (comma soppresso) (1)

[14. La stessa eccedenza di cui al comma 13 può essere utilizzata in compensazione di quanto dovuto in acconto o a saldo nei confronti di altri enti impositori compensando prioritariamente:

a) le eccedenze nei confronti dei comuni con quanto dovuto alle rispettive regioni di appartenenza;

b) le eccedenze nei confronti delle regioni con quanto dovuto allo Stato anche a titolo di imposta sul reddito delle società.] (comma soppresso) (1)

[15. Il credito di cui al comma 13 può essere ceduto ad altro titolare o contitolare di concessione di coltivazione per essere compensato secondo quanto previsto dal comma 14.] (comma soppresso) (1)

16. In dipendenza dell'andamento dell'economia e dell'impatto sociale dell'aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, l'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è applicata con una addizionale di 6,5 punti percentuali per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 3 milioni di euro e un reddito imponibile superiore a 300 mila euro e che operano nei settori di seguito indicati:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, gas di petrolio liquefatto e gas naturale;

c) produzione, trasmissione e dispacciamento, distribuzione o commercializzazione dell'energia elettrica;

c-bis) trasporto o distribuzione del gas naturale.

Nel caso di soggetti operanti anche in settori diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c), la disposizione del primo periodo si applica qualora i ricavi relativi ad attività riconducibili ai predetti settori siano prevalenti rispetto all'ammontare complessivo dei ricavi conseguiti. [La medesima disposizione non si applica ai soggetti che producono energia elettrica mediante l'impiego prevalente di biomasse e di fonte solare-fotovoltaica o eolica.] (periodo soppresso) (2) (3) (4) (5)

16-bis. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento.

16-ter. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 e provvedono al relativo versamento. I soggetti indicati nel comma 16 che abbiano esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del testo unico delle imposte sui redditi assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal medesimo comma 16 senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.

17. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 16 si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. (5)

18. E' fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo e dispone per l'adozione di meccanismi volti a semplificare sostanzialmente gli adempimenti cui sono chiamate le imprese con fatturato inferiore a quello previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas presenta, entro il 31 dicembre 2008, una relazione al Parlamento relativa agli effetti delle disposizioni di cui al comma 16. La vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti a campione e si esercita nei confronti dei soli soggetti il cui fatturato è superiore al fatturato totale previsto dall'articolo 16, comma 1, prima ipotesi, della legge 10 ottobre 1990, n. 287. (5)

19. Al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 92 è aggiunto il seguente:

"Art. 92-bis (Valutazione delle rimanenze di alcune categorie di imprese). - 1. La valutazione delle rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b) è effettuata secondo il metodo della media ponderata o del "primo entrato primo uscito", anche se non adottati in bilancio, dalle imprese il cui volume di ricavi supera le soglie previste per l'applicazione degli studi di settore, esercenti le attività di:

a) ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi;

b) raffinazione petrolio, produzione o commercializzazione di benzine, petroli, gasoli per usi vari, oli lubrificanti e residuati, di gas di petrolio liquefatto e di gas naturale.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, ed anche a quelli che abbiano esercitato, relativamente alla valutazione dei beni fungibili, l'opzione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

3. Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo si applicano le disposizioni dei commi 1, 5 e 7, dell'articolo 92.".

20. Le disposizioni di cui al comma 19 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

21. Il maggior valore delle rimanenze finali che si determina per effetto della prima applicazione dell'articolo 92-bis, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, anche per le imprese che si sono avvalse dell'opzione di cui all'articolo 13, commi 2 e 4, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38, non concorre alla formazione del reddito in quanto escluso ed è soggetto ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive con l'aliquota del 16 per cento.

22. L'imposta sostitutiva dovuta è versata in un'unica soluzione contestualmente al saldo dell'imposta personale dovuta per l'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986. Alternativamente, su opzione del contribuente può essere versata in tre rate di eguale importo contestualmente al saldo delle imposte sul reddito relative all'esercizio di prima applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986 e dei due esercizi successivi. Sulla seconda e terza rata maturano interessi al tasso annuo semplice del 3 per cento.

23. Il maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva si considera fiscalmente riconosciuto dall'esercizio successivo a quello di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986; tuttavia fino al terzo esercizio successivo:

a) le svalutazioni determinate in base all'articolo 92, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, fino a concorrenza del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte personali e dell'imposta regionale sulle attività produttive, ma determinano la riliquidazione della stessa imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente al 16 per cento di tali svalutazioni è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo ed in acconto dell'imposta personale sul reddito;

a-bis) se la quantità delle rimanenze finali è inferiore a quella esistente al termine del periodo d'imposta di prima applicazione dell'articolo 92-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, il valore fiscalmente riconosciuto delle quantità vendute è ridotto del maggior valore assoggettato ad imposta sostitutiva. In tal caso l'importo corrispondente dell'imposta sostitutiva è computato in diminuzione delle rate di eguale importo ancora da versare; l'eccedenza è compensabile a valere sui versamenti a saldo e in acconto dell'imposta personale sul reddito;

b) nel caso di conferimento dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, il diritto alla riliquidazione e l'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva si trasferiscono sul conferitario, solo nel caso in cui quest'ultimo non eserciti prima del conferimento le attività di cui al predetto articolo 92-bis e adotti lo stesso metodo di valutazione del conferente. In caso contrario, si rende definitiva l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze conferite così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal conferente; fino a concorrenza di tale maggiore valore le svalutazioni determinate dal conferitario in base all'articolo 92, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, concorrono alla formazione del reddito per il 50 per cento del loro ammontare fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2011.

24. Fino al termine dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2011, nel caso di cessione dell'azienda comprensiva di tutte o parte delle rimanenze di cui all'articolo 92-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, l'imposta sostitutiva in misura corrispondente al maggior valore delle rimanenze cedute così come risultante dall'ultima riliquidazione effettuata dal cedente si ridetermina con l'aliquota del 27,5 per cento.

25. L'applicazione dell'articolo 92-bis del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come introdotto dal comma 19, costituisce deroga ai sensi dell'articolo 2423-bis del codice civile.

[26. Il titolare unico ovvero il contitolare di concessione di coltivazione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, conferisce allo Stato una quota, espressa in barili, pari all'uno per cento delle produzioni annue ottenute a decorrere dal 1° luglio 2008 dalle concessioni di coltivazione. Il conferimento è effettuato annualmente nelle forme del versamento all'Erario, a decorrere dal 2009, entro il 31 luglio, di una somma pari al valore del prodotto da conferire calcolato utilizzando la quotazione media annua del Brent per barile rilevata nel periodo dal 1° luglio dell'anno precedente al 30 giugno dell'anno in corso.] (comma soppresso) (1)

[27. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al comma 26. ] (comma soppresso) (1)

[28. Per la disciplina sanzionatoria si applica quanto previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625. ] (comma soppresso) (1)

29. E' istituito un Fondo speciale destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritariamente di natura alimentare e successivamente anche energetiche e sanitarie dei cittadini meno abbienti. (6) (7) (8)

30. Il Fondo è alimentato:

a) dalle somme riscosse in eccesso dagli agenti della riscossione ai sensi dell'articolo 83, comma 22;

b) dalle somme conseguenti al recupero dell'aiuto di Stato dichiarato incompatibile dalla decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione;

c) dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26;

d) con trasferimenti dal bilancio dello Stato;

e) con versamenti a titolo spontaneo e solidale effettuati da chiunque, ivi inclusi in particolare le società e gli enti che operano nel comparto energetico. (8)

[31. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono stabilite le modalità di utilizzo del Fondo per la erogazione di aiuti eccezionali in presenza di effettive situazioni di bisogno.] (comma soppresso) (1)

32. In considerazione delle straordinarie tensioni cui sono sottoposti i prezzi dei generi alimentari e il costo delle bollette energetiche, nonchè il costo per la fornitura di gas da privati, al fine di soccorrere le fasce deboli di popolazione in stato di particolare bisogno e su domanda di queste, è concessa ai residenti cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, che versano in condizione di maggior disagio economico, individuati ai sensi del comma 33, una carta acquisti finalizzata all'acquisto di tali beni e servizi, con onere a carico dello Stato. (9)

33. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto interdipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono disciplinati, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente:

a) i criteri e le modalità di individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32, tenendo conto dell'età dei cittadini, dei trattamenti pensionistici e di altre forme di sussidi e trasferimenti già ricevuti dallo Stato, della situazione economica del nucleo familiare, dei redditi conseguiti, nonchè di eventuali ulteriori elementi atti a escludere soggetti non in stato di effettivo bisogno;

b) l'ammontare del beneficio unitario;

c) le modalità e i limiti di utilizzo del Fondo di cui al comma 29 e di fruizione del beneficio di cui al comma 32.

33-bis. Per favorire la diffusione della carta acquisti tra le fasce più deboli della popolazione, possono essere avviate idonee iniziative di comunicazione.

34. Ai fini dell'attuazione dei commi 32 e 33, che in ogni caso deve essere conseguita entro il 30 settembre 2008, il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi di altre amministrazioni, di enti pubblici, di Poste italiane S.p.a., di SOGEI S.p.a. o di CONSIP S.p.a..

35. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero uno dei soggetti di cui questo si avvale ai sensi del comma 34, individua:

a) i titolari del beneficio di cui al comma 32, in conformità alla disciplina di cui al comma 33;

b) il gestore del servizio integrato di gestione delle carte acquisti e dei relativi rapporti amministrativi, tenendo conto della disponibilità di una rete distributiva diffusa in maniera capillare sul territorio della Repubblica, che possa fornire funzioni di sportello relative all'attivazione della carta e alla gestione dei rapporti amministrativi, al fine di minimizzare gli oneri, anche di spostamento, dei titolari del beneficio, e tenendo conto altresì di precedenti esperienze in iniziative di erogazione di contributi pubblici.

36. Le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che detengono informazioni funzionali all'individuazione dei titolari del beneficio di cui al comma 32 o all'accertamento delle dichiarazioni da questi effettuate per l'ottenimento dello stesso, forniscono, in conformità alle leggi che disciplinano i rispettivi ordinamenti, dati, notizie, documenti e ogni ulteriore collaborazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze o dalle amministrazioni o enti di cui questo si avvale, secondo gli indirizzi da questo impartiti.

37. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con apposite convenzioni, promuove il concorso del settore privato al supporto economico in favore dei titolari delle carte acquisti.

38. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 32 a 37 si provvede mediante utilizzo del Fondo di cui al comma 29.

38-bis. Entro sei mesi dall'approvazione del decreto di cui al comma 33 e successivamente entro il 31 dicembre di ogni anno, il Governo presenta una relazione al Parlamento sull'attuazione della carta acquisti di cui al comma 32.

38-ter. La dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è integrata a valere sulla quota delle maggiori entrate derivanti dalle modifiche normative previste dagli articoli 81 e 82 del presente decreto, dell'importo di 168 milioni di euro per l'anno 2008, 267,3 milioni di euro per l'anno 2009, 71,7 milioni di euro per l'anno 2010 e 77,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. Il medesimo fondo è ridotto di 168 milioni di euro nel 2008 e di 267 milioni di euro nel 2009.

(3)

Per effetto dell'art. 7, comma 2, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le disposizioni di cui al comma annotato, in deroga all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010.

(4)

Per effetto dell'art. 7, comma 3, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2010, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma annotato, è aumentata di 4 punti percentuali.

(5)

La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 9-11 febbraio 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma annotato.

(6)

Per le modalità di utilizzo del Fondo di cui al comma annotato, vedi il D.M. Economia e delle Finanze 16 settembre 2008.

In ordine alla disciplina dei criteri e delle modalità per i versamenti a titolo spontaneo e solidale e per la partecipazione all'iniziativa della Carta Acquisti, si rimanda alle disposizioni del D.M. Economia e Finanze 11 dicembre 2008.

(7)

In ordine ai criteri e alle modalità di utilizzo della Carta Acquisti, si rimanda alle disposizioni del D.M. Lavoro, Salute e Politiche Sociali 2 settembre 2009.

(8)

Per le modalità e i termini per la destinazione al Fondo di solidarietà di cui al comma annotato, del 5 per cento dell'utile netto annuale evidenziato nei bilanci di esercizio 2008 e 2009, delle cooperative a mutualità prevalente, vedi il il D.M. Economia e Finanze 5 agosto 2010.

(9)

Per la disciplina relativa all'estensione delle tariffe elettriche agevolate (ex art. 1, comma 375, della legge n. 266/2005), ai beneficiari della carta acquisti di cui al comma annotato, si rimanda al D.M. Economia e Finanze 14 settembre 2009.

Per la proroga del programma carta acquisti in favore degli enti caritativi operanti nei comuni con più di 250.000 abitanti, vedi l'art. 2, comma 46, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

Art. 82

Banche, assicurazioni, fondi di investimento immobiliari "familiari" e cooperative

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e modificato dall'art. 1, comma 1128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

1. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 96 per cento del loro ammontare. Nell'ambito del consolidato nazionale di cui agli articoli da 117 a 129, l'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo a soggetti di cui al periodo precedente partecipanti al consolidato a favore di altri soggetti partecipanti sono integralmente deducibili sino a concorrenza dell'ammontare complessivo degli interessi passivi maturati in capo ai soggetti partecipanti a favore di soggetti estranei al consolidato. La società o ente controllante opera la deduzione integrale degli interessi passivi di cui al periodo precedente in sede di dichiarazione di cui all'articolo 122, apportando la relativa variazione in diminuzione della somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti partecipanti.".

2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917, del 1986, come introdotto dal comma 1, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al citato comma 5-bis sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.";

b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.";

c) all'articolo 7, comma 2, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 96 per cento del loro ammontare.".

4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Limitatamente al medesimo periodo d'imposta gli interessi passivi di cui al comma 3 sono deducibili nei limiti del 97 per cento del loro ammontare.

5. Nella determinazione degli acconti dovuti ai fini dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta regionale sulle attività produttive per il medesimo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi precedenti.

6. All'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "pari al 60 per cento" sono sostituite dalle seguenti "pari al 30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi";

c) le parole "il 50 per cento della medesima riserva sinistri" sono sostituite dalle seguenti "il 75 per cento della medesima riserva sinistri".

7. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle variazioni della riserva sinistri di cui all'articolo 111, comma 3, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, che eccede il 60 per cento dell'importo iscritto in bilancio, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello di loro formazione.

8. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 6 e 7.

9. La percentuale della somma da versare, nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è elevata al 75 per cento per l'anno 2008, all'85 per cento per il 2009, al 95 per cento per gli anni dal 2010 al 2020 e al 100 per cento per gli anni successivi.

10. La percentuale della somma da versare nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 9 comma 1-bis della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, è elevata al 14 per cento per l'anno 2008, al 30 per cento per il 2009 e al 40 per cento per gli anni successivi.

11. All'articolo 106, comma 3, del Testo Unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "0,40 per cento", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "0,30 per cento";

b) le parole "nei nove esercizi successivi" sono sostituite dalle seguenti "nei diciotto esercizi successivi".

12. Le residue quote dell'ammontare complessivo delle svalutazioni eccedenti la misura deducibile in ciascun esercizio ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, formate negli esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e non ancora dedotte, sono deducibili per quote costanti fino al raggiungimento del diciottesimo esercizio successivo a quello in cui esse si sono formate.

13. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi 11 e 12 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni dei commi 11 e 12.

13-bis. All'art. 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

" 2-bis. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,350 per cento. Per il periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2008, la percentuale indicata nel comma 2 è aumentata allo 0,390 per cento; per il medesimo periodo d'imposta il versamento è effettuato, a titolo di acconto, entro il 30 novembre 2008, in misura pari allo 0,050 per cento delle riserve del bilancio dell'esercizio per il quale il termine di approvazione scade anteriormente al 25 giugno 2008".

14. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: "ad eccezione delle operazioni esenti e imponibili ai sensi dell'articolo 10, primo comma, numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies), dello stesso decreto" sono aggiunte le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972";

b) all'articolo 40, comma 1 dopo le parole "27-quinquies) dello stesso decreto" sono inserite le seguenti: "nonché delle locazioni di immobili esenti ai sensi dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e dell'articolo 10, secondo comma, del medesimo decreto n. 633 del 1972".

15. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti le modalità e i termini degli adempimenti e del versamento dell'imposta commisurata ai canoni di locazione maturati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i contratti di locazione in corso alla medesima data e per quelli stipulati successivamente.

16. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 262, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009. Conseguentemente nel comma 264, dell'articolo 1, lettera a), della legge n. 244 del 2007, sono soppresse le parole ", e al comma 262".

[17. A partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fondi d'investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che presentano i requisiti indicati nelle lettere a) e b) comma 18 del presente articolo, si applica un'imposta patrimoniale sull'ammontare del valore netto dei fondi. La società di gestione preleva un ammontare pari all'1 per cento a titolo di imposta patrimoniale. Il valore netto del fondo deve essere calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c), numero 3) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fondi comuni avviati o cessati in corso d'anno, ai fini del calcolo della media annua si assumono, rispettivamente, i valori del patrimonio alla data di avvio o di cessazione del fondo. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione non concorre a formare il valore del patrimonio netto l'ammontare dell'imposta patrimoniale dovuta per il periodo d'imposta e accantonata nel passivo. L'imposta è corrisposta entro il 16 febbraio dell'anno successivo. Per l'accertamento, la riscossione e le sanzioni dell'imposta non dichiarata o non versata si applicano le disposizioni stabilite in materia di imposte sui redditi.] (comma abrogato) (1)

[18. L'imposta di cui al comma 17 è dovuta dai fondi per i quali non sia prevista la quotazione dei certificati in un mercato regolamentato e che abbiano un patrimonio inferiore a 400 milioni di euro qualora sussista almeno uno dei seguenti requisiti::

a) le quote del fondo siano detenute, da meno di 10 partecipanti salvo che almeno il 50 per cento di tali quote siano detenute da uno o più dei soggetti di cui al comma 2 ultimo periodo dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, dai soggetti indicati nell'articolo 6 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, da imprenditori individuali, società ed enti se le partecipazioni sono relative all'impresa commerciale nonchè da enti pubblici, enti di previdenza obbligatoria ed enti non commerciali di cui all'art. 73, comma 1, lettera c) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

b) in ogni caso il fondo sia istituito ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento del Ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica 24 maggio 1999, n. 228, e più dei due terzi delle quote siano detenute complessivamente, nel corso del periodo d'imposta, [al di fuori dell'esercizio d'impresa,] (parole soppresse) (2) da una o più persone fisiche legate fra loro da rapporti di parentela o affinità ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché da società ed enti di cui le persone fisiche medesime detengano il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, ovvero il diritto di partecipazione agli utili superiore al 50 per cento e da trust di cui siano disponenti o beneficiari, salvo che le predette quote siano relative ad imprese commerciali esercitate da soggetti residenti ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.](comma abrogato) (1)

[18-bis. L'imposta sostitutiva sui redditi diversi di natura finanziaria di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, realizzati in dipendenza della cessione o del rimborso di quote di partecipazione in fondi d'investimento immobiliare chiusi soggetti alle disposizioni del comma 18 del presente articolo è dovuta nella misura del 20 per cento. L'imposta è applicata nella medesima misura al momento della cessione o del rimborso anche qualora le quote siano immesse nei rapporti sui quali sia stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 461 del 1997, e successive modificazioni.] (comma abrogato) (1)

[19. La società di gestione del risparmio verifica la sussistenza dei requisiti di cui al comma 18, considerando la media annua del valore delle quote detenute dai partecipanti nel periodo d'imposta. A tal fine, entro il 31 dicembre di ogni anno, i possessori delle quote sono tenuti a rendere apposita comunicazione scritta contenente tutte le informazioni necessarie e aggiornate ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 18. La società di gestione del risparmio segnala all'Agenzia delle entrate i casi in cui i partecipanti al fondo hanno omesso, in tutto o in parte, di rendere la comunicazione di cui al presente comma, non consentendo l'applicazione dell'imposta di cui al comma 17. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti termini e modalità per la segnalazione di cui al periodo precedente.] (comma abrogato) (1)

[20. La sussistenza dei requisiti indicati nel comma 18 determina l'applicazione dell'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a partire dal periodo d'imposta nel quale esse si verificano. Qualora la società di gestione del risparmio non abbia potuto applicare l'imposta patrimoniale di cui al comma 17 a seguito della mancata comunicazione delle informazioni di cui al comma 19, l'imposta patrimoniale è applicata in capo ai partecipanti in proporzione al valore delle quote detenute nel medesimo periodo d'imposta e risultante dai relativi prospetti periodici redatti ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Per l'accertamento dell'imposta si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e le sanzioni sono applicate ai soli soggetti di cui al comma 19 del presente articolo che hanno omesso, in tutto o in parte, la comunicazione alla società di gestione del risparmio.] (comma abrogato) (1)

21. Nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "una ritenuta del 12,50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "una ritenuta del 20 per cento".

21-bis. Nel caso di rimborso delle quote di partecipazione dei fondi comuni di investimento immobiliare la ritenuta prevista dal comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, come modificato dal comma 21 del presente articolo, è operata sui proventi percepiti con l'aliquota del 12,50 per cento, fino a concorrenza della differenza positiva tra il valore risultante dall'ultimo rendiconto periodico redatto ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera c) numero 3), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, prima della data di entrata in vigore del presente decreto e il costo di sottoscrizione o acquisto.

22. All'articolo 73 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-ter, è inserito il seguente:

"5-quater. Salvo prova contraria, si considerano residenti nel territorio dello Stato le società o enti il cui patrimonio sia investito in misura prevalente in quote di fondi di investimento immobiliare chiusi di cui all'articolo 37 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e siano controllati direttamente o indirettamente, per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, da soggetti residenti in Italia. Il controllo è individuato ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, anche per partecipazioni possedute da soggetti diversi dalle società.".

23. Nel comma 2 dell'articolo 51 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, la lettera g-bis) è abrogata.

24. La disposizione di cui al comma 23 si applica in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

24-bis. Al comma 4 dell'articolo 27 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"g-bis) i redditi da lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option".

24-ter. L'esclusione dalla base imponibile contributiva, disposta ai sensi della lettera g-bis) del comma 4 dell'articolo 27 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, introdotta dal comma 24-bis del presente articolo, opera in relazione alle azioni assegnate ai dipendenti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

25. Le cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile che presentano in bilancio un debito per finanziamento contratto con i soci superiore a 50 milioni di euro, sempre che tale debito sia superiore al patrimonio netto contabile, comprensivo dell'utile d'esercizio, così come risultanti alla data di approvazione del bilancio d'esercizio, destinano il 5 per cento dell'utile netto annuale al fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti di cui all'articolo 81, commi 29 e 30, del presente decreto secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto non regolamentare emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro della giustizia.

26. La disposizione di cui al comma 25 si applica in relazione agli utili evidenziati nei bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e a quello successivo.

27. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è sostituito dal seguente:

"3. Sugli interessi corrisposti che non soddisfano i requisiti della definizione di piccole e micro imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applica una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 20 per cento.".

28. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, dopo la lettera b) è inserita la seguente lettera:

"b-bis) per la quota del 55 per cento degli utili netti annuali delle società cooperative di consumo e loro consorzi".

29. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 28 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo di imposta, in sede di versamento della seconda o unica rata, si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni del comma 28.

Art. 83

Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

(integrato e modificato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, integrato dall'art. 15, comma 8-terdecies, del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, dall'art. 2, comma 1-bis, del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, convertito dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, modificato dall'art. 18, comma 6, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, integrato dall'art. 8, comma 4, della legge 15 dicembre 2011, n. 217 e integrato dall'art. 7, comma 3, del D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225)

1. Al fine di garantire maggiore efficacia ai controlli sul corretto adempimento degli obblighi di natura fiscale e contributiva a carico dei soggetti non residenti e di quelli residenti ai fini fiscali da meno di 5 anni, l'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate predispongono di comune accordo appositi piani di controllo anche sulla base dello scambio reciproco dei dati e delle informazioni in loro possesso. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate attivano altresì uno scambio telematico mensile delle posizioni relative ai titolari di partita IVA e dei dati annuali riferiti ai soggetti che percepiscono utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione, quando l'apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro.

2. L'I.N.P.S. e l'Agenzia delle entrate determinano le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1 con apposita convenzione.

2-bis. La convenzione di cui al comma 2 disciplina anche le modalità di trasmissione, tra le due Amministrazioni, delle violazioni in materia contributiva, per le quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, rilevate dall'Agenzia delle entrate a seguito dei controlli effettuati e delle violazioni tributarie, comprese quelle riscontrate in materia di ritenute, individuate dall'INPS a seguito delle attività ispettive.

3. Nel triennio 2009-2011 l'Agenzia delle entrate realizza un piano di ottimizzazione dell'impiego delle risorse finalizzato ad incrementare la capacità operativa destinata alle attività di prevenzione e repressione della evasione fiscale, rispetto a quella media impiegata agli stessi fini nel biennio 2007-2008, in misura pari ad almeno il 10 per cento.

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.".

5. Ai fini di una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni di frode in materia di IVA nazionale e comunitaria l'Agenzia delle entrate, l'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza incrementano la capacità operativa destinata a tali attività anche orientando appositamente loro funzioni o strutture al fine di assicurare:

a) l'analisi dei fenomeni e l'individuazione di specifici ambiti di indagine;

b) la definizione di apposite metodologie di contrasto;

c) la realizzazione di specifici piani di prevenzione e contrasto dei fenomeni medesimi;

d) il monitoraggio dell'efficacia delle azioni poste in essere.

6. Il coordinamento operativo tra i soggetti istituzionali di cui al comma 5 è assicurato mediante un costante scambio informativo anche allo scopo di consentire la tempestiva emissione degli atti di accertamento e l'adozione di eventuali misure cautelari.

7. Gli esiti delle attività svolte in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 formano oggetto di apposite relazioni annuali al Ministro dell'economia e delle finanze.

7-bis. Al fine di assicurare l'efficacia dei controlli in materia di IVA all'importazione, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanare di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità per l'attivazione di un sistema completo e periodico di scambio di informazioni tra l'autorità doganale e quella fiscale, da attuare con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

8. Nell'ambito della programmazione dell'attività di accertamento relativa agli anni 2009, 2010 e 2011 è pianificata l'esecuzione di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sulla base di elementi e circostanze di fatto certi desunti dalle informazioni presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria nonché acquisiti in base agli ordinari poteri istruttori e in particolare a quelli acquisiti ai sensi dell'articolo 32, primo comma, numero 7, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973.

9. Nella selezione delle posizioni ai fini dei controlli di cui al comma 8 è data priorità ai contribuenti che non hanno evidenziato nella dichiarazione dei redditi alcun debito d'imposta e per i quali esistono elementi indicativi di capacità contributiva.

10. Coerentemente con quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la Guardia di finanza contribuisce al piano straordinario di cui al comma 8 destinando una adeguata quota della propria capacità operativa alle attività di acquisizione degli elementi e circostanze di fatto certi necessari per la determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza definiscono annualmente, d'intesa tra loro, le modalità della loro cooperazione al piano.

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

12. Al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali e amministrative tra le Agenzie fiscali, nonchè tra le predette Agenzie e il Ministero dell'economia e delle finanze, attraverso la mobilità dei loro dirigenti generali di prima fascia, nonché di contribuire al perseguimento della maggiore efficienza e funzionalità di tali Agenzie, su richiesta nominativa del direttore di una Agenzia fiscale, che indica altresì l'alternativa fra almeno due incarichi da conferire, il Ministro dell'economia e delle finanze assegna a tale Agenzia il dirigente generale di prima fascia in servizio presso il Ministero ovvero presso altra Agenzia fiscale, sentito il direttore della Agenzia presso la quale è in servizio il dirigente generale richiesto. Qualora per il nuovo incarico sia prevista una retribuzione complessivamente inferiore a quella percepita dal dirigente generale in relazione all'incarico già ricoperto, per la differenza sono fatti salvi gli effetti economici del contratto individuale di lavoro in essere presso il Ministero ovvero presso l'Agenzia fiscale di provenienza fino alla data di scadenza di tale contratto, in ogni caso senza maggiori oneri rispetto alle risorse assegnate a legislazione vigente alla Agenzia fiscale richiedente. In caso di rifiuto ad accettare gli incarichi alternativamente indicati nella richiesta, il dirigente generale è in esubero ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

13. All'articolo 67 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, lettera b), la parola "sei" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) nel comma 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia.".

14. In sede di prima applicazione della disposizione di cui al comma 13 i comitati di gestione delle Agenzie fiscali in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano automaticamente il trentesimo giorno successivo.

15. Al fine di garantire la continuità delle funzioni di controllo e monitoraggio dei dati fiscali e finanziari, i diritti dell'azionista della società di gestione del sistema informativo dell'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 22, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43, che provvede agli atti conseguenti in base alla legislazione vigente. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con il presente comma. Il consiglio di amministrazione, composto di cinque componenti, è conseguentemente rinnovato entro il 30 giugno 2008 senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile. (1)

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 33 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

17-bis. I comuni, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle entrate di cui al comma 16, inviano entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero i dati dei richiedenti alla predetta agenzia al fine della formazione di liste selettive per i controlli relativi ad attività finanziarie e investimenti patrimoniali esteri non dichiarati; le modalità di comunicazione e i criteri per la creazione delle liste sono disciplinati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.

17-ter. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 17-bis, le attività ivi previste da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate vengono esercitate anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto l'iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a decorrere dal 1° gennaio 2010 e ai fini della formazione delle liste selettive si terrà conto della eventuale mancata presentazione delle istanze di collaborazione volontaria di cui agli articoli da 5-quater a 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227.

18. Allo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con l'Amministrazione fiscale, ispirandoli a principi di reciproco affidamento ed agevolando il contribuente mediante la compressione dei tempi di definizione, nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

"Art. 5-bis (Adesione ai verbali di constatazione). - 1. Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, che consentano l'emissione di accertamenti parziali previsti dall'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

2. L'adesione di cui al comma 1 può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione e deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo mediante comunicazione al competente ufficio dell'Agenzia delle entrate ed all'organo che ha redatto il verbale. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle entrate, lo stesso notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale recante le indicazioni previste dall'articolo 7.

3. In presenza dell'adesione di cui al comma 1 la misura delle sanzioni applicabili indicata nell'articolo 2, comma 5, è ridotta alla metà e e le somme dovute risultanti dall'atto di definizione dell'accertamento parziale devono essere versate nei termini e con le modalità di cui all'articolo 8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

4. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al comma 3 il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate provvede all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602".

18-bis. L'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

18-ter. In sede di prima applicazione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218:

a) il termine per la comunicazione dell'adesione da parte del contribuente ai verbali consegnati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è comunque prorogato fino al 30 settembre 2008;

b) il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati al contribuente fino al 31 dicembre 2008 è comunque prorogato al 30 giugno 2009.

18-quater. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione dell'adesione da parte del contribuente prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

19. In funzione dell'attuazione del federalismo fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2009 gli studi di settore di cui all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, vengono elaborati, sentite le associazioni professionali e di categoria, anche su base regionale o comunale, ove ciò sia compatibile con la metodologia prevista dal comma 1, secondo periodo, dello stesso articolo 62-bis. (2)

20. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione del comma 19, prevedendo che la elaborazione su base regionale o comunale avvenga con criteri di gradualità entro il 31 dicembre 2013 e garantendo che alla stessa possano partecipare anche i comuni, in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

21. All'articolo 22 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. In caso di versamento di somme eccedenti almeno cinquanta euro rispetto a quelle complessivamente richieste dall'agente della riscossione, quest'ultimo ne offre la restituzione all'avente diritto notificandogli una comunicazione delle modalità di restituzione dell'eccedenza. Decorsi tre mesi dalla notificazione senza che l'avente diritto abbia accettato la restituzione, ovvero, per le eccedenze inferiori a cinquanta euro, decorsi tre mesi dalla data del pagamento, l'agente della riscossione riversa le somme eccedenti all'ente creditore ovvero, se tale ente non è identificato nè facilmente identificabile, all'entrata del bilancio dello Stato, ad esclusione di una quota pari al 15 per cento, che affluisce ad apposita contabilità speciale. Il riversamento è effettuato il giorno 20 dei mesi di giugno e dicembre di ciascun anno.

1-ter. La restituzione ovvero il riversamento sono effettuati al netto dell'importo delle spese di notificazione, determinate ai sensi dell'articolo 17, comma 7-ter, trattenute dall'agente della riscossione a titolo di rimborso delle spese sostenute per la notificazione.

1-quater. Resta fermo il diritto di chiedere, entro l'ordinario termine di prescrizione, la restituzione delle somme eccedenti di cui al comma 1-bis all'ente creditore ovvero allo Stato. In caso di richiesta allo Stato, le somme occorrenti per la restituzione sono prelevate dalla contabilità speciale prevista dal comma 1-bis e riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.".

22. Le somme eccedenti di cui all'articolo 22, comma 1-bis, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, incassate anteriormente al quinto anno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto, sono versate entro il 20 dicembre 2008 ed affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo speciale istituito con l'articolo 81, comma 29, del presente decreto.

23. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1, sono soppresse le parole da "Se" a "cancellazione dell'ipoteca";

b) nel comma 4, le parole da "l'ultimo" a "mese" sono sostituite dalle seguenti: "nel giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione";

c) il comma 4-bis è abrogato. In ogni caso le sue disposizioni continuano a trovare applicazione nei riguardi delle garanzie prestate ai sensi dell'articolo 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 nel testo vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

23-bis. All'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"3-bis. Il pagamento effettuato con i mezzi diversi dal contante individuati ai sensi del comma 3 si considera omesso:

a) in caso di utilizzazione di un assegno, se l'assegno stesso risulta scoperto o comunque non pagabile;

b) in caso di utilizzazione di una carta di credito, se il gestore della carta non fornisce la relativa provvista finanziaria.".

23-ter. All'articolo 47-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola: "concessionari" sono inserite le seguenti: "e ai soggetti da essi incaricati".

24. All'articolo 79, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo la parola "131", sono inserite le seguenti: ", moltiplicato per tre".

25. E' istituito presso il Ministero degli affari esteri il Comitato strategico per lo sviluppo e la tutela all'estero degli interessi nazionali in economia, con compiti di analisi, indirizzo, supporto e coordinamento nel campo dei fenomeni economici complessi propri della globalizzazione quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo. La composizione del Comitato, ai cui lavori partecipano qualificati rappresentanti di Ministeri, nonchè alte professionalità ed esperienze tecniche nei suoi settori di intervento, è definita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali del suo funzionamento. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalle strutture del Ministero degli affari esteri. La partecipazione al Comitato è gratuita.

[26. Al Comitato competono, altresì, anche al fine di farne oggetto di pareri al Governo, l'analisi di fenomeni economici complessi propri della globalizzazione, quali l'influenza dei fondi sovrani e lo sviluppo sostenibile nei Paesi in via di sviluppo, nonché compiti di supporto alle funzioni di coordinamento degli sforzi per lo sviluppo delle attività all'estero di imprese italiane e delle iniziative di interesse nazionale all'estero.] (comma soppresso) (3)

[27. Il Comitato è composto, in numero non superiore a dieci, da alte professionalità tecniche dotate di elevata specializzazione nei suoi settori di intervento, nonché da qualificati rappresentanti dei Ministeri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze, della difesa, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti.] (comma soppresso) (3)

[28. Le funzioni di segreteria del Comitato sono assicurate, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Comitato e la sua segreteria sono costituiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono stabilite altresì le disposizioni generali sul loro funzionamento. Il Comitato riferisce ogni sei mesi sulla attività svolta e sui propri risultati. La partecipazione al Comitato è gratuita.] (comma soppresso) (3)

28-bis. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "a prestazioni alberghiere e a somministrazione di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell'impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali" sono soppresse.

28-ter. Le disposizioni di cui al comma 28-bis si applicano alle operazioni effettuate a partire dal 1° settembre 2008.

28-quater. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 109, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti, le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95, sono deducibili nella misura del 75 per cento";

b) all'articolo 54, comma 5, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande sono deducibili nella misura del 75 per cento e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo di imposta.".

28-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 28-quater entrano in vigore a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2008. Nella determinazione degli acconti dovuti per il medesimo periodo d'imposta, l'imposta del periodo precedente è determinata applicando le disposizioni del comma 28-quater.

[28-sexies. Nelle more dell'adozione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previsto dall'articolo 1, comma 225, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti locali e i soggetti di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, accedono ai dati e alle informazioni disponibili presso il sistema informativo dell'Agenzia delle entrate, ivi compresi quelli di cui all'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000. Le facoltà ivi previste possono essere esercitate solo dopo la notifica dell'ingiunzione prevista dal testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. Il riferimento al numero identificativo del ruolo, contenuto nell'articolo 2 del citato decreto del Ministro delle finanze 16 novembre 2000, è sostituito con il riferimento alla data di notifica dell'ingiunzione e alla relativa causale. Il dirigente o responsabile dell'ufficio, nel caso degli enti locali, e il legale rappresentante o direttore generale, nel caso dei soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, autorizzano preventivamente l'accesso in forma scritta e individuano in via generale i dipendenti destinati a provvedervi, scegliendoli tra quelli con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da almeno due anni. I nominativi di tali dipendenti sono comunicati all'Agenzia delle entrate. A decorrere dall'anno 2009 l'elenco di tali nominativi è trasmesso entro il 31 marzo di ogni anno. E' esclusa, quanto all'accesso, ogni discriminazione tra i soggetti di cui alla citata lettera b) del comma 5 dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, e successive modificazioni, e gli agenti della riscossione.] (comma abrogato) (4)

28-septies. All'art. 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", sulla quale svolge attività di coordinamento, attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio";

b) al comma 14, le parole da: "i risultati" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "gli elementi acquisiti nello svolgimento dell'attività di coordinamento prevista dal comma 1".

28-octies. In attuazione della decisione C(2008)869 def. dell'11 marzo 2008 della Commissione, i soggetti che si sono avvalsi del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono tenuti alla restituzione dell'aiuto fruito nei termini e con le modalità previsti dai commi da 28-novies a 28-undecies del presente articolo.

28-novies. L'importo dell'aiuto oggetto di recupero è determinato secondo i seguenti criteri:

a) applicazione, in luogo del regime d'imposta sostitutiva con aliquota del 9 per cento di cui al comma 28-octies, dichiarato incompatibile con il mercato comune, del regime d'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2, comma 25, della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350, in materia di rivalutazione dei beni;

b) applicazione dell'aliquota del 19 per cento sulle differenze di valore riallineate relative a beni ammortizzabili e del 15 per cento su quelle relative a beni non ammortizzabili;

c) esclusione dal regime d'imposta sostitutiva delle differenze di valore relative alle partecipazioni detenute nella Banca d'Italia, in quanto fruenti del regime di esenzione previsto dall'articolo 87 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;

d) attualizzazione alla data del 20 giugno 2004 delle somme versate in applicazione del regime dichiarato incompatibile e decorrenza del calcolo degli interessi dovuti sugli importi oggetto di recupero a decorrere dalla stessa data;

e) determinazione degli interessi secondo le disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni.

28-decies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato l'apposito modello per la dichiarazione dei maggiori importi oggetto di restituzione. Il modello di dichiarazione dei maggiori importi dovuti deve essere presentato da parte dei soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto all'Agenzia delle entrate entro quindici giorni dalla emanazione del predetto provvedimento.

28-undecies. L'Agenzia delle entrate, sulla base delle dichiarazioni predisposte ai sensi del comma 28-decies e trasmesse da ciascun soggetto beneficiario dell'aiuto, liquida gli importi dovuti, comprensivi degli interessi, ed entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione notifica apposita comunicazione contenente l'ingiunzione di pagamento, con l'intimazione che, in caso di mancato versamento entro trenta giorni dalla data di notifica, si procede, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, all'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non versate, nonchè degli ulteriori interessi dovuti.

28-duodecies. L'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è abrogato.

Art. 83

Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

(introdotto dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, modificato e integrato dall'art. 2-quinquies, comma 1, del D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, modificato dall'art. 7-sexies, comma 1, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, modificato e integrato dall'art. 1-bis, comma 1, del D.L. 6 luglio 2010, n. 103, convertito dalla legge 4 agosto 2010, n. 127, integrato dall'art. 3-quater, comma 1, del D.L. 5 agosto 2010, n. 125, convertito dalla legge 1° ottobre 2010, n. 163, dall'art. 2, comma 4-undecies, del D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, modificato dall'art. 6, comma 2, lett. f-ter), del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, integrato dall'art. 7-bis, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dall'art. 17, comma 5, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, integrato e modificato dall'art. 12, comma 80, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, modificato dall'art. 1, comma 248, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e integrato dall'art. 1, comma 98, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

[1. L'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, determina mensilmente il costo medio del carburante per chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.] (comma abrogato) (1)

[2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno dei mesi di giugno e di dicembre, la quota, espressa in percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi del carburante.] (comma abrogato) (1)

[3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i costi del carburante sostenuti dal vettore e sono sottoposte a verifica, con riferimento all'impatto sul mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in vigore.] (comma abrogato) (1)

4. Nel contratto di trasporto, anche stipulato in forma non scritta, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, e successive modificazioni, i prezzi e le condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle parti, tenuto conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

4-bis. Al fine di garantire l'affidamento del trasporto a vettori in regola con l'adempimento degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi, il committente è tenuto a verificare preliminarmente alla stipulazione del contratto tale regolarità mediante acquisizione del documento di cui al comma 4-sexies. In tal caso il committente non assume gli oneri di cui ai commi 4-ter e 4-quinquies.

4-ter. Il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater è obbligato in solido con il vettore, nonchè con ciascuno degli eventuali sub-vettori, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonchè i contributi previdenziali e i premi assicurativi agli enti competenti, dovuti limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso della durata del contratto di trasporto, restando escluso qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative di cui risponde solo il responsabile dell'inadempimento. Il committente che ha eseguito il pagamento può esercitare l'azione di regresso nei confronti del coobbligato secondo le regole generali.

4-quater. La verifica sulla regolarità del vettore è effettuata limitatamente ai requisiti e ai sensi del comma 4-bis, fino alla data di adozione della delibera del presidente del Comitato centrale per l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dall'adozione della delibera di cui al primo periodo, la verifica sulla regolarità del vettore è assolta dal committente mediante accesso ad apposita sezione del portale internet attivato dal citato Comitato centrale, dal quale sia sinteticamente acquisita la qualificazione di regolarità del vettore a cui si intende affidare lo svolgimento di servizi di autotrasporto. A tal fine il medesimo Comitato centrale, previa opportuna intesa, acquisisce sistematicamente in via elettronica dalle amministrazioni e dagli enti competenti l'informazione necessaria a definire e aggiornare la regolarità dei vettori iscritti.

4-quinquies. In caso di contratto di trasporto stipulato in forma non scritta il committente che non esegue la verifica di cui al comma 4-bis ovvero di cui al comma 4-quater, oltre agli oneri di cui al comma 4-ter, si assume anche gli oneri relativi all'inadempimento degli obblighi fiscali e alle violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, commesse nell'espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

4-sexies. All'atto della conclusione del contratto, il vettore è tenuto a fornire al committente un'attestazione rilasciata dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, dalla quale risulti che l'azienda è in regola ai fini del versamento dei contributi assicurativi e previdenziali.

5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, come individuata nel contratto o nelle fatture emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, è adeguata sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio per autotrazione, ove tali variazioni superino del 2 per cento il valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato. Tale adeguamento viene effettuato anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

[6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella fattura. A tale fine nella fattura viene indicata, altresì, la lunghezza della tratta effettivamente percorsa. ] (comma abrogato) (2)

[7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia almeno pari a quella identificata come corrispondente a costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di cui al comma 2. ] (comma abrogato) (2)

[8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore può chiedere al mittente il pagamento della differenza. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del completamento della prestazione di trasporto. (comma abrogato) (2) [Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in forma scritta, l'azione del vettore si prescrive in un anno ai sensi dell'articolo 2951 del codice civile.] (parole soppresse) (3)

[9. Se il committente non provvede al pagamento entro i quindici giorni successivi, il vettore può proporre, entro i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di procedura civile, producendo la documentazione relativa alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la carta di circolazione del veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la regolarità della documentazione e la correttezza dei calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile e fissando il termine entro cui può essere fatta opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.] (comma abrogato) (2)

[10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza.] (comma abrogato) (2)

[11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente articolo trovano applicazione con riferimento alle variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere dal 1 gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a partire da tale data.] (comma abrogato) (2)

12. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il termine di pagamento del corrispettivo relativo ai contratti di trasporto di merci su strada non può, comunque, essere superiore a sessanta giorni, decorrenti dalla data di emissione della fattura da parte del creditore. [, che deve avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le relative prestazioni di trasporto.] (parole soppresse) (4) E' esclusa qualsiasi diversa pattuizione tra le parti, scritta o verbale, che non sia basata su accordi volontari di settore, conclusi tra organizzazioni associative di vettori rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, di cui al comma 16, e organizzazioni associative dei committenti.

13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231. Ove il pagamento del corrispettivo avvenga oltre il novantesimo giorno dalla data di emissione della fattura, oltre agli interessi moratori, al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14.

13-bis. Le disposizioni di cui ai commi 12 e 13 si applicano anche alle prestazioni fatturate dagli operatori della filiera, diversi dai vettori, che partecipano al servizio di trasporto di merci su strada.

14. Alla violazione delle norme di cui ai commi 13 e 13-bis consegue la sanzione amministrativa pecuniaria pari al 10 per cento dell'importo della fattura e comunque non inferiore a 1.000 euro.

15. Le violazioni indicate al comma 14 sono constatate dalla Guardia di finanza e dall'Agenzia delle entrate in occasione dei controlli ordinari e straordinari effettuati presso le imprese per la successiva applicazione delle sanzioni ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[16. Non si dà luogo all'applicazione delle sanzioni introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo volontario concluso, tra la maggioranza delle organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico settore merceologico.] (comma abrogato) (2)

17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti nè al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire, nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo, come individuati da apposito decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentite l'Autorità garante della concorrenza e del mercato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tenuto conto delle esigenze di sviluppo del mercato dei combustibili alternativi ai sensi della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014. (5)

18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "iscritto al relativo albo professionale" sono sostituite dalle seguenti: "abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea".

20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: "e a fronte della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo" sono soppresse.

21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti eco-compatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.

22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i criteri di vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti di trasporto e distribuzione del gas naturale.

23. Le somme disponibili per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con particolare riferimento al limite di esenzione contributiva e fiscale delle indennità di trasferta e all'imponibilità, ai fini del reddito da lavoro dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le prestazioni di lavoro straordinario, nonchè a incentivi per la formazione professionale e per processi di aggregazione imprenditoriale.

[24. Nel limite di spesa di complessivi 30 milioni di euro, sono rideterminati:

a) la quota di indennità percepita nell'anno 2008 dai prestatori di lavoro addetti alla guida, dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale effettuate nel medesimo anno, di cui al comma 5 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente, ferme restando le ulteriori disposizioni del medesimo comma 5;

b) l'importo della deduzione forfetaria relativa a trasferte effettuate fuori del territorio comunale nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previsto dall'articolo 95, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, al netto delle spese di viaggio e trasporto.] (comma abrogato) (6)

25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, è fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008 relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo precedente rilevano nella loro interezza.

26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni di euro, è riconosciuto un credito di imposta corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo, di massa massima complessiva non inferiore a 7,5 tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta attività. La misura del credito d'imposta deve essere determinata in modo tale che, per i veicoli di massa massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari al doppio della misura del credito spettante per i veicoli di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5 tonnellate. Il credito d'imposta è usufruibile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, non è rimborsabile, non concorre alla formazione del valore della produzione netta di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, né dell'imponibile agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e, limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sono stabiliti la quota di indennità non imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la percentuale delle somme per lavoro straordinario non imponibile e la misura del credito d'imposta, previsti dai medesimi commi, nonchè le eventuali disposizioni applicative necessarie per assicurare il rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 29.

28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e alla formazione professionale sono destinate risorse rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al presente comma. Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere utilizzate indifferentemente sia per il completamento di progetti di aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori progetti da attivare secondo le modalità stabilite dai regolamenti di cui sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (7)

29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24, 25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui 106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273, sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.

31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua, tra le misure del presente articolo, quelle relativamente alle quali occorre la previa verifica della compatibilità con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

(5)

Per l'individuazione degli ostacoli tecnici o degli oneri economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo di presenza di più tipologie di carburanti negli impianti di distribuzione di carburanti di cui al comma annotato, si rimanda al D.M. Sviluppo Economico 5 marzo 2018.

(7)

In attuazione del comma annotato si rimanda ai D.P.R.  29 maggio 2009, n. 83 e  29 maggio 2009, n. 84.

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 84

Copertura finanziaria

(integrato dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133)

1. Agli oneri derivanti dagli articoli 3, 14, 19, 22, 60, comma 8, 63, commi 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 12, 72, commi da 7 a 11, 79, comma 2, 81, 82, comma 16 del presente decreto-legge, pari a 1.520,5 milioni di euro per l'anno 2008, a 5.569,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 4.203,2 milioni di euro per l'anno 2010 e a 4.486,3 milioni di euro per l'anno 2011, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal presente provvedimento.

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63, comma 9-bis, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della solidarietà sociale.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 63-bis, comma 5, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126.

1-quater. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 82, comma 27, pari a 1,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla Tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. All'onere derivante dall'articolo 70, comma 1-bis, e 71, comma 1-bis, rispettivamente pari a 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 e a 0,9 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

1-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 19 dell'articolo 61, pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, che aumentano a 530 milioni di euro per l'anno 2009 e a 450 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede:

a) quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti:

Ministero dell'economia e delle finanze

846.000;

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

519.000;

Ministero della giustizia

10.000;

Ministero degli affari esteri

7.800.000;

Ministero dell'interno

39.700.000;

Ministero per i beni e le attività culturali

1.568.000;

Ministero della salute

13.000.000;

Ministero dei trasporti

67.000;

Ministero dell'università e della ricerca

1.490.000;

Ministero della solidarietà sociale

55.000.000;

b) quanto a 60 milioni di euro per l'anno 2009, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126;

c) quanto a 50 milioni di euro per gli anni 2009, 2010 e 2011, mediante utilizzo di quota delle risorse di cui al comma 11 dell'articolo 61 del presente decreto;

d) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. A tal fine quota parte della riduzione lineare delle dotazioni finanziarie, a legislazione vigente, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2009 e a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011, affluisce nel Fondo di cui al primo periodo.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 85

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 giugno 2008

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

TREMONTI, Ministro dell'economia e delle finanze

SCAJOLA, Ministro dello sviluppo economico

BRUNETTA, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione

SACCONI, Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali

CALDEROLI, Ministro per la semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: ALFANO

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1864 - 1928 (1)

n.

Tipo atto

N.

Data

Titolo

1

LEGGE

1636

24/01/1864

AFFRANCAMENTO DEI CANONI ENFITEUTICI, LIVELLI, CENSI, DECIME ED ALTRE PRESTAZIONI DOVUTE A CORPI MORALI.

2

LEGGE

2359

25/06/1865

ESPROPRIAZIONI PER CAUSA DI UTILITA' PUBBLICA.

3

LEGGE

2604

15/11/1865

AUTORIZZA LA PROMULGAZIONE E L'ESECUZIONE IN TUTTE LE PROVINCIE DEL REGNO DELLA LEGGE CONSOLARE DEL 15 AGOSTO 1858, N 2984.

4

REGIO DECRETO

2598

26/11/1865

L'APPROVAZIONE E PUBBLICAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

5

LEGGE

2933

17/05/1866

ISTITUZIONE O CAMBIAMENTO IN MODO PERMANENTE DELLE FIERE E DEI MERCATI.

6

LEGGE

4577

30/08/1868

LEGGE CONCERNENTE MARCHI E DISTINTIVI DI FABBRICA.

7

REGIO DECRETO

5927

08/10/1870

ISTITUZIONE DELLE RAGIONERIE DEI MINISTERI E DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI.

8

REGIO DECRETO

6034

17/11/1870

COL QUALE SONO PUBBLICATI NELLA PROVINCIA DI ROMA LA LEGGE ED IL REGOLAMENTO CONSOLARI, E DECRETI RELATIVI ALLA CONCESSIONE E REVOCA DELL'EXEQUATUR AGLI AGENTI DELLE POTENZE ESTERE, ED IL DECRETO SUI PASSAPORTI.

9

LEGGE

1387

29/05/1873

LEGGE SUI CONSORZI D'IRRIGAZIONE.

10

LEGGE

1952

03/06/1874

TASSA SULLA FABBRICAZIONE DELL'ALCOOL E DELLA BIRRA.

11

LEGGE

2779

27/05/1875

ISTITUZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO POSTALI E PER MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1865 SULLA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI.

12

REGIO DECRETO

2552

27/05/1875

REGOLE PER L'ORDINAMENTO GENERALE DEGLI ARCHIVI DI STATO.

13

LEGGE

3195

30/06/1876

SULLA PUBBLICAZIONE DEGLI ANNUNZI LEGALI.

14

LEGGE

3212

07/07/1876

LEGGE SUL MIGLIORAMENTO DELLA CONDIZIONE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO.

15

REGIO DECRETO

4021

24/08/1877

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI D'IMPOSTA SUI REDDITI DELLA RICCHEZZA MOBILE.

16

LEGGE

4642

11/12/1878

LEGGE CONCERNENTE LE BONIFICAZIONI DELL'AGRO ROMANO.

17

LEGGE

5188

18/12/1879

CHE APPROVA ALCUNE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SULLE ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA' DEL 25 GIUGNO 1865 N.2359.

18

LEGGE

874

05/07/1882

ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

19

LEGGE

1482

08/07/1883

GARANZIA GOVERNATIVA PER IL PRESTITO DI 150 MILIONI DI LIRE DA CONTRARSI DAL MUNICIPIO DI ROMA.

20

LEGGE

1489

08/07/1883

LEGGE CONCERNENTE IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

21

REGIO DECRETO

2016

17/02/1884

TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AMMINISTRAZIONE E SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

22

REGIO DECRETO

2503

15/05/1884

DISPOSIZIONI SUI DIRITTI PRIVATI DI PESCA.

23

LEGGE

2518

16/07/1884

LEGGE PORTANTE MODIFICAZIONI AL TITOLO IV PORTI, SPIAGGE E FARI, DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, ALLEGATO F, SULLE OPERE PUBBLICHE.

24

LEGGE

2644

10/08/1884

CONCERNENTE LE DERIVAZIONI DI ACQUE PUBBLICHE.

25

REGIO DECRETO

2730

23/10/1884

ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO UN UFFICIO SPECIALE PER LA PROPRIETA' INDUSTRIALE.

26

LEGGE

3962

04/07/1886

ESECUZIONE DELLE OPERE DI BONIFICA CLASSIFICATE IN 1 CATEGORIA, A SENSO DELL'ART. 12 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1882 DA CONCEDERSI AI CONSORZI.

27

LEGGE

5192

02/02/1888

LEGGE SUI CONSORZI DELLE ACQUE A SCOPO INDUSTRIALE.

28

LEGGE

5849

22/12/1888

LEGGE PER LA TUTELA DELLA IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA.

29

LEGGE

5873

27/12/1888

RIORDINO DEL COLLEGIO DEI CINESI IN NAPOLI.

30

REGIO DECRETO

5973

10/03/1889

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE POSTE E TELEGRAFI E REGOLA CONFORME LE TABELLE A E B, L'AMMINISTRAZIONE DEI FONDI STANZIATI NEL BILANCIO IN CORSO PEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

31

LEGGE

6214

11/07/1889

AUTORIZZAZIONE DEL GOVERNO DEL RE AD ESEGUIRE UNA REVISIONE DEI REDDITI DEI FABBRICATI.

32

LEGGE

6216

11/07/1889

MODIFICAZIONE DELLA L. 17 FEBBRAIO 1884, N. 2016 (SERIE 3) SULLA CONTABILITA' GENERALE DELLO STATO.

33

REGIO DECRETO

6535

19/11/1889

REGOLAMENTO SULLA MENDICITA'.

34

LEGGE

6837

01/05/1890

ORDINAMENTO DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA.

35

LEGGE

6980

20/07/1890

LEGGE PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA.

36

LEGGE

7321

21/12/1890

LEGGE CHE REGOLA IL SERVIZIO E LE ATTRIBUZIONI PER GLI UFFICIALI ED AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

37

LEGGE

184

30/03/1893

PULIZIA DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE.

38

LEGGE

279

15/06/1893

LEGGE CHE CONVERTE IL DEBITO VITALIZIO ATTUALE E PER LE PENSIONI DEGLI IMPIEGATI CIVILI E MILITARI.

39

LEGGE

232

07/06/1894

LEGGE PER LA TRASMISSIONE A DISTANZA DELLE CORRENTI ELETTRICHE.

40

REGIO DECRETO

20

26/01/1896

TESTO UNICO DELLE LEGGI DOGANALI.

41

LEGGE

183

04/06/1896

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO DEL 22 FEBBRAIO 1885, N. 2922 E 17 LUGLIO 1890, N. 6955.

42

LEGGE

218

21/06/1896

COMPETENZA DEI PREFETTI PER AUTORIZZARE LE PROVINCIE, I COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA AD ACCETTARE LASCITI E DONAZIONI E AD ACQUISTARE BENI STABILI.

43

LEGGE

343

30/07/1896

LEGGE SULLA BENEFICENZA PUBBLICA PER LA CITTA' DI ROMA

44

LEGGE

561

27/12/1896

REGOLA LA CESSAZIONE DELLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA.

45

REGIO DECRETO

217

20/05/1897

REGIO DECRETO CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE TASSE DI REGISTRO.

46

REGIO DECRETO

276

04/07/1897

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SULLA CONSERVAZIONE DEI CATASTI DEI TERRENI E DEI FABBRICATI.

47

LEGGE

334

22/07/1897

LEGGE CHE MODIFICA L'ART. 81 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE DI PUBBLICA SICUREZZA DEL 30 GIUGNO 1889, N.6144 SUL SERVIZIO DEGLI INABILI AL LAVORO.

48

LEGGE

110

07/04/1898

MODIFICHE ALLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI.

49

LEGGE

446

21/12/1899

PROVVEDIMENTI DI POLIZIA FERROVIARIA, RIGUARDANTI I RITARDI DEI TRENI.

50

REGIO DECRETO

195

22/03/1900

TESTO UNICO DELLA LEGGE SULLE BONIFICAZIONI DELLE PALUDI E DEI TERRENI PALUDOSI.

51

LEGGE

211

31/05/1900

PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATA NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE.

52

LEGGE

23

31/01/1901

LEGGE SULLA EMIGRAZIONE.

53

REGIO DECRETO

375

10/07/1901

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE DEL 31 GENNAIO 1901 N. 23.

54

LEGGE

523

12/12/1901

APPROVAZIONE DELL'ATTO ADDIZIONALE FIRMATO A BRUXELLES, DALL'ITALIA E DA VARI ALTRI STATI PER LA TUTELA DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE.

55

LEGGE

518

26/12/1901

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE CHE REGOLANO LE PENSIONI DEGLI OPERAI DELLA REGIA MARINA.

56

REGIO DECRETO

97

02/03/1902

INDENNITA' PER LE SPESE DI VIAGGIO DEGLI UFFICIALI CONSOLARI DI 1 CATEGORIA.

57

REGIO DECRETO

281

29/06/1902

NUOVO TESTO UNICO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

58

LEGGE

238

02/07/1902

REGIME FISCALE DEGLI ZUCCHERI.

59

LEGGE

290

07/07/1902

CONVENZIONI PER IL RISANAMENTO DELLA CITTA' DI NAPOLI.

60

LEGGE

304

07/07/1902

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 30 MARZO 1893, N. 173, CONCERNENTE LE OPERE IDRAULICHE DI 3, 4 E 5 CATEGORIA.

61

REGIO DECRETO

523

20/11/1902

CHE MODIFICA GLI ARTICOLI 3 E 9 DELL'ALTRO REGIO DECRETO 31 GENNAIO 1901, N. 36, SUL RILASCIO DEI PASSAPORTI PER L'ESTERO.

62

LEGGE

50

12/02/1903

PER LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA.

63

LEGGE

103

29/03/1903

ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI.

64

LEGGE

197

24/05/1903

DISPOSIZIONI SUL CONCORDATO PREVENTIVO E SULLA PROCEDURA DEI PICCOLI FALLIMENTI.

65

LEGGE

321

08/07/1903

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI IN ROMA.

66

LEGGE

474

13/12/1903

BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

67

LEGGE

36

14/02/1904

DISPOSIZIONI SUI MANICOMI E SUGLI ALIENATI.

68

LEGGE

178

12/05/1904

MODIFICA ALL'ART.4 DELLA LEGGE 11 LUGLIO 1889, N. 6216, RIGUARDANTE GLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI A SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO.

69

REGIO DECRETO

445

16/06/1904

NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A COMUNI ED A CONSORZI PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

70

LEGGE

313

03/07/1904

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA PER RIPARARE I DANNI CAGIONATI ALLE STRADE NAZIONALI DALLE ALLUVIONI E FRANE DEL SECONDO SEMESTRE DEL 1903.

71

LEGGE

320

08/07/1904

PROVVEDIMENTI PER LA CITTA' DI ROMA.

72

REGIO DECRETO

337

11/07/1904

CONVERSIONE DEL PRESTITO DEL COMUNE DI ROMA.

73

LEGGE

390

18/07/1904

ISTITUZIONE DI COMMISSIONI PROVINCIALI, DI UN CONSIGLIO SUPERIORE E DI UN SERVIZIO D'ISPEZIONE DELLA PUBBLICA ASSISTENZA E BENEFICENZA.

74

LEGGE

674

29/12/1904

NORME PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI PER OPERE STRADALI E IDRAULICHE DISTRUTTE E DANNEGGIATE.

75

LEGGE

137

22/04/1905

PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE.

76

REGIO DECRETO

259

15/06/1905

SULL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE.

77

LEGGE

261

25/06/1905

PROVVEDIMENTI PER IL PAGAMENTO DELLE SOMME DOVUTE DALLO STATO ALLE SOCIETA' ESERCENTI LE RETI FERROVIARIE ADRIATICA, MEDITERRANEA E SICULA.

78

REGIO DECRETO

646

16/07/1905

APPROVAZIONE IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO.

79

REGIO DECRETO

524

18/09/1905

AUTORIZZAZIONE AL MINISTRO DEGLI ESTERI DI PUBBLICARE LA TRADUZIONE ITALIANA DELLE TRE CONVENZIONI DI DIRITTO INTERNAZIONALE FIRMATE ALL'AJA IL 12 GIUGNO 1902.

80

REGIO DECRETO

647

10/11/1905

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO E SULLA COLONIZZAZIONE DEI BENI DEMANIALI DELLO STATO.

81

LEGGE

126

19/04/1906

DISPOSIZIONI PER LE SOCIETA' COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO CHE CONCORRONO ALLE PUBBLICHE GARE.

82

LEGGE

272

30/06/1906

DISPOSIZIONI SPECIALI SULLA COSTRUZIONE E SULL'ESERCIZIO DELLE STRADE FERRATE.

83

LEGGE

327

15/07/1906

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE.

84

LEGGE

346

15/07/1906

AUTORIZZAZIONE PER L'ACQUISTO DI CARBONE PER LA REGIA MARINA.

85

LEGGE

360

15/07/1906

RELATIVA ALLA LIQUIDAZIONE DELLA PENSIONE PER GLI OPERAI BORGHESI DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA GUERRA.

86

LEGGE

441

15/07/1906

CESSIONE E RISCATTO DI CANONI E ALTRI ONERI REALI.

87

REGIO DECRETO

522

03/09/1906

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE DEL GENIO CIVILE.

88

LEGGE

112

21/03/1907

AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO AD ANTICIPARE LE SOMME OCCORRENTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA DIRETTI AD ARRESTARE IL MOVIMENTO DI FRANE.

89

LEGGE

110

24/03/1907

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI S. SPIRITO E DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI ROMA.

[90

LEGGE

403

13/06/1907

L'IMPIANTO DI VIE FUNICOLARI AEREE.] (voce soppressa) (2)

91

LEGGE

502

11/07/1907

PROVVEDIMENTI PER LA CITTÀ DI ROMA.

92

REGIO DECRETO

639

17/08/1907

IL TESTO UNICO DELLE LEGGI RELATIVE ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE.

93

LEGGE

794

22/12/1907

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 16 E 20 DELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1905, N. 592, SUL CREDITO FONDIARIO.

94

LEGGE

10

05/01/1908

RIGUARDANTE LA TASSA COMUNALE SULLA PIETRA POMICE NELL'ISOLA DI LIPARI.

95

REGIO DECRETO

89

27/02/1908

TESTO UNICO DI LEGGE SULLE CASE POPOLARI O ECONOMICHE.

96

LEGGE

71

27/02/1908

ESTENDE AL CREDITO DELLO STATO PER LA TOTALITA' DEI MUTUI, IL PRIVILEGIO SPECIALE STABILITO A FAVORE DI ESSO, DALL'ARTE. 1962 DEL CODICE CIVILE.

97

LEGGE

111

05/04/1908

APPROVAZIONE DELLE NUOVE CONVENZIONI DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI.

98

REGIO DECRETO

269

21/05/1908

TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE.

99

LEGGE

415

02/07/1908

CHE MODIFICA L'ART. 37 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'AGRO ROMANO.

100

LEGGE

405

09/07/1908

CONVALIDA IL REGIO DECRETO 12 MARZO 1908, N. 110, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE DIREZIONI COMPARTIMENTALI DELLE FERROVIE DELLO STATO.

101

LEGGE

444

12/07/1908

CONCESSIONE E COSTRUZIONE DI FERROVIE.

102

REGIO DECRETO

223

01/04/1909

REGOLAMENTO DELLE BIBLIOTECHE SPECIALI GOVERNATIVE NON APERTE AL PUBBLICO.

103

LEGGE

364

20/06/1909

NORME PER L'INALIENABILITA' DELLE ANTICHITA' E DELLE BELLE ARTI.

104

LEGGE

372

25/06/1909

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELL'ESERCIZIO DI STATO DELLE FERROVIE NON CONCESSE AD IMPRESE PRIVATE.

105

LEGGE

443

11/07/1909

APPORTANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI.

106

LEGGE

524

15/07/1909

COORDINANTI IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA, LE TRAMVIE E LE AUTOMOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO.

107

LEGGE

5

02/01/1910

COSTRUZIONE O RICOSTRUZIONE DELLE STRADE DI ALLACCIAMENTO PER I COMUNI ISOLATI A SENSI DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1906, N. 383.

108

LEGGE

9

02/01/1910

LEGGE CONCERNENTE LA NAVIGAZIONE INTERNA.

109

LEGGE

121

20/03/1910

RIORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO ED ARTI DEL REGNO.

110

LEGGE

277

02/06/1910

PROVVEDIMENTI PER IL DEMANIO FORESTALE DI STATO E PER LA TUTELA E L'INCORAGGIAMENTO DELLA SILVICOLTURA.

111

REGIO DECRETO

536

17/07/1910

TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL DEBITO PUBBLICO.

112

LEGGE

491

17/07/1910

PROVVEDIMENTI PER ESTENDERE IL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO.

113

LEGGE

855

11/12/1910

LEGGE CONCERNENTE CONCERNENTE DISPOSIZIONI VARIE PER LA CASSA DEI DEPOSITI E PRESTITI E LE GESTIONI ANNESSE.

114

LEGGE

543

18/06/1911

MODIFICHE ALLE LEGGI SULLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI ED ALTRE DISPOSIZIONI.

115

LEGGE

725

02/07/1911

CHE APPORTA MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 LUGLIO 1901, N. 306, RELATIVA AL COLLEGIO-CONVITTO PER GLI ORFANI DEI SANITARI ITALIANI IN PERUGIA.

116

LEGGE

848

21/07/1911

RIGUARDANTE L'AUMENTO DELLE SOVVENZIONI CHILOMETRICHE PER LE FERROVIE DA CONCEDERE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

117

REGIO DECRETO

1497

24/12/1911

CHE APPROVA IL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL R. DEL ESERCITO.

118

LEGGE

298

31/03/1912

OBBLIGO DELLA LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA PER L'ESERCIZIO DELLA ODONTOIATRIA.

119

LEGGE

305

04/04/1912

PROVVEDIMENTI PER L'ESERCIZIO DELLE ASSICURAZIONI SULLA DURATA DELLA VITA UMANA DA PARTE DI UN ISTITUTO NAZIONALE DI ASSICURAZIONI.

120

REGIO DECRETO

728

28/06/1912

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI VIGENTI RIGUARDANTI LE FERROVIE DELLO STATO.

121

LEGGE

748

02/07/1912

RIFORME NEL SERVIZIO POSTALE.

122

LEGGE

869

06/07/1912

PROVVEDIMENTI SULLA PRODUZIONE E LA INDUSTRIA SERICA.

123

LEGGE

812

12/07/1912

CHE ISTITUISCE UN FONDO DI PREVIDENZA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE DOGANE.

124

LEGGE

835

14/07/1912

CONTENENTE DISPOSIZIONI PER L'EQUO TRATTAMENTO DEL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTI, PER LE TASSE DI BOLLO SUI RELATIVI BIGLIETTI E PER LA TASSA DI REGISTRO SUGLI ATTI DI CONCESSIONE DI TRAMVIE.

125

REGIO DECRETO

1068

16/09/1912

MODIFICAZIONI AL 1° COMMA DELL'ART. 25 T.U. DELLA LEGGE 28 APRILE 1910, N. 204, SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE.

126

LEGGE

1346

29/12/1912

PROROGA DEL CORSO LEGALE DEI BIGLIETTI DI BANCA - MODIFICAZIONI AGLI ART. 21 E 25 DELLA LEGGE SUGLI ISTITUTI DI EMISSIONE - DISPOSIZIONI PER IL FONDO DI ESERCIZIO DELLE FILIALI DEL BANCO DI SICILIA IN TRIPOLITANIA E CIRENAICA.

127

LEGGE

468

22/05/1913

DISPOSIZIONI SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'APERTURA ED ALL'ESERCIZIO DELLE FARMACIE.

128

LEGGE

611

12/06/1913

CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.153 DEL 2 LUGLIO 1913).

128

LEGGE

632

19/06/1913

VENDITA E CONSUMO DI BEVANDE ALCOLICHE.

129

LEGGE

641

19/06/1913

OPERA DI PREVIDENZA E PORTANTE PROVVEDIMENTI VARI A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

130

LEGGE

770

19/06/1913

VIGILANZA SULLE FONDAZIONI CHE HANNO PER FINE LO INCREMENTO DELL'ECONOMIA NAZIONALE E DELL'ISTRUZIONE AGRARIA, INDUSTRIALE E COMMERCIALE ED ISTITUZIONI AFFINI.

131

REGIO DECRETO

1148

08/09/1913

MODIFICAZIONI ALLE NORME IN VIGORE IN DIPENDENZA DELL'ABOLIZIONE DEL BILANCIO D'ASSESTAMENTO.

132

REGIO DECRETO

1303

24/11/1913

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA R. AVVOCATURA ERARIALE.

133

REGIO DECRETO

1453

APPROVAZIONE

TESTO DI "LEGGE SULLE MPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI TEMPORANEE".

134

REGIO DECRETO

1440

26/11/1914

APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

135

LEGGE

1362

16/12/1914

SULLA CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEGLI IMPIEGATI E DELLE MERCEDI DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO.

136

LEGGE

1376

20/12/1914

TRATTAMENTO DI VECCHIAIA AL PERSONALE SUBALTERNO DI RUOLO DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

137

LEGGE

947

16/07/1916

DISPOSIZIONI VARIE SULLA SANITA' PUBBLICA.

138

REGIO DECRETO

1790

02/10/1919

SOPPRIME L'ATTUALE CORPO DELLE GUARDIE DI CITTA' ED IN SUA VECE ISTITUISCE IL CORPO DELLA R. GUARDIA PER LA PUBBLICA SICUREZZA.

139

REGIO DECRETO

1154

22/07/1920

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI PEL CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE PER OPERE DI IRRIGAZIONE.

140

LEGGE

1363

26/09/1920

DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E SUL COMMERCIO DELLE VITI AMERICANE.

141

LEGGE

1626

18/11/1920

ESTENSIONE AI MILITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI.

142

LEGGE

312

24/03/1921

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLA PESCA E DEI PESCATORI.

143

LEGGE

378

31/03/1921

RELATIVI ALLA CESSIONE GRATUITA PER ANNI CINQUE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA DEI RIFIUTI DI ARCHIVIO E MOBILI INSERVIBILI.

144

LEGGE

368

07/04/1921

NUOVI QUADRI DI CLASSIFICAZIONE DEGLI STIPENDI PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E APPORTA ALTRESL MODIFICAZIONI ALLA LEGGE ORGANICA DELLE FERROVIE MEDESIME.

145

LEGGE

369

07/04/1921

DISPOSIZIONI PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

146

LEGGE

370

07/04/1921

CHE MODIFICA QUELLA 19 GIUGNO 1913, N. 641, SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

147

LEGGE

541

14/04/1921

CONVERSIONE IN LEGGE IL R. DECRETO 8 LUGLIO 1919, N, 1271, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI MUTUI PER OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE DEI BACINI MONTANI.

148

LEGGE

1312

21/08/1921

ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEGLI INVALIDI DI GUERRA NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E NELLE AZIENDE PRIVATE.

149

REGIO DECRETO

1576

20/10/1921

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 74, TERZO CAPOVERSO, DELLA LEGGE, TESTO UNICO 2 GENNAIO 1913, N. 453, E 190 DELLA LEGGE, TESTO UNICO 4 FEBBRAIO 1915, N. 148, APPORTANTI SEMPLIFICAZIONI PER LA CONTRATTAZIONE DEI PRESTITI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

150

REGIO DECRETO

1688

19/11/1921

CHE RECA MODIFICAZIONI DI TESTI UNICI DI LEGGE 25 LUGLIO 1904, N. 523, SULLE OPERE IDRAULICHE E 11 LUGLIO 1913, N. 959, SULLA NAVIGAZIONE INTERNA.

151

REGIO DECRETO

366

19/02/1922

MODIFICAZIONI ALLE NORME PER IL PAGAMENTO DELLE RENDITE DI DEBITO PUBBLICO NOMINATIVE E PER IL RIMBORSO DEI TITOLI ESTRATTI.

152

LEGGE

1158

06/07/1922

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 2 SETTEMBRE 1913, N. 1709, CHE ISTITUISCE LA SEZIONE PER IL CREDITO E IL RISPARMIO PRESSO L'ISTITUTO ITALIANO DI CREDITO FONDIARIO.

153

REGIO DECRETO

1401

17/10/1922

APPROVAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE.

154

REGIO DECRETO

1548

29/10/1922

RIORDINAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER LE COOPERATIVE.

155

LEGGE

1636

03/12/1922

PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA UTILIZZAZIONE DELLE SOSTANZE RADIOATTIVE.

156

REGIO DECRETO

1726

21/12/1922

CHE SOPPRIME IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLE ANTICHITA' E BELLE ARTI E LA COMMISSIONE PERMANENTE PER LE ARTI MUSICALE E DRAMMATICA, ED ISTITUISCE PRESSO IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE UNA COMMISSIONE CENTRALE PER LE ANTICHITA' E BELLE ARTI.

157

REGIO DECRETO

185

07/01/1923

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AMMONTARE DEGLI ASSEGNI LOCALI DA STABILIRSI PEI REGI UFFICI ALL'ESTERO.

158

REGIO DECRETO

192

11/01/1923

COL QUALE, SULLA PROPOSTA DEL MINISTRO DELLE FINANZE, E' DATA FACOLTA' AI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA DI APPLICARE UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL RISPETTIVO TERRITORIO.

159

REGIO DECRETO

95

18/01/1923

PROVVEDIMENTI PER IL CORPO DELLA R. GUARDIA DI FINANZA.

160

REGIO DECRETO

227

18/01/1923

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGE SULLA EMIGRAZIONE E SULLA TUTELA GIURIDICA DEGLI EMIGRANTI, APPROVATO CON R. DECRETO 13 NOVEMBRE 1919, N. 2205.

161

REGIO DECRETO

253

04/02/1923

SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE REALE PEL CREDITO COMUNALE E PROVINCIALE E PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI.

162

REGIO DECRETO

536

04/02/1923

CHE ABOLISCE LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE FERROVIE DELLO STATO.

163

REGIO DECRETO

287

08/02/1923

MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CONCESSIONE DI MUTUI DA PARTE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

164

REGIO DECRETO

311

08/02/1923

MODIFICAZIONI ALLE NORME VIGENTI PER LA CESSIONE DEGLI STIPENDI E DELLE MERCEDI DA PARTE DI IMPIEGATI, UFFICIALI ED OPERAI DIPENDENTI DALLO STATO E DALLA REAL CASA.

165

REGIO DECRETO

1067

08/02/1923

CHE RECA NORME PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

166

REGIO DECRETO

822

25/03/1923

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 31 MAGGIO 1920, N. . 211, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE SPEDALITA' DEGLI INFERMI POVERI NON APPARTENENTI AL COMUNE DI ROMA, RICOVERATI, NEGLI OSPEDALI DELLA CAPITALE.

167

REGIO DECRETO

861

25/03/1923

SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEL LAVORO, ISTITUITO CON LA LEGGE 29 GIUGNO 1902, N. 246.

168

REGIO DECRETO

798

29/03/1923

NORME PER LA RIPRODUZIONE MEDIANTE FOTOGRAFIE, DI COSE IMMOBILI E MOBILI DI INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO, PALETNOLOGICO E ARTISTICO.

169

REGIO DECRETO

985

29/03/1923

SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO PER GLI INTERESSI SERICI ED IL RELATIVO COMITATO PERMANENTE, ED ISTITUISCE IL COMITATO CONSULTIVO PER LA BACHICOLTURA E L'INDUSTRIA SERICA.

170

REGIO DECRETO

976

26/04/1923

FACOLTA' AL MINISTRO DELL'INTERNO DI DICHIARARE SCIOLTE LE AMMINISTRAZIONI DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA' E DI TUTTE LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI BENEFICENZA ESISTENTI IN UNO STESSO COMUNE, E DI AFFIDARNE LA GESTIONE A SPECIALI COMMISSARI O COMMISSIONI.

171

REGIO DECRETO

1792

10/05/1923

CONVALIDAZIONE DEI REGI DECRETI 19 NOVEMBRE 1921, N. 1592 E 16 NOVEMBRE 1921, N. 1593 E MODIFICAZIONE DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEL GAS E DELL'ENERGIA ELETTRICA.

172

REGIO DECRETO

1262

05/06/1923

AGGIUNTE AL REGIO DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, CONCERNENTE IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

173

REGIO DECRETO

1419

07/06/1923

ABOLIZIONE DELLE COMMISSIONI DISTRETTUALI, COMPARTIMENTALI E PROVINCIALI PER LA PESCA.

174

REGIO DECRETO

1488

14/06/1923

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

175

REGIO DECRETO

1889

14/06/1923

NORME PER LA COMPILAZIONE DEL CATALOGO DEI MONUMENTI E DELLE OPERE D'INTERESSE STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO.

176

LEGGE

1512

28/06/1923

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 MAGGIO 1918, N. 1382, CHE STABILISCE LE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DEL SEME-BACHI DA SETA.

177

REGIO DECRETO

1439

05/07/1923

RIUNIONE IN UN UNICO MINISTERO, DENOMINATO "MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE", DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI DIPENDENTI DAI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DEL LAVORO.

178

LEGGE

1511

12/07/1923

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 257, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO.

179

REGIO DECRETO

1536

12/07/1923

DISPOSIZIONI PER LE CARTE DI LIBERA CIRCOLAZIONE SULLE FERROVIE DELLO STATO, PER LA CONCESSIONE DI BIGLIETTI DI SERVIZIO GRATUITI E PER L'USO DEI COMPARTIMENTI RISERVATI E DELLE CARROZZE-SALONE.

180

REGIO DECRETO

1970

29/07/1923

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

[181

REGIO DECRETO

1876

20/08/1923

NORME PER I MILITARI DELLA R. GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO DI SENTINELLA, DI VEDETTA, DI APPOSTAMENTO O DI PERLUSTRAZIONE NELLE ZONE DI VIGILANZA DOGANALE.] (voce soppressa) (2)

182

REGIO DECRETO

2114

16/09/1923

ISTITUZIONE PRESSO IL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA DI UNA SCUOLA D'APPLICAZIONE PER LA POLIZIA TRIBUTARIA.

183

REGIO DECRETO

2013

24/09/1923

ESTENSIONE ALLE NUOVE PROVINCIE DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.

184

REGIO DECRETO

2119

24/09/1923

SEMPLIFICAZIONI NEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO PER LE OPERE INTERESSANTI LE FERROVIE DELLO STATO.

185

REGIO DECRETO

2124

27/09/1923

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLA LEGGE SULLA COSTITUZIONE DEL PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO.

186

REGIO DECRETO

2320

27/09/1923

RIORDINAMENTO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E NUOVA TABELLA DELPERSONALE DI RUOLO ADDETTO ALLE MEDESIME.

187

REGIO DECRETO

2351

27/09/1923

MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, E 14 GIUGNO 1923, N. 1488, RELATIVI ALLE CONCESSIONI DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

188

REGIO DECRETO

2367

21/10/1923

REVISIONE DELLE ENTRATE MINORI.

189

REGIO DECRETO

2557

21/10/1923

NUOVO ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI.

190

REGIO DECRETO

2580

21/10/1923

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI AGENTI, EX COMBATTENTI, DELLE FERROVIE DELLO STATO.

191

REGIO DECRETO

2644

02/12/1923

AGGIUNTE ALL'ART. 20 DEL R. DECRETO 8 FEBBRAIO 1923, N. 1067, SUL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI SENZA FILO.

192

REGIO DECRETO

2700

02/12/1923

PROVVEDIMENTI PER I CORPI CONSULTIVI DEI CESSATI MINISTERI DELL'AGRICOLTURA, DELL'INDUSTRIA E IL COMMERCIO, DEL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE.

193

REGIO DECRETO

2697

06/12/1923

RIFORMA DELLE TASSE SUI CONTRATTI DI BORSA.

194

REGIO DECRETO

2722

06/12/1923

STRALCIO DAL CATASTO DELLE MINIERE, CAVE, TORBIERE, SALINE E TONNARE E APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE AI REDDITI RELATIVI

195

REGIO DECRETO

2590

07/12/1923

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

196

REGIO DECRETO

2755

09/12/1923

COMPETENZA DEL MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI STAZIONI PER COMUNICAZIONI SENZA FILO, PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

197

REGIO DECRETO

2846

12/12/1923

ISTITUZIONE DI UFFICI DEL GENIO CIVILE NELLE NUOVE PROVINCIE.

198

REGIO DECRETO

2765

16/12/1923

DISPOSIZIONI PER LA VIGILANZA SUGLI IMPEGNI DI SPESA, ASSUNTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

199

REGIO DECRETO

2863

20/12/1923

CONFERIMENTO DEL CARATTERE DI PUBBLICO UFFICIALE AGLI IMPIEGATI ED AGENTI ADDETTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI E RADIOAUDITIVI ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.

200

REGIO DECRETO

2903

30/12/1923

NORME DI ATTUAZIONE DEL R. DECRETO 19 OTTOBRE 1923, N. 2316, E NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO MILITARE.

201

LEGGE

2814

30/12/1923

DELEGA AL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI ARRECARE OPPORTUNI EMENDAMENTI AL CODICE CIVILE E DI PUBBLICARE NUOVI CODICI DI PROCEDURA CIVILE, DI COMMERCIO E PER LA MARINA MERCANTILE IN OCCASIONE DELLA UNIFICAZIONE LEGISLATIVA CON LE NUOVE PROVINCIE.

202

REGIO DECRETO

2828

30/12/1923

DISPOSIZIONI CONCERNENTI GLI UFFICI E IL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE E LA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

203

REGIO DECRETO

2841

30/12/1923

RIFORMA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE E DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

204

REGIO DECRETO

2889

30/12/1923

RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI SANITARI.

205

REGIO DECRETO

2917

30/12/1923

NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 7 DICEMBRE 1923, N. 2590, CONCERNENTE LE PENSIONI DA CONCEDERSI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

206

REGIO DECRETO

2948

30/12/1923

REGIO DECRETO PER IL QUALE IL TRIBUNALE SUPREMO DI GUERRA E MARINA, DI CUI ALL'ART. 35 DEL R.D. 7 GENNAIO 1923, N. 12, ASSUME LA DENOMINAZIONE DI TRIBUNALE SUPREMO MILITARE.

207

REGIO DECRETO

2994

30/12/1923

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO ED AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SALARIATI DIPENDENTI DALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED ABROGAZIONE DELL'ART. 8 DEL REGIO DCERETO 19 APRILE 1923, N. 945, E ART. 1 DEL REGIO DECRETO DEL 5 LUGLIO 1923, N. 1772.

208

REGIO DECRETO

3047

30/12/1923

RIFORMA DELLA LEGGE 29 MARZO 1903, N. 103, PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI DA PARTE DEI COMUNI.

209

REGIO DECRETO

3197

30/12/1923

MODIFICAZIONE DELL'ART. 39 DELLA LEGGE 23 LUGLIO 1896, N. 318, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA MARINA MERCANTILE.

210

REGIO DECRETO

3203

30/12/1923

PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI E GLI ISTITUTI SPERIMENTALI AGRARI E PER LA CREAZIONE DI UN ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.

211

REGIO DECRETO

3214

30/12/1923

ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE AGRARIA MEDIA.

212

REGIO DECRETO

3229

30/12/1923

DISPOSIZIONI PER LA ISTITUZIONE DI CONSIGLI AGRARI PROVINCIALI.

213

REGIO DECRETO

3269

30/12/1923

APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEL REGISTRO.

214

REGIO DECRETO

3272

30/12/1923

APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE SULLE TASSE IPOTECARIE.

215

REGIO DECRETO

3276

30/12/1923

APPROVAZIONE DEL TESTO DI LEGGE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI.

216

REGIO DECRETO

2918

31/12/1923

ESONERO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DALL'OBBLIGO DI PRESTAZIONI SANITARIE PER ALCUNE CATEGORIE DI PERSONALE.

217

REGIO DECRETO

2940

31/12/1923

SEMPLIFICAZIONI NEL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

218

REGIO DECRETO

3071

31/12/1923

ESENZIONI TEMPORANEE D'IMPOSTA ALLE NUOVE PIANTAGIONI FRUTTIFERE.

219

REGIO DECRETO

3123

31/12/1923

ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE ARTISTICA.

220

REGIO DECRETO

3225

31/12/1923

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLA LEGGE 22 GIUGNO 1913, N. 693, CONCERNENTE IN REQUISIZIONE DEI QUADRUPEDI E DEI VEICOLI PER IL REGIO ESERCITO.

221

REGIO DECRETO

3228

31/12/1923

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA.

222

REGIO DECRETO

3

03/01/1924

NORME PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

223

REGIO DECRETO

9

13/01/1924

NORME PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2828, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICI ED AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE NONCHE' ALLA DIFESA LEGALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

[224

REGIO DECRETO

965

30/04/1924

ORDINAMENTO INTERNO DELLE GIUNTE E DEI REGI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA.] (voce soppressa) (3)

225

LEGGE

891

15/05/1924

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 LUGLIO 1915, N. 1079, E R. DECRETO 23 DICEMBRE 1920, N. 1881, CONCERNENTI IL DIVIETO DELL'IMPIEGO DEL FOSFORO BIANCO NELLA FABBRICAZIONE DEI FIAMMIFERI.

226

REGIO DECRETO

2271

28/12/1924

TESTO ORGANICO DELL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, DEL PERSONALE DEGLI USCIERI GIUDIZIARI, E DEL PERSONALE ADDETTO AGLI UFFICI DI CONCILIAZIONE.

227

REGIO DECRETO

1256

10/07/1924

IMPIEGO DELLA RADIOTELEGRAFIA E RADIOTELEFONIA NEI PORTI DEL REGNO E DELLE COLONIE DA PARTE DI NAVI DA GUERRA ESTERE.

228

REGIO DECRETO

1589

02/10/1924

ESAZIONE DEI DIRITTI ERARIALI SUI CINEMATOGRAFI A MEZZO DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI.

229

REGIO DECRETO

1765

09/10/1924

COSTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE DELL'ISTITUTO DI ECONOMIA E STATISTICA AGRARIA.

230

REGIO DECRETO

2035

30/11/1924

INDICAZIONI DA APPORRE SUI RECIPIENTI CONTENENTI CONSERVE ALIMENTARI PREPARATE CON SOSTANZE VEGETALI.

231

REGIO DECRETO

356

11/01/1925

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA NAVIGAZIONE AEREA.

232

LEGGE

88

08/02/1925

CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI: 26 GIUGNO 1924, N. 1032, CHE DEFERISCE TRANSITORIAMENTE AI PREFETTI LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AI SOTTOPREFETTI PEI COMUNI E LE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DEL PRIMO CIRCONDARIO; 15 AGOSTO 1924, N. 1327, RIGUARDANTE NOMINE A TITOLO DI PROVA DEI VINCITORI DEL CONCORSO AL GRADO DI VICE-SEGRETARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI, E 23 OTTOBRE 1924, N. 1672, CHE PORTA MODIFICAZIONI AI TESTI UNICI DELLE LEGGI SUL CONSIGLIO DI STATO E SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA.

233

REGIO DECRETO

394

01/03/1925

DISPOSIZIONI PER LE SPESE DA FARSI IN ECONOMIA, A SERVIZIO DEGLI ISTITUTI MEDI DI ISTRUZIONE.

234

REGIO DECRETO

591

01/05/1925

PROVVEDIMENTI PER L'APPLICAZIONE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 397, E DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE DELLA REGIA AVVOCATURA ERARIALE.

235

LEGGE

819

24/05/1925

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 19 LUGLIO 1924, N. 1437, RECANTE NORME PER LE ESPROPRIAZIONI DEFINITIVE DEGLI IMMOBILI OCCUPATI DURANTE LA GUERRA PER LA COSTRUZIONE DI STRADE MILITARI.

236

REGIO DECRETO

958

24/05/1925

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'IGIENE E L'ASSISTENZA SCOLASTICA E PER L'IGIENE PEDAGOGICA.

237

LEGGE

1094

18/06/1925

COSTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DELLE GIUNTE PROVINCIALI AMMINISTRATIVE.

238

REGIO DECRETO

1196

02/07/1925

ATTRIBUZIONI DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI RELATIVE ALL'ESERCIZIO DEL BILANCIO.

[239

REGIO DECRETO

1478

07/08/1925

MODIFICAZIONE DELLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 10 SETTEMBRE 1923, N. 1957, RIGUARDANTE LE INDUSTRIE E LAVORAZIONI NELLE QUALI, PER ESIGENZE TECNICHE O STAGIONALI, E' CONSENTITO DI SUPERARE L'ORARIO DI OTTO ORE GIORNALIERE O DI 48 SETTIMANALI.] (voce soppressa) (2)

240

REGIO DECRETO

2266

29/11/1925

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CONCORSI ED ALLA NOMINA DEGLI UFFICIALI SANITARI.

241

REGIO DECRETO

2583

29/11/1925

MODIFICHE ALLA COMPETENZA TERRITORIALE DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE E DELL'UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRESCIA.

242

LEGGE

2260

24/12/1925

DELEGA AL GOVERNO DEL RE DELLA FACOLTA' DI EMENDARE IL CODICE PENALE, IL CODICE DI PROCEDURA PENALE, LE LEGGI SULL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO E DI APPORTARE NUOVE MODIFICAZIONI E AGGIUNTE AL CODICE CIVILE.

243

REGIO DECRETO

2543

27/12/1925

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA AL COLLOCAMENTO DELLA GENTE DI MARE, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLE SUA SECONDA SESSIONE (GENOVA 1920).

244

REGIO DECRETO

2544

27/12/1925

APPROVAZIONE DELLE CONVENZIONE RELATIVA ALLA INDENNITA' DI DISOCCUPAZIONE IN CASO DI PERDITA DELLA NAVE PER NAUFRAGIO, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA SECONDA SEZIONE (GENOVA 1920).

245

REGIO DECRETO

2545

27/12/1925

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ETA' MINIMA PER L'AMMISSIONE DEI GIOVANI AL LAVORO DI BORDO COME CARBONAI O FUOCHISTI, ADOTTATA DALLA CONFERENZA GENERALE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DEL LAVORO DELLA SOCIETA' DELLE NAZIONI NEL CORSO DELLA SUA TERZA SEZIONE (GINEVRA 1921).

246

REGIO DECRETO

2594

31/12/1925

NORME RELATIVE ALLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E AL FUNZIONAMENTO DELLE REGIE STAZIONI DI PROVA AGRARIE E SPECIALI.

247

REGIO DECRETO

112

14/01/1926

AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEI CHILOLITRI MONTATI SU AUTOCARRI, DESTINATI ALLA DISTRIBUZIONE DEI CARBURANTI AI RIVENDITORI.

248

REGIO DECRETO

401

07/03/1926

ISTITUZIONE DI UNA GIUNTA D'ARTE PRESSO IL MINISTERO DELLE FINANZE.

249

REGIO DECRETO

412

07/03/1926

SINDACATO DELLA CORTE DEI CONTI SULLA FABBRICAZIONE DELLE CARTE VALORI PRESSO L'OFFICINA GOVERNATIVA DELLE CARTE VALORI.

250

REGIO DECRETO

577

14/03/1926

ESTENSIONE A FIUME ED AL TERRITORIO ANNESSO, DEGLI ORDINAMENTI SULLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN SEDE GIURISDIZIONALE.

251

LEGGE

562

18/03/1926

CONVERSIONE DEL REGIO DECRETO LEGGE 1735 DEL 1925 RECANTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE COOPERATIVE DI CONSUMO.

252

LEGGE

563

03/04/1926

DISCIPLINA GIURIDICA DEI RAPPORTI COLLETTIVI DEL LAVORO.

253

LEGGE

695

03/04/1926

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N. 868, RELATIVO ALL'ISTITUZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO.

254

REGIO DECRETO

857

11/04/1926

ESTENSIONE A TUTTI I GRADI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE, DELLA FACOLTA' DEL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGIONI DI SERVIZIO.

255

REGIO DECRETO

1133

11/04/1926

ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE STIPULATO IN BRUXELLES IL 1 FEBBRAIO 1924 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI, RIGUARDO ALLE FACILITAZIONI AL PERSONALE DELLA MARINA MERCANTILE PER LA CURA DELLE MALATTIE VENEREE.

256

LEGGE

731

18/04/1926

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA.

257

REGIO DECRETO

832

06/05/1926

DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLE BELLEZZE NATURALI E FORMAZIONI GEOLOGICHE E PALEONTOLOGICHE DI CUI PUO' ESSERE VIETATA L'ALTERAZIONE O LA MANOMISSIONE NEL PARCO NAZIONALE DELL'ABRUZZO.

258

REGIO DECRETO

933

20/05/1926

APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

259

REGIO DECRETO

1154

20/05/1926

NUOVE DISPOSIZIONI SULLE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA MERIDIONALE E NELLE ISOLE.

260

LEGGE

1013

27/05/1926

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO 28 AGOSTO 1924, N. 1396, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA ESECUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE.

261

REGIO DECRETO

1325

03/06/1926

MODIFICAZIONE DELL'ART. 297 DEL R. DECRETO 7 GIUGNO 1866, N. 2996, SUL REGOLAMENTO CONSOLARE CIRCA IL TASSO DI CONVENZIONE FRA LA MONETA ITALIANA E QUELLA LOCALE.

262

LEGGE

1121

17/06/1926

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 5 APRILE 1925, N. 516, CHE AUTORIZZA GLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO E DI CREDITO AGRARIO A CONCEDERE MUTUI AI CONSORZI DI BONIFICA IDRAULICI E DI IRRIGAZIONE CON GARANZIA DI DELEGAZIONE SUI CONTRIBUTI CONSORZIALI.

263

LEGGE

1187

17/06/1926

RIFORMA DEI REGI DECRETI 30 DICEMBRE 1923, NN. 2841 E 3048 SULLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA.

264

LEGGE

1262

25/06/1926

CONVERSIONE IN LEGGE, CON APPROVAZIONE COMPLESSIVA, DI DECRETI AVENTI PER OGGETTO ARGOMENTI DIVERSI.

265

REGIO DECRETO

1131

02/07/1926

ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI.

266

LEGGE

1162

09/07/1926

RIORDINAMENTO DEL SERVIZIO STATISTICO.

267

LEGGE

1585

15/07/1926

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE 16 OTTOBRE 1912 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI RELATIVA ALLA UNIFICAZIONE DEI MODI DI PRESENTARE I RISULTATI DI ANALISI DELLE MATERIE DESTINATE ALL'ALIMENTAZIONE DELL'UOMO E DEGLI ANIMALI.

268

LEGGE

1866

15/07/1926

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 DICEMBRE 1925, N. 2161, CHE DA' ESECUZIONE AI SEGUENTI ATTI INTERNAZIONALI: 1 TRATTATO DI COMMERCIO E DI NAVIGAZIONE ITALO-GERMANICO FIRMATO IN ROMA IL 31 OTTOBRE 1925 ED ANNESSO PROTOCOLLO RELATIVO ALLE TARIFFE SUI TRASPORTI FERROVIARI; 2° CONVENZIONEFRA L'ITALIA E LA GERMANIA, STIPULATA IN ROMA NELLO STESSO GIORNO, PER IMPEDIRE DOPPIE IMPOSIZIONI E RISOLVERE ALTRE QUESTIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE.

269

REGIO DECRETO

1907

13/08/1926

DISPOSIZIONI PER I CONSORZI E LE OPERE DI IRRIGAZIONE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

270

REGIO DECRETO

1914

16/08/1926

ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO.

271

REGIO DECRETO

1857

21/10/1926

NORME PEL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DI ALCUNI FUNZIONARI TRASFERITI ALLA DIREZIONE GENERALE DELLE NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE PRESSO IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

[272

REGIO DECRETO

1978

04/11/1926

COSTITUZIONE DI UN REGIO ISTITUTO SPERIMENTALE MEDIANTE IL COORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO E DELL'ISTITUTO SUPERIORE POSTALE TELEGRAFICO TELEFONICO.] (voce soppressa) (2)

273

REGIO DECRETO

2218

04/11/1926

ISTITUZIONE DEL CONSORZIO DENOMINATO "SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA", CON SEDE IN ROMA, PER IL MIGLIORAMENTO DEI PATRIMONI SILVOPASTORALI.

274

REGIO DECRETO

1967

21/11/1926

RIORDINAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

275

LEGGE

2236

12/12/1926

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1926, N. 632, RIGUARDANTE IL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE LINEE DI NAVIGAZIONE AEREA.

276

REGIO DECRETO

2206

12/12/1926

NORME PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI DI FINANZA.

277

REGIO DECRETO

2339

23/12/1926

RICONOSCIMENTO GIURIDICO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO RELATIVO.

278

REGIO DECRETO

36

09/01/1927

ISTITUZIONE DI UN'AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE.

279

LEGGE

292

10/02/1927

MODIFICAZIONE ALL'ART. 9 DELLA LEGGE 12 GIUGNO 1913, N. 611, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

280

REGIO DECRETO

486

17/03/1927

DISPENSA DAL SERVIZIO DEI PRESIDI E DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE E MISURA DELLO STIPENDIO DA ATTRIBUIRE AI PRESIDI RESTITUITI DALLA 1 ALLA 2 CATEGORIA O AL RUOLO DEGLI INSEGNANTI.

281

REGIO DECRETO

550

17/03/1927

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AI CREDITORI DELLO STATO DELLA AVVENUTA EMISSIONE DEGLI ORDINI DI PAGAMENTO A LORO FAVORE.

282

LEGGE

605

14/04/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DI DECRETI REALI CONCERNENTI VARIAZIONI DI BILANCIO E PROVVEDIMENTI VARI E CONVALIDAZIONE DI REGI DECRETI RELATIVI A PRELEVAZIONI DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1926-27.

283

LEGGE

634

14/04/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1198, CHE AVOCA AL REGIO DEMANIO IL DIRITTO DI UTILIZZARE INDUSTRIALMENTE LE ACQUE SALSO-BROMO- IODICHE.

284

REGIO DECRETO

801

28/04/1927

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA CARRIERA DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE ARTISTICA, DEI REALI EDUCANDATI FEMMINILI E DELLA REGIA SCUOLA MAGISTRALE PER L'EDUCAZIONE DEI CIECHI.

285

REGIO DECRETO

792

12/05/1927

GRATUITA' DELL'AUTENTICAZIONE E LEGALIZZAZIONE DEGLI ATTI CONCERNENTI I DEPOSITI DEI RISPARMIO ED I BUONI POSTALI FRUTTIFERI, DA PARTE DEI REGI AGENTI DIPLOMATICI E CONSOLARI.

286

LEGGE

833

02/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1926, N. 1643, RECANTE ABOLIZIONE DI TALUNE TASSE SUGLI AFFARI, TRA CUI ALCUNE SPECIALI ISTITUITE DURANTE IL PERIODO BELLICO E POST-BELLICO, NONCHE' SGRAVI E RIDUZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DIRETTE E NUOVE NORME PER UNA PIU' EQUA APPLICAZIONE, IN DETERMINATI CASI, DELLE IMPOSTE MEDESIME.

287

LEGGE

862

02/06/1927

ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

288

LEGGE

950

02/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064, CHE AUTORIZZA L'IMPIEGO IN MUTUI A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI, DEI FONDI DISPONIBILI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

289

REGIO DECRETO

1035

02/06/1927

TRASFERIMENTO DEL SERVIZIO DI STATISTICA AGRARIA E FORESTALE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

290

LEGGE

878

09/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1926, N. 1157, RECANTE PROVVEDIMENTI RELATIVI AGLI ATTI DI CONCESSIONE CONCERNENTI ACQUA, GAS, ED ENERGIA ELETTRICA.

291

LEGGE

984

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1927, N. 29, CONCERNENTE LA FACOLTA' E LE ATTRIBUZIONI DEI CAPI COMPARTIMENTO E DEI COMITATI D'ESERCIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

292

LEGGE

1082

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 SETTEMBRE 1926, N. 1557, CHE RECA NORME LEGISLATIVE PER L'IMPIANTO DELLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI.

293

LEGGE

1119

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 226, CHE AUTORIZZA LA PARTECIPAZIONE DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E DI ALTRI ENTI AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ESERCIZIO DI AGENZIE DI VIAGGIO O DI UFFICI DI TURISMO.

[294

LEGGE

1132

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N. 1331, RELATIVO AL CONTROLLO SULLA COMBUSTIONE.] (voce soppressa) (4)

295

LEGGE

1171

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 75, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER L'ISTITUTO NAZIONALE A FAVORE DEGLI IMPIEGATI DEGLI ENTI LOCALI E LORO SUPERSTITI NON AVENTI DIRITTO A PENSIONE.

296

LEGGE

1274

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1554, CHE STABILISCE LE NORME PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONSORZI E DELLE ASSOCIAZIONI COOPERATIVE.

297

LEGGE

1275

16/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 324, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE FORESTE E DEI DEMANI E LA ISTITUZIONE DELL'AZIENDA FORESTE DEMANIALI.

298

REGIO DECRETO

1255

16/06/1927

DETERMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI DEI COMMISSARI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI USI CIVICI DEL REGNO.

299

REGIO DECRETO

1036

18/06/1927

TRASFERIMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DELLE ENTRATE E SPESE DEL SOPPRESSO FONDO PER L'EMIGRAZIONE.

300

LEGGE

1107

23/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1926, N, 1511, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO.

301

LEGGE

1108

23/06/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1926, N. 1830, RECANTE NORME REGOLAMENTARI PER LA TUTELA DEL RISPARMIO.

302

LEGGE

1187

23/06/1927

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEGLI ODONTOTECNICI CONCESSIONARI DELLE NUOVE PROVINCIE DEL REGNO.

303

LEGGE

1276

23/06/1927

PROVVEDIMENTI PER LA LOTTA CONTRO LA TUBERCOLOSI.

304

REGIO DECRETO

1925

12/08/1927

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL REGOLAMENTO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER L'ESECUZIONE DEL R. DECRETO 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DI SOSTANZE DI USO AGRARIO E DI PRODOTTI AGRARI.

305

REGIO DECRETO

1612

19/08/1927

MODIFICAZIONE DI ALCUNE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DELLE LEGGI SULLE PRIVATIVE, RIGUARDANTI IL TRANSITO DEI TABACCHI.

306

REGIO DECRETO

1699

26/08/1927

MODIFICAZIONI ALLO STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

307

REGIO DECRETO

1762

26/08/1927

DIVIETO DELLA PESCA DEL TONNO NOVELLO.

308

REGIO DECRETO

2146

23/10/1927

SOPPRESSIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELL'EMIGRAZIONE E DEL RELATIVO COMITATO PERMANENTE.

309

REGIO DECRETO

2127

27/10/1927

MODIFICAZIONI ALLA CIRCOSCRIZIONE DEGLI UFFICI METRICI DEL REGNO.

310

LEGGE

2542

15/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2334, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.

311

REGIO DECRETO

2800

15/12/1927

ORDINAMENTO DELL'ISTRUZIONE MINERARIA MEDIA.

312

REGIO DECRETO

2210

16/12/1927

ORDINE DELLE PRECEDENZE A CORTE E NELLE FUNZIONI PUBBLICHE.

313

LEGGE

2501

18/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, CHE EMANA NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.

314

LEGGE

2536

18/12/1927

EQUIPARAZIONE DI TITOLI AGLI EFFETTI DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI.

315

LEGGE

2545

18/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RECANTE STANZIAMENTO DI FONDI PER L'ORGANIZZAZIONE TECNICA PRODUTTIVA, COMMERCIALE E CREDITIZIA DELLE PICCOLE INDUSTRIE.

316

LEGGE

2683

18/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1927, N. 257, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ESTENSIONE ALLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI CIRCA LA REVISIONE ED APPROVAZIONE DEI CONTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA DEFINIZIONE DEI CONTI ARRETRATI DI DETTI ENTI.

317

LEGGE

2537

22/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 187, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DA CONCEDERSI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER EMETTERE OBBLIGAZIONI IN VALUTA PREGIATA.

318

LEGGE

2582

22/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1927, N. 201, CONTENENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD AUMENTARE LE DISPONIBILITA' DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

319

LEGGE

2583

22/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1927, N. 296, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL SERVIZIO DEI DEPOSITI AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

320

LEGGE

2684

22/12/1927

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1927, N. 359, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DI QUOTE A FAVORE DEI COMITATI PER L'USO DI BIGLIETTI FERROVIARI DI ANDATA E RITORNO A RIDUZIONE.

321

REGIO DECRETO

2452

29/12/1927

DETERMINAZIONE DELLE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E DELLE ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE STESSA.

322

LEGGE

92

05/01/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 197, CHE INTEGRA LE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2174, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DI VENDITA AL PUBBLICO.

323

REGIO DECRETO

10

05/01/1928

MODIFICAZIONI AL R. DECRETO 15 AGOSTO 1926, N. 1733, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI.

324

LEGGE

97

12/01/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1702, CONTENENTE NORME PER LA CONCESSIONE DI NUOVE FERROVIE IN SARDEGNA.

325

LEGGE

125

12/01/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1927, N. 106, CONTENENTE NORME PER LA SISTEMAZIONE DELLE FERROVIE SECONDARIE NEI TERRITORI RIUNITI ALL'ITALIA IN VIRTU' DI TRATTATI.

[326

REGIO DECRETO

288

05/02/1928

AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, RELATIVA ALLE OCCUPAZIONI DISCONTINUE O DI SEMPLICE ATTESA O CUSTODIA ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1 DEL R.D.L. 15 MARZO 1923, N. 692.] (voce soppressa) (2)

327

REGIO DECRETO

460

05/02/1928

AUMENTO DEL DIRITTO PER LA SIGILLATURA DEI PIOMBI AI COLLI CONTENENTI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE, IN ESPORTAZIONE DAL REGNO.

[328

REGIO DECRETO

577

05/02/1928

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI E DELLE NORME GIURIDICHE, EMANATE IN VIRTU' DELL'ART. 1, N. 3, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1926, N. 100, SULLA ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE, E SULLE SUE OPERE DI INTEGRAZIONE.] (voce soppressa) (3)

329

LEGGE

209

16/02/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1927, N. 802, CONCERNENTE IL PERIODO DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONCEDERSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FONDI DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA, AI SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1926, N. 1064.

330

LEGGE

516

16/02/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 AGOSTO 1927, N. 1572, CHE CONCEDE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA L'ESENZIONE DALLE TASSE POSTALI.

331

LEGGE

439

23/02/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1927, N. 386, CHE DISCIPLINA IL LAVORO NEI GRANDI PANIFICI TECNICAMENTE ORGANIZZATI CON FORNI A FUOCO CONTINUO.

332

REGIO DECRETO

252

26/02/1928

DETERMINAZIONE DELLE NORME PER LA CONVERTIBILITA' IN ORO E IN VALUTE AUREE DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA.

333

LEGGE

413

04/03/1928

RIFORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE CONGREGAZIONI DI CARITA'.

334

REGIO DECRETO

1038

08/03/1928

DIVISA DEI FUNZIONARI DELLE CARRIERE DIPLOMATICO-CONSOLARE, COMMISSARI CONSOLARI ED INTERPRETI.

335

LEGGE

833

15/03/1928

CONVERSIONE IN LEGGE, CON AGGIUNTE E MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1926, N. 2389, RECANTE DISPOSIZIONI PER I SERVIZI DI PRONTO SOCCORSO IN CASO DI DISASTRI TELLURICI O DI ALTRA NATURA.

336

LEGGE

631

29/03/1928

MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 13 AGOSTO 1926, N. 1490, RELATIVO A PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE.

337

LEGGE

632

29/03/1928

AUMENTO DEL TASSO D'INTERESSE NEI CASI DI RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SPETTANTI AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA AMMINISTRATI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

338

LEGGE

858

29/03/1928

DISPOSIZIONI PER LA LOTTA CONTRO LE MOSCHE.

339

REGIO DECRETO

799

03/04/1928

NORME PER L'ESECUZIONE, DA PARTE DEL PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO, DELLE PUBBLICAZIONI AVENTI UNO SPECIALE CARATTERE ARTISTICO, SCIENTIFICO O LETTERARIO.

340

REGIO DECRETO

1292

10/05/1928

SCIOGLIMENTO DEL COMITATO PERMANENTE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE ED ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER LE INDUSTRIE CHIMICHE.

341

REGIO DECRETO

1418

10/05/1928

MODIFICAZIONI AI REGI DECRETI 9 OTTOBRE 1924, N. 1765, E 16 SETTEMBRE 1927, N. 1943, RIGUARDANTI L'ISTITUTO DI ECONOMIA AGRARIA.

342

LEGGE

1120

13/05/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1927, N. 1923, CHE RECA DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DI DATI STATISTICI SULLA PRODUZIONE MINERALURGICA E METALLURGICA.

343

LEGGE

1094

17/05/1928

ISTITUZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA.

344

LEGGE

1143

17/05/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1635, CONCERNENTE IL SERVIZIO DEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI.

345

REGIO DECRETO

1293

20/05/1928

NORME PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO DOVUTO DAGLI ISTITUTI DI ASSICURAZIONI SOCIALI AI CONSIGLI PROVINCIALI DELL'ECONOMIA.

346

LEGGE

1349

07/06/1928

DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI NAUTICI PRIVATI.

347

LEGGE

1453

07/06/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325, CONCERNENTE LA CESSAZIONE DEL CORSO FORZOSO E LA CONVERTIBILITA' IN ORO DEI BIGLIETTI DELLA BANCA D'ITALIA.

348

LEGGE

1352

14/06/1928

NORME PER LA RADIODIFFUSIONE DI ESECUZIONI ARTISTICHE.

349

LEGGE

1384

14/06/1928

MODIFICAZIONE DELLA TABELLA ORGANICA DEL PERSONALE SANITARIO E RELIGIOSO AGGREGATO DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA.

350

LEGGE

1398

14/06/1928

AMPLIAMENTO E FACILITAZIONI DELLE OPERAZIONI DI MUTUO DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

351

REGIO DECRETO

1630

14/06/1928

MODIFICAZIONE AL R. DECRETO 16 AGOSTO 1926, N. 1914, CONCERNENTE L'ESTENSIONE ALLA PROVINCIA DEL CARNARO DELLA LEGISLAZIONE SANITARIA VIGENTE NEL REGNO.

352

REGIO DECRETO

1377

17/06/1928

ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI FRA IL REGIO TESORO E LA BANCA D'ITALIA A' SENSI DEL R. DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1927, N. 2325.

353

LEGGE

1473

21/06/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 AGOSTO 1926, N. 1595, RIGUARDANTE LA PROROGA DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONI FERROVIARIE E TRANVIARIE.

354

LEGGE

1577

21/06/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO 27 OTTOBRE 1927, N. 2312, CONTENENTE NORME PER ASSICURARE IL MIGLIOR FUNZIONAMENTO DEI CONSORZI IDRAULICI E DI BONIFICA.

355

LEGGE

1587

21/06/1928

PROVVEDIMENTI PER I TEATRI DI PROPRIETA' COMUNALE.

356

REGIO DECRETO

1768

28/06/1928

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON CLASSIFICATE E L'EDILIZIA SCOLASTICA.

357

LEGGE

1760

05/07/1928

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1927, N. 1509, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER L'ORDINAMENTO DEL CREDITO AGRARIO NEL REGNO.

358

REGIO DECRETO

1954

20/07/1928

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DEI REGI ISTITUTI NAUTICI E RELATIVO PERSONALE.

359

REGIO DECRETO

2139

03/08/1928

FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI.

361

REGIO DECRETO

2139

03/08/1928

FACOLTA' AL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI DI DEROGARE ALLA DISPOSIZIONE DI CUI AL COMMA B) DELL'ART. 2 DEL R. DECRETO 14 MARZO 1909, N. 130, RELATIVA AL TRASPORTO DEGLI EMIGRANTI.

362

REGIO DECRETO

2431

24/08/1928

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LE PICCOLE INDUSTRIE.

363

REGIO DECRETO

2232

20/09/1928

NORME INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL REGIO DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1928, N. 486, CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI TIPI E DELLE DENOMINAZIONI UFFICIALI DI RISO NAZIONALE LAVORATO DIRETTO ALL'ESTERO.

364

REGIO DECRETO

2400

04/10/1928

MODIFICA DELL'ART. 4 DEL R. DEL DECRETO 31 DICEMBRE 1923, N. 3228, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO TECNICO AMMINISTRATIVO DEL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER LE PROVINCIE VENETE E DI MANTOVA.

365

REGIO DECRETO

2479

04/10/1928

CLASSIFICA IN 2 CLASSE DI NUOVE LINEE NAVIGABILI.

366

REGIO DECRETO

2422

18/10/1928

AMMISSIONE AI CONCORSI PER LA NOMINA A REGI ISPETTORI SCOLASTICI O A DIRETTORI DIDATTICI GOVERNATIVI O COMUNALI DEI MAESTRI ELEMENTARI PROVVISTI DI LAUREA IN LETTERE O FILOSOFIA O GIURISPRUDENZA O DI DIPLOMA RILASCIATO DAGLI ISTITUTI SUPERIORI DI MAGISTERO FEMMINILE.

367

REGIO DECRETO

2661

15/11/1928

NORME PER LA COMPILAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI MAGISTRALI E PER LE NOMINE DEI MAESTRI ELEMENTARI.

368

LEGGE

2690

18/11/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1927, N. 1754, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELL'OLIVICOLTURA.

369

LEGGE

2840

18/11/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 963, CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE INDICATO NEL PRIMO CAPOVERSO DELL'ART. 13 DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1926, N, 1331, CHE ISTITUÌ L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

370

LEGGE

2678

22/11/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1927, N. 2047, CONCERNENTE SEMPLIFICAZIONI NEL RILASCIO DELLE DELEGAZIONI DA PARTE DEGLI ENTI MUTUATARI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

371

LEGGE

2786

29/11/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R DECRETO-LEGGE 22 MARZO 1928, N. 740, CONCERNENTE INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DEL R. DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, SUL CONTRATTO DI IMPIEGO PRIVATO.

372

LEGGE

2796

02/12/1928

MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 22 MAGGIO 1924, N, 868, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E DELLA CARICA DI DIRETTORE GENERALE PER LE FERROVIE DELLO STATO.

373

LEGGE

2744

06/12/1928

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO.

374

LEGGE

2758

06/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 APRILE 1928, N. 847, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA UTILIZZAZIONE DELLE LIGNITI ITALIANE.

375

LEGGE

3045

06/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1927, N. 1570, RELATIVO AL PASSAGGIO DELL'ISPETTORATO GENERALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE ED AUTOMOBILI DAL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A QUELLO DELLE COMUNICAZIONI.

[376

LEGGE

3474

06/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 DICEMBRE 1927, N. 2258, RELATIVO ALL'AUTONOMIA DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.] (voce soppressa) (2)

377

REGIO DECRETO

2982

06/12/1928

ESTENSIONE DELLA PUBBLICITA' DEGLI ATTI CONSERVATI NEGLI ARCHIVI DI STATO.

378

LEGGE

3040

13/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1928, N, 2307, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DEL CREDITO NAVALE DA PARTE DEL CONSORZIO PER SOVVENZIONI SU VALORI INDUSTRIALI.

379

LEGGE

3086

13/12/1928

NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI.

380

LEGGE

3107

13/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICHE, DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1926, N. 2265, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO.

381

LEGGE

3141

13/12/1928

DISPOSIZIONI SULL'AMMINISTRAZIONE FORESTALE, SULL'ORDINAMENTO DELLA MILIZIA NAZIONALE FORESTALE E SULL'AZIENDA DELLE FORESTE DEMANIALI DELLO STATO.

382

LEGGE

3233

13/12/1928

MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DELLE ENTRATE A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

383

LEGGE

3042

16/12/1928

ISTITUZIONE DI UFFICI MOVIMENTO UFFICIALI DELLA MARINA MERCANTILE PRESSO LE CAPITANERIE DI PORTO.

384

LEGGE

3479

24/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE NORME RELATIVE AI PASSAPORTI PER L'ESTERO.

385

LEGGE

3134

24/12/1928

PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE.

386

LEGGE

3487

24/12/1928

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R DECRETO-LEGGE 7 GIUGNO 1928, N. 1493, CHE DA' ESECUZIONE ALLA CONVENZIONE FRA L'ITALIA E LA SPAGNA SUL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA', FIRMATA IN MADRID IL 28 NOVEMBRE 1927-VI.

387

REGIO DECRETO

3105

25/12/1928

CONCESSIONE DELL'USO DEL GUIDONE POSTALE ALLE NAVI, ADDETTE A LINEE NON SOVVENZIONATE, CHE TRASPORTINO EFFETTI POSTALI.

388

LEGGE

3234

31/12/1928

APPLICABILITA' AI MUTUI CONTRATTI DAI CONSORZI D'IRRIGAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 16 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1910, N. 855, 43 DEL R. DECRETO LEGISLATIVO DEL 30 DICEMBRE 1923, N, 3256; ED UNICO DELLA LEGGE 28 GIUGNO 1928, N. 1608.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

(3)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1929 - 1938 (1)

389

LEGGE

94

03/01/1929

DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE, E SUI RELATIVI SERVIZI.

390

LEGGE

8

07/01/1929

COORDINAMENTO DI ISTITUTI E SCUOLE, GIA' ALLA DIPENDENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE, CON ISTITUTI E SCUOLE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

391

LEGGE

175

17/01/1929

DETERMINAZIONE DEL PESO MASSIMO DEGLI EFFETTI POSTALI DA TRASPORTARSI, PER OGNI VIAGGIO, SULLE LINEE AEREE SOVVENZIONATE DALLO STATO.

392

REGIO DECRETO

358

11/02/1929

ABOLIZIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI PREVISTE DALLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

[393

REGIO DECRETO

221

14/02/1929

AGGIUNTA ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI CON CUI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO SANCITA DALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1923, N. 692. ] (voce soppressa) (2)

394

REGIO DECRETO

371

21/03/1929

NORME INTEGRATIVE ED ESECUTIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 AGOSTO 1928, N. 1953, SULLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEI SEGRETARI COMUNALI.

[395

REGIO DECRETO

883

25/04/1929

AGGIUNTA DI UNA VOCE ALLA TABELLA APPROVATA CON R. DECRETO 6 DICEMBRE 1923, N. 2657, INDICANTE LE OCCUPAZIONI ALLE QUALI NON E' APPLICABILE LA LIMITAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.] (voce soppressa) (2)

396

REGIO DECRETO

967

25/04/1929

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE DI RISPARMIO E SUI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA.

397

REGIO DECRETO

763

06/05/1929

ABOLIZIONE DELLA DESTINAZIONE TRA PRIMARIA E SECONDARIA IMPORTANZA DELLE SEDE DEI REGI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE.

398

REGIO DECRETO

836

13/05/1929

PARTECIPAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE L'ACQUISIZIONE E L'INCREMENTO DEI TRASPORTI PER FERROVIA E L'ESERCIZIO DEI SERVIZI COMPLEMENTARI ED ACCESSORI.

399

REGIO DECRETO

1075

13/06/1929

COORDINAMENTO DEI SERVIZI RADIOELETTRICI DELLO STATO.

400

LEGGE

1095

17/06/1929

CONVERSIONE IN LEGGE DEI REGI DECRETI-LEGGE: 24 GENNAIO 1929, N. 166, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE MAESTRANZE PORTUALI; 16 DICEMBRE 1928, N. 3106, CHE PROROGA IL TERMINE PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE NAVI NEL REGISTRO ITALIANO; IL R.D.L. 18 MARZO 1929 N. 369, CHE RECA NUOVE DISPOSIZIONI LIMITATRICI ALL'ISCRIZIONE DELLE MATRICOLE DELLA GENTE DI MARE IN SOSTITUZIONE DI QUELLE CONTENUTE NEL R.D.L. 20 MARZO 1927, N. 402; R.D.L. 21 MARZO 1929, N. 380 CONCERNENTE L'OBBLIGATORIETÀ DEGLI IMPIANTI RADIOGONIOMETRICI, DEGLI IMPIANTI RADIOTELEGRAFICI AD ONDA CORTA E DEGLI APPARECCHI RADIOTELEFONICI RICEVENTI SULLE NAVI MERCANTILI.

401

LEGGE

1120

24/06/1929

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 APRILE 1929, N. 625, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELLA GIORNATA DELLA CROCE ROSSA.

402

LEGGE

1366

29/06/1929

LEGGE ORGANICA SULLA PRODUZIONE ZOOTECNICA.

403

LEGGE

1152

02/07/1929

CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE ZONE DI CONFINE.

404

LEGGE

1342

08/07/1929

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA.

405

LEGGE

1260

11/07/1929

STRALCIO DAL CATASTO TERRENI DEI LAGHI E STAGNI DA PESCA.

406

REGIO DECRETO

1302

11/07/1929

NORME CIRCA I TRASPORTI AEREI SOVVENZIONATI E GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE.

407

REGIO DECRETO

1661

12/09/1929

TRASFORMAZIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE IN MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE; ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI SULLA BONIFICA INTEGRALE ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLE CORPORAZIONI DI UN SECONDO POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO; MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE IN QUELLA DI MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE, ED ISTITUZIONE PRESSO DETTO MINISTERO DI UN POSTO DI SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'EDUCAZIONE FISICA E GIOVANILE.

408

REGIO DECRETO

2350

14/11/1929

ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DELLA FORMULA DEI MEDICAMENTI EROICI, STIPULATO IN BRUXELLES FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 21 AGOSTO 1929.

409

LEGGE

2238

21/12/1929

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 1285, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

410

LEGGE

2328

30/12/1929

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DEL DECRETO-LEGGE 3 OTTOBRE 1929, N. 1882, CONCERNENTE L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 MAGGIO 1929, N. 810, ALLE OPERE OCCORRENTI PER LA SISTEMAZIONE DELLA RAPPRESENTANZA DIPLOMATICA DEL REGNO D'ITALIA PRESSO LA SANTA SEDE.

411

LEGGE

279

31/03/1930

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N. 2071, PORTANTE PROVVEDIMENTI PER LA BONIFICA INTEGRALE E PER I SERVIZI AGRARI E FORESTALI.

412

LEGGE

478

26/04/1930

NORME PER ABBREVIARE I PROCEDIMENTI DI CONCESSIONE DI OPERE IDRAULICHE E DI SISTEMAZIONE MONTANA.

413

LEGGE

610

01/05/1930

PUBBLICITA' A MEZZO DEI CONDIZIONAMENTI DEI GENERI DI MONOPOLIO.

414

REGIO DECRETO

740

15/05/1930

NORME PER IL PASSAGGIO AL SERVIZIO DELLO STATO DI PRESIDI E PROFESSORI DI ISTITUTI PAREGGIATI CHE SI CONVERTONO I REGI.

415

LEGGE

825

30/05/1930

CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO O INDENNITA' AI MAESTRI ELEMENTARI DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI TRIESTE E GORIZIA.

416

LEGGE

824

05/06/1930

INSEGNAMENTO RELIGIOSO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA ED ARTISTICA.

417

LEGGE

943

05/06/1930

CONVERSIONE IN LEGGE, CON EMENDAMENTI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1930, N. 20, CONCERNENTE LA ISCRIZIONE DEI DENTISTI ABILITATI IN ELENCHI TRANSITORI AGGIUNTI AGLI ALBI DEI MEDICI.

418

LEGGE

951

05/06/1930

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1929, N. 2226, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LE STAZIONI SPERIMENTALI AGRARIE.

419

LEGGE

940

03/07/1930

REGIME TRIBUTARIO PER I CONTRATTI TRA LO STATO ED I PRIVATI PER LE FORNITURE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

420

LEGGE

995

10/07/1930

DISPOSIZIONI SUL FALLIMENTO, SUL CONCORDATO PREVENTIVO, E SUI PICCOLI FALLIMENTI.

[421

REGIO DECRETO

1563

23/10/1930

PROVVEDIMENTI PER LE SUORE ADDETTE AGLI STABILIMENTI SANITARI DEL REGIO ESERCITO E DELLA REGIA MARINA.] (voce soppressa) (2)

422

LEGGE

1696

15/12/1930

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 GIUGNO 1954, N.1731, CONCERNENTE NORME PER LA PROMULGAZIONE DELLE LEGGI.

[423

LEGGE

1798

15/12/1930

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1930, N. 1296, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI INCARICATI DELLA TENUTA DEGLI ALBI PROFESSIONALI E SULLA ISCRIZIONE DEGLI INGEGNERI-ARCHITETTI NEGLI ALBI DEGLI INGEGNERI.] (voce soppressa) (3)

424

LEGGE

1809

22/12/1930

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N. 1090, CONCERNENTE DEROGA ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1930, N. 84, SULL'ORDINAMENTO DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

425

LEGGE

1839

27/12/1930

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 NOVEMBRE 1930, N. 1503, CHE DETTA NORME PER I CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE E CHE INDICE IL VII CENSIMENTO GENERALE.

426

LEGGE

1737

29/12/1930

PROVVEDIMENTI PER LA COSTRUZIONE DI CANTINE SOCIALI E DI ALTRI STABILIMENTI COOPERATIVI DI PRODUZIONE AGRICOLA.

427

LEGGE

22

06/01/1931

PROVVEDIMENTI PER L'IMPIANTO DI CANTINE SOCIALI ED ENOPOLII.

428

REGIO DECRETO

164

08/01/1931

CAMBIAMENTO NELLA FORMA DI PUBBLICAZIONE DEGLI EXEQUATUR CONCESSI AGLI AGENTI CONSOLARI STRANIERI AMMESSI A FUNZIONARE NEL REGNO, NELLE COLONIE E NEI POSSEDIMENTI.

429

LEGGE

17

08/01/1931

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI FACENTI OBBLIGO DELL'IMPIANTO RADIOGONIOMETRICO E DELL'IMPIANTO TRASMITTENTE AD ONDE CORTE SULLE NAVI MERCANTILI.

430

REGIO DECRETO

120

19/01/1931

AGGIUNTE E VARIANTI AL R. DECRETO-LEGGE 14 GIUGNO 1925, N. 884, SULLA COSTITUZIONE DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI, ED AL R. DECRETO 3 GENNAIO 1926, N. 88, SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTOVI.

[431

LEGGE

188

16/02/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1930, N. 964, CONTENENTE NORME PER L'USO DELLE QUALIFICHE ACCADEMICHE DI DOTTORE IN INGEGNERIA E IN CHIMICA INDUSTRIALE.] (voce soppressa) (3)

432

LEGGE

377

16/03/1931

NORME PER LA COORDINAZIONE DELLA LEGGE SUGLI USI CIVICI CON QUELLE SULLA BONIFICA INTEGRALE.

433

LEGGE

361

09/04/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 AGOSTO 1930, N. 1162, RECANTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LE CAMBIALI EMESSE A COPERTURA DI ESPORTAZIONE CON ACCETTAZIONI BANCARIE.

434

LEGGE

422

09/04/1931

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 239 E 244 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E SULLE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE, PER QUANTO CONCERNE L'ORDINAMENTO SCOLASTICO DELLA CITTA' DI FIUME.

435

REGIO DECRETO

864

25/05/1931

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO PER IL SIERO ANTIDIFTERICO, FIRMATO A PARIGI TRA L'ITALIA ED ALTRI STATI IL 1 AGOSTO 1930.

436

LEGGE

997

04/06/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 MARZO 1931, N. 324, CONTENENTE NORME PER L'INQUADRAMENTO SINDACALE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE.

437

LEGGE

795

12/06/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 MAGGIO 1931, N. 545, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DELL'ART. 9 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606, CONVERTITO NELLA LEGGE 16 GIUGNO 1927, N. 1100 CIRCA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO CONSULTIVO DELL'OPERA NAZIONALE PER I COMBATTENTI.

438

LEGGE

813

12/06/1931

ESTENSIONE AI MAESTRI ELEMENTARI DELLE SCUOLE DEI COMUNI DI TARVISIO E DI MALBORGHETTO E DI QUELLE DELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI TRIESTE DELLA CONCESSIONE DI ALLOGGIO GRATUITO OD INDENNITA' DI CUI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1929, N. 1152 E AUTORIZZAZIONE A COORDINARE IN TESTO UNICO LE DISPOSIZIONI VIGENTI PER L'ISTRUZIONE ELEMENTARE, POST-ELEMENTARE E PER LE SUE OPERE D'INTEGRAZIONE.

439

LEGGE

929

12/06/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 FEBBRAIO 1931, N. 315, CHE MODIFICA LA TASSA PER IL RILASCIO DEL PASSAPORTO NEL REGNO E ALL'ESTERO.

440

LEGGE

874

18/06/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1930, N. 52, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E PROVVEDIMENTI DIRETTI AD AGEVOLARE LO SMALTIMENTO DEI VINI NON ATTI A DIRETTO CONSUMO E LA DESTINAZIONE DI PARTE DELL'ALCOOL A CARBURANTE.

441

LEGGE

1108

29/07/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1930, N. 1946, CHE RECA NORME PER LE NAVI NAZIONALI CHE NAVIGANO SUI FIUMI DELL'ESTREMO ORIENTE APERTI AL TRAFFICO INTERNAZIONALE.

442

REGIO DECRETO

1030

21/08/1931

DELEGA AL CAPO DEL GOVERNO DI TUTTE LE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTRO PER L'INTERNO NEI RIGUARDI DEL CONSIGLIO DI STATO.

443

REGIO DECRETO

1175

14/09/1931

TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

444

REGIO DECRETO

1256

24/09/1931

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA PROMULGAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGI DECRETI.

445

REGIO DECRETO

1660

26/11/1931

MODIFICA AL COMMA TERZO DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

446

LEGGE

1580

03/12/1931

NUOVE NORME PER LA RIVALSA DELLE SPESE DI SPEDALITA' E MANICOMIALI.

447

LEGGE

1667

17/12/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1931 N. 973, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEI CASTAGNETI E PER IL CONTROLLO DELLE FABBRICHE PER LA PRODUZIONE DEL TANNINO DAL LEGNO DI CASTAGNO.

448

LEGGE

1771

28/12/1931

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1931, N. 1069, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE.

449

REGIO DECRETO

305

07/03/1932

MODIFICA ALLA COMPOSIZIONE DEL RUOLO D'ONORE DEGLI INSEGNANTI MEDI.

450

LEGGE

270

24/03/1932

RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO DI STATO.

451

LEGGE

273

24/03/1932

MODIFICAZIONI E CHIARIMENTI ALLE DISPOSIZIONI CHE DISCIPLINANO IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO.

452

LEGGE

490

22/04/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1930, N. 1379, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI AVVIAMENTO AL LAVORO.

453

LEGGE

476

02/05/1932

MODIFICAZIONE ALL'ART. 18 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL NUOVO CATASTO, RELATIVA ALLA TARIFFA DA APPLICARSI AI GIARDINI PUBBLICI - SGRAVIO TEMPORANEO DALL'IMPOSTA FONDIARIA ERARIALE A FAVORE DEI TERRENI COMPRESI NEL CONSORZIO ONGARO SUPERIORE ED UNITI DELLA PROVINCIA DI VENEZIA.

454

REGIO DECRETO

640

09/05/1932

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE DI GENOVA DEL 1920 CHE FISSA L'ETA' MINIMA DI AMMISSIONE DEI FANCIULLI AL LAVORO MARITTIMO.

455

LEGGE

557

16/05/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 FEBBRAIO 1932, N. 154, CONCERNENTE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.

456

LEGGE

841

19/05/1932

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE PER L'UNIFICAZIONE DI ALCUNE REGOLE RELATIVE AL TRASPORTO AEREO INTERNAZIONALE, STIPULATA A VARSAVIA IL 12 OTTOBRE 1929.

457

LEGGE

598

26/05/1932

MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

458

LEGGE

638

26/05/1932

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANEGGIATI DAI TERREMOTI, CHE HANNO USUFRUITO DELLE RIPARAZIONI GRATUITE A CARICO DELLO STATO, SENZA AVERNE DIRITTO.

459

LEGGE

668

30/05/1932

ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE VERIFICHE RELATIVE ALLE DOMANDE DI TRASFORMAZIONE DI BOSCHI IN ALTRE QUALITA' DI COLTURE E DI TERRENI SALDI IN TERRENI SOGGETTI A PERIODICHE LAVORAZIONI QUANDO SI TRATTI DI PROPRIETARI CHE DIMOSTRINO DI NON POSSEDERE PIU' DI UN ETTARO DI TERRENO.

460

LEGGE

720

30/05/1932

PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SYLOS E DI MAGAZZINI DA CEREALI.

461

REGIO DECRETO

1365

28/07/1932

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA.

462

REGIO DECRETO

1391

22/09/1932

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ARCHIVI DI STATO DELLE PROVINCIE NAPOLETANE E SICILIANE.

463

REGIO DECRETO

1595

17/11/1932

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DI PUBBLICA SICUREZZA.

464

REGIO DECRETO

1550

24/11/1932

APPROVAZIONE DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE ALLE QUALI È DESTINATO, PER CIASCUNA PROVINCIA, IL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE.

465

LEGGE

1581

15/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO LEGGE 13 NOVEMBRE 1931, N. 1398, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO.

466

LEGGE

1884

20/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1932, N. 813, CHE DETTA DISPOSIZIONI SULLA CIRCOLAZIONE DEI MOTOSCAFI E DELLE IMBARCAZIONI A MOTORE.

467

LEGGE

2057

20/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1260, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA CONSERVAZIONE DEGLI ESTRATTI O CONCENTRATI E DEI SUCCHI DI POMODORO.

468

LEGGE

1701

22/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 2 SETTEMBRE 1932, N. 1225, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA DIFESA ECONOMICA DELLA VITICOLTURA.

469

LEGGE

1710

22/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO - LEGGE 24 MAGGIO 1932, N. 721, RIGUARDANTE LA CEDIBILITA' PER GIRATA E SENZA SPESE DELLE DELEGAZIONI RILASCIATE DALLE PROVINCIE E DAI COMUNI ALLE CASSE DI RISPARMIO ED AI MONTI DI PIETA' DI PRIMA CATEGORIA A GARANZIA DEI PRESTITI.

470

LEGGE

1823

22/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 1932, N. 1378, CHE RECA NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE DA ADOTTARE PER IL CALCOLO DELLE ANNUALITA' PER OPERE A PAGAMENTO DIFFERITO.

471

LEGGE

1933

22/12/1932

MODIFICAZIONE DELL'ART. 19 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, RECANTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DALLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI.

472

LEGGE

1946

22/12/1932

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 AGOSTO 1932, N. 1130, CHE HA DATO ESECUZIONE ALLE CONVENZIONI STIPULATE A GINEVRA IL 7 GIUGNO 1930 FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI PER L'UNIFICAZIONE DEL DIRITTO CAMBIARIO.

473

LEGGE

118

05/01/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1932, N. 815, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DI ALCUNE DISPOSIZIONI INERENTI ALLE BORSE VALORI ED AGLI AGENTI DI CAMBIO.

474

LEGGE

260

16/03/1933

ABOLIZIONE DEL TERMINE PER LA REVISIONE DEI DECRETI DI RICONOSCIMENTO DEL POSSESSO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

475

LEGGE

353

03/04/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1933, N. 23, CHE STABILISCE NUOVE MISURE PER OSTACOLARE LO SPACCIO DI ALCOOL DI CONTRABBANDO.

476

LEGGE

442

03/04/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1932, N. 1467, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FACOLTA' DI REVISIONE DEI SAGGI D'INTERESSE ATTIVI E PASSIVI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DI QUELLI DEL RISPARMIO POSTALE A LIBRETTO.

477

LEGGE

522

10/04/1933

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI IN MATERIA DI NAVIGAZIONE INTERNA, STIPULATA IN GINEVRA, IL 9 DICEMBRE 1930, FRA L'ITALIA ED ALTRI STATI.

478

LEGGE

397

13/04/1933

MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE SUI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE.

479

LEGGE

434

13/04/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1853, CHE RECA NUOVE NORME SULLA RADIOTELEGRAFIA A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI, IN APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI LONDRA 1929 SULLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE.

480

LEGGE

467

20/04/1933

ISTITUZIONE DI UNA CATEGORIA DI PERSONALE CON LE FUNZIONI DI DIRETTORE DI AEROPORTO CIVILE.

481

LEGGE

504

20/04/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 20 DICEMBRE 1932, N. 1607, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLE NEGOZIAZIONI DI TITOLO E VALUTE.

482

LEGGE

512

03/05/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 23 GENNAIO 1933, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

483

LEGGE

624

08/05/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 14 OTTOBRE 1932, N. . 1496, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE LEGISLAZIONE IN MATERIA DI FERROVIE E DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO CONCESSI ALL'INDUSTRIA PRIVATA PER FRONTEGGIARE L'ATTUALE SITUAZIONE DEL TRAFFICO.

484

LEGGE

665

05/06/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 11 RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI DI MATERIA DI TERREMOTI.

485

LEGGE

773

08/06/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 26 GENNAIO 1933, N. 241, RELATIVO AI DOCUMENTI CONTABILI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

486

LEGGE

826

08/06/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 16 MARZO 1933, N. 344, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.

487

LEGGE

1119

08/06/1933

TRASFERIMENTO DEL DIRITTO DI PROPRIETA' DEI CAMPI DI FORTUNA DALLE PROVINCIE ALLO STATO.

488

LEGGE

778

15/06/1933

VARIANTI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E SULLO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA, APPROVATO CON R. DECRETO 18 GIUGNO 1931, N. 914.

489

LEGGE

818

15/06/1933

NORME PER LA DISCIPLINA DELLA PROFESSIONE DI MAESTRO DI CANTO.

490

LEGGE

947

06/07/1933

CONFERIMENTO AL GOVERNO DEL RE DI SPECIALI POTERI PER LA EMANAZIONE DEL NUOVO TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

491

REGIO DECRETO

1601

16/11/1933

MODIFICAZIONI ALL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE DESTINATARIE DELLA TERZA COPIA DEGLI STAMPATI E PUBBLICAZIONI.

492

LEGGE

1832

21/12/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 1933, N. 1272, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UFFICI POSTALI DI BORDO.

493

LEGGE

1941

28/12/1933

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R.D.L. 7 SETTEMBRE 1933, N. 1295, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DECADENZA DELLA PENSIONE IN CASO DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA.

494

LEGGE

45

04/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1932, N. 1964, CONCERNENTE IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE E DEI CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE DIPENDENTI DAI COMUNI AUTONOMI.

495

LEGGE

83

18/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1646, CONCERNENTE LA RAPPRESENTANZA LEGALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI IN CASO DI MANCANZA O IMPEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE.

496

LEGGE

120

18/01/1934

PERIODICITA' DEI CENSIMENTI AGRICOLI, INDUSTRIALI E COMMERCIALI.

497

LEGGE

170

18/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. . 1430, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LE RIDUZIONI DI INTERESSE DEI MUTUI FONDIARI.

498

LEGGE

211

18/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1933, N. 1045, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEI GIORNALI QUOTIDIANI PER VIA AEREA.

499

LEGGE

316

18/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 1639, RIGUARDANTE LA ESENZIONE DALLA IMPOSTA E DALLE SOVRIMPOSTE SUI FABBRICATI DEI DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI BENZINA.

500

LEGGE

121

22/01/1934

MODIFICAZIONI ALLE NORME IN MATERIA DI DIRITTO A PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA A FAVORE DEI CONGIUNTI DI MILITARI MORTI PER CAUSA DI SERVIZIO.

[501

LEGGE

244

22/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1933, N. 1773, RELATIVO ALL'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' FISICA DELLA GENTE DI MARE DI PRIMA CATEGORIA.] (voce soppressa) (2)

502

LEGGE

225

25/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 1752, RECANTE IL DIVIETO DI PRODUZIONE E DI VENDITA DI ALCUNI TIPI DI FORMAGGIO.

503

LEGGE

233

25/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1718, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINAMENTO ED ALLA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO E D'ABRUZZO.

504

LEGGE

234

29/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1734, CHE HA MODIFICATO IL 2 COMMA DELL'ART. 4 DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1928, N. 1710, CONCERNENTE LA TASSA SUI PASSAPORTI RILASCIATI A CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO.

505

LEGGE

332

29/01/1934

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 OTTOBRE 1933, N. 1443, PER LA ESTENSIONE DEL MARCHIO NAZIONALE ISTITUITO CON LEGGE 23 GIUGNO 1927, N.1272.

506

LEGGE

307

05/02/1934

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1933, N. 1699, CONTENENTE NUOVE DISPOSIZIONI PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE.

507

LEGGE

391

05/02/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1933, N. 859, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI RELATIVI ALL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

508

LEGGE

331

08/02/1934

STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA.

[509

LEGGE

370

22/02/1934

RIPOSO DOMENICALE E SETTIMANALE.] (voce soppressa) (2)

510

LEGGE

995

07/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1934 N. 60, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO REDIMIBILE PER SOSTITUIRE LE RENDITE DEL DEBITO CONSOLIDATO 5 PER CENTO E DEL LITTORIO 5 PER CENTO.

511

LEGGE

1036

07/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1934, N. 189, RECANTE NUOVI PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA TRASFORMAZIONE DEI MUTUI FONDIARI.

512

LEGGE

1062

07/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 DICEMBRE 1933, N. 1860, CON IL QUALE VENGONO AUMENTATI I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA' DI CORSA PER LE FERROVIE CONCESSE E PER LE TRAMVIE, PREVISTI DALL'ARTE. 118 DEL TESTO UNICO 9 MAGGIO 1912, N. 1447.

513

LEGGE

1088

07/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 NOVEMBRE 1933, N. 2418, RECANTE ESTENSIONE AI SALARIATI DEGLI ENTI LOCALI DELL'OBBLIGO DELLA ISCRIZIONE ALL'I.N.I.E.L DEL E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STESSO.

514

LEGGE

1090

14/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 736 RECANTE DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI INTEGRAZIONE DELLE NORME PER IL SERVIZIO DEL CHININO DI STATO.

515

LEGGE

1158

14/06/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1956, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO.

516

LEGGE

1253

05/07/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 MARZO 1934, N. 291, CON IL QUALE E' STATA CONFERITA LA PERSONALITA' GIURIDICA ALL'ISTITUTO COTONIERO ITALIANO E SONO STATI DETERMINATI I SUOI COMPITI, GLI ORGANI ED I MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

517

LEGGE

1607

05/07/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 GENNAIO 1934, N. 454, CONTENENTE NORME PER IL DISCIPLINAMENTO DELLE MOSTRE, FIERE ED ESPOSIZIONI.

518

LEGGE

2167

20/12/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1929, CONTENENTE NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI CAPITALIZZAZIONE DA ADOTTARE NEL CALCOLO DELLE SOVVENZIONI PER LE FERROVIE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

519

LEGGE

2298

20/12/1934

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 NOVEMBRE 1933, N. 2435, CHE DISCIPLINA I RAPPORTI TRA I TITOLARI DELLE CONCESSIONI SPECIALI ED I COLTIVATORI DI TABACCO.

520

LEGGE

353

25/03/1935

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 MARZO 1934, N. 679, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA.

521

LEGGE

898

01/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1934, N. 1431, CONCERNENTE LE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PER LA BONIFICA INTEGRALE E MAGGIORI ASSEGNAZIONI PER L'AGRO PONTINO.

522

LEGGE

454

04/04/1935

ATTRIBUZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEI SERVIZI DIPENDENTI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E SUCCESSIVI FINO AL 1920.

523

LEGGE

563

04/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 GENNAIO 1935, N. 105, RELATIVO A VARIAZIONI A DISPOSIZIONI RIGUARDANTI IL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI DEL REGNO.

524

LEGGE

806

04/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 LUGLIO 1934, N. 1362, CONCERNENTE ALCUNE AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO.

525

LEGGE

881

04/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1934, N. 2040, CHE DA' FACOLTA' AL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI DI EMANARE LE NORME DA OSSERVARSI SULLE TRAMVIE A TRAZIONE MECCANICA E SULLE FERROVIE ECONOMICHE IN MATERIA DI POLIZIA, SICUREZZA E REGOLARITA' DEL SERVIZIO.

[526

LEGGE

911

04/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1934, N. 1948, CONCERNENTE L'APPROVAZIONE DI NUOVE CONDIZIONI E TARIFFE PER IL TRASPORTO DELLE PERSONE SULLE FERROVIE DELLO STATO.] (voce soppressa) (3)

527

LEGGE

770

08/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1175, RELATIVO ALLE FACILITAZIONI, A TITOLO DI RECIPROCITA', CONCERNENTI I PASSAPORTI TURISTICI DI DURATA LIMITATA E I BUONI ALBERGHIERI.

528

LEGGE

688

08/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1128, CONCERNENTE IL REGIME FISCALE DEGLI ZOLFI GREGGI.

529

LEGGE

810

08/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 DICEMBRE 1934, N. 2126, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN PREMIO A FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO.

530

LEGGE

818

08/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1137, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DEI DIRITTI DI CONFINE E DEL DIRITTO DI MONOPOLIO SUI PRODOTTI CHINACEI CHE SI ESPORTANO.

531

REGIO DECRETO

575

1104/1935

NORME RELATIVE ALLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E ALLE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.

532

LEGGE

617

11/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1935, N. 58, RELATIVO ALLA CLASSIFICAZIONE DEI REGI ISTITUTI E DELLE REGIE SCUOLE D'ARTE.

533

LEGGE

995

11/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1934, N. 1763, CHE HA DATO ESECUZIONE NEL REGNO ALLA CONVENZIONE INTERNAZIONALE PER L'UNIFICAZIONE DEI METODI DI PRELEVAMENTO DEI CAMPIONI E D'ANALISI DEI FORMAGGI, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, STIPULATA IN ROMA IL 26 APRILE 1934.

534

LEGGE

1269

11/04/1935

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE SANITARIA INTERNAZIONALE PER LA NAVIGAZIONE AEREA, FIRMATA ALL'AJA IL 12 APRILE 1933.

535

LEGGE

931

18/04/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1934, N. 1178, CONCERNENTE IL CONSOLIDAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE PER LE CONGRUE AL CLERO.

536

LEGGE

915

06/05/1935

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1935, N. 40, CONCERNENTE LA CORRESPONSIONE DEL CONTRIBUTO STATALE SUGLI INTERESSI DEI MUTUI PER IL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

537

LEGGE

1125

03/06/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 28 FEBBRAIO 1935, N. 248, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTI CONSORZIALI PER OPERE IDRAULICHE DI 2 E 3 CATEGORIA E DI GESTIONI DI PERTINENZE IDRAULICHE.

538

REGIO DECRETO

1240

03/06/1935

ISTITUZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE PER IL PERSONALE ADDETTO ALLE BIBLIOTECHE POPOLARI.

539

LEGGE

1142

06/06/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1935, N. 327, CONCERNENE LA ISTITUZIONE DI UN ISPETTORATO DEL TEATRO ALLA DIPENDENZA DEL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

540

LEGGE

1084

13/06/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MAGGIO 1935, N. 606, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI TASSE DI REGISTRO.

541

LEGGE

1213

13/06/1935

AUMENTO DI FONDI PER CONTRIBUTI RELATIVI ALLA COSTRUZIONE DI SYLOS DA CEREALI.

542

LEGGE

1220

13/06/1935

ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.

543

LEGGE

1346

13/06/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1935, N. 565, RELATIVO AI LIMITI DI ETA' PEL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE.

544

LEGGE

1250

20/06/1935

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE FASCISTA ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI.

545

LEGGE

1251

20/06/1935

COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL MONTE DI PORTOFINO, AVENTE SEDE IN GENOVA.

546

LEGGE

1320

20/06/1935

NORME PER IL CONSEGUIMENTO DEI GRADI DI MACCHINISTA NAVALE, MACCHINISTA PER MOTONAVI, MOTORISTA NAVALE ED ELETTRICISTA DELLE AUTORIZZAZIONI A CONDURRE MOTORI DI LIMITATA POTENZA.

547

REGIO DECRETO

1196

20/06/1935

DENOMINAZIONI DELLE PUBBLICHE SCUOLE ELEMENTARI E LIMITE DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI MAGISTRALI.

548

REGIO DECRETO

1525

11/07/1935

PASSAGGIO DEI SERVIZI DI STATISTICA DEL COMMERCIO E DELLA NAVIGAZIONE DALL'UFFICIO CENTRALE DI STATISTICA DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE DOGANE ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DEL REGNO.

549

REGIO DECRETO

1677

16/07/1935

COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO DI AERONAUTICA.

550

REGIO DECRETO

2428

12/12/1935

NUOVE NORME PER LA ISCRIZIONE IN VIA TRANSITORIA NELL'ALBO DEI PERITI AGRARI.

551

LEGGE

2393

23/12/1935

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 847, CHE AUTORIZZA A RITIRARE DALLA CIRCOLAZIONE LE ATTUALI MONETE DI ARGENTO E AD EMETTERE BIGLIETTI DI STATO.

552

LEGGE

82

02/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1946, RELATIVO AL RIORDINAMENTO DEI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA.

553

LEGGE

116

06/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1935, N. 1310, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI TUBI DI VETRO NEUTRO PER LA FABBRICAZIONE DI FIALE, DELLE FIALE DI VETRO NEUTRO PER INIEZIONI, NONCHE' DELLE AMPOLLE E DEI RECIPIENTI DI VETRO NEUTRO.

554

LEGGE

118

09/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1935, N. 1684, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UN PRESTITO NAZIONALE DENOMINATO RENDITA 5 PER CENTO.

555

LEGGE

140

09/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1357, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DA USARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI A SEGUITO DEL NOLEGGIO O DELLA REQUISIZIONE DELLE LORO NAVI DA PARTE DELLO STATO.

556

LEGGE

202

09/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1988, RELATIVO ALLA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MALATTIA AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO A MEZZO DELL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE STESSO.

557

LEGGE

255

09/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 OTTOBRE 1935, N. 1883, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO RIFERENTISI AD OPERAZIONI DI CREDITO IN FAVORE DELL'AGRICOLTURA.

558

LEGGE

190

13/01/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1935, N. 1406, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DI UN ENTE DI DIRITTO PUBBLICO DENOMINATO AZIENDA CARBONI ITALIANI (A.CA.I.) CON SEDE IN ROMA.

559

REGIO DECRETO

801

16/01/1936

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DI UN CONSORZIO AUTONOMO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE E PER L'ESERCIZIO DEL PORTO DI GENOVA.

560

LEGGE

413

03/02/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1425, CONCERNENTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEGLI ORGANI PROVINCIALI PER IL TURISMO.

561

LEGGE

688

03/02/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 26 LUGLIO 1935, N. 1573, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA FABBRICAZIONE E DELLA VENDITA DEI QUADERNI SCOLASTICI.

562

REGIO DECRETO

1029

27/02/1936

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE TONNARE, TONNARELLE E MUGGINARE.

563

LEGGE

489

16/03/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1846, RELATIVO ALL'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE SULL'ISTRUZIONE MEDIA CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE ED ARTISTICA.

564

LEGGE

498

16/03/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 1935, N. 2081, PER L'AGGIORNAMENTO DELLA LEGISLAZIONE RELATIVA ALLA ISTRUZIONE ARTISTICA E ALLA TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO ED ARCHEOLOGICO.

565

LEGGE

526

26/03/1936

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 2049, CONTENENTE NORME PER REGOLARE LA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI.

566

LEGGE

689

26/03/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 1935, N. 1935, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELL'ORO.

567

LEGGE

798

16/04/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO - LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 337, CONTENENTE NORME PER LA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO MARITTIMO A TEMPO INDETERMINATO.

568

LEGGE

848

16/04/1936

CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DEL SEGRETARIATO NAZIONALE PER LA MONTAGNA.

569

LEGGE

849

16/04/1936

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 FEBBRAIO 1934, N. 311, SULLO STATO GIURIDICO DELLA GENTE DELL'ARIA.

570

LEGGE

935

14/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N.353, CONCERNENTE L'ISOLAMENTO COATTIVO DEI LEBBROSI.

571

LEGGE

1156

18/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1935, N. 2491, CONTENENTE NUOVE NORME PER L'INDUSTRIA ZOLFIFERA NAZIONALE.

572

LEGGE

1037

25/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GENNAIO 1936, N. 31, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLE POLVERI PIRICHE E SUGLI ALTRI PRODOTTI ESPLODENTI.

573

REGIO DECRETO

1042

25/05/1936

SISTEMAZIONE DI DIRITTI IN SEGUITO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA SEZIONE FINANZIAMENTI INDUSTRIALI DELL'I.R.I.

574

LEGGE

1027

28/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI

575

LEGGE

1128

28/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1936, N. 338, CONCERNENTE TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER GLI ATTI DI FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLE ASSICURAZIONI.

576

LEGGE

1302

28/05/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1935, N. 2223, RECANTE NORME INTERPRETATIVE E LIMITATIVE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1935, N. 1349, CHE DISCIPLINA I SERVIZI DI TRASPORTO DI MERCI MEDIANTE AUTOVEICOLI, NONCHE' AL R.D.L. 26 SETTEMBRE 1935, N. 1749, CONCERNENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TASSE SUGLI AFFARI.

577

LEGGE

1318

02/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 FEBBRAIO 1936, N. 421, CHE MODIFICA LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, DEL CONSIGLIO TECNICO E DEL COLLEGIO SINDACALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

578

LEGGE

1450

04/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 447, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEGLI ADDETTI STAMPA PRESSO LE REGIE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ALL'ESTERO.

579

LEGGE

1333

04/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 MARZO 1936, N. 422, CONCERNENTE L'IMPORTAZIONE IN FRANCHIGIA DOGANALE DEI MATERIALI RICUPERATI DALLA SOCIETA' RECUPERI MARITTIMI DI GENOVA DA PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDI PROFONDITA'.

580

LEGGE

1342

04/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO - LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 70, CHE ISTITUISCE IL MONOPOLIO DI VENDITA DELLE CARTINE E DEI TUBETTI PER SIGARETTE (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.164 DEL 17 LUGLIO 1936).

581

LEGGE

1511

04/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1936, N. 270, CONTENENTE NUOVE NORME IN MATERIA DI ESTRAZIONE DEGLI OLI LEGGERI DERIVATI DAL CARBON FOSSILE.

[582

LEGGE

1521

04/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1936, N. 418, CONTENENTE NORME PER L'USO DEGLI APPARECCHI DI RADIO-DIFFUSIONE ALL'APERTO E NEI PUBBLICI ESERCIZI.] (voce soppressa) (2)

583

LEGGE

1231

08/06/1936

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 1887, CONCERNENTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, E DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GENNAIO 1936, N. 120 CONCERNENTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL REGIO DECRETO-LEGGE 24 OTTOBRE 1935, N. 1887, PORTANTE INTERPRETAZIONI E MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE (STRALCIO).

584

REGIO DECRETO

1313

08/06/1936

COMPLETAMENTO DELL'ELENCO DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE, DESTINATARIE, PER CIASCUNA PROVINCIA, DEL TERZO ESEMPLARE D'OBBLIGO DI OGNI STAMPATO E PUBBLICAZIONE, DI CUI AL R. DECRETO 24 NOVEMBRE 1932, N. 1550.

585

REGIO DECRETO

1528

18/06/1936

MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ART. 30 DEL TESTO UNICO 10 NOVEMBRE 1905, N. 647, SULLE VERIFICAZIONI DELLE OPERE IN AGRO ROMANO.

586

REGIO DECRETO

1413

02/07/1936

COSTITUZIONE, CON SEDE IN ROMA, DEL CONSORZIO NAZIONALE FRA GLI ISTITUTI FASCISTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.

587

REGIO DECRETO

1634

16/07/1936

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI CONTENENTI DISPOSIZIONI SULLA COLTIVAZIONE DEI VITIGNI IBRIDI PRODUTTORI DIRETTI.

588

REGIO DECRETO

1720

07/08/1936

APPROVAZIONE DELLE TABELLE INDICANTI I LAVORI PER I QUALI E' VIETATA L'OCCUPAZIONE DEI FANCIULLI E DELLE DONNE MINORENNI E QUELLI PER I QUALI NE E' CONSENTITA L'OCCUPAZIONE, CON LE CAUTELE E LE CONDIZIONI NECESSARIE.

589

REGIO DECRETO

1895

08/10/1936

APPROVAZIONE DELLE NORME PER IL RECLUTAMENTO NEL CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE MARITTIMO E PER L'AVANZAMENTO AI GRADI DI CAPITANO E DI MAGGIORE NEL CORPO STESSO.

590

REGIO DECRETO

1926

08/10/1936

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEI VISTI CONSOLARI SULLE PATENTI DI SANITA', E DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELLE PATENTI DI SANITA', STIPULATI A PARIGI IL 22 DICEMBRE 1934.

591

LEGGE

2386

26/12/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1936, N. 1467, CHE HA DATO ESECUZIONE AGLI ACCORDI STIPULATI FRA L'ITALIA E LA SVIZZERA IL 20 GIUGNO 1936.

592

LEGGE

2424

28/12/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 4 GIUGNO 1936, N. 1336, RECANTE NORME PER LE GESTIONI GOVERNATIVE DI FERROVIE CONCESSE ALLA INDUSTRIA PRIVATA.

593

LEGGE

2416

31/12/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1119, CHE ISTITUISCE LA LEVA AERONAUTICA.

594

LEGGE

2427

31/12/1936

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 1772, CONCERNENTE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEI GIOVANI IN POSSESSO DEL BREVETTO DI PILOTA PREMILITARE O DA TURISMO E DEGLI ISTRUTTORI DELLE SCUOLE DI VOLO A VELA.

595

LEGGE

205

04/01/1937

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALLO STATUTO INTERNAZIONALE DEI RIFUGIATI, STIPULATA IN GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1933.

596

LEGGE

50

04/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2008, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI ISTITUTI DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO, CHE ADDIVENGANO ALLA SOPPRESSIONE DELLA SEZIONE CASSA DI RISPARMIO.

597

LEGGE

300

14/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936-XIV, N. 1750 PER LA CONCESSIONE AL PERSONALE DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO SU FERROVIE, TRANVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA, CESSATO DAL SERVIZIO SENZA DIRITTO A PENSIONE, DI CONTINUARE IL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI DI PREVIDENZA.

598

LEGGE

402

14/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE E DIFFONDERE LA COLTIVAZIONE DEL PIOPPO E DI ALTRE SPECIE ARBOREE NELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI.

599

LEGGE

403

14/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1335, CONTENENTE DISPOSIZIONI SUI CANALI DEMANIALI.

600

LEGGE

169

18/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MARZO 1936, N. 376, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELCREDITO MOBILIARE DA PARTE DI ISTITUTI DI DIRITTO PUBBLICO.

601

LEGGE

193

18/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1946, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA COSTRUZIONE DEI TEATRI, L'ADATTAMENTO DI IMMOBILI A SALE DI SPETTACOLO TEATRALE, E LA CONCESSIONE DI LICENZA PER L'ESERCIZIO TEATRALE.

602

LEGGE

208

18/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1936, N. 1925, CONCERNENTE L'ABROGAZIONE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 DICEMBRE 1935-XIV, N. 2172 CIRCA LA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL REGOLAMENTO DEI CONCORSI A POSTI DI SANITARI ADDETTI AI SERVIZI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

603

LEGGE

314

18/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1936, N. 799, CONTENENTE NORME PER IL RAZIONALE ESERCIZIO DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA NELLE ACQUE INTERNE.

604

LEGGE

218

25/01/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1936, N. 1347, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA RICERCA E LA COLTIVAZIONE DELLE MINIERE.

605

REGIO DECRETO

327

22/02/1937

NORME PER LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE E PER L'INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE SOPPRESSE CATTEDRE AMBULANTI DI AGRICOLTURA.

606

LEGGE

921

25/03/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1936, N. 2128, RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E ALLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI LEVATRICE.

607

LEGGE

517

03/04/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1936, N. 1548, CONTENENTE DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINDACI DELLE SOCIETA' COMMERCIALI.

608

LEGGE

830

03/04/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 DICEMBRE 1936, N. 2400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER IL CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELLE FUNZIONI DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE.

609

LEGGE

594

08/04/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 APRILE 1936, N. 635, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI SPIRITI E DA' UN NUOVO ASSETTO ALLA PRODUZIONE E ALL'IMPIEGO DI ESSI COME CARBURANTE.

610

LEGGE

640

08/04/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.), CON SEDE IN ROMA.

611

LEGGE

704

08/04/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1936, N. 1645, CHE RIDUCE IL PREZZO DELL'ALCOOL CARBURANTE ED IL RELATIVO DIRITTO ERARIALE.

612

REGIO DECRETO

431

08/04/1937

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELLE COLONIE.

613

REGIO DECRETO

862

22/04/1937

MODIFICAZIONI DA APPORTARSI NELLA COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DEL CONTENZIOSO DIPLOMATICO, ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

614

REGIO DECRETO

752

27/05/1937

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO PER LA STAMPA E LA PROPAGANDA.

615

LEGGE

847

03/06/1937

ISTITUZIONE IN OGNI COMUNE DEL REGNO DELL'ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA.

616

LEGGE

1153

03/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2142, RECANTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PER LA DENUNCIA ED IL VERSAMENTO DELLE TASSE ERARIALI APPLICATE AI TRASPORTI EFFETTUATI SULLE LINEE CONCESSE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

617

LEGGE

1228

03/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2217, CONTENENTE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ZAFFERANO.

618

LEGGE

1016

07/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, CONCERNENTE RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI TRIBUTARI.

619

LEGGE

1019

07/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 625, CHE STABILISCE NORME PER L'ASSETTO FISCALE DEGLI ALCOLI DIVERSI DALL'ETILICO E CHE INTRODUCE NELLA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI LE MODIFICAZIONI NECESSARIE PER METTERLA IN RELAZIONE CON IL REGIME DEGLI ALCOLICI.

620

LEGGE

1168

07/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1936, N. 2370, CONCERNENTE NORME PER AGEVOLARE IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI BONIFICA.

621

LEGGE

2726

07/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 GIUGNO 1935, N. 1453, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA, ALLA DETERMINAZIONE DEI SUOI COMPITI E DEI MEZZI OCCORRENTI PER IL SUO FUNZIONAMENTO.

622

LEGGE

1002

10/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2081, RECANTE UN NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

623

LEGGE

1074

10/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 DICEMBRE 1936, N. 2082, RECANTE PROVVEDIMENTI SPECIALI IN RAPPORTO AL NUOVO ASSETTO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

624

LEGGE

1266

10/06/1937

PROVVEDIMENTI PER LA VITICOLTURA E LA PRODUZIONE VINICOLA.

625

LEGGE

1004

17/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 1 MARZO 1937, N. 226, CHE RECA MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'ALCOOL IMPIEGATO NELLA PREPARAZIONE DEL MARSALA, DEL VERMUT, DEI LIQUORI, DEL COGNAC E DI ALTRI PRODOTTI ALCOOLICI.

626

LEGGE

1112

17/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2469, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 26 MARZO 1936, N. 526, SULLA PUBBLICITA' DEI PREZZI DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.

627

LEGGE

1221

17/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 579, CONTENENTE NORME PER DISCIPLINARE LA RISOLUZIONE DA PARTE DEI COMUNI ED ENTI PUBBLICI IN GENERE, DEI CONDOMINI TEATRALI.

628

LEGGE

1250

17/06/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 1937, N. 456, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DELL'ENTE ITALIANO PER GLI SCAMBI TEATRALI, CON SEDE IN ROMA.

629

REGIO DECRETO

1516

08/07/1937

NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI AMMINISTRATIVE PER LE IMPOSTE DIRETTE PER LE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

630

REGIO DECRETO

1588

21/08/1937

DISPOSIZIONI PER L'IMPORTAZIONE DELLA VASELINA, DELLA PARAFFINA E DEL COKE DI PETROLIO.

631

REGIO DECRETO

1706

26/08/1937

TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE CASSE RURALI ED ARTIGIANE.

632

REGIO DECRETO

2039

27/10/1937

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-FRANCESE, FIRMATO A PARIGI IL 6 LUGLIO 1937, CONCERNENTE LA RECIPROCA AMMISSIONE DI LAVORATORI CHE INTENDONO PERFEZIONARE LE LORO CONOSCENZE PROFESSIONALI E LINGUISTICHE.

633

REGIO DECRETO

2160

27/10/1937

RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEL TERRITORIO DELL'ISOLA DI CAPRI.

634

REGIO DECRETO

2031

05/11/1937

DETERMINAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI SPETTANTI AL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE.

635

LEGGE

2352

20/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1937, N. 1561, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UN ENTE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO ALBERGHIERO E TURISTICO.

636

LEGGE

2539

20/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 22 APRILE 1937, N. 925, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DELLA PROPAGANDA TURISTICA ALL'ESTERO.

637

LEGGE

2592

20/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 APRILE 1937, N. 670, CHE MODIFICA LE DISPOSIZIONI DELL'ART. 12 DEL R. DECRETO 29 DICEMBRE 1927, N. 2452, RIGUARDANTI LE FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTIDESTINATI ALL'ESPORTAZIONE.

638

LEGGE

2647

20/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1937, N. 1520, CONTENENTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA E SULLA DISCIPLINA GIURIDICA DELLA PROFESSIONE DI OSTETRICA.

639

LEGGE

2320

23/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 14 LUGLIO 1937, N. 1552, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALLE LEGGI RELATIVE AL BONIFICAMENTO DELL'AGRO ROMANO.

640

LEGGE

2387

23/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 1334, RIGUARDANTE LA CONCESSIONE DI UN CONGEDO STRAORDINARIO AGLI IMPIEGATI PER CONTRARRE MATRIMONIO.

641

LEGGE

2563

23/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 26 AGOSTO 1937, N. 1668, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LE FERROVIE CONCESSE E PER ALTRI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO ESERCITATI DALL'INDUSTRIA PRIVATA.

642

LEGGE

2640

23/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1937, N. 1568, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEL SEME DI BIETOLE ZUCCHERINE.

643

LEGGE

2538

30/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1937, N. 906, RECANTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI RELATIVI ALL'INDUSTRIA SIDERURGICA, NELLA QUALE E' INTERESSATO L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

644

LEGGE

2651

30/12/1937

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 18 GENNAIO 1937, N. 975, CONTENENTE NORME PER LA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI E DELLE PENSIONI.

645

LEGGE

11

13/01/1938

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1937, N. 1924, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

646

LEGGE

97

13/01/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1937, N. 451, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER DISCIPLINARE L'INTERVENTO DELLO STATO NELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

647

LEGGE

148

13/01/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 13 MAGGIO 1937, N. 1691, RECANTE MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 26 MARZO 1936, N. 708, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DEI PREMI DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DA PARTE DEI MILITARI IN AFRICA ORIENTALE ITALIANA MEDIANTE DELEGA SUI SALARI E GLI STIPENDI.

648

REGIO DECRETO

955

14/02/1938

NORME PER I CONCORSI A POSTI DI ASSISTENTE NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO MERCANTILE E DI ASSISTENTE E SEGRETARIO NEI REGI ISTITUTI TECNICI COMMERCIALI A INDIRIZZO AMMINISTRATIVO E PER GEOMETRI ED APPROVAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI DI ESAME.

649

REGIO DECRETO

329

24/02/1938

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SUL RECLUTAMENTO DELL'ESERCITO.

650

REGIO DECRETO

400

24/02/1938

DISCIPLINA DEL TRAFFICO MARITTIMO NELLE ACQUE DELL'ESTUARIO DI LA MADDALENA.

651

REGIO DECRETO

337

07/03/1938

NORME PER LA CONCESSIONE E PER LA LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI PER I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEGLI EDIFICI PRIVATI IN VENEZIA IN DIPENDENZA DI OPERE DI ESCAVAZIONE DEI RII E CANALI.

652

REGIO DECRETO

1054

10/03/1938

DISPOSIZIONI PER LA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' E DELLE RENDITE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO E PER LE MALATTIE PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI RUOLO ED AVVENTIZIO DELLE FERROVIE DELLO STATO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE RELATIVE.

653

REGIO DECRETO

391

14/03/1938

NUOVA DENOMINAZIONE DELLA FEDERAZIONE COLOMBOFILA ITALIANA.

654

REGIO DECRETO

643

14/03/1938

DISPOSIZIONI CIRCA LA COMPETENZA DEL MINISTERO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE.

655

REGIO DECRETO

746

14/03/1938

ORDINAMENTO DIDATTICO DEI REGI ISTITUTI TECNICI NAUTICI.

656

LEGGE

542

31/03/1938

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1937, N. 2298, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELLA POLLICOLTURA E DELLA CONIGLICOLTURA.

657

LEGGE

472

07/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 OTTOBRE 1937, N. 2245, RECANTE NORME INTESE A FAVORIRE LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER GLI OPERAI ADDETTI AD INDUSTRIE DI INTERESSE NAZIONALE.

658

LEGGE

473

07/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 22 NOVEMBRE 1937, N. 2049, RECANTE MODIFICAZIONI DI TALUNE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FONDO MASSA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA E L'EROGAZIONE DEGLI UTILI NETTI PATRIMONIALI DEL FONDO MASSA MEDESIMO.

659

LEGGE

475

07/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, CONTENENTE PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA' DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI QUELLI ESISTENTI IN COMUNI DI PARTICOLARE INTERESSE TURISTICO.

660

LEGGE

636

07/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 LUGLIO 1937, N. 1400, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER LA DISCIPLINA DELLA FUNZIONE CREDITIZIA.

661

LEGGE

707

07/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2101, CONTENENTE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI.

662

LEGGE

498

11/04/1938

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI MUTUI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

663

LEGGE

510

11/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1937, N. 2232, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO AL CAPITALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO (I.N.G.I.C.).

664

LEGGE

569

11/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 25 GIUGNO 1937, N. 1114, RIGUARDANTE IL NUOVO ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

665

LEGGE

612

11/04/1938

ISTITUZIONE DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

666

LEGGE

723

11/04/1938

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1937, N. 2169, RECANTE NORME PER LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO DELLO ZAFFERANO.

667

LEGGE

546

28/04/1938

ISTITUZIONE DEL REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO E DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLA COLTIVAZIONE DELLE VARIETA' STESSE.

668

REGIO DECRETO

1165

28/04/1938

ARTT. DA 118 A 124 DEL T.U. DELLE DISPOSIZIONI SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA. (4)

[669

LEGGE

745

10/05/1938

ORDINAMENTO DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO.] (voce soppressa) (2)

670

LEGGE

886

17/05/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937-XVI, N. 2411, RELATIVO AL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA SPETTANTE AGLI UFFICIALI E AI SOTTUFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO, RICHIAMATI ALLE ARMI IN CASO DI GUERRA O DI MOBILITAZIONE.

671

LEGGE

778

03/06/1938

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 1938, N. 204, RECANTE NORME PER L'AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI PEGNO DI 1 CATEGORIA.

672

LEGGE

851

16/06/1938

NORME PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DELLE CENTRALI DEL LATTE.

673

REGIO DECRETO

1530

05/09/1938

NORME DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DEI RICORSI IN TERZO GRADO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI.

674

REGIO DECRETO

1652

30/09/1938

DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.

675

LEGGE

2224

22/12/1938

DISCIPLINA DELLA COSTRUZIONE DI RICOVERI PUBBLICI ANTIAEREI.

676

LEGGE

2082

30/12/1938

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1076, CHE MODIFICA L'ART. 13 DEL REGOLAMENTO LEGISLATIVO PER L'OPERA NAZIONALE COMBATTENTI, APPROVATO CON R. DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1926, N. 1606 CIRCA LA DECORRENZA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

(3)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

(4)

Voce modificata dall'articolo 1, comma 4-bis, del D.L. 20 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1939 - 1949 (1)

n.

Tipo atto

N.

Data

Titolo

677

LEGGE

58

03/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1938, N. 1121, RIGUARDANTE L'UNIFICAZIONE DEL REGIME TRIBUTARIO PER L'AUTOMOBILISMO INDUSTRIALE.

678

LEGGE

7

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1938, N. 1528, CONCERNENTE L'UTILIZZAZIONE DEI CARRI ED ATTREZZI DI CARICO NEI BINARI DI RACCORDO CON LE FERROVIE DELLO STATO.

[679

LEGGE

9

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1938, N. 664, CONCERNENTE LA SEMPLIFICAZIONE DELLA PROCEDURA PER LA CONSERVAZIONE DEL NUOVO CATASTO E L'AGGIORNAMENTO DI TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI NUOVO CATASTO.] (voce soppressa) (2)

680

LEGGE

15

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 928, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEGLI ISTITUTI PRIVATI D'ISTRUZIONE MEDIA.

681

LEGGE

18

05/01/1939

PASSAGGIO DEI SERVIZI GEOFISICI DAL REGIO UFFICIO CENTRALE DI METEOROLOGIA E GEOFISICA AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

682

LEGGE

24

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 828, PER LA COSTRUZIONE E PER L'ESERCIZIO DELLA FERROVIA PER L'ESPOSIZIONE UNIVERSALE EDINTERNAZIONALE DI ROMA.

683

LEGGE

25

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 1168, CONCERNENTE LA PROROGA DI UN ANNO DEL TERMINE DI CUI AGLI ARTICOLI 7 E 8 DELLA LEGGE O GIUGNO 1937 N. 847, ISTITUTIVA DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA.

684

LEGGE

35

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1094, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER I FABBRICATI DI NUOVA COSTRUZIONE E PER QUELLI MIGLIORATI.

685

LEGGE

61

05/01/1939

MODIFICAZIONI DELLA DATA DEI CENSIMENTI GENERALI DELLA POPOLAZIONE.

686

LEGGE

96

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1465, CHE RECA PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI EX MILITARI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO-UNGARICO E DEI LORO CONGIUNTI PERTINENTI AI TERRITORI ANNESSI AL REGNO.

687

LEGGE

123

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 781, CHE AUTORIZZA AD APPORTARE MODIFICAZIONI CON DECRETO MINISTERIALE ALL'ELENCO DELLE LINEE DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE.

688

LEGGE

133

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 871, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA INTERNA DI PREVIDENZA DEL COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO (C.O.N.I.), CON SEDE IN ROMA, AD ESERCITARE L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI DEGLI ATLETI.

689

LEGGE

136

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1494, CONTENENTE NORME PER L'ECONOMIA ED IL MAGGIOR IMPIEGO DEI COMBUSTIBILI NAZIONALI NEGLI IMPIANTI TERMICI.

690

LEGGE

137

05/01/1939

NORME INTERPRETATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE DI BONIFICA CIRCA LE PRESTAZIONI PERPETUE GRAVANTI SUI TERRENI BONIFICATI.

691

LEGGE

368

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1938, N. 1803, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL NUOVO PORTO AERONAUTICO E MARITTIMO DI GENOVA-SESTRI.

692

LEGGE

422

05/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1398, CONCERNENTE IL DIVIETO DI INSTALLARE E PORRE IN ESERCIZIO NUOVI APPARECCHI OD IMPIANTI DI COMBUSTIONE ALIMENTATI ESCLUSIVAMENTE DA COMBUSTIBILI LIQUIDI.

693

LEGGE

142

09/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 LUGLIO 1938, N. 1468, PER LA DISCIPLINA DEI MAGAZZINI DI VENDITA DI MERCI A PREZZO UNICO.

694

LEGGE

380

09/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, RECANTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO.

695

LEGGE

74

16/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1938, N. 1464, COL QUALE SI AFFIDA ALL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELLE FOGNATURE NEI COMUNI SERVITI DALL'ACQUEDOTTO STESSO.

696

LEGGE

226

16/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114, CONTENENTE NORME PER L'INTEGRAZIONE DEI BILANCI UNIVERSITARI.

697

LEGGE

290

16/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1380, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEI CORSI PER LA FORMAZIONE ED IL PERFEZIONAMENTO DEI LAVORATORI.

698

LEGGE

446

16/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 1938, N. 1771, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE RURALI.

699

LEGGE

382

18/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1729, CONTENENTE MODIFICAZIONI ALLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERGHI, DELLE PENSIONI E DELLE LOCANDE.

[700

LEGGE

458

18/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938 N. 1061, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA NAZIONALE.] (voce soppressa) (2)

701

LEGGE

214

19/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 16 GIUGNO 1938, N. 954, CHE MODIFICA IL REGIME FISCALE DEGLI ORGANI DI ILLUMINAZIONE ELETTRICA.

[702

LEGGE

340

19/01/1939

NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA LEVA AERONAUTICA.] (voce soppressa) (2)

703

LEGGE

485

19/01/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183, RECANTE MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON R. DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604.

704

LEGGE

159

02/02/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 1593, CONCERNENTE LA RIFORMA DELLA NATURA E DELL'ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI.

705

LEGGE

374

02/02/1939

NORME PER LA CONSEGNA OBBLIGATORIA DI ESEMPLARI DEGLI STAMPATI E DELLE PUBBLICAZIONI.

706

LEGGE

396

02/02/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 1177, RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DELLE VENDITA DEI FORMAGGI.

707

LEGGE

467

02/02/1939

RIORDINAMENTO DELLA DISCOTECA DI STATO E ISTITUZIONE DI UNA SPECIALE CENSURA SUI NUOVI TESTI ORIGINALI DA INCIDERSI SUI DISCHI.

708

REGIO DECRETO

902

04/04/1939

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI PER IL RECLUTAMENTO E L'AVANZAMENTO IN ALCUNI CORPI MILITARI DELLA REGIA MARINA.

709

REGIO DECRETO

905

04/04/1939

ESTENSIONE AGLI ASSISTENTI DELLA REGIA ACCADEMIA NAVALE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSUNZIONE DEGLI AIUTI E DEGLI ASSISTENTI UNIVERSITARI NEI RUOLI DEI PROFESSORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA.

710

REGIO DECRETO

720

08/04/1939

DISCIPLINA DELLA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI PROGETTI DI BILANCIO E DEI RENDICONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI AMMINISTRATIVI DI IMPORTANZA NAZIONALE SOVVENZIONATI DALLO STATO.

711

LEGGE

809

15/05/1939

CONGEDO ORDINARIO DEI FUNZIONARI ED IMPIEGATI IN SERVIZIO PRESSO REGI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI IN SEDI TRANSOCEANICHE.

712

LEGGE

831

15/05/1939

APPROVAZIONE DEGLI ACCORDI DI CARATTERE COMMERCIALE STIPULATI IN ROMA, FRA L'ITALIA E LA GERMANIA IL 13 FEBBRAIO 1939.

713

LEGGE

762

19/05/1939

PROVVEDIMENTI PER INCORAGGIARE IL RECUPERO E LA DEMOLIZIONE DI NAVI AFFONDATE.

714

LEGGE

961

22/05/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA.

715

LEGGE

812

22/05/1939

ISTITUZIONE DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE NEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA E DELIMITAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEI PRESIDENTI E DEI DIRETTORI.

716

LEGGE

815

22/05/1939

NORME PER LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER I LIBRI DI TESTO, ISTITUITA CON REGIO DECRETO-LEGGE 26 SETTEMBRE 1935, N. 1845, E SUE ATTRIBUZIONI.

[717

LEGGE

823

22/05/1939

RIORDINAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE ALLE ANTICHITA' E ALL'ARTE.] (voce soppressa) (2)

718

LEGGE

845

22/05/1939

PROROGA DI TERMINI PER L'ESECUZIONE DI LAVORO NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL 28 DICEMBRE 1908.

719

LEGGE

961

22/05/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, RECANTE NUOVE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA.

720

LEGGE

781

25/05/1939

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1939, DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937 N. 707, CONVERTITO IN LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

721

LEGGE

918

25/05/1939

PROVVEDIMENTO PER LA CREAZIONE DI UN POSTO DI DIRETTORE GENERALE PRESSO IL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA.

722

LEGGE

927

29/05/1939

COSTITUZIONE, NEL TERRITORIO DEL GOVERNATORATO DI ROMA, DI UNA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA.

723

LEGGE

928

01/06/1939

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1938, N. 2163, CONTENENTE NORME PER LA NOMINA E LE ATTRIBUZIONI DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI E PER L'ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DELL'EDUCAZIONE E DEL CONSIGLIO DI DISCIPLINA DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI.

724

LEGGE

930

06/06/1939

ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA DELLE DUE CROCI E DELLA VENDITA DEL BOLLO CHIUDILETTERA.

725

LEGGE

942

16/06/1939

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DI LEGGI SULLA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON R. DECRETO 17 OTTOBRE 1922, N. 1401, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

726

LEGGE

1112

16/06/1939

ESTENSIONE AI PUBBLICI ESERCIZI DELLE PRESCRIZIONI SANITARIE ESISTENTI PER GLI ALBERGHI.

727

LEGGE

916

23/06/1939

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 27 MARZO 1939, N. 571, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA STRAORDINARIA SUI TERRENI BONIFICATI E NORME DI PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.

728

LEGGE

1497

29/06/1939

PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI.

729

LEGGE

993

06/07/1939

ISTITUZIONE DI UN POSTO DI ASSISTENTE PER LA VIGILANZA (GRADO 10, GRUPPO C) NEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE D'ORDINE DELLA CORTE DEI CONTI.

730

LEGGE

1120

13/07/1939

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE DI SCUOLE MEDIE.

731

LEGGE

1123

13/07/1939

AUMENTO DEI RUOLI NELL'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

732

LEGGE

1222

13/07/1939

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL TITOLO I E AL TITOLO II DEL R. DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1933, N. 1956, CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1158, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO SERICO NONCHÉ ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LA PRODUZIONE DEL SEME BACHI E LA STUFATURA ED ESSICCAZIONE DEI BOZZOLI, CONTENUTE NEL R.D.L. 15 APRILE 1937, N. 812, CONV. IN LEGGE DALLA L. 23 DICEMBRE 1937, N. 2623.

733

LEGGE

1232

13/07/1939

ESECUTORIETA' DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, TRA L'ITALIA E LA FRANCIA, IL 25 APRILE 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI E DELLE SPECIALITA' MEDICINALI.

734

LEGGE

1096

22/07/1939

MODIFICAZIONE DI ALCUNE DELLE NORME VIGENTI IN MATERIA DI LICENZE DI VENDITA E DI VINCOLI SULLA CIRCOLAZIONE DELL'ALCOLE, DEI PRODOTTI ALCOLICI E DEGLI ESTRATTI PER LIQUORI.

735

LEGGE

1450

22/07/1939

COSTITUZIONE DI UN ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.

736

LEGGE

1626

22/07/1939

DURATA DEGLI INCARICHI D'INSEGNAMENTO DELLE MATERIE PER LE QUALI NON SONO PREVISTE CATTEDRE DI RUOLO NEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA.

737

LEGGE

1436

28/07/1939

RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE FASCISTA DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA PER I DIPENDENTI DA ENTI PARASTATALI ED ASSIMILATI.

738

LEGGE

1822

28/09/1939

DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA (AUTOLINEE) PER VIAGGIATORI, BAGAGLI E PACCHI AGRICOLI IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

739

REGIO DECRETO

1746

05/10/1939

MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DEL R. DECRETO 25 AGOSTO 1932, N. 1086, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.

740

LEGGE

1797

16/11/1939

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO.

741

LEGGE

1911

20/11/1939

MODIFICAZIONI AL R. DECRETO LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639, RIGUARDANTI LA COSTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DELLE IMPOSTE.

742

LEGGE

1886

30/11/1939

ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

743

LEGGE

2016

30/11/1939

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO EFFETTUATO IN ROMA, MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, IL 19 GIUGNO 1939, FRA L'ITALIA ED IL BELGIO, CONCERNENTE L'ESERCIZIO DELLA MEDICINA E DELLA CHIRURGIA NEI DUE PAESI.

744

LEGGE

1913

04/12/1939

DISPOSIZIONI CIRCA LE CONTRATTAZIONI DEI TITOLI A TERMINE.

745

LEGGE

1922

14/12/1939

NUOVE DISPOSIZIONI SULLA FUSIONE, ANCHE MEDIANTE INCORPORAZIONE, DI CASSE DI RISPARMIO E DI MONTI DI CREDITO SU PEGNO.

746

LEGGE

2194

22/12/1939

MODIFICAZIONE ALLE NORME VIGENTI SULL'ALLEVAMENTO E SULL'IMPIEGO DEI COLOMBI VIAGGIATORI.

747

LEGGE

165

22/02/1940

ISTITUZIONE DI UNA SCUOLA DI DANZA PRESSO LA REGIA ACCADEMIA D'ARTE DRAMMATICA IN ROMA.

748

LEGGE

233

20/03/1940

CONCESSIONE AI CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSA DI CONDIZIONI DI PRIORITA' NEGLI IMPIEGHI E NEI LAVORI.

749

LEGGE

364

20/03/1940

DISPOSIZIONI SULLA PESCA.

750

LEGGE

384

20/03/1940

CONVERSIONE IN LEGGE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 31 DICEMBRE 1939, N. 1953, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LA PESCA.

751

LEGGE

283

23/03/1940

IMPOSTA DI REGISTRO SUI CONTRATTI DI APPALTO, SULLE FUSIONI DI SOCIETA' E SULLA LIQUIDAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI.

752

LEGGE

295

29/03/1940

PRODUZIONE NEL REGNO DELLA SACCARINA.

753

LEGGE

465

29/03/1940

ACCORDO STIPULATO A CORTINA D'AMPEZZO, FRA L'ITALIA E L'UNGHERIA, IL 26 AGOSTO 1939, INTESO A REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI FARMACEUTICI.

754

LEGGE

486

29/03/1940

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO STIPULATO IN ROMA, FRA L'ITALIA ED I PAESI BASSI, IL 30 OTTOBRE 1939, PER REGOLARE IL COMMERCIO DEI PRODOTTI MEDICINALI.

755

LEGGE

287

02/04/1940

ISTITUZIONE DELL'ENTE ZOLFI ITALIANI (E.Z.I.).

756

LEGGE

332

02/04/1940

PROROGA DEL TERMINE DEL FUNZIONAMENTO DEI PROVVEDITORATI DELLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO E CAGLIARI ED AUMENTO DEI COMPONENTI IL COMITATO TECNICO-AMMINISTRATIVO DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE CON SEDE IN PALERMO.

757

LEGGE

336

04/04/1940

PROROGA AL 30 GIUGNO 1940 DELLE DISPOSIZIONI DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937 N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) A NOLEGGIARE E GESTIRE NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

758

LEGGE

406

04/04/1940

CLASSIFICAZIONE DELLE SALE CINEMATOGRAFICHE.

759

LEGGE

860

04/04/1940

MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO - LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, SULLA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO.

760

LEGGE

325

08/04/1940

NUOVI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STATALI PER LA COSTRUZIONE E L'ATTREZZAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI, DI SILI E MAGAZZINI PER FORAGGIO E DI STABILIMENTI PER LA CONSERVAZIONE E PRIMA LAVORAZIONE DELLE FRUTTA E DEGLI ORTAGGI.

761

LEGGE

475

11/04/1940

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DIRETTE AD OTTENERE IL GIUDIZIO DI IDONEITA', A NORMA DELLA LEGGE 4 GIUGNO 1934-XII, N. 977, PER L'ESERCIZIO DELLE PROFESSIONI DI ORCHESTRALE E DI INSEGNANTE DI MATERIE MUSICALI IN SCUOLE DI MUSICA.

762

REGIO DECRETO

452

15/04/1940

RIPARTIZIONE DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

[763

LEGGE

494

18/04/1940

DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ALLA FRONTIERA COMPIUTO DA MILITARI.] (voce soppressa) (2)

764

LEGGE

500

06/05/1940

COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

[765

LEGGE

554

06/05/1940

DISCIPLINA DELL'USO DEGLI AEREI ESTERNI PER AUDIZIONI RADIOFONICHE.] (voce soppressa) (2)

766

LEGGE

725

06/05/1940

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALL'UNIONE ITALIANA DI RIASSICURAZIONE AD ASSUMERE LA COPERTURA DEI RISCHI DI GUERRA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA.

767

LEGGE

416

21/05/1940

ORDINAMENTO E COMPITI DELLA COMMISSIONE SUPREMA DI DIFESA.

768

LEGGE

627

27/05/1940

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI AZIONE ZOOTECNICA AI FINI AUTARCHICI.

[769

LEGGE

581

30/05/1940

NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AL SERVIZIO RADIOELETTRICO A BORDO DEGLI AEROMOBILI.] (voce soppressa) (2)

770

LEGGE

694

30/05/1940

ABROGAZIONE DELLA NORMA RELATIVA ALL'OBBLIGO DI UNA SPECIALE LICENZA PER COLORO CHE, NON MUNITI DI PORTO D'ARMI, DETENGANO NELLA PROPRIA ABITAZIONE FUCILI DA CACCIA PER MUNIZIONI SPEZZATE.

771

LEGGE

713

03/06/1940

TRASFERIMENTO DEI PRESIDI E DEI DIRETTORI DEI REGI ISTITUTI D'ISTRUZIONE MEDIA TECNICA NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI.

772

LEGGE

767

03/06/1940

DISPOSIZIONI PER L'ASSICURAZIONE DELLA FLOTTA ITALIANA PASSEGGERI PER L'ANNO 1940.

773

REGIO DECRETO

724

06/06/1940

APPROVAZIONE DI NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE E DELLE REGIE SOPRINTENDENZE BIBLIOGRAFICHE.

774

LEGGE

868

13/06/1940

MODIFICAZIONE AL REGIO DECRETO - LEGGE 12 NOVEMBRE 1936, N. 2189, CONVERTITO NELLA LEGGE 7 GIUGNO 1937, N. 2726, RELATIVO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA CELLULOSA E PER LA CARTA.

775

LEGGE

762

19/06/1940

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940-XVIII, N. 2, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

776

LEGGE

853

21/06/1940

CONCESSIONE DI PROROGHE PER L'ULTIMAZIONE DI LAVORI SUSSIDIATI DALLO STATO IN DIPENDENZA DI TERREMOTI E DI ALTRE PUBBLICHE CALAMITA'.

777

LEGGE

872

06/07/1940

MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA FISSAZIONE DEI PREZZI DEGLI ALCOLI E FACOLTA' AL MINISTRO PER LE FINANZE DI MODIFICARE IL REGIME FISCALE DI ALCUNI PRODOTTI.

778

LEGGE

900

06/07/1940

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI E NUOVE NORME CIRCA LA NOMINA, LA REVOCA E LA PROMOZIONE DEI REGI PROVVEDITORI AGLI STUDI.

779

LEGGE

952

06/07/1940

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI DAGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX GESTIONI AUSTRIACHE E DEGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

780

LEGGE

1038

06/07/1940

ORDINAMENTO DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.

781

REGIO DECRETO

1157

12/07/1940

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE E DELL'ORDINAMENTO DEGLI ISPETTORATI ED UFFICI DELL'EMIGRAZIONE NEL REGNO.

782

LEGGE

1139

12/07/1940

PROROGA AL 30 GIUGNO 1941 DEL R. DECRETO-LEGGE 28 APRILE 1937, N. 707, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE.

783

LEGGE

1199

12/07/1940

ILLEGITTIME RICHIESTE DI CONTRIBUZIONI E MESSA IN ESAZIONE DI TRIBUTI O CONTRIBUTI LEGALMENTE NON DOVUTI.

784

LEGGE

1109

16/07/1940

ADEGUAMENTO DELLE NORME LEGISLATIVE SULLA TUTELA DEL LAVORO ALLE ESIGENZE DELLA NAZIONE IN GUERRA.

785

LEGGE

1334

13/08/1940

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1940, N. 588, CONCERNENTE IL REGIME DELLE ESPORTAZIONI.

786

LEGGE

1289

21/08/1940

CESSIONE AL COMUNE DI MESSINA DELLE AREE, BARACCHE E CASE ECONOMICHE POPOLARI E ULTRA POPOLARI FINORA IN GESTIONE DELLO STATO NEL TERRITORIO DEL COMUNE STESSO.

787

LEGGE

1393

21/08/1940

DISCIPLINA DELLE NUOVE COSTRUZIONI NEGLI ABITATI MINACCIATI DA FRANE.

788

LEGGE

1382

25/08/1940

PAGAMENTO DI PARTE DI INDENNITA' CAPITALE IN CASO DI OCCUPAZIONE D'URGENZA PER I DETERMINATI DA ESIGENZE MILITARI.

789

LEGGE

1458

25/09/1940

ESTENSIONE AGLI INVALIDI E AGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI NELL'ATTUALE GUERRA, DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI A FAVORE DEGLI INVALIDI, DEGLI ORFANI E CONGIUNTI DEI CADUTI IN GUERRA.

790

LEGGE

1477

14/10/1940

PROVVEDIMENTI PER LE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

791

LEGGE

1518

21/10/1940

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1940, N. 856, CONTENENTE LE NORME PER LA GESTIONE PATRIMONIALE E FINANZIARIA DELLO STATO IN PERIODO DI GUERRA.

792

LEGGE

1676

26/10/1940

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE.

793

LEGGE

1606

30/10/1940

CONCESSIONE DI BENEFICI AL PERSONALE INSEGNANTE, ISPETTIVO E DIRETTIVO DELLE SCUOLE DELL'ORDINE ELEMENTARE DELLE PROVINCIE DELLA VENEZIA GIULIA.

794

LEGGE

1724

30/10/1940

DISCIPLINA DELLA RACCOLTA E DELLA VENDITA DELLA CAMOMILLA.

795

LEGGE

1677

01/11/1940

ATTRIBUZIONE AGLI UFFICIALI DELL'ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA DELLA FACOLTA' DI RICEVERE I TESTAMENTI DEI MILITARI E DELLE PERSONE IMPIEGATE PRESSO LE FORZE ARMATE DELLO STATO.

796

LEGGE

1767

13/11/1940

ISTITUZIONE E DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA DEI LABORATORI CHIMICI MERCEOLOGICI DEI CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI.

797

LEGGE

1965

05/12/1940

ESENZIONI FISCALI E TRIBUTARIE ALLA REALE UNIONE NAZIONALE AERONAUTICA.

798

LEGGE

1913

19/12/1940

MODIFICAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 10 FEBBRAIO 1927, N. 196, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1928-VII, N. 2689, RIGUARDANTE L'AMMONTARE DELL'AZIONE NELLE SOCIETA' COOPERATIVE.

799

LEGGE

1868

23/12/1940

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 115 E 369 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

800

LEGGE

52

23/01/1941

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI INTERESSE LOCALE.

801

LEGGE

286

27/01/1941

DIVIETO DI STIPULARE CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI CON EFFETTO DIFFERITO DI OLTRE UN ANNO.

802

LEGGE

148

30/01/1941

SOPPRESSIONE DELL'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA IN ALCUNI TIPI DI REGIE SCUOLE E CORSI SECONDARI DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE.

803

LEGGE

153

03/02/1941

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AEROMOBILI ATTERRATI, AMMARATI O CADUTI NEL TERRITORIO O NELLE ACQUE TERRITORIALI DELLO STATO.

804

LEGGE

499

03/04/1941

ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO I RISCHI DI GUERRA DELLE NAVI DI NAZIONALITA' ITALIANA E DELLE NAVI IN COSTRUZIONE E DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1939.

805

LEGGE

266

07/04/1941

TRATTAMENTO ECONOMICO DEGLI EQUIPAGGI SULLE NAVI CATTURATE DAL NEMICO O PERDUTE O RIFUGIATE NEI PORTI ESTERI E DELL'A.D.I. IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA.

806

LEGGE

319

11/04/1941

NORME CONCERNENTI IL PERIODO DI PROVA PER GLI UDITORI GIUDIZIARI MILITARI E IL CONFERIMENTO DI POSTI VACANTI NEL RUOLO DELLA MAGISTRATURA MILITARE.

807

LEGGE

393

24/04/1941

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE BIBLIOTECHE DEI COMUNI CAPOLUOGO DI PROVINCIA.

808

LEGGE

422

01/05/1941

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AD ALCUNI ARTICOLI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

809

REGIO DECRETO

639

19/05/1941

COSTITUZIONE PRESSO IL SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI AFFARI ALBANESI DI TRE DIREZIONI GENERALI E PRESSO IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI DI UN UFFICIO INTENDENZA.

810

LEGGE

737

04/07/1941

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULLE CESSIONI DI STIPENDIO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

811

LEGGE

770

04/07/1941

PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

812

LEGGE

786

04/07/1941

RINVIO DEL CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE DEL REGNO, DELL'AFRICA ITALIANA E DEI POSSEDIMENTI ITALIANI.

813

LEGGE

685

11/07/1941

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTE DI CONSUMO.

814

LEGGE

733

11/07/1941

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO E PROVVIDENZE PER LA PROVINCIA DI LITTORIA.

815

LEGGE

735

11/07/1941

AGEVOLAZIONI PER L'ESERCIZIO TEATRALE LIRICO E DRAMMATICO.

816

LEGGE

867

19/07/1941

MODIFICAZIONI ALLA COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO IN SASSIA ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA.

817

LEGGE

1041

25/07/1941

NORME PER LA RISCOSSIONE DELLE TASSE DI ISCRIZIONE, DELLE QUOTE ANNUALI E DEGLI ALTRI PROVENTI DOVUTI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE.

818

LEGGE

1137

08/08/1941

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1941, N. 124, CONCERNENTE LA EVOLUZIONE DA 120 E 180 DEL LIMITE DELLE GIORNATE PER LE QUALI VA CORRISPOSTA L'INDENNITA' GIORNALIERA DI DISOCCUPAZIONE.

819

LEGGE

1058

29/08/1941

ISTITUZIONE DI SCUOLE, PRESSO LE UNIVERSITA' E GLI ISTITUTI UNIVERSITARI, PER L'INSEGNAMENTO PRATICO DELLE LINGUE STRANIERE MODERNE.

820

REGIO DECRETO

1173

10/10/1941

INTEGRAZIONE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.

821

LEGGE

1338

29/11/1941

CONVERSIONE IN LEGGE DEL R. DECRETO-LEGGE 28 GIUGNO 1941, N. 856, CONCERNENTE IL RIASSETTO DEI SERVIZI DELLA CORTE DEI CONTI.

822

LEGGE

1540

05/12/1941

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 27, 106, 297, 369, 373 E 376 DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA 28 APRILE 1938, N. 1165.

823

LEGGE

1476

05/12/1941

DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.

824

LEGGE

1478

05/12/1941

MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL R. DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1938, N. 1032, CONVERTITO NELLA LEGGE 5 GENNAIO 1939, N. 84, RECANTE NORME PER DISCIPLINARE LA PERDITA DEL DIRITTO A PENSIONE PER IL PERSONALE STATALE DESTITUITO.

825

LEGGE

1490

05/12/1941

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SUGLI AUTOSERVIZI DI LINEA.

826

LEGGE

1567

08/12/1941

DISCIPLINA DELLE FUNZIONI TUTORIE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEI CONSORZI DI BONIFICA INTEGRALE SU ALCUNI ATTI DEI CONSORZI.

827

LEGGE

1649

27/12/1941

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA A) DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

828

LEGGE

24

19/01/1942

ISTITUZIONE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI (E.A.S.).

829

LEGGE

86

19/01/1942

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE SCUOLE NON REGIE E GLI ESAMI DI STATO DI MATURITA' E DI ABILITAZIONE.

830

LEGGE

92

22/01/1942

NOTE CARATTERISTICHE E RAPPORTI PERSONALI DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL REGIO ESERCITO.

831

LEGGE

187

22/01/1942

VARIAZIONI AL R. DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1936, N. 2523, CONVERTITO NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2650, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DELLE AGENZIE DI VIAGGI.

832

LEGGE

52

26/01/1942

CONFERIMENTO DEL GRADO DI TENENTE AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA ED AI MAESTRI DI SCHERMA DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA.

833

LEGGE

78

26/01/1942

ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE IN MEDICINA E CHIRURGIA, AD ECCEZIONE DELL'ART. 13.

[834

LEGGE

128

06/02/1942

NUOVE NORME PER LA CONCESSIONE DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI.] (voce soppressa) (2)

[835

LEGGE

96

09/02/1942

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONCERNENTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI.] (voce soppressa) (3)

836

LEGGE

165

12/02/1942

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DEL PATRIMONIO AVICOLO NAZIONALE.

837

LEGGE

218

16/02/1942

ESTENSIONE ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE NON STATALI DELLE NORME DEL R. DECRETO-LEGGE 13 GIUGNO 1940, N. 901, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI PREZZI NEI CONTRATTI DI PUBBLICHE FORNITURE.

838

LEGGE

133

19/02/1942

MODIFICAZIONE DEL TERMINE PER LA NOTIFICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO D'UFFICIO DEI VALORI VENALI STABILITO DALL'ART. 21 DEL R. DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1936, N. 1639.

839

REGIO DECRETO

310

19/02/1942

MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 16 NOVEMBRE 1939, N. 2229, CHE APPROVA LE NORME PER LE OPERE IN CONGLOMERATO CEMENTIZIO SEMPLICE OD ARMATO.

840

LEGGE

427

12/03/1942

DENUNCIA OBBLIGATORIA DEI TRATTAMENTI TERAPEUTICI ATTI A CAUSARE LA STERILITA' NELLA DONNA.

841

LEGGE

294

16/03/1942

AUMENTO DELLA SOPRATASSA SPECIALE ANNUO DI ISCRIZIONE DOVUTA DAGLI STUDENTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DELL'ORDINE UNIVERSITARIO, IN DIPENDENZA DEL R. DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1938, N. 1114.

842

REGIO DECRETO

481

16/03/1942

DICHIARAZIONE DI DECADENZA DEI DIRITTI ESCLUSIVI DI PESCA.

843

LEGGE

397

19/03/1942

MODIFICAZIONE DELL'ART. 6 DEL R. DECRETO-LEGGE 12 MAGGIO 1938, N. 794, CONTENENTE NORME PER L'ACCERTAMENTO DELLE TRASGRESSIONI IN MATERIA VALUTARIA E DI SCAMBI CON L'ESTERO, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 GENNAIO 1939, N. 380.

844

LEGGE

406

26/03/1942

AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE RADIOAUDIZIONI PER IMPIANTI RADIOFONICI CENTRALIZZATI IN QUARTIERI E VILLAGGI POPOLARI.

[845

REGIO DECRETO

239

29/03/1942

NORME INTERPRETATIVE, INTEGRATIVE COMPLEMENTARI DEL R. DECRETO-LEGGE 25 OTTOBRE 1941, N. 1148, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1972, N. 96, RIGUARDANTE LA NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI.] (voce soppressa) (2)

846

LEGGE

511

30/03/1942

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 10 GIUGNO 1937, N. 1139, RELATIVA ALLA FORMAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI APPALTATORI DI OPERE PUBBLICHE.

847

REGIO DECRETO

442

30/03/1942

NORME CHE DISCIPLINANO LA PRESENTAZIONE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE DEI BILANCI E DEI CONTI CONSUNTIVI DEGLI ENTI SOVVENZIONATI DALLO STATO.

848

REGIO DECRETO

458

30/03/1942

TUTELA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA RICERCA, ESTRAZIONE E UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE SOTTERRANEE NEI TERRITORI DI NOVE COMUNI DELLA PROVINCIA DI CATANIA.

849

LEGGE

514

15/04/1942

DISPOSIZIONE PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA INTEGRALE.

850

LEGGE

515

15/04/1942

NORME PER LA COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO E PER LA PREPARAZIONE TECNICA DEI DIRIGENTI E DELLE MAESTRANZE AGRICOLE NEI COMPRENSORI DI BONIFICA.

851

LEGGE

797

12/05/1942

NORME RIGUARDANTI IL REIMPIEGO DELLE INDENNITA' DI PERDITA DELLE NAVI REQUISITE ED IL PAGAMENTO DI ACCONTI SULLE INDENNITA' DI PERDITA E SUI COMPENSI DI REQUISIZIONE DELLE NAVI STESSE.

852

LEGGE

625

15/05/1942

PROVVEDIMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO GELSICOLO.

853

REGIO DECRETO

941

18/05/1942

SOSTITUZIONE DELLE TABELLE Q ED R ANNESSE AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, CONCERNENTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

854

LEGGE

846

26/05/1942

DETERMINAZIONE DELLA SOMMA ANNUA DA CORRISPONDERSI AI CONSORZI PROVINCIALI PER L'ISTRUZIONE TECNICA SUL GETTITO DEI CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE.

855

REGIO DECRETO

745

26/05/1942

ASSUNZIONE DI PERSONALE FEMMINILE SUBALTERNO NEGLI ISTITUTI MEDI D'ISTRUZIONE.

856

LEGGE

1070

08/06/1942

APPROVAZIONE DELLE NUOVE TABELLE CONTENENTI L'ELENCO DEI CONTRIBUTI ANNUALI DOVUTI ALLO STATO DALLE PROVINCIE, COMUNI, CONSIGLI PROVINCIALI DELLE CORPORAZIONI ED ENTI VARI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISPETTORI PROVINCIALI DELL'AGRICOLTURA.

857

LEGGE

840

21/06/1942

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 MARZO 1942, N. 186, RECANTE PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUI TRASFERIMENTI DELLA RICCHEZZA.

858

LEGGE

897

27/06/1942

PROROGA DEL R.D.L. 28 APRILE 1937, N. 707, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1937, N. 2334, CHE AUTORIZZA IL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI (DIREZIONE GENERALE DELLA MARINA MERCANTILE) AL NOLEGGIO E GESTIONE DI NAVI MERCANTILI NAZIONALI PER STRAORDINARIE ESIGENZE DI AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

859

LEGGE

799

03/07/1942

PROVVEDIMENTI PER I SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA E PER I MILITARI DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI.

860

REGIO DECRETO

1101

03/07/1942

ISTITUZIONE DEI RUOLI ORGANICI DEI PRESIDI, DEI SEGRETARI E DEI BIDELLI DELLE REGIE SCUOLE MEDIE.

861

REGIO DECRETO

861

24/07/1942

NOMINATIVITA' OBBLIGATORIA DEI TITOLI AZIONARI POSSEDUTI DALLE SOCIETA' COSTITUITE IN FORMA DIVERSA DA QUELLA PER AZIONI.

862

REGIO DECRETO

1122

24/07/1942

INTEGRAZIONI AL R. DECRETO 29 MAGGIO 1941, N. 489, SULLA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

863

LEGGE

1128

04/08/1942

DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA PASSIVA DELLE SPESE DI RICOVERO DEGLI INFERMI DI MALATTIE VENEREE, RICOVERATI NEGLI ISTITUTI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ART. 303 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE.

864

LEGGE

1145

08/08/1942

RIORDINAMENTO DEI REGI OSSERVATORI ASTRONOMICI.

865

REGIO DECRETO

1097

17/08/1942

NORME RIGUARDANTI I CONCORSI SPECIALI A CATTEDRE E A POSTI DI CAPO D'ISTITUTO, GLI OBBLIGHI DI SERVIZIO DEGLI INSEGNANTI IN PROVA E LA RETRIBUZIONE DEGLI INCARICATI DI PUERICULTURA.

866

REGIO DECRETO

1091

24/08/1942

SISTEMAZIONE DELLE VEDOVE DI GUERRA NEI RUOLI DEGLI INSEGNANTI DELLE REGIE SCUOLE DEGLI ORDINI ELEMENTARE, MEDIO, SUPERIORE, FEMMINILE E ARTISTICO.

867

REGIO DECRETO

1192

24/08/1942

MODIFICAZIONI AL CALENDARIO SCOLASTICO.

868

REGIO DECRETO

1319

05/09/1942

ISTITUZIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI PER ALCUNI CORSI DI LAUREA.

869

LEGGE

1251

02/10/1942

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL R. DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1942, N. 5, CONCERNENTE LA COSTITUZIONE DI UNA GESTIONE SPECIALE DEGLI ACCANTONAMENTI DEI FONDI PER LE INDENNITA' DOVUTE DAI DATORI DI LAVORO AI PROPRI IMPIEGATI IN CASO DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO.

870

LEGGE

1328

09/10/1942

RICONOSCIMENTO DEI SERVIZI PRESTATI DAL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DEI LICEI MUSICALI PAREGGIATI, SUCCESSIVAMENTE REGIFICATI, ANTERIORMENTE ALLA ASSUNZIONE NEI RUOLI DEI REGI CONSERVATORI DI MUSICA, E VALUTAZIONE DEL SERVIZIO DI RUOLO, RESO COME DIRETTORE DI REGIO CONSERVATORIO, NEL CASO DI PERSONALE DIRETTIVO RESTITUITO O IMMESSO NEL RUOLO DEGLI INSEGNANTI.

871

LEGGE

1407

18/10/1942

COSTITUZIONE DELL'ISTITUTO CAUZIONI E QUIESCENZA PER I RICEVITORI POSTALI E TELEGRAFICI.

872

LEGGE

1426

18/10/1942

SOSTITUZIONE DELL'UNITA' DI MISURA NELLE UTILIZZAZIONI IDRAULICHE PER FORZA MOTRICE.

873

LEGGE

1434

18/10/1942

ISTITUTO DELLA DECADENZA DAL DIRITTO DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA.

874

LEGGE

1423

31/10/1942

NORME CIRCA IL DEPOSITO DI OGGETTI E DENARO APPARTENENTI AD INFERMI RICOVERATI E DECEDUTI NEGLI OSPEDALI.

875

REGIO DECRETO

1849

31/10/1942

SOSTITUZIONE DEL VAGLIA POSTALE PER TASSE E CONCESSIONI GOVERNATIVE CON OPERAZIONI DEL SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI ED ALTRI PROVVEDIMENTI INTERESSANTI IL SERVIZIO STESSO.

876

LEGGE

1528

07/11/1942

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 124 E 167 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATO CON R. DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

877

LEGGE

1670

20/11/1942

NORME SPECIALI PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI A POSTI DI OSTETRICA CONDOTTA.

878

REGIO DECRETO

1501

23/11/1942

MODIFICAZIONI AI RUOLI ORGANICI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

879

LEGGE

1548

03/12/1942

NORME RELATIVE ALLA REGISTRAZIONE DEI PROCESSI VERBALI DI CONCILIAZIONE E AL BOLLO E ALLA REGISTRAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI PRODOTTI DALLE PARTI NEI PROCEDIMENTI CIVILI.

880

LEGGE

35

07/01/1943

PROROGA DEL TERMINE PER IL GODIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLE LEGGI SUL BONIFICAMENTO E LA COLONIZZAZIONE DELL'AGRO ROMANO.

881

LEGGE

102

21/01/1943

PROVVIDENZE A FAVORE DEI CHIAMATI ALLE ARMI NEI CONCORSI PER ESAME PER LA NOMINA A NOTAIO.

882

REGIO DECRETO

24

06/02/1943

ELEVAZIONE DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER LE FABBRICAZIONI DI GUERRA A MINISTERO DELLA PRODUZIONE BELLICA.

883

LEGGE

351

08/03/1943

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1942, N. 1146, CONTENENTE NORME PER L'INCREMENTO DELLE RICERCHE DI GIACIMENTI DI LIGNITE.

884

LEGGE

193

25/03/1943

CONCESSIONE DI PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PER I CONTRATTI DI MUTUO STIPULATI DA DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 1930 E 1933.

885

REGIO DECRETO

471

19/04/1943

MODIFICAZIONE DELL'ART. 14 DEL R. DECRETO 8 LUGLIO 1937, N, 1826, RELATIVO AL CORPO DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO DELLA GIUSTIZIA MILITARE.

886

LEGGE

419

29/04/1943

CONCESSIONE DI BENEFICI AI PRATICANTI ED AI PROFESSIONISTI EX COMBATTENTI DELLA GUERRA 1940-1945.

887

REGIO DECRETO

400

06/05/1943

DETERMINAZIONE DELLA DATA DI FUSIONE NELL'"ENTE MUTUALITA' FASCISTA" ISTITUTO PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA DELLE NUOVE PROVINCE.

888

LEGGE

569

31/05/1943

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1942, N. 1665, RECANTE NORME PER L'AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLECONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE.

889

LEGGE

570

31/05/1943

COLLOCAMENTO DEI DIRETTORI DIDATTICI NEL GRADO 9, GRUPPO B, SISTEMAZIONE DEI MAESTRI ELEMENTARI INCARICATI DELLA DIREZIONE DIDATTICA DELLE SCUOLE RURALI E PASSAGGIO ALLA DIRETTA AMMINISTRAZIONE DEI REGI PROVVEDITORATI AGLI STUDI DELLE SCUOLE GESTITE DALL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'ITALIA REDENTA E DALL'ENTE "LE SCUOLE PER I CONTADINI DELL'AGRO ROMANO".

890

REGIO DECRETO

651

07/06/1943

ORDINAMENTO DELLO STATO NOBILIARE ITALIANO.

891

LEGGE

609

28/06/1943

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL R. DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1943, N. 86, CONCERNENTE DIRITTI ERARIALI PER LE CORSE DI CAVALLI ED ALTRE GARE.

892

LEGGE

666

28/06/1943

IMPOSTE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE PER LA ESECUZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

893

REGIO DECRETO

714

04/08/1943

ESTENSIONE DELLO STATO DI GUERRA A TUTTO IL TERRITORIO DELLO STATO.

894

REGIO DECRETO

142

29/05/1944

MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE IN QUELLA DI MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

895

D.LGS.LGT

772

07/09/1945

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SUL RECLUTAMENTO DEL REGIO ESERCITO NELLA PARTE RIGUARDANTE LA COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI E DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.

896

D.LGS.LGT

601

05/05/1946

NORME PER IL RECUPERO DELLE OPERE D'ARTE SOTTRATTE DALLA GERMANIA DURANTE LA GUERRA.

897

REGIO D.LGS

534

27/05/1946

TRATTAMENTOECONOMICO DEI PROFESSORI INCARICATI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.

898

REGIO D.LGS

535

27/05/1946

RIASSUNZIONE IN RUOLO DI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

[899

LEGGE

478

23/12/1946

MODIFICAZIONE DELLE FORMULE DI GIURAMENTO.] (voce soppressa) (2)

900

LEGGE

512

16/05/1947

APPROVAZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO ED IL GOVERNO EGIZIANO CIRCA IL RISARCIMENTO DEI DANNI SUBITI DALL'EGITTO PER EFFETTO DELLE OPERAZIONI MILITARI SVOLTESI NEL SUO TERRITORIO ED IL DISSEQUESTRO DEI BENI ITALIANI IN EGITTO.

901

LEGGE

530

09/06/1947

MODIFICAZIONI AL TESTO UNICO DELLA LEGGE COMUNALE E PROVINCIALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 3 MARZO 1934, N. 383, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

902

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

1048

25/07/1947

NORME PER AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA' COOPERATIVE E LORO CONSORZI AGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

903

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

1510

26/11/1947

RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

904

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

1501

06/12/1947

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI NEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

905

LEGGE

1379

12/12/1947

NORME PER LA PRIMA COMPILAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI GORIZIA.

906

LEGGE

1477

30/12/1947

RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

907

LEGGE

1629

31/12/1947

NORME PER LA ISTITUZIONE DELL'OPERA DI VALORIZZAZIONE DELLA SILA.

908

DECRETO LEGISLATIVO

3

18/01/1948

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E SULLE SCOMMESSE.

909

DECRETO LEGISLATIVO

19

20/01/1948

MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 3 LUGLIO 1947, N. 626, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA.

910

DECRETO LEGISLATIVO

86

30/01/1948

FACOLTA' AGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO DI PRESTARE CAUZIONE MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA.

911

DECRETO LEGISLATIVO

99

30/01/1948

MODIFICAZIONI DELL'ART. 208 DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO, APPROVATO CON DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12.

912

DECRETO LEGISLATIVO

218

30/01/1948

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE, IN DEROGA A TUTTE LE DISPOSIZIONI DI LEGGE, ALLA DEMOLIZIONE DEGLI EDIFICI GRAVEMENTE DANNEGGIATI DA EVENTI BELLICI.

913

DECRETO LEGISLATIVO

109

31/01/1948

CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA.

914

LEGGE

25

04/02/1948

NORME PER LA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

915

DECRETO LEGISLATIVO

61

05/02/1948

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE NON DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ENTI PUBBLICI LOCALI.

916

DECRETO LEGISLATIVO

168

14/02/1948

TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI.

917

DECRETO LEGISLATIVO

159

15/02/1948

RIDUZIONE DELL'ALIQUOTA DEI PREMI DA VINCOLARE A CAUZIONE PER L'ASSICURAZIONE DEL RAMO GRANDINE E DEL BESTIAME DA MACELLO.

918

DECRETO LEGISLATIVO

215

17/02/1948

RIPRISTINO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO AMMINISTRATIVO DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

919

DECRETO LEGISLATIVO

62

20/02/1948

DISPOSIZIONI A FAVORE DEL TEATRO.

920

DECRETO LEGISLATIVO

264

25/02/1948

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

921

DECRETO LEGISLATIVO

107

26/02/1948

MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI.

922

DECRETO LEGISLATIVO

315

27/02/1948

CONCESSIONE DI ALLOGGI DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) AI SOTTUFFICIALI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA DELLE CARCERI E DEL CORPO FORESTALE, ED AI SOTTUFFICIALI DELLE FORZE ARMATE IN SERVIZIO CONTINUATIVO.

923

DECRETO LEGISLATIVO

161

02/03/1948

PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSO A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI.

924

DECRETO LEGISLATIVO

145

04/03/1948

MODIFICAZIONI ALL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 5 OTTOBRE 1945, N. 677, CONTENENTE DISPOSIZIONI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) E DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.

925

DECRETO LEGISLATIVO

333

05/03/1948

RESTITUZIONE DELLE RITENUTE CAUZIONALI A COOPERATIVE E CONSORZI DI COOPERATIVE.

926

DECRETO LEGISLATIVO

284

06/03/1948

NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI DIPENDENTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

927

DECRETO LEGISLATIVO

341

06/03/1948

MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 362 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.

928

DECRETO LEGISLATIVO

451

09/03/1948

INDENNITA' PER I MILITARI DELLA GUARDIA DI FINANZA IN SERVIZIO AL CONFINE ALPESTRE, IN ZONE MALARICHE O NEL CONTINGENTE DEL RAMO MARE.

929

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

757

17/03/1948

RIPRISTINO DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO NEL PORTO DI MESSINA.

930

DECRETO LEGISLATIVO

558

17/03/1948

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER IL MANTENIMENTO DEI PARCHI NAZIONALI D'ABRUZZO E DELLO STELVIO.

931

DECRETO LEGISLATIVO

410

18/03/1948

REVOCA DELLA ESTENSIONE DELLE RIDUZIONI FERROVIARIE AL PERSONALE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

932

DECRETO LEGISLATIVO

249

19/03/1948

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 3 AGOSTO 1944, N. 165, RELATIVO ALLA REVOCA DEI BENEFICI IN MATERIA DI PENSIONI E DI ALTRE PROVVIDENZE ACCORDATE AGLI APPARTENENTI ALLA DISCIOLTA MILIZIA VOLONTARIA SICUREZZA NAZIONALE E SUE SPECIALITA' E AI CITTADINI AVENTI BENEMERENZE FASCISTE.

933

DECRETO LEGISLATIVO

735

19/03/1948

AGGIUNTA DI UN COMMA ALL'ART. 6 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA PESCA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 8 OTTOBRE 1931, N. 1604, MODIFICATO CON L'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 11 APRILE 1938, N. 1183.

934

DECRETO LEGISLATIVO

212

24/03/1948

MODIFICAZIONI DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

935

DECRETO LEGISLATIVO

711

25/03/1948

SOSPENSIONE DEI TERMINI DI PRESCRIZIONE E DI DECADENZA A FAVORE DEI PRIGIONIERI DI GUERRA, DEGLI INTERNATI CIVILI E DEI MILITARI SCOMPARSI.

936

DECRETO LEGISLATIVO

398

01/04/1948

NORMALIZZAZIONE DELLE SOMME SPETTANTI PER VISITA E VERIFICHE DI MOTOSCAFI E DI IMBARCAZIONI A MOTORE E PER ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA CONDOTTA DI TALI MACCHINE.

937

DECRETO LEGISLATIVO

371

03/04/1948

NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 NOVEMBRE 1946, N. 367, SULL'ISTITUZIONE DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA.

938

DECRETO LEGISLATIVO

752

06/04/1948

INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DI SCUOLE TECNICHE INDUSTRIALI PROVENIENTI DAI CESSATI LABORATORI SCUOLA.

939

DECRETO LEGISLATIVO

399

09/04/1948

MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE INDUSTRIE ALBERGHIERE.

940

DECRETO LEGISLATIVO

486

09/04/1948

AUMENTO DEI DIRITTI SPETTANTI ALLE CANCELLERIE E ALLE SEGRETERIE GIUDIZIARIE.

941

DECRETO LEGISLATIVO

524

09/04/1948

NORME MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1942, N. 39, ISTITUTIVA DEL RUOLO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

942

DECRETO LEGISLATIVO

1156

10/04/1948

ULTERIORI DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE.

943

DECRETO LEGISLATIVO

487

12/04/1948

PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI NUOVO MATERIALE MOBILE DA PARTE DI AZIENDE MUNICIPALIZZATE ESERCENTI TRASPORTI URBANI.

[944

DECRETO LEGISLATIVO

1010

12/04/1948

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI A PROVVEDERE A SUA CURA E SPESE, AI LAVORI DI CARATTERE URGENTE ED INDEROGABILE DIPENDENTI DA NECESSITA' DI PUBBLICO INTERESSE DETERMINATE DA EVENTI CALAMITOSI.] (voce soppressa) (2)

945

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

511

14/04/1948

CONCESSIONE DI CONDONO DI PENE A FAVORE DI CITTADINI JUGOSLAVI.

946

DECRETO LEGISLATIVO

538

15/04/1948

AVVIAMENTO AL LAVORO DEI LAVORATORI DIMESSI DA LUOGHI DI CURA PER GUARIGIONE CLINICA DI AFFEZIONE TUBERCOLARE.

947

DECRETO LEGISLATIVO

463

16/04/1948

FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DELL'ISTITUTO NAZIONALE "LUCE".

948

DECRETO LEGISLATIVO

540

16/04/1948

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 DICEMBRE 1946, N. 424, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA.

949

DECRETO LEGISLATIVO

551

16/04/1948

ABROGAZIONE DEGLI ARTICOLI 5 E 6 DELLA LEGGE 31 MAGGIO 1943, N. 570, RELATIVA AL CONCORSO SPECIALE PER INCARICATI DELLE DIREZIONI DIDATTICHE RURALI.

950

DECRETO LEGISLATIVO

576

16/04/1948

SOPPRESSIONE DEL RUOLO DEI MAESTRI ELEMENTARI DEI CONVITTI NAZIONALI.

951

DECRETO LEGISLATIVO

525

17/04/1948

RINNOVAZIONE DELLE CONVENZIONI FRA LO STATO ED IL "CONSORZIO INDUSTRIE FIAMMIFERI".

952

DECRETO LEGISLATIVO

736

17/04/1948

RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DEI CULTI DIVERSI DAL CATTOLICO DANNEGGIATI O DISTRUTTI DA EVENTI BELLICI.

953

DECRETO LEGISLATIVO

774

17/04/1948

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 24, SULL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.

954

DECRETO LEGISLATIVO

1029

17/04/1948

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399, E 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

955

DECRETO LEGISLATIVO

571

21/04/1948

RILASCIO, IN ESENZIONE DA QUALSIASI TASSA, BOLLO E SPESA, DI CERTIFICATI E DOCUMENTI PER L'ESERCIZIO DELLA FACOLTA' DI OPZIONE PER LA CITTADINANZA ITALIANA O PER QUELLA JUGOSLAVA, NEI CASI PREVISTI DAL TRATTATO DI PACE.

956

DECRETO LEGISLATIVO

1372

21/04/1948

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI.

957

DECRETO LEGISLATIVO

578

21/04/1948

AUMENTO DELLE TASSE DI PARTECIPAZIONE A CONCORSI ED ESAMI PER IMPIEGHI PRESSO ENTI PUBBLICI LOCALI.

958

DECRETO LEGISLATIVO

1372

21/04/1948

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI.

959

DECRETO LEGISLATIVO

689

24/04/1948

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1031, RIGUARDANTE LA CONSERVAZIONE O REINTEGRAZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA' INDUSTRIALE PREGIUDICATI IN CONSEGUENZA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE.

960

DECRETO LEGISLATIVO

896

24/04/1948

RICONSEGNA DEI BENI ASPORTATI DAI TEDESCHI.

961

DECRETO LEGISLATIVO

534

03/05/1948

PROVVIDENZE A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA A PASSO RIDOTTO.

962

DECRETO LEGISLATIVO

668

03/05/1948

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 AGOSTO 1945, N. 618, RELATIVO ALLA ALIENAZIONE DELLE NAVI REQUISITE O NOLEGGIATE PER LE QUALI I PROPRIETARI HANNO FATTO ATTO DI ABBANDONO.

963

DECRETO LEGISLATIVO

799

03/05/1948

NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

964

DECRETO LEGISLATIVO

801

03/05/1948

PROVVEDIMENTI VARI IN MATERIA DI TASSE DI BOLLO.

965

DECRETO LEGISLATIVO

821

03/05/1948

ABOLIZIONE DEI CONTRIBUTI ANNUI FISSI DI ABBONAMENTO OBBLIGATORIO ALLE RADIOAUDIZIONI CIRCOLARI.

966

DECRETO LEGISLATIVO

843

03/05/1948

ESTENSIONE DELLA CONCESSIONE DELLA FRANCHIGIA DAI DAZI DOGANALI AI MATERIALI RICUPERATI DAI PIROSCAFI AFFONDATI IN MARE APERTO A GRANDE PROFONDITA', ANCHE AD ALTRE DITTE DIVERSE DELLA SOCIETA' RICUPERI MARITTIMI.

967

DECRETO LEGISLATIVO

844

03/05/1948

LIMITE DI ETA' PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO DEGLI AVVOCATI DELLO STATO.

968

DECRETO LEGISLATIVO

937

03/05/1948

RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA.

969

DECRETO LEGISLATIVO

949

03/05/1948

NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI.

970

DECRETO LEGISLATIVO

502

05/05/1948

REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

971

DECRETO LEGISLATIVO

527

05/05/1948

TERMINE PER BANDIRE IL CONCORSO PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE, O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI.

972

DECRETO LEGISLATIVO

589

05/05/1948

RIASSESTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI.

973

DECRETO LEGISLATIVO

596

05/05/1948

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.

[974

DECRETO LEGISLATIVO

1242

05/05/1948

MODIFICAZIONI AI DECRETI LEGISLATIVI 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONTENENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA, E 5 MARZO 1948, N. 121, CONTENENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DI VARIE REGIONI DELL'ITALIA MERIDIONALE E DELLE ISOLE.] (voce soppressa) (3)

975

DECRETO LEGISLATIVO

865

07/05/1948

MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE.

976

DECRETO LEGISLATIVO

545

07/05/1948

NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA.

977

DECRETO LEGISLATIVO

546 07/05/1948

REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI

PERSONALE DELLE BIBLIOTECHE PUBBLICHE GOVERNATIVE.

978

DECRETO LEGISLATIVO

636

07/05/1948

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA.

[979

DECRETO LEGISLATIVO

657

07/05/1948

INQUADRAMENTO NELLA CATEGORIA DI RUOLO DI CUI AL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, DEL PERSONALE EFFETTIVO DI AUTOFILOVIE ESERCITATE DA AZIENDE TRAMVIARIE NELLO STESSO CENTRO URBANO.] (voce soppressa) (2)

980

DECRETO LEGISLATIVO

702

07/05/1948

ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO PER LA FIERA DEL LEVANTE DI BARI DELLE PROVVIDENZE DI CUI AI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121.

981

DECRETO LEGISLATIVO

810

07/05/1948

COLLOCAMENTO IN AUSILIARIA E DISPENSA DAL SERVIZIO, A DOMANDA O D'AUTORITA', DEGLI UFFICIALI INFERIORI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DELL'AERONAUTICA.

982

DECRETO LEGISLATIVO

811

07/05/1948

VARIAZIONI AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

983

DECRETO LEGISLATIVO

825

07/05/1948

VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO.

984

DECRETO LEGISLATIVO

865

07/05/1948

MODIFICAZIONE DELLE NORME IN VIGORE PER L'ASSISTENZA POSTSANATORIALE DEGLI INFERMI TUBERCOLOTICI DIMESSI DAGLI ISTITUTI DI RICOVERO PER GUARIGIONE CLINICA O PER STABILIZZAZIONE.

985

DECRETO LEGISLATIVO

878

07/05/1948

LIQUIDAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE GENERALE DEL LAVORO, DELLA TECNICA E DELLE ARTI.

986

DECRETO LEGISLATIVO

1033

07/05/1948

DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME SULLA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

987

DECRETO LEGISLATIVO

1038

07/05/1948

MIGLIORAMENTI DI CARRIERA AL PERSONALE DEGLI EDUCANDATI GOVERNATIVI FEMMINILI.

988

DECRETO LEGISLATIVO

1042

07/05/1948

AUTORIZZAZIONE ALLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI DEL MINISTERO DEL TESORO NEGLI ORGANI DI CONTROLLO DELLE AZIENDE CONCESSIONARIE E SUBCONCESSIONARIE DI FERROVIE, TRANVIE A TRAZIONE MECCANICA E DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE CHE FRUISCONO DI ANTICIPAZIONI RIMBORSABILI CONCESSE DALLO STATO.

989

DECRETO LEGISLATIVO

1114

07/05/1948

INQUADRAMENTO NEI RUOLI GOVERNATIVI DEL PERSONALE INSEGNANTE GIA' ISCRITTO NEL RUOLO EGEO.

990

DECRETO LEGISLATIVO

1173

07/05/1948

TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI.

991

DECRETO LEGISLATIVO

1235

07/05/1948

ORDINAMENTO DEI CONSORZI AGRARI E DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI.

992

DECRETO LEGISLATIVO

1253

07/05/1948

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.

993

DECRETO LEGISLATIVO

1347

07/05/1948

REVISIONE DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI E DELLE SCUOLE D'ARTE.

994

DECRETO LEGISLATIVO

1204

08/05/1948

MODIFICAZIONI AI RUOLI TECNICI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA.

995

DECRETO LEGISLATIVO

397

27/03/1948

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SUPPLENTI DEI PROFESSORI UNIVERSITARI E DEI LETTORI DI LINGUE STRANIERE RETRIBUITI A CARICO DEL BILANCIO STATALE.

996

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1125

21/06/1948

MODIFICAZIONE DELLA DIVISA DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE, DEI COMMISSARI CONSOLARI E DEI COMMISSARI TECNICI PER L'ORIENTE.

997

LEGGE

1100

13/07/1948

MODIFICAZIONI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 GENNAIO 1948, N. 109, CONCERNENTE IL CONDONO DI SOPRATASSE E PENE PECUNIARIE IN MATERIA TRIBUTARIA.

998

LEGGE

1094

04/08/1948

PROROGA DEI CONTRATTI DI MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE.

999

LEGGE

1095

06/08/1948

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONCESSIONE, CON DECORRENZA DALL'ANNATA AGRARIA 1948-49, DI TERRE INCOLTE O INSUFFICIENTEMENTE COLTIVATE, AI SENSI DEI DECRETI LEGISLATIVI LUOGOTENENZIALI 19 OTTOBRE 1944, N. 279 E 26 APRILE 1946, N. 597.

1000

LEGGE

1140

18/08/1948

CONTRATTO DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO.

1001

LEGGE

1363

10/11/1948

ESTENSIONE DELLA DICHIARAZIONE IMPLICITA DI PUBBLICA UTILITA' ALLE OPERE FERROVIARIE.

1002

LEGGE

1387

03/12/1948

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N. 1199, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA.

1003

LEGGE

1440

21/12/1948

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI ED ISTITUZIONE DI UN SOVRAPREZZO SUI BIGLIETTI D'INGRESSO NEI LOCALI DI SPETTACOLO, TRATTENIMENTI E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.

1004

LEGGE

1443

21/12/1948

NORME D'ORDINAMENTO E TEMPORANEE DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1005

LEGGE

1456

22/12/1948

DISPOSIZIONI PER LE MODIFICAZIONI DI CARATTERE GENERALE ALLE TARIFFE PER I TRASPORTI DELLE PERSONE E DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO.

1006

LEGGE

1471

30/12/1948

PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI.

1007

LEGGE

1

07/01/1949

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1008

LEGGE

23

12/02/1949

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE1948, N. 1419, CONTENENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI.

1009

LEGGE

48

14/02/1949

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 LUGLIO 1940, N. 952, CONTENENTE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LE PENSIONI AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PROVENIENTI DALLE EX-GESTIONI AUSTRIACHE E AGLI AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO PASSATI NEI RUOLI DI ALTRE AMMINISTRAZIONI.

1010

LEGGE

33

15/02/1949

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI CONCERNENTI LE IMPOSTE DI REGISTRO ED IPOTECARIE.

1011

LEGGE

27

18/02/1949

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1948, N. 1427, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA 2 DELLA COSTITUZIONE E CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI PRODOTTI SOGGETTI AD IMPOSTA DI FABBRICAZIONE.

1012

LEGGE

86

26/02/1949

NORME TRANSITORIE PER LA RETRODATAZIONE DELLE NOMINE A STRAORDINARIO NELLE UNIVERSITA' NEI CONFRONTI DI PROFESSORI LA CUI ASSUNZIONE IN RUOLO FU RITARDATA PERCHE' CELIBI.

1013

LEGGE

43

28/02/1949

PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA, AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER LAVORATORI.

1014

LEGGE

76

01/03/1949

ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA GIURISDIZIONALE AMMINISTRATIVA DELLA VALLE D'AOSTA, IN SEDE AMMINISTRATIVA, IN MATERIA DI RICORSI AMMINISTRATIVI DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO.

1015

LEGGE

74

03/03/1949

SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI.

1016

LEGGE

106

09/03/1949

CONTRIBUTI NELLE SPESE DI SORVEGLIANZA GOVERNATIVA PER I SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO SOGGETTI A CONCESSIONE O AUTORIZZAZIONE.

1017

LEGGE

88

15/03/1949

DETERMINAZIONE DEL NUOVO PERIMETRO DELLA ZONA INDUSTRIALE CINEMATOGRAFICA DI CINECITTA'.

1018

LEGGE

162

29/03/1949

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO.

1019

LEGGE

94

01/04/1949

TRASFERIMENTO A CAPITALE DEI SALDI ATTIVI DELLE RIVALUTAZIONI PER CONGUAGLIO MONETARIO OPERATO A MENTE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 49.

1020

LEGGE

165

23/04/1949

UTILIZZAZIONE DEI FONDI E.R.P. MEDIANTE INCREMENTO DEGLI INTERVENTI FINANZIARI STATALI A FAVORE DI ATTIVITA' INTERESSANTI LO SVILUPPO AGRICOLO E DISPOSIZIONI NORMATIVE PER GLI INTERVENTI STESSI.

1021

LEGGE

160

29/04/1949

PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI.

1022

LEGGE

217

07/05/1949

CONFERIMENTO DEL GRADO DI CAPITANO AL MAESTRO DIRETTORE DELLA BANDA DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1023

LEGGE

206

12/05/1949

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI IN MATERIA DI IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E SULLE DONAZIONI.

1024

LEGGE

321

03/06/1949

PROROGA DEI TERMINI FISSATI DALLA LEGGE 18 AGOSTO 1948, N. 1140, IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI E DI VENDITA DELLE ERBE PER IL PASCOLO.

1025

LEGGE

422

04/06/1949

COSTITUZIONE DI UN COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE PRESSO IL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.

1026

LEGGE

605

08/06/1949

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE PERMANENTE INCARICATA DI DIRIGERE IL LAVORO DI REVISIONE TOPONOMASTICA DELLA CARTA D'ITALIA.

1027

LEGGE

353

25/06/1949

PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE, NONCHI DELLE CONCESSIONI DI TERRE INCOLTE O MAL COLTIVATE.

1028

LEGGE

329

27/06/1949

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLE FINANZE AD ACQUISTARE O A COSTRUIRE CASE A TIPO POPOLARE PER DARE ALLOGGI IN AFFITTO AGLI IMPIEGATI DIPENDENTI.

1029

LEGGE

477

30/06/1949

CONVOCAZIONE DELLE ASSEMBLEE DELLE SOCIETA' AVENTI SEDE IN TERRITORI SUI QUALI LO STATO ITALIANO HA CESSATO DI ESERCITARE LA SUA SOVRANITA'.

1030

LEGGE

417

01/07/1949

AUMENTO DELL'AMMENDA STABILITA DALL'ARTE. 219 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.

1031

LEGGE

439

08/07/1949

ISTITUZIONE NEI RUOLI ORGANICI DELLE FERROVIE DELLO STATO DELLA CATEGORIA DEGLI INTERPRETI.

1032

LEGGE

995

24/07/1949

ADEGUAMENTO DELLA MISURA DELLE TASSE PREVISTE DAL TESTO UNICO DEI PROVVEDIMENTI SULL'EMIGRAZIONE.

1033

LEGGE

448

26/07/1949

COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO E DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE DEI FILM ESTERI PARLATI IN LINGUA ITALIANA.

1034

LEGGE

473

29/07/1949

NORME AGGIUNTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1035

LEGGE

585

29/07/1949

ABROGAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 AGOSTO 1925, N. 1574, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1926, N. 562, RELATIVO AI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI POSTALI E TELEGRAFICI.

1036

LEGGE

476

03/08/1949

PROROGA PER L'ANNATA AGRARIA 1948-49 DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI.

1037

LEGGE

522

03/08/1949

CONCESSIONE DI UN SUSSIDIO STATALE AL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.

1038

LEGGE

700

20/08/1949

MODIFICAZIONI ALLE PENALITA' PER LE CONTRAVVENZIONI ED IL CONTRABBANDO SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE E LE TASSE DI LICENZA PER LA FABBRICAZIONE E VENDITA DEGLI STESSI.

[1039

LEGGE

681

23/08/1949

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI.] (voce soppressa) (2)

1040

LEGGE

840

20/10/1949

MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

1041

LEGGE

789

29/10/1949

NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI.

1042

LEGGE

826

29/10/1949

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE RELATIVE ALLE CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1939, N. 1822, SULLA DISCIPLINA DEGLI AUTOSERVIZI DI LINEA.

1043

LEGGE

806

04/11/1949

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 SETTEMBRE 1949, N. 644, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE NORME PER OPERARE IL RAGGUAGLIO IN LIRE ITALIANE DELLE DIVISE ESTERE, AI FINI DELLA LIQUIDAZIONE DEI DIRITTI AD VALOREM, DELLA TASSA DI BOLLO, DELLA IMPOSTA DI ASSICURAZIONE E DELLA RELATIVA IMPOSTA GENERALE SULLA ENTRATA.

1044

LEGGE

866

10/11/1949

AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO", CON SEDE IN TORINO.

1045

LEGGE

858

21/11/1949

ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 MAGGIO 1946, N. 356, CIRCA L'IMPIEGO DELLA SACCARINA E DELLA DULCINA NELLA FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DOLCIARI, GELATI, CONSERVE, CONCENTRATI DI FRUTTA E BIBITE ANALCOOLICHE E DELLA DULCINA PER USI FARMACEUTICI.

1046

LEGGE

870

06/12/1949

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1949, N. 707, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA DISTILLAZIONE DEL VINO E AGGIORNAMENTO DI ALCUNE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI FABBRICAZIONE.

1047

LEGGE

1137

15/12/1949

AUMENTO DEI LIMITI FISSATI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 29 APRILE 1940, N. 496, PER LE CAUZIONI DEGLI AGENTI MARITTIMI RACCOMANDATARI.

1048

LEGGE

1051

19/12/1949

PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI.

1049

LEGGE

940

24/12/1949

REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE NATURALI ED ARTIFICIALI.

1050

LEGGE

941

24/12/1949

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA RELATIVA AL GRANO, GRANOTURCO, RISO, ORZO, SEGALA ED OLI VEGETALI

1051

LEGGE

968

24/12/1949

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 589, CONCERNENTE RIASSETTO DEI SERVIZI E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DELLA CORTE DEI CONTI.

1052

LEGGE

993

24/12/1949

DELEGAZIONE AL GOVERNO DI EMANARE UNA NUOVA TARIFFA GENERALE DEI DAZI DOGANALI.

1053

LEGGE

955

29/12/1949

NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA

1054

LEGGE

958

29/12/1949

DISPOSIZIONI PER LA CINEMATOGRAFIA.

1055

LEGGE

959

29/12/1949

PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DEL TEATRO.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

(3)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1950 - 1954 (1)

1056

LEGGE

23

05/01/1950

RATFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 7 MAGGIO 1948, N. 1033, CONCERNENTE DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE ALLE NORME PER LA RIASSUNZIONE IN SERVIZIO DEI PROFESSORI UNIVERSITARI GIA' DISPENSATI PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

1057

LEGGE

89

10/01/1950

AUMENTO DA L. 50 A L. 500 DELLA TASSA PER L'AMMISSIONE AGLI ESAMI FINALI DEI CORSI DI PREPARAZIONE AGLI UFFICI E AI SERVIZI DELLE BIBLIOTECHE POPOLARI.

1058

LEGGE

22

11/01/1950

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 DICEMBRE 1947, N. 1600, E RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 8 MAGGIO 1947, N. 399 E 17 APRILE 1948, N. 1029 CONCERNENTI PROVVIDENZE PER LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

1059

LEGGE

72

15/02/1950

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE DELLA COMPETENZA GIURISDIZIONALE CIVILE DEI COMANDANTI DI PORTO.

1060

LEGGE

54

20/02/1950

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI.

1061

LEGGE

101

20/02/1950

VARIAZIONI DEL COMPENSO DOVUTO ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE, PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI.

1062

LEGGE

93

23/02/1950

PROROGA E RIPRISTINO DI DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELL'ENTE DI COLONIZZAZIONE DEL LATIFONDO SICILIANO.

1063

LEGGE

103

06/03/1950

PROROGA AL 30 GIUGNO 1950 DEL TERMINE FISSATO CON L'ART. 34 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, RIGUARDANTE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI.

1064

LEGGE

181

06/03/1950

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA E PROROGA DELA SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE DEL DIRITTO DI LICENZA PER TALUNI COMBUSTIBILI SOLIDI E LIQUIDI.

1065

LEGGE

109

13/03/1950

COMPETENZA DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA ITALIANA PER LA DICHIARAZIONE DI ASSENZA O DI MORTE PRESUNTA DI CITTADINI ITALIANI SCOMPARSI DAI TERRITORI ATTUALMENTE NON SOGGETTI ALLA SOVRANITA' DELL'ITALIA IN FORZA DEL TRATTATO DI PACE.

1066

LEGGE

144

22/03/1950

RATIFICA, SENZA MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 MAGGIO 1948, N. 1242 E RATIFICA CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, CONCERNENTI PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1067

LEGGE

189

23/03/1950

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 25 FEBBRAIO 1948, N. 264, CONCERNENTE IL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO ED ISPETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE.

1068

LEGGE

228

25/03/1950

MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1937, N. 2180, RELATIVO A PROVVEDIMENTI PER LA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA', DELLE ESPROPRIAZIONI PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI ALBERGHI E PER L'AMPLIAMENTO DI QUELLI ESISTENTI.

1069

LEGGE

328

02/04/1950

MODIFICAZIONI ALL'ATTUALE DISCIPLINA DELLE MOSTRE D'ARTE.

1070

LEGGE

224

04/04/1950

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1253, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLE SEGRETERIE UNIVERSITARIE.

1071

LEGGE

199

18/04/1950

NORME MODIFICATIVE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONCESSIONE DI TERRENI INCOLTI AI CONTADINI.

1072

LEGGE

261

09/05/1950

AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

1073

LEGGE

308

12/05/1950

DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEI SAPONI E DEI DETERSIVI.

1074

LEGGE

333

19/05/1950

APPLICABILITA' ALLE PROVINCIE DELL'ABRUZZO E AL MOLISE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONTENUTE NEL SECONDO COMMA DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1075

LEGGE

367

19/05/1950

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI BREVETTO PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

[1076

LEGGE

253

23/05/1950

DISPOSIZIONI PER LE LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI.] (voce soppressa) (2)

1077

LEGGE

310

25/05/1950

RETTIFICA DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 28 APRILE 1938, N. 546, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL "REGISTRO NAZIONALE DELLE VARIETA' ELETTE DI FRUMENTO".

1078

LEGGE

373

25/05/1950

MODIFICAZIONE ALLE DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEL PIANO GENERALE E DEI PROGETTI DI BONIFICA.

1079

LEGGE

392

03/06/1950

RETTIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 5 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 353, SULLA PROROGA DEI CONTRATTI AGRARI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI, MEZZADRIA, COLONIA PARZIARIA E COMPARTECIPAZIONE.

1080

LEGGE

376

15/06/1950

ISTITUZIONE NEGLI ORGANICI DEGLI OSPEDALI DI 1 E 2 CATEGORIA DI UN POSTO DI MASSAGGIATORE, DA CONFERIRE AGLI ABILITATI DALLA SCUOLA NAZIONALE DI MASSAGGIO DI FIRENZE, CON PRECEDENZA AI CIECHI.

1081

LEGGE

399

22/06/1950

CONCESSIONE A FAVORE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI UNA ANTICIPAZIONE DI LIRE 1.500.000.000.

1082

LEGGE

471

22/06/1950

AUTORIZZAZIONE A RIVERSARE IL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE UN MILIARDO PREVISTO DALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, PER L'ESERCIZIO 1951-52 IN AUMENTO DI QUELLO DI LIRE DUE MILIARDI DEL 1950-51.

1083

LEGGE

452

05/07/1950

APPLICAZIONE FINO AL 31 DICEMBRE 1950 DELLA MAGGIORAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DELLA ALIQUOTA D'IMPOSTA CAMERALE PREVISTA DAL PRIMO COMMA DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 SETTEMBRE 1947, N. 892.

1084

LEGGE

484

08/07/1950

AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE.

1085

LEGGE

674

15/07/1950

ABROGAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 15 NOVEMBRE 1938, N. 1887, CHE ISTITUI' LA SPECIALITA' AGENTI INTERPRETI DI LINGUE ESTERE" NELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA".

1086

LEGGE

505

15/07/1950

PROROGA DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE IN MATERIA DI CONTRATTI DI MEZZADRIA, DI COLONIA PARZIARIA, COMPARTECIPAZIONE E AFFITTO DI FONDI RUSTICI.

1087

LEGGE

592

15/07/1950

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI REGISTRO DI ALCUNI CONTRATTI DI ACQUISTO DI IMMOBILI DA PARTE DI COMUNI.

1088

LEGGE

525

25/07/1950

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LA COLONIZZAZIONE DELL'ALTOPIANO DELLA SILA E DEI TERRITORI JONICI CONTERMINI.

1089

LEGGE

689

28/07/1950

NORME E MAGGIORAZIONI DI SPESE CIRCA LA ESECUZIONE PER CONTO DI TERZI DI LAVORI ATTINENTI AI SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E POSTALI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

1090

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

733

30/07/1950

FACILITAZIONI PER IL PAGAMENTO DI RENDITA SU TITOLI NOMINATIVI DI DEBITO PUBBLICO.

1091

LEGGE

575

30/07/1950

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE FINANZE DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

1092

LEGGE

630

30/07/1950

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 811, CONCERNENTE VARIAZIONE AI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

1093

LEGGE

647

10/08/1950

ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1094

LEGGE

793

21/08/1950

MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO 11 GENNAIO 1923, N. 192, ISTITUTIVO DI UNA TASSA SUI MARMI ESCAVATI NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI PIETRASANTA, SERAVEZZA E STAZZEMA.

1095

LEGGE

860

26/08/1950

TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI.

1096

LEGGE

835

06/10/1950

RISERVA DI FORNITURE E LAVORAZIONI PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DELLE REGIONI MERIDIONALI E DEL LAZIO, E DETERMINAZIONE DELLE ZONE DA COMPRENDERSI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

1097

LEGGE

842

10/10/1950

DISPOSIZIONI CIRCA IL PROLUNGAMENTO DEL PERIODO DI VALIDITA' DEI BREVETTI PER INVENZIONI INDUSTRIALI.

1098

LEGGE

907

10/10/1950

AUMENTO DA 250 MILIONI DI LIRE A 10 MILIARDI DI LIRE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELL'ERARIO ALLE FERROVIE DELLO STATO PER IL FONDO PENSIONI, DI CUI ALLA LEGGE 4 MAGGIO 1936, N. 844.

1099

LEGGE

920

18/10/1950

PROROGA DEI TERMINI ASSEGNATI DALLE DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE NEI RIGUARDI DI SOCIETA' E DI CONSORZI.

1100

LEGGE

943

21/10/1950

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE.

1101

LEGGE

990

21/10/1950

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 MARZO 1948, N. 249, E DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1949, N. 20, CIRCA PROVVIDENZE A FAVORE DEI CITTADINI ITALIANI CHE ABBIANO FATTO PARTE DI FORMAZIONI ANTIFRANCHISTE.

1102

LEGGE

1073

21/10/1950

AUMENTO ED ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI DISAGIATA RESIDENZA AGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

1103

LEGGE

910

27/10/1950

CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER FAVORIRE L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELLA PROVINCIA DI TRENTO ED IL REIMPIANTO E LA RIATTIVAZIONE DELLE AZIENDE INDUSTRIALI GIA' OPERANTI NELLA VENEZIA GIULIA E IN DALMAZIA.

1104

LEGGE

1068

04/11/1950

NORME RELATIVE AL TERRITORIO DI PRODUZIONE ED ALLE CARATTERISTICHE DEL VINO TIPICO DENOMINATO "MOSCATO DI PANTELLERIA".

1105

LEGGE

978

09/11/1950

MODIFICAZIONE ALL'ART. 30 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI DEGLI STIPENDI ED ASSEGNI FISSI PER L'ESERCITO, APPROVATO CON REGIO DECRETO 31 DICEMBRE 1928, N. 3458, ED ALL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 9 NOVEMBRE 1947, N. 1579.

1106

LEGGE

992

09/11/1950

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLE SPESE FUNERARIE PER GLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

1107

LEGGE

927

16/11/1950

MODIFICAZIONE AL DECRETO LEGISLATIVO 2 FEBBRAIO 1948, N. 23, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE OPZIONI DEGLI ALTO ATESINI.

1108

LEGGE

1030

21/11/1950

AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE.

1109

LEGGE

1031

30/11/1950

COMPLETAMENTO DELLA PRIMA LINEA METROPOLITANA DI ROMA.

1110

LEGGE

986

12/12/1950

DIVIETO DI LICENZIAMENTO DELLE LAVORATRICI MADRI, GESTANTI E PUERPERE.

1111

LEGGE

987

12/12/1950

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1951 DEL TERMINE DI CUI ALL'ART. 26, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 26 AGOSTO 1950, N. 860, CONCERNENTE LA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI.

1112

LEGGE

1106

14/12/1950

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 600 MILIONI PER NUOVO APPORTO STATALE ALLA "CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA".

1113

LEGGE

1151

14/12/1950

AGGIUNTE E MODIFICAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 15 OTTOBRE 1925, N. 2033, E AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1926, N. 1361, PER QUANTO HA RIFERIMENTO ALL'ACETO.

1114

LEGGE

1020

28/12/1950

PROROGA DI DURATA DELLE LOCAZIONI DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.

1115

LEGGE

5

04/01/1951

SOPPRESSIONE DELL'UFFICIO COMBUSTIBILI LIQUIDI.

1116

LEGGE

56

11/01/1951

NORME PER L'IDONEITA' ALLE FUNZIONI DI UFFICIALE ESATTORIALE.

1117

LEGGE

19

17/01/1951

CONCESSIONE A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE PRO VITTIME POLITICHE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 50 MILIONI.

1118

LEGGE

22

29/01/1951

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL D.LGS. 2 MARZO 1948, N. 161, CONCERNENTE PROROGA DEI TERMINI PER LA NOMINA DEI VINCITORI DI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE E PER TRASFERIMENTI DI PROFESSORI UNIVERSITARI.

1119

LEGGE

114

03/02/1951

ISTITUZIONE DEGLI ISPETTORATI COMPARTIMENTALI AGRARI DI GENOVA E PERUGIA.

1120

LEGGE

126

06/02/1951

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, AGLI ENTI LOCALI CHE PROVVEDONO ALLA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE SENZA IL CONTROLLO STATALE.

1121

LEGGE

161

06/02/1951

MODIFICAZIONE DELL'ART. 82 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E PER LA CONTABILITA' DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI (LIMITE DELLE RICHIESTE DI CARTE VALORI DA PARTE DEGLI UFFICI POSTALI SUCCURSALI).

1122

LEGGE

143

07/02/1951

NORME PER LA DETERMINAZIONE DELL'AGGIO PER GLI ANNI 1951-52 E PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI ESATTORIALI MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA.

[1123

LEGGE

144

14/02/1951

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 LUGLIO 1945, N. 475, CONCERNENTE IL DIVIETO DI ABBATTIMENTO DI ALBERI DI OLIVO.] (voce soppressa) (2)

1124

LEGGE

94

22/02/1951

NORME A FAVORE DELL'ENTE EDILIZIO PER I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA.

1125

LEGGE

189

03/03/1951

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 825, CONCERNENTE VARIAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1936, N. 2418, COSTITUTIVO DELL'ISTITUTO NAZIONALE GESTIONE IMPOSTE DI CONSUMO.

1126

LEGGE

105

09/03/1951

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, RELATIVO ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI.

1127

LEGGE

293

15/03/1951

RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DEGLI ADDETTI A FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN CONCESSIONE, ESONERATI PER MOTIVI POLITICI.

1128

LEGGE

205

22/03/1951

REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI.

1129

LEGGE

337

22/03/1951

CONDONO DI SANZIONI PER INFRAZIONI ALLE LEGGI SUL MATRIMONIO DEI MILITARI.

1130

LEGGE

210

29/03/1951

COLLOCAMENTO A RIPOSO PER LIMITI DI ETA' DEI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA DELL'ARMA DEI CARABINIERI.

1131

LEGGE

226

02/04/1951

MODIFICAZIONE DELLE ALIQUOTE DEI DIRITTI ERARIALI SUGLI SPETTACOLI DI SOLO CINEMATOGRAFO E SPETTACOLI MISTI CON AVANSPETTACOLO.

1132

LEGGE

252

02/04/1951

PROVVEDIMENTI PER IL CREDITO ALLA COOPERAZIONE.

1133

LEGGE

291

02/04/1951

PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEL IX CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL III CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO.

1134

LEGGE

299

02/04/1951

MISURA DELLE INDENNITA' AI MEDICI CIVILI CHE ASSISTONO ALLE SEDUTE DEI CONSIGLI DELLE COMMISSIONI MOBILI DI LEVA.

1135

LEGGE

316

28/04/1951

ESTENSIONE ALL'ENTE AUTONOMO MOSTRA D'OLTREMARE E DEL LAVORO ITALIANO NEL MONDO, CON SEDE IN NAPOLI, DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI.

1136

LEGGE

341

05/05/1951

MODIFICAZIONE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 DICEMBRE 1946, N. 569, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER I SEGRETARI COMUNALI DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

1137

LEGGE

367

11/05/1951

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI.

1138

LEGGE

328

18/05/1951

ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI.

1139

LEGGE

333

18/05/1951

NORME INTERPRETATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE L'ESPROPRIAZIONE, LA BONIFICA, LA TRASFORMAZIONE E L'ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI.

1140

LEGGE

388

21/05/1951

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA LIRE 750.000 A LIRE 20.000.000.

1141

LEGGE

391

21/05/1951

AUMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO DALL'ART. 198 DELLA LEGGE 22 APRILE 1941, N. 633, A FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E DI PREVIDENZA DELLE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEGLI AUTORI E SCRITTORI E DEI MUSICISTI.

1142

LEGGE

394

23/05/1951

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI.

1143

LEGGE

357

23/05/1951

PROROGA DEGLI SFRATTI NEI COMUNI CHE PRESENTANO ECCEZIONALE PENURIA DI ABITAZIONI.

1144

LEGGE

394

23/05/1951

CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO ALLE LAVORATRICI MADRI.

1145

LEGGE

358

29/05/1951

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA.

1146

LEGGE

444

29/05/1951

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA.

1147

LEGGE

539

29/05/1951

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE PREVISTE DALL'ART. 10 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1912, N. 612, RECANTE NORME PER IL TRANSITO ED IL SOGGIORNO DELLE NAVI MERCANTILI LUNGO LE COSTE DELLO STATO.

1148

LEGGE

541

10/07/1951

ISTITUZIONE DELL'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO PER LA PRODUZIONE DELL'ANNATA AGRARIA 1950-1951.

1149

LEGGE

594

10/07/1951

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 MAGGIO 1947, N. 491, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA.

1150

LEGGE

961

30/07/1951

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 APRILE 1948, N. 1372, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI CONTI CONSUNTIVI DELLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E DELLE ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI TITOLI DI SPESA EMESSI DALLE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CONSORZIALI.

1151

LEGGE

628

08/08/1951

DISPOSIZIONE TRANSITORIA PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, CONCERNENTE NORME PER L'ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI.

1152

LEGGE

940

30/08/1951

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

1153

LEGGE

950

30/08/1951

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1951, N. 490, RECANTE NORME PER IL FINANZIAMENTO DI ACQUISTI DI PRODOTTI ALIMENTARI E DI MATERIE PRIME PER COSTITUZIONE DI RISERVE DI PROPRIETA' DELLO STATO.

1154

LEGGE

1141

01/10/1951

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E ALLA LEGGE 15 GIUGNO 1950, N. 569, CONCERNENTI RICOSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONE DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI.

1155

LEGGE

1130

09/10/1951

MODIFICAZIONE ALLE NORME IN VIGORE PER L'ISCRIZIONE AI CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEL DIPLOMA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE.

1156

LEGGE

1186

19/10/1951

AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI.

1157

LEGGE

1152

19/10/1951

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 GENNAIO 1947, N. 1, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI.

1158

LEGGE

1173

19/10/1951

AMMISSIONE DELLE INFERMIERE VOLONTARIE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DELLA CROCE ROSSA AL SECONDO ANNO DI CORSO DELLE SCUOLE-CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE.

1159

LEGGE

1183

20/10/1951

PROLUNGAMENTO DEI TERMINI DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1950, N. 842, CONCERNENTE LA DURATA DEI BREVETTI.

1160

LEGGE

1188

04/11/1951

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 949, CONCERNENTE NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI DEL PERSONALE SANITARIO DEGLI OSPEDALI.

1161

LEGGE

1504

04/11/1951

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 12 LUGLIO 1950, N. 591, CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DELLE CAUZIONI COMMERCIALI.

1162

LEGGE

1297

20/11/1951

AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI - AGEVOLAZIONI FISCALI.

1163

LEGGE

1354

20/11/1951

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 5 DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1948, N. 114, RATIFICATO CON LA LEGGE 22 MARZO 1950, N. 144, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1164

LEGGE

1512

20/11/1951

AUMENTO DEL LIMITE DI SOMMA PREVISTO PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO PER LA RESTITUZIONE DI IMPOSTE E TASSE INDEBITAMENTE PERCETTE E DI DIRITTI SU PRODOTTI CHE SI ESPORTANO.

1165

LEGGE

1324

24/11/1951

MODIFICAZIONI AD ALCUNE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287, SUL RIORDINAMENTO DEI GIUDIZI DI ASSISE.

1166

LEGGE

1611

27/11/1951

MODIFICAZIONE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1948, NUMERO 1482, CONTENENTE "NORME INTEGRATIVE DEI DECRETI LEGISLATIVI 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, E 5 MARZO 1948, N. 121, NONCHE' DEL DECRETO LEGISLATIVO 15 DICEMBRE 1947, N. 1419, PER QUANTO RIGUARDA LA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE".

1167

LEGGE

1630

07/12/1951

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 26 APRILE 1934, N. 653, RELATIVO ALLA DEFINIZIONE DEL PERIODO DI LAVORO NOTTURNO VIETATO ALLE DONNE E AGLI ADOLESCENTI.

1168

LEGGE

1572

07/12/1951

AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, A FAVORE DELLA INDUSTRIALIZZAZIONE DI TRIESTE.

1169

LEGGE

1551

18/12/1951

AUMENTO DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI; ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATASSE UNIVERSITARIE.

1170

LEGGE

1569

18/12/1951

INTEGRAZIONE DEL REGIO DECRETO 1 LUGLIO 1933, N. 786, E DEL REGIO DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1934, N. 1352, CIRCA IL PASSAGGIO ALLO STATO DELLE SCUOLE ELEMENTARI DEI COMUNI AUTONOMI.

1171

LEGGE

1585

24/12/1951

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 341, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 20 MARZO 1865, N. 2248, PER LA COLLAUDAZIONE DI LAVORI PUBBLICI.

1172

LEGGE

1669

24/12/1951

SOSTITUZIONE DELL'ART. 21 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1942, N. 22, RELATIVO ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI.

1173

LEGGE

10

02/01/1952

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1174

LEGGE

19

02/01/1952

PROVVIDENZE PER LA FABBRICERIA DI SANTA MARIA DEL FIORE.

1175

LEGGE

32

08/01/1952

CLASSIFICAZIONE, AI FINI DELLA BONIFICA, DEI TERRITORI SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841.

1176

LEGGE

53

08/01/1952

DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE.

1177

LEGGE

3

10/01/1952

PROVVIDENZA A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E AUTUNNO 1951.

1178

LEGGE

16

10/01/1952

RIPRISTINO DEL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI.

[1179

LEGGE

33

11/01/1952

MIGLIORAMENTI DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI.] (voce soppressa) (2)

1180

LEGGE

37

23/01/1952

PROROGA AL 30 SETTEMBRE 1956 DELLA RITENUTA DELL'UNO PER CENTO SULLE VINCITE AL LOTTO A FAVORE DELL'ENTE FONDO PER GLI ASSEGNI VITALIZI E STRAORDINARI AL PERSONALE DEL LOTTO.

1181

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

180

26/01/1952

APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE ALLA RADIO AUDIZIONI ITALIA SOCIETA' PER AZIONI DEL SERVIZIO DI RADIOAUDIZIONI E TELEVISIONE CIRCOLARE E DEL SERVIZIO DI TELEDIFFUSIONE SU FILO.

1182

LEGGE

49

09/02/1952

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE.

1183

LEGGE

60

09/02/1952

REVISIONE DELL'ORGANICO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO.

1184

LEGGE

69

11/02/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MAGGIO 1947, N. 439, CONCERNENTE NORME PER IL CONFERIMENTO DEL GRANO, DELL'ORZO, DELLA SEGALE, DEL GRANOTURCO E DEL RISONE AI "GRANAI DEL POPOLO".

1185

LEGGE

70

11/02/1952

NORME PER L'ARROTONDAMENTO DELL'IMPORTO DELLA LIQUIDAZIONE DI INDENNITA' DA CORRISPONDERSI IN TITOLI DI STATO PER I TERRENI ESPROPRIATI.

1186

LEGGE

71

11/02/1952

ISTITUZIONE DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER LO STUDIO E LA DIFESA DEL SUOLO.

1187

LEGGE

74

11/02/1952

NORME SULLA RIVALUTAZIONE PER CONGUAGLIO MONETARIO.

1188

LEGGE

58

16/02/1952

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1951, N. 1356, CONTENENTE NORME IN MATERIA DI LOCAZIONE E SUBLOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI E DI VINCOLO ALBERGHIERO.

1189

LEGGE

136

26/02/1952

AUTORIZZAZIONE, PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI FINANZIARI DAL 1951-52 AL 1955-56, DELLA SPESA DI LIRE 120 MILIONI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.

1190

LEGGE

113

01/03/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 SETTEMBRE 1947, N. 1174, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLE DISPOSIZIONI DEL TESTO UNICO SULL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165.

1191

LEGGE

110

04/03/1952

MODIFICAZIONI AD ALCUNE ALIQUOTE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1192

LEGGE

196

14/03/1952

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 178, 269, E 270 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645.

1193

LEGGE

213

14/03/1952

AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO PER LA PRESTAZIONE DELLE CAUZIONI DEGLI APPALTATORI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO MEDIANTE POLIZZA FIDEIUSSORIA O MEDIANTE FIDEIUSSIONE BANCARIA.

1194

LEGGE

184

19/03/1952

PIANO ORIENTATIVO AI FINI DI UNA SISTEMATICA REGOLAZIONE DELLE ACQUE E RELAZIONE ANNUA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

1195

LEGGE

202

19/03/1952

AGEVOLAZIONI FISCALI AGLI OLI PESANTI DESTINATI ALL'AGRICOLTURA (DIESEL-OLIO).

1196

LEGGE

175

22/03/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 545, CONCERNENTE NORME PER L'ESERCIZIO DELLE FARMACIE DA PARTE DEI CONGIUNTI DEI TITOLARI CADUTI IN GUERRA O NELLA LOTTA DI LIBERAZIONE O PER CAUSE DIPENDENTI DALLA GUERRA.

1197

LEGGE

397

22/03/1952

DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

1198

LEGGE

347

27/03/1952

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MARZO 1947, N. 177, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE PROVINCIE E DEI COMUNI.

1199

LEGGE

200

28/03/1952

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 6 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE IN NAPOLI DI CASE ULTRAPOPOLARI.

1200

LEGGE

339

02/04/1952

NORME INTEGRATIVE ED INTERPRETATIVE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, 21 OTTOBRE 1950, N. 841 E 18 MAGGIO 1951, N. 333.

1201

LEGGE

234

05/04/1952

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL VINCOLO ALBERGHIERO.

1202

LEGGE

341

05/04/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 799, CONCERNENTE NUOVI PROVVEDIMENTI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1203

LEGGE

357

09/04/1952

MODIFICAZIONE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1208, RELATIVA ALLA "COSTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER LA CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONE AGLI ISTITUTI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO AUTORIZZATI AD OPERARE NELLE REGIONI E NEI TERRITORI INDICATI DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 165".

1204

LEGGE

403

14/04/1952

AUMENTO DELLE TASSE DI ISPEZIONE DELLE FARMACIE E DEI GABINETTI RADIO.

1205

LEGGE

415

23/04/1952

MODIFICAZIONE DELL'ART. 2, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 24 MAGGIO 1951, N. 392, E TEMPORANEA SOSPENSIONE DELL'ATTUAZIONE DEGLI ARTICOLI 2 E 7, SECONDO COMMA, DELLA STESSA LEGGE. PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI GIURSIDIZIONALI AGLI UDITORI, CONTINUA AD APPLICARSI, FINO AL 31 DICEMBRE 1953, L'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 FEBBRAIO 1948, N. 113, PROROGATO CON LA LEGGE 5 MARZO 1951, N. 190. IL TERMINE DI CUI ALLA LETTERA B) DELL'ART. 1 DEL PREDETTO DECRETO LEGISLATIVO E' ELEVATO A SEI MESI.

1206

LEGGE

472

23/04/1952

RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO SULL'OCCUPAZIONE, LA DISOCCUPAZIONE, L'EMIGRAZIONE E LA PREVIDENZA.

1207

LEGGE

527

23/04/1952

DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, FINANZIATE CON LA LEGGE 28 MARZO 1951, N. 266.

1208

LEGGE

456

15/05/1952

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1952, N. 117, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER TALUNI FILATI.

1209

LEGGE

572

17/05/1952

PASSAGGIO DEI SERVIZI STATISTICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA E PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.

1210

LEGGE

619

17/05/1952

RISANAMENTO DEI RIONI DEI "SASSI" NELL'ABITATO DEL COMUNE DI MATERA.

1211

LEGGE

624

23/05/1952

NUOVA ASSEGNAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 GENNAIO 1952, N. 9, CONCERNENTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE ZONE DISASTRATE DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'ESTATE E DELL'AUTUNNO 1951 IN CALABRIA, SICILIA, SARDEGNA, LIGURIA, PIEMONTE, LOMBARDIA, VENETO, EMILIA, TOSCANA, PUGLIA E CAMPANIA.

1212

LEGGE

630

23/05/1952

STANZIAMENTO DI 750 MILIONI DI LIRE PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO.

1213

LEGGE

635

27/05/1952

AUMENTO DELLA TASSA D'INGRESSO, ATTUALMENTE IN VIGORE, PER L'ACCESSO DEI VISITATORI AI MONUMENTI, MUSEI, GALLERIE E SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.

1214

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1984

04/06/1952

ISTITUZIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA, PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO, NELLE CITTÀ DI VENEZIA E DI BRINDISI.

1215

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1985

04/06/1952

SOPPRESSIONE DELL'ISPETTORATO DI FRONTIERA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO DI VENTIMIGLIA.

1216

LEGGE

678

06/06/1952

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 LUGLIO 1939, N. 1450, SULLA COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.

1217

LEGGE

693

13/06/1952

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1953 DEI CONTRATTI DI APPALTO ESATTORIALI, CONFERMA IN CARICA DEGLI AGENTI DELLA RISCOSSIONE PER IL DECENNIO 1954-1963 E MECCANIZZAZIONE DEI RUOLI ESATTORIALI.

1218

LEGGE

810

13/06/1952

ABROGAZIONE DELL'ART. 19 DEL DECRETO LEGISLATIVO 27 GIUGNO 1946, N. 37, E MODIFICAZIONI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1951, N. 164.

1219

LEGGE

724

20/06/1952

NORME INTEGRATIVE CIRCA L'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

1220

LEGGE

677

28/06/1952

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 29 MAGGIO 1946, N. 452, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 481, CONCERNENTI PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO ED ALBERGHIERO.

1221

LEGGE

1050

29/06/1952

PROVVEDIMENTI PER LA GALLERIA NAZIONALE DI BRERA IN MILANO.

1222

LEGGE

813

30/06/1952

RIPRISTINO DELLE NORME PENALI CONTENUTE NEI R.D.L. 2 GENNAIO 1936, N. 85, R.D.L. 3 FEBBRAIO 1936, N. 279 E R.D.L. 8 NOVEMBRE 1936, N. 1955 E NEL D.LGS.LGT. 17 SETTEMBRE 1944, N. 213, RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLA PRODUZIONE ED UTILIZZAZIONE DELLA CANAPA E DELLE ALTRE FIBRE VEGETALI.

1223

LEGGE

864

01/07/1952

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PREVISTE DALL'ARTICOLO 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165.

1224

LEGGE

703

02/07/1952

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA LOCALE.

1225

LEGGE

964

11/07/1952

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SERICO DA L. 750.000 A L. 20.000.000.

1226

LEGGE

965

11/07/1952

AUMENTO DEL CONTRIBUTO CORRISPOSTO DALLO STATO AL COMITATO ITALIANO DELLA F.A.O.

1227

LEGGE

1641

11/07/1952

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI 17 LUGLIO 1942, N. 907.

1228

LEGGE

1006

20/07/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 GENNAIO 1947, N. 2 CONCERNENTE LA COSTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DELL'ENTE SICILIANO DI ELETTRICITA'.

1229

LEGGE

1008

20/07/1952

NORME A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI RIOPTANTI PER LA CITTADINANZA ITALIANA.

1230

LEGGE

998

25/07/1952

PROVVEDIMENTI FINANZIARI PER GLI ENTI DI RIFORMA CHE OPERANO FUORI DEL TERRITORIO DELLA CASSA PER OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA MERIDIONALE (CASSA DEL MEZZOGIORNO).

1231

LEGGE

1229

25/07/1952

AUMENTO DELLE SANZIONI PECUNIARIE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE.

1232

LEGGE

1090

31/07/1952

PROVVIDENZE NEL CAMPO DEGLI INTERVENTI STATALI NELL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

1233

LEGGE

1131

31/07/1952

CONCESSIONE DI ANTICIPAZIONI SULLE SOMME DOVUTE DALLA JUGOSLAVIA PER LA PERDITA DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI PASSATI ALLA JUGOSLAVIA, O ESISTENTI NEL SUO ANTICO TERRITORIO.

1234

LEGGE

1206

16/08/1952

INTERPRETAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 841, RECANTE NORME PER LA ESPROPRIAZIONE, BONIFICA, TRASFORMAZIONE ED ASSEGNAZIONE DEI TERRENI AI CONTADINI.

1235

LEGGE

1348

20/10/1952

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL CONTRIBUTO A CARICO DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO.

1236

LEGGE

1901

31/10/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEI DECRETI LEGISLATIVI 13 SETTEMBRE 1946, N.90, E 8 SETTEMBRE 1947, N.1045, CONCERNENTI LA ISTITUZIONE DEGLI ENTI COMUNALI DI CONSUMO E LA CONCESSIONE DI RELATIVI FINANZIAMENTI.

1237

LEGGE

1902

03/11/1952

MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

1238

LEGGE

1973

03/11/1952

MODIFICAZIONE TEMPORANEA ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1942, N. 128, IN MATERIA DI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI CERTIFICATI DI ABILITAZIONE AI SERVIZI RADIOELETTRICI A BORDO DELLE NAVI MERCANTILI.

1239

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4471

12/11/1952

REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI DAL GRADO 7 AL 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.

1240

LEGGE

1904

15/11/1952

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE N. 860 DEL 26 AGOSTO 1950, SULLA TUTELA FISICA ED ECONOMICA DELLE LAVORATRICI MADRI.

1241

LEGGE

2379

15/11/1952

CONFERIMENTO DI POSTI DI IMPIEGO CIVILE AI SOTTOUFFICIALI, ALLE GUARDIE SCELTE ED ALLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1242

LEGGE

1995

29/11/1952

ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA.

1243

LEGGE

1846

07/12/1952

PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DELLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE, PREVISTA DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1949, N. 993.

1244

LEGGE

2467

11/12/1952

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915.

1245

LEGGE

2520

11/12/1952

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, PER AGEVOLARE LA RICOSTRUZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE DAGLI EVENTI BELLICI.

1246

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4433

11/12/1952

NORME PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, CHE MODIFICA LA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI.

1247

LEGGE

2380

11/12/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 4 AGOSTO 1947, N. 820, CONCERNENTE NORME PER UN CONCORSO NAZIONALE PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE, RISERVATO AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE NELLE ZONE DI CONFINE OCCUPATE O FUORI DEL TERRITORIO METROPOLITANO O IN TERRITORI ESTERI, NONCHE' AI TITOLARI DI FARMACIE DISTRUTTE PER EVENTI BELLICI.

1248

LEGGE

2467

11/12/1952

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915.

1249

LEGGE

2521

11/12/1952

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A COSTRUIRE EDIFICI PER ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE DA CONCEDERE IN USO AL PERSONALE DIPENDENTE DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

1250

LEGGE

2529

11/12/1952

AUTORIZZAZIONE ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A PROVVEDERE ALL'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE AVENTI PARTICOLARE IMPORTANZA, E A CONCORRERE ALLA SPESA PER GLI IMPIANTI DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NEI CAPOLUOGHI DI COMUNI DI NUOVA ISTITUZIONE.

1251

LEGGE

3096

11/12/1952

ELEVAZIONE DELLA MISURA DEL PREMIO PREVISTO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO 6 MAGGIO 1935, N. 861.

1252

LEGGE

2989

18/12/1952

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1253

LEGGE

3088

18/12/1952

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO.

1254

LEGGE

3089

18/12/1952

INCLUSIONE DELLA LAUREA IN SCIENZE COLONIALI FRA I TITOLI DI STUDIO AMMESSI PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI A TENENTE IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO COMMISSARIATO.

1255

LEGGE

3136

18/12/1952

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1256

LEGGE

2390

19/12/1952

RIORGANIZZAZIONE GIURIDICA DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO.

1257

LEGGE

2377

20/12/1952

NORME PARTICOLARI IN MATERIA DI RIFORMA FONDIARIA.

1258

LEGGE

3137

22/12/1952

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 1 SETTEMBRE 1947, N. 883, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI SERVIZI DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA.

1259

LEGGE

3595

22/12/1952

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 29 APRILE 1949, N. 221, SULL'ADEGUAMENTO DELLE PENSIONI ORDINARIE DEL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, CHE STABILISCE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL PERSONALE DELLA GESTIONE STATALE DEL DAZIO DI CONSUMO DI ROMA, NAPOLI, PALERMO E VENEZIA, TRASFERITO AI COMUNI E NON ISCRITTO ALLA CASSA DI PREVIDENZA FRA GLI ENTI LOCALI.

1260

LEGGE

2524

27/12/1952

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 1946, N. 94, CONCERNENTE CONCESSIONE AI PARTIGIANI COMBATTENTI DI PROMOZIONI ED AVANZAMENTI PER MERITO DI GUERRA E DI TRASFERIMENTI PER MERITO DI GUERRA NELLA CATEGORIA DEGLI UFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE EFFETTIVO, E DEI SOTTOUFFICIALI IN CARRIERA CONTINUATIVA.

1261

LEGGE

3596

27/12/1952

DELEGA AL GOVERNO DELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE LEGISLATIVA PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE IMPOSTE SUL BOLLO E SULLA PUBBLICITA'.

1262

LEGGE

4436

28/12/1952

NORME INTEGRATIVE E DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, E DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, CONCERNENTI LA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI PER LA RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAI TERREMOTI FRA IL 1908 E IL 1936.

1263

LEGGE

30

05/01/1953

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1264

LEGGE

32

05/01/1953

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEI TRASPORTI, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1265

LEGGE

33

05/01/1953

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 LUGLIO 1946, N. 39, CONCERNENTE DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTI DI COSE.

1266

LEGGE

34

05/01/1953

ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE.

1267

LEGGE

48

31/01/1953

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1268

LEGGE

68

31/01/1953

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI.

1269

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

232

10/02/1953

NUOVI PUNZONI PER LA BOLLATURA DI PESI E MISURE DI PICCOLE DIMENSIONI, AVENTI CARATTERE DI PRECISIONE E PARTICOLARE DELICATEZZA.

1270

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

251

10/02/1953

NORME PER LA NOMINA E LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI PER TITOLI PER LA NOMINA AD UFFICIALE DI COMPLEMENTO DELLA MARINA MILITARE.

1271

LEGGE

59

10/02/1953

DISPOSIZIONI PER L'ESTENSIONE AGLI ENTE STRANIERI DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DELLA LIBERALITA' A SCOPO DI BENEFICENZA, ISTRUZIONE OD EDUCAZIONE.

1272

LEGGE

69

10/02/1953

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DEL TESORO EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1273

LEGGE

79

10/02/1953

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 1947, N. 134, CONCERNENTE ISTITUZIONE DI UN FONDO DESTINATO AD INTEGRARE IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE TELEFONICO STATALE.

1274

LEGGE

83

15/02/1953

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 6 MARZO 1948, N. 433, CONCERNENTE ISTITUZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE TECNICO DELLE TELECOMUNICAZIONI.

1275

LEGGE

89

24/02/1953

MODIFICA DELL'ART. 4, N. 2, DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 384, SULL'ORDINAMENTO DELLA CASSA MUTUA NAZIONALE TRA I CANCELLIERI E SEGRETARI GIUDIZIARI.

1276

LEGGE

90

24/02/1953

NORME PER LA RIVALUTAZIONE DELLE RENDITE VITALIZIE IN DENARO.

1277

LEGGE

95

24/02/1953

MODIFICAZIONI ALLE QUOTE DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO STABILITE DALLA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 689

1278

LEGGE

108

24/02/1953

ESTENSIONE AL PERSONALE ECCLESIASTICO DEI RUOLI AUSILIARIO E DI RISERVA DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PREVISTO PER GLI UFFICIALI DELLE CATEGORIE IN CONGEDO DAL REGIO DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1937, N. 2411, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 MAGGIO 1938, N. 886.

1279

LEGGE

143

24/02/1953

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1173, CONCERNENTE TASSE DI BOLLO SUI DOCUMENTI DI TRASPORTO TERRESTRI, MARITTIMI, FLUVIALI, LACUALI ED AEREI.

1280

LEGGE

86

28/02/1953

PROVVIDENZE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO.

1281

LEGGE

149

28/02/1953

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVIDENZA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE GESTIONI DELLE IMPOSTE DI CONSUMO.

1282

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

363

11/03/1953

EREZIONE IN ENTE MORALE DELL'ENTE DI ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA ED APPROVAZIONE DELLO STATUTO ORGANICO.

1283

LEGGE

150

11/03/1953

DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI D'INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.

1284

LEGGE

180

11/03/1953

DISPOSIZIONI PER IL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DI VIGILANZA PER OPERE DI BONIFICA E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

1285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

112

20/03/1953

TESTO UNICO DELLE LEGGI VIGENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

1286

LEGGE

168

21/03/1953

NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE 11 MAGGIO 1951, N. 367, RECANTE DISPOSIZIONI A FAVORE DEI FARMACISTI PERSEGUITATI POLITICI.

1287

LEGGE

190

21/03/1953

RATIFICA DI DECRETI LEGISLATIVI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, EMANATI DAL GOVERNO DURANTE IL PERIODO DELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE.

1288

LEGGE

224

21/03/1953

PAGAMENTI DELL'INDENNITA' PER I TERRENI ESPROPRIATI E ALTRE DISPOSIZIONI FINANZIARIE PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N. 230, E 21 OTTOBRE 1950, N. 841.

1289

LEGGE

230

21/03/1953

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER CONSEGUIRE LA RICOSTRUZIONE A CARICO DELLO STATO DEI BENI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI, DEGLI EDIFICI DI CULTO E DI QUELLI DESTINATI AD USO DI BENEFICENZA ED ASSISTENZA, DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAGLI EVENTI BELLICI.

1290

LEGGE

290

21/03/1953

RATIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 1947, N. 568, CONCERNENTE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1291

LEGGE

211

25/03/1953

NORME PER L'ASSORBIMENTO DELL'ENTE SARDO DI COLONIZZAZIONE (GIA' ENTE FERRARESE DI COLONIZZAZIONE) DA PARTE DELL'ENTE PER LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA ED AGRARIA IN SARDEGNA.

1292

LEGGE

245

27/03/1953

MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DI CARATTERE FINANZIARIO CONTENUTE NEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296.

1293

LEGGE

261

04/04/1953

MODIFICAZIONI ALL'IMPOSTA DI REGISTRO, RELATIVAMENTE AL REGIME FISCALE DELLE CESSIONI DI CREDITO DEI MUTUI E DEGLI APPALTI.

1294

LEGGE

285

04/04/1953

ESENZIONE FISCALE PER LA PROIEZIONE NELLE SCUOLE E LA IMPORTAZIONE DI FILMS DIDATTICI.

1295

LEGGE

213

09/04/1953

MIGLIORAMENTO DEL SUSSIDIO POST-SANATORIALE A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI ANTITUBERCOLARI.

1296

LEGGE

296

09/04/1953

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI E AGGIUNTE, DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 SETTEMBRE 1947, N. 1006, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA DENOMINAZIONE DELLA DELEGAZIONE DEL GOVERNO ITALIANO PER I RAPPORTI CON L'U.N.R.R.A..

1297

LEGGE

297

09/04/1953

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI NAPOLI.

1298

LEGGE

310

09/04/1953

CONCESSIONI DI UNA INDENNITA' DI PROFILASSI ANTITUBERCOLARE A FAVORE DEL PERSONALE ADDETTO AD ISTITUZIONI ANTITUBERCOLARI DIPENDENTI DALLO STATO O DA ENTI PUBBLICI.

1299

LEGGE

318

09/04/1953

AUTOVEICOLI APPARTENENTI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

1300

LEGGE

308

11/04/1953

AUMENTO DEL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1301

LEGGE

309

11/04/1953

MODIFICAZIONI ALL'ART. 31 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.

1302

LEGGE

312

11/04/1953

LIBERA INCLUSIONE DI NUOVI INSEGNAMENTI COMPLEMENTARI NEGLI STATUTI DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE SUPERIORE.

1303

LEGGE

340

13/04/1953

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1939, N. 2006, SUGLI ARCHIVI DI STATO.

1304

LEGGE

320

16/04/1953

REVISIONE DELLE NOMINE SENZA CONCORSO DISPOSTE NEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE TECNICA.

1305

LEGGE

321

16/04/1953

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1951, N. 82, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DEL CENTRO NAZIONALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE E PER LE INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE.

1306

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

492

25/06/1953

NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI BOLLO.

1307

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

693

09/07/1953

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO DI ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA NEI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DEL COMANDO IN CAPO FORZE ALLEATE SETTORE SUD EUROPA, CON SEDE IN NAPOLI, E DEI COMANDI NATO DA ESSO DIPENDENTI STABILITI IN ITALIA.

1308

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

495

11/07/1953

NORME COMPLEMENTARI ED INTEGRATIVE DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI.

1309

LEGGE

588

21/08/1953

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 451, RECANTE DISPOSIZIONI SUGLI SCRUTINI E SUGLI ESAMI NELLE SCUOLE SECONDARIE PER L'ANNO SCOLASTICO 1952-53.

1310

LEGGE

589

21/08/1953

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1953, N. 452, CHE ISTITUISCE L'AMMASSO PER CONTINGENTE DEL FRUMENTO.

1311

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

988

21/10/1953

SOPPRESSIONE DELLA DELEGAZIONE DI ZONA PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO IN LUCCA.

1312

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1067

27/10/1953

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI DOTTORE COMMERCIALISTA.

1313

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1068

27/10/1953

ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI RAGIONIERE E PERITO COMMERCIALE.

1314

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

842

17/11/1953

RIORDINAMENTO, AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297, DEGLI ENTI SVOLGENTI LA LORO ATTIVITA' NEL CAMPO DELLA CANAPICOLTURA.

1315

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

859

18/11/1953

SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO LAVORI E COSTRUZIONI DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1316

LEGGE

900

01/12/1953

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22.

1317

LEGGE

901

01/12/1953

AUTORIZZAZIONE DI UN ULTERIORE LIMITE DI IMPEGNO DI L. 1.500.000.000 PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI.

1318

LEGGE

952

16/12/1953

MODIFICAZIONI ALL'ART. 14 DEL DECRETO-LEGGE 3 GIUGNO 1943, N. 452, RELATIVO AI PASSAGGI DI MERCI PER IL TRAMITE DI AUSILIARI DI COMMERCIO.

1319

LEGGE

935

17/12/1953

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 01952, N. 677, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.

1320

LEGGE

937

17/12/1953

MODIFICAZIONE DELL'ART. 255 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.

1321

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1084

27/12/1953

NUOVE TABELLE DEI COMUNI NON CAPOLUOGHI DI MANDAMENTO NEI QUALI I VETTORI DI EMIGRANTI SONO AUTORIZZATI AD ISTITUIRE UN LORO RAPPRESENTANTE.

1322

LEGGE

938

27/12/1953

PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA.

1323

LEGGE

949

27/12/1953

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1953, N. 843, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI E GRASSI ANIMALI LIQUIDI.

1324

LEGGE

5

14/02/1954

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1953, N. 916, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DI TALUNI FILATI DI FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI.

1325

LEGGE

32

02/03/1954

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE AL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 8 GIUGNO 1945, N.915, RECANTE NORME PER LE PENSIONI DEL PERSONALE DESTITUITO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1326

LEGGE

79

20/03/1954

ESTENSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE CASE AI MAESTRI (I.N.C.A.M.) DEI BENEFICI CONCESSI DAL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N.1165.

1327

LEGGE

73

23/03/1954

AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI LIRE 100 MILIONI QUALE CONCORSO DELLO STATO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA MOLE ANTONELLIANA.

1328

LEGGE

117

31/03/1954

DISPOSIZIONI VARIE IN MATERIA DI ASSEGNI FAMILIARI.

1329

LEGGE

100

07/04/1954

AUMENTO DEL CONTRIBUTO AUTORIZZATO CON LEGGE 21 MAGGIO 1951, N. 391, DA DESTINARSI A FAVORE DELLA CASA DI RIPOSO PER MUSICISTI "GIUSEPPE VERDI".

1330

LEGGE

104

08/04/1954

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 28 DELLA LEGGE 4 MARZO 1952, N. 137, PER IL CONFERIMENTO DI FARMACIE AI CONNAZIONALI GIA' TITOLARI DI FARMACIE IN TERRITORIO OCCUPATO A SEGUITO DI EVENTI BELLICI.

1331

LEGGE

84

10/04/1954

APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO STRAORDINARIO ISTITUITO CON LA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 GIUGNO 1954.

1332

LEGGE

129

10/04/1954

SOSTITUZIONE DELLA TABELLA C ANNESSA AL REGIO DECRETO 21 GIUGNO 1942, N. 929, RECANTE IL TESTO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BREVETTI PER MARCHI DI IMPRESA.

1333

LEGGE

189

10/04/1954

DISCIPLINA E FINALITA' DEI DUE FONDI DI RISERVA ESISTENTI PRESSO L'AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI E L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

1334

LEGGE

108

16/04/1954

AUMENTO DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO DI LIRE 3 MILIARDI.

1335

LEGGE

112

16/04/1954

PROROGA DI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA.

1336

LEGGE

169

22/04/1954

AUTORIZZAZIONE DEL LIMITE DI IMPEGNO DI LIRE 1500 MILIONI PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI PER L'ESERCIZIO 1953-54.

1337

LEGGE

148

26/04/1954

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI IN CALABRIA.

1338

LEGGE

190

26/04/1954

MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 8 GENNAIO 1951, N. 1, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MARZO 1951, N. 105, RELATIVA ALLA RICHIESTA DI DATI SULLA GIACENZA DI ALCUNE MERCI E SUL POTENZIALE PRODUTTIVO DI ALCUNI SETTORI INDUSTRIALI.

1339

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

195

07/05/1954

NORME PER LA COSTITUZIONE DI CONSORZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE ED ALL'ESERCIZIO DI LINEE ELETTRICHE DA COSTRUIRSI DALLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO, AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 297.

1340

LEGGE

211

07/05/1954

MODIFICAZIONE DEL TERMINE DI ENTRATA IN ESERCIZIO DELLE NAVI AMMESSE ALLE PROVVIDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

1341

LEGGE

232

15/05/1954

DISPOSIZIONI A FAVORE DEI SANITARI PERSEGUITATI DAL FASCISMO.

1342

LEGGE

262

15/05/1954

AUMENTO DELLE PENALITA' PREVISTE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA RISICOLTURA.

1343

LEGGE

263

15/05/1954

NORME A FAVORE DEGLI ENTI RELIGIOSI ED ELEMOSINIERI DELLA SICILIA PER LA LIBERA DISPOSIZIONE DELLE RENDITE GIA' VINCOLATE CON IL DECRETO DITTATORIALE 9 GIUGNO 1860, N. 24.

1344

LEGGE

272

15/05/1954

CONCESSIONE DI ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA ALLA SOCIETA' TRAMVIE E FERROVIE ELETTRICHE DI ROMA (S.T.E.F.E.R.).

1345

LEGGE

336

15/05/1954

AUMENTO DEL LIMITE DI IMPEGNO AUTORIZZATO CON LA LEGGE 28 LUGLIO 1950, N. 737, CONCERNENTE COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELL'AERONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1346

LEGGE

303

19/05/1954

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI.

1347

LEGGE

325

29/05/1954

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE FRA IL GOVERNO (MINISTRO PER LE FINANZE) E L'ENTE NAZIONALE RISI PER L'ESERCIZIO DELLA VIGILANZA SUL TRASPORTO E TRASFERIMENTO E SULLA PILATURA DEL RISO.

1348

LEGGE

380

05/06/1954

APPORTO DI NUOVI FONDI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1349

LEGGE

382

05/06/1954

ULTERIORE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI PER LA ESECUZIONE E IL FINANZIAMENTO DEI LAVORI DI RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA DANNEGGIATE DALLA GUERRA.

1350

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

847

10/06/1954

APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI E DELLE MODALITA' DELLE PROVE DI ESAMI DEL CONCORSO PER LA NOMINA A SOTTOTENENTE DEL RUOLO NAVIGANTI SPECIALI DELL'ARMA AERONAUTICA.

1351

LEGGE

343

18/06/1954

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAGLI ARTICOLI 1 E 8 DELLA LEGGE 11 MARZO 1953, N. 150, PER LA DELEGA LEGISLATIVA AL GOVERNO PER L'ATTRIBUZIONE DI FUNZIONI STATALI DI INTERESSE ESCLUSIVAMENTE LOCALE ALLE PROVINCIE, AI COMUNI E AD ALTRI ENTI LOCALI E PER L'ATTUAZIONE DEL DECENTRAMENTO AMMINISTRATIVO.

1352

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

575

22/06/1954

AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DEGLI STRUMENTI AUTOMATICI DESTINATI A PESARE MATERIE TRASPORTATE DA UN NASTRO IN MOTO CONTINUO.

1353

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

342

24/06/1954

NUOVE NORME SULLA IMPOSTA DI PUBBLICITA'.

[1354

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

368

24/06/1954

NORME PER LA PRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI NEI CONCORSI PER LE CARRIERE STATALI.] (voce soppressa) (3)

1355

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

728

26/06/1954

ORDINAMENTO ED ATTRIBUZIONI DEL COMITATO PER LE PENSIONI PRIVILEGIATE ORDINARIE.

1356

LEGGE

549

30/06/1954

RIFORMA DEI DEPOSITI CAVALLI STALLONI.

1357

LEGGE

439

13/07/1954

DISPOSIZIONI SUI CONCORSI A CATTEDRE UNIVERSITARIE.

1358

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

747

13/07/1954

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE.

1359

LEGGE

551

13/07/1954

PAGAMENTO DELLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE RELATIVE AI TERRENI SOGGETTI AD ESPROPRI A NORMA DELLE LEGGI 12 MAGGIO 1950, N.230 E 21 OTTOBRE 1950, N.841, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

1360

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

845

15/07/1954

AUTORIZZAZIONE ALL'AVVOCATURA DELLO STATO AD ASSUMERE LA RAPPRESENTANZA E LA DIFESA SUI GIUDIZI ATTIVI E PASSIVI DAVANTI LE AUTORITA' GIUDIZIARIE, I COLLEGI ARBITRALI E LE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE E SPECIALI DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI (A.R.A.R.).

1361

LEGGE

543

15/07/1954

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1362

LEGGE

648

17/07/1954

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1934, N. 305, SULLA DISCIPLINA DEI TITOLI DEI METALLI PREZIOSI.

1363

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

908

31/07/1954

PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO A SCELTA DEI TENENTI DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO SPECIALISTI, DEL CORPO DEL GENIO AERONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AERONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE, NONCHE I PROGRAMMI DI ESAME PER L'AVANZAMENTO AD ANZIANITA' ED A SCELTA DEI CAPITANI DEL CORPO DEL GENIO AEREONAUTICO, RUOLO ASSISTENTI TECNICI, E DEL CORPO DI COMMISSARIATO AEREONAUTICO, RUOLO AMMINISTRAZIONE.

1364

LEGGE

608

31/07/1954

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA SULLE RENDITE DEGLI ENTI DI MANOMORTA.

1365

LEGGE

723

31/07/1954

NORME CONCERNENTI L'ORDINAMENTO DI ALCUNE CATEGORIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

[1366

LEGGE

861

31/07/1954

ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO SANITARIO INTERNAZIONALE APPROVATO DALL'ASSEMBLEA DELL'ORGANIZZAZIONE MONDIALE DELLA SANITA' IL 25 MAGGIO 1951.] (voce soppressa) (3)

1367

LEGGE

718

06/08/1954

MODIFICA DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 1182, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER IL COLLEGAMENTO TRA IL GOVERNO ITALIANO E LA ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA.

1368

LEGGE

816

06/08/1954

ESONERO DEI PROPRIETARI, IL CUI REDDITO DOMINICALE COMPLESSIVO NON SUPERI LE 1500 LIRE DELLA STIMA CATASTALE 1937-1939, DAL CONTRIBUTO PREVISTO DALLA LETTERA B) DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1947, N. 1629.

1369

LEGGE

705

09/08/1954

AUTORIZZAZIONE DI LIMITI D'IMPEGNO PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI, PER GLI ESERCIZI DAL 1954-55 AL 1958-59.

1370

LEGGE

642

09/08/1954

ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.

1371

LEGGE

636

09/08/1954

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE REGIONI COLPITE DA ALLUVIONI DAL 1 GENNAIO 1951 AL 15 LUGLIO 1954.

1372

LEGGE

638

09/08/1954

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE DALLA LEGGE 31 GENNAIO 1953, N. 68, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEI FIUMI E TORRENTI CON RIFERIMENTO AL PIANO ORIENTATIVO DI CUI ALLA LEGGE 19 MARZO 1952, N. 184.

1373

LEGGE

639

09/08/1954

MODIFICAZIONE ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA ED AGRARIA NEL TERRITORIO DEL FUCINO.

1374

LEGGE

642

09/08/1954

ESTENSIONE DI PROVVIDENZA A FAVORE DEGLI ALTO-ATESINI CHE RIACQUISTANO LA CITTADINANZA ITALIANA AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555.

1375

LEGGE

649

09/08/1954

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589, E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184.

1376

LEGGE

653

09/08/1954

ISTITUZIONE DI UN SERVIZIO DI ANESTESIA NEGLI OSPEDALI.

1377

LEGGE

657

09/08/1954

PROVVEDIMENTI RELATIVI A LAVORATORI TUBERCOLOTICI E LORO FAMILIARI, ASSISTITI IN REGIME ASSICURATIVO E DISCIPLINA DELLA INDENNITA' POSTSANATORIALE A FAVORE DEI COLONI E MEZZADRI.

1378

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

676

14/08/1954

APPROVAZIONE DELLE TABELLE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 570, CONCERNENTE LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO COMPENSATIVO SULLE IMPORTAZIONI.

1379

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1234

30/08/1954

NORME PER IL CONCORSO DI MERITO DISTINTO PER LA PROMOZIONE ANTICIPATA DEI PROFESSORI DI RUOLO IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI E LE SCUOLE DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA, MAGISTRALE, TECNICA E DI AVVIAMENTO PROFESSIONALE AL GRADO FINALE DELLA CARRIERA.

1380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1137

16/10/1954

MODIFICAZIONE ALL'ART. 58 DEL REGIO DECRETO 28 GIUGNO 1933, N. 704, RELATIVO AL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AI PENSIONATI RICOVERATI IN STABILIMENTI DI CURA.

[1381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1183

16/10/1954

MODIFICAZIONI ALLA VOCE N. 29 DELLA TABELLA III DELLE ATTIVITA' NELLE QUALI E' AMMESSO IL RIPOSO SETTIMANALE PER TURNO, APPROVATA CON DECRETO MINISTERIALE 22 GIUGNO 1935.] (voce soppressa) (3)

1382

LEGGE

989

16/10/1954

PROVVIDENZE PER L'ACQUISTO DI SEMENTI SELEZIONATE.

1383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1090

20/10/1954

TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA CHE ABBIA OPTATO PER LA CONSERVAZIONE DEL RAPPORTO D'IMPIEGO A CONTRATTO TIPO AI SENSI DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1954, N. 431.

1384

LEGGE

1044

20/10/1954

MODIFICAZIONE AL SISTEMA DI ACCERTAMENTO DEGLI IMPONIBILI AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SUCCESSIONE.

1385

LEGGE

1048

29/10/1954

PROROGA DEL TERMINE PER LA CESSAZIONE DEL CORSO LEGALE E LA PRESCRIZIONE DEI BIGLIETTI DI STATO DA L. 1 A L. 100 E LA SOSTITUZIONE DI ESSI CON LE NUOVE MONETE METALLICHE.

1386

LEGGE

1075

29/10/1954

NUOVE TABELLE ORGANICHE DEL PERSONALE SALARIATO DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

1387

LEGGE

1082

29/10/1954

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 LUGLIO 1949, N. 408, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

1388

LEGGE

1087

10/11/1954

ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE.

1389

LEGGE

1142

10/11/1954

TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI CULTURALI E SCOLASTICHE ALL'ESTERO (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 286 DEL 14 DICEMBRE 1954).

1390

LEGGE

1107

22/11/1954

ADEGUAMENTO DELLE INDENNITA' DI RESIDENZA PER LE FARMACIE RURALI.

1391

LEGGE

1108

22/11/1954

ABROGAZIONE DEL SECONDO COMMA DELL'ART. 11 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTE LA PIANTA ORGANICA DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI IN ROMA.

1392

LEGGE

1129

22/11/1954

NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' PER DANNI ALLA PROPRIETA' INDUSTRIALE ITALIANA NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

1394

LEGGE

1169

27/11/1954

ISCRIZIONE DEL CANALE MAROZZO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2 CLASSE.

1395

LEGGE

1440

27/11/1954

MODIFICAZIONE DELL'ART. 31 DEL TESTO UNICO DELLA LEGGE SULL'EMIGRAZIONE.

1396

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1255

30/11/1954

ISTITUZIONE DEI RUOLI SPECIALI TRANSITORI PER LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO DI PRIMA CATEGORIA A CONTRATTO TIPO ED A CONTRATTO SPECIALE A TEMPO INDETERMINATO ASSUNTO PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SANITARI DEI TERRITORI GIÀ DI SOVRANITÀ ITALIANA IN AFRICA.

1397

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1451

30/11/1954

ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ANCHE SANITARIO DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA.

1398

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1452

30/11/1954

ESODO VOLONTARIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE GIA' IN SERVIZIO CON RAPPORTO STABILE D'IMPIEGO PRESSO LE CAMERE DI COMMERCIO DELLA LIBIA, L'UFFICIO ERITREO DELL'ECONOMIA, IL COMITATO DELL'ECONOMIA DELLA SOMALIA E GLI UFFICI COLONIALI DELL'ECONOMIA.

1399

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1466

30/11/1954

APPLICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 29 APRILE 1953, N. 430, RELATIVA ALLA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1954, N. 431, RECANTE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 29 APRILE 1953, N. 430, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DEL MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA.

1400

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1496

30/11/1954

NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA E L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE DEI RUOLI ORGANICI DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA ALLE DIPENDENZE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, COMPRESE QUELLE CON ORDINAMENTO AUTONOMO.

1401

LEGGE

1164

10/12/1954

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

1402

LEGGE

1165

10/12/1954

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1067, CONCERNENTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLA BIRRA.

1403

LEGGE

1167

10/12/1954

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 NOVEMBRE 1954, N. 1071, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS INCONDENSABILI DELLE RAFFINERIE DI PRODOTTI PETROLIFERI RESI LIQUIDI CON LA COMPRESSIONE.

1404

LEGGE

1219

20/12/1954

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1954, N. 1080, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE AI 12 C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI.

1405

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1217

22/12/1954

TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DISCIPLINA FISCALE DELLA LAVORAZIONE DEI SEMI OLEOSI E DEGLI OLI DA ESSI OTTENUTI.

[1406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1510

22/12/1954

MODIFICAZIONI DELL'ART. 2 DEL REGOLAMENTO PER L'ORDINAMENTO E L'ESERCIZIO DEI MAGAZZINI GENERALI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 16 GENNAIO 1927, N. 126.] (voce soppressa) (2)

(2)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

(3)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1955 - 1958 (1)

n.

Tipo atto

N.

Data

Titolo

1407

LEGGE

4

05/01/1955

NORME INTERPRETATIVE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 476, E DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 LUGLIO 1950, N. 505.

1408

LEGGE

5

05/01/1955

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 14 DELLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 125, SULLA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E TIPICHE DEI FORMAGGI.

1409

LEGGE

6

05/01/1955

DISPOSIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DI STUDI E RICERCHE NECESSARI ALLA REDAZIONE DEI PIANI GENERALI E DEI PROGETTI ESECUTIVI DELLE OPERE DI BONIFICA.

1410

LEGGE

21

13/01/1955

MODIFICAZIONE DEL SECONDO E TERZO COMMA DELL'ART. 36 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.

1411

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

330

22/01/1955

MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLE NORME PER L'APPLICAZIONE DEL REGIO DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1919, N. 1759, RIGUARDANTE L'ORDINAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DI MUTUA ASSICURAZIONE.

1412

LEGGE

22

27/01/1955

PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI IN MATERIA DI EDILIZIA.

1413

LEGGE

27

02/02/1955

AGEVOLAZIONI A FAVORE DELL'AVIAZIONE DA TURISMO.

1414

LEGGE

80

02/02/1955

RIAPERTURA DEL TERMINE DI DECADENZA DI CUI ALL'ART. 5, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 14 MAGGIO 1949, N. 269, RELATIVA A DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA DEGLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE.

1415

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

59

12/02/1955

MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DEL DECRETO PRESIDENZIALE 12 NOVEMBRE 1952, N. 4471, CONCERNENTE IL REGOLAMENTO DELL'ESAME DI CONCORSO PER LE PROMOZIONI AL GRADO 6 DEI FUNZIONARI DELLA CARRIERA DIPLOMATICA.

1416

LEGGE

37

12/02/1955

INTEGRAZIONE DELLE NORME DELLE LEGGI 21 NOVEMBRE 1950, N. 1030 E 27 GIUGNO 1952, N. 801, RECANTI AGEVOLAZIONI AI COMUNI NEL FINANZIAMENTO OCCORRENTE PER L'AUMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA PARTE DELLE AZIENDE ELETTRICHE MUNICIPALIZZATE.

1417

LEGGE

38

12/02/1955

FINANZIAMENTI INDUSTRIALI NELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

1418

LEGGE

43

12/02/1955

AGGIUNTE E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 938, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI IN CALABRIA.

1419

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

450

27/02/1955

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI TALASSOGRAFICI.

1420

LEGGE

83

27/02/1955

COMPENSO PER LE NOTIFICHE DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA RELATIVI ALL'ACCERTAMENTO ED ALLA LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DELLE TASSE ED IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI.

1421

LEGGE

97

10/03/1955

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI.

1422

LEGGE

102

10/03/1955

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI UN PRIMO TRONCO (MILANO-PO) DELLA LINEA NAVIGABILE DI SECONDA CLASSE MILANO-VENEZIA.

1423

LEGGE

110

10/03/1955

NUOVE ALIQUOTE DI IMPOSTA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI.

1424

LEGGE

112

19/03/1955

DISPOSIZIONI A FAVORE DEL PERSONALE DELLO STATO E DEGLI ENTI LOCALI IN SERVIZIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE; ASSEGNAZIONE DI DUE MILIARDI AL COMMISSARIO GENERALE DEL TERRITORIO ANZIDETTO PER PROVVEDIMENTI DI EMERGENZA; AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI 700 MILIONI PER L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE E CONVERSIONE DI ALCUNI MUTUI CONCESSI DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO.

1425

LEGGE

188

19/03/1955

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DAI TERREMOTI DEL 15 MAGGIO 1951 IN VAL PADANA, DELL'8 AGOSTO E 1 SETTEMBRE 1951 NEGLI ABRUZZI E NELLE MARCHE E DEL 4 LUGLIO 1952 IN PROVINCIA DI FORLI'.

1426

LEGGE

190

31/03/1955

RACCOLTA DI FONDI PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI.

1427

LEGGE

209

31/03/1955

CONTRIBUTO ANNUO DI 16.180.000 A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE RADIOMEDICO.

1428

LEGGE

265

31/03/1955

PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

1429

LEGGE

279

09/04/1955

PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER LE ZONE ALLUVIONATE NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI SALERNO.

1430

LEGGE

368

01/05/1955

NORME IN MATERIA DI LOCAZIONI E SUBLOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N.111 DEL 14 MAGGIO 1955).

1431

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

448

03/05/1955

SISTEMAZIONE DI TALUNE SITUAZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

1432

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

449

03/05/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE (DISCIPLINA DEI MERCATI ALL'INGROSSO DEL PESCE).

1433

LEGGE

406

03/05/1955

ESTENSIONE AI COMUNI DI SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA E FUMANE DI VALPOLICELLA DELLE NORME DI CUI ALLA LEGGE 21 AGOSTO 1950, N. 793.

1434

LEGGE

427

03/05/1955

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO DI LIRE 50 MILIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTI PER LA PESCA (F.A.R.P.).

1435

LEGGE

509

10/05/1955

AUMENTO DEI CONTRIBUTI DELLO STATO, DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA E DELLA PROVINCIA DI TORINO A FAVORE DELL'ENTE "PARCO NAZIONALE DEL GRAN PARADISO".

1436

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

502

06/06/1955

ALLIBRAMENTO IMPOSTE DI BOLLO DOVUTE SU CAMBIALI ED ALTRI EFFETTI DI COMMERCIO MEDIANTE APPLICAZIONI DI "VISTO PER BOLLO".

1437

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

854

10/06/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DELL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA.

1438

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

987

10/06/1955

DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

1439

LEGGE

481

12/06/1955

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DELL'ORO E DELLE MONETE D'ORO E D'ARGENTO.

1440

LEGGE

532

19/06/1955

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 15, LETTERA D), E 19 , LETTERA B), DEL DECRETO LEGISLATIVO 17 APRILE 1948, N. 547, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, CON LA LEGGE 2 GENNAIO 1952, N. 41 , RELATIVI ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO DELL'A.N.A.S. E CONFERIMENTO DEI POSTI DI ECONOMO-CASSIERE E VICE ECONOMO-CASSIERE DELL'A.N.A.S. STESSA.

1441

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

619

28/06/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

1442

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

630

28/06/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL COMMISSARIATO PER IL TURISMO.

[1443

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

771

28/06/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI TRASPORTI, ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.] (voce soppressa) (2)

1444

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

766

30/06/1955

DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

1445

LEGGE

550

01/07/1955

DISPOSIZIONI PER IL MANTENIMENTO IN SERVIZIO SINO AL 70 ANNO DI ETA' DEI PRIMARI OSPITALIERI ALLONTANATI DAL SERVIZIO PER MOTIVI POLITICI O RAZZIALI.

1446

LEGGE

553

01/07/1955

DISPOSIZIONI PER L'ANNULLAMENTO DEI CREDITI DELLO STATO DI MODICO VALORE.

1447

LEGGE

556

01/07/1955

MODIFICA DELLA LEGGE 21 AGOSTO 1940, N. 1289.

1448

LEGGE

688

04/08/1955

PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO 8 MAGGIO 1947, N. 399, CONCERNENTE PROVVIDENZE DIRETTE AD AGEVOLARE LA RIPRESA DELLE COSTRUZIONI EDILIZIE.

1449

LEGGE

698

04/08/1955

MODIFICAZIONE DELL' ART. 1 DELLA LEGGE 17 DICEMBRE 1953, N. 935, SULLE PROVVIDENZE IN MATERIA TURISTICA ED ALBERGHIERA.

1450

LEGGE

703

04/08/1955

CONCESSIONI DEI BENEFICI PREVISTI PER LE FARMACIE DI "ANTICO DIRITTO" AI CONNAZIONALI ASSEGNATARI DI FARMACIA, AI SENSI DELLA LEGGE 8 APRILE 1954, N. 104.

1451

LEGGE

729

04/08/1955

CONCORSO DELLO STATO PER L'ATTUAZIONE DELL'AMMASSO VOLONTARIO DEI BOZZOLI DI PRODUZIONE 1955.

1452

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1298

22/09/1955

ISTITUZIONE PRESSO IL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DEI RUOLI DEL PERSONALE CIVILE DEGLI "ISTITUTI INCREMENTO IPPICO".

1453

LEGGE

930

18/10/1955

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LO SCIOGLIMENTO E LA TRASFORMAZIONE DI SOCIETA' IMMOBILIARI.

1454

LEGGE

1062

30/10/1955

PROROGA DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARTISTICO.

1455

LEGGE

1053

31/10/1955

DISPOSIZIONI RELATIVE AL RUOLO DEI DISEGNATORI DEL CORPO DEL GENIO CIVILE.

1456

LEGGE

1066

09/11/1955

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO A CONTRARRE MUTUI COL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE FINO A CONCORRENZA DI ULTERIORI 40 MILIARDI DI LIRE PER LE OPERE PATRIMONIALI E DI RIPRISTINO.

1457

LEGGE

1108

21/11/1955

DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.

1458

LEGGE

1148

26/11/1955

PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI.

1459

LEGGE

1109

26/11/1955

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI.

1460

LEGGE

1148

26/11/1955

PROROGA E AMPLIAMENTO DEI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI.

1461

LEGGE

1225

26/11/1955

MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULL'OPERA DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1462

LEGGE

1317

26/11/1955

MODIFICHE ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.

1463

LEGGE

1417

30/11/1955

STANZIAMENTO DI LIRE 50.000.000 A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.).

1464

LEGGE

1110

03/12/1955

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 873, CHE ISTITUISCE UNA IMPOSTA ERARIALE SUL GAS METANO.

1465

LEGGE

1111

03/12/1955

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 874 , CONCERNENTE VARIAZIONI ALLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI OLI MINERALI LUBRIFICANTI.

1466

LEGGE

1112

03/12/1955

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1955, N. 875, CONCERNENTE MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA DI CONSUMO SUL CAFFE'.

1467

LEGGE

1226

05/12/1955

ESTENSIONE DI FACILITAZIONI FISCALI ALL'OPERA VALORIZZAZIONE DELLA SILA CONCESSE AGLI ALTRI ENTI DI RIFORMA FONDIARIA.

1468

LEGGE

1288

05/12/1955

ISTITUZIONE DI VAGLIA POSTALI A TAGLIO FISSO.

1469

LEGGE

1297

05/12/1955

VARIANTI ALLA MISURA DEI CORRISPETTIVI STABILITI DALL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 2 AGOSTO 1946, N. 70.

1470

LEGGE

1319

14/12/1955

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 30 MAGGIO 1932, N.720, CONTENENTE PROVVIDENZE PER LA COSTRUZIONE ED IL RIATTAMENTO DI SILI E MAGAZZINI DA CEREALI.

1471

LEGGE

1357

21/12/1955

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1472

LEGGE

1329

21/12/1955

MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 14 MARZO 1929, N. 503, SULL'ORDINAMENTO DEL PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA E AGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 DICEMBRE 1947, N. 1664.

1473

LEGGE

1339

21/12/1955

APPORTO DI NUOVI FONDI ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1474

LEGGE

1357

21/12/1955

MODIFICHE A DISPOSIZIONI DELLA LEGGE URBANISTICA 17 AGOSTO 1942, N.1150 SUI PIANI REGOLATORI E DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N.1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1475

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1550

24/12/1955

FISSAZIONE AL 31 DICEMBRE 1954 DEL TERMINE DI APPLICABILITA' DELLA LEGGE 23 MARZO 1952 N. 207, PER L'ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI PENSIONI DI GUERRA AI CITTADINI ITALIANI VITTIME DI AGGRESSIONI DA PARTE DEGLI SLAVI.

1476

LEGGE

1

05/01/1956

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1951, N. 25, SULLA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA.

1477

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

4

11/01/1956

AVANZAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO IN PARTICOLARI SITUAZIONI.

1478

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

6

11/01/1956

DISPOSIZIONI SULL'INQUADRAMENTO DEI DIRETTORI DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI E DELL'OSSERVATORIO VESUVIANO.

1479

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

11

11/01/1956

CONGLOBAMENTO PARZIALE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE STRAORDINARIO GIA' APPARTENENTE ALLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI DEL'AFRICA ITALIANA ED ISCRITTO IN APPOSITI QUADRI.

1480

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

21

11/01/1956

CONGLOBAMENTO DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIRETTORI DI AEROPORTO CIVILE.

1481

LEGGE

33

04/02/1956

MODIFICA ALLE NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER IL COMMERCIO DEL BESTIAME BOVINO, OVINO, SUINO ED EQUINO.

1482

LEGGE

36

10/02/1956

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 DICEMBRE 1955, N.1227, CONCERNENTE PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI DESTINATI AD ALBERGO, PENSIONE O LOCANDE.

1483

LEGGE

55

10/02/1956

VENDITA ALLE INDUSTRIE DI TUTTI I TIPI DI SALE PRODOTTI DALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

1484

LEGGE

46

15/02/1956

ELEVAZIONE DEL LIMITE MASSIMO DI SOLFATI NEI VINI.

1485

LEGGE

68

20/02/1956

COLLOCAMENTO A RIPOSO DEI SANITARI OSPEDALIERI DI RUOLO.

1486

LEGGE

70

20/02/1956

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE NELL'ART. 9, LETTERA B), DELLA LEGGE 23 APRILE 1949, N. 165, AI CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO.

1487

LEGGE

144

20/02/1956

TRASFERIMENTO DI BENI RUSTICI PATRIMONIALI DELLO STATO ALLA CASSA PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1488

LEGGE

147

25/02/1956

TASSE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DEI TITOLI PROFESSIONALI MARITTIMI E DELLE ABILITAZIONI PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER LA ESECUZIONE DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE (NAVIGAZIONE MARITTIMA) APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 FEBBRAIO 1952, N. 328.

1489

LEGGE

156

15/03/1956

NORME PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DOVUTE IN FORZA DELLE LEGGI DI RIFORMA AGRARIA.

1490

LEGGE

166

15/03/1956

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI E TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.

1491

LEGGE

210

15/03/1956

ADEGUAMENTO DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE COLLEGANTI ELETTRODOTTI DIVERSI FRA LORO INTERCONNESSI.

1492

LEGGE

137

23/03/1956

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N.1058, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI.

1493

LEGGE

265

24/03/1956

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 21 GENNAIO 1956, N. 23, CONTENENTE NORME SULL'ASSISTENZA ECONOMICA A FAVORE DEI LAVORATORI AGRICOLI INVOLONTARIAMENTE DISOCCUPATI.

1494

LEGGE

277

29/03/1956

ESTENSIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1950, N. 835, A FAVORE DELLE PICCOLE INDUSTRIE E DI QUELLE ARTIGIANE DEL TERRITORIO DI TRIESTE.

1495

LEGGE

267

31/03/1956

NORME SULLA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE VENDITE DELLE DERRATE E DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEI PRODUTTORI.

1496

LEGGE

286

31/03/1956

MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DEGLI ALCOLI METILICO, PROPILICO ED ISOPROPILICO.

1497

LEGGE

287

31/03/1956

DECLASSIFICAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DI SECONDA CLASSE DEL CANALE NAVIGLIO, INTERNO ALLA CITTA' DI PADOVA, E CLASSIFICA TRA LE LINEE NAVIGABILI DI SECONDA CLASSE DEL TRONCO IDROVIARIO BASSANELLO-VOLTABAROZZO-SAN GREGORIO-PIOVEGO, LUNGO LA LINEA VICENZA-PADOVA-FUSINA.

1498

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

533

14/04/1956

NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA DI ASSISTENZA DEL SINDACATO NAZIONALE DEI MUSICISTI.

1499

LEGGE

402

03/05/1956

PROVVEDIMENTI PER LA CELEBRAZIONE DEL DECIMO ANNIVERSARIO ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE NELLE SCUOLE DELLA REPUBBLICA.

1500

LEGGE

487

03/05/1956

ESTENSIONE AGLI UFFICIALI INFERIORI DELL'ESERCITO CESSATI DAL SERVIZIO PER SOPPRESSIONE DI RUOLI DELLE PROVVIDENZE STABILITE DALLA LEGGE 10 APRILE 1954, N. 114.

1501

LEGGE

511

03/05/1956

MODIFICHE ALLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, RECANTE NORME CONCERNENTI L'ALLEVAMENTO E L'IMPIEGO DI COLOMBI VIAGGIATORI.

1502

LEGGE

503

16/05/1956

MODIFICAZIONE ALLE NORME PER LA REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI DI ALLOGGI FATTE DALL'I.N.C.IS. E DAGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.

1503

LEGGE

513

16/05/1956

ESTENSIONE DELL'ART. 156 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 9 MAGGIO 1912 N. 1447, AI SERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI NAVIGAZIONE INTERNA.

1504

LEGGE

703

25/06/1956

DISTACCO DI UFFICIALI DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI O DI ALTRE ARMI PRESSO IL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

1505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

583

28/06/1956

DETERMINAZIONE DELLA FORMA, DEI TAGLI ED ALTRE CARATTERISTICHE DEI NUOVI TIPI DI FOGLIETTI BOLLATI PER CONTRATTI DI BORSA A TERMINE E DI RIPORTO SU TITOLI.

1506

LEGGE

778

11/07/1956

PROROGA DEL TERMINE PER LA TRASFORMAZIONE DEGLI IMPIANTI DEI MOLINI PREVISTO DALLA LEGGE 7 NOVEMBRE 1949, N. 857.

1507

LEGGE

754

18/07/1956

MODIFICA DELL'ART. 18 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 GIUGNO 1955, N.987, SUL DECENTRAMENTO DI SERVIZI DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE RIGUARDANTI LA CACCIA.

1508

LEGGE

761

18/07/1956

AUMENTO DEL LIMITE DI VALORE NELLA COMPETENZA DEI CONCILIATORI E DEI PRETORI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.

1509

LEGGE

823

25/07/1956

DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NUOVE NORME SULLE DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE E SULLA LEGALIZZAZIONE DI FIRME.

1510

LEGGE

837

25/07/1956

RIFORMA DELLA LEGISLAZIONE VIGENTE PER LA PROFILASSI DELLE MALATTIE VENEREE.

1511

LEGGE

924

25/07/1956

ESENZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE PER UN CONTINGENTE ANNUO, LIMITATAMENTE AL TRIENNIO 1956, 1957 E 1958, DI QUINTALI 8000 DI ZUCCHERO DA IMPIEGARE NELLA PREPARAZIONE DI UNO SPECIALE ALIMENTO PER LE API.

1512

LEGGE

839

26/07/1956

PROVVIDENZE PER IL MIGLIORAMENTO, L'INCREMENTO E LA DIFESA DELL'OLIVICOLTURA.

1513

LEGGE

872

31/07/1956

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GIUGNO 1956, N. 521, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 12, 13, 14 E 15 DELLA LEGGE 12 MAGGIO 1950, N. 230, E DELLA ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO, PREVISTA DALL'ARTE. 3 DELLA LEGGE 18 MAGGIO 1951, N. 333, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI.

1514

LEGGE

897

31/07/1956

MODIFICAZIONE ED AGGIUNTE ALLE DISPOSIZIONI SULLA CINEMATOGRAFIA.

1151

LEGGE

1001

31/07/1956

AUMENTO DELLA TASSA DOVUTA PER LA TRADUZIONE DEGLI ATTI DI STATO CIVILE REDATTI IN LINGUA STRANIERA.

1516

LEGGE

1016

31/07/1956

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI CONCESSIONI DELLE PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA.

1517

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1250

09/08/1956

APPROVAZIONE DELLA NUOVA TABELLA DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DELLA MARINA MERCANTILE.

1518

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1278

10/10/1956

STAZZATURA DELLE NAVI ADIBITE ALLA NAVIGAZIONE INTERNA.

1519

LEGGE

1184

12/10/1956

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1956, N. 53, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1520

LEGGE

1249

23/10/1956

ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER LE DOMANDE, GLI ATTI, I CONTRATTI ED I DOCUMENTI NECESSARI PER IL TRASPORTO DI SALME DI MILITARI E CIVILI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DELLA GUERRA.

1521

LEGGE

1300

08/11/1956

MODIFICAZIONE DELL'ART. 229 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

1522

LEGGE

1325

08/11/1956

CORRESPONSIONE DEGLI INDENNIZZI AI TITOLARI DI BENI, DIRITTI ED INTERESSI ITALIANI NEI TERRITORI ASSEGNATI ALLA JUGOSLAVIA.

1523

LEGGE

1326

08/11/1956

RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGISLATIVO 26 NOVEMBRE 1947, N. 1510, RIGUARDANTE LA RIORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE.

1524

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1719

09/11/1956

NUOVA DENOMINAZIONE DELLA CASSA NAZIONALE DI ASSISTENZA DEI FARMACISTI E APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO.

1525

LEGGE

1337

22/11/1956

ACQUISTO DI UN NUOVO MATERIALE ROTABILE E LAVORI DI MIGLIORIA DI QUELLO ESISTENTE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1526

LEGGE

1435

22/11/1956

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE A BANDIRE UN CONCORSO SPECIALE PER ESAMI E TITOLI A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA PRESSO LE SCUOLE ELEMENTARI IN LINGUA TEDESCA E IN LINGUA LADINA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

1527

LEGGE

1367

27/11/1956

DISPOSIZIONI PER IL MIGLIORAMENTO ED IL RISANAMENTO DEL PATRIMONIO ZOOTECNICO.

1528

LEGGE

1329

29/11/1956

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1956, N. 1109, CONCERNENTE LA RIDUZIONE DELLE MISURE DELLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO, SUL GLUCOSIO, SUL MALTOSIO E SUGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI, L'ISTITUZIONE DI UN DIRITTO ERARIALE SUL MELASSO DESTINATO ALLA DEZUCCHERAZIONE E LA ESENZIONE DALLE IMPOSTE DI FABBRICAZIONE PER I PRODOTTI NAZIONALI ACQUISTATI DALL'AMMINISTRAZIONE PER LE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI ITALIANE E INTERNAZIONALI.

1529

LEGGE

1377

04/12/1956

SOSTITUZIONE DELL'ART. 53 DEL TESTO UNICO 11 DICEMBRE 1933, N. 1775, DELLE LEGGI SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI.

1530

LEGGE

1403

04/12/1956

AUTORIZZAZIONE DELL'ULTERIORE SPESA DI LIRE 3.000.000.000 PER L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522.

1531

LEGGE

1437

04/12/1956

RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 6 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 LUGLIO 1925, N. 1173, PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI DI OPERE DEI PIANI RELATIVI ALLA SISTEMAZIONE IDRAULICO-VALLIVA DEI CORSI D'ACQUA DELL'ITALIA MERIDIONALE E INSULARE.

1532

LEGGE

1420

13/12/1956

TITOLO DI STUDIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALLE SCUOLE CONVITTO PROFESSIONALI PER INFERMIERE, ISTITUITE A NORMA DEL REGIO DECRETO-LEGGE 15 AGOSTO 1925, N. 1832 (PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 327 DEL 31 DICEMBRE 1956).

1533

LEGGE

1524

19/12/1956

MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, SUL CREDITO ALL'ARTIGIANATO.

1534

LEGGE

1386

20/12/1956

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1956, N. 1194, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI ACIDI GRASSI DI ORIGINE ANIMALE E VEGETALE CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE INFERIORE A 48° C, MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 30° C E DEGLI OLI VEGETALI LIQUIDI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE NON SUPERIORE A 12° C, OTTENUTI DALLA LAVORAZIONE DI OLI E GRASSI VEGETALI CONCRETI, NONCHÈ LA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI E GRASSI ANIMALI CON PUNTO DI SOLIDIFICAZIONE SUPERIORE A 30 °C.

1535

LEGGE

1504

27/12/1956

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

1536

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1648

27/12/1956

APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA.

1537

LEGGE

1413

27/12/1956

REVISIONE DELLE TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVA IN MATERIA DI ABBONAMENTI ALLE TRASMISSIONI TELEVISIVE.

1538

LEGGE

1414

27/12/1956

DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA, E DEL VINCOLO ALBERGHIERO.

1539

LEGGE

1416

27/12/1956

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE.

1540

LEGGE

1449

27/12/1956

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1951, N. 1551, CONCERNENTE AUMENTI DEI CONTRIBUTI STATALI A FAVORE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI SUPERIORI E DEI CONTRIBUTI PER L'ASSISTENZA AGLI STUDENTI; AMPLIAMENTO DELLE ESENZIONI TRIBUTARIE PER GLI STUDENTI CAPACI E MERITEVOLI; ADEGUAMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE UNIVERSITARIE.

1541

LEGGE

1456

27/12/1956

SCHERMOGRAFIA DI MASSA, EFFETTUATA DALL'ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA.

1542

LEGGE

1457

27/12/1956

ISTITUZIONE DI UN FONDO DI ROTAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO PESCHERECCIO.

1543

LEGGE

1464

27/12/1956

ABROGAZIONE DELL'ART. 63 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1908, N. 445, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLA BASILICATA E DELLA CALABRIA.

1544

LEGGE

1504

27/12/1956

PROVVIDENZE A FAVORE DEI LAVORATORI TUBERCOLOTICI ASSICURATI PRESSO L'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

1545

LEGGE

5

11/01/1957

NORME INTEGRATIVE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI PER L'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE DA PARTE DI MEDIE E PICCOLE IMPRESE INDUSTRIALI E DI IMPRESE ARTIGIANE.

1546

LEGGE

16

03/02/1957

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO E LA DENOMINAZIONE DEGLI USCIERI DI CONCILIAZIONE.

1547

LEGGE

59

08/02/1957

MODIFICHE ALLA LEGISLAZIONE VIGENTE IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEI DIRITTI DI CONFINE SUI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI.

1548

LEGGE

87

13/02/1957

TRASFORMAZIONE DELL'OSSERVATORIO ITALIANO DI DIRITTO AGRARIO IN ISTITUTO DI DIRITTO AGRARIO INTERNAZIONALE E COMPARATO CON SEDE IN FIRENZE.

1549

LEGGE

88

21/02/1957

DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE DELLA PENISOLA SALENTINA ED ALTRE NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

1550

LEGGE

103

26/02/1957

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E DI GENOVA.

1551

LEGGE

222

28/03/1957

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4, 25 E 27 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409, E DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402.

1552

LEGGE

223

28/03/1957

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO.

1553

LEGGE

235

03/04/1957

PRELIEVO DI PARTE DEL CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO.

1554

LEGGE

238

04/04/1957

MODIFICA DELL'ART. 62 DL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA , APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1555

LEGGE

259

14/04/1957

NORME RELATIVE ALL'ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA DIPENDENTI ENTI LOCALI.

1556

LEGGE

308

25/04/1957

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI E DEI CONSIGLI DI LEVA.

1557

LEGGE

337

06/05/1957

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951, N. 1297, SULL'ESENZIONE DALLA TASSA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI ALL'AMMASSO VOLONTARIO DEI PRODOTTI AGRICOLI.

1558

LEGGE

464

27/06/1957

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 MAGGIO 1957, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'UTILIZZO DI OLI MINERALI DISTILLATI AVENTI PARTICOLARI CARATTERISTICHE, ALLO SCOPO DI OTTENERE MAGGIORI DISPONIBILITA' DI OLIO COMBUSTIBILI.

1559

LEGGE

474

02/07/1957

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 MAGGIO 1957, N. 271, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLE FRODI NEL SETTORE DEGLI OLI MINERALI.

1560

LEGGE

554

13/07/1957

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DI DANNI CAUSATI DALLE CALAMITA' NATURALI DEL GIUGNO 1957 IN PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA E DELTA PADANO.

1561

LEGGE

602

14/07/1957

INQUADRAMENTO A RUOLO DEGLI OPERAI ADDETTI ALLA CONDUZIONE DEI FONDI SALIFERI DELLA SALINA DI CERVIA.

1562

LEGGE

605

15/07/1957

UTILIZZAZIONE DI PARTE DEL PRESTITO DI CUI ALL'ACCORDO CON GLI STATI UNITI D'AMERICA DEL 23 MAGGIO 1955, PER FINANZIAMENTI ALL'INDUSTRIA ALBERGHIERA.

1563

LEGGE

633

24/07/1957

MODIFICHE ALL'ART. 10 DEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE, TRAMVIE E LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA IN REGIME DI CONCESSIONE.

1564

LEGGE

615

26/07/1957

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1957, N. 374, RECANTE NORME INTEGRATIVE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 FEBBRAIO 1936, N. 645.

1565

LEGGE

635

29/07/1957

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1566

LEGGE

741

26/07/1957

MODIFICHE ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO, APPROVATO CON R.D. 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE PRESSO LE FACOLTA' DI LETTERE E FILOSOFIA.

1567

LEGGE

653

30/07/1957

LIMITE' DI ETA' PER L'AMMISSIONE AI CONCORSI DI PERSONALE NON DI RUOLO ALLE DIPENDENZE DI AMMINISTRAZIONI LOCALI.

1568

LEGGE

657

30/07/1957

MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.

1569

LEGGE

667

30/07/1957

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 50.000.000.000 PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI BONIFICA E MODIFICA DELL'ART. 42 DEL REGIO DECRETO 13 FEBBRAIO 1933, N. 215.

1570

LEGGE

687

01/08/1957

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI L. 1500 MILIONI PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI A CARICO DELLO STATO NELLE ZONE COLPITE DALL'ALLUVIONE DELL'OTTOBRE 1954 IN PROVINCIA DI SALERNO.

1571

LEGGE

743

01/08/1957

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL RIASSETTO, LA SISTEMAZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DI CLINICHE UNIVERSITARIE ED OSPEDALI CLINICIZZATI.

1572

LEGGE

676

02/08/1957

ESENZIONE DAL LIMITE DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE DEI SANITARI, GIA' IN SERVIZIO DI RUOLO, AI CONCORSI PREVISTI DAL REGIO DECRETO 11 MARZO 1935, N. 281.

1573

LEGGE

777

08/08/1957

PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNIA.

1574

LEGGE

757

12/08/1957

IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA "UNA TANTUM" SUI PRODOTTI TESSILI.

1575

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1136

17/08/1957

APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE STIPULATA IN DATA 10 MARZO 1956 FRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I.- RADIOTELEVISIONE ITALIANA, AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE 26 GENNAIO 1952, APPROVATA CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 GENNAIO 1952, N. 180.

1576

LEGGE

966

29/09/1957

MODIFICAZIONI DELLE LEGGI 9 AGOSTO 1954, N. 640 E 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087.

1577

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1509

30/09/1957

ISTITUZIONE DI UN ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER IL TURISMO DI ROMA.

1578

LEGGE

967

07/10/1957

NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1579

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1333

18/10/1957

APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI COSTRUITI DALLA GESTIONE INA CASA OVVERO DAGLI ORGANISMI AMMESSI ALLA COSTRUZIONE, IN BASE ALLE LEGGI 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148.

1580

LEGGE

1031

27/10/1957

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 1957, N. 812, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI TEMPORANEE ECCEZIONALI PER LO SPIRITO E L'ACQUAVITE DI VINO; ESENZIONE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LA VENDITA DI VINO AL PUBBLICO DA PARTE DEI PRODUTTORI; NUOVA DISCIPLINA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO A FAVORE DEI PRODUTTORI DI VINO; CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DAGLI ENTI GESTORI DEGLI AMMASSI VOLONTARI DI UVA ATTUATI PER LA CAMPAGNA VINICOLA 1957.

1581

LEGGE

1050

03/11/1957

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E DEI TABACCHI.

1582

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1124

08/11/1957

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE ALLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE.

1583

LEGGE

1126

09/11/1957

CORRESPONSIONE DELLA INDENNITA' POST-SANATORIALE NEI CONFRONTI DEGLI ASSISTITI DALLA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI CHE ATTENDONO A PROFICUO LAVORO.

1584

LEGGE

1127

16/11/1957

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA DISTACCATO NELLA POSIZIONE DI COMNADO PRESSO I SERVIZI DELLA DIREZIONE GENERALE DELLE PENSIONI DI GUERRA.

1585

LEGGE

1128

25/11/1957

DISPOSIZIONI CIRCA L'ACCETTAZIONE DI DOMANDE OLTRE I TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1050.

1586

LEGGE

1153

26/11/1957

VARIAZIONI ALLE VIGENTI NORME SULL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1587

LEGGE

1155

29/11/1957

RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO.

1588

LEGGE

1178

03/12/1957

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE PER IL RIPRISTINO DELL'EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE VERIFICATESI NELL'ANNATA AGRARIA 1955-56.

1589

LEGGE

1210

03/12/1957

STATIZZAZIONE DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI SUPERIORI NAVALE E ORIENTALE DI NAPOLI.

1590

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1386

04/12/1957

DETERMINAZIONE DELLA SOPRATTASSA DA APPLICARE PER IL SERVIZIO DI DETTATURA FONICA DEI TELEGRAMMI E DELLE ALIQUOTE DI RIPARTIZIONE DELLA SOPRATTASSA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART. 236 DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

1591

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1311

06/12/1957

DETERMINAZIONE DEL TENORE SALINO MEDIO SUL QUALE E' DOVUTO IL DIRITTO PER L'INTRODUZIONE DELLE BUDELLA SALATE.

1592

LEGGE

1218

10/12/1957

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA NUOVA E DI RICOSTRUZIONE.

1593

LEGGE

1227

13/12/1957

STANZIAMENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, STORICO E BIBLIOGRAFICO DELLA NAZIONE.

1594

LEGGE

1229

17/12/1957

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE AD ALCUNE CATEGORIE DI COMUNI PER L'ADATTAMENTO DI LOCALI PER LE SCUOLE ELEMENTARI RURALI.

1595

LEGGE

1231

19/12/1957

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ART. 4 DELLA LEGGE 20 APRILE 1952, N. 524, SUI PIANI REGOLATORI E DALL'ART. 17 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1951, N. 1402, SUI PIANI DI RICOSTRUZIONE.

1596

LEGGE

1305

22/12/1957

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO AD INVESTIRE IN OPERAZIONI DI MUTUI AL PERSONALE LE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DEL "FONDO DI GARANZIA PER LE CESSIONI AL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO" COSTITUITESI PER EFFETTO DELL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 2 MARZO 1954, N. 19.

1597

LEGGE

1252

23/12/1957

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLE SCUOLE DI OSTETRICIA.

1598

LEGGE

1306

28/12/1957

MODIFICA ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.

1599

LEGGE

6

08/01/1958

MODIFICA DELL'ART. 6 DEL DECRETO LEGGE 15 DICEMBRE 1951, N. 1334, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 FEBBRAIO 1952, N. 50, MODIFICATO DALL'ART. 2 DELLA LEGGE 15 MAGGIO 1954, N. 234.

1600

LEGGE

19

24/01/1958

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1949, N. 43 E 26 NOVEMBRE 1955, N. 1148, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER INCREMENTARE L'OCCUPAZIONE OPERAIA AGEVOLANDO LA COSTRUZIONE DI CASE PER I LAVORATORI.

1601

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

413

26/01/1958

NORME PER IL RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL CORPO DELLE MINIERE.

1602

LEGGE

21

04/02/1958

PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97.

1603

LEGGE

41

04/02/1958

AGEVOLAZIONI FISCALI IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUL BESTIAME SUINO ED OVINO MACELLATO PER IL CONSUMO FAMILIARE DEI PROPRIETARI ALLEVATORI DIRETTI.

1604

LEGGE

51

04/02/1958

CANCELLAZIONE DA LINEA NAVIGABILE DELL'ALLACCIAMENTO IDROVIARIO FRA AQUILEIA E PORTO BUSO PER IL FIUME TERZO E PER IL CANALE ANFORA.

1605

LEGGE

43

07/02/1958

RUOLI ORGANICI DEI SOTTUFFICIALI, GRADUATI E GUARDIE DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1606

LEGGE

44

11/02/1958

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 1 OTTOBRE 1951, N. 1084, RIGUARDANTE LE AZIENDE FARMACEUTICHE MUNICIPALIZZATE.

1607

LEGGE

95

11/02/1958

AUMENTO DELLE TASSE E SOPRATTASSE DOVUTE PER LE SCUOLE DI OSTETRICIA, A DECORRERE DALL'ANNO SCOLASTICO 1957-58.

1608

LEGGE

30

12/02/1958

RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1957 E 1958.

1609

LEGGE

74

15/02/1958

REGOLAMENTAZIONE DEI CANONI LIVELLARI VENETI.

1610

LEGGE

90

15/02/1958

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA NELLE CITTA' DI MILANO E GENOVA.

1611

LEGGE

64

27/02/1958

MODIFICHE ALLA LEGGE 6 FEBBRAIO 1948, N. 29, NORME PER LA ELEZIONE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

1612

LEGGE

141

27/02/1958

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI L. 1.950.000.000 DA RIPARTIRSI IN CINQUE ESERCIZI FINANZIARI AD INIZIARE DA QUELLO 1957-58, PER LA COPERTURA DEI DANNI ACCERTATI CAUSATI DAI TERREMOTI DAL 3 OTTOBRE 1943 AL 31 DICEMBRE 1957 IN TUTTO IL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA.

1613

LEGGE

170

04/03/1958

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 9 GENNAIO 1927, N. 36, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI UNA AGENZIA DEL MONOPOLIO ITALIANO DEI TABACCHI IN ORIENTE.

1614

LEGGE

180

04/03/1958

ESTENSIONE ALLE ASSOCIAZIONI AGRARIE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 21 GIUGNO 1896, N. 218.

1615

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

481

05/03/1958

VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONI PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE, 8 GENNAIO 1952, N. 15.

1616

LEGGE

177

06/03/1958

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DELLE TASSE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE DI CUI ALL'ART. 195 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175.

1617

LEGGE

237

07/03/1958

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N.1221, E DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE SUZZARA-FERRARA E PARMA-SUZZARA.

1618

LEGGE

201

08/03/1958

PROROGA, PER UN TRIENNIO, A PARTIRE DAL 1 LUGLIO 1957, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DELLE INVASIONI DELLE TERMITI.

1619

LEGGE

231

08/03/1958

MODIFICAZIONE ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N. 6, SULLA RICERCA E COLTIVAZIONE DEGLI IDROCARBURI LIQUIDI E GASSOSI.

1620

LEGGE

232

08/03/1958

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

1621

LEGGE

263

13/03/1958

MODIFICHE ALLA TABELLA ANNESSA ALLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N.1317, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'INGRESSO AI MONUMENTI, AI MUSEI, ALLE GALLERIE E AGLI SCAVI DI ANTICHITA' DELLO STATO.

1622

LEGGE

281

13/03/1958

PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO E LA REGOLAMENTAZIONE DELLA PESCA MARITTIMA.

1623

LEGGE

309

13/03/1958

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE IN ROMA DI UNA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE.

1624

LEGGE

336

21/03/1958

ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.

1625

LEGGE

258

21/03/1958

CONCESSIONE A FAVORE DEL COMUNE DI ROMA DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 4 MILIARDI PER L'ANNO 1957.

1626

LEGGE

235

21/03/1958

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 367, LETTERA B), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

1627

LEGGE

267

21/03/1958

MODIFICA DELLE TABELLE A E B ALLEGATE ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1957, N. 757, CONCERNENTE L'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA UNA TANTUM SUI PRODOTTI TESSILI.

1628

LEGGE

286

21/03/1958

ESTENSIONE DELLA INDENNITA' DI PROFILASSI, DI CUI ALLA LEGGE 9 APRILE 1953, N. 310, A FAVORE DEL PERSONALE TECNICO INFERMIERE, OSTETRICO, AUSILIARIO E PORTANTINO DI RUOLO E NON DI RUOLO DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE E ISTITUZIONE DELLA INDENNITA' DISERVIZIO NOTTURNO A FAVORE DI DETTO PERSONALE E DEL PERSONALE TECNICO ED AUSILIARIO DI RUOLO E NON DI RUOLO DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI.

1629

LEGGE

287

21/03/1958

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE.

1630

LEGGE

289

21/03/1958

PRIMA ESECUZIONE DI UN PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1631

LEGGE

290

21/03/1958

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA STRAORDINARIA DI LIRE 100 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' PESCHERECCE NELLE ACQUE INTERNE.

1632

LEGGE

336

21/03/1958

ESTENSIONE DELLE GARANZIE PER MUTUI ALLA PROVINCE.

1633

LEGGE

366

21/03/1958

AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE AREZZO-STIA E AREZZO-SINALUNGA E NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 11 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

1634

LEGGE

447

21/03/1958

DELEGA AL GOVERNO PER LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' A FAVORE DEGLI ASSEGNATARI DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO COSTRUITI O DA COSTRUIRE A TOTALE CARICO DELLO STATO OVVERO CON IL SUO CONCORSO O CONTRIBUTO.

1635

LEGGE

315

23/03/1958

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 9 AGOSTO 1954, N. 640, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLE ABITAZIONI MALSANE.

1636

LEGGE

328

24/03/1958

INTEGRAZIONI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1956, N. 859, A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.

1637

LEGGE

358

24/03/1958

PROROGA AL 30 GIUGNO 1960 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA E DI CONFINE PER "JET-FUEL-JP ED IL "CHEROSENE " DESTINATE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.

1638

LEGGE

304

02/04/1958

MODIFICA ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 751, CONCERNENTE REGOLAZIONE DEGLI AUMENTI BIENNALI DEGLI STIPENDI DELLE PAGHE E DELLE RETRIBUZIONI NELLA PRIMA APPLICAZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 19.

[1639

LEGGE

319

02/04/1958

ESONERO DA OGNI SPESA E TASSA PER I GIUDIZI DI LAVORO.] (voce soppressa) (2)

1640

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

846

11/06/1958

REGOLAMENTO PER I CONCORSI PER MERITO DISTINTO E PER GLI ESAMI DI IDONEITA' NELLE CARRIERE DI CONCETTO E PER IL CONCORSO PER ESAMI IN QUELLA ESECUTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.

1641

LEGGE

790

06/08/1958

DISPOSIZIONI SUI CANONI DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI COMPOSTI IN CANAPA NELLE PROVINCE DELLA CAMPANIA.

1642

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1313

12/11/1958

AMMISSIONE ALLA VERIFICAZIONE METRICA DELLA BILANCIA AUTOMATICA A FUNZIONAMENTO ELETTRONICO DENOMINATA "STREETER-AMET".

1643

LEGGE

1018

21/11/1958

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1958, N. 918, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELL'ART. 3 DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1948, N, 1199, RELATIVE ALLA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA ERARIALE SUI CONSUMI DELL'ENERGIA ELETTRICA EFFETTUATI NELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

1644

LEGGE

1072

03/12/1958

NUOVO TERMINE PER IL RINNOVO DI CONCESSIONI DI COLTIVAZIONI DI IDROCARBURI DI CUI ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1957, N. 6.

1645

LEGGE

1094

10/12/1958

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA DIFFUSIONE DELLE SEMENTI SELEZIONATE.

1646

LEGGE

1129

22/12/1958

MODIFICAZIONE ALLO STATUTO DELLA SOCIETA' PER AZIONI "LARDERELLO" PER LO SFRUTTAMENTO DEI GIACIMENTI SALINI ESISTENTI NELLA ZONA PREVISTA DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1939, N. 318, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 GIUGNO 1939, N. 739.

1647

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1105

26/12/1958

NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE SECONDO LA NOMENCLATURA DI CUI ALLA CONVENZIONE FIRMATA DALL'ITALIA A BRUXELLES L'11 GENNAIO 1951, RATIFICATA E RESA ESECUTIVA CON LEGGE 31 OTTOBRE 1952, N.1976, E RELATIVE DISPOSIZIONI PRELIMINARI.

1648

LEGGE

1130

26/12/1958

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 10 E 21 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, CONCERNENTE DISPOSIZIONI PER LE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.

1649

LEGGE

1175

30/12/1958

ESAMI DI ABILITAZIONE ALLA LIBERA DOCENZA - AD ECCEZIONE DELL'ART. 10.

1650

LEGGE

1210

30/12/1958

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL SEGRETARIATO NAZIONALE DELLA MONTAGNA E DELL'UNIONE NAZIONALE DEI COMUNI ED ENTI MONTANI.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1959 - 1964 (1)

1651

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

42

25/01/1959

APPROVAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE PER I RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI.

1652

LEGGE

8

25/01/1959

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 MAGGIO 1955, N. 407, SULLA DISCIPLINA DEL LAVORO DI FACCHINAGGIO.

1653

LEGGE

33

02/02/1959

DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI ALLE SPESE DEI COMUNI DI ASCOLI PICENO, BOLZANO E CAGLIARI PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

1654

LEGGE

100

18/03/1959

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 GENNAIO 1958, N. 3, SULLA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA RILIEVO ALIENAZIONE RESIDUATI.

1655

LEGGE

101

18/03/1959

RELAZIONE ANNUA AL PARLAMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI PER IL MEZZOGIORNO.

1656

LEGGE

141

18/03/1959

CANCELLAZIONE DELLA FOSSA POLESELLA IN PROVINCIA DI ROVIGO E DEL NAVIGLIO DI MARTESANA DALLE LINEE NAVIGABILI.

1657

LEGGE

178

26/03/1959

ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO.

1658

LEGGE

136

01/04/1959

PROROGA DI UN ANNO DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCORSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI, DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955 N. 97.

1659

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

801

07/04/1959

SUDDIVISIONE IN DUE SEPARATI SERVIZI DEL SERVIZIO PERSONALE E AFFARI GENERALI DELLE FERROVIE DELLO STATO E SEPARAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ISTITUTO SPERIMENTALE DELLE FERROVIE DELLO STATO DAL SERVIZIO DEL PERSONALE.

1660

LEGGE

253

09/04/1959

CONCESSIONE GRATUITA DEL PASSAPORTO AGLI EMIGRANTI.

1661

LEGGE

200

14/04/1959

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE, ISTITUITA CON IL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1418.

1662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

426

16/04/1959

MISURA DEGLI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERSI DAI MUTUATARI AGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO.

1663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

167

18/04/1959

VARIAZIONI ALLA TARIFFA DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI.

1664

LEGGE

256

20/04/1959

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 NOVEMBRE 1957, N. 1155, CONCERNENTE IL RIMBORSO ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO DEGLI ONERI E DELLE SPESE DA QUESTA SOSTENUTI PER MOTIVI NON ATTINENTI ALL'ESERCIZIO FERROVIARIO.

1665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

471

28/04/1959

NORME SULLA ESTENSIONE DELLA TUTELA ASSICURATIVA ALLE MALATTIE PROFESSIONALI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA.

1666

LEGGE

394

09/05/1959

DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIANTO DI RADIOCOMUNICAZIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DA PARTE DI AZIENDE, ISTITUZIONI ED ENTI STRANIERI E NORME PER L'USO DELLE STAZIONI RADIOELETTRICHE INSTALLATE A BORDO DI NAVI MERCANTILI E DA DIPORTO IN SOSTA NELLE ACQUE TERRITORIALI.

1667

LEGGE

334

21/05/1959

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 29 OTTOBRE 1954, N. 1045, PER 'ARROTONDAMENTO DEI PAGAMENTI E DELLE RISCOSSIONI DA PARTE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

1668

LEGGE

396

21/05/1959

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO (SV.I.MEZ.).

1669

LEGGE

355

27/05/1959

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.

1670

LEGGE

356

27/05/1959

MODIFICHE ALLE VIGENTI ALIQUOTE DELLA TASSA DI CIRCOLAZIONE SULLE AUTOVETTURE.

1671

LEGGE

357

27/05/1959

AUMENTO DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUI REDDITI DI CATEGORIA A E SULLA PARTE DEI REDDITI IMPONIBILI DI CATEGORIA B CHE ECCEDE LIRE 4.000.000.

1672

LEGGE

358

27/05/1959

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA UNICA SUI GIUOCHI DI ABILITA' E SUI CONCORSI PRONOSTICI.

1673

LEGGE

361

28/05/1959

ELEVAZIONE DEL MINIMO IMPONIBILE AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA COMPLEMENTARE.

1674

LEGGE

402

03/06/1959

RIFORNIMENTO IDRICO DELL'ISOLA DEL GIGLIO.

1675

LEGGE

405

11/06/1959

AUMENTO DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI.

1676

LEGGE

476

26/06/1959

MODIFICAZIONI ALL'ART. 18 DELLA LEGGE 8 MARZO 1943, N. 153, RELATIVA ALLA COSTITUZIONE, ATTRIBUZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI CENSUARIE.

1677

LEGGE

487

26/06/1959

PROVVEDIMENTI PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA ALLA ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI.

1678

LEGGE

490

07/07/1959

COLTIVAZIONE E CESSIONE DELLA BARBABIETOLA ALL'INDUSTRIA ZUCCHERIERA.

1679

LEGGE

550

19/07/1959

PROVVEDIMENTI PER GLI EDIFICI AD USO DI ARCHIVIO DI STATO.

1680

LEGGE

551

19/07/1959

NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24, SUL RIORDINAMENTO DEI SERVIZI DELLE OPERE MARITTIME.

1681

LEGGE

607

21/07/1959

INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 11 APRILE 1953, N. 298, IN MATERIA DI ASSUNZIONE DEL PRIVILEGIO SPECIALE SU IMPIANTI E MACCHINARI DA PARTE DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELL'ITALIA MERIDIONALE (I.SV.E.I. MER.), DELL'ISTITUTO REGIONALE PER IL FINANZIAMENTO ALLE MEDIE E PICCOLE IMPRESE IN SICILIA (I.R.F.I.S.) E DEL CREDITO INSUDTRIALE SARDO (C.I.S.).

1682

LEGGE

701

24/07/1959

AUMENTO DELLE QUOTE ANNUE DI ISCRIZIONE ALLE SEZIONI DI TIRO A SEGNO E ALL'UNIONE ITALIANA DI TIRO A SEGNO NAZIONALE.

1683

LEGGE

615

30/07/1959

MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

1684

LEGGE

558

30/07/1959

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 30, PER IL RIPIANO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI.

1685

LEGGE

559

30/07/1959

CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA PER SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE.

1686

LEGGE

573

30/07/1959

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1959, N. 389, CONCERNENTE AGEVOLAZIONI FISCALI PER LA IMPORTAZIONE NELLO STATO DI VACCINO ANTIPOLIOMIELITICO.

1687

LEGGE

611

30/07/1959

INTEGRAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO.

1688

LEGGE

615

30/07/1959

MODIFICA AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO UNICO DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1952, N. 1902, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELLA APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI.

1689

LEGGE

703

01/08/1959

CREDITO DELLE IMPRESE INDIVIDUALI O IN FORMA ASSOCIATA CHE ESERCITANO L'ATTIVITA' DI ESPORTAZIONE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI PER LA CREAZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE.

1690

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

750

11/08/1959

REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI E DELLE CARRIERE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA' E DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

1691

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1028

17/10/1959

MODIFICAZIONE DELLA MISURA DEL CONTRIBUTO DOVUTO AL FONDO PER LE PENSIONI AL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA.

1692

LEGGE

939

23/10/1959

NORME PER FACILITARE L'EROGAZIONE DEL CREDITO A FAVORE DELLA PESCA COSTIERA ATTRAVERSO LA FONDAZIONE ASSISTENZA E RIFORNIMENTO PESCA (F.A.R.P.).

1693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1042

10/11/1959

SOTTOPOSIZIONE ALLA DISCIPLINA DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1890, N. 6972, DELL'OPERA PER L'ASSISTENZA AI PROFUGHI GIULIANI E DALMATI, CON SEDE IN ROMA E APPROVAZIONE DEL RELATIVO STATUTO ORGANICO.

1694

LEGGE

1001

25/11/1959

RIDUZIONE A META' DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE SUGLI INTERESSI DELLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALLE SOCIETA' PER AZIONI E IN ACCOMANDITA PER AZIONI.

1695

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1114

15/12/1959

TARIFFE DI VENDITA AL PUBBLICO DEI TABACCHI E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.

1696

LEGGE

1071

15/12/1959

ABOLIZIONE DEL BOLLO SULLE BOLLETTE DI MISURA E PESA PUBBLICA E ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DI BOLLO.

1697

LEGGE

1111

15/12/1959

PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 26 MARZO 1959, N. 178, RELATIVA ALL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE DEL MEDIO E DELL'ALTO ADRIATICO.

1698

LEGGE

1079

18/12/1959

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO.

1699

LEGGE

1142

18/12/1959

FINANZIAMENTO DELLA SECONDA FASE ESECUTIVA DEL PIANO QUINQUENNALE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1700

LEGGE

1097

22/12/1959

PROVVEDIMENTI PER LA CINEMATOGRAFIA.

1701

LEGGE

1120

22/12/1959

DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PROFESSORI NOMINATI NEI RUOLI UNIVERSITARI A SEGUITO DI REVISIONE DI CONCORSO.

1702

LEGGE

1130

24/12/1959

NORME MODIFICATIVE E INTEGRATIVE DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

1703

LEGGE

1131

24/12/1959

MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, RECANTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI.

1704

LEGGE

1149

24/12/1959

ISTITUZIONE DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL FRIULI-VENEZIA GIULIA.

1705

LEGGE

1202

30/12/1959

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 175 DELLA LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425, CONCERNENTE LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1706

LEGGE

1215

30/12/1959

PROROGA E MODIFICA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI.

1707

LEGGE

1236

30/12/1959

TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1708

LEGGE

1254

30/12/1959

NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959, SULLE ACQUE E SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DELLE ZONE MONTANE.

1709

LEGGE

16

15/01/1960

ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALLE LEGGI 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 2 APRILE 1958, N. 303, A TALUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI E DI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI DI RUOLO SPECIALE TRANSITORIO.

1710

DECRETO LEGGE

1

19/01/1960

EMISSIONE DI BUONI DEL TESORO NOVENNALI 5% A PREMI CON SCADENZA 1° APRILE 1969.

1711

LEGGE

11

25/01/1960

MODIFICA ALL'ART.1 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1957, N. 744, SULLA STABILITA' NELL'INCARICO DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO DEGLI ISTITUTI E SCUOLE SECONDARIE STATALI.

1712

LEGGE

18

28/01/1960

ANTICIPATA ESECUZIONE DELLE OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE PREVISTE DALLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635.

1713

LEGGE

31

28/01/1960

PROVVIDENZE IN DIPENDENZA DELLE ALLUVIONI, MAREGGIATE E TERREMOTI VERIFICATESI IN ITALIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 10 DICEMBRE 1959.

1714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

53

31/01/1960

RIORDINAMENTO DEGLI STUDI DELLE FACOLTA' DI INGEGNERIA.

1715

LEGGE

39

31/01/1960

MODIFICA ALL'ART. 201 DELLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE FERROVIARIO, APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425.

1716

LEGGE

66

31/01/1960

SOPPRESSIONE DELLA SCUOLA DI OSTETRICIA AUTONOMA DI FERRARA.

1717

LEGGE

26

01/02/1960

RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI- ISPETTORATO GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

1718

LEGGE

35

02/02/1960

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.

1719

LEGGE

40

02/02/1960

AUMENTO DEL LIMITE MASSIMO D'IMPOSTA STABILITO PER LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ED AGRICOLTURA DI VENEZIA.

1720

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

212

19/02/1960

RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO E RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DELLE INFORMAZIONI E DELL'UFFICIO DELLA PROPRIETA' LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA.

1721

LEGGE

163

25/02/1960

ASSESTAMENTO DELLE TASSAZIONI RIGUARDANTI L'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE A CARICO DI SOGGETTI TASSABILI IN BASE AL BILANCIO; L'IMPOSTA SULLE SOCIETA' E L'IMPOSTA SULLE OBBLIGAZIONI.

1722

LEGGE

182

27/02/1960

AUMENTO DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DELL'ASSEGNO GIORNALIERO DI MALATTIA A FAVORE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1723

LEGGE

183

27/02/1960

DELEGA AL GOVERNO AD ATTUARE LA REVISIONE DELLE VIGENTI CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELLO STATO.

1724

LEGGE

265

27/02/1960

AGGIUNTE ALLA TABELLA A, ALLEGATO 2, DELLA LEGGE 13 APRILE 1953, N. 340, ED ALLEGATO D, QUADRO 8-A, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 GENNAIO 1956, N. 16.

1725

LEGGE

190

03/03/1960

PROVVIDENZE IN FAVORE DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE ELEMENTARI PER CIECHI.

1726

LEGGE

237

03/03/1960

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 717, CONTENENTE NORME PER L'ARTE NEI PUBBLICI EDIFICI.

1727

LEGGE

519

20/05/1960

MODIFICAZIONE DEGLI ARTICOLI 114 E 121 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

1728

LEGGE

556

21/05/1960

NUOVE NORME PER IL RECLUTAMENTO DEGLI UFFICIALI DI COMPLEMENTO DELL'ARMA AERONAUTICA, RUOLO NAVIGANTI.

1729

LEGGE

520

22/05/1960

ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI SEGRETARI E REVISIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE ESECUTIVO ED AUSILIARIO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

1730

LEGGE

538

30/05/1960

PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI COLPITE DAL TERREMOTO DI ROCCAMONFINA E DINTORNI.

1731

LEGGE

557

30/05/1960

MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.

1732

LEGGE

623

16/06/1960

DISCIPLINA FISCALE DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DELLA MARGARINA DESTINATA ALL'INDUSTRIA ALIMENTARE.

1733

LEGGE

640

18/06/1960

MODIFICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97, E ULTERIORE PROROGA DELLA MEDESIMA.

1734

LEGGE

650

29/06/1960

DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE DI RAGIONERIA DEI PROVVEDITORATI AGLI STUDI.

1735

LEGGE

676

02/07/1960

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PREVISTO DALL'ARTE. 8 DELLA LEGGE 31 LUGLIO 1954, N. 626, PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE INTESE AD INCREMENTARE LA PRODUTTIVITA'.

1736

LEGGE

677

02/07/1960

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 RELATIVO A DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 647, PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE.

1737

LEGGE

678

06/07/1960

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 28 MARZO 1957, N. 222, E DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1958, N. 83.

1738

LEGGE

755

06/07/1960

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI PER L'AMMINISTRAZIONE DEL PARCO NAZIONALE DELLO STELVIO PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1958-59, 1959-60 E 1960-61.

1739

LEGGE

633

07/07/1960

DELEGA DEL GOVERNO DELLA FACOLTA' DI EMANARE, CON DECRETI AVENTI VALORE DI LEGGE, PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE DELL'ENTRATA ALL'ESPORTAZIONE E D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO ALL'IMPORTAZIONE.

1740

LEGGE

725

10/07/1960

NORME PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER ESAMI E PER TITOLI A 300 POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO IN PROVA DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE PUBBLICATO NELLA "GAZZETTA UFFICIALE" DELL'8 SETTEMBRE 1959, N. 215.

1741

LEGGE

736

10/07/1960

MANTENIMENTO DELLA ISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI CHE PRESTINO SERVIZIO IN OSPEDALI ITALIANI ALL'ESTERO.

1742

LEGGE

726

12/07/1960

NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI DEI MUTUI PER LA FORMAZIONE DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA E PROROGA DELLE NORME SULLA PROPRIETA' CONTADINA.

1743

LEGGE

661

13/07/1960

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1960, N. 406, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLA BENZINA NONCHE' SUGLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI.

1744

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1034

19/07/1960

APPROVAZIONE ED ESECUTORIETA' DELLA CONVENZIONE AGGIUNTIVA STIPULATA IL 21 MAGGIO 1959 TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA R.A.I. RADIOTELEVISIONE ITALIANA.

1745

LEGGE

764

19/07/1960

MODIFICHE ALLE NORME SULLA RESTITUZIONE DEGLI ONERI DOGANALI E SULLE AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA DI CUI ALLA LEGGE 17 LUGLIO 1954, N. 522, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.

1746

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

794

22/07/1960

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'I.G.E. PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.

1747

LEGGE

786

28/07/1960

DETERMINAZIONE DEL LIMITE DI POPOLAZIONE PER LA CORRESPONSIONE DEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589.

1748

LEGGE

851

28/07/1960

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL PROSEGUIMENTO E IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI FERROVIARI IN PROVINCIA DI SAVONA E PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA PAOLA-COSENZA.

1749

LEGGE

787

09/08/1960

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N. 1848, CHE RATIFICA, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 598, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1750

LEGGE

867

09/08/1960

MODIFICHE ALLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1956, N. 1328.

1751

LEGGE

870

11/08/1960

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 14, 24, E 29 DELLA LEGGE 18 GIUGNO 1931, N. 987, PER LA DIFESA DELLE PIANTE COLTIVATE E DEI PRODOTTI AGRARI DELLE CAUSE NEMICHE E SUI RELATIVI SERVIZI.

1752

LEGGE

822

14/08/1960

RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SULLO ZUCCHERO.

1753

LEGGE

823

14/08/1960

ESTENSIONE DEGLI USI AGEVOLATI PER LO ZUCCHERO E PER IL GLUCOSIO.

1754

LEGGE

824

14/08/1960

DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NUOVE NORME IN MATERIA DI TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE.

1755

LEGGE

825

14/08/1960

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1960, N. 590, RECANTE DIMINUZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.

1756

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

905

23/08/1960

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.

1757

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1044

27/08/1960

RIORDINAMENTO DEGLI ENTI PROVINCIALI DEL TURISMO.

1758

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

909

31/08/1960

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.

[1759

LEGGE

1054

22/09/1960

ESTENSIONE DELLE NORME CONTENUTE NEL REGIO DECRETO 8 GENNAIO 1931, N. 148, AL PERSONALE DEGLI AUTOSERVIZI EXTRA URBANI.] (voce soppressa) (2)

1760

LEGGE

1218

14/10/1960

DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEGLI ATTI PER LA FORMAZIONE E L'ARROTONDAMENTO DELLA PICCOLA PROPRIETA' CONTADINA.

1761

LEGGE

1228

14/10/1960

NUOVE NORME PER LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE NEI CONCORSI A CATTEDRE DI SCUOLE SECONDARIE.

1762

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1770

15/10/1960

CONSEGUIMENTO DEI TITOLI DI MECCANICO NAVALE DI I CLASSE PER MOTONAVI E DI MECCANICO NAVALE DI II CLASSE PER MOTONAVI DA PARTE DEI MOTORISTI NAVALI DI PRIMA E DI SECONDA CLASSE.

1763

LEGGE

1236

19/10/1960

PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO RELATIVA A MODIFICAZIONI E SOPPRESSIONI DI UFFICI, ENTI E ISTITUZIONI DI SERVIZI OPERANTI NEL CAMPO DELL'IGIENE E DELLA SANITA' PUBBLICA DI CUI ALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 3 MARZO 1958, N. 296.

1764

LEGGE

1230

20/10/1960

PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE ARTIGIANE IN MATERIA DI EDILIZIA.

1765

LEGGE

1231

20/10/1960

MODIFICA ALL'ART. 36 DELLA LEGGE 7 LUGLIO 1907, N. 429, RELATIVO AI SERVIZI FINANZIARI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1766

LEGGE

1232

20/10/1960

NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 1 MARZO 1957, N. 89, CHE AUTORIZZA UN CONCORSO SPECIALE A POSTI DI DIRETTORE DIDATTICO.

1767

LEGGE

1237

20/10/1960

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRESTAZIONI PER LA DISOCCUPAZIONE INVOLONTARIA.

1768

LEGGE

1253

20/10/1960

PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DA TERREMOTI IN FRIULI NELLA PRIMAVERA DEL 1959.

1769

LEGGE

1254

20/10/1960

PROVVIDENZE CREDITIZIE A FAVORE DI AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI ED AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

1770

LEGGE

1264

20/10/1960

ATTRIBUZIONE DI POSTI DI INSEGNANTE ELEMENTARE AI VINCITORI ED AGLI IDONEI DEL CONCORSO MAGISTRALE AUTORIZZATO CON ORDINANZA MINISTERIALE DEL 27 SETTEMBRE 1958, N. 2580/69, E DI PRECEDENTI CONCORSI.

[1771

LEGGE

1266

20/10/1960

ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI FINANZIERI IN CONGEDO.] (voce soppressa) (2)

1772

LEGGE

1371

21/10/1960

ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SUL BESTIAME.

1773

LEGGE

1319

23/10/1960

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI CAUSATI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE VERIFICATESI IN CALABRIA, LUCANIA E SICILIA DAL 20 GIUGNO 1958 AL 30 APRILE 1960 E IN TOSCANA ED EMILIA DALL'11 DICEMBRE 1959 AL 31 MAGGIO 1960.

1774

LEGGE

1316

25/10/1960

DISCIPLINA DELLA RISCOSSIONE DEI CARICHI ARRETRATI DI IMPOSTE DIRETTE.

1912

LEGGE

1327

26/10/1960

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI.

1775

LEGGE

1327

26/10/1960

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI.

1776

LEGGE

1396

29/10/1960

ISTITUZIONE DEL RUOLO SPECIALE NAZIONALE DI DIRETTORI DELLE SCUOLE ELEMENTARI STATALI PER CIECHI.

1777

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1655

06/11/1960

REGOLAMENTO PER IL CONCORSO DI AMMISSIONE AL RUOLO DEL PERSONALE DIRETTIVO PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEGLI AFFARI ESTERI.

1778

LEGGE

1508

25/11/1960

INTEGRAZIONI DI FONDI PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI PESCHERECCI.

1779

LEGGE

1607

06/12/1960

RUOLI ORGANICI E CARRIERA DEL PERSONALE DI SEGRETERIA DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE MEDIA, CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.

1780

LEGGE

1541

07/12/1960

NORME INTEGRATIVE DELL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RELATIVI RUOLI ORGANICI.

1781

LEGGE

1557

07/12/1960

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I.).

1782

LEGGE

1576

10/12/1960

ISTITUZIONE DELLE FACOLTA' DI MAGISTERO E DI FARMACIA PRESSO L'UNIVERSITA' DI TRIESTE.

1783

LEGGE

1596

12/12/1960

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI AL REGIO DECRETO-LEGGE 18 GIUGNO 1936, N. 1338, CONVERTITO NELLA LEGGE 14 GENNAIO 1937, N. 402, IN MATERIA DI CONCESSIONE DI PERTINENZE IDRAULICHE DEMANIALI A SCOPO DI PIOPPICOLTURA.

1784

LEGGE

1597

12/12/1960

MODIFICAZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 18 GENNAIO 152, N. 43 RECANTE NORME PER IL RECLUTAMENTO.

1785

LEGGE

1483

15/12/1960

ISTITUZIONE DI UNA NUOVA DIREZIONE GENERALE E RIORDINAMENTO DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

1786

LEGGE

1560

15/12/1960

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI TASSE DI RADIODIFFUSIONE.

1787

LEGGE

1611

20/12/1960

MODIFICAZIONE DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 25 GIUGNO 1949, N. 409.

1788

LEGGE

1562

22/12/1960

PROROGA DEL TERMINE DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA STATALE.

1789

LEGGE

1565

22/12/1960

PROROGA, CON MODIFICAZIONI ED AGGIUNTE, DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 31 LUGLIO 1956, N. 897, MODIFICATE E INTEGRATE CON LA LEGGE 22 DICEMBRE 1959, N.1097, SULLA CINEMATOGRAFIA.

1790

LEGGE

1599

22/12/1960

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL PERSONALE DEL SOPPRESSO MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA E DEGLI ENTI DIPENDENTI DAI CESSATI GOVERNI DEI TERRITORI GIA' DI SOVRANITA' ITALIANA IN AFRICA.

1791

LEGGE

1614

22/12/1960

ELEVAZIONE A LIRE CINQUE MILIARDI DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 20 NOVEMBRE 1951 N. 1512.

1792

LEGGE

1726

22/12/1960

ELEVAZIONE DEL LIMITE DI SOMMA PER L'EMISSIONE DELLE APERTURE DI CREDITO PER TALUNE SPESE DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

1793

LEGGE

1676

30/12/1960

NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI.

1794

LEGGE

1727

30/12/1960

ISTITUZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PREPARATORI AL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE FISICA.

1795

LEGGE

1728

30/12/1960

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, PER QUANTO CONCERNE IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE ANNUALI.

1796

LEGGE

1734

30/12/1960

ORDINAMENTO DELL'ISTITUTO STATALE "AUGUSTO ROMAGNOLI" DI SPECIALIZZAZIONE PER GLI EDUCATORI DEI MINORATI DELLA VISTA.

1797

LEGGE

31

02/02/1961

ESONERO DALL'AGGIO ESATTORIALE SUI SOVRACANONI DOVUTI AI COMUNI AI SENSI DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N. 959.

1798

LEGGE

80

10/02/1961

PROROGA E MODIFICHE ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, RIGUARDANTE L'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA AL LAVORO DEI PROFUGHI DAI TERRITORI CEDUTI ALLO STATO JUGOSLAVO CON TRATTATO DI PACE E DELLA ZONA B DEL TERRITORIO DI TRIESTE E DELLE ALTRE CATEGORIE DI PROFUGHI.

1799

LEGGE

84

21/02/1961

PROROGA PER UN QUINQUENNIO, A DECORRERE DAL 1 LUGLIO 1960, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO E ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.

1800

LEGGE

85

21/02/1961

ESTINZIONE DEI DIRITTI DI USO CIVICO SU TERRE VENDUTE DALLO STATO AI COMUNI.

1801

LEGGE

158

05/03/1961

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE IN RELAZIONE AL PIANO DI SVILUPPO DELLA SCUOLA MEDIANTE UTILIZZAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI L. 45.134.000.000 PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1959-60 E 1960-61.

1802

LEGGE

201

05/03/1961

ELEVAZIONE DEI LIMITI DI ETA' PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI SANITARI.

1803

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

390

09/03/1961

DEROGHE AL DIVIETO DI INTRODUZIONE IN ITALIA DEL SALE E DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 37 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA C.E.E.

1804

LEGGE

111

09/03/1961

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1961, N. 2, RECANTE RITOCCHI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA.

1805

LEGGE

171

09/03/1961

COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (I.N.C.I.S.) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI.

1806

LEGGE

181

09/03/1961

NORME IN MATERIA DI RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI NELLE ZONE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

1807

LEGGE

131

14/03/1961

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI INVALIDI E DELLE FAMIGLIE DEI CADUTI DEL CESSATO IMPERO AUSTRO-UNGARICO.

1808

LEGGE

174

14/03/1961

NORME INTESE A SNELLIRE LA PROCEDURA PER L'ASSUNZIONE DI MUTUI A COPERTURA DEI DISAVANZI ECONOMICI DEI BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

1809

LEGGE

183

14/03/1961

RICHIAMO IN VIGORE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1957, N. 1299, SULLA CONCESSIONE DI UN PREMIO AGLI ACQUIRENTI DI AEROMOBILI DA TURISMO.

1810

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

197

30/03/1961

REVISIONE DELLE CONDIZIONI PER IL TRASPORTO DELLE COSE SULLE FERROVIE DELO STATO.

1811

LEGGE

255

03/04/1961

PROVVIDENZE PER LA DIFFUSIONE DI SEMENTI ELETTE DI COTONE.

1812

LEGGE

283

03/04/1961

ESERCIZIO DELLE CONCESSIONI MINERARIE DA PARTE DEGLI ENTI LOCALI.

1813

LEGGE

421

25/04/1961

ISTITUZIONE DEL COMPARTIMENTO DI VERONA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1814

LEGGE

414

05/05/1961

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 7 MAGGIO 1948, N. 598, RATIFICATO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 2 DICEMBRE 1952, N.1848, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1815

LEGGE

430

13/05/

VARIAZIONE DEI COMPENSI DOVUTI ALLE AZIENDE ESERCENTI FERROVIE SECONDARIE E TRAMVIE IN CONCESSIONE PER IL TRASPORTO DEI PACCHI POSTALI.

1816

LEGGE

526

13/06/1961

MODIFICA DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635 (ESECUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE DI PUBBLICO INTERESSE NELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE).

1817

LEGGE

528

13/06/1961

PROVVEDIMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEL PORTO CANALE CORSINI DELL'ANNESSA ZONA INDUSTRIALE DI RAVENNA E DEL PORTO DI VENEZIA

1818

LEGGE

532

23/06/1961

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE PER I CONCOSRSI A POSTI DI SANITARI E FARMACISTI OSPEDALIERI DI CUI ALLA LEGGE 10 MARZO 1955, N. 97.

1819

LEGGE

578

05/07/1961

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 NOVEMBRE 1960, N. 1407, SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OLII DI OLIVA.

1820

LEGGE

668

05/07/1961

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE IN ROMA.

1821

LEGGE

645

08/07/1961

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI MOBILI NEI CONSIGLI DI LEVA.

1822

LEGGE

706

19/07/1961

IMPIEGO DELLA BIACCA NELLA PITTURA.

1823

LEGGE

707

21/07/1961

MODIFICAZIONI ALLE TASSE FISSE MINIME DI REGISTRO ED IPOTECARIE.

1824

LEGGE

729

24/07/1961

PIANO DI NUOVE COSTRUZIONI STRADALI ED AUTOSTRADALI.

1825

LEGGE

649

25/07/1961

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DELLE LEGGI 30 LUGLIO 1959, N. 623 (INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO) E 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 (FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO).

1826

LEGGE

711

26/07/1961

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA TASSA PER L'IMPIANTO E L'ESERCIZIO DI DISTRIBUTORI DI CARBURANTI.

1827

LEGGE

719

26/07/1961

CONTRIBUTO DELLO STATO AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL MIGLIORAMENTO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI.

1828

LEGGE

705

28/07/1961

ELIMINAZIONE DI ABITAZIONI MALSANE, INTERVENTI IN DIPENDENZA DI ALLUVIONI, PROVVIDENZE PER L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE, PROVVEDIMENTI PER L'ISTRUZIONE PUBBLICA, ALTRI PROVVEDIMENTI DIVERSI, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO.

1829

LEGGE

768

28/07/1961

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1961, N. 505, CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1962 DELLA EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1 LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO.

1830

LEGGE

769

28/07/1961

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1961, N. 510, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI DI SEMI.

1831

LEGGE

828

28/07/1961

MODIFICHE AL REGIME TRIBUTARIO DEI CONTRATTI DI APPALTO E DELLE CONCESSIONI DI PUBBLICO SERVIZIO AGLI EFFETTI DELL'IMPOSTA DI REGISTRO.

[1832

LEGGE

830

28/07/1961

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI AI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE E MIGLIORAMENTI PER ALCUNE CATEGORIE DI PENSIONATI DEL FONDO ISTITUITO CON L'ARTICOLO 8 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1923, N. 2311.] (voce soppressa) (3)

1833

LEGGE

835

28/07/1961

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO, DI IMPOSTA SULLA PUBBLICITA', DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DI TASSE AUTOMOBILISTICHE.

1834

LEGGE

838

28/07/1961

ESONERO DA IMPOSIZIONI TRIBUTARIE DEI REDDITI MINIMI DEI TERRENI.

1835

LEGGE

849

28/07/1961

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEI GIUOCHI DI ABILITA' E DEI CONCORSI PRONOSTICI ESERCITATI DALLO STATO.

1836

LEGGE

834

03/08/1961

ADATTAMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DELLE "NUOVE COSTRUZIONI FERROVIARIE" ALLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO APPROVATO CON LEGGE 26 MARZO 1958, N. 425.

[1837

LEGGE

851

03/08/1961

ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA ANNESSA AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 GIUGNO 1953, N. 492, CONCERNENTE NUOVE NORME SULL'IMPOSTA DI BOLLO, E CONCESSIONE DI PREMI DI OPEROSITA' E PER LA SCOPERTA E LA REPRESSIONE DI REATI.] (voce soppressa) (2)

1838

LEGGE

852

03/08/1961

RIVALUTAZIONE DELL'ASSEGNO ORDINARIO ANNUALE STABILITO IN FAVORE DELL'ISTITUTO DI MALARIOLOGIA DALL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1933, N. 1185, CONVERTITO NELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1934, N. 288.

1839

LEGGE

975

30/09/1961

MODIFICHE ALLA LEGGE 21 DICEMBRE 1960, N. 1521.

1840

LEGGE

1278

18/10/1961

COMPENSI AL PERSONALE INCARICATO DELLE FUNZIONI DI MEDICO E VETERINARIO PROVINCIALE.

1841

LEGGE

1245

23/10/1961

VALIDITA', PER LA CLASSE DI CONCORSO VI AVV., DELLA ABILITAZIONE PER LA CLASSE DI CONCORSO F I.

1842

LEGGE

1196

31/10/1961

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1843

LEGGE

1232

03/11/1961

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI RELATIVI ALL'USO DI LINEE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI APPARATI TELEGRAFICI DI PROPRIETA' DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEI CANONI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE DI LINEE ED APPARATI PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI O DI TERZI, E PER LA DETERMINAZIONE DI QUOTE DI SPESE GENERALI, DI SURROGAZIONE E DI APPOGGIO.

1844

LEGGE

1247

08/11/1961

NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 MARZO 1958, N. 199, RELATIVA ALLA DEVOLUZIONE AL MINISTERO DELLA AGRICOLTURA E DELLE FORESTE DELL'ESERCIZIO DELLE ATTRIBUZIONI STATALI IN MATERIA ALIMENTARE.

1845

LEGGE

1255

03/11/1961

REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITA' E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI.

1846

LEGGE

1281

10/11/1961

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE IN MATERIA FISCALE.

1847

LEGGE

1268

14/11/1961

COSTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI PALERMO E PROVVEDIMENTI PER L'ESECUZIONE DEL PIANO REGOLATORE DELLE OPERE PORTUALI.

1848

LEGGE

1296

18/11/1961

ADEGUAMENTO DI ALCUNE VOCI DELLA TARIFFA DELLA LEGGE DI BOLLO E DI QUELLA SULLE TASSE PER IL PUBBLICO REGISTRO A AUTOMOBILISTICO.

1849

LEGGE

1283

24/11/1961

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE PER GLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.

1850

LEGGE

1301

29/11/1961

NORMA INTERPRETATIVA DELL'ARTICOLO 1 DEL REGIO DECRETO 18 MAGGIO 1931, N. 544 "CONCENTRAMENTO NEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DI SERVIZI RELATIVI ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI PER CONTO DELLO STATO" NEI RIGUARDI DEGLI EDIFICI UNIVERSITARI ED AFFINI.

1851

LEGGE

1327

01/12/1961

MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MARINA MERCANTILE E DEL COMITATO CENTRALE DEL LAVORO PORTUALE.

1852

LEGGE

1330

02/12/1961

ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.

1853

LEGGE

1256

04/12/1961

DETERMINAZIONE DELLE PIANTE ORGANICHE DEL PERSONALE DELLE FERROVIE DELLO STATO ED ATTINENTI MODIFICHE ALLO STATO GIURIDICO.

1854

LEGGE

1266

08/12/1961

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1961, N. 1029, RECANTE MODIFICAZIONI DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI FIBRE TESSILI.

1855

LEGGE

1304

15/12/1961

ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE.

1856

LEGGE

1463

16/12/1961

MODIFICA DELLA LEGGE 2 NOVEMBRE 1955, N. 1117, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE CIVILE E MILITARE LIBICO ED ERITREO GIA' DIPENDENTE DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA LIBIA E DELL'ERITREA.

1857

LEGGE

1525

16/12/1961

AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA-CORNO IN PROVINCIA DI UDINE.

1858

LEGGE

1348

20/12/1961

NUOVE INTEGRAZIONI DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1959, N. 1089, SULLO STATO E L'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1859

LEGGE

1370

20/12/1961

RIDUZIONE DEI CANONI DI AFFITTO DEI FONDI RUSTICI COLTIVATI A TABACCO, E DANNEGGIATI DALLA PERONOSPORA TABACINA NELLA CAMPAGNA AGRARIA 1960-61.

1860

LEGGE

1339

21/12/1961

APPROVAZIONE DELLA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIOE CON L'INQUADRAMENTO DELLE SOTTOVOCI DELLA TARIFFA NAZIONALE IN QUELLE CORRISPONDENTI DELLA TARIFFA DOGANALE ESTERA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E CON IL REGIME DAZIARIO IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 1962.

1861

LEGGE

1527

21/12/1961

DETERMINAZIONE DEI PREZZI DELLE SANSE.

1862

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1551

21/12/1961

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1429.

1863

LEGGE

1552

21/12/1961

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DI COSE DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO.

1864

LEGGE

22

24/01/1962

IMPIEGO DA PARTE DI ENTI PUBBLICI, DI SOCIETA' PER AZIONI ED A RESPONSABILITA' LIMITATA, AZIENDE ED ISTITUTI DI CREDITO E ALTRI, DI MACCHINE ELETTRICHE BOLLATRICI PER LA CORRESPONSIONE DELL'IMPOSTA DI BOLLO.

1865

LEGGE

23

24/01/1962

DEROGA ALL'ART. 47 DEL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3269, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE IMPOSTE DI REGISTRO.

1866

LEGGE

25

25/01/1962

PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E 13 GENNAIO 1915.

1867

LEGGE

6

26/01/1962

PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO DI SOSPENDERE O RIDURRE I DAZI DOGANALI E DI EMANARE PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE IL RITMO DELLE MODIFICAZIONI DELLE TARIFFE DOGANALI STABILITE DAL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA E PER ANTICIPARE LA PROGRESSIVA INSTALLAZIONE DELLA TARIFFA DOGANALE COMUNE.

1868

LEGGE

18

30/01/1962

RISANAMENTO DI QUATTRO MANDAMENTI E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO.

1869

LEGGE

28

30/01/1962

PROVVEDIMENTI PER IL RISANAMENTO DEI MANDAMENTI MONTE DI PIETA', PALAZZO REALE, TRIBUNALE E CASTELLAMMARE E DELLE ZONE RADIALI ESTERNE DI BORGO E DENISINNI NEL COMUNE DI PALERMO.

1870

LEGGE

15

10/02/1962

RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI ED IMPOSIZIONI DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI ESTERA PROVENIENZA.

1871

LEGGE

153

12/04/1962

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 MARZO 1950, N. 181, RELATIVAMENTE ALLE ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO.

[1872

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1263

14/04/1962

ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA PER IL REGOLAMENTO DI ALCUNE QUESTIONI DI CARATTERE PATRIMONIALE, ECONOMICO E FINANZIARIO CON SCAMBI DI NOTE, CONCLUSO A BONN IL 2 GIUGNO 1961.] (voce soppressa) (2)

1873

LEGGE

187

16/04/1962

ABOLIZIONE DEL LIMITE PER L'EMISSIONE DEGLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO DI CUI ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1614.

1874

LEGGE

206

18/04/1962

VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE DELLE CATEGORIE A E B.

1875

LEGGE

208

18/04/1962

MODIFICHE ALLA TASSA PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE.

1876

LEGGE

195

21/04/1962

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE, AI SENSI DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DI CONTRIBUTI IN ANNUALITA' PER LA COSTRUZIONE DI CASE POPOLARI.

1877

LEGGE

226

21/04/1962

RITENUTE DI ACCONTO SU COMPENSI SOGGETTI ALL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE IN CATEGORIA C-1 E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRIBUTI GOVERNATIVI.

1878

LEGGE

211

27/04/1962

RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1879

LEGGE

904

19/06/1962

MODIFICHE ALLE NORME DI RISCOSSIONE DEI CANONI DI UTENZE DI ACQUA DA PARTE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.

1880

LEGGE

884

26/06/1962

NORMA INTEGRATIVA DELL'ART.91 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N. 469, SULL'ORDINAMENTO DEI SERVIZI ANTINCENDI E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

1881

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

885

26/06/1962

ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1882

LEGGE

569

29/06/1962

PROROGA DEL REGIME VINCOLISTICO DEGLI IMMOBILI ADIBITI AD UNO DIVERSO DALL'ABITAZIONE.

1883

LEGGE

921

06/07/1962

NORME SUI SUSSIDI DEI LEBBROSI E DEI FAMILIARI A LORO CARICO.

1884

LEGGE

890

10/07/1962

INTEGRAZIONI E MODIFICHE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177, SUI PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA CALABRIA.

1885

LEGGE

908

10/07/1962

INTEGRAZIONE DELLA COMMISSIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 6 DICEMBRE 1947, N. 1501, PORTANTE DISPOSIZIONI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

1886

LEGGE

1101

18/07/1962

MODIFICHE ED AGGIUNTE ALLE NORME CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 1947, N. 940, NELLA LEGGE 29 LUGLIO 1949, N. 531, E NELLA LEGGE 28 DICEMBRE 1952, N. 4436, RELATIVE ALLA MAGGIORAZIONE DEI SUSSIDI DA CONCEDERE AI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI SUCCEDUTISI DAL 1908 AL 1936 INCLUSO.

1887

LEGGE

1103

21/07/1962

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 3 MAGGIO 1948, N. 937, CONCERNENTE IL RIPRISTINO DEI BENEFICI FISCALI A FAVORE DELLE SOCIETA' NAZIONALI ASSUNTRICI DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA.

1888

LEGGE

1053

27/07/1962

PROROGA DELLE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.

1889

LEGGE

1113

27/07/1962

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1955, N. 1293, SULLA ISTRUZIONE PROFESSIONALE DEI CIECHI.

1890

LEGGE

1228

27/07/1962

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ISTITUTI DI CREDITO A MEDIO E LUNGO TERMINE.

1891

LEGGE

1185

02/08/1962

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GIUGNO 1962, N. 570 CONCERNENTE LA PROROGA FINO AL 30 GIUGNO 1964 DELL'EFFICACIA DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1955, N. 403, CONVERTITO NELLA LEGGE 1° LUGLIO 1955, N. 551, E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO, RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI ALIQUOTE RIDOTTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE E DELLA SOVRIMPOSTA DI CONFINE PER IL "JET-FUEL JP4" ED IL "CHEROSENE" DESTINATI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA.

1892

LEGGE

1331

02/08/1962

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 2 E 62 DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE RIGUARDANTI LA LEVA MARITTIMA, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 LUGLIO 1932, N. 1365, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

1893

LEGGE

1332

12/08/1962

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 3 GIUGNO 1949, N.320, SULLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA DI PERSONE SCOMPARSE PER FATTI DIPENDENTI DALLA SITUAZIONE POLITICO-MILITARE DETERMINATASI TRA IL 10 GIUGNO 1940 E IL 31 DICEMBRE 1945.

1894

LEGGE

1341

16/08/1962

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEI CENSIMENTI GENERALI.

1895

LEGGE

1360

18/08/1962

DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 991, DAL 1 LUGLIO 1962 AL 30 GIUGNO 1967, E PER L'ESPROPRIO E L'ACQUISTO DI TERRENI MONTANI ABBANDONATI.

1896

LEGGE

1430

29/09/1962

NORME IN MATERIA DI PAGAMENTO DEI FITTI IN GRANO.

1897

LEGGE

1492

05/10/1962

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 DICEMBRE 1947, N. 1598, SULLA INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

1898

LEGGE

1485

13/10/1962

ISCRIZIONE DELL'IDROVIA DAL TICINO PER MILANO-NORD AL MINCIO TRA LE LINEE NAVIGABILI DI 2° CLASSE.

1899

LEGGE

1550

18/10/1962

UNIFICAZIONE DEI TAGLI DI CARTA BOLLATA.

1900

LEGGE

1551

18/10/1962

NORME SULL'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DELLE GUARDIE DI FINANZA.

1901

LEGGE

1543

23/10/1962

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 91 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938 N. 1165, SULL'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA.

1902

LEGGE

1633

08/11/1962

SISTEMAZIONE NEGLI ORGANICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI DI PERSONALE STRAORDINARIO.

1903

LEGGE

1609

14/11/1962

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 20 GIUGNO 1955, N. 519, RECANTE DISPOSIZIONI SULL'ORDINAMENTO DELL'AVVOCATURA DELLO STATO.

1904

LEGGE

1616

14/11/1962

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

1905

LEGGE

1619

14/11/1962

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE.

1906

LEGGE

1677

22/11/1962

MODIFICA ALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

1907

LEGGE

1706

22/11/1962

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 20 OTTOBRE 1954, N. 1044, RICHIAMATA DALLA LEGGE 27 MAGGIO 1959, N. 355, IN MATERIA DI ACCERTAMENTO DI VALORE NEI TRASFERIMENTI DI FONDI RUSTICI INTEGRAZIONI ED AGGIUNTE.

1908

LEGGE

1708

22/11/1962

PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE LA LIBERA NAVIGAZIONE SUL FIUME PO MEDIANTE DIVIETO DI COSTRUZIONE DI PONTI DI CHIATTE E COSTRUZIONE DI PONTI STABILI IN SOSTITUZIONE DEGLI ATTUALI PONTI DI CHIATTE.

1909

LEGGE

1709

22/11/1962

NORME PER IL CONFERIMENTO DELLA STABILITA' D'IMPIEGO AL PERSONALE DEI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI.

1910

LEGGE

1651

25/11/1962

NORME PER LA ELEZIONE DEI SENATORI ASSEGNATI ALLA CIRCOSCRIZIONE DI TRIESTE.

1911

LEGGE

1697

29/11/1962

MODIFICHE ALL' ART. 9 DELLA LEGGE 27 GIUGNO 1957, N. 464, CONCERNENTE SGRAVI FISCALI SU OLI MINERALI DISTILLATI E GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI.

1912

LEGGE

1689

03/12/1962

NORME IN MATERIA DI ALLESTIMENTI DIFENSIVI SULLE NAVI MERCANTILI.

1913

LEGGE

1701

12/12/1962

NORME INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER I LAVORATORI AGRICOLI E DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1955, N. 1534, RECANTE NORME PER IL DECENTRAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

1914

LEGGE

1702

12/12/1962

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL GRUPPO SANGUIGNO NELLE PATENTI DI GUIDA.

1915

LEGGE

1716

18/12/1962

MODIFICAZIONI DELLA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI.

1916

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1717

18/12/1962

MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 LETTERA C), DELLA LEGGE 19 GIUGNO 1940, N. 762, CHE CONVERTE IN LEGGE CON MODIFICAZIONI, IL REGIO DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1940, N. 2, ISTITUTIVO DI UNA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

1917

LEGGE

1740

18/12/1962

NORME PER L'INQUADRAMENTO NEI RUOLI DEGLI ISTITUTI TECNICI FEMMINILI DEL PERSONALE DIRETTIVO, INSEGNANTE E TECNICO DELLE SOPPRESSE SCUOLE DI MAGISTERO FEMMINILE E DELLE SCUOLE PROFESSIONALI FEMMINILI.

1918

LEGGE

1748

18/12/1962

MODIFICHE ALLA LEGGE 13 AGOSTO 1959, N. 904.

1919

LEGGE

1719

20/12/1962

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

1920

LEGGE

1743

20/12/1962

INTEGRAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEGLI INSEGNANTI E CAPI DI ISTITUTI DELLA ISTRUZIONE SECONDARIA PROVENIENTI DALLE SCUOLE DI AVVIAMENTO DEI COMUNI DI AUTONOMIA SCOLASTICA.

1921

LEGGE

1749

20/12/1962

PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE ESECUTIVO DELLA SCUOLA.

1922

LEGGE

1750

20/12/1962

INTEGRAZIONE ALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 29 GIUGNO 1960, N. 656, RELATIVA ALLA DISCIPLINA DEI PICCOLI PRESTITI DA PARTE DELLE CASSE MUTUE O SOVVENZIONI MINISTERIALI E DI ISTITUZIONI SIMILARI.

1923

LEGGE

1751

20/12/1962

ESTENSIONE AL PERSONALE TECNICO DIPENDENTE DAGLI ENTI LOCALI DELLE DIPENDENZE PREVISTE DALLA LEGGE 24 LUGLIO 1954, N. 596.

1924

LEGGE

1744

29/12/1962

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI DI REGISTRO, DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA E DEL BOLLO AI CONTRATTI DI LOCAZIONE DEI BENI IMMOBILI URBANI.

1925

LEGGE

1754

31/12/1962

ISTITUZIONE DI UNA INDENNITA' DI STUDIO PER IL PERSONALE DELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA.

1926

LEGGE

1866

31/12/1962

MODIFICHE ALL'ART. 5 DELLA LEGGE 8 DICEMBRE 1956, N. 1378.

1927

LEGGE

4

03/01/1963

PROVVIDENZE STRAORDINARIE A FAVORE DI ZONE ALLUVIONATE O TERREMOTATE NEGLI ANNI 1960 E 1961.

1928

LEGGE

13

06/01/1963

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 DICEMBRE 1959, N. 1236, CONCERNENTE IL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

1929

LEGGE

39

11/01/1963

ISTITUZIONE DI DIRITTI ANTI-DUMPING E DI DIRITTI COMPENSATIVI.

1930

LEGGE

31

26/01/1963

DISPOSIZIONE PER L'AMMISSIONE A CONTRIBUTO DELLA SPESA PER LA SISTEMAZIONE DELLE STRADE CLASSIFICATE PROVINCIALI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, O NON COMPRESE NEI PIANI DI CUI ALL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE STESSA.

1931

LEGGE

47

26/01/1963

NORME RELATIVE ALL'EDILIZIA SCOLASTICA PREFABBRICATA.

1932

LEGGE

105

30/01/1963

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO E DI CONTRIBUTI ANNUI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE.

1933

LEGGE

49

03/02/1963

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1956, N. 515, CONTENENTE NORME PER I CONCORSI AD AGENTI DI CAMBIO.

1934

LEGGE

50

03/02/1963

MODIFICA DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 3 GENNAIO 1960, N. 5, CONCERNENTE RIDUZIONE DEL LIMITE DI ETA' PENSIONABILE PER I LAVORATORI DELLE MINIERE, CAVE E TORBIERE.

1935

LEGGE

51

03/02/1963

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1955, N. 1064, RECANTE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE GENERALITA' IN ESTRATTI, ATTI E DOCUMENTI E MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DELLO STATO CIVILE.

1936

LEGGE

56

03/02/1963

RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1962, 1963, 1964 E 1965.

1937

LEGGE

75

03/02/1963

PROVVEDIMENTI INTEGRATIVI PER L'EDILIZIA SCOLASTICA.

[1938

LEGGE

77

03/02/1963

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI.] (voce soppressa) (2)

1939

LEGGE

92

03/02/1963

AUTORIZZAZIONE DELLE SPESA DI L. 6.600.000.000 PER LA SISTEMAZIONE DELL'IDROVIA PADOVA-VENEZIA.

1940

LEGGE

103

03/02/1963

PAGAMENTO DEL GRANO DISTRIBUITO GRATUITAMENTE PER USO DI SEMINA A FAVORE DEI COLTIVATORI DANNEGGIATI DA AVVERSITA' NATURALI.

1941

LEGGE

108

03/02/1963

MODIFICAZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 10 NOVEMBRE 1954, N. 1087, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI OPERE IRRIGUE E DI COLONIZZAZIONE.

1942

LEGGE

110

03/02/1963

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E DELLE SEZIONI SPECIALI DI RIFORMA FONDIARIA.

1943

LEGGE

116

03/02/1963

DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE NORME PER LA TUTELA DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE DEI MOSTI E DEI VINI.

1944

LEGGE

119

04/02/1963

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERI INFERMI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.

1945

LEGGE

120

04/02/1963

ISTITUZIONE DI UN QUADRO SPECIALE PER I MAESTRI NON DI RUOLO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA.

1946

LEGGE

46

09/02/1963

MODIFICA ALLA LEGGE 7 OTTOBRE 1947, N. 1058, CONTENENTE NORME PER LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE ANNUALE DELLE LISTE ELETTORALI.

1947

LEGGE

59

09/02/1963

NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.

1948

LEGGE

130

09/02/1963

NORMA INTERPRETATIVA IN MATERIA DI CONCORSO STATALE SUI PRESTITI DI ESERCIZIO DI CUI AGLI ARTICOLI 16, LETTERA A), E 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454.

1949

LEGGE

153

09/02/1963

ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SPECIALE PER ARCHIVISTI BIBLIOTECARI DELLA UNIVERSITA' DI ROMA.

1950

LEGGE

223

09/02/1963

ISTITUZIONE DEL CONSORZIO PER IL PORTO DI CIVITAVECCHIA.

1951

LEGGE

234

09/02/1963

MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DI CASE PER FERIE E DI OSTELLI PER LA GIOVENTU'.

1952

LEGGE

325

09/02/1963

RISOLUZIONE CONSENSUALE DELLA CONCESSIONE DELLA FERROVIA SONDRIOTIRANO CON INCLUSIONE DELLA LINEA NELLA RETE STATALE.

1953

LEGGE

98

11/02/1963

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DEL PATRIMONIO DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO.

1954

LEGGE

145

14/02/1963

MODIFICHE AGLI ARTICOLI 19 E 27 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, SULLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO.

1955

LEGGE

1343

14/02/1963

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DEBITO PUBBLICO.

1956

LEGGE

76

14/02/1963

MODIFICHE ALLE NORME CONCERNENTI PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.

1957

LEGGE

163

14/02/1963

INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 21 MARZO 1958, N.290, RELATIVA ALL'INCREMENTO ED AL POTENZIAMENTO DELLA PESCA E DELLE PISCICOLTURA NELLE ACQUE INTERNE.

1958

LEGGE

133

15/02/1963

TRASFORMAZIONE DELL'U.N.R.R.A.-CASAS IN ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE (I.S.E.S.).

1959

LEGGE

147

15/02/1963

NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.885, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

[1960

LEGGE

137

15/02/1963

MODIFICA ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, CONCERNENTE LA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO.] (voce soppressa) (2)

1961

LEGGE

147

15/02/1963

NORMA INTEGRATIVA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 26 GIUGNO 1962, N.883, RELATIVA ALL'ISTITUZIONE DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

1962

LEGGE

149

15/02/1963

PROVVEDIMENTO PER I FARMACISTI PROFUGHI GIA' TITOLARI DI FARMACIA.

1963

LEGGE

150

15/02/1963

MODIFICA DELL'ART. 18 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, E INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 117 DEL TESTO UNICO PER LA FINANZA LOCALE.

1964

LEGGE

151

15/02/1963

MODIFICAZIONI DEGLI ARTICOLI 41, 66 E 67 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE APPROVATE CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

1965

LEGGE

67

18/02/1963

ABOLIZIONE DEL FONDO NAZIONALE DI SOCCORSO INVERNALE, FINANZIAMENTO DEGLI ENTI COMUNALI DI ASSISTENZA E ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE AI DIRITTI ERARIALI SUI PUBBLICI SPETTACOLI E ALLA TASSA DI LOTTERIA.

1966

LEGGE

87

18/02/1963

ORDINAMENTO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

1967

LEGGE

190

18/02/1963

MODIFICHE IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO DEI LAVORI IN ORO, IN PLATINO ED IN ARGENTO.

1968

LEGGE

243

18/02/1963

PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I CIECHI "REGINA MARGHERITA" E DEL "CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO".

1969

LEGGE

318

18/02/1963

INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ART. 9 DELLA LEGGE 31 MARZO 1961, N. 301, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.

1970

LEGGE

244

21/02/1963

NORME GENERALI RELATIVE AGLI ONORARI ED AI COMPENSI PER LE PRESTAZIONI MEDICO-CHIRURGICHE E ISTITUZIONE DELLA RELATIVA TARIFFA.

1971

LEGGE

251

21/02/1963

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 151, LETTERA D), DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645, NEI RIGUARDI DEGLI ENTI FIERISTICI IN PARTICOLARE SITUAZIONE.

1972

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

138

25/02/1963

NORME RELATIVE AGLI INDENNIZZI DA CORRISPONDERE ALLE IMPRESE ASSOGGETTATE A TRASFERIMENTO ALL'ENEL.

1973

LEGGE

258

25/02/1963

NORME REGOLATRICI DELL'ASSETTO E DELLA ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

1974

LEGGE

166

02/03/1963

ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 100 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E AUMENTO DEL CONTRIBUTO DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 42 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073.

1975

LEGGE

191

02/03/1963

PROROGA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE, LOCANDA E DEL VINCOLO ALBERGHIERO.

1976

LEGGE

265

02/03/1963

AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER LA CONCESSIONE DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE INDUSTRIALI, COMMERCIALI ED ARTIGIANE DANNEGGIATE O DISTRUTTE A SEGUITO DI PUBBLICHE CALAMITA'.

1977

LEGGE

267

02/03/1963

ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI FISCALI ALLE OPERAZIONI DI CREDITO ARTIGIANO ASSISTITE DA PROVVIDENZE LEGISLATIVE PROVINCIALI NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE.

1978

LEGGE

291

02/03/1963

TRATTAMENTO TRIBUTARIO DEGLI ENTI AUTONOMI PORTUALI E DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI DEI PORTI.

1979

LEGGE

362

02/03/1963

MODIFICHE CON INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1955, N. 908, RIGUARDANTE LA COSTITUZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DI TRIESTE E NELLA PROVINCIA DI GORIZIA.

1980

LEGGE

387

02/03/1963

NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 MARZO 1953, N. 269, SULLA CORRESPONSIONE DI INDENNIZZI PER BENI, DIRITTI ED INTERESSI, SITUATI NELLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE.

[1981

LEGGE

245

05/03/1963

LIMITAZIONE DELL'IMPIEGO DEL BENZOLO E SUOI OMOLOGHI NELLE ATTIVITA' LAVORATIVE.] (voce soppressa) (2)

1982

LEGGE

322

05/03/1963

NORME TRANSITORIE IN TEMA DI ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E DI ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA.

1983

LEGGE

180

12/03/1963

INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E DELL'ARTIGIANATO, NONCHE' VARIAZIONI AL BILANCIO DELLO STATO ED A QUELLI DI AMMINISTRAZIONI AUTONOME PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1962-63.

1984

LEGGE

1327

15/05/1963

CONSEGUIMENTO DEL BREVETTO DI MARITTIMO ABILITATO PER IMBARCAZIONI DI SALVATAGGIO.

1985

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

729

22/05/1963

NORME RELATIVE ALL'OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DEI DATI CONCERNENTI LE ATTIVITA' ELETTRICHE E AL TRASFERIMENTO DELLA IMPRESE DI CUI AL N. 8 DELL'ART. 4 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N.1643.

1986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2398

04/06/1963

ISTITUZIONE E CONCESSIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO DI LINEA.

1987

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1011

04/08/1963

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1962, N. 1552, RELATIVO ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO DEI SANITARI E DELLE OSTETRICHE OSPEDALIERE.

1988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1237

11/08/1963

COMPETENZE MEDIE DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA NAZIONALE PER LA PREVIDENZA MARINARA.

1989

LEGGE

1316

27/09/1963

ABROGAZIONE DELL'ART. 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 GIUGNO 1945, N. 399, RECANTE MODIFICAZIONI DEL TRATTAMENTO TRIBUTARIO E DEGLI EMOLUMENTI DOVUTI SUGLI ATTI DA PRODURSI AL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO.

1990

LEGGE

1317

27/09/1963

MODIFICAZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA DI REGISTRO SUI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI.

1991

LEGGE

1442

19/10/1963

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1963, N. 1180, CONCERNENTE MODIFICAZIONI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI.

1992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1730

23/10/1963

MODIFICHE AL REGIO DECRETO 3 MARZO 1927, N. 478, CONTENENTE NORME PER LA PRODUZIONE ED IL COMMERCIO DELLE SPECIALITA' MEDICINALI.

1993

LEGGE

1481

23/10/1963

NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

1994

LEGGE

1458

31/10/1963

CONDONO IN MATERIA TRIBUTARIA DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE.

1995

LEGGE

1459

31/10/1963

MODIFICHE ALLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER ALCUNI PRODOTTI DI LUSSO.

1996

LEGGE

1460

04/11/1963

DISPOSIZIONI PER L'INCREMENTO DELL'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

1997

LEGGE

1523

06/11/1963

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1963, N. 1358, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DEI TERMINI NEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI BELLUNO ED UDINE COLPITI DAL DISASTRO DEL VAJONT.

1998

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2204

13/11/1963

NORME SPECIALI PER IL CONSEGUIMENTO DELL'ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE IN LINGUA TEDESCA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO.

1999

LEGGE

1544

13/11/1963

FACILITAZIONE PER LA RESTITUZIONE DELL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI.

2000

LEGGE

1540

14/11/1963

AUMENTO DELLE PRESTAZIONI ECONOMICHE AI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DALL'ASSICURAZIONE CONTRO LA TUBERCOLOSI.

2001

LEGGE

1855

23/12/1963

RISCATTO E GESTIONE COMMISSARIALE DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE.

2002

LEGGE

1868

27/12/1963

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1963, N. 1408, RECANTE NORME PER ASSICURARE GLI INTERVENTI INDISPENSABILI PER LA SICUREZZA DELLE ZONE COLPITE DALLA SCIAGURA DELLA DIGA DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.

2003

LEGGE

1878

27/12/1963

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEGLI ARTICOLI 4 E 6, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 19 MARZO 1955, N. 160, IN MATERIA DI PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO.

2004

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2194

31/12/1963

DETERMINAZIONE DELL'ADDIZIONALE AL CONTRIBUTO PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE, PER L'ASSISTENZA DI MALATTIA AI PENSIONATI, AI SENSI DELL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 31 GENNAIO 1961, N. 1443.

2005

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

2

22/01/1964

RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO IN APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 1962, N. 1860, SULL'IMPIEGO PACIFICO DELL'ENERGIA NUCLEARE.

2006

LEGGE

3

03/02/1964

NORME PER LA ELEZIONE E LA CONVOCAZIONE DEL PRIMO CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E DISCIPLINA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' E DEL CONTENZIOSO ELETTORALE.

2007

LEGGE

38

14/02/1964

PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2008

LEGGE

112

24/02/1964

MODIFICHE ALLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 261, IN MATERIA DI AUTORIZZAZIONE DI NUOVI FINANZIAMENTI PER L'INDUSTRIALIZZAZIONE DELL'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE.

2009

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

272

09/03/1964

ELENCO DEI LAVORI LEGGERI CONSENTITI AI MINORI DI ETA' NON INFERIORE AI TREDICI ANNI.

2010

LEGGE

127

12/03/1964

DEROGA ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1956, N. 1300, PER LA DEVOLUZIONE ALL'UFFICIALE SANITARIO COMUNALE O CONSORZIALE DEL PARERE SUI PROGETTI DI COSTRUZIONE DI FABBRICATI RURALI.

2011

LEGGE

115

02/03/1964

ISTITUZIONE DI 20 POSTI DI PROFESSORE DI RUOLO E DI 150 POSTI DI ASSISTENTE ORDINARIO NELLE UNIVERSITA' E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

2012

LEGGE

188

02/04/1964

MODIFICA ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1619, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA GENERALE.

2013

LEGGE

189

12/04/1964

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1964, N. 25, ADOTTATO AI SENSI DELL'ART. 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLA BENZINA, DEGLI IDROCARBURI ACICLICI SATURI E NAFTENICI, LIQUIDI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTORIZZAZIONE.

2014

LEGGE

310

26/04/1964

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO.

2015

LEGGE

311

08/05/1964

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI DI SVILUPPO.

2016

LEGGE

402

20/05/1964

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 SETTEMBRE 1961, N. 1668, CONCERNENTI LA PIANTA ORGANICA DEGLI OPERAI DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

2017

LEGGE

370

22/05/1964

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT.

2018

LEGGE

380

23/05/1964

NORME RELATIVE AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI.

2019

LEGGE

403

23/05/1964

NORME IN MATERIA DI INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI A SEGUITO DELL'ABOLIZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE DI CONSUMO SUL VINO.

2020

LEGGE

404

23/05/1964

PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNICA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA.

[2021

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

655

23/05/1964

ARTT. DA 19 A 30 NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI ECONOMICI E POPOLARI.] (voce soppressa) (3)

2022

LEGGE

486

13/06/1964

MODIFICA DELL'ART. 29 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454, RECANTE IL PIANO QUINQUENNALE PER LO SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA.

2023

LEGGE

477

14/06/1964

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59 RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.

2024

LEGGE

462

21/06/1964

INTEGRAZIONI AGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 18 FEBBRAIO 1963, N. 318, CONCERNENTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA DELLE COSTRUZIONI NAVALI E DELL'ARMAMENTO.

2025

LEGGE

559

21/06/1964

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 53, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL TRASPORTO DEGLI EFFETTI POSTALI SULLE AUTOLINEE IN CONCESSIONE ALLE INDUSTRIE PRIVATE.

2026

LEGGE

419

24/06/1964

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 211, CONCERNENTE FACILITAZIONI PER LA RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SUI PRODOTTI ESPORTATI.

2027

LEGGE

420

24/06/1964

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 1964, N. 212, CONCERNENTE MODIFICHE AL TRATTAMENTO FISCALE DELLE VENDITE DI MERCI ALLO STATO ESTERO.

2028

LEGGE

436

26/06/1964

PROROGA DEL TERMINE STABILITO DAL TERZO COMMA DELL'ART. 54 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073.

2029

LEGGE

452

27/06/1964

RINNOVO DI DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE E AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA, E NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643.

2030

LEGGE

606

05/07/1964

ULTERIORE AUMENTO DELLA SPESA PREVISTA DAL TERZO COMMA, LETTERA B), DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N. 739, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE PER LE IMPRESE INDUSTRIALI.

2031

LEGGE

619

05/07/1964

AUMENTO DEI FONDI DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CREDITO A MEDIO TERMINE (MEDIOCREDITO CENTRALE) E DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE.

[2032

LEGGE

639

05/07/1964

RESTITUZIONE DEI DIRITTI DOGANALI E DELLE IMPOSIZIONI INDIRETTE INTERNE DIVERSE DALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER TALUNI PRODOTTI INDUSTRIALI ESPORTATI.] (voce soppressa) (2)

2033

LEGGE

609

18/07/1964

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).

2034

LEGGE

717

10/08/1964

MODIFICHE ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 595, CONCERNENTE NORME SULL'APPROVAZIONE DI PROGETTI PER LA COSTRUZIONE DI OPERE IGIENICHE.

2035

LEGGE

694

11/08/1964

NORME CONCERNENTI LE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.

2036

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

735

09/09/1964

ISTITUZIONE DEL CIRCONDARIO DI PORDENONE.

2037

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

741

17/09/1964

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER IL PERIODO FINO AL 31 DICEMBRE 1964, E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA FRA GLI ENTI INTERESSATI.

2038

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1613

19/09/1964

STATUIZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI COPERTINA DEI LIBRI DI TESTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI.

2039

LEGGE

789

19/09/1964

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

2040

LEGGE

790

19/09/1964

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

2041

LEGGE

872

29/09/1964

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL REGIO DECRETO 4 AGOSTO 1932, N. 1296, CONCERNENTI GLI ORGANI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI DI ROMA.

2042

LEGGE

873

29/09/1964

CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI CANALE DEL NAVIGLIO, DA BOLOGNA AL SUO SBOCCO NEL FIUME RENO.

2043

LEGGE

1056

07/10/1964

AUMENTO DELLA SPESA AUTORIZZATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1962, N. 1708, PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO.

2044

LEGGE

858

09/10/1964

PROROGA DELLA SOSPENZIONE DEI TERMINI A FAVORE DEI DANNEGGIATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.

2045

LEGGE

948

09/10/1964

IMPORTAZIONE IN ESENZIONE DA PRELIEVO DI GRANO E REINTEGRO DI QUELLO IMPIEGATO NELLA FABBRICAZIONE DI PASTE E PRODOTTI DA FORNO ESPORTATI.

2046

LEGGE

986

09/10/1964

ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE.

[2047

LEGGE

990

09/10/1964

MODIFICA DELL'ARTICOLO 125 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, MODIFICATO DALLA LEGGE 1 MAGGIO 1941, N. 422, E DAL REGIO DECRETO LEGGE 13 APRILE 1944, N. 119, PER ISTITUIRE LA TARIFFA NAZIONALE DEI MEDICINALI.] (voce soppressa) (2)

2048

LEGGE

1068

14/10/1964

ISTITUZIONE PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI UN FONDO CENTRALE DI GARANZIA E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, RECANTE PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELL'ECONOMIA E L'INCREMENTO DELLA OCCUPAZIONE.

[2049

LEGGE

1148

16/10/1964

NUOVE NORME SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA, ISCRITTI NEL RUOLO D'ONORE.] (voce soppressa) (2)

2050

LEGGE

1049

17/10/1964

PROROGA DELL'ESENZIONE DALL'IMPOSTA DI BOLLO PER GLI ATTI RELATIVI AGLI AMMASSI VOLONTARI DI PRODOTTI AGRICOLI.

2051

LEGGE

1013

21/10/1964

ISTITUZIONE DI UNA IMPOSTA SPECIALE SUL REDDITO DEI FABBRICATI DI LUSSO.

2052

LEGGE

1069

30/10/1964

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1964, N. 721, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE RITOCCHI AL TRATTAMENTO FISCALE DELLO ZUCCHERO E DEGLI ALTRI PRODOTTI ZUCCHERINI.

2053

LEGGE

1132

02/11/1964

NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA A FAVORE DEL "FONDO DI ROTAZIONE", PREVISTO DAL CAPO III DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

2054

LEGGE

1170

03/11/1964

NORME PER LA PUBBLICAZIONE DEI PREZZI E DELLE CONDIZIONI DI TRASPORTO SU STRADA DEI PRODOTTI INDICATI NELL'ALLEGATO DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DEL'ACCIAIO.

2055

LEGGE

1190

03/11/1964

VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE.

2056

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1340

06/11/1964

MODIFICA DELL'ART. 198 DELL'ORDINAMENTO CENTRALE E PERIFERICO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO, APPROVATO CON DECRETO MINISTERIALE 5 LUGLIO 1928.

2057

LEGGE

1162

15/11/1964

ISTITUZIONE DI UN'ADDIZIONALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA.

2058

LEGGE

1271

18/11/1964

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'AGRICOLTURA.

2059

LEGGE

1259

03/12/1964

NUOVE DISPOSIZIONI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.

2060

LEGGE

1267

05/12/1964

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI IMPOSTA DI BOLLO.

2061

LEGGE

1269

05/12/1964

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUOTA DELL'IMPOSTA UNICA SULL'ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA, DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA SUCCESSIVAMENTE AL 31 DICEMBRE 1964 E MODALITA' PER LA RIPARTIZIONE DELL'IMPOSTA TRA GLI ENTI INTERESSATI.

2062

LEGGE

1331

06/12/1964

AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

2063

LEGGE

1349

13/12/1964

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 OTTOBRE 1964, N. 987, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO, 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE FIBRE TESSILI ARTIFICIALI E SINTETICHE.

2064

LEGGE

1398

14/12/1964

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 10 LUGLIO 1960, N. 736, PER LA ISCRIZIONE ALL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

2065

LEGGE

1359

18/12/1964

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA ED AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI.

2066

LEGGE

1412

18/12/1964

ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI AVENTI DIRITTO ALLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI E ACCERTAMENTO DEI CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA.

2067

LEGGE

1406

21/12/1964

DISPOSIZIONI SUL SERVIZIO DI COPIA DEGLI ATTI GIUDIZIARI.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

(3)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1965 - 1968 (1)

n.

Tipo atto

N.

Data

Titolo

2068

LEGGE

13

01/02/1965

DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE UNA NUOVA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI.

2069

LEGGE

60

01/02/1965

COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE PRESSO L'ISVEIMER, IRFIS E CIS PER MUTUI ALLE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE.

2070

LEGGE

11

03/02/1965

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUI PUBBLICI SPETTACOLI.

[2071

LEGGE

14

03/02/1965

REGOLAMENTAZIONE DELLE ASSUNTORIE NELLE FERROTRAMVIE ESERCITATE IN REGIME DI CONCESSIONE] (numero abrogato) (2)

2072

LEGGE

15

05/02/1965

NORME CONCERNENTI IL TRASFERIMENTO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI DELL'ALTO ADIGE DEL RUOLO SPECIALE DI SECONDA LINGUA NEL RUOLO NORMALE

2073

LEGGE

106

15/02/1965

SOPPRESSIONE DELLA LETTERA B) DELL'ARTICOLO 227 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 GIUGNO 1959, N. 420, PER L'ABOLIZIONE DEL DIVISORIO SUI TAXI.

2074

LEGGE

98

16/02/1965

NORME INTERPRETATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIRETTIVO ED INSEGNANTE DELLE SCUOLE ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, DEI PROVVEDITORI AGLI STUDI E DEGLI ISPETTORI CENTRALI E DEL PERSONALE AUSILIARIO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

2075

LEGGE

30

19/02/1965

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1356, CONCERNENTE LA DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI.

2076

LEGGE

33

19/02/1965

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1964, N. 1357, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEL REGIME VINCOLISTICO DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ADIBITI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA E DELLA DESTINAZIONE ALBERGHIERA.

2077

LEGGE

108

24/02/1965

MODIFICHE ALLE NORME CONTRO LA DIFFUSIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE DEGLI ANIMALI, CONTENUTE NEL TITOLO V, CAPO III, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N. 1265.

2078

LEGGE

125

25/02/1965

NORME SUGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E DI TUTELA DEL PIO ISTITUTO DI SANTO SPIRITO ED OSPEDALI RIUNITI DI ROMA.

2079

LEGGE

117

01/03/1965

NORME PER LA RIDUZIONE DA 30 A 28 ANNI DEL LIMITE DI ETA' PER LA CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE A CONTRARRE MATRIMONIO AI BRIGADIERI, VICE BRIGADIERI E MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA.

2080

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

670

08/03/1965

COORDINAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI I BILANCI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE CON LE NORME DELLA LEGGE 1 MARZO 1964, N. 62.

2081

LEGGE

123

11/03/1965

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1, RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE.

2082

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

342

18/03/1965

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643 E NORME RELATIVE AL COORDINAMENTO E ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ELETTRICHE ESERCITATE DA ENTI ED IMPRESE DIVERSI DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.

2083

LEGGE

217

29/03/1965

NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

2084

LEGGE

223

29/03/1965

REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI PER OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI.

2085

LEGGE

218

29/03/1965

PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE.

2086

LEGGE

217

29/03/1965

NORME PER ACCELERARE I PROGRAMMI EDILIZI DELLA GESTIONE CASE PER LAVORATORI E DEGLI ALTRI ENTI DI EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE.

2087

LEGGE

219

29/03/1965

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI ANNUI PER GLI SCOPI DI CUI ALLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, RELATIVA A NUOVI INCENTIVI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.

2088

LEGGE

336

29/03/1965

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DI SCUOLE D'ARTE TRASFORMATE IN ISTITUTI D'ARTE ED ALTRE NORME SUGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE ARTISTICA.

2089

LEGGE

333

06/04/1965

CEDIBILITA' DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DI RUOLO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2090

LEGGE

335

06/04/1965

PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO.

2091

LEGGE

341

06/04/1965

AUMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA PREVISTE DAGLI ARTICOLI 8, 10 E 13 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454.

2092

LEGGE

351

06/04/1965

PROVVIDENZE PER LE ZONE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2093

LEGGE

343

12/04/1965

NORMA INTEGRATIVA ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 APRILE 1948, N. 262, RATIFICATO CON LEGGE 29 GENNAIO 1951, N. 33, A FAVORE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO ED AUSILIARIO DIPENDENTE DALLE SCUOLE ED ISTITUTI SECONDARI STATALI IN PARTICOLARI CONDIZIONI.

2094

LEGGE

411

12/04/1965

NORMA INTEGRATIVA DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 92, PER QUANTO RIGUARDA IL CONSORZIO PER L'IDROVIA PADOVA-VENEZIA.

2095

LEGGE

352

23/04/1965

PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE AL PARLAMENTO DELLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL DISASTRO DEL VAJONT.

2096

LEGGE

493

07/05/1965

MODIFICA ALLA LEGGE 1 AGOSTO 1959, N. 703.

2097

LEGGE

480

11/05/1965

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 45 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1958, N. 916.

2098

LEGGE

495

14/05/1965

MODIFICAZIONE DI ALCUNE NORME DEL TITOLO XI DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645.

2099

LEGGE

506

19/05/1965

NORME RIGUARDANTI IL CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE DI PISA.

2100

LEGGE

582

24/05/1965

DEROGA ALLE NORME DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N.655, IN MATERIA DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI PER I LAVORATORI AGRICOLI COSTRUITI AI SENSI DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676.

2101

LEGGE

583

26/05/1965

NORME INTERPRETATIVE DELLA LEGGE 27 SETTEMBRE 1963, N. 1315, SUL MIGLIORAMENTO DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE STATALE ED ESTENSIONE DELLA LEGGE STESSA AI TITOLARI DEL SUSSIDIO DI QUIESCENZA DI CUI ALL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 18 OTTOBRE 1942, N. 4107.

2102

LEGGE

574

30/05/1965

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, IN MATERIA DI EDILIZIA OSPEDALIERA.

2103

LEGGE

580

30/05/1965

NORME PER LE GRADUATORIE DEGLI INSEGNANTI NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI E PER L'ACCESSO AI CONCORSI MAGISTRALI.

2104

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1001

03/06/1965

MODIFICA DEL PROGRAMMA DI ESAME DEL CONCORSO DI AMMISSIONE NELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

2105

LEGGE

698

05/06/1965

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONE DELLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N. 1255, CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA E DEGLI OSSERVATORI ASTRONOMICI.

2106

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

760

05/06/1965

SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI AUMENTI PERIODICI E PER LE VARIAZIONI DEGLI STIPENDI, PAGHE E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE STATALE, IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1964, N. 1268.

2107

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1097

09/06/1965

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO N. 11 EMANATO DAL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2108

LEGGE

832

26/06/1965

VARIAZIONE ALLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RECANTE MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1952, N. 656, ED ALLE SUCCESSIVE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI GLI UFFICI LOCALI, AGENZIE, RICEVITORIE ED IL RELATIVO PERSONALE.

2109

LEGGE

817

05/07/1965

RIAPERTURA DEI TERMINI DI CUI ALL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1014, PER LA RICOGNIZIONE STRAORDINARIA DEI BENI PATRIMONIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

2110

LEGGE

835

13/07/1965

PROROGA DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 8, PRIMO COMMA,DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 635, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER LE IMPRESE ARTIGIANE, LE PICCOLE INDUSTRIE, LE IMPRESE ALBERGHIERE E DI TRASPORTO.

2111

LEGGE

884

13/07/1965

ISTITUZIONE NELLA SEZIONE DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE.

2112

LEGGE

893

13/07/1965

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLE LEGGI 3 AGOSTO 1949, N. 589 E 15 FEBBRAIO 1953, N. 184 PER QUANTO RIGUARDA LA COSTRUZIONE DI ACQUEDOTTI E LE RETI INTERNE DI DISTRIBUZIONE NEI COMUNI DELLA SICILIA.

2113

LEGGE

901

14/07/1965

DELEGA AL GOVERNO PER L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ENTI DI SVILUPPO E NORME RELATIVE ALLA LORO ATTIVITA'.

2114

LEGGE

902

14/07/1965

NORME RELATIVE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE SCUOLE MEDIE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE CLASSICA, SCIENTIFICA E MAGISTRALE.

2115

LEGGE

911

14/07/1965

MODIFICA AL REGIME TRIBUTARIO DEGLI APPALTI.

2116

LEGGE

904

21/07/1965

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 167.

2117

LEGGE

970

26/07/1965

NORMA MODIFICATIVA DELLA LEGGE 5 GIUGNO 1850, N. 1037, PER QUANTO RIGUARDA GLI ACQUISTI DI IMMOBILI DA PARTE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI.

2118

LEGGE

969

26/07/1965

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER CONSENTIRE L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 21 LUGLIO 1960, N.739, E DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, NEI TERRITORI COLPITI DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI.

2119

LEGGE

974

26/07/1965

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 310, PER LA PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DA PARTE DELLA COMMISSIONE D'INDAGINE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO E DEL PAESAGGIO.

2120

LEGGE

976

26/07/1965

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 59, RECANTE NORME PER LA VENDITA AL PUBBLICO IN SEDE STABILE DEI PRODOTTI AGRICOLI DA PARTE DEGLI AGRICOLTORI PRODUTTORI DIRETTI.

2121

LEGGE

978

26/07/1965

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 93.000.000 PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA DESTINATO AL RIPIANAMENTO DEL DISAVANZO DI GESTIONE DELL'ESERCIZIO 1961-62.

2122

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1098

26/08/1965

SOSTITUZIONE DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 MARZO 1965, N. 669, RECANTE NORME SULLA DECORRENZA DELL'ANNO FINANZIARIO DEGLI ENTI PUBBLICI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO PREVISTO DALLA LEGGE 21 MARZO 1958, N. 259.

2123

LEGGE

1169

07/10/1965

NORMA INTEGRATIVA DELL'ARTICOLO 345 DEL TESTO UNICO SULLA EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1165.

2124

LEGGE

1204

19/10/1965

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 165, CONCERNENTE I CONCORSI PER MERITO DISTINTO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA.

2125

LEGGE

1205

19/10/1965

ISTITUZIONE DELLE SEZIONI AUTONOME DEL GENIO CIVILE PER LE OPERE MARITTIME IN TRIESTE, RAVENNA E REGGIO CALABRIA, ED INTEGRAZIONI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1953, N. 24.

2126

LEGGE

1198

27/10/1965

NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA DA PARTE DELLE GUARDIE E DEGLI ALLIEVI GUARDIE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO.

2127

LEGGE

1216

29/10/1965

MODIFICA DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N. 404, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE IN FAVORE DELLA ZOOTECNIA, DELLA OLIVICOLTURA E DELLA BIETICOLTURA.

2128

LEGGE

1217

29/10/1965

MODIFICHE ALLA LEGGE 7 DICEMBRE 1960, N. 1541, CONCERNENTE NORME INTEGRATIVE ALL'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE E REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI.

2129

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1290

31/10/1965

SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI DI CILINDRATA SUPERIORE AI 200 C.C., ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI RADIORICEVENTI, IN APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 15 SETTEMBRE 1964, N. 755.

2130

LEGGE

1328

31/10/1965

VALUTAZIONE DEI SERVIZI PRESTATI DAGLI ASSISTENTI (LETTORI) DI LINGUA ITALIANA NELLE SCUOLE SECONDARIE E A LIVELLO UNIVERSITARIO ALL'ESTERO.

2131

LEGGE

1213

04/11/1965

NUOVO ORDINAMENTO DEI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CINEMATOGRAFIA.

2132

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1483

18/11/1965

MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI I RUOLI DEI PROFESSORI E DEGLI ASSISTENTI DELL'ACCADEMIA NAVALE, DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA E DELL'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, NONCHE' MODIFICAZIONI ALLE NORME RIGUARDANTI GLI INCARICATI DI INSEGNAMENTO PRESSO LE DETTE ACCADEMIE.

2133

LEGGE

1314

29/11/1965

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'APPLICAZIONE DELLE LEGGI 21 LUGLIO 1963, N. 739, 14 FEBBRAIO 1964, N. 38 E 26 LUGLIO 1965, N. 969, ANCHE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE CALAMITA' NATURALI VERIFICATESI POSTERIORMENTE AL 31 AGOSTO 1965.

2134

LEGGE

1322

29/11/1965

APPORTO DI NUOVI FONDI ALL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

2135

LEGGE

1309

04/12/1965

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 OTTOBRE 1965, N. 1118, RECANTE LA SOSPENSIONE DELLA IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI FILATI DI LANA E LA ISTITUZIONE DI UNA ADDIZIONALE SPECIALE ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER LE MATERIE PRIME TESSILI DI LANA.

2136

LEGGE

1373

06/12/1965

APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831 AL FINE DEL COLLOCAMENTO IN RUOLO SPECIALE TRANSITORIO DEGLI INSEGNANTI CIECHI DI MUSICA E CANTO.

2137

LEGGE

1379

06/12/1965

MODIFICAZIONI AL REGIME TRIBUTARIO DELLE SOCIETA' CONCESSIONARIE TELEFONICHE.

2138

LEGGE

1375

10/12/1965

PROROGA DAL 1 LUGLIO 1965 AL 31 DICEMBRE 1970 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, BIBLIOGRAFICO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.

2139

LEGGE

1423

15/12/1965

MODIFICHE ALLA DISCIPLINA RELATIVA AL POSSESSO DEL TITOLO DI STUDIO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2140

LEGGE

1438

20/12/1965

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1961, N. 1143,RELATIVE AGLI IMPIEGATI DELLO STATO DELLE CARRIERE SPECIALI.

2141

LEGGE

1442

20/12/1965

MODIFICHE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1957, N. 699, CONCERNENTE IL RIORDINAMENTO DEI CORPI CONSULTIVI DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.

2142

LEGGE

1415

23/12/1965

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 GIUGNO 1965, N. 724, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE.

2143

LEGGE

1416

23/12/1965

PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

2144

LEGGE

1417

23/12/1965

PROROGA DEI TERMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N. 943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE.

2145

LEGGE

1418

23/12/1965

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 6 DICEMBRE 1964, N. 1331, SULLA AUTORIZZAZIONE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' DI VALERSI DELL'OPERA DI PERSONE ESTRANEE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO.

2146

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1708

30/12/1965

ISTITUZIONE DI UNA RETE DI INFORMAZIONE CONTABILE AGRICOLA, IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO DELLA C.E.E. DEL 15 GIUGNO 1965, N. 79.

2147

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1523

30/12/1965

ESTENSIONE ED INTEGRAZIONE DELLE LEGGI 23 APRILE 1952, N. 526, 12 AGOSTO 1957, N. 799, E 15 GENNAIO 1960, N. 16, A FAVORE DI ALCUNE CATEGORIE DI INSEGNANTI APPARTENENTI AI RUOLI SPECIALI TRANSITORI, ALL'ALBO SPECIALE E AL QUADRO SPECIALE DELL'EX TERRITORIO DI TRIESTE.

2148

LEGGE

20

09/02/1966

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1965, N. 1333, RECANTE PROROGA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.

2149

LEGGE

27

09/02/1966

MODIFICHE ALLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956, N. 1533, PER QUANTO CONCERNE LA COMPOSIZIONE E L'ELEZIONE DEGLI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE DELLE CASSE MUTUE PROVINCIALI DI MALATTIA PER GLI ARTIGIANI.

2150

LEGGE

199

31/03/1966

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 974.

2151

LEGGE

209

31/03/1966

ESTENSIONE ALLE FIERE DI FOGGIA, PALERMO, MESSINA, REGGIO CALABRIA E CAGLIARI DELLE AGEVOLAZIONI CREDITIZIE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DEL MEZZOGIORNO.

2152

LEGGE

177

05/04/1966

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

2153

LEGGE

178

06/04/1966

ESTENSIONE AGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DELLE NORME SUI LIMITI DI ETA' PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PREVISTI DALLA LEGGE 18 OTTOBRE 1962, N. 1499.

2154

LEGGE

202

06/04/1966

LIMITE DI ETÀ PER LA PARTECIPAZIONE AI CONCORSI DI PERSONALE TECNICO DI CUI ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 1961, N. 1255.

2155

LEGGE

285

05/05/1966

CANCELLAZIONE DALLE LINEE NAVIGABILI DEL NAVIGLIO DI BEREGUARDO.

2156

LEGGE

301

06/05/1966

PROROGA DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME PER LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E NEL COMMERCIO DEI VINI SPUMANTI CONTENUTE NEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N. 162.

2157

LEGGE

368

20/05/1966

MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI.

2158

LEGGE

369

20/05/1966

PROROGA DELL'ESERCIZIO PER CONTO DELLO STATO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (LINEA TERMINI-EUR).

2159

LEGGE

414

01/06/1966

NUOVA AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 2 GIUGNO 1961, N. 454.

2160

LEGGE

422

01/06/1966

MODIFICHE ALLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1962, N. 68, RIGUARDANTE PROVVIDENZE PER L'ATTUAZIONE D'INIZIATIVE DI INTERESSE TURISTICO E ALBERGHIERO.

2161

LEGGE

452

08/06/1966

MODIFICA DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1949, N. 33, PER AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DI COOPERATIVE EDILIZIE.

2162

LEGGE

543

13/06/1966

ISTITUZIONE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA DELLA FACOLTÀ DI SCIENZE ECONOMICHE E BANCARIE.

2163

LEGGE

505

24/06/1966

MODALITA' DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA UNICA SULLA ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DOVUTA DALL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA PER GLI ANNI 1963, 1964 E 1965.

2164

LEGGE

513

24/06/1966

ELEVAZIONE DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (O.N.A.I.R.C.) E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1965.

2165

LEGGE

534

24/06/1966

NUOVE DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL DIRITTO SPECIALE SULLE ACQUE DA TAVOLA MINERALI E NATURALI DI CUI ALL'ARTICOLO 6, COMMA SECONDO, DELLA LEGGE 2 LUGLIO 1952, N. 703.

2166

LEGGE

453

27/06/1966

PROROGA DI DISPOSIZIONI IN TEMA DI LOCAZIONI URBANE.

2167

LEGGE

506

01/07/1966

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, CHE DETTA NORME PER LA FORMAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI.

2168

LEGGE

536

01/07/1966

DEROGHE AL MONOPOLIO DI STATO DEL CHININO.

2169

LEGGE

517

05/07/1966

MODIFICA ALLA LEGGE 3 NOVEMBRE 2952, N. 1902 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, SULLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PIANI REGOLATORI E NUOVE NORME SULL'APPLICAZIONE DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA IN PENDENZA DELL'APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI DI FABBRICAZIONE.

2170

LEGGE

527

05/07/1966

COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATA SUBITA NELL'ANNO 1963 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO.

2171

LEGGE

608

22/07/1966

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI OLI DA GAS DA USARE DIRETTAMENTE COME COMBUSTIBILI PER IL RISCALDAMENTO DI LOCALI E RITOCCHI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI DISTILLATI PETROLIFERI LEGGERI E DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI.

2172

LEGGE

571

25/07/1966

AUMENTO DEI LIMITI DI VALORE DELLA COMPETENZA DEI PRETORI E DEI CONCILIARI E DEL LIMITE DI INAPPELLABILITA' DELLE SENTENZE DEI CONCILIATORI.

2173

LEGGE

585

25/07/1966

ISTITUZIONE DEL RUOLO DEI PROFESSORI AGGREGATI PER LE UNIVERSITÀ E GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

2174

LEGGE

637

06/08/1966

RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968.

2175

LEGGE

631

06/08/1966

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1960, N. 1600, CONCERNENTE LA SISTEMAZIONE DEL PERSONALE ASSUNTO DAL GOVERNO MILITARE ALLEATO DEL TERRITORIO DI TRIESTE.

2176

LEGGE

637

06/08/1966

RIPIANAMENTO DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ESERCIZI 1966, 1967 E 1968.

2177

LEGGE

640

06/08/1966

PROROGA DELL'ESENZIONE ASSOLUTA DALL'IMPOSTA DI BOLLO SUGLI ATTI RELATIVI A CESSIONI DI QUOTE DELLO STIPENDIO O DEL SALARIO DA PARTE DEI DIPENDENTI DELLO STATO E DELLE ALTRE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI.

2178

LEGGE

641

06/08/1966

CONCESSIONI DI PREMI ECCEZIONALI AGLI ASSUNTORI, AGLI INCARICATI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO E AI LORO COADIUTORI, NONCHE' AL PERSONALE UTILIZZATO SULLE NAVI TRAGHETTO DELL'AZIENDA STESSA CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO.

2179

LEGGE

652

06/08/1966

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 880 MILIONI PER LO STUDIO DEI PROVVEDIMENTI A DIFESA DELLA CITTA' DI VENEZIA ED A SALVAGUARDIA DEI SUOI CARATTERI AMBIENTALI E MONUMENTALI.

2180

LEGGE

749

28/09/1966

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N.590, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLA CITTA' DI AGRIGENTO IN CONSEGUENZA DEL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IL 19 LUGLIO 1966.

2181

LEGGE

839

04/10/1966

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1937, N. 2233, CONVERTITO NELLA LEGGE 2 MAGGIO 1938, N. 864, RECANTE NORME SULL'USO DEL MARCHIO NAZIONALE OBBLIGATORIO PER I PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI DESTINATI ALL'ESPORTAZIONE.

2182

LEGGE

850

12/10/1966

ESENZIONI FISCALI SUI CARBURANTI E LUBRIFICANTI A FAVORE DELLE SCUOLE DI PILOTAGGIO AEREO2356 LEGGE.

2183

LEGGE

864

12/10/1966

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 21 DELLA LEGGE 2 MARZO 1963, N. 307, RELATIVO AI CONCORSI ALLA QUALIFICA DI DIRETTORE DI UFFICIO LOCALE DELL'AMMINISTRAZIONE POSTALE.

2184

LEGGE

865

12/10/1966

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 16 DELLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI PER AGEVOLARE L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI.

2185

LEGGE

883

18/10/1966

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA F.A.O.

2186

LEGGE

921

24/10/1966

PROVVIDENZE A FAVORE DEGLI ENTI AUTONOMI LIRICI E DELLE ISTITUZIONI ASSIMILATE.

2187

LEGGE

944

27/10/1966

MODIFICA ALL'ARTICOLO 70 DEL REGIO DECRETO DEL 25 MAGGIO 1895, N. 350, CONTENENTE NORME PER LA DIREZIONE, CONTABILITA' E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI DELLO STATO CHE SONO NELLE ATTRIBUZIONI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

2188

LEGGE

945

27/10/1966

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 MARZO 1958, N. 251, RIGUARDANTE LA VALUTAZIONE DEL SERVIZIO PRESTATO DAGLI UFFICIALI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DEI SERVIZI ANTINCENDI AI FINI DEL SERVIZIO MILITARE DI LEVA.

2189

LEGGE

940

31/10/1966

MODIFICAZIONI ALLA IMPOSTA ERARIALE SUL CONSUMO DELLA ENERGIA ELETTRICA.

2190

LEGGE

941

31/10/1966

MODIFICHE IN MATERIA D'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA AL TRATTAMENTO TRIBUTARIO DELLE ACQUE E BEVANDE GASSATE, DELLE ACQUE MINERALI NATURALI, MEDICINALI O DA TAVOLA.

2191

LEGGE

947

31/10/1966

AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SULLE OPERAZIONI DI CREDITO A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949.

2192

LEGGE

949

31/10/1966

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA' NATURALI O AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2193

LEGGE

953

31/10/1966

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 109 DELLA LEGGE 17 LUGLIO 1942, N. 907, SUL MONOPOLIO DEI SALI E TABACCHI.

2194

LEGGE

958

31/10/1966

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLE IMPOSTE DIRETTE, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 GENNAIO 1958, N. 645.

2195

LEGGE

1033

08/11/1966

NORME INTEGRATIVE DEL CAPO IX DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 FEBBRAIO 1964, N. 237, PER LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA DEI CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO SECONDO ACCORDI STIPULATI DALLO STATO ITALIANO.

2196

LEGGE

1045

21/11/1966

MODIFICAZIONE DI NORME RELATIVE ALL'IMPOSTA DI CONSUMO ED ALL'IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA SULLE CARNI.

2197

LEGGE

1081

01/12/1966

MODIFICHE AL REGIO DECRETO-LEGGE 5 SETTEMBRE 1938, N. 2008, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE PER LA PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITA' E DELL'INFANZIA (ONMI).

2198

LEGGE

1086

01/12/1966

RIAPERTURA DEL TERMINE INDICATO NELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 19 GENNAIO 1963, N. 15, PER L'EMANAZIONE DI NORME DELEGATE INTESE A DISCIPLINARE L'ISTITUTO DELL'INFORTUNIO IN ITINERE.

2199

LEGGE

1072

12/12/1966

DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FERROVIE COMPLEMENTARI DELLA SARDEGNA E DELLE STRADE FERRATE SARDE.

2200

LEGGE

1115

20/12/1966

NORME SPECIALI RELATIVE ALLA DETERMINAZIONE DI OPERE DA ESEGUIRSI NEL PORTO DI TRIESTE CON I FINANZIAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE 27 OTTOBRE 1965, N. 1200.

2201

LEGGE

1119

20/12/1966

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 911, CONCERNENTE L'ATTUAZIONE DEL REGIME DEI PRELIEVI NEL SETTORE DEI GRASSI.

2202

LEGGE

1123

23/12/1966

PROROGA DI DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOCAZIONI URBANE.

2203

LEGGE

1133

23/12/1966

DISPOSIZIONI MODIFICATIVE ED INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1965, N. 1 (ISTITUZIONE DI UN FONDO SPECIALE PER IL FINANZIAMENTO DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE MANIFATTURIERE), CONVERTITO NELLA LEGGE 11 MARZO 1965, N. 123.

2204

LEGGE

1134

23/12/1966

ISTITUZIONE DEL COMPENSO DI SUPERCOTTIMO AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI.

2205

LEGGE

1139

23/12/1966

CONDONO DI SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA.

2206

LEGGE

1140

23/12/1966

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 913, RECANTE MODIFICAZIONE AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE NONCHE' DEI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI PER AUTOTRAZIONE.

2207

LEGGE

1141

23/12/1966

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.

2208

LEGGE

1143

23/12/1966

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 912, CONCERNENTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DEL PREZZO AI PRODUTTORI DI OLIO D'OLIVA NONCHE' MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DEGLI OLI.

2209

LEGGE

1278

24/12/1966

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO, A CARICO DELLO STATO DALL'AZIENDA PORTUALE DEI MAGAZZINI GENERALI DI TRIESTE.

2210

LEGGE

1195

29/12/1966

ULTERIORE PROROGA DEI TEMINI DELLA LEGGE 21 OTTOBRE 1950, N.943, E DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N.82, RECANTI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE.

2211

LEGGE

1

11/01/1967

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN FAVORE DEI TUBERCOLOTICI ASSISTITI DAI CONSORZI PROVINCIALI ANTITUBERCOLARI.

2212

LEGGE

28

04/02/1967

MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1965, N. 969, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER I TERRITORI COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE NEL PERIODO MAGGIO-LUGLIO 1965.

2213

LEGGE

38

15/02/1967

PROROGA E MODIFICHE DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1959, N. 623, E SUE SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI PER L'INCENTIVAZIONE DI INVESTIMENTI PRODUTTIVI DA PARTE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE E MODIFICHE DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016 E DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1966, N. 614.

2214

LEGGE

42

15/02/1967

NORME MODIFICATIVE ED AGGIUNTIVE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2 ED ALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N.231, PER LA PARTE RELATIVA AL RISCATTO DI ALLOGGI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

2215

LEGGE

13

16/02/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1966, N. 1075, CONCERNENTE: "SOSPENSIONE DEI PROCEDIMENTI DI ESECUZIONE FORZATA NEI CONFRONTI DI DEBITORI RESIDENTI O DOMICILIATI NEI COMUNI DI LONGARONE, CASTELLAVAZZO, ERTO E CASSO".

2216

LEGGE

62

24/02/1967

ISTITUZIONE DI NUOVE CATTEDRE UNIVERSITARIE, DI NUOVI POSTI DI ASSISTENTE UNIVERSITARIO, E NUOVA DISCIPLINA DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO UNIVERSITARIO E DEGLI ASSISTENTI VOLONTARI.

2217

LEGGE

105

28/02/1967

DISPOSIZIONI PER CONFERMARE LA COMPETENZA DEI COMUNI SUGLI ATTRAVERSAMENTI DEGLI ABITATI.

2218

LEGGE

120

09/03/1967

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1415, IN MATERIA DI APPALTI E REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE PUBBLICHE.

2219

LEGGE

151

21/03/1967

PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA VIGENTE TARIFFA DOGANALE PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13.

2220

LEGGE

157

21/03/1967

MODIFICHE ALLA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIATTIVAZIONE, L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO IN CONCESSIONE, DI CUI ALL'ART. 13 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1949, N. 410, E ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

2221

LEGGE

162

05/04/1967

MODIFICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 203, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.

2222

LEGGE

213

19/04/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 FEBBRAIO 1967, N. 31, RECANTE MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, CHE HA CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, IL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976.

2223

LEGGE

313

21/04/1967

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI PERCORRENZA AI NATANTI ADIBITI AI SERVIZI DI TRASPORTO O DI RIMORCHIO SULLE VIE D'ACQUA INTERNE.

2224

LEGGE

252

28/04/1967

NORME TRANSITORIE PER I CONCORSI PER IL PERSONALE SANITARIO OSPEDALIERO.

2225

LEGGE

309

03/05/1967

MODIFICA DELLE COMPETENZE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI, DEL DIRETTORE GENERALE DI AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E DELL'ISPETTORE GENERALE SUPERIORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

2226

LEGGE

314

03/05/1967

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 132, ISTITUTIVA DI UN COLLEGIO DI REVISOORI DEI CONTI PRESSO L'ONMI.

2227

LEGGE

384

11/05/1967

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA PER LA PARZIALE SISTEMAZIONE DEI DEBITI PER RICOVERO DEGLI INFERMI POLIOMIELITICI DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.

2228

LEGGE

267

13/05/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 1967, N. 80, RELATIVO ALL'ATTUAZIONE DI INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

2229

LEGGE

268

13/05/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 17 MARZO 1967, N. 81, RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CONTROLLO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME COMUNITARIE DI QUALITA' DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

2230

LEGGE

283

15/05/1967

ELEVAZIONE, A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEL TERMINE DI 120 GIORNI PREVISTO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA.

2231

LEGGE

387

18/05/1967

ESTENSIONE DELLA PROCEDURA AGEVOLATA PREVISTA DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1964, N.338, PER IL DISCARICO DELLE RATE DI IMPOSTA FABBRICAZIONE FILATI.

2231

LEGGE

356

19/05/1967

PROROGA DELLA DURATA DELL'APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 1955, N. 1177.

2233

LEGGE

389

24/05/1967

MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI DEL CAPO X DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1959, N. 622, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI CONTRIBUTI DI RINNOVAMENTO DEL NAVIGLIO DELLA MARINA MERCANTILE.

2234

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

379

29/05/1967

MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA RIFORMA FONDIARIA.

2235

LEGGE

422

05/06/1967

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DI RICERCHE SPAZIALI SAN MARCO.

2236

LEGGE

487

20/06/1967

MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 13 MARZO 1958, N. 296, ISTITUTIVA DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

2237

LEGGE

488

21/06/1967

AUMENTO DEI LIMITI DI IMPEGNO PER REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI IN BASE A LEGGI SPECIALI PER UFFICIALI E SOTTOUFFICIALI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA, DELLA AEREONAUTICA E DELLA GUARDIA DI FINANZA.

2238

LEGGE

490

22/06/1967

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALL'ARTICOLO 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 GIUGNO 1964, N. 438, PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELL'ISPETTORATO GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.

2239

LEGGE

533

27/06/1967

MODIFICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 26 APRILE 1964, N. 308, CONCERNENTE LA MISURA DELL'AIUTO ECONOMICO AI LEBBROSI E RELATIVI FAMILIARI A CARICO E PER LA MODIFICA DEL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 286 DEL TESTO UNICO 27 LUGLIO 1934, N. 1265, QUALE RISULTA MODIFICATO DALL'ART. 1 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 13 FEBBRAIO 1936, N. 353, CONVERTITO IN LEGGE 14 MAGGIO 1936, N. 935, CONCERNENTE IL RICOVERO DEI LEBBROSI.

[2240

LEGGE

535

27/06/1967

ADEGUAMENTO DEI DIRITTI FISSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER LA TENUTA DEL PUBBLICO REGISTRO CINEMATOGRAFICO.] (voce soppressa) (3)

2241

LEGGE

537

04/07/1967

AGEVOLAZIONI AI COMUNI ED AL CONSORZI DI COMUNI PER LE OPERE DI MIGLIORAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE MUNICIPALIZZATE DEL GAS E DELL'ACQUA.

2242

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

513

07/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 246, RECANTE ULTERIORI FINANZIAMENTI PER TALUNI INTERVENTI NEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'AUTUNNO 1966.

2243

LEGGE

514

07/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 MAGGIO 1967, N. 247, RECANTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LA PROFILASSI DELLA PESTE SUINA CLASSICA E DELLA PESTE SUINA AFRICANA.

2244

LEGGE

571

09/07/1967

MODIFICA ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 29 MARZO 1965, N. 218: PROVVEDIMENTI PER L'EDILIZIA POPOLARE";URBANISTICA E TERRITORIO".

2245

LEGGE

575

13/07/1967

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO DI TRIESTE.

2246

LEGGE

548

14/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 MAGGIO 1967, N. 288, RIGUARDANTE LA DENUNCIA DELLE SUPERFICI SEMINATE A GRANO DURO.

2247

LEGGE

562

14/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 461, RELATIVO ALL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO.

2248

LEGGE

591

14/07/1967

MODIFICHE DELL'ARTICOLO 53, N. 4, PRIMO CAPOVERSO, E N. 5, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

2249

LEGGE

627

27/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 1967, N. 504, ADOTTATO AI SENSI DELL'ARTICOLO 77, COMMA SECONDO, DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DI UN REGIME DI SCAMBI PER TALUNE MERCI.

2250

LEGGE

633

27/07/1967

ESTENSIONE DELLE AGEVOLAZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 4, SECONDO COMMA, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 4 SETTEMBRE 1946, N. 88, ALLE SOCIETA' ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO AEREO, COSTITUITE SENZA LA PARTECIPAZIONE DELLO STATO O DELL'I.R.I.

2251

LEGGE

635

27/07/1967

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL SUR ROYA-VENTIMIGLIA.

2252

LEGGE

661

27/07/1967

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 16 AGOSTO 1962, N. 1417, SUL RIORDINAMENTO DELL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA ALLE OSTETRICHE.

2253

LEGGE

667

27/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 26 GIUGNO 1967, N. 466, CONCERNENTE PROROGA DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 6-BIS DEL DECRETO-LEGGE 9 NOVEMBRE 1966, N. 914, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1141.

2254

LEGGE

668

27/07/1967

DISPOSIZIONI VARIE RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2255

LEGGE

757

28/07/1967

ULTERIORE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE PER GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI, ELETTRODOMESTICI E APPARECCHI TELEVISIVI E RADIORICEVENTI.

2256

LEGGE

628

28/07/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1967, N. 460, CONCERNENTE: "DISCIPLINA TRANSITORIA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI".

2257

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

653

28/07/1967

PROROGA DEL PERIODO DI PREAMMORTAMENTO E DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI DI CUI ALLA LEGGE 3 DICEMBRE 1957, N. 1178, E PROROGA DELLA ESENZIONE FISCALE DI CUI ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 14 GIUGNO 1934, N. 1091, PER IL RIPRISTINO DELLA EFFICIENZA PRODUTTIVA DEGLI IMPIANTI OLIVICOLI DANNEGGIATI DALLE NEVICATE E GELATE DELL'ANNATA 1955-56.

2258

LEGGE

688

06/08/1967

ESECUZIONE DEL PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, RICLASSAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2259

LEGGE

691

06/08/1967

MODIFICAZIONI ALLE NORME CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO PER LE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT DEL 9 OTTOBRE 1963.

2260

LEGGE

692

06/08/1967

PROROGA DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI PREVISTE DALLA LEGGE 17 OTTOBRE 1964, N. 1049.

2261

LEGGE

734

09/08/1967

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 129, SUL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI.

2262

LEGGE

771

09/08/1967

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI REGOLATORI NEI COMUNI DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL 28 DICEMBRE 1908 E DEL 13 GENNAIO 1915.

2263

LEGGE

805

09/08/1967

INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEI DIRETTORI DIDATTICI.

2264

LEGGE

1346

02/10/1967

NORME SULLA COMPILAZIONE DEI RAPPORTI INFORMATIVI DEL PERSONALE DELLA CARRIERA AUSILIARIA IN SERVIZIO NEI CONVITTI NAZIONALI E NEGLI EDUCANDATI FEMMINILI DELLO STATO.

2265

LEGGE

940

06/10/1967

ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELL'AMMINISTRAZIONE DEI MONOPOLI DI STATO A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI.

2266

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

941

06/10/1967

NORME TRANSITORIE PER L'AMMISSIONE A SOSTENERE GLI ESAMI DI UFFICIALE DI ROTTA.

2267

LEGGE

948

06/10/1967

DISPOSIZIONI SULL'ULTERIORE DECENTRAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE ASSISTENTE E TECNICO DELLE UNIVERSITA'.

2268

LEGGE

952

09/10/1967

PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE.

2269

LEGGE

976

17/10/1967

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (E.N.A.P.I) ED ALLA MOSTRA MERCATO DELL'ARTIGIANATO IN FIRENZE.

2270

LEGGE

999

31/10/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 795, RECANTE ATTUAZIONE DI UNA DISCIPLINA DI MERCATO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI ALLA PRODUZIONE DI OLIO DI VINACCIOLI PRODOTTO NELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1966-67.

2271

LEGGE

1078

31/10/1967

ESTENSIONE DEI BENEFICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910, IN FAVORE DELLE COOPERATIVE TRA PESCATORI.

2272

LEGGE

1082

31/10/1967

MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE 30 LUGLIO 1966, N. 590, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 28 SETTEMBRE 1966, N. 749.

2273

LEGGE

1083

31/10/1967

NORME SUGLI INTERVENTI IN FAVORE DELLA PESCA NEL MEZZOGIORNO.

2274

LEGGE

1000

10/11/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 794, CHE MODIFICA E PROROGA LA LEGGE 25 GENNAIO 1966, N. 31, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DI ALBI NAZIONALI DEGLI ESPORTATORI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI ED AGRUMARI.

2275

LEGGE

1009

10/11/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 SETTEMBRE 1967, N. 797, RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 DICEMBRE 1965, N. 1701, RELATIVO ALLE NORME SANITARIE SUGLI SCAMBI DI ANIMALI E DI CARNI.

2276

LEGGE

1027

10/11/1967

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1967, N. 801, RECANTE INTERVENTI A SOSTEGNO DEL PREZZO DEL FORMAGGIO "GRANA" MEDIANTE ACQUISTI DI PARTITE DI TALE PRODOTTO DA PARTE DELL'A.I.M.A.

2277

LEGGE

1145

14/11/1967

INTEGRAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE CONTENUTE NELLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 887: AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA.

2278

LEGGE

1147

14/11/1967

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RESTITUZIONE DELLA IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA PER I PRODOTTI ESPORTATI E DI IMPOSIZIONE DI CONGUAGLIO SUGLI ANALOGHI PRODOTTI DI PROVENIENZA ESTERA.

2279

LEGGE

1174

21/11/1967

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 1, LETTERA C), DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1964, N. 38, INTEGRATA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 31 OTTOBRE 1966, N. 949, RECANTE PROVVIDENZE PER LE ZONE AGRARIE DANNEGGIATE DA ECCEZIONALI CALAMITA'.

2280

LEGGE

1177

22/11/1967

NORME INTEGRATIVE DELLE LEGGI 5 GIUGNO 1965, N.707, E 13 LUGLIO 1965, N. 882, RELATIVE ALL'ORDINAMENTO E AL RECLUTAMENTO DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA E DELLA BANDA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI FINANZA.

2281

LEGGE

1197

22/11/1967

RIAPERTURA DEL TERMINE PREVISTO DELL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 14 DICEMBRE 1964, N. 1398, PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI REISCRIZIONE NELL'ALBO DEI SANITARI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO.

2282

LEGGE

1098

01/12/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 OTTOBRE 1967, N. 867, CONCERNENTE MISURE PER ASSICURARE L'APPROVVIGIONAMENTO DI PRODOTTI PETROLIFERI NELL'ATTUALE MOMENTO INTERNAZIONALE.

2283

LEGGE

1192

02/12/1967

AUMENTO DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI ISTITUITO PRESSO LA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE DI CUI ALLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N.949 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

2284

LEGGE

1212

02/12/1967

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 OTTOBRE 1962, N.1493, CONCERNENTE MODIFICHE ED INTERPRETAZIONI DI NORME LEGISLATIVE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE NEL SETTORE DELL'EDILIZIA.

2285

LEGGE

1231

02/12/1967

MODIFICAZIONI AL DECRETO LEGISLATIVO 11 MARZO 1948, N. 409, RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE DELLE OPERE PERMANENTI DI RICOVERO GIA' COSTRUITE DALLO STATO O A MEZZO DI ENTI LOCALI.

2286

LEGGE

1156

09/12/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE 11 OTTOBRE 1967, N. 901, CONCERNENTE LA DISCIPLINA RELATIVA AD ALCUNI PRODOTTI OGGETTO DELLA POLITICA AGRICOLA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2287

LEGGE

1220

12/12/1967

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.

2288

LEGGE

1221

12/12/1967

MODIFICAZIONI DELLA MISURA DEI CANONI DI LINEE TELEFONICHE AD USO PRIVATO E DEL CANONE PER LE LINEE TELEFONICHE, A SERVIZIO DI ELETTRODOTTI DIVERSI, TRA LORO INTERCONNESSI.

2289

LEGGE

1224

19/12/1967

PROROGA A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DALLE ALLUVIONI O MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966, DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1139, CONCERNENTE IL CONDONO DELLE SANZIONI NON AVENTI NATURA PENALE IN MATERIA TRIBUTARIA.

2290

LEGGE

1251

20/12/1967

DISPOSIZIONI SUL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI GENOVA E NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE DI AMPLIAMENTO DEL PORTO DI GENOVA-VOLTRI.

2291

LEGGE

1252

20/12/1967

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

2292

LEGGE

1246

23/12/1967

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1967, N. 969, CONCERNENTE IL FINANZIAMENTO PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI COMPLETAMENTO ED AMPLIAMENTO DELL'AEREOPORTO INTERCONTINENTALE "LEONARDO DA VINCI" DI ROMA-FIUMICINO.

2293

LEGGE

1342

23/12/1967

NUOVE NORME SULLA PROMOZIONE DEI DIRETTORI DIDATTICI A ISPETTORI SCOLASTICI. INCREMENTO DEL RUOLO ORGANICO DEGLI ISPETTORI SCOLASTICI.

2294

LEGGE

1320

28/12/1967

NORME INTEGRATIVE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1964, N.986,CONCERNENTE L'ABOLIZIONE DEL MONOPOLIO STATALE DELLE BANANE.

2295

LEGGE

1374

28/12/1967

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 FEBBRAIO 1965, N.162,CONCERNENTE LA REPRESSIONE DELLE FRODI NELLA PREPARAZIONE E COMMERCIO DEI MOSTI,VINI E ACETI.

2296

LEGGE

5

04/01/1968

ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.

2297

LEGGE

11

04/01/1968

ASSUNZIONE DI PERSONALE A CONTRATTO PER L'AUTOSTRADA PALERMO-CATANIA.

2298

LEGGE

4

17/01/1968

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044,CONCERNENTE LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UNA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO PER ASSICURARE, ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEI COMPENSI FISSI MUTUALISTICI PREVISTI E DETERMINATI A NORMA DELL'ART. 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631, LA PARZIALE COPERTURA FINANZIARIA DEL COSTO DELLE NUOVE RETRIBUZIONI FISSATE IN FAVORE DEI MEDICI OSPEDALIERI CHE NE ABBIANO DIRITTO A DECORRERE DAL 1° GENNAIO 1966.

2299

LEGGE

10

18/01/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 NOVEMBRE 1967, N.1051, RECANTE NORME PER L'EROGAZIONE DELL'INTEGRAZIONE DI PREZZO PER L'OLIO DI OLIVA DI PRODUZIONE 1967-68.

2300

LEGGE

13

18/01/1968

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ATTUAZIONE DI PROVVIDENZE IN FAVORE DEI TERRITORI MONTANI.

2301

LEGGE

28

19/01/1968

TRATTAMENTO TRIBUTARIO PER LE PROVVISTE DI BORDO.

2302

LEGGE

20

23/01/1968

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE RIGUARDANTI IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCIE.

2303

LEGGE

21

23/01/1968

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI FONDI PER LA SISTEMAZIONE DEI DEBITI RELATIVI AI RICOVERI DEGLI INFERMI POLIOMELITICI,DISCINETICI E LUSSATI CONGENITI DELL'ANCA.

2304

LEGGE

22

23/01/1968

MODIFICHE ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI SULL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI,DEI SOTTUFFICIALI E DEI MILITARI DI TRUPPA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2305

LEGGE

33

23/01/1968

MODIFICHE ALLA LEGGE 9 GIUGNO 1964, N. 615, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.

2306

LEGGE

31

26/01/1968

DISCIPLINA DEL SERVIZIO RADIOELETTRICO PER LE NAVI DA PESCA.

2307

LEGGE

38

27/01/1968

PROROGA DEI BENEFICI INTEGRATIVI DISPOSTI A FAVORE DEI COMUNI DALLE LEGGI 29 LUGLIO 1957, N.634 E 29 LUGLIO 1957, N.635,PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE IDRICA NELL'INTERNO DEGLI ABITATI.

2308

LEGGE

24

30/01/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1967, N. 1157, CONCERNENTE MODIFICAZIONI DEL REGIME FISCALE DEI FILATI DI TALUNE FIBRE TESSILI.

2309

LEGGE

42

02/02/1968

MODIFICHE DELL'ARTICOLO 54 DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N.976,CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N.1 142, E DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 DICEMBRE 1966.

2310

LEGGE

53

02/02/1968

ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA PER LE PICCOLE DERIVAZIONI.

2311

LEGGE

82

05/02/1968

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE OPERE OSPEDALIERE ED ESTENSIONE DELLE NORME PREVISTE DALLA LEGGE 30 MAGGIO 1965, ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.

2312

LEGGE

87

05/02/1968

DETERMINAZIONE DEGLI AGGI ESATTORIALI PER IL QUINQUENNIO 1969-1973.

2313

LEGGE

113

05/02/1968

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

2314

LEGGE

26

07/02/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N. 1150, CONCERNENTE LA PROROGA DEI TERMINI PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA.

2315

LEGGE

27

07/02/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 DICEMBRE 1967, N.1132, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'ADDIZIONALE ISTITUITA CON L'ARTICOLO 80, PRIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO , CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142.

2316

LEGGE

75

07/02/1968

RIORDINAMENTO DEL RUOLO SANITARIO DEGLI UFFICIALI MEDICI DI POLIZIA DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2317

LEGGE

95

07/02/1968

INSERIMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE DELL'ANAS DI CESANO (ROMA) TRA I LABORATORI UFFICIALI.

2318

LEGGE

83

09/02/1968

PROROGA PER LA DURATA DI UN TRIENNIO DELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 130, SULL'ASSUNZIONE OBBLIGATORIA DEI PROFUGHI.

2319

LEGGE

88

09/02/1968

FINANZIAMENTO DI UNA INDAGINE SULLA STRUTTURA DELLE AZIENDE AGRICOLE.

2320

LEGGE

91

09/02/1968

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1965, N. 1416, ED ESTENSIONE DI AGEVOLAZIONI DI CUI ALLA LEGGE 14 NOVEMBRE 1962, N. 1616, A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO, AGLI IMPIANTI E ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

2321

LEGGE

117

09/02/1968

MODIFICAZIONE DEL CODICE POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI IN MATERIA DI DISTURBI ALLE TRASMISSIONI E RADIORICEZIONI.

2322

LEGGE

54

17/02/1968

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1967, N. 1209, CONCERNENTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DEI TERMINI DI SCADENZA DEI TITOLI DI CREDITO A FAVORE DELLE PERSONE COLPITE DAL MOVIMENTO FRANOSO VERIFICATOSI IN AGRIGENTO IL 19 LUGLIO 1966.

2323

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

107

17/02/1968

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 GIUGNO 1967, N. 604, SULLO STATO GIURIDICO E L'ORDINAMENTO DELLA CARRIERA DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI.

2324

LEGGE

118

17/02/1968

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 20 DELLA LEGGE 21 NOVEMBRE 1955, N. 1108, RELATIVA ALLE CONCESSIONI DI VIAGGIO SULLE FERROVIE DELLO STATO.

2325

LEGGE

119

17/02/1968

DISPOSIZIONI FINANZIARIE A FAVORE DELLE FERROVIE SCHIO-ROCCHETTE-ASIAGO E THIENE-ROCCHETTE-ARSIERO.

2326

LEGGE

120

17/02/1968

SOVVENZIONI ALLE FERROVIE CONCESSE IN SARDEGNA PER LA ESECUZIONE DI LAVORI DI RAZIONALIZZAZIONE E DI PROVVISTA DI MATERIALI.

2327

LEGGE

99

20/02/1968

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM - ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.

2328

LEGGE

100

20/02/1968

DISCIPLINA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI MEDICI FUNZIONARI DIPENDENTI DAGLI ENTI CHE GESTISCONO FORME OBBLIGATORIE DI ASSICURAZIONE SOCIALE E DALL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI.

2329

LEGGE

173

01/03/1968

ISTITUZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI SAVONA IN SOSTITUZIONE DELL'ENTE PORTUALE SAVONA-PIEMONTE.

2330

LEGGE

187

01/03/1968

DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA.

2331

LEGGE

208

01/03/1968

AMPLIAMENTO DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE APPARTENENTE AGLI ISTITUTI DIPENDENTI DALLA DIREZIONE GENERALE DELLE ACCADEMIE E BIBLIOTECHE E PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA.

2332

LEGGE

217

01/03/1968

MODIFICA ALLA LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 589, IN MATERIA DI AMMISSIBILITA' A CONTRIBUTO DI OPERE IGIENICO-SANITARIE DI VARIA NATURA.

2333

LEGGE

258

01/03/1968

DISPOSIZIONI PER IL PROSEGUIMENTO DELLA BONIFICA NEI TERRITORI VALLIVI DEL DELTA PADANO.

2334

LEGGE

377

06/03/1968

PROVVEDIMENTI PER FAVORIRE LO SVILUPPO DELLA TECNICA IN AGRICOLTURA.

2335

LEGGE

201

08/03/1968

SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESI NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.

2336

LEGGE

178

08/03/1968

MODIFICHE E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1952, N. 2529, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, CONCERNENTI L'IMPIANTO DI COLLEGAMENTI TELEFONICI NELLE FRAZIONI DI COMUNE E NUCLEI ABITATI.

2337

LEGGE

194

08/03/1968

STUDIO E PROGETTAZIONE DI MASSIMA DELLA RETE DI COMUNICAZIONE TRA IL CENTRO STORICO DI VENEZIA E LA TERRAFERMA.

2338

LEGGE

201

08/03/1968

SISTEMAZIONE CONTABILE DELLE ECCEDENZE DI PAGAMENTI E DELLE RIMANENZE DI FONDI VERIFICATESI NELLE GESTIONI DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI NEGLI ESERCIZI FINANZIARI ANTECEDENTI AL 1 LUGLIO 1951.

2339

LEGGE

220

08/03/1968

COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI A POSTI DI UFFICIALI SANITARI E DI SANITARI CONDOTTI.

[2340

LEGGE

399

08/03/1968

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 15 FEBBRAIO 1963, N. 281, SULLA DISCIPLINA DELLA PREPARAZIONE E DEL COMMERCIO DEI MANGIMI.] (voce soppressa) (3)

2341

LEGGE

287

12/03/1968

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART. 28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI.

2342

LEGGE

260

12/03/1968

PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI.

2343

LEGGE

261

12/03/1968

ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2344

LEGGE

195

12/03/1968

ADEGUAMENTO DEI TERMINI LEGALI A FAVORE DELLE IMPRESE COLPITE DALL'ALLUVIONE E DALLE MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.

2345

LEGGE

232

12/03/1968

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 2.400.000.000 A FAVORE DELL'OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI GESTIONE PER GLI ESERCIZI FINANZIARI 1963-64, 1964-65, 1 LUGLIO-31 DICEMBRE 1965 E 1966.

2346

LEGGE

234

12/03/1968

MIGLIORAMENTI DELL'ASSISTENZA ANTITUBERCOLARE.

2347

LEGGE

248

12/03/1968

PROIBIZIONE DELLA VENDITA DELLE SIGARETTE SCIOLTE DA PARTE DEI MONOPOLI DI STATO.

2348

LEGGE

260

12/03/1968

PROROGA DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 1960, N. 1676, RECANTE NORME PER LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI PER LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI.

2349

LEGGE

261

12/03/1968

ACQUISTO DI CASE DI AREE EDIFICABILI DA PARTE DELL'INCIS CON LE SOMME RICAVATE DALL'ALIENAZIONE DI ALLOGGI AI SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2350

LEGGE

285

12/03/1968

AUTORIZZAZIONE DELLA MAGGIORE SPESA OCCORRENTE PER IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI ED OSTERIA DEL CURATO.

2351

LEGGE

287

12/03/1968

INTEGRAZIONE E MODIFICA DELL'ART. 28, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, CONCERNENTE LA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO DELLA GESTIONE INACASA E L'ISTITUZIONE DI UN PROGRAMMA DECENNALE DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER LAVORATORI.

2352

LEGGE

289

12/03/1968

AMMISSIONE AI CONCORSI DELLE FERROVIE DELLO STATO DEL PERSONALE ESONERATO DALLE FERROVIE SECONDARIE GESTITE IN REGIME DI CONCESSIONE.

2353

LEGGE

386

12/03/1968

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 9 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 15 DICEMBRE 1947, N. 1421, E MODIFICAZIONI ALL'ART. 4 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1962, N. 1228.

2354

LEGGE

428

12/03/1968

PROVVEDIMENTI TRIBUTARI PER L'ARTIGIANATO.

2355

LEGGE

203

14/03/1968

MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 FEBBRAIO 1961, N. 257, SULLA COMPOSIZIONE E SULL'ORDINAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA'.

2356

LEGGE

223

14/03/1968

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE DEL BASSO MOLISE E DELL'ALTO VOLTURNO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL NOVEMBRE E DICEMBRE 1967.

2357

LEGGE

292

14/03/1968

DISPOSIZIONI SULLA COMPETENZA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER LAVORI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO.

2358

LEGGE

318

14/03/1968

PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI.

2359

LEGGE

389

18/03/1968

NORME DI MODIFICA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 MAGGIO 1964, N. 655, PER LA DISCIPLINA DELLE ASSEGNAZIONI DEGLI ALLOGGI COSTRUITI O RISERVATI PER I PROFUGHI E PER I CONNAZIONALI RIMPATRIATI AD ESSI ASSIMILATI AI SENSI DELLA LEGGE 25 OTTOBRE 1960, N. 1306, E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI.

2360

LEGGE

350

18/03/1968

RIORDINAMENTO DEL PERSONALE A CONTRATTO TIPO GIA' DIPENDENTE DALLA SOPPRESSA AMMINISTRAZIONE DELL'AFRICA ITALIANA.

2360

LEGGE

402

18/03/1968

PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1163.

2361

LEGGE

250

18/03/1968

CONDONO DI SANZIONI DISCIPLINARI.

2362

LEGGE

182

18/03/1968

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2363

LEGGE

183

18/03/1968

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1968, N.17,RECANTE NORME DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 34 DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12,CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2364

LEGGE

224

18/03/1968

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1968, N.59,CONCERNENTE L'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEI SETTORI DEI CEREALI, DELLE CARNI SUINE,DELLE UOVA,DEL POLLAME E DEL RISO.

2365

LEGGE

240

18/03/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 FEBBRAIO 1968, N. 45: NORME INTEGRATIVE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1968, N. 12, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2366

LEGGE

278

18/03/1968

ESTENSIONE ANCHE ALLE COLTURE VITICOLE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DALL'ART. 7 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1966, N. 910.

2367

LEGGE

293

18/03/1968

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 7 FEBBRAIO 1958, N. 88, RELATIVA AGLI ISTITUTI SUPERIORI DI EDUCAZIONE FISICA.

2368

LEGGE

335

18/03/1968

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

2369

LEGGE

368

18/03/1968

DISPOSIZIONE PER IL RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.

2370

LEGGE

402

18/03/1968

PROROGA DEI BENEFICI TRIBUTARI RIGUARDANTI GLI ISTITUTI AUTONOMI DELLE CASE POPOLARI, DI CUI AL PRIMO COMMA DELL'ART. 147 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON REGIO DECRETO 28 APRILE 1938, N. 1163.

2371

LEGGE

413

18/03/1968

SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.

2372

LEGGE

319

20/03/1968

MODIFICAZIONE DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 10 AGOSTO 1950, N. 715: "COSTITUZIONE DI UN FONDO PER L'INCREMENTO EDILIZIO DESTINATO A SOLLECITARE L'ATTIVITA' EDILIZIA PRIVATA PER LA CONCESSIONE DI MUTUI PER LA COSTRUZIONE DI CASE DI ABITAZIONI".

2373

LEGGE

369

20/03/1968

NUOVA DECORRENZA PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME CONTENUTE NELL'ARTICOLO 22 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1967, N. 583, SUI TRATTAMENTI POSTI A CARICO DEL FONDO SPECIALE DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE ADDETTO AI PUBBLICI SERVIZI DI TELEFONIA,E LORO ESTENSIONE AD ALTRE FORME DI PENSIONE.

[2374

LEGGE

418

20/03/1968

MODIFICHE AL REGIME FISCALE DEI CEREALI E DELLO ZUCCHERO DESTINATI AD USO ZOOTECNICO DI ALCUNI TIPI DI MANGIMI INTEGRATI NONCHE' DI ALCUNI PRODOTTI DELL'ALLEVAMENTO.] (voce soppressa) (3)

2375

LEGGE

432

20/03/1968

COMPENSAZIONE AI COMUNI DELLA PERDITA DI ENTRATE SUBITA NEGLI ANNI 1964,1965 E 1966 IN SEGUITO ALLA SOPPRESSIONE DELL'IMPOSTA DI CONSUMO SUL VINO.

2376

LEGGE

423

28/03/1968

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N.1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.

2377

LEGGE

279

28/03/1968

MODIFICA DELL'ART. 19 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 NOVEMBRE 1967 N. 1318, CONCERNENTE NORME PER IL RIORDINAMENTO DELLA SPERIMENTAZIONE AGRARIA.

2378

LEGGE

342

28/03/1968

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE ALLE LEGGI 18 DICEMBRE 1961, N. 1470 E 11 MARZO 1965, N. 123.

2379

LEGGE

357

28/03/1968

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DEL COMITATO NAZIONALE ITALIANO DELLA FAO.

2380

LEGGE

358

28/03/1968

PROVVEDIMENTI PER LA RIPARAZIONE DEI DANNI ARRECATI DALLE ALLUVIONI DAGLI ANNI 1959 AL 1966 AD ALCUNE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ALL'INDUSTRIA PRIVATA.

2381

LEGGE

372

28/03/1968

ADEGUAMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE NELLA SPESA DI MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI NEL COMPRENSORIO DELLA BONIFICAZIONE PONTINA.

2382

LEGGE

373

28/03/1968

AUTORIZZAZIONE DI ULTERIORE SPESA PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.

2383

LEGGE

374

28/03/1968

PROGRAMMA DI COSTRUZIONE E DI OPERE PER UN IMPORTO DI 1OO MILIARDI DI LIRE IN CONTO DELLA SECONDA FASE DEL PIANO DECENNALE AUTORIZZATO DALLA LEGGE 27 APRILE 1962, N. 211, PER IL RINNOVAMENTO, IL RICLASSAMENTO, L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2384

LEGGE

375

28/03/1968

EROGAZIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE IMPRESE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

2385

LEGGE

384

28/03/1968

FINANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE SPESE OCCORRENTI PER LO STUDIO DEI PROBLEMI RELATIVI ALLA REALIZZAZIONE DEL COLLEGAMENTO VIARIO E FERROVIARIO SULLO STRETTO DI MESSINA.

2386

LEGGE

394

28/03/1968

CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DANNEGGIATI O DISTRUTTI DALLE ALLUVIONI DEGLI ANNI 1951-53 E 1958-60.

2387

LEGGE

404

28/03/1968

NORME SULLA ELETTRIFICAZIONE DELLE ZONE RURALI.

2388

LEGGE

405

28/03/1968

ESENZIONE FISCALE DELLE INDENNITA' E DELLE SOMME CORRISPOSTE AI LAVORATORI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 56 DEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA' ECONOMICA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO FIRMATO A PARIGI IL 18 APRILE 1951.

2389

LEGGE

420

28/03/1968

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER IL BIENNIO 1969-70.

2390

LEGGE

423

28/03/1968

ESENZIONE DALL'IMPOSTA SUL CONSUMO DI CUI AL TESTO UNICO SULLA FINANZA LOCALE 14 SETTEMBRE 1931, N. 1175, DEI MATERIALI ADIBITI PER LA COSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DI EDIFICI DI CULTO APERTI AL PUBBLICO.

2391

LEGGE

525

28/03/1968

ULTERIORI INTERVENTI E PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E PER LA RIPRESA ECONOMICA NEI TERRITORI COLPITI DALLE ALLUVIONI E MAREGGIATE DELL'AUTUNNO 1966.

2392

LEGGE

516

02/04/1968

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.

2393

LEGGE

451

02/04/1968

RESTITUZIONE DELL'I.G.E. ALL'ESPORTAZIONE DEI FIORI E PIANTE ORNAMENTALI.

2394

LEGGE

467

02/04/1968

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 24 OTTOBRE 1966, N. 932, CONCERNENTE GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE FISICA, COMPRESI NEGLI ELENCHI SPECIALI.

2395

LEGGE

471

02/04/1968

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DEI CIECHI "VITTORIO EMANUELE II" DI FIRENZE.

2396

LEGGE

484

02/04/1968

MODIFICHE ALLA LEGGE 22 DICEMBRE 1957, N. 1293, SULLA ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E VENDITA DEI GENERI DI MONOPOLIO.

2397

LEGGE

485

02/04/1968

TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI RINVIO DEL SERVIZIO MILITARE PER MOTIVI DI STUDIO.

2398

LEGGE

486

02/04/1968

MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 14 MARZO 1957, N. 108, CONCERNENTE IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI E DEGLI ALTRI TRATTAMENTI DI QUIESCENZA AL PERSONALE COLONIALE MILITARE TRASFERITORI IN ITALIA IN SEGUITO AGLI EVENTI BELLICI ED IMPIEGATO IN SERVIZIO NELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO.

2399

LEGGE

506

02/04/1968

MODIFICHE ALLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N.893, CONCERNENTE L'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI.

2400

LEGGE

514

02/04/1968

ADEGUAMENTO DEI COMPENSI SPETTANTI ALLA SOCIETA' ITALIANA AUTORI ED EDITORI PER IL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO DEGLI INCASSI DEI FILM NAZIONALI.

2401

LEGGE

515

02/04/1968

MODIFICAZIONE ALLA LEGGE 18 APRILE 1962, N. 194, CONCERNENTE NORME RELATIVE AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.

2402

LEGGE

516

02/04/1968

AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER FAR FRONTE AI DISAVANZI DI GESTIONE A TUTTO IL 31 DICEMBRE 1966.

2403

LEGGE

526

02/04/1968

MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE 2 FEBBRAIO 1939, N. 302, RIGUARDANTE LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, L'AMPLIAMENTO E LE MODIFICHE DEI CAMPI SPORTIVI E DEI LORO IMPIANTI ED ACCESSORI.

2404

LEGGE

701

19/04/1968

ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DI MARCHE DI CONCESSIONI GOVERNATIVE- ATTI AMMINISTRATIVI- NEL VALORE DA LIRE 400.

2405

LEGGE

1064

24/05/1968

MODIFICAZIONE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELA REPUBBLICA 19 GENNAIO 1960, N. 1743, IN MATERIA DI CONCORSI PER MERITO DISTINTO RISERVATI AI PROFESSORI DI RUOLO.

2406

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

801

28/05/1968

MODIFICAZIONI ALL'ORDINAMENTO DIDATTICO UNIVERSITARIO.

2407

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

963

05/06/1968

ELENCO DEI COMUNI DELLE PROVINCIE DI AGRIGENTO E TRAPANI COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 CHE POSSONO BENEFICIARE DELLE PROVVIDENZE PREVISTE DAL DECRETO LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N. 79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241.

2408

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

956

27/07/1968

PROGRAMMA DELL'ESAME DI AVANZAMENTO ALLA QUALIFICA DI VICE DIRETTORE DI STABILIMENTO NEL RUOLO DEL PERSONALE TECNICO, BRANCA MANIFATTURE TABACCHI DELLA CARRIERA DIRETTIVA DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO, PER LAUREATI IN ARCHITETTURA.

2409

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

856

29/07/1968

NORME PER LA CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E PER L'EROGAZIONE DI UNA INDENNITA' COMPENSATIVA DI FINE CAMPAGNA PER TALUNI CEREALI.

2410

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

857

29/07/1968

PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE COLPITE DALLA SICCITA' VERIFICATASI DAL DICEMBRE 1967 AL LUGLIO 1968.

2411

LEGGE

858

29/07/1968

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE IN MATERIA DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2412

LEGGE

1179

13/08/1968

VARIANTI ALLE CATEGORIE DI SPECIALIZZAZIONE PREVISTE DALLE TABELLE ALLEGATE ALLA LEGGE 8 GENNAIO 1952, N. 15, QUALI RISULTANO MODIFICATE CON I DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 MARZO 1958, N.481, E 9 AGOSTO 1966, N. 1117.

2413

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1088

21/10/1968

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1968, N. 917, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE, A COLTURA SPECIALIZZATA, DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2414

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1084

25/10/1968

CONCESSIONE DI AMNISTIA E DI INDULTO.

2415

LEGGE

1189

31/10/1968

MODIFICAZIONE ALL'ORDINAMENTO DELLA FACOLTA' DI SCIENZE POLITICHE.

2416

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1186

06/11/1968

INTERVENTI IN FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.

2417

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1203

12/11/1968

ASSUNZIONE DI IDONEI DEI PUBBLICI CONCORSI INDETTI DALLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2418

LEGGE

1209

19/11/1968

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

2419

LEGGE

1469

27/11/1968

VARIAZIONE DEL LIMITE MINIMO DELLA RETRIBUZIONE SU CUI H CALCOLATO IL CONTRIBUTO PER LA PREVIDENZA DEI DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI.

2420

LEGGE

1275

22/12/1968

DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1969.

(2)

Numero abrogato dall'articolo 2-ter, comma 1, D.L. 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201. Abrogazione riconfermata dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

(3)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1969 - 1974 (1)

2421

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

59

03/01/1969

MATERIE NELLE SEZIONI DI ISTITUTO TECNICO PER PERITI AZIENDALI E CORRISPONDENTI IN LINGUE ESTERE.

2422

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14

31/01/1969

FINANZIAMENTO DEL SECONDO CENSIMENTO GENERALE DELLA AGRICOLTURA, DELL'UNDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE E DEL QUINTO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO.

2423

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

210

07/02/1969

ESTENSIONE DEI BENEFICI DEL DECRETO-LEGGE 27 FEBBRAIO 1968, N.79, CONVERTITO NELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.241, AI COMUNI DI SAMBUCA DI SICILIA (AGRIGENTO) E CONTESSA ENTELLINA (PALERMO).

2424

LEGGE

5

12/02/1969

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N.1234, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER TALUNI PRODOTTI AGRICOLI.

2425

LEGGE

86

18/02/1969

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 6 E 7 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2, RECANTE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CESSIONE IN PROPRIETA' DEGLI ALLOGGI DI TIPO POPOLARE ED ECONOMICO.

2426

LEGGE

87

21/02/1969

MODIFICHE ALLA LEGGE 11 GENNAIO 1967, N. 1, RIGUARDANTE MIGLIORAMENTI ECONOMICI A FAVORE DEI TUBERCOLOTICI NON ASSISTITI DALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

2427

LEGGE

94

26/02/1969

INTEGRAZIONE E MODIFICHE ALLE LEGGI 30 DICEMBRE 1959, N. 1236 E 6 GENNAIO 1963, N. 13, SUL TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEGLI ASSUNTORI DELL' AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2428

LEGGE

95

10/03/1969

INTEGRAZIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE ISTITUITO CON LA LEGGE 8 AGOSTO 1957, N. 777, RECANTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER LA ZOOTECNICA.

2429

LEGGE

82

13/03/1969

MODIFICA DELL'ARTICOLO 70 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, NUMERO 132, RELATIVA AGLI ENTI OSPEDALIERI E ASSISTENZA OSPEDALIERA.

2430

LEGGE

92

21/03/1969

NORME PER IL DECENTRAMENTO DI ALCUNE COMPETENZE DELLA AMMINISTRAZIONE CENTRALE DEI LAVORI PUBBLICI DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 GENNAIO 1959, N. 2.

2431

LEGGE

99

21/03/1969

PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA.

2432

LEGGE

93

31/03/1969

COSTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA.

2433

LEGGE

176

31/03/1969

NORME DELLA RESTITUZIONE DEI PRELIEVI PER PRODOTTI AGRICOLI ESPORTATI.

2434

LEGGE

118

02/04/1969

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N. 10, RECANTE MODIFICAZIONI AL REGIME FISCALE DELLE BENZINE SPECIALI DIVERSE DALL'ACQUA RAGIA MINERALE, DELLA BENZINA E DEL PETROLIO DIVERSO DA QUELLO LAMPANTE, NONCHE' DI GAS DI PETROLIO LIQUEFATTI.

2435

LEGGE

165

02/04/1969

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 41 DELLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1963, N. 82, CONCERNENTE LA REVISIONE DELLE TASSE E DEI DIRITTI MARITTIMI.

2436

LEGGE

166

12/04/1969

PROROGA DELLA CONCESSIONE E FINANZIAMENTO DELL'ESERCIZIO DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA (TERMINI-EUR) ESERCITATA DALLA STEFER PER CONTO DELLO STATO.

2437

LEGGE

177

12/04/1969

PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' "ALITALIA" - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES".

2438

LEGGE

162

21/04/1969

NUOVE NORME PER L'ATTRIBUZIONE DELL'ASSEGNO DI STUDIO UNIVERSITARIO.

2439

LEGGE

250

02/05/1969

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 2 E 3 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 621, CONCERNENTE CORRESPONSIONE DI COMPENSI ORARI DI INTENSIFICAZIONE AL PERSONALE DEGLI UFFICI LOCALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI.

2440

LEGGE

251

02/05/1969

ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.

2441

LEGGE

279

02/05/1969

COSTRUZIONE DA PARTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO (INCIS) DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE SEMPLICE AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E TELECOMUNICAZIONI E DALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI.

2442

LEGGE

280

02/05/1969

COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1968 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2443

LEGGE

254

17/05/1969

NORME INTEGRATIVE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1960, N. 131 CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA FABBRICATI SULLA BASE DELLE RENDITE DEL NUOVO CATASTO EDILIZIO URBANO.

2444

LEGGE

311

29/05/1969

AUTORIZZAZIONE DI SPESA DA ASSEGNARE AL CONSORZIO DEL PORTO E DELL'AREA DI SVILUPPO INDUSTRIALE DI BRINDISI PER IL COMPLETAMENTO DEI SERVIZI GENERALI DELLA ZONA INDUSTRIALE.

2445

LEGGE

306

10/06/1969

CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE DEI MAGGIORI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

2446

LEGGE

307

10/06/1969

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 730.000.000 PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DEL CANALE DEMANIALE "REGINA ELENA" E RELATIVE OPERE COMPLEMENTARI, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI IN REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DELLE OPERE STESSE.

2447

LEGGE

317

10/06/1969

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 16 DICEMBRE 1961, N. 1525, RELATIVO ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE A FAVORE DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MONFALCONE E DEL TERRITORIO DELLA ZONA PORTUALE AUSSA-CORNO IN PROVINCIA DI UDINE.

2448

LEGGE

470

10/07/1969

COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI NAPOLI.

2449

LEGGE

464

01/08/1969

ELEVAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO INTEGRATIVO MENSILE DI CUI ALL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 249.

2450

LEGGE

472

01/08/1969

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.

2451

LEGGE

476

01/08/1969

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1969, N. 261, CONCERNENTE IL PROGRAMMA PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEL TABACCO GREGGIO IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 12 DEL REGOLAMENTO N. 130.

2452

LEGGE

591

13/08/1969

RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2453

LEGGE

592

13/08/1969

PEREQUAZIONE DEL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DIPENDENTE DA IMPRESE APPALTATRICI DI OPERE E DI SERVIZI FERROVIARI AL TRATTAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2454

LEGGE

617

13/08/1969

CONCESSIONE A FAVORE DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER IL QUINQUENNIO 1969-73.

2455

LEGGE

666

01/10/1969

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E MODIFICATIVE DELLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, RECANTE FINANZIAMENTI A FAVORE DI IMPRESE INDUSTRIALI PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI RICONVERSIONE DI PARTICOLARE INTERESSE ECONOMICO E SOCIALE, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2456

LEGGE

684

01/10/1969

MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE 11 MARZO 1950, N. 50, CONVERTITO NELLA LEGGE 9 MAGGIO 1950, N. 202, E ALLA LEGGE 25 MAGGIO 1954, N. 291, PER QUANTO RIGUARDA IL REGIME FISCALE DEL CACAO.

2457

LEGGE

741

07/10/1969

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO PER IL 1967.

2458

LEGGE

747

07/10/1969

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLE ASSUNTORIE NEI RUOLI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2459

LEGGE

748

07/10/1969

NORME INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 20 MARZO 1968, N. 327, CONCERNENTE L'IMMISSIONE DI INSEGNANTI ABILITATI NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.

2460

LEGGE

740

13/10/1969

DELEGA AL GOVERNO AD EMANARE PROVVEDIMENTI NELLE MATERIE PREVISTE DAI TRATTATI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA (C.E.E.) E DELLA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA (C.E.E.A.) PER LA DURATA DELLA TERZA TAPPA E STANZIAMENTI DI FONDI NECESSARI A COPRIRE LE SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLA LEGGE STESSA.

2461

LEGGE

745

13/10/1969

AMPLIAMENTO E SISTEMAZIONE DELLA SCUOLA ALLIEVI SOTTUFFICIALI E GUARDIE FORESTALI IN CITTADUCALE.

2462

LEGGE

749

13/10/1969

ABROGAZIONE DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1928, N. 439, RIGUARDANTE LA DISCIPLINA DEL LAVORO NEI PANIFICI DI NOTEVOLE POTENZIALITA' CON FORNI A REGIME CONTINUO.

2463

LEGGE

750

13/10/1969

NORME PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.

2464

LEGGE

746

15/10/1969

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 17, SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152, RECANTE NUOVE NORME IN MATERIA PREVIDENZIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI.

2465

LEGGE

755

27/10/1969

INCHIESTA PARLAMENTARE SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA.

2466

LEGGE

810

27/10/1969

COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI GENOVA.

2467

LEGGE

790

30/10/1969

DISPOSIZIONI PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI INTEGRATIVI DI ESERCIZIO A FAVORE DELLA FERROVIA DOMODOSSOLA-CONFINE SVIZZERO IN DEROGA ALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

2468

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

791

30/10/1969

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA SEDE DELLA NUOVA LINEA FERROVIARIA PAOLA-COSENZA E PER LO SPOSTAMENTO DELLA STAZIONE DI COSENZA.

2469

LEGGE

774

07/11/1969

NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DEL 1969.

2470

LEGGE

927

07/11/1969

NUOVA DISCIPLINA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 33, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 4 GENNAIO 1963, N. 1, E 1, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1966, N. 570, CONCERNENTI, RISPETTIVAMENTE, LA PARTECIPAZIONE AGLI SCRUTINI PER LA PROMOZIONE A MAGISTRATO DI CASSAZIONE E LA NOMINA A MAGISTRATO D'APPELLO.

2471

LEGGE

933

13/11/1969

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ARTICOLO 2, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 2 DICEMBRE 1967, N. 1215, RECANTE NORME INTEGRATIVE AL TESTO UNICO 5 FEBBRAIO 1928, N. 577, CONCERNENTE IL PERSONALE INSEGNANTE NELLE SCUOLE REGGIMENTALI.

2472

LEGGE

828

26/11/1969

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 646, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE DANNEGGIATE DA CALAMITA' NATURALI O DA ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE.

2473

LEGGE

829

26/11/1969

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1969, N. 645, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO E ALL'ATTUAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI CONCERNENTI IL SETTORE AGRICOLO.

2474

LEGGE

930

26/11/1969

MODIFICA DELL'ARTICOLO 37 DELLA LEGGE 29 LUGLIO 1957, N. 634, MODIFICATO DALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 29 SETTEMBRE 1962, N. 1462, RECANTE PROVVEDIMENTI PER IL MEZZOGIORNO.

2475

LEGGE

935

26/11/1969

NORME IN MATERIA DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEL CANONE DI CONCESSIONE E DALL'OBBLIGO DELLA COSTITUZIONE DEL DEPOSITO CAUZIONALE PER LA CESSIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI DI COLLEGAMENTI TELEGRAFICI AD USO PRIVATO.

2476

LEGGE

958

05/12/1969

PROROGA DEGLI INCARICHI TRIENNALI DI INSEGNAMENTO NELLE SCUOLE ELEMENTARI PER GLI ANNI SCOLASTICI 1969-1970 E 1970-1971.

2477

LEGGE

961

10/12/1969

RISCATTO DELLA FERROVIA IN REGIME DI CONCESSIONE SONDRIO-TIRANO.

2478

LEGGE

962

10/12/1969

FINANZIAMENTO DELLE INDAGINI CAMPIONARIE SULLA CONSISTENZA DEL PATRIMONIO SUINICOLO.

2479

LEGGE

969

10/12/1969

PARTECIPAZIONI AZIONARIE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2480

LEGGE

970

10/12/1969

CONFERIMENTO AGLI ISTITUTI SPECIALI MERIDIONALI DELLE SOMME ASSEGNATE AI FONDI DI ROTAZIONE DI CUI ALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1955, N. 38, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2481

LEGGE

1000

10/12/1969

MODIFICA DELL'ULTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE 9 LUGLIO 1967, N. 589, RIGUARDANTE IL TRATTAMENTO ECONOMICO E LO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DELL'ENTE PORTO DI TRIESTE.

2482

LEGGE

1020

12/12/1969

CONTRIBUTO STATALE PER L'ORGANIZZAZIONE SOCIALE DELLA PEDIATRIA PREVENTIVA.

2483

LEGGE

972

15/12/1969

AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA DI LIRE 15 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DEGLI ISTITUTI ARCHIVISTICI DI ROMA E PER L'ACQUISTO DI UN IMMOBILE DESTINATO AI SERVIZI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

2484

LEGGE

973

19/12/1969

AMMORTAMENTO DELLE SPESE EFFETTIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI AMMODERNAMENTO DELLA FERROVIA DEL RENON IN BASE ALLA LEGGE 2 AGOSTO 1952, N. 1221.

2485

LEGGE

1025

19/12/1969

VARIAZIONI ALLA TABELLA DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DI CORRISPONDENZA REGIONALI E INTERREGIONALI DELL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA.

2486

LEGGE

964

22/12/1969

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE.

2487

LEGGE

983

22/12/1969

DISCIPLINA DELL'ORA LEGALE PER L'ANNO 1970.

2488

LEGGE

964

22/12/1969

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO AI COMUNI ED ALLE PROVINCE, NONCHE' PROVVIDENZE VARIE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE.

2489

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

966

22/12/1969

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I COMITATI REGIONALI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

2490

LEGGE

974

22/12/1969

SOPPRESSIONE DEL FONDO PER LE ISCRIZIONI DI RENDITA DA EFFETTUARSI IN ESECUZIONE DELLE LEGGI EVERSIVE DELL'ASSE ECCLESIASTICO, ISTITUITO CON REGIO DECRETO 21 DICEMBRE 1922, N. 1689.

2491

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1053

24/12/1969

DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DI REGOLAMENTI COMUNITARI NEI SETTORI DELLE MATERIE GRASSE DI ORIGINE VEGETALE, DEGLI ORTOFRUTTICOLI E DEGLI AGRUMI.

2492

LEGGE

975

24/12/1969

REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE.

2493

LEGGE

977

24/12/1969

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1968 E 1969.

2494

LEGGE

978

24/12/1969

SOSTEGNO PER GLI SCAMBI INTRACOMUNITARI DEI CARBONI DA COKE E DEL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA'.

2495

LEGGE

979

24/12/1969

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8 DELLA LEGGE 31 MARZO 1969, N. 93, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.

2496

LEGGE

980

24/12/1969

ACQUISTO DEL TERRENO E COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLE SCUOLE ITALIANE IN ADDIS ABEBA.

2497

LEGGE

981

24/12/1969

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).

2498

LEGGE

1004

24/12/1969

FINANZIAMENTO PER LE SPESE DI INSEDIAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI ROMA NELLA NUOVA SEDE DI CASTRO PRETORIO.

2499

LEGGE

1012

24/12/1969

CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).

2500

LEGGE

1038

24/12/1969

NORME INTERPRETATIVE ED INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 45 DEL TESTO DI LEGGE TRIBUTARIA SULLE SUCCESSIONI APPROVATO CON REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 3270, IN MATERIA DI AMMISSIONE AL PASSIVO DEI DEBITI PER SALDI PASSIVI DI CONTI CORRENTI BANCARI.

2501

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1221

29/12/1969

APPLICAZIONE DELLE REGOLE DI CONCORRENZA AI SETTORI DEI TRASPORTI PER FERROVIA, PER STRADA E PER VIA NAVIGABILE.

2502

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1222

29/12/1969

MODIFICHE ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 13 DICEMBRE 1928, N. 3086, AGGIORNATO DALLA LEGGE 4 GENNAIO 1938, N. 28 E MODIFICATO DALLA LEGGE 3 MAGGIO 1956, N. 511, PER LA EQUIPARAZIONE AI CITTADINI ITALIANI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

2503

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1227

29/12/1969

NORME RIGUARDANTI LA SOPPRESSIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO NEI CONFRONTI DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI AUTOMOBILISTICI A CARATTERE PREVALENTEMENTE INTERREGIONALE, LA COMPENSAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI SERVIZIO PUBBLICO DA MANTENERE E IL RIMBORSO DEGLI ONERI PER OBBLIGHI TARIFFARI.

2504

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1228

29/12/1969

ISTITUZIONE DI UN SISTEMA DI TARIFFE A FORCELLA APPLICABILI AI TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

2505

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1280

29/12/1969

NORME RELATIVE ALLA COSTITUZIONE DI UN CONTINGENTE COMUNITARIO PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA FRA GLI STATI MEMBRI DELLA C.E.E.

2506

LEGGE

1041

29/12/1969

DETERMINAZIONE DEGLI ORGANICI DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2507

LEGGE

1073

29/12/1969

MODIFICHE ALL'ART. 139 DEL TESTO UNICO 28 APRILE 1938, N. 1165, CONCERNENTE IL NULLA-OSTA A STIPULARE I CONTRATTI DI MUTUO EDILIZIO INDIVIDUALE ALLE COOPERATIVE EDILIZIE.

2508

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1131

30/12/1969

DEROGHE AL MONOPOLIO DEI SALI ED AL MONOPOLIO DELLE CARTINE E TUBETTI PER SIGARETTE.

2509

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1132

30/12/1969

APPLICAZIONE DEL DIRITTO PER TRAFFICO DI PERFEZIONAMENTO DI CUI AL DECRETO PRESIDENZIALE 24 DICEMBRE 1960, N. 1587.

2510

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1196

30/12/1969

ESTENSIONE A FAVORE DEI CITTADINI DELLA C.E.E.DELLE NORME DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL DECRETO DEL COMMISSARIO PER IL TURISMO 29 OTTOBRE 1955 SULLA DISCIPLINA DEI RIFUGI ALPINI.

2511

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1340

30/12/1969

ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI ONERI FINANZIARI GRAVANTI SU ISTITUTI PREVIDENZIALI ITALIANI PER PRESTAZIONI A BENEFICIARI IN ITALIA CORRISPOSTE IN CONFORMITA' DEL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO DELLA C.E.E. 25 SETTEMBRE 1958, N. 3, PER LA SICUREZZA SOCIALE DEI LAVORATORI MIGRANTI, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

2512

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1348

30/12/1969

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE CON FUNZIONI CONSULTIVE IN MATERIA DI SCAMBIO DI GIOVANI LAVORATORI ALL'INTERNO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1349

30/12/1969

CONCESSIONE DI BORSE IN FAVORE DI GIOVANI TIROCINANTI NELL'AMBITO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2514

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

1234

31/12/1969

APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE TRA IL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E LA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA, STIPULATA IN DATA 20 DICEMBRE 1969 PER AUTORIZZARE LA SOCIETA' CONCESSIONARIA A TRATTENERE TEMPORANEAMENTE QUOTE DI CANONI.

2515

LEGGE

9

23/01/1970

MODIFICAZIONI ALLA DISCIPLINA FISCALE DEGLI OLI MINERALI.

2516

LEGGE

19

28/01/1970

AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1969 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2517

LEGGE

16

28/01/1970

FISSAZIONE DI UN NUOVO TERMINE PER L'ESERCIZIO, DA PARTE DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE, DELLE ATTRIBUZIONI CONFERITE AI COMPARTIMENTI DI TRAFFICO AEREO.

[2518

LEGGE

14

02/02/1970

MODIFICAZIONE DELLA LEGGE 3 FEBBRAIO 1963, N. 77, AVENTE PER OGGETTO DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI OPERAI DIPENDENTI DALLE AZIENDE INDUSTRIALI DELL'EDILIZIA E AFFINI IN MATERIA DI INTEGRAZIONE GUADAGNI.] (voce soppressa) (2)

2519

LEGGE

12

02/02/1970

PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI DISOCCUPAZIONE PER I LAVORATORI LICENZIATI DA IMPRESE EDILI ED AFFINI.

2520

LEGGE

34

11/02/1970

REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2521

LEGGE

35

11/02/1970

NORME PER IL TRATTAMENTO DEGLI ISTRUTTORI DEI CENTRI DI ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE.

2522

LEGGE

36

11/02/1970

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 26 DELLA LEGGE 22 LUGLIO 1961, N. 628, CONCERNENTE L'ORDINAMENTO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

2523

LEGGE

82

19/02/1970

FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E DEL MATERIALE ROTABILE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DI CUI ALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N. 1145.

2524

LEGGE

76

19/02/1970

NORME PER LA REVISIONE DEI PREZZI DEGLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE.

2525

LEGGE

75

19/02/1970

MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1966, N.1033, CONCERNENTI IL RINVIO E LA DISPENSA DAL SERVIZIO DI LEVA PER I CITTADINI CHE PRESTINO SERVIZIO VOLONTARIO CIVILE IN PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

2526

LEGGE

59

19/02/1970

ASSISTENZA SANITARIA DELL'INADEL IN FAVORE DEI FIGLI DEGLI ISCRITTI ANTERIORMENTE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE 8 MARZO 1968, N. 152.

2527

LEGGE

73

06/03/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N. 1, RECANTE PROVVIDENZE PER IL CREDITO EDILIZIO.

2528

LEGGE

74

11/03/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1970, N. 2, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DEI MUTILATI E INVALIDI CIVILI.

[2529

LEGGE

83

11/03/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, RECANTE NORME IN MATERIA DI COLLOCAMENTO E ACCERTAMENTO DEI LAVORATORI AGRICOLI.] (voce soppressa) (3)

2530

LEGGE

84

11/03/1970

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N. 3, RECANTE NORME PER LA REGOLARIZZAZIONE E LA CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DELLO STATO RELATIVE ALLA GESTIONE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1969.

2531

LEGGE

85

11/03/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 GENNAIO 1970, N. 4, RECANTE NUOVI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DEI PIANI DI STUDIO UNIVERSITARI.

2532

LEGGE

273

10/05/1970

MODIFICA DELL'ART. 19 DEL DECRETO-LEGGE 18 DICEMBRE 1968, N. 1233, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N. 7, RECANTE PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'AUTUNNO 1968.

2533

LEGGE

292

10/05/1970

INTERVENTI A FAVORE DEL TEATRO DI PROSA.

2534

LEGGE

306

10/05/1970

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 22, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1961, N. 831, MODIFICATO CON LEGGE 27 OTTOBRE 1964, N. 1105, RECANTE NORME SULL'ASSUNZIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI TECNICO-PRATICI E DEGLI INSEGNANTI DI ARTE APPLICATA.

2535

LEGGE

414

10/05/1970

CONTRIBUTO ITALIANO AGLI STATI AFRICANI E MALGASCIO ASSOCIATI (SAMA) E AI PAESI E TERRITORI D'OLTREMARE (PTOM) PER I PRODOTTI OLEAGINOSI ORIGINARI DEI SAMA E DEI PTOM.

2536

LEGGE

313

11/05/1970

MODIFICA DELL'ARTICOLO 7 DEL REGIO DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1929, N.2071, RELATIVO ALL'AUMENTO DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DA COLLOCARE FUORI RUOLO PER CONTO E NELL'INTERESSE DELL'AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI.

2537

LEGGE

307

11/05/1970

PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

2538

LEGGE

335

16/05/1970

ULTERIORI INTERVENTI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLE ALLUVIONI DELL'ULTIMO QUADRIMESTRE DELL'ANNO 1968.

2539

LEGGE

374

22/05/1970

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO AL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2540

LEGGE

312

22/05/1970

AUMENTO DEGLI ONORARI SPETTANTI AI PRESIDENTI, AGLI SCRUTATORI E AI SEGRETARI DEGLI UFFICI ELETTORALI DI SEZIONE, IN OCCASIONE DI ELEZIONI POLITICHE, REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI.

2541

LEGGE

357

25/05/1970

DISPOSIZIONI SULLA NOMINA AD AGGIUNTO GIUDIZIARIO.

2542

LEGGE

360

27/05/1970

PROVVEDIMENTI PER LA SISTEMAZIONE A RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI DELLE SALINE.

2543

LEGGE

377

27/05/1970

ULTERIORE AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LO STUDIO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA E DELLA DIFESA DEL SUOLO.

2544

LEGGE

378

27/05/1970

AMMISSIONE DEGLI STUDENTI DELL'UNIVERSITA' DI ASSISI NELLE UNIVERSITA' STATALI E RICONOSCIUTE DALLO STATO E RICONOSCIMENTO DEGLI ESAMI SOSTENUTI.

2545

LEGGE

361

30/05/1970

PASSAGGIO IN RUOLO DEGLI OPERAI STAGIONALI OCCUPATI PRESSO LE AGENZIE E MANIFATTURE DEI MONOPOLI DI STATO.

2546

LEGGE

415

01/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO LEGGE PRIMO MAGGIO 1970, N.195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTA GENERALE SULL'ENTRATA, D'IMPOSTA DI CONGUAGLIO E DI ALTRI DIRITTI DIVERSI DAI PRELIEVI AGRICOLI.

2547

LEGGE

419

03/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 MAGGIO 1970, N. 210, CONCERNENTE LA PROROGA DELL'OBBLIGO CONTRIBUTIVO PREVISTO DALL'ARTICOLO 10, PRIMO COMMA, LETTERE A), B), C) E D) DELLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N.60 PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DELLA GESCAL.

2548

LEGGE

483

03/07/1970

EROGAZIONE DEL PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

2549

LEGGE

500

03/07/1970

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N.500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

2550

LEGGE

501

03/07/1970

ABROGAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 21 MARZO 1947, N.157, RECANTE MODALITA' PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI CITTADINANZA ALLE PERSONE NATE NEI COMUNI DELL'ALTO ADIGE E IN ALCUNI COMUNI DELLE PROVINCE FINITIME.

2551

LEGGE

504

03/07/1970

NORME PER GLI APPALTI DI OPERE PUBBLICHE MEDIANTE ESPERIMENTO DI GARA CON OFFERTE IN AUMENTO.

2552

LEGGE

570

20/07/1970

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.

2553

LEGGE

571

26/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1970, N. 366, CONCERNENTE LA ISTITUZIONE DELLE CATTEDRE, LA NON LICENZIABILITA' DEGLI INSEGNANTI NON DI RUOLO, LE RISERVE DEI POSTI E LA SOSPENSIONE DEGLI ESAMI DI ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO, NELLE SCUOLE ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

2554

LEGGE

572

26/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 GIUGNO 1970, N.384, CONCERNENTE NORME PER GLI SCRUTINI FINALI E GLI ESAMI NELLE SCUOLE E NEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA.

2555

LEGGE

574

26/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1970, N. 369 , CONCERNENTE AUMENTO DI SPESA PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO UNIVERSITARI E DELLE BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.

2556

LEGGE

577

26/07/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 1970, N. 392, CONCERNENTE L'EMISSIONE DI UNA MONETA DA LIRE 1000 COMMEMORATIVA DEL CENTENARIO DI ROMA CAPITALE D'ITALIA.

2557

LEGGE

802

19/10/1970

ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI D'IMPORTAZIONE, PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13.

2558

LEGGE

821

19/10/1970

ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEI PROFESSORI DI RUOLO DELLE SCUOLE E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA E ARTISTICA.

2559

LEGGE

777

28/10/1970

AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.

2560

LEGGE

801

28/10/1970

SGRAVI FISCALI A FAVORE DEI LAVORATORI DIPENDENTI E DEI LAVORATORI AUTONOMI A PIU' BASSO REDDITO.

2561

LEGGE

865

28/10/1970

NORME PER L'INTEGRAZIONE DELL'INDENNITA' A FAVORE DEI PROPRIETARI DEI SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI NEL 1967 PER PESTE SUINA AFRICANA E PER LA CONCESSIONE DI UN INDENNIZZO PER I SUINI ABBATTUTI E DISTRUTTI, NEL PERIODO 20 MARZO 1967- 25 APRILE 1968 PER PESTE SUINA CLASSICA.

2562

LEGGE

851

05/11/1970

NORME PER IL PAGAMENTO AI PENSIONATI PER VECCHIAIA DELLE SOMME DETRATTE DALLE LORO RETRIBUZIONI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 20, LETTERE A) E B), 21 E 23, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 APRILE 1968, N. 488.

2563

LEGGE

853

10/11/1970

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUGLI EVENTI DEL GIUGNO-LUGLIO 1964.

2564

LEGGE

951

20/11/1970

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DELLA LEGGE 27 OTTOBRE 1969, N.755, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DI CRIMINALITA' IN SARDEGNA.

2565

LEGGE

846

24/11/1970

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 SETTEMBRE 1970, N.679, RECANTE NORME RELATIVE ALLA INTEGRAZIONE DI PREZZO PER IL GRANO DURO DI PRODUZIONE 1970.

2566

LEGGE

1139

23/12/1970

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 413, CONCERNENTE LA SOPPRESSIONE DELL'ENTE AUTOTRASPORTI MERCI.

2567

LEGGE

1053

23/12/1970

MODIFICA DELLA LETTERA A), PUNTO D), DELL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 AGOSTO 1959, N. 750, CONCERNENTE MODIFICA DEL TITOLO DI STUDIO PER ACCEDERE ALLA CARRIERA DI GUARDIA DI SANITA'.

2568

LEGGE

1239

30/12/1970

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA TABELLA DEI DIRITTI PER LA VISITA DEL BESTIAME, DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI AI CONFINI DELLO STATO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SANITARIE, APPROVATO CON REGIO DECRETO 27 LUGLIO 1934, N.1265 MODIFICATA ED INTEGRATA CON DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 SETTEMBRE 1947, N. 1099, E CON LEGGE 23 GENNAIO 1968, N. 30.

2569

LEGGE

4

22/01/1971

PROROGA DEI TERMINI PER LE CHIAMATE ED I TRASFERIMENTI A CATTEDRE VACANTI PRESSO LE FACOLTA' UNIVERSITARIE.

2570

LEGGE

30

03/02/1971

PROVVEDIMENTI URGENTI A FAVORE DELL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI.

2571

LEGGE

78

08/02/1971

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DA LIRE 50 MILIONI A LIRE 1 MILIARDO ED AMPLIAMENTO DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA SEZIONE DI CREDITO INDUSTRIALE DEL BANCO DI SICILIA.

2572

LEGGE

79

08/02/1971

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL CLUB ALPINO ITALIANO.

2573

LEGGE

90

17/02/1971

DISPOSIZIONI INTEGRATIVE DELL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO LEGISLATIVO 5 APRILE 1946, N.216,CIRCA LA DICHIARAZIONE DI MORTE DELLE PERSONE SCOMPARSE IN OPERAZIONI BELLICHE TERRESTRI ALL'ULTIMO CONFLITTO.

2574

LEGGE

113

17/02/1971

ULTERIORE PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 9 FEBBRAIO 1968, N. 91, IN MATERIA DI PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE NUOVE COSTRUZIONI, NONCHE' PER I MIGLIORAMENTI AL NAVIGLIO,AGLI IMPIANTI ED ALLE ATTREZZATURE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA.

2575

LEGGE

92

24/02/1971

FACOLTA' DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE DI TRASPORTARE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO GLI ORDINI DI ACCREDITAMENTO EMESSI SUI CAPITOLI DEL TITOLO II (SPESE IN CONTO CAPITALE).

2576

LEGGE

145

25/02/1971

COPERTURA DEL DISAVANZO DELLA GESTIONE 1969 DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2577

LEGGE

94

25/02/1971

EROGAZIONE,PER GLI ANNI 1968,1969 E 1970 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI E AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

2578

LEGGE

126

09/03/1971

INTERVENTI A FAVORE DELLO SPETTACOLO.

2579

LEGGE

148

22/03/1971

PROROGA DEL MANDATO DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2580

LEGGE

198

22/03/1971

MODIFICA DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N. 588, CONCERNENTE LA SOCIETA' FINANZIARIA SARDA (SFIRS).

2581

LEGGE

212

25/03/1971

CONCESSIONE DI INDENNIZZI IN FAVORE DI CITTADINI COLPITI DA PROVVEDIMENTI DI ESPROPRIAZIONE IN TUNISIA.

2582

LEGGE

213

25/03/1971

SOPPRESSIONE DEI COMPENSI FISSI PER I RICOVERI OSPEDALIERI DI CUI ALL'ARTICOLO 82 DEL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1631, E DELLA CASSA NAZIONALE DI CONGUAGLIO DI CUI AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1967, N.1044,CONVERTITO IN LEGGE 17 GENNAIO 1968, N. 4.

2583

LEGGE

144

31/03/1971

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DI MERCATO SVOLTI DALL'AIMA.

2584

LEGGE

202

31/03/1971

NORME SUI CONCORSI A POSTI DI PERSONALE SANITARIO DEI LABORATORI PROVINCIALI D'IGIENE E PROFILASSI.

2585

LEGGE

167

09/04/1971

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLE LEGGI 12 FEBBRAIO 1958, N. 126, 7 FEBBRAIO 1961, N. 59, E 21 APRILE 1962, N. 181, CONCERNENTI L'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E LA VIABILITA' COMUNALE E PROVINCIALE.

2586

LEGGE

204

09/04/1971

CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI 40 MILIARDI DI LIRE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1971.

2587

LEGGE

146

15/04/1971

PROROGA DELLA VALIDITA' DELLE DISPOSIZIONI SUGLI ESAMI DI STATO DI MATURITA',DI ABILITAZIONE E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA,DI CUI AL DECRETOLEGGE 15 FEBBRAIO 1969, N. 9,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 5 APRILE 1969, N. 119.

2588

LEGGE

311

20/04/1971

ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE.

2589

LEGGE

319

03/05/1971

PROROGA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE COSTITUITA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA SULLA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CONSIDERATE ALL'ARTICOLO 4 DELLA V PARTE DELLA CONVENZIONE SUL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI SORTE DALLA GUERRA E DALL'OCCUPAZIONE, CONCLUSO A FRANCOFORTE SUL MENO IL 20 DICEMBRE 1964, E RIAPERTURA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE D'INDENNIZZO DI CUI ALL'ART. 7 DELLA L. 20 DICEMBRE 1967, N. 1265.

2590

LEGGE

304

08/05/1971

CONSERVAZIONE DEI RESIDUI E UTILIZZO DELLE SOMME STANZIATE NEL BILANCIO DEL MINISTERO DELLA SANITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 33 DELLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132.

2591

LEGGE

366

11/05/1971

AUTORIZZAZIONE ALLE AZIENDE DIPENDENTI DAL MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A SUPERARE PER IL 1970 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE E PER COMPENSI DI INTENSIFICAZIONE.

2592

LEGGE

367

19/05/1971

CONVERSIONE AL 6 PER CENTO DELLE OBBLIGAZIONI OPERE PUBBLICHE IN CIRCOLAZIONE A TASSO INFERIORE E ISTITUZIONE DI UN DIRITTO DI CONTINGENZA SUI MUTUI CONCESSI DALLE SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'.

2593

LEGGE

288

26/05/1971

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, RECANTE PROVVIDENZE IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 IN PROVINCIA DI VITERBO.

2594

LEGGE

396

27/05/1971

AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PIAZZA RISORGIMENTO A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO E MODIFICA DELLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1959, N. 1145.

2595

LEGGE

443

03/06/1971

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LE FERROVIE CIRCUMFLEGREA E CUMANA.

2596

LEGGE

437

03/06/1971

MISURE DA ADOTTARE CONTRO L'INQUINAMENTO ATMOSFERICO CAUSATO DA GAS DI SCARICO PROVENIENTI DAGLI AUTOVEICOLI EQUIPAGGIATI CON MOTORI AD ACCENSIONE COMANDATA.

2597

LEGGE

375

18/06/1971

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 APRILE 1971, N. 162, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI INTESI AD OVVIARE ALLE CONSEGUENZE DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA VERIFICATASI NEL COMUNE DI REGGIO DI CALABRIA.

2598

LEGGE

510

30/06/1971

AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 1.700 MILIONI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA FERROVIA CUNEO-BREIL SUR ROYA-VENTIMIGLIA IN AGGIUNTA A QUELLA DI LIRE 5.000 MILIONI AUTORIZZATA CON L'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 27 LUGLIO 1967, N. 635.

2599

LEGGE

508

30/06/1971

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N. 177,RELATIVA A PARTECIPAZIONE DELLA SOCIETA' ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA SOCIETA' "SOMALI AIRLINES".

2600

LEGGE

598

02/07/1971

CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO E L'ORDINARIA MANUTENZIONE DELLA CASA INTERNAZIONALE DELLO STUDENTE GESTITA DAL CENTRO ITALIANO PER I VIAGGI DI ISTRUZIONE DEGLI STUDENTI (CIVIS).

2601

LEGGE

562

06/07/1971

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO A CARICO DELLO STATO IN FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ASSISTENZA ALLA GENTE DI MARE PER IL TRIENNIO 1970- 1972.

2602

LEGGE

540

06/07/1971

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCA DELLE NAZIONI UNITE PER LA DIFESA SOCIALE (UNSDRI) CON SEDE IN ROMA.

2603

LEGGE

565

19/07/1971

RIORDINAMENTO DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA ALL'INFANZIA DELLE REGIONI DI CONFINE (ONAIRC).

2604

LEGGE

564

19/07/1971

INQUADRAMENTO DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DI TRIPOLI ED ASMARA NEI MEDESIMI COEFFICIENTI E CON LA STESSA ANZIANITA' ATTRIBUITI AL PERSONALE DELLE ALTRE AMMINISTRAZIONI MUNICIPALI COLONIALI DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 SETTEMBRE 1961, N. 1224 , RECANTE NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE MUNICIPALE EX-COLONIALE.

2605

LEGGE

554

19/07/1971

NUOVO SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE E AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' PER GLI ANNI 1970,1971 E 1972.

2606

LEGGE

567

22/07/1971

CONTRIBUTI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE, PER IL CENTRO DI IDRODINAMICA DI ROMA.

2607

LEGGE

583

22/07/1971

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2608

LEGGE

547

28/07/1971

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

2609

LEGGE

576

28/07/1971

INTEGRAZIONI E MODIFICHE ALLA LEGGE 2 APRILE 1968, N. 516, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE ALLA CONCESSIONE DI MUTUI ALLO ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA.

2610

LEGGE

586

28/07/1971

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI.

2611

LEGGE

577

28/07/1971

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 3 MILIARDI PER LA COSTRUZIONE DI UN COMPLESSO EDILIZIO DA ADIBIRE A STABILIMENTO DELLA ZECCA E RELATIVI UFFICI,A MUSEO DELLA ZECCA ED A SCUOLA DELL'ARTE DELLA MEDAGLIA.

2612

LEGGE

558

28/07/1971

DISCIPLINA DELL'ORARIO DEI NEGOZI E DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO.

2613

LEGGE

491

30/07/1971

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1971, N.289,CONCERNENTE ULTERIORI PROVVEDIMENTI IN FAVORE DELLE ZONE TERREMOTATE DELLA SICILIA.

2614

LEGGE

605

04/08/1971

SISTEMAZIONE DEI PRESIDI IDONEI.

2615

LEGGE

594

04/08/1971

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.430,CONCERNENTE PROVVIDENZE CREDITIZIE PER FAVORIRE NUOVI INVESTIMENTI NEI SETTORI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELLO ARTIGIANATO.

2616

LEGGE

592

04/08/1971

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N. 432, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DELLA AGRICOLTURA.

2617

LEGGE

591

04/08/1971

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439: "MODIFICADELLA LEGGE 3 LUGLIO 1970, N.500,CONCERNENTE LA PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N. 500, PER LA DURATA DELLO ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI".

2618

LEGGE

590

04/08/1971

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N. 431,CONCERNENTE PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LO SGRAVIO DI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI.

2619

LEGGE

589

04/08/1971

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.429,CONCERNENTE PROROGA ED AUMENTO DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI PER LE IMPRESE INDUSTRIALI ED ARTIGIANE NEL MEZZOGIORNO.

2620

LEGGE

685

07/08/1971

MODIFICHE AL CAPO VI DELLA LEGGE 25 LUGLIO 1952, N. 949, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,CONCERNENTI PROVVEDIMENTI PER LO SVILUPPO DELLA ECONOMIA E L'INCREMENTO DELL'OCCUPAZIONE.

2621

LEGGE

690

07/08/1971

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI A CONTRARRE MUTUI,ANCHE OBBLIGAZIONARI,CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI O CON IL CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE PER LA COPERTURA DEL DISAVANZO DELL'ANNO 1968; ESENZIONE TRIBUTARIA SUI PRESTITI CONTRATTI CON IL CONSORZIO STESSO DALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI PER LA COPERTURA DEI DISAVANZI DEGLI ANNI 1968 E 1969.

2622

LEGGE

815

14/08/1971

MODIFICA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1961, N.1336, PER QUANTO CONCERNE LA LIQUIDAZIONE DEI CONTI INDIVIDUALI DEL FONDO DI PREVIDENZA DEI COLLOCATORI COMUNALI INQUADRATI NEL RUOLO ORGANICO.

2623

LEGGE

814

14/08/1971

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE, FINANZIAMENTO ED ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA - SISTEMAZIONE DELLA SITUAZIONE DEBITORIA DELL'ENTE CINEMA NEI CONFRONTI DELL'IRI E AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE.

2624

LEGGE

914

14/10/1971

SOPPRESSIONE DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER LA RIORGANIZZAZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA LIQUIDAZIONE DELLE CASSE DI CONGUAGLIO, ISTITUITA CON DECRETO MINISTERIALE 20 OTTOBRE 1945, NONCHE' MODIFICHE AL DECRETO LEGISLATIVO 26 GENNAIO 1948, N. 98, RATIFICATO CON L. 17 APRILE 1956, N. 561, SULLA DISCIPLINA DELLE CASSE CONGUAGLIO PREZZI.

2625

LEGGE

912

20/10/1971

FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI NELLE ZONE DEPRESSE DEL CENTRO-NORD PER L'ANNO FINANZIARIO 1971.

2626

LEGGE

913

22/10/1971

CORRESPONSIONE DA PARTE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO DI UN CONTRIBUTO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DI NUOVI IMPIANTI DI RACCORDO TRA LA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E GLI STABILIMENTI COMMERCIALI,INDUSTRIALI ED ASSIMILATI NONCHÈ PER L'AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI RACCORDO ESISTENTI.

2627

LEGGE

917

26/10/1971

AUTORIZZAZIONE AL MONTE DEI PASCHI DI SIENA,ISTITUTO DI CREDITO DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN SIENA,A COMPIERE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO CON LE AGEVOLAZIONI FISCALI E CON IL CONTRIBUTO DELLO STATO NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI AI SENSI DEL R.D.L. 29 LUGLIO 1927, N. 1509 , CONVERTITO NELLA LEGGE 5 LUGLIO 1928, N. 1760, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

2628

LEGGE

880

29/10/1971

INTEGRAZIONE ALL'ORGANICO DEL PERSONALE FERROVIARIO,ASSUNZIONI OLTRE ORGANICO E SISTEMAZIONE DI LAVORATORI DIPENDENTI DALLE IMPRESE APPALTATRICI.

2629

LEGGE

866

29/10/1971

PROROGA DELLE CARICHE DI RETTORE DI UNIVERSITÀ, DI DIRETTORE DI ISTITUTO DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA, DI PRESIDE DI FACOLTÀ UNIVERSITARIA.

2630

LEGGE

909

30/10/1971

COMPENSI AL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE PER L'ATTIVITA' SVOLTA A FAVORE DEGLI ISTITUTI ED ENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI.

2631

LEGGE

1060

05/11/1971

CONCESSIONE AI COMUNI ED ALLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO ED AGRICOLTURA DI CONTRIBUTI PER LE SPESE RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEGLI ANNI 1970-1971.

2632

LEGGE

1040

11/11/1971

MODIFICAZIONI AGLI ARTICOLI 1 E 3 DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1964, N. 380, RELATIVA AI CONCORSI E ALLE NOMINE DEI DIRETTORI DIDATTICI.

2633

LEGGE

1078

11/11/1971

DECORRENZA DELLA NOMINA DEI VINCITORI DEI CONCORSI A PRESIDE NELLE SCUOLE MEDIE INDETTI CON I DECRETI MINISTERIALI 13 SETTEMBRE 1965 E 13 APRILE 1967.

2634

LEGGE

1094

11/11/1971

INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE NON INSEGNANTE DEGLI ISTITUTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA DURANTE IL PERIODO DEGLI ESAMI DI MATURITA',DI QUALIFICA NEGLI ISTITUTI PROFESSIONALI E DI LICENZA DELLA SCUOLA MEDIA.

2635

LEGGE

952

12/11/1971

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DEFICITARI.

2636

LEGGE

1017

20/11/1971

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LA DISTRIBUZIONE DEI SOCCORSI IN ITALIA (ENDSI) PER IL RIPIANAMENTO DELLA GESTIONE.

2637

LEGGE

1087

23/11/1971

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INVESTIMENTI ALLE AZIENDE PUBBLICHE DI TRASPORTO.

2638

LEGGE

1042

25/11/1971

PROVVEDIMENTI PER IL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

2639

LEGGE

1072

25/11/1971

NORME INTEGRATIVE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N. 5, RECANTE PROVVEDIMENTI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARACCHE ED ALTRI EDIFICI MALSANI COSTRUITI IN ABRUZZO IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL 13 GENNAIO 1915.

2640

LEGGE

1108

11/12/1971

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ANNUO ALL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI.

2641

LEGGE

1033

03/12/1971

AUTORIZZAZIONE ALL'EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI A FRONTE DEGLI SCARTI RATIZZATI SUI MUTUI EROGATI DALLE SEZIONI AUTONOME OPERE PUBBLICHE.

2642

LEGGE

1103

03/12/1971

VENDITA DEI BENI "FUORI USO" APPARTENENTI AD ALCUNE AMMINISTRAZIONI STATALI.

2643

LEGGE

1038

06/12/1971

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELLA LEGGE 28 OTTOBRE 1970, N. 777, CONCERNENTE L'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.

2644

LEGGE

1052

06/12/1971

MODIFICA DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 19 OTTOBRE 1956, NUMERO 1224, CONCERNENTE IL DISTACCO DEI SEGRETARI COMUNALI.

2645

LEGGE

1045

06/12/1971

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI SULLE ANTICIPAZIONI DA PARTE DELLO STATO DELLE RETTE DI SPEDALITA' DOVUTE DAI COMUNI AGLI OSPEDALI E ALLE CLINICHE UNIVERSITARIE.

2646

LEGGE

1115

11/12/1971

PROROGA DEL VINCOLO ALBERGHIERO E DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI ADIBITI ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI NATURA COMMERCIALE OD ARTIGIANALE.

2647

LEGGE

1118

15/12/1971

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1969, N. 945,CONVERTITO IN LEGGE CON LA LEGGE 2 FEBBRAIO 1970, N. 13, CONCERNENTE LA SOSPENSIONE DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA VENDITA A RATE.

2648

LEGGE

1228

30/12/1971

RIVALUTAZIONE DELLE INDENNITA' DI SERVIZIO FORESTALE SPETTANTI AL PERSONALE DEL RUOLO TECNICO SUPERIORE FORESTALE (UFFICIALI) DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO E LORO ESTENSIONE AI TECNICI DI CONCETTO DELLO STESSO CORPO.

2649

LEGGE

13

25/02/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI IN MATERIA EDILIZIA,DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N. 1119,RECANTE PROROGA DEI TERMINI INDICATI NEL SECONDO COMMA DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1971, N. 291.

2650

LEGGE

14

25/02/1972

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1971, N. 1120,PER L'ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALLA LEGGE 6 MAGGIO 1940, N. 500,PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIA' PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N. 500, PER LA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI, GIÀ PROROGATO CON LEGGE 3 LUGLIO 1970, N. 500, E CON DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1971, N. 439, CONVERTITO IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 591.

2651

LEGGE

42

01/03/1972

INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N. 615, E 23 GENNAIO 1968, N. 33, SULLA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI.

2652

LEGGE

88

16/03/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 MARZO 1972, N. 25, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1972 E PROVVEDIMENTI IN FAVORE DI COMUNI COLPITI DAI TERREMOTI.

2653

LEGGE

484

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 266, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972.

2654

LEGGE

482

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1972, N. 289, CONCERNENTE LA CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER LA ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 45 MILIARDI PER LO ESERCIZIO FINANZIARIO 1972.

2655

LEGGE

471

08/08/1972

NORME PER LA COPERTURA DEI SEGGI DI DEPUTATO E DI SENATORE NEL COLLEGIO DELLA VALLE D'AOSTA RIMASTI VACANTI NELLE ELEZIONI DEL 7 MAGGIO 1972.

2656

LEGGE

465

08/08/1972

CONVALIDA DI PROVVIDENZE DELIBERATE IN FAVORE DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

2657

LEGGE

463

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N. 286, CONCERNENTE PROROGA DELLO SGRAVIO DEGLI ONERI SOCIALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARTIGIANE E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI PREVISTO DAL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1971, N.431, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 4 AGOSTO 1971, N. 590.

2658

LEGGE

461

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N. 285, RECANTE ULTERIORE PROROGA DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA EDILIZIA.

2659

LEGGE

460

08/08/1972

DISCIPLINA DELL'APPORTO DELLO STATO PER L'ESTENSIONE DELLA ASSICURAZIONE MALATTIA AI TITOLARI DI PENSIONE SOCIALE ED AI LORO FAMILIARI.

2660

LEGGE

459

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1972, N. 287, CONCERNENTE LA PROROGA DELLE NORME TRANSITORIE PER LA COMPILAZIONE DEGLI ELENCHI NOMINATIVI PER I LAVORATORI AGRICOLI, DI CUI ALL'ARTICOLO 18 DEL DECRETO-LEGGE 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83, E LA VIGILANZA NEL SETTORE AGRICOLO.

2661

LEGGE

470

08/08/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1972, N.277,CONCERNENTE LA PROROGA DELLA DURATA DELL'ENTE AUTONOMO PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISOLA D'ISCHIA.

2662

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

543

13/09/1972

MODIFICA ALLA TABELLA L ANNESSA AL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULLA ISTRUZIONE SUPERIORE.

2663

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

972

13/09/1972

NORME PER LA RISCOSSIONE DEI DIRITTI FISSI SULLE CONCESSIONI DI VIAGGIO.

2664

LEGGE

625

01/11/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1972, N. 504, RECANTE NUOVE NORME PER L'APERTURA DELL'ANNO SCOLASTICO 1972-73 E PER ALTRE NECESSITA' STRAORDINARIE E URGENTI.

2665

LEGGE

660

06/11/1972

PROROGA DELLA LEGGE 13 MARZO 1969, N. 136,CONCERNENTE ASSEGNAZIONI DI INSEGNANTI ORDINARI DEL RUOLO NORMALE E DI PERSONALE DIRETTIVO DELLA SCUOLA ELEMENTARE PRESSO ENTI OPERANTI NEL SETTORE DI ISTRUZIONE PRIMARIA.

2666

LEGGE

734

02/12/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 6 OTTOBRE 1972, N.552,RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO;E PROROGA DI TERMINI PREVISTI DAL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, IN FAVORE DEI COMUNI COLPITI DAL TERREMOTO IN PROVINCIA DI VITERBO.

2667

LEGGE

774

16/12/1972

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1972, N. 603, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SCIENTIFICO SPERIMENTALE PER I TABACCHI PER L'ANNO FINANZIARIO 1972.

2668

LEGGE

818

16/12/1972

NORME DI ASSUNZIONE PER IL PERSONALE OPERAIO STAGIONALE PRESSO L'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

2669

LEGGE

849

20/12/1972

CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE UNITAR PER IL QUINQUENNIO 1971-1975.

2670

LEGGE

903

22/12/1972

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI NELL'ARTICOLO 42, PRIMO E SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

2671

LEGGE

823

23/12/1972

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI.

2672

LEGGE

910

23/12/1972

INTEGRAZIONE DI LIRE 8 MILIARDI DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA PREVISTA DALLA LEGGE 15 DICEMBRE 1969, N. 1024, PER L'ACQUISTO E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

2673

LEGGE

822

23/12/1972

AUMENTO DEL CONTRIBUTO DELLO STATO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) E ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO).

2674

LEGGE

906

23/12/1972

PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE DEL CANALE MILANO-CREMONA-PO.

2675

LEGGE

13

26/01/1973

PROROGA DELLA LEGGE 15 DICEMBRE 1967, N.1227,RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.

2676

LEGGE

15

02/02/1973

NORME RELATIVE ALLA CONCESSIONE DEL PREMIO PER L'ESTIRPAZIONE DI MELI, PERI E PESCHI.

2677

LEGGE

24

08/02/1973

DETERMINAZIONE DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE DI RICONOSCIMENTO DEL SERVIZIO PRE-RUOLO DL PROFESSORI UNIVERSITARI PRESTATO NELLA POSIZIONE DI INCARICATO SENZA POSSESSO DELLA LIBERA DOCENZA.

2678

LEGGE

25

15/02/1973

ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE,PREVISTA DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE I FEBBRAIO 1965, N. 13.

2679

LEGGE

39

05/03/1973

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

2680

LEGGE

30

05/03/1973

AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'AZIENDA TABACCHI ITALIANI-ATI SOCIETA' PER AZIONI.

2681

LEGGE

69

07/03/1973

ATTIVITA' E DISCIPLINA DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE MINERARIE METALLURGICHE - EGAM.

2682

LEGGE

52

09/03/1973

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO PER L'IMPORTO DI 400 MILIARDI DI LIRE.

2683

LEGGE

62

12/03/1973

ESTENSIONE AL COMUNE DI ARLENA DI CASTRO DEI BENEFICI DI CUI ALL'ARTICOLO 28 DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1971, N.119, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI NELLA LEGGE 26 MAGGIO 1971, N. 288.

2684

LEGGE

63

12/03/1973

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'AMPLIAMENTO DELLA GALLERIA DI ARTE MODERNA DI ROMA.

2685

LEGGE

36

23/03/1973

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N. 2, RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.

2686

LEGGE

87

28/03/1973

INTEGRAZIONE DEI FONDI ASSEGNATI ALL'ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA PER LA ESECUZIONE DEI CENSIMENTI GENERALI DEL 1970 E 1971.

2687

LEGGE

92

30/03/1973

CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' DI COMPENSAZIONE PER LE QUANTITA' DI RISONE GIACENTI ALLA FINE DELLA CAMPAGNA DI COMMERCIALIZZAZIONE 1969-70.

2688

LEGGE

93

30/03/1973

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DURATA DEL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO 1972 DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO.

2689

LEGGE

195

12/04/1973

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'ARTIGIANATO E LE PICCOLE INDUSTRIE (ENAPI) CON SEDE IN ROMA.

2690

LEGGE

168

12/04/1973

NUOVE NORME PER L'ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI DI GAIRO E OSINI (NUORO).

2691

LEGGE

94

15/04/1973

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1973, N. 8, RECANTE ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO NEL GENNAIO DEL 1968.

2692

LEGGE

198

16/04/1973

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUALE IN FAVORE DELLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, DEI MUSICISTI E DEI COMPOSITORI-AUTORI-LIBRETTISTI DI MUSICA POPOLARE.

2693

LEGGE

169

16/04/1973

ULTERIORE PROROGA DELL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

2694

LEGGE

144

16/04/1973

PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE A PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO PER ALCUNI SERVIZI DELLE AMMINISTRAZIONI FINANZIARIE.

2695

LEGGE

244

07/05/1973

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER LE AZIENDE TERMALI-EAGAT.

2696

LEGGE

243

07/05/1973

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'EFIM-ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA.

2697

LEGGE

205

17/05/1973

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1973, N. 31,RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972, NONCHÈ NORME PER ACCELERARE L'OPERA DI RICOSTRUZIONE DI TUSCANIA.

2698

LEGGE

274

18/05/1973

INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI E MODIFICHE ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI,PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI A PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE.

2699

LEGGE

273

18/05/1973

MODIFICHE ALLA LEGGE 4 GENNAIO 1968, N.19,RECANTE PROVVIDENZE A FAVORE DELL'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE.

2700

LEGGE

272

18/05/1973

EMISSIONE DI BIGLIETTI DI BANCA DA LIRE 2.000 E LIRE 20.000.

2701

LEGGE

345

29/05/1973

RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E DEI MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

2702

LEGGE

338

04/06/1973

AUTORIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1972 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2703

LEGGE

346

04/06/1973

DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRIBUTARI SORTI SULLA BASE DEI DECRETI- LEGGE 2 OTTOBRE 1972, N. 550, E 2 DICEMBRE 1972, N. 728.

2704

LEGGE

348

05/06/1973

SERVIZI DI MENSA-BAR NELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2705

LEGGE

323

06/06/1973

AMMISSIONE DEI LAUREATI IN ASTRONOMIA E IN DISCIPLINE NAUTICHE AI PUBBLICI CONCORSI PER L'ACCESSO A TALUNE CARRIERE DIRETTIVE TECNICHE PERSONALE DELLA DIFESA.

2706

LEGGE

308

09/06/1973

INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' MUSICALI.

2707

LEGGE

329

09/06/1973

CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 50 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.

2708

LEGGE

364

15/06/1973

DETERMINAZIONE DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

2709

LEGGE

486

30/07/1973

IMMISSIONE IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI ELEMENTARI ISCRITTI NEL QUADRO SPECIALE DEL PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI GORIZIA, DI CUI ALLA LEGGE 4 FEBBRAIO 1963, N. 120.

2710

LEGGE

488

30/07/1973

NUOVO RUOLO ORGANICO DEGLI ISTITUTI STATALI PER SORDOMUTI.

2711

LEGGE

497

04/08/1973

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 LUGLIO 1973, N. 428, CONCERNENTE NORME PER L'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI DEL MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA,DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI E DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.

2712

LEGGE

507

07/08/1973

INTERVENTI NEL SETTORE DEI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI.

2713

LEGGE

512

07/08/1973

NORME PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' AGRICOLA.

2714

LEGGE

513

09/08/1973

INTERVENTI FINANZIARI A FAVORE DELLE ATTIVITA' DI PROSA.

2715

LEGGE

514

09/08/1973

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITA' DI BONIFICA.

2716

LEGGE

523

09/08/1973

MODIFICA ALL'ART. 7 DELLA LEGGE 6 DICEMBRE 1971, N. 1074, CONCERNENTE L'INCLUSIONE DEI LETTORI DI ITALIANO PRESSO LE UNIVERSITA' STRANIERE NELLE GRADUATORIE NAZIONALI PER L'IMMISSIONE NEI RUOLI DELLA SCUOLA MEDIA.

2717

LEGGE

524

09/08/1973

NORME STRAORDINARIE PER GLI INCARICHI E L'IMMISSIONE NEI RUOLI DI DOCENTI PER LA SCUOLA MEDIA DI PRIMO GRADO IN LINGUA TEDESCA E DELLE VALLI LADINE.

2718

LEGGE

525

09/08/1973

PROROGA DELLE BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DI BORSE DI ADDESTRAMENTO DIDATTICO E SCIENTIFICO.

2719

LEGGE

670

18/10/1973

CONCESSIONE ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 6 MILIARDI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1973.

2720

LEGGE

671

18/10/1973

STANZIAMENTO STRAORDINARIO PER OPERE DI CONSOLIDAMENTO,RESTAURO O MANUTENZIONE DI MONUMENTI ANTICHI DI ROMA.

2721

LEGGE

677

18/10/1973

PROROGA PER UN QUINQUENNIO, DALL'1 GENNAIO 1971, DELLA LEGGE 23 MAGGIO 1952, N. 630, E CONCESSIONE DI ULTERIORI STANZIAMENTI INTESI AD ASSICURARE LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO, LIBRARIO ED ARCHIVISTICO DALLE INVASIONI DELLE TERMITI.

2722

LEGGE

673

27/10/1973

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 16 SETTEMBRE 1960, N. 1016, SUL FINANZIAMENTO A MEDIO TERMINE AL COMMERCIO.

2723

LEGGE

754

01/11/1973

ULTERIORE PROROGA DELLE PROVVIDENZE PER LA REGOLARIZZAZIONE DEL TITOLO DI PROPRIETA' IN FAVORE DELLA PROPRIETA' RURALE.

2724

LEGGE

763

01/11/1973

ESONERO DAZIARIO PER DETERMINATE MERCI ORIGINARIE E PROVENIENTI DALLA LIBIA PER IL PERIODO DALL'1 GENNAIO 1968 AL 31 DICEMBRE 1968.

2725

LEGGE

735

01/11/1973

CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALLO ARTICOLO 38 DELLO STATUTO, PER IL QUINQUENNIO 1972-1976,E DETERMINAZIONE, PER LO STESSO QUINQUENNIO, DEI RIMBORSI ALLO STATO,AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N. 507.

2726

LEGGE

774

01/11/1973

AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE APPALTATRICI O FORNITRICI DELLO STATO E DEGLI ENTI PUBBLICI.

2727

LEGGE

736

08/11/1973

NORME PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A CARICO DELLA QUOTA STATALE DEL FONDO PER L'ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE DEI LAVORATORI A FAVORE DEI SOGGETTI INDICATI DALL'ARTICOLO 8 DELLA DECISIONE 1 FEBBRAIO 1971, N. 71/66 DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2728

LEGGE

737

10/11/1973

STANZIAMENTO DI SPESA PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA.

2729

LEGGE

776

10/11/1973

RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI ASSEGNATI IN FAVORE DELL'EURATOM PER IL 1972 E ASSEGNAZIONE AL CNEN DI UN CORRISPONDENTE IMPORTO.

2730

LEGGE

732

15/11/1973

PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE DA ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI.

2731

LEGGE

765

15/11/1973

NUOVE NORME IN MATERIA DI GESTIONI FUORI BILANCIO NELL'AMBITO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, IN ATTUAZIONE DELL' ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 25 NOVEMBRE 1971, N.1041.

2732

LEGGE

756

30/11/1973

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N. 1187, CONCERNENTE LA MATERIA URBANISTICA.

2733

LEGGE

929

06/12/1973

CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1972-74.

2734

LEGGE

819

11/12/1973

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, PER INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE ED ALTRI MAGGIORI ONERI DERIVANTI DALL'ESECUZIONE, A CURA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI, DI OPERE FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI.

2735

LEGGE

821

12/12/1973

EROGAZIONE PER L'ANNO 1971 E PER IL PRIMO TRIMESTRE DELL'ANNO 1972 DI CONTRIBUTI STRAORDINARI AGLI ENTI PUBBLICI ED AGLI IMPRENDITORI CONCESSIONARI DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

2736

LEGGE

867

18/12/1973

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE INIZIATIVE ED ATTIVITA' RIGUARDANTI L'"ANNO NAZIONALE DEL LIBRO".

2737

LEGGE

930

22/12/1973

MODIFICA DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 1969, N. 975, CONCERNENTE REGOLAZIONI FINANZIARIE VARIE.

2738

LEGGE

826

22/12/1973

ORDINAMENTO DEI SERVIZI POSTALI E COMMERCIALI MARITTIMI DI CARATTERE LOCALE.

2739

LEGGE

884

22/12/1973

MODIFICAZIONI ALLE NORME SULLA DIRIGENZA DEGLI UFFICI DI ISTRUZIONE PRESSO I TRIBUNALI DI BARI, BOLOGNA, CATANIA, FIRENZE, GENOVA, MILANO, NAPOLI, PALERMO, ROMA, TORINO, TRIESTE E VENEZIA.

2740

LEGGE

841

22/12/1973

PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI E DEGLI IMMOBILI DESTINATI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE E LOCANDA.

2741

LEGGE

934

27/12/1973

RIVALUTAZIONE DEGLI ASSEGNI DI PENSIONE D'INVALIDITA' E DI LUNGO SERVIZIO AGLI EX MILITARI GIA' DIPENDENTI DALLE CESSATE AMMINISTRAZIONI ITALIANE DELLA ERITREA,DELLA LIBIA E DELLA SOMALIA.

2742

LEGGE

908

27/12/1973

ASSEGNAZIONE STRAORDINARIA DI LIRE 50 MILIARDI AD INTEGRAZIONE DEI FONDI, PER L'ASSISTENZA SANITARIA A FAVORE DEI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI, STANZIATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 31 DELLA LEGGE 30 MARZO 1971, N.118.MODIFICA ED INTEGRAZIONE DI ALCUNI ARTICOLI DELLA STESSA LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118.

2743

LEGGE

874

27/12/1973

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 NOVEMBRE 1973, N. 740, CONCERNENTE IL PAGAMENTO ANTICIPATO DELLA TREDICESIMA MENSILITA' AL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DELLO STATO.

2744

LEGGE

868

27/12/1973

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N. 658, RECANTE INTERVENTI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI INTERESSATI DALLA INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE 1973.

2745

LEGGE

845

27/12/1973

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 NOVEMBRE 1973, N. 659, RECANTE INTERVENTI PER IL PORTO DI PALERMO E PROROGA DELLE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL DECRETO-LEGGE 15 MARZO 1965, N. 124, CONVERTITO NELLA LEGGE 13 MAGGIO 1965, N. 431, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

2746

LEGGE

844

27/12/1973

PREMIO PER L'INCREMENTO DEL RENDIMENTO INDUSTRIALE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO.

2747

LEGGE

843

27/12/1973

ABROGAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE VENDITE A RATE.

2748

LEGGE

927

27/12/1973

COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO.

2749

LEGGE

7

12/01/1974

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ORDINARIO DELLO STATO A FAVORE DELL'ENTE NAZIONALE SORDOMUTI PER GLI ANNI 1973 E 1974.

2750

LEGGE

9

19/01/1974

LIQUIDAZIONE DELLA GESCAL, DELL'ISES E DELL'INCIS E PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

2751

LEGGE

58

28/01/1974

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DI BACINI DI CARENAGGIO A TRIESTE, LIVORNO, GENOVA.

2752

LEGGE

16

29/01/1974

RINUNCIA AI DIRITTI DI CREDITO INFERIORI A LIRE MILLE.

2753

LEGGE

17

29/01/1974

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1973 E 1974.

2754

LEGGE

59

01/02/1974

AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI GEPI - SOCIETA' PER AZIONI.

2755

LEGGE

32

06/02/1974

CONTRIBUTO ALL'ENTE PER L'IRRIGAZIONE IN PUGLIA E LUCANIA.

2756

LEGGE

27

12/02/1974

PROVVEDIMENTI RELATIVI AL PERSONALE DIPENDENTE DALL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2757

LEGGE

10

14/02/1974

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1973, N. 796, CONCERNENTE LA GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE,DI TELEVISIONE CIRCOLARE, DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE PER IL PERIODO 1 GENNAIO-30 APRILE 1974.

2758

LEGGE

179

11/04/1974

FINANZIAMENTI PER GLI INTERVENTI DELLA SEZIONE ORIENTAMENTO DEL FEOGA.

2759

LEGGE

125

16/04/1974

AUMENTO DEL CONTRIBUTO STATALE ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA-MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO", IN FIRENZE.

2760

LEGGE

177

26/04/1974

ABROGAZIONE DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 OTTOBRE 1954, N. 1032, ISTITUTIVA DELLA STAZIONE SPERIMENTALE PER IL VETRO DI VENEZIA- MURANO.

[2761

LEGGE

174

27/04/1974

RISTRUTTURAZIONE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SANITA' PER LA PROFILASSI INTERNAZIONALE DELLE MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE.] (voce soppressa) (2)

2762

LEGGE

205

22/05/1974

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 APRILE 1974, N. 80, CONCERNENTE: "DISTILLAZIONE AGEVOLATA DI PERE E MELE DI PRODUZIONE 1973".

2763

LEGGE

269

05/06/1974

ISTITUZIONE DI UN POSTO IN SOPRANNUMERO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DA ASSEGNARE ALLA FACOLTA' DI SCIENZE MATEMATICHE, FISICHE E NATURALI DELL'UNIVERSITA' DI ROMA.

2764

LEGGE

267

06/06/1974

INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 MARZO 1971, N.278,CONCERNENTE LA REVISIONE DEI RUOLI ORGANICI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA AVIAZIONE CIVILE.

2765

LEGGE

317

06/06/1974

NORME APPLICATIVE DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2511 DEL 9 DICEMBRE 1969 CONCERNENTE MISURE SPECIALI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PRODUZIONE E DELLA COMMERCIALIZZAZIONE NEL SETTORE DEGLI AGRUMI.

2766

LEGGE

253

11/06/1974

AUMENTO DELL'ORGANICO DEL CORPO DELLE GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA.

2767

LEGGE

284

18/06/1974

AMPLIAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE (CSIF) DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE - DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE.

2768

LEGGE

268

24/06/1974

RIFINANZIAMENTO, INTEGRAZIONE E MODIFICA DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1962, N.588 (PIANO STRAORDINARIO PER LA RINASCITA ECONOMICA E SOCIALE DELLA SARDEGNA) E RIFORMA DELL'ASSETTO AGROPASTORALE IN SARDEGNA.

2769

LEGGE

245

27/06/1974

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1974, N. 113, CONCERNENTE GESTIONE DEI SERVIZI DI RADIODIFFUSIONE CIRCOLARE, DI TELEVISIONE CIRCOLARE,DI TELEDIFFUSIONE SU FILO E DI RADIOFOTOGRAFIA CIRCOLARE.

2770

LEGGE

277

16/07/1974

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1974, N. 206, RECANTE NORME PER LA ESECUZIONE DI URGENTI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA A SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI MODENA.

2771

LEGGE

308

16/07/1974

INTEGRAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DEI PONTI STABILI SUL FIUME PO.

2772

LEGGE

309

16/07/1974

DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE MERIDIONALI SARDE ED AUTOSERVIZI INTEGRATIVI.

2773

LEGGE

323

16/07/1974

AUMENTO DEI LIMITI MINIMO E MASSIMO PREVISTI DALL'ARTICOLO 2 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 MARZO 1965, N. 145, AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A CARICO DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE DOVUTO ALLA CASSA MUTUA DI MALATTIA DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA.

2774

LEGGE

362

26/07/1974

COSTRUZIONE DI CASE DA ASSEGNARE AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE.

2775

LEGGE

325

30/07/1974

PROROGA DEI TERMINI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 21 E 40 DELLA LEGGE 11 GIUGNO 1971, N. 426, SULLA DISCIPLINA DEL COMMERCIO.

2776

LEGGE

365

02/08/1974

POTENZIAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DEL TURISMO ALL'ESTERO.

2777

LEGGE

368

09/08/1974

RINNOVO DELLA FACOLTA' CONCESSA DALLA LEGGE 12 APRILE 1969, N. 177, E DALLA LEGGE 30 GIUGNO 1971, N. 508, RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ALITALIA - LINEE AEREE ITALIANE - ALLA GESTIONE DELLA "SOMALI AIRLINES".

2778

LEGGE

353

10/08/1974

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 262, CONCERNENTE MISURE PER FRONTEGGIARE ECCEZIONALI ESIGENZE DEI SERVIZI POSTELEGRAFONICI.

2779

LEGGE

375

12/08/1974

CONCESSIONE ALL'ENTE AUTONOMO "LA TRIENNALE DI MILANO" DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO.

2780

LEGGE

376

12/08/1974

PROROGA DI TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 12 MARZO 1968, N. 291, RECANTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO-PUNTA RAISI E VENEZIA-MARCO POLO.

2781

LEGGE

374

12/08/1974

AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA PRATI A TERMINI E AD OSTERIA DEL CURATO.

2782

LEGGE

351

12/08/1974

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1974, N. 236, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI SULLA PROROGA DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE E DI SUBLOCAZIONE DEGLI IMMOBILI URBANI.

2783

LEGGE

373

12/08/1974

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 200 MILIONI ALL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA.

2784

LEGGE

395

14/08/1974

NORME RELATIVE ALLE SEZIONI DI CREDITO FONDIARIO DEL BANCO DI NAPOLI E DEL BANCO DI SICILIA.

2785

LEGGE

394

14/08/1974

MODIFICA DEGLI ARTICOLI 79, 81 E 88 DEL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE,APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N.393, MODIFICATI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1974, N. 62.

2786

LEGGE

391

14/08/1974

INTEGRAZIONI DELL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 30 LUGLIO 1973, N. 477, CONCERNENTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO,ISPETTIVO,DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA E ARTISTICA DELLO STATO.

2787

LEGGE

380

14/08/1974

MODIFICHE ALLA LEGGE 6 MARZO 1958, N.183,RELATIVA ALL'AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO AD UTILIZZARE L'AVANZO DI GESTIONE PER PROVVEDERE A SPESE DI INVESTIMENTO.

2788

LEGGE

377

14/08/1974

PROGRAMMA DI INTERVENTI STRAORDINARI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA RETE DELLE FERROVIE DELLO STATO E MUTAMENTO DELLA DENOMINAZIONE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE.

2789

LEGGE

483

17/08/1974

RETRIBUZIONE DEL PERSONALE DOCENTE E NON INSEGNANTE DI RUOLO DEI CORSI INTEGRATIVI DEGLI ISTITUTI MAGISTRALI E DEI LICEI ARTISTICI.

2790

LEGGE

413

17/08/1974

FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, NONCHE' DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA SCOLASTICA PER LE SCUOLE MATERNE STATALI DI CUI ALL'ARTICOLO 32, ULTIMO COMMA,DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1967, N. 641, E ALL'ART. 34 DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 444.

2791

LEGGE

397

17/08/1974

NORME PER LA DETERMINAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE PER I FINANZIAMENTI AGEVOLATI E DEL TASSO DI MORA PER I MUTUI FONDIARI.

2792

LEGGE

484

17/08/1974

PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DEGLI ATTUALI ORGANI ELETTIVI DELL'ARTIGIANATO.

2793

LEGGE

494

10/10/1974

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 9 OTTOBRE 1967, N. 961, RIGUARDANTE L'ISTITUZIONE IN ALCUNI PORTI DELLE AZIENDE DEI MEZZI MECCANICI E DEI MAGAZZINI.

2794

LEGGE

495

10/10/1974

MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI OCEANOGRAFIA OKINAWA 75.

2795

LEGGE

701

21/12/1974

ULTERIORE AMMODERNAMENTO DEL TRONCO ITALIANO DOMODOSSOLA-CONFINE SVIZZERO DELLA FERROVIA INTERNAZIONALE DOMODOSSOLA-LOCARNO.

2796

LEGGE

686

24/12/1974

PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA.

2797

LEGGE

696

24/12/1974

ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO ORDINARIO DI LIRE 60 MILIARDI PER L'ANNO 1974.

2798

LEGGE

707

24/12/1974

PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI E DOCUMENTAZIONE SULLE COMUNITA' EUROPEE, CON SEDE A MILANO, PER IL QUINQUENNIO 1974-78.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1975 - 1980 (1)

n.

Tipo atto

N.

Data

Titolo

2799

LEGGE

29

23/01/1975

NORME INTERPRETATIVE DELL'ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N.580,CONVERTITO,CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973 N. 766, CONCERNENTI MISURE URGENTI PER L'UNIVERSITA'.

2800

LEGGE

7

15/02/1975

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 DICEMBRE 1974, N.658,CONCERNENTE PROROGA DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 14 FEBBRAIO 1963, N. 60, E MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 GIUGNO 1974, N. 247.

2801

LEGGE

54

24/02/1975

EROGAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO PER LA FERROVIA CIRCUMVESUVIANA IN REGIME DI CONCESSIONE.

2802

LEGGE

52

24/02/1975

CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE PER IL QUINQUENNIO 1974-78.

2803

LEGGE

53

24/02/1975

AUTORIZZAZIONE DI UNA MAGGIORE SPESA DI LIRE 4.700 MILIONI PER IL RINNOVAMENTO,L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO ESERCITATI PER MEZZO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA DELLE FERROVIE CALABRO-LUCANE.

2804

LEGGE

49

08/03/1975

DISPOSIZIONI SULLA DECORRENZA DELL'OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO DI CODICE FISCALE.

2805

LEGGE

88

11/03/1975

PROROGA DEI LAVORI DELLA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

2806

LEGGE

133

12/04/1975

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1973, N. 2, CONVERTITO IN LEGGE 23 MARZO 1973, N. 36,RECANTE PROVVIDENZE PER LE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITE DALLE ALLUVIONI DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO 1973.

2807

LEGGE

109

14/04/1975

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 FEBBRAIO 1975, N. 19, CONCERNENTE LA VARIAZIONE DELLE ALIQUOTE DI IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUGLI APPARECCHI DI ACCENSIONE.

2808

LEGGE

115

14/04/1975

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 28 MARZO 1975, N. 63 , CONCERNENTE I TERMINI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI E PER L'EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI RELATIVE ALL'ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI DEI CITTADINI CHE ABBIANO COMPIUTO O COMPIRANNO IL 18° ANNO DI ETÀ ENTRO IL 31 DICEMBRE 1975, DISPOSTE DALL' ART. 20 DELLA LEGGE 8 MARZO 1975, N. 39, NONCHÈ LE MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE.

2809

LEGGE

129

14/04/1975

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER L'ANNO 1975.

2810

LEGGE

134

14/04/1975

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1973 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2811

LEGGE

142

23/04/1975

SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELLA SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI IMPIANTI MECCANOGRAFICI S.E.I.M. S.P.A., IN LIQUIDAZIONE.

2812

LEGGE

144

28/04/1975

PROROGA DELLE DISPOSIZIONI RECATE DAL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1974, N. 262, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1974, N.353,IN MATERIA DI LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE POSTELEGRAFONICO.

2813

LEGGE

158

12/05/1975

ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA FERROVIARIA CUNEO-BREIL-VENTIMIGLIA.

2814

LEGGE

167

19/05/1975

PROROGA DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DI ALCUNI DECRETI CON VALORE DI LEGGE ORDINARIA DI CUI ALLA L. 30 LUGLIO 1973, N. 477, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME SULLO STATO GIURIDICO DEL PERSONALE DIRETTIVO, ISPETTIVO, DOCENTE E NON DOCENTE DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE, SECONDARIA ED ARTISTICA DELLO STATO.

2815

LEGGE

171

21/05/1975

AUTORIZZAZIONE PER LA MAGGIORE SPESA SOSTENUTA PER L'INDAGINE SULLE STRUTTURE DELLE AZIENDE AGRICOLE A TERMINI DEL REGOLAMENTO N. 70 DEL 14 GIUGNO 1966,E SUCCESSIVE MODIFICHE DEL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE.

2816

LEGGE

188

26/05/1975

CLASSIFICAZIONE IN SECONDA CATEGORIA DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE DEL TORRENTE LAMASINATA A DIFESA DELLA CITTA' DI BARI.

2817

LEGGE

183

26/05/1975

ULTERIORI PROVVIDENZE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA ECONOMICA DELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DELL'AGOSTO 1962.

2818

LEGGE

177

27/05/1975

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI E ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1974 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2819

LEGGE

189

27/05/1975

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE OPERANTI NEL PORTO DI ANCONA.

2820

LEGGE

206

06/06/1975

PROVVEDIMENTI PER ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLA SICILIA COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.

2821

LEGGE

230

07/06/1975

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 8 AGOSTO 1972, N. 464.

2822

LEGGE

231

07/06/1975

STANZIAMENTI DI FONDI PER I FINANZIAMENTI A FAVORE DELLE MEDIE E PICCOLE INDUSTRIE.

2823

LEGGE

228

07/06/1975

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1971, N. 1101, CONCERNENTE LA RISTRUTTURAZIONE, RIORGANIZZAZIONE E CONVERSIONE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO TESSILI.

2824

LEGGE

306

08/07/1975

INCENTIVAZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO DEI PRODUTTORI AGRICOLI NEL SETTORE ZOOTECNICO E NORME PER LA DETERMINAZIONE DEL PREZZO DI VENDITA DEL LATTE ALLA PRODUZIONE.

2825

LEGGE

399

15/07/1975

DISPOSIZIONI RELATIVE AI CANTIERI-OFFICINA DI BORETTO E DI CAVANELLA D'ADIGE.

2826

LEGGE

401

17/07/1975

PROROGA DEGLI STANZIAMENTI PREVISTI DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 13 OTTOBRE 1969, N. 750, CONCERNENTE I LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA.

.

LEGGE

299

18/07/1975

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONCERNENTE PROVVIDENZE SCOLASTICHE A FAVORE DI INSEGNANTI ED ALUNNI PROVENIENTI DALL'ERITREA.

2827

LEGGE

328

22/07/1975

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER L'EDILIZIA UNIVERSITARIA.

2828

LEGGE

359

25/07/1975

ACQUISTO DI BENI DEMANIALI IN CONCESSIONE NELLE ZONE ALLUVIONATE.

2829

LEGGE

360

25/07/1975

PROROGA DELLA LEGGE 18 MARZO 1968, N.294,CONCERNENTE LA DETERMINAZIONE DEI PREMI DOVUTI ALL'INAIL DAGLI ARTIGIANI SENZA DIPENDENTI.

2830

LEGGE

406

29/07/1975

AUMENTO DEGLI STANZIAMENTI PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI DI REPRESSIONE DEL CONTRABBANDO.

2831

LEGGE

388

02/08/1975

PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI NEL SETTORE DELLA PESCA.

2832

LEGGE

394

04/08/1975

ULTERIORE AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' PER LA GESTIONE E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI-GEPI-SOCIETA' PER AZIONI.

2833

LEGGE

403

04/08/1975

INTEGRAZIONE DEI FONDI, DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTA' ECONOMICHE E FINANZIARIE.

2834

LEGGE

409

05/08/1975

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO,CON CARATTERE DI URGENZA,DI 200 MILIARDI DI LIRE PER LA PROSECUZIONE DEI LAVORI DI QUADRUPLICAMENTO DELLA LINEA ROMAFIRENZE DELLA RETE FERROVIARIA DELLO STATO.

2835

LEGGE

410

05/08/1975

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

2836

LEGGE

411

05/08/1975

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE TEATRALE ITALIANO PER IL RESTAURO DEL TEATRO VALLE.

2837

LEGGE

505

04/10/1975

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1975 DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972.

2838

LEGGE

506

04/10/1975

NORME PER L'ESECUZIONE DI OPERE URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEL TRONCO DI PIANURA DEL BACINO DELL'ADIGE E NEL TRONCO MEDIO- INFERIORE DEL PO.

2839

LEGGE

521

04/10/1975

AUMENTO DELLO STANZIAMENTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DEL DECRETO- LEGGE 18 NOVEMBRE 1966, N. 976, CONVERTITO NELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA SEDE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI FIRENZE.

2840

LEGGE

551

10/10/1975

NORME PER LA PROSECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA.

2841

LEGGE

523

10/10/1975

PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI PER L'ARTIGIANATO.

2842

LEGGE

485

10/10/1975

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N. 366, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLA CAMPANIA INTERESSATI ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA.

2843

LEGGE

484

10/10/1975

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 AGOSTO 1975, N. 365, RECANTE PROVVIDENZE PARTICOLARI PER LE INDUSTRIE AGRICOLOALIMENTARI NEL SETTORE DEL POMODORO.

2844

LEGGE

524

10/10/1975

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA CASSA PER IL CREDITO ALLE IMPRESE ARTIGIANE E DEL FONDO PER IL CONCORSO STATALE NEGLI INTERESSI COSTITUITO PRESSO LA CASSA MEDESIMA.

2845

LEGGE

536

20/10/1975

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE P.A.M. PER IL QUADRIENNIO 1973-76.

2846

LEGGE

718

11/11/1975

PROROGA ED AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DEL FONDO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA (UNICEF) PER IL QUINQUENNIO 1975-79.

2847

LEGGE

563

15/11/1975

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO AL PROGRAMMA DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO (UNDP) PER GLI ANNI 1972-75.

2848

LEGGE

588

15/11/1975

STUDI E RICERCHE NEL SETTORE DELLA PESCA MARITTIMA.

2849

LEGGE

610

15/11/1975

STANZIAMENTO DELLA SOMMA DI LIRE 18 MILIONI PER I LAVORI ESEGUITI A CURA DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO PER CONSENTIRE L'ACCESSO IN BARI DELLA FERROVIA BARI-BARLETTA.

2850

LEGGE

612

18/11/1975

PROROGA DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1973, N. 13, RELATIVA ALLA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DELLO STATO NELLE SPESE DI LOTTA CONTRO LE COCCINIGLIE DEGLI AGRUMI.

2851

LEGGE

611

18/11/1975

PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA VITIVINICOLTURA.

2852

LEGGE

705

09/12/1975

REVISIONE DEI PREZZI E DEGLI IMPORTI CONTRATTUALI PER LE COSTRUZIONI ESEGUITE IN APPLICAZIONE DELLA LEGGE 26 GENNAIO 1963, N. 47.

2853

LEGGE

625

11/12/1975

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.

2854

LEGGE

726

22/12/1975

CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 440 MILIARDI PER IL QUADRIENNIO 1975-78.

2855

LEGGE

699

23/12/1975

PROROGA DEL CONTRIBUTO SUL MIGLIATICO.

2856

LEGGE

781

27/12/1975

COSTRUZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI NEL MEZZOGIORNO.

2857

LEGGE

4

26/01/1976

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 NOVEMBRE 1975, N. 573, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DEI FONDI DI CUI ALLA LEGGE 18 DICEMBRE 1961, N. 1470, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, PER FINANZIAMENTI A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE INDUSTRIALI IN DIFFICOLTÀ ECONOMICHE E FINANZIARIE.

2858

LEGGE

10

05/02/1976

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1975, N. 604, CONCERNENTE ULTERIORI INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA CITTA' DI NAPOLI E PROVINCIA INTERESSATE ALLA CRISI ECONOMICA CONSEGUENTE ALL'INFEZIONE COLERICA DELL'AGOSTO E SETTEMBRE.

2859

LEGGE

50

06/03/1976

PIANO PLURIENNALE DI FINANZIAMENTO DELL'EDILIZIA UNIVERSITARI.

2860

LEGGE

86

16/03/1976

DISPOSIZIONI PER L'AMMODERNAMENTO E IL POTENZIAMENTO DELLA FERROVIA ALIFANA.

2861

LEGGE

64

18/03/1976

ISTITUZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER L'EMIGRAZIONE (C.I.EM.).

2862

LEGGE

62

29/03/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1976, N. 9, CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DEI LAVORATORI DI AZIENDE IN PARTICOLARI CONDIZIONI.

2863

LEGGE

124

31/03/1976

RIFINANZIAMENTO DELLE LEGGI 9 GIUGNO 1964, N. 615, 23 GENNAIO 1968, N. 33 E 1 MARZO 1972, N. 42, CONCERNENTI LA BONIFICA SANITARIA DEGLI ALLEVAMENTI DALLA TUBERCOLOSI E DALLA BRUCELLOSI E MODIFICHE AL DECRETO PRESIDENZIALE 8 FEBBRAIO 1954, N. 320.

2864

LEGGE

105

02/04/1976

ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI IN PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAI TERREMOTI DEL FEBBRAIO 1971.

2865

LEGGE

204

08/04/1976

INTEGRAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I MAGGIORI ONERI RELATIVI ALLE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 24 LUGLIO 1962, N. 1073 E ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 13 LUGLIO 1965, N. 874.

2866

LEGGE

278

08/04/1976

NORME SUL DECENTRAMENTO E SULLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI NELLA AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE.

2867

LEGGE

188

20/04/1976

ADEGUAMENTO DELL'ORGANICO DEL PERSONALE DI DATTILOGRAFIA DELLA CORTE DEI CONTI.

2868

LEGGE

220

20/04/1976

AUTORIZZAZIONE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ED ALL'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI A SUPERARE PER IL 1975 I LIMITI DI SPESA PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE.

2869

LEGGE

190

26/04/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 MARZO 1976, N. 47, CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLA AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO AD IMPRESE AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI LINEE FERROVIARIE.

2870

LEGGE

189

26/04/1976

INTEGRAZIONE DEI BILANCI COMUNALI E PROVINCIALI DEFICITARI PER GLI ANNI 1976 E 1977.

2871

LEGGE

235

28/04/1976

PROROGA DEL CONTRIBUTO ITALIANO ALL'AGENZIA DELLE NAZIONI UNITE PER L'AIUTO AI RIFUGIATI PALESTINESI (UNRWA) PER IL TRIENNIO 1976-78.

2872

LEGGE

234

28/04/1976

SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE RELATIVA AI SERVIZI PER LA VACCINAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA TUBERCOLOSI.

2873

LEGGE

237

28/04/1976

NORME PER L'AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 30 MILIARDI PER LAVORI SU LINEE DI NAVIGAZIONE INTERNA DI SECONDA CLASSE.

2874

LEGGE

225

28/04/1976

CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1975-77.

2875

LEGGE

191

28/04/1976

NORME DI AGGIORNAMENTO AGLI IMPORTI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI.

2876

LEGGE

155

28/04/1976

COPERTURA FINANZIARIA DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTI ANTICIPAZIONI DI BENEFICI ECONOMICI AI DIPENDENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

2877

LEGGE

255

29/04/1976

PROROGA DEI TERMINI DI CUI ALLA LEGGE 12 AGOSTO 1974, N. 376, CONCERNENTE NORME A FAVORE DEGLI AEROPORTI CIVILI DI PALERMO PUNTA RAISI E VENEZIA MARCO POLO.

[2878

LEGGE

178

29/04/1976

ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.] (voce soppressa) (2)

2879

LEGGE

238

29/04/1976

MODIFICA DELLA TABELLA XVIII ALLEGATA AL REGIO DECRETO 30 SETTEMBRE 1938, N. 1652, PER LA CONFIGURAZIONE AUTONOMA DELL'INSEGNAMENTO DELLA PSICHIATRIA E DELLA NEUROLOGIA.

2880

LEGGE

183

02/05/1976

DISCIPLINA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO PER IL QUINQUENNIO 1976-80.

2881

LEGGE

256

30/04/1976

DISCIPLINA DEI RAPPORTI SORTI IN BASE AL DECRETO-LEGGE 27 DICEMBRE 1975, N. 688, CONCERNENTE LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI.

2882

LEGGE

341

05/05/1976

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO SPERIMENTALE PER IL TABACCO.

2883

LEGGE

206

05/05/1976

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE PER L'ENERGIA ELETTRICA - ENEL.

2884

LEGGE

325

05/05/1976

PROVVEDIMENTI PER L'INCREMENTO DELLA PRODUZIONE DI MONETE METALLICHE.

2885

LEGGE

356

10/05/1976

NUOVE DISPOSIZIONI PER LA FINANZA REGIONALE.

2886

LEGGE

344

10/05/1976

INCREMENTO DEL FONDO SPECIALE PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE.

2887

LEGGE

261

10/05/1976

ULTERIORE FINANZIAMENTO PER PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DI DIVERSE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA VARIE CALAMITA' NATURALI E PROVVIDENZE IN CONSEGUENZA DEI MOVIMENTI FRANOSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI LECCO.

2888

LEGGE

379

11/05/1976

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO DENOMINATO "TRIENNALE DI MILANO".

2889

LEGGE

378

11/05/1976

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "ESPOSIZIONE QUADRIENNALE NAZIONALE D'ARTE DI ROMA".

2890

LEGGE

348

11/05/1976

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "LA BIENNALE DI VENEZIA".

2891

LEGGE

421

19/05/1976

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO,LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI.

2892

LEGGE

350

24/05/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 30 APRILE 1976, N. 156, RECANTE PROVVIDENZE URGENTI A FAVORE DELL'INDUSTRIA E DELL'ARTIGIANATO.

2893

LEGGE

555

10/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1976, N. 406, CONCERNENTE CORSI STRAORDINARI DI ADDESTRAMENTO PER IL PERSONALE PARAMEDICO DELLA REGIONE CAMPANIA.

2894

LEGGE

591

19/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N. 516, RECANTE NORME URGENTI PER INTERVENTI IN AGRICOLTURA NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA IN DIPENDENZA DEL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976.

2895

LEGGE

601

19/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 453, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

2896

LEGGE

641

19/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1976, N. 520, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI DERIVATI DEL POMODORO.

2897

LEGGE

569

19/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE,CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 LUGLIO 1976, N. 470, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA RISCOSSIONE DELLA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER LE RATE DI LUGLIO,SETTEMBRE E NOVEMBRE 1976.

2898

LEGGE

570

19/08/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 LUGLIO 1976, N. 476, RECANTE NORME IN MATERIA DI ESPROPRIAZIONE PER INTEGRARE LE MISURE GIA' ADOTTATE AL FINE DI ACCELERARE LA RICOSTRUZIONE E GLI INTERVENTI EDILIZI NEI COMUNI COLPITI DA SISMA DEL MAGGIO 1976.

2899

LEGGE

642

26/08/1976

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 1975, N. 625, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLE STRUTTURE,SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.

2900

LEGGE

769

16/11/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 OTTOBRE 1976, N. 698, CONCERNENTE INTEGRAZIONE DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1976, N. 183, IN ORDINE ALLA COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA CASSA PER IL MEZZOGIORNO.

2901

LEGGE

797

10/12/1976

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 OTTOBRE 1976, N. 699, RECANTE DISPOSIZIONI SULLA CORRESPONSIONE DEGLI AUMENTI RETRIBUTIVI DIPENDENTI DA VARIAZIONI DEL COSTO DELLA VITA.

2902

LEGGE

847

14/12/1976

ULTERIORE PROROGA DELLA DELEGA AL GOVERNO AD APPORTARE MODIFICAZIONI ALLA TARIFFA DEI DAZI DOGANALI DI IMPORTAZIONE, PREVISTA DALLO ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 1 FEBBRAIO 1965, N. 13.

2903

LEGGE

856

18/12/1976

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE DISPOSIZIONI SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE NON INSEGNANTE DELLA SCUOLA MATERNA, PRIMARIA, SECONDARIA, ARTISTICA E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE DELLO STATO.

[2904

LEGGE

859

18/12/1976

REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE DEI LAVORATORI DI CAMPIONE D'ITALIA NELLE ASSICURAZIONI CONTRO LA TUBERCOLOSI E PER L'INVALIDITA', LA VECCHIAIA ED I SUPERSTITI.] (voce soppressa) (2)

2905

LEGGE

887

24/12/1976

SOPPRESSIONE DEL CONSORZIO DELLA CASA DELLO STUDENTE DELL'UNIVERSITA' DI ROMA.

2906

LEGGE

899

24/12/1976

FINANZIAMENTO STRAORDINARIO ALL'UNIVERSITA' DI ROMA.

2907

LEGGE

14

24/01/1977

RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI ASSICURATIVE DEI PROFUGHI GIULIANI PROVENIENTI DALLA ZONA B DELL'EX TERRITORIO LIBERO DI TRIESTE PER I PERIODI DI LAVORO POSTERIORI ALL'1 MAGGIO 1945, DI CUI ALLA LEGGE 30 MARZO 1965, N. 226.

2908

LEGGE

6

24/01/1977

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1976, N. 781, CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLA LEGGE 19 NOVEMBRE 1968, N. 1187, RIGUARDANTE LA MATERIA URBANISTICA.

2909

LEGGE

21

04/02/1977

NORME RIGUARDANTI I CONTRATTI E GLI ASSEGNI BIENNALI DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 6 DEL DECRETO-LEGGE 1 OTTOBRE 1973, N. 580, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 NOVEMBRE 1973, N. 766.

2910

LEGGE

22

04/02/1977

MODIFICHE ALLA LEGGE 16 OTTOBRE 1975, N. 492, SUI FINANZIAMENTI PER INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

2911

LEGGE

34

12/02/1977

NUOVE NORME SULLA RIPARTIZIONE DEI POSTI DI ASSISTENTE DI RUOLO E SULL'ASSEGNAZIONE DEGLI ASSISTENTI INQUADRATI IN SOPRANNUMERO AI SENSI DELL'ART. 3 DEL D.L. 1° OTTOBRE 1973, N. 580, CONV. CON MODIFICAZIONI NELLA L. 30 NOVEMBRE 1973, N. 766.

2912

LEGGE

50

23/02/1977

INTEGRAZIONE DEL FINANZIAMENTO PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI IN BUENOS AIRES ED IN ADDIS ABEBA.

2913

LEGGE

45

26/02/1977

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N. 868, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ART. 1 DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1976, N. 463, CONVERTITO NELLA LEGGE 10 AGOSTO 1976, N. 557, RECANTE NORME URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE.

2914

LEGGE

47

26/02/1977

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1976, N. 876, CONCERNENTE ASSISTENZA STRAORDINARIA IN FAVORE DEI CONNAZIONALI RIMPATRIATI DALL'ETIOPIA NEL 1975 E NEL 1976.

2915

LEGGE

92

31/03/1977

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 FEBBRAIO 1977, N. 13, CONCERNENTE PROROGA DELLE CONCESSIONI DI GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE PER USO DI FORZA MOTRICE.

2916

LEGGE

107

06/04/1977

RIMOZIONE DEGLI EFFETTI DEL CARICO DI TETRAMETILE E TETRAETILE DI PIOMBO DELLA MOTONAVE "CAVTAT" DI BANDIERA JUGOSLAVA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.

2917

LEGGE

137

13/04/1977

PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE STRUTTURE, SULLE CONDIZIONI E SUI LIVELLI DEI TRATTAMENTI RETRIBUTIVI E NORMATIVI.

2918

LEGGE

141

13/04/1977

INTERVENTI A FAVORE DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

2919

LEGGE

229

16/05/1977

ASSEGNAZIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO DI LIRE 20.180 MILIONI NEL QUADRIENNIO 1974-77 PER LA PARTECIPAZIONE ALL'AUMENTO DEL CAPITALE DELLA SOCIETA' EURODIF E DI LIRE 23.750 MILIONI NEL TRIENNIO 1976-78 PER ANTICIPAZIONI ALLA STESSA SOCIETA'.

2920

LEGGE

237

16/05/1977

AUTORIZZAZIONE AL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE AD AVVALERSI DELL'IRVAM.

2921

LEGGE

239

23/05/1977

NUOVO TERMINE PER L'EMANAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE.

2922

LEGGE

282

27/05/1977

MODIFICHE ALL'ARTICOLO 35 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1974, N. 343, RECANTE NORME SULLA LIQUIDAZIONE E CONCESSIONE DEI SUPPLEMENTI DI CONGRUA E DEGLI ASSEGNI PER SPESE DI CULTO AL CLERO.

2923

LEGGE

331

07/06/1977

AUTORIZZAZIONE DI UN'ULTERIORE SPESA DI LIRE 10 MILIARDI PER IL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E A PRATI.

2924

LEGGE

295

07/06/1977

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 APRILE 1977, N. 115, CONCERNENTE DISPOSIZIONI ECCEZIONALI E TEMPORANEE PER FRONTEGGIARE LA SITUAZIONE DEI SERVIZI POSTALI.

2925

LEGGE

357

16/06/1977

INCHIESTA PARLAMENTARE SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE DERIVANTI DA ATTIVITA' INDUSTRIALI.

2926

LEGGE

402

28/06/1977

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER DOCENTI DELLE SCUOLE DI ISTRUZIONE SECONDARIA ED ARTISTICA IN LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.

2927

LEGGE

403

01/07/1977

PROVVEDIMENTI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA AGRICOLA NELLE REGIONI.

2928

LEGGE

413

22/07/1977

MISURE URGENTI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA.

2929

LEGGE

545

01/08/1977

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELL'ACQUEDOTTO DELL'ISONZO E PER IL POTENZIAMENTO DELL'ACQUEDOTTO INTERREGIONALE DEL FIORA.

2930

LEGGE

524

04/08/1977

DISPOSIZIONI PER IL COLLOCAMENTO DELLE ESATTORIE VACANTI.

2931

LEGGE

631

08/08/1977

LIMITAZIONI GENERALI DI VELOCITA' PER I VEICOLI A MOTORE.

[2932

LEGGE

606

08/08/1977

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA PRIMA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO (FAD).] (voce soppressa) (3)

2933

LEGGE

630

08/08/1977

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE AUTONOMO "MOSTRA MERCATO NAZIONALE DELL'ARTIGIANATO" DI FIRENZE PER IL COMPLETAMENTO DELLA NUOVA SEDE.

2934

LEGGE

639

08/08/1977

INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE COLPITE DALL'ALLUVIONE DEL MAGGIO 1977.

2935

LEGGE

584

08/08/1977

NORME DI ADEGUAMENTO DELLE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI ALLE DIRETTIVE DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA.

2936

LEGGE

609

08/08/1977

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER IL BIENNIO 1977-78.

2937

LEGGE

572

08/08/1977

NORME DI ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE DELLE COMUNITA' EUROPEE CONCERNENTI IL RIAVVICINAMENTO DELLE LEGISLAZIONI DEGLI STATI MEMBRI RELATIVE ALL'OMOLOGAZIONE DEI TRATTORI AGRICOLI O FORESTALI A RUOTE.

2938

LEGGE

565

08/08/1977

FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA.

2939

LEGGE

564

08/08/1977

MODIFICA DELLE NORME SUL MATRIMONIO DEI MILITARI DELLE TRE FORZE ARMATE E DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA.

2940

LEGGE

548

08/08/1977

CORRESPONSIONE DI UNO SPECIALE PREMIO AL PERSONALE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA RICHIAMATO D'AUTORITA' NELL'ANNO 1977 IN SERVIZIO TEMPORANEO PER SPECIALI ESIGENZE.

2941

LEGGE

547

08/08/1977

AUMENTO,PER L'ANNO 1977, DELLE MAGGIORAZIONI PREVISTE IN FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE DAL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 OTTOBRE 1972, N. 638.

2942

LEGGE

536

08/08/1977

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 8 LUGLIO 1977, N. 375, CONCERNENTE CONFERIMENTO DI FONDI AL MEDIOCREDITO CENTRALE.

2943

LEGGE

812

14/10/1977

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO DI RICERCHE E DI ADDESTRAMENTO DELLE NAZIONI UNITE (UNITAR), PER IL QUINQUENNIO 1976-80.

2944

LEGGE

804

31/10/1977

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 SETTEMBRE 1977, N. 688, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 228 DELLA LEGGE 19 MAGGIO 1975, N. 151.

2945

LEGGE

803

31/10/1977

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1977, N. 681, RECANTE PROVVIDENZE STRAORDINARIE PER IL SETTORE VITIVINICOLO.

2946

LEGGE

884

03/12/1977

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FONDO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO AGRICOLO (FISA).

2947

LEGGE

964

20/12/1977

CONCESSIONE DI UN ASSEGNO ANNUO PENSIONABILE E DI UN ASSEGNO MENSILE AI DIRIGENTI DI RICERCA ED AI RICERCATORI DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'.

2948

LEGGE

951

22/12/1977

DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO.

2949

LEGGE

938

23/12/1977

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 OTTOBRE 1977, N. 797, RECANTE DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE ALL'ESTERO DEI CONCENTRATI DI POMODORO.

2950

LEGGE

989

27/12/1977

PROROGA DEI TERMINI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI E DELLE PROCEDURE ESPROPRIATIVE DI CUI ALL' ARTICOLO 9 DELLA LEGGE 10 OTTOBRE 1962, N. 1549, CONCERNENTE LA COSTRUZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO CREMONA-PO.

2951

LEGGE

940

27/12/1977

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 61,SECONDO COMMA, DELLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, CONCERNENTE L'ISTITUZIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI E DISCIPLINA DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE E ISTITUZIONE DI UN SIESTEMA DI TARIFFE A FORCELLA PER I TRASPORTI DI MERCI SU STRADA.

2952

LEGGE

2

03/01/1978

INTERVENTI PER LE ZONE DEL PIEMONTE, LIGURIA, LOMBARDIA E VALLE D'AOSTA COLPITE DALLE RECENTI ALLUVIONI E PROROGA DEL TERMINE PER LA DEFINIZIONE DELLA GESTIONE STRALCIO NELLA PROVINCIA DI UDINE.

2953

LEGGE

7

09/01/1978

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DEI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

2954

LEGGE

8

09/01/1978

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE MODIFICAZIONI AI TRATTAMENTI ECONOMICI E NORMATIVI IN MATERIA DI TRASFERTA E TRASLOCO, PREVISTI DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1970, N. 34, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

2955

LEGGE

26

20/01/1978

PROROGA DEL CONTRIBUTO ORDINARIO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DEL CONSIGLIO DEI COMUNI D'EUROPA (AICCE).

2956

LEGGE

25

20/01/1978

INCREMENTO DI FONDI PER IL CREDITO CINEMATOGRAFICO.

2957

LEGGE

12

24/01/1978

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 16 GIUGNO 1977, N. 357, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE D'INCHIESTA SULLA FUGA DI SOSTANZE TOSSICHE AVVENUTA IL 10 LUGLIO 1976 NELLO STABILIMENTO ICMESA E SUI RISCHI POTENZIALI PER LA SALUTE E PER L'AMBIENTE.

2958

LEGGE

22

03/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 DICEMBRE 1977, N. 886, CONCERNENTE IL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE PER CONSENTIRE L'AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEL COMMERCIO AMBULANTE. MODIFICHE ALLA LEGGE 19 MAGGIO 1976, N. 398, CONCERNENTE IL COMMERCIO AMBULANTE.

2959

LEGGE

33

08/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 941, RECANTE PROROGA PER GLI ASSESSORI REGIONALI DELL'AGRICOLTURA DELLA POTESTA' DI CUI ALL'ARTICOLO 12 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1975, N. 306.

2960

LEGGE

46

21/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N. 10, CONCERNENTE SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.

2961

LEGGE

50

21/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 14 GENNAIO 1978, N. 6, CONCERNENTE RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA APPLICAZIONE DELLE PROVVIDENZE AGEVOLATIVE PER L'ESPORTAZIONE DI VINI VERSO PAESI TERZI.

2962

LEGGE

45

21/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 GENNAIO 1978, N. 9, CONCERNENTE MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA DISTILLAZIONE AGEVOLATA DELLE PATATE.

2963

LEGGE

40

23/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 945, CONCERNENTE FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI PER LA COOPERAZIONE TECNICA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

2964

LEGGE

39

23/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 943, RELATIVO ALLA DURATA DELL'INCARICO DI ISPETTORE DEI COSTI PRESSO IL COMITATO INTERMINISTERIALE PREZZI.

2965

LEGGE

51

24/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 974, CONCERNENTE ESTENSIONE AL PERSONALE INSEGNANTE E NON INSEGNANTE NON DI RUOLO IN SERVIZIO NELLE SCUOLE ITALIANE IN ERITREA NELL'ANNO SCOLASTICO 1976-77 DELLE PROVVIDENZE DI CUI AL DECRETO-LEGGE 15 MAGGIO 1975, N. 150, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 18 LUGLIO 1975, N. 299.

2966

LEGGE

44

27/02/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 947, CONCERNENTE INTERVENTI A FAVORE DI IMPRESE IN DIFFICOLTA' PER CONSENTIRE LA CONTINUAZIONE DELLA LORO ATTIVITA' PRODUTTIVA.

2967

LEGGE

75

22/03/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI,DEL DECRETO-LEGGE 30 GENNAIO 1978, N. 15, CONCERNENTE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

2968

LEGGE

96

30/03/1978

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIOECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968.

2969

LEGGE

123

11/04/1978

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE STABILITO NELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 2 APRILE 1976, N. 105, CONCERNENTE PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELLA PROVINCIA DI VITERBO COLPITE DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971.

2970

LEGGE

158

27/04/1978

MODIFICA DEL TERMINE DI CUI ALLA LEGGE 8 MAGGIO 1971, N. 420, RELATIVA AL SISTEMA AEROPORTUALE DI MILANO.

2971

LEGGE

182

27/04/1978

CONCESSIONE ALLA REGIONE SICILIANA DEL CONTRIBUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 38 DELLO STATUTO PER IL QUINQUENNIO 1977-81 E DETERMINAZIONE,PER LO STESSO QUINQUENNIO,DEI RIMBORSI ALLO STATO AI SENSI DELL' ARTICOLO 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 APRILE 1948, N. 507.

2972

LEGGE

141

28/04/1978

PROROGA DI ALCUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 6 GIUGNO 1974, N. 298, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI, NONCHE' DALLE RELATIVE NORME DI ESECUZIONE APPROVATE CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 SETTEMBRE 1977, N. 783.

2973

LEGGE

217

22/05/1978

DIRITTO DI STABILIMENTO E LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DA PARTE DEI MEDICI CITTADINI DI STATI MEMBRI DELLE COMUNITA' EUROPEE.

2974

LEGGE

228

24/05/1978

ULTERIORE PROROGA DELLA DURATA DELLE UTENZE DI ACQUA PUBBLICA AVENTI AD OGGETTO PICCOLE DERIVAZIONI.

2975

LEGGE

230

25/05/1978

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI A SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO PAESISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO ED ARTISTICO DELLE DUE CITTA'.

2976

LEGGE

229

25/05/1978

CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO PER L'ACQUEDOTTO PUGLIESE E DELL'ENTE ACQUEDOTTI SICILIANI PER IL RIPIANAMENTO DEI DISAVANZI DI BILANCIO.

2977

LEGGE

221

26/05/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 MARZO 1978, N. 78, CONCERNENTE ULTERIORE PROROGA DELLE NORME RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

2978

LEGGE

339

02/06/1978

ASSEGNAZIONE DI UN ULTERIORE CONTRIBUTO SPECIALE ALLA REGIONE LOMBARDIA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI NELLA ZONA COLPITA DALL'INQUINAMENTO DI SOSTANZE TOSSICHE VERIFICATOSI IN PROVINCIA DI MILANO IL 10 LUGLIO 1976.

2979

LEGGE

308

03/06/1978

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO DELLO STATO A FAVORE DEL CONSIGLIO ITALIANO DEL MOVIMENTO EUROPEO.

2980

LEGGE

296

03/06/1978

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA DI LIRE 7.000 MILIONI PER IL COMPLETAMENTO DELL'ACQUEDOTTO CONSORZIALE DELLE LANGHE ED ALPI CUNEESI.

2981

LEGGE

306

08/06/1978

ULTERIORE FINANZIAMENTO DI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT.

2982

LEGGE

272

10/06/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N. 113, CONCERNENTE L'ACCELERAMENTO DELLE PROCEDURE PER LA CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI FINANZIARIE ALLE INIZIATIVE INDUSTRIALI NEL MEZZOGIORNO.

2983

LEGGE

279

15/06/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 APRILE 1978, N. 110, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI PER LE SOCIETA' GIA' INQUADRATE NEL GRUPPO EGAM E NORME PER L'ATTUAZIONE E IL FINANZIAMENTO PROGRAMMA PER IL RIORDINAMENTO DELLE SOCIETA' STESSE.

2984

LEGGE

370

05/07/1978

RIDETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI STATALI NELLE SPESE SOSTENUTE DAI COMUNI DI BARI, CASSINO, CATANIA, FORLI', FROSINONE, LATINA, MELFI, MILANO, NUORO, PALERMO, PAVIA, PISA, RIETI E ROMA PER IL SERVIZIO DEI LOCALI E MOBILI DEGLI UFFICI GIUDIZIARI.

2985

LEGGE

371

05/07/1978

ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLA META' DELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI PROVINCIALI DEI PREZZI.

2986

LEGGE

416

21/07/1978

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELL'ARTICOLO 14 DEL DECRETO LEGGE 29 DICEMBRE 1977, N. 946, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1978, N. 43.

2987

LEGGE

394

27/07/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 225, CONCERNENTE: "MISURE URGENTI IN FAVORE DELLE ZONE DELLA CALABRIA E DELLA SICILIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL MARZO E DELL'APRILE 1978".

2988

LEGGE

466

04/08/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N. 349, CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI STRAORDINARI PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI DEL GRAN PARADISO, D'ABRUZZO, DEL CIRCEO, DELLO STELVIO E DELLA CALABRIA.

2989

LEGGE

465

04/08/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978, N. 300, CONCERNENTE PROVVIDENZE PER LE ZONE TERREMOTATE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA E PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO PREVISTA DALL' ART. 2, ULTIMO COMMA, DEL DECRETO-LEGGE 18 SETTEMBRE 1976, N. 648, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 30 OTTOBRE 1976, N. 730.

[2990

LEGGE

464

04/08/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1978 N. 299, CONCERNENTE MODIFICHE ALLA LEGGE 29 APRILE 1976, N. 178, RECANTE ULTERIORI NORME PER LA RICOSTRUZIONE DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968.] (voce soppressa) (3)

2991

LEGGE

429

04/08/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1978, N. 350, RECANTE PROROGA DELLA DURATA IN CARICA DELLE COMMISSIONI REGIONALI E PROVINCIALI PER L'ARTIGIANATO.

2992

LEGGE

461

04/08/1978

FINANZIAMENTO DEL FONDO NAZIONALE PER L'ASSISTENZA OSPEDALIERA PER GLI ANNI 1977 E 1978.

2993

LEGGE

502

05/08/1978

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 LUGLIO 1978, N. 353, CONCERNENTE NORME PER IL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO,MEDIANTE LA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI DOVUTI AGLI ENTI GESTORI DELL'ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE.

2994

LEGGE

501

05/08/1978

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO ALLA STAZIONE ZOOLOGICA DI NAPOLI.

2995

LEGGE

472

05/08/1978

MODIFICA DEGLI ARTT. 22 E 32 DELLA LEGGE 13 MAGGIO 1961, N. 469 , CONCERNENTI LE COMMISSIONI GIUDICATRICI PER I CONCORSI A POSTI DI VIGILE E DI CAPO SQUADRA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ NORME PER LA TEMPESTIVA COPERTURA DI POSTI NELLA QUALIFICA DI VIGILE DEL FUOCO.

2996

LEGGE

503

18/08/1978

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DI LIRE 1.665 MILIARDI PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DEL PARCO DEL MATERIALE ROTABILE E DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E SEGNALAMENTO DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO, PER IL COMPLETAMENTO DELLE TRE NUOVE OFFICINE DI GRANDE RIPARAZIONE PROGRAMMATE NEL MEZZOGIORNO, E PROVVEDIMENTI PER AUMENTARE LA CAPACITÀ OPERATIVA DELLA STESSA AZIENDA.

2997

LEGGE

780

24/11/1978

ULTERIORE INTEGRAZIONE DI SPESA PER LA COSTRUZIONE DI PONTI STABILI SUL FIUME PO.

2998

LEGGE

737

24/11/1978

PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.

2999

LEGGE

755

30/11/1978

AUMENTO DELLE PAGHE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELLE FORZE ARMATE E AUMENTO DELLA PAGA DEGLI ALLIEVI DELLE ACCADEMIE MILITARI, DEGLI ALLIEVI CARABINIERI,ALLIEVI FINANZIERI,ALLIEVI GUARDIE DI PUBBLICA SICUREZZA,ALLIEVI AGENTI DI CUSTODIA E ALLIEVI GUARDIE FORESTALI.

3000

LEGGE

825

05/12/1978

GARANZIA DELLO STATO SULLE OBBLIGAZIONI EMESSE DALL'IRI PER IL CONSOLIDAMENTO DI PASSIVITA' A BREVE DELLE AZIENDE DEL GRUPPO.

3001

LEGGE

827

06/12/1978

RINNOVAZIONE DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 72 DELLA LEGGE 16 MAGGIO 1978, N. 196, RECANTE NORME DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO SPECIALE DELLA VALLE D'AOSTA.

3002

LEGGE

798

14/12/1978

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CONCERNENTE LA NUOVA DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI STRAORDINARIE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO E NUOVE MISURE DEI RELATIVI COMPENSI.

3003

LEGGE

829

14/12/1978

CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA PER LAVORI DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNICI E PER COSTRUZIONE DI NUOVI LOCALI.

3004

LEGGE

838

21/12/1978

PROROGA DELLE DELEGHE AL GOVERNO DI CUI ALLA LEGGE 14 DICEMBRE 1976, N. 847, IN MATERIA DI TARIFFA DEI DAZI DI IMPORTAZIONE E DI LEGISLAZIONE DOGANALE.

3005

LEGGE

840

23/12/1978

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1978, N. 691, CONCERNENTE IL RINVIO DELLE ELEZIONI DELLE RAPPRESENTANZE STUDENTESCHE NEGLI ORGANI DI GOVERNO UNIVERSITARIO.

3006

LEGGE

839

23/12/1978

CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 55 MILIARDI PER L'ANNO FINANZIARIO 1978.

3007

LEGGE

11

08/01/1979

CONTRIBUTO ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI (UNHCR) PER IL TRIENNIO 1978-80.

3008

LEGGE

17

19/01/1979

INTERVENTI PER ALCUNE ZONE DEL TERRITORIO NAZIONALE COLPITE DA CALAMITA' NATURALI.

3009

LEGGE

33

25/01/1979

ULTERIORE STANZIAMENTO PER LA RICOSTRUZIONE DELLA LINEA CUNEO-BREILVENTIMIGLIA.

3010

LEGGE

31

07/02/1979

ISTITUZIONE E COMPOSIZIONE TRANSITORIA DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE, NONCHÈ NUOVE NORME SUI CONCORSI PER POSTI DI PROFESSORE UUIVERSITARIO DI RUOLO.

3011

LEGGE

43

07/02/1979

AUTORIZZAZIONE DELLA SPESA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PARAVALANGHE SULLE PENDICI MONTANE NELLA ZONA VALICO DI CONFINE NAZIONALE IN COMUNE DI BRENNERO IN PROVINCIA DI BOLZANO.

3012

LEGGE

51

19/02/1979

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 813, CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE AUTOSTRADALI E NORME INTESE A SODDISFARE IN VIA PRIORITARIA I DEBITI INDILAZIONABILI DEGLI ENTI AUTOSTRADALI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO E DEI CONSORZI PER LE AUTOSTRADE SICILIANE.

3013

LEGGE

78

19/03/1979

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 4,PRIMO COMMA,DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIOECONOMICA DI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DI GENNAIO 1968.

3014

LEGGE

125

10/04/1979

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI.

3015

LEGGE

126

10/04/1979

INTERPRETAZIONE AUTENTICA DI ALCUNE NORME DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1952, N. 619, IN MATERIA DI RISANAMENTO DEI RIONI "SASSI" DI MATERA.

3016

LEGGE

299

27/07/1979

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N. 151, CONCERNENTE RIFINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI URGENTI ED INDISPENSABILI DA ATTUARE NEGLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE.

3017

LEGGE

300

27/07/1979

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1979, N. 154, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA DEGLI ENTI LOCALI PER IL SERVIZIO SANITARIO.

3018

LEGGE

356

08/08/1979

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GIUGNO 1979, N. 210, RECANTE PROROGA DELLA SOSPENSIONE DELL'OBBLIGO DELLA VACCINAZIONE ANTIVAIOLOSA, PREVISTA DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 7 GIUGNO 1977, N. 323.

3019

LEGGE

375

13/08/1979

PROROGA AL 31 DICEMBRE 1979 DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE AL CONTENIMENTO DEL COSTO DEL LAVORO.

3020

LEGGE

402

13/08/1979

VALIDITA' DEGLI SCRUTINI E DEGLI ESAMI EFFETTUATI NELL'ANNO SCOLASTICO 1978- 79 E AUTORIZZAZIONE AD ISTITUIRE UNA SESSIONE STRAORDINARIA NEI CONSERVATORI DI MUSICA E NELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI.

3021

LEGGE

490

15/10/1979

PROROGA DEL TERMINE DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNICO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 MARZO 1978, N. 218, PER QUANTO RIGUARDA GLI ESPROPRI EFFETTUATI PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DEL QUINTO CENTRO SIDERURGICO DI GIOIA TAURO.

3022

LEGGE

510

22/10/1979

RINNOVO DELLA DELEGA DI CUI ALL' ARTICOLO 47,TERZO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1978, N. 833, PER L'EMANAZIONE DELLO STATO GIURIDICODEL PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3023

LEGGE

566

08/11/1979

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 SETTEMBRE 1979, N. 434, CONCERNENTE LA PROROGA DEGLI INCARICHI ANNUALI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE E DELLE NOMINE DEGLI ESPERTI NEGLI ISTITUTI TECNICI E PROFESSIONALI E RECANTE DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER GLI INSEGNANTI DI EDUCAZIONE TECNICA NELLA SCUOLA MEDIA.

3024

LEGGE

597

23/11/1979

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI,SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3025

LEGGE

598

26/11/1979

ULTERIORE PROROGA DELL'EFFICACIA DELLE NORME SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO NEI SETTORI DEL COMMERCIO E DEL TURISMO.

3026

LEGGE

669

24/12/1979

PROROGA DELLE PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI PER I LAVORATORI AGRICOLI ISCRITTI NEGLI ELENCHI A VALIDITA' PROROGATA.

3027

LEGGE

670

24/12/1979

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 96 ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIOECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78.

3028

LEGGE

60

20/02/1980

FINANZIAMENTI PER IL COMPLETAMENTO DEI BACINI DI CARENAGGIO DI GENOVA E TRIESTE E PER LA COSTRUZIONE DEL BACINO DI CARENAGGIO DI NAPOLI.

3029

LEGGE

72

13/03/1980

CONTRIBUTI ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER ILQUINQUENNIO 1979-83.

3030

LEGGE

177

16/05/1980

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 MARZO 1980, N. 67, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DEI PUBBLICI SERVIZI AUTOMOBILISTICI LOCALI.

3031

LEGGE

204

22/05/1980

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA' POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.

3032

LEGGE

238

22/05/1980

AUMENTO DEL CONTRIBUTO ANNUO E CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

3033

LEGGE

247

22/05/1980

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO,LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3034

LEGGE

234

23/05/1980

CONCORSO SPECIALE PER DIRETTORI DIDATTICI DELLE SCUOLE DI LINGUA TEDESCA E DELLE LOCALITA' LADINE IN PROVINCIA DI BOLZANO.

3035

LEGGE

226

23/05/1980

PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE NELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' DEGLI INCARICHI DI PRESIDENZA NELLE SCUOLE SECONDARIE ED ARTISTICHE.

3036

LEGGE

282

24/06/1980

ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1978.

3037

LEGGE

281

26/06/1980

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI, PER L'ANNO 1979.

3038

LEGGE

298

07/07/1980

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 MAGGIO 1980, N. 152, CONCERNENTE IL DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE RELATIVE AI BACINI IDROGRAFICI INTERREGIONALI ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA REGIONALE.

3039

LEGGE

326

08/07/1980

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL COMPLETAMENTO DEL BACINO DI CARENAGGIO DEL PORTO DI LIVORNO.

3040

LEGGE

336

08/07/1980

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO DEI SERVIZI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.

3041

LEGGE

408

18/07/1980

RINNOVO DEL CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'AMBIENTE (UNEP),PER IL QUADRIENNIO 1979-82.

3042

LEGGE

409

18/07/1980

EROGAZIONE A FAVORE DEL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) DELLA RESIDUA QUOTA DI CONTRIBUTO DOVUTA DALL'ITALIA PER IL BIENNIO 1975-76.

3043

LEGGE

337

18/07/1980

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1980, N.179, RECANTE IL TERMINE PER L'ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DELL'INSTALLAZIONE DEI MISURATORI MECCANICI OCCORRENTI PER L'ACCERTAMENTO QUANTITATIVO DEI PRODOTTI PETROLIFERI.

3044

LEGGE

388

23/07/1980

CONTRIBUTO DELL'ITALIA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER LA TUTELA DEL MARE MEDITERRANEO DALL'INQUINAMENTO PER IL BIENNIO 1979-80.

3045

LEGGE

385

29/07/1980

NORME PROVVISORIE SULLA INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE DI AREE EDIFICABILI NONCHE' MODIFICAZIONI DI TERMINI PREVISTI DALLE LEGGI 28 GENNAIO 1977, N.10, 5 AGOSTO 1978, N. 457 E 15 FEBBRAIO 1980, N. 25.

3046

LEGGE

422

08/08/1980

CONCORSO DELLO STATO NELLE SPESE ELETTORALI DEI PARTITI POLITICI PER LE ELEZIONI PER IL PARLAMENTO EUROPEO E PER I CONSIGLI REGIONALI.

3047

LEGGE

431

08/08/1980

RIMOZIONE DEI PERICOLI DERIVANTI DAL CARICO DELLA MOTOCISTERNA 'KLEARCHOS', DI NAZIONALITA' GRECA, AFFONDATA NELLE ACQUE TERRITORIALI ITALIANE.

3048

LEGGE

438

08/08/1980

ADEGUAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1978, N. 306, PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DISTRUTTI,DANNEGGIATI O TRASFERITI PER EFFETTO DELLA CATASTROFE DEL VAJONT.

3049

LEGGE

439

08/08/1980

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1980, N. 268, RECANTE PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI.

3050

LEGGE

443

13/08/1980

ASSEGNAZIONE DI FONDI ALLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA PER L'AVVIO DEL RISANAMENTO DELLE IMPRESE CHIMICHE DEL TIRSO.

3051

LEGGE

442

13/08/1980

NUOVI APPORTI AL CAPITALE SOCIALE DELLA SOCIETA' PER LE GESTIONI E PARTECIPAZIONI INDUSTRIALI - GEPI,SOCIETA' PER AZIONI.

3052

LEGGE

444

13/08/1980

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 LUGLIO 1980, N. 286, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE CONCESSO AI DATORI DI LAVORO PER LA REGOLARIZZAZIONE DELLE POSIZIONI DEBITORIE NEI CONFRONTI DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE.

3053

LEGGE

542

04/09/1980

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI,SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3054

LEGGE

779

18/11/1980

CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL PROGRAMMA ALIMENTARE MONDIALE DELLE NAZIONI UNITE (PAM) PER L'ANNO 1979.

3055

LEGGE

780

18/11/1980

PROROGA AL 30 DICEMBRE 1981 DELLE FUNZIONI DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO PER L'ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI DI OSIMO NONCHE' DELLA RELATIVA SEGRETERIA.

3056

LEGGE

781

28/11/1980

PROVVEDIMENTI URGENTI PER L'ENTE PARTECIPAZIONI E FINANZIAMENTO INDUSTRIA MANIFATTURIERA - EFIM PER L'ANNO 1979.

3057

LEGGE

783

28/11/1980

INTERVENTI STRAORDINARI DELLO STATO IN FAVORE DELLE GESTIONI DI MALATTIA DEGLI ENTI MUTUALISTICI.

3058

LEGGE

849

10/12/1980

NORME PER IL COMPLETAMENTO DEL PROGRAMMA DELLE OPERE DI DIFESA DEI COMPRENSORI AGRICOLI RETROSTANTI IL LITORALE FERRARESE.

3059

LEGGE

846

10/12/1980

ULTERIORI INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONTE SAN MARTINO E PER LA DIFESA DELL'ABITATO DEL COMUNE DI LECCO.

3060

LEGGE

864

18/12/1980

FINANZIAMENTO DEL TERZO CENSIMENTO GENERALE DELL'AGRICOLTURA,DEL DODICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE,DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SESTO CENSIMENTO GENERALE DELLA INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DEI SERVIZI E DELL'ARTIGIANATO.

3061

LEGGE

865

18/12/1980

NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE D'INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

3062

LEGGE

890

22/12/1980

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 4, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE 30 MARZO 1978, N. 96, ISTITUTIVA DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RIPRESA SOCIO-ECONOMICA DEI TERRITORI DELLA VALLE DEL BELICE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968, MODIFICATA DALLA LEGGE 19 MARZO 1979, N. 78, E DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1979, N. 670.

3063

LEGGE

893

30/12/1980

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 17 DEL DECRETO-LEGGE 26 MAGGIO 1978, N. 216, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 24 LUGLIO 1978, N. 388, IN MATERIA DI REVISIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI DEGLI UFFICI FINANZIARI.

(2)

Voce soppressa dall'art. 3, comma 1-bis, D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, con decorrenza dalla data di entrata in vigore dello stesso D.L. 200/2008.

(3)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO A - Disposizioni abrogate ex articolo 24 - Anni 1981 - 1997 (1)

3064

LEGGE

9

16/01/1981

PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 36 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1977, N. 968, RELATIVO ALLA SCADENZA DELLE CONCESSIONI DELLE RISERVE DI CACCIA.

3065

LEGGE

14

03/02/1981

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI RIFORMA FONDIARIA NEI TERRITORI VALLIVI DEL MEZZANO.

3066

LEGGE

21

06/02/1981

PROROGA DEI CONTRATTI STIPULATI DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELLA LEGGE 1 GIUGNO 1977, N. 285, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI.

3067

LEGGE

25

17/02/1981

PROVVEDIMENTI STRAORDINARI PER LE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA.

3068

LEGGE

62

20/02/1981

FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA RIUNIONE DI MADRID SULLA SICUREZZA E COOPERAZIONE EUROPEA.

3069

LEGGE

96

23/03/1981

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LA CORRESPONSIONE DI UNA INDENNITA' DI RISCHIO ED INSALUBRITA' AL PERSONALE DEI MONOPOLI DI STATO.

3070

LEGGE

106

01/04/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, RECANTE PROROGA DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92.

3071

LEGGE

140

16/04/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24, RECANTE MISURE ECCEZIONALI PER LA TUTELA E LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

3072

LEGGE

190

27/04/1981

CONTRIBUTI A CARICO DELLO STATO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE LORO ATTIVITA' DI PROMOZIONE SOCIALE.

3073

LEGGE

315

23/06/1981

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 22 MAGGIO 1980, N. 204, RECANTE ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL CASO SINDONA E SULLE RESPONSABILITA POLITICHE ED AMMINISTRATIVE AD ESSO EVENTUALMENTE CONNESSE.

3074

LEGGE

329

26/06/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 11 MAGGIO 1981, N. 193, PER L'INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA PESCA MARITTIMA.

3075

LEGGE

345

01/07/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1981, N. 209, CONCERNENTE CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI.

3076

LEGGE

392

24/07/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1981, N. 281, RECANTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO E NON DOCENTE DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI, SECONDARIE, ARTISTICHE E DELLE ISTITUZIONI EDUCATIVE NONCHÈ DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE ALL'ESTERO.

3077

LEGGE

423

01/08/1981

INTERVENTI PER L'AGRICOLTURA.

3078

LEGGE

456

06/08/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1981, N. 333, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE ASSEGNATO AL COMMISSARIO PER IL COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI NELLE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE 1980.

3079

LEGGE

544

02/10/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 LUGLIO 1981, N. 414, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN ALCUNI SETTORI DELL'ECONOMIA.

3080

LEGGE

568

06/10/1981

INTERVENTI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA RICOSTRUZIONE DELL'ABITATO DI TRATALIAS RESO INAGIBILE DAGLI AFFIORAMENTI IDRICI A VALLE DELLA DIGA DI MONTE PRANU.

3081

LEGGE

612

28/10/1981

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO PER IL QUINQUENNIO 1981-85 ALLA UNIVERSITA' DI BOLOGNA PER IL FINANZIAMENTO DEL CENTRO DI ALTI STUDI INTERNAZIONALI.

3082

LEGGE

616

28/10/1981

FINANZIAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ITALIANA AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA.

3083

LEGGE

691

01/12/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 1981, N. 545, CONCERNENTE MISURE URGENTI NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE E DELL'ARTIGIANATO.

3084

LEGGE

750

18/12/1981

CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ISTITUTO PER LA RICOSTRUZIONE INDUSTRIALE - IRI PER IL TRIENNIO 1981-83.

3085

LEGGE

762

19/12/1981

INTERVENTI IN FAVORE DEL DUOMO DI CEFALU' E DEL CASTELLO MEDIOEVALE DI CASTELBUONO.

3086

LEGGE

766

22/12/1981

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1981, N. 622, RECANTE STRAORDINARIA EROGAZIONE FINANZIARIA ALL'IRI PER FRONTEGGIARE GLI ONERI CONSEGUENTI ALLA NEGOZIAZIONE DI CONTRATTI INTERNAZIONALI IN ALGERIA.

3087

LEGGE

765

22/12/1981

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 1981, N. 619, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI SCADENZA DELLE CONCESSIONI IDROELETTRICHE STABILITO CON LEGGE 31 MARZO 1977, N. 92, E PROROGATO CON DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1981, N. 13, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 1° APRILE 1981, N. 106.

3088

LEGGE

782

26/12/1981

CONFERIMENTO AL FONDO DI DOTAZIONE DELL'ENTE NAZIONALE IDROCARBURI (ENI) PER L'ANNO 1980 E PER IL TRIENNIO 1981-83.

3089

LEGGE

828

31/12/1981

ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER GLI ANNI 1979 E 1980.

3090

LEGGE

1

06/01/1982

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3091

LEGGE

3

15/01/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 NOVEMBRE 1981, N. 646, CONCERNENTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI VALIDITA' DELLE NORME SULLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI.

3092

LEGGE

5

22/01/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 NOVEMBRE 1981, N. 661, CONCERNENTE MODIFICAZIONE DELLA MISURA DELLA SOPRATTASSA PER OMESSO, TARDIVO O INSUFFICIENTE VERSAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI.

3093

LEGGE

14

27/01/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1981, N. 681, CONCERNENTE PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI DI TALUNI ENTI PUBBLICI SOPPRESSI.

3094

LEGGE

38

10/02/1982

MODIFICHE AD ALCUNI ARTICOLI DEL CODICE DELLA STRADA, APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI, RIGUARDANTI I PESI E LE MISURE DEI VEICOLI, NONCHE' ALLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1980, N. 815.

3095

LEGGE

49

23/02/1982

SOPPRESSIONE E MESSA IN LIQUIDAZIONE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LE PROVVIDENZE AGLI STATALI (CIPS).

3096

LEGGE

50

23/02/1982

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE.

3097

LEGGE

53

26/02/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 789, RECANTE ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, ED AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE.

3098

LEGGE

65

04/03/1982

COPERTURA FINANZIARIA DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI ATTUAZIONE DELL'ACCORDO PER IL TRIENNIO 1979-81 RELATIVO AI DIPENDENTI DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE E DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'ORGANIZZAZIONE E L'ORDINAMENTO DEL PERSONALE DELL'AZIENDA MEDESIMA.

3099

LEGGE

62

05/03/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1981, N. 801, CONCERNENTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN MATERIA DI TUTELA DELLE ACQUE DELL'INQUINAMENTO.

3100

LEGGE

60

05/03/1982

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1981, N. 799, RECANTE PROROGA DEI TERMINI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 4 DEL DECRETO-LEGGE 28 LUGLIO 1981, N. 397, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 26 SETTEMBRE 1981, N. 536, CONCERNENTE INTERVENTI IN FAVORE DI ALCUNE ZONE DELLA SICILIA OCCIDENTALE COLPITE DA EVENTI SISMICI. MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE ZONE TERREMOTATE DELLA VALLE DEL BELICE.

3101

LEGGE

85

18/03/1982

CONCESSIONE AL COMITATO NAZIONALE PER L'ENERGIA NUCLEARE DI UN CONTRIBUTO STATALE DI LIRE 2.890 MILIARDI PER LE ATTIVITA' DEL QUINQUENNIO 1980-1984.

3102

LEGGE

86

22/03/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1982, N. 4, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 8, ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1980, N. 930.

3103

LEGGE

97

23/03/1982

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 GENNAIO 1982, N. 10 , RECANTE NORME PER L'ASSOLVIMENTO DELLE FUNZIONI OMOLOGATIVE DI COMPETENZA STATALE SVOLTE DALL'ENPI E DALL'ANCC.

3104

LEGGE

128

31/03/1982

NOMINA DEI SEGRETARI COMUNALI DELLA QUALIFICA INIZIALE.

3105

LEGGE

154

09/04/1982

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 NOVEMBRE 1979, N. 597, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA STRAGE DI VIA FANI, SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO E SUL TERRORISMO IN ITALIA.

3106

LEGGE

196

29/04/1982

NUOVA ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

3107

LEGGE

188

30/04/1982

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1982 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1982-84.

3108

LEGGE

266

20/05/1982

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - ISPE PER GLI ANNI 1981 E 1982.

3109

LEGGE

267

21/05/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MARZO 1982, N. 91, CONCERNENTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI PER I MESI DI FEBBRAIO E MARZO 1982 ED ESTENSIONE AD ALTRI SETTORI.

3110

LEGGE

342

04/06/1982

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE 23 SETTEMBRE 1981, N. 527, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

3111

LEGGE

343

08/06/1982

FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL TRIENNIO 1981- 83.

3112

LEGGE

355

10/06/1982

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER I SERVIZI TELEFONICI RESI ALLE POPOLAZIONI DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA COLPITE DAL SISMA DELL'ANNO 1976.

3113

LEGGE

379

25/06/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 APRILE 1982, N. 184, CONCERNENTE MISURE URGENTI PER GARANTIRE L'APPROVVIGIONAMENTO IDRICO DELLE POPOLAZIONI SERVITE DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE.

3114

LEGGE

442

16/07/1982

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 14 MAGGIO 1982, N. 256, RECANTE PROVVEDIMENTI URGENTI IN FAVORE DELLE AZIENDE DEL SETTORE ALLUMINIO DEL GRUPPO EFIM-MCS.

3115

LEGGE

461

19/07/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 1982, N. 272 CONCERNENTE PROROGA DEGLI INCARICHI DEL PERSONALE NON DI RUOLO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3116

LEGGE

473

22/07/1982

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, COSTRUZIONE O RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA DESTINARE A SEDI DI ISTITUTI DI CULTURA E DI SCUOLE ITALIANE ALL'ESTERO.

3117

LEGGE

546

12/08/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1982, N. 389, CONCERNENTE DURATA DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO.

3118

LEGGE

684

27/09/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 LUGLIO 1982, N. 482, RECANTE PROROGA DEL TERMINE PER GLI INTERVENTI DELLA GEPI AI SENSI DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 1980, N. 784, CONCERNENTE NORME PER LA RICAPITALIZZAZIONE DELLA GEPI, E DEL TERMINE DI CUI AL SESTO COMMA DELL'ART. 1 DELLA MEDESIMA LEGGE.

3119

LEGGE

724

06/10/1982

ESTENSIONE AI PROFESSORI INCARICATI NELL'ANNO 1979-80 DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 5, TERZO COMMA, DELLA LEGGE 21 FEBBRAIO 1980, N. 28, CONCERNENTE RIORDINAMENTO DELLA DOCENZA UNIVERSITARIA.

3120

LEGGE

885

20/11/1982

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 29 APRILE 1982, N. 196, ISTITUTIVA DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA E DI STUDIO SULLE COMMESSE DI ARMI E MEZZI AD USO MILITARE E SUGLI APPROVVIGIONAMENTI.

3121

LEGGE

888

02/12/1982

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1982.

3122

LEGGE

914

09/12/1982

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 OTTOBRE 1982, N. 767, CONCERNENTE MODALITA' DI PAGAMENTO AI COMUNI E ALLE PROVINCE DEI CONTRIBUTI ERARIALI PER GLI ANNI 1981 E 1982.

3123

LEGGE

940

23/12/1982

PROROGA DELLE GESTIONI COMMISSARIALI PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE NELL'AREA METROPOLITANA DI NAPOLI.

3124

LEGGE

943

23/12/1982

DIFFERIMENTO AL 31 DICEMBRE 1983 DEL TERMINE IN MATERIA DI INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE E DI OCCUPAZIONE DI URGENZA.

3125

LEGGE

945

28/12/1982

DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI CUI ALL' ARTICOLO 89 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977, N. 616, IN MATERIA DI OPERE IDRAULICHE, NONCHE' DEL TERMINE DI CUI ALLO ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1973, N. 845, RELATIVO AL LIMITE DI COMPETENZA PER VALORE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE.

3126

LEGGE

966

28/12/1982

PARTECIPAZIONE DELL'ANAS A SOCIETA' AVENTI PER FINE LO STUDIO, LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DI OPERE VIARIE IN TERRITORIO ESTERO.

3127

LEGGE

971

31/12/1982

FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEL PONTE GIREVOLE DI TARANTO.

3128

LEGGE

12

18/01/1983

INTERVENTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DI GESTIONE PER IL CINEMA.

3129

LEGGE

24

07/02/1983

PROROGA DEL TERMINE INDICATO NELL'ULTIMO COMMA DELLO ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE 23 GENNAIO 1982, N. 9, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 25 MARZO 1982, N. 94.

3130

LEGGE

74

10/03/1983

PROROGA DEI TERMINI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E PER LE PROCEDURE ESPROPRIATIVE CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO.

3131

LEGGE

86

26/03/1983

COPERTURA DEGLI ONERI RESIDUI DEL PRIMO GRUPPO DI OPERE DELLA LINEA "A" DELLA METROPOLITANA DI ROMA.

3132

LEGGE

114

11/04/1983

PROROGA DELLA GESTIONE STRALCIO DELL'ATTIVITA' DEL COMMISSARIO PER LE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA E DELLA BASILICATA.

3133

LEGGE

116

14/04/1983

NORME PER IL RINVIO DELLE ELEZIONI DEI CONSIGLI PROVINCIALI E DEI CONSIGLI COMUNALI DELLA PRIMAVERA 1983 E PER L'ABBINAMENTO DELLE ELEZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI NELLE REGIONI FRIULI-VENEZIA GIULIA, SARDEGNA E VALLE D'AOSTA.

3134

LEGGE

133

28/04/1983

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1983 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1983-85.

3135

LEGGE

174

28/04/1983

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE PER GLI ANNI 1983, 1984 E 1985 LE LOTTERIE DI VIAREGGIO E DI VENEZIA.

3136

LEGGE

151

02/05/1983

CONCESSIONE DI UNA INTEGRAZIONE FINANZIARIA TEMPORANEA RELATIVAMENTE ALLE IMPORTAZIONI DI METANO DALLA REPUBBLICA DEMOCRATICA POPOLARE ALGERINA.

3137

LEGGE

138

02/05/1983

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.

3138

LEGGE

164

04/05/1983

PROROGA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI NELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 23 NOVEMBRE 1980.

3139

LEGGE

189

10/05/1983

PIANO DECENNALE PER LA SOPPRESSIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO SULLE LINEE FERROVIARIE DELLO STATO.

3140

LEGGE

522

01/10/1983

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

3141

LEGGE

545

11/10/1983

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 AGOSTO 1983, N. 370, CONCERNENTE PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DEL DECRETO-LEGGE 14 FEBBRAIO 1981, N. 24, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 16 APRILE 1981, N. 140, AI FINI DELL'ADEGUAMENTO DEI SERVIZI STATALI DELL'IMPIEGO PER LO SVILUPPO DELL'OCCUPAZIONE.

3142

LEGGE

644

18/11/1983

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1983.

3143

LEGGE

681

09/12/1983

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 OTTOBRE 1983, N. 568, RECANTE PROROGA DELLE GESTIONI ESATTORIALI E DELLE RICEVITORIE PROVINCIALI DELLE IMPOSTE DIRETTE NONCHE' DELLE TESORERIE COMUNALI E PROVINCIALI.

3144

LEGGE

733

23/12/1983

AUTORIZZAZIONE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI A CONCEDERE UN'ANTICIPAZIONE DI LIRE 15 MILIARDI ALL'ENTE EUR.

3145

LEGGE

7

28/01/1984

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 1 DICEMBRE 1983, N. 654, CONCERNENTE ESONERO DALLE SANZIONI PER I VERSAMENTI DI ACCONTO DELLA SOVRIMPOSTA SUL REDDITO DEI FABBRICATI EFFETTUATI ENTRO IL 30 GENNAIO 1984 DA CITTADINI ITALIANI EMIGRATI ALL'ESTERO.

3146

LEGGE

9

31/01/1984

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LO STUDIO DELLA CONGIUNTURA (ISCO) PER L'ANNO 1983.

3147

LEGGE

22

27/02/1984

CONFERIMENTI AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI.

[3148

LEGGE

29

22/03/1984

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 GENNAIO 1984, N. 3, RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO ECONOMICO PROVVISORIO DEI DIRIGENTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ANCHE AD ORDINAMENTO AUTONOMO, E DEL PERSONALE AD ESSI COLLEGATO.] (voce soppressa) (2)

3149

LEGGE

43

28/03/1984

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1984, N. 8, CONCERNENTE PROROGA AL 29 FEBBRAIO 1984 DELLE TARIFFE E DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DELL'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E DEI NATANTI STABILITE CON LA DELIBERA N. 3/1983 DEL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI.

3150

LEGGE

59

06/04/1984

ULTERIORE PROROGA DEL TERMINE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULLA LOGGIA MASSONICA P2.

[3151

LEGGE

89

18/04/1984

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA TERZA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO.] (voce soppressa) (2)

3152

LEGGE

116

02/05/1984

NORME PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE DEL PERSONALE NON DOCENTE DELLE UNIVERSITÀ E DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE UNIVERSITARIA.

3153

LEGGE

229

12/06/1984

PROVVEDIMENTI URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO, AL RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI.

3154

LEGGE

230

12/06/1984

ELEVAZIONE DA 100 MILIARDI A 140 MILIARDI DELLA DOTAZIONE DI SPESA PER LA ESECUZIONE DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'AUTOSTRADA ROMA-L'AQUILATERAMO NONCHE' PER IL PAGAMENTO DEI RELATIVI ONERI DI CARATTERE GENERALE.

3155

LEGGE

227

12/06/1984

RIFINANZIAMENTO DELLA LEGGE 25 MAGGIO 1978, N. 230, RIGUARDANTE IL CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.

3156

LEGGE

220

12/06/1984

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 APRILE 1984, N. 73, RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER IL COMUNE DI NAPOLI. CONSOLIDAMENTO DI ESPOSIZIONI DEBITORIE DEL COMUNE DI NAPOLI.

3157

LEGGE

223

12/06/1984

ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DEGLI INTERESSI PER LE OBBLIGAZIONI EFIM EMESSE IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERA CIPI DEL 5 MAGGIO 1983.

3158

LEGGE

270

29/06/1984

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 MAGGIO 1984, N. 154, CONCERNENTE PROROGA DEL TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI DA PARTE DELLE PERSONE FISICHE NONCHE' DELLE SOCIETA' E ASSOCIAZIONI DI CUI ALL'ART. 5 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 SETTEMBRE 1973, N. 597, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

3159

LEGGE

311

13/07/1984

INTERVENTI INTEGRATIVI IN FAVORE DELLO SPETTACOLO NELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 1984.

3160

LEGGE

313

13/07/1984

INTERVENTI STRAORDINARI PER L'EDILIZIA TEATRALE E CINEMATOGRAFICA E PERL'INDUSTRIA CINEMATOGRAFICA.

3161

LEGGE

314

16/07/1984

FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE PER IL 1984.

[3162

LEGGE

368

18/07/1984

PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1984-85.] (voce soppressa) (2)

3163

LEGGE

342

18/07/1984

AUMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 21 DICEMBRE 1978, N. 861, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

[3164

LEGGE

361

21/07/1984

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA VI RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DELLA BANCA INTERAMERICANA DI SVILUPPO (BID).] (voce soppressa) (2)

3165

LEGGE

394

26/07/1984

PROROGA DI TALUNE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1982, N. 271, RECANTE AUTORIZZAZIONE ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE STRAORDINARIO DA PARTE DELL'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO.

3166

LEGGE

395

26/07/1984

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA COSTRUZIONE E LA RISTRUTTURAZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E UFFICI CONSOLARI E AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3167

LEGGE

396

26/07/1984

PROROGA AL 30 GIUGNO 1984, CON MODIFICHE, DELLE LEGGI NUMERO 598, N. 599 E N. 600 DEL 14 AGOSTO 1982, IN MATERIA DI PROVVIDENZE PER LE RIPARAZIONI NAVALI, PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA NAVALE E PER LA DEMOLIZIONE DEL NAVIGLIO VETUSTO.

3168

LEGGE

432

06/08/1984

INTEGRAZIONE PER L'ANNO 1984 DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI CONCESSI AL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI SPAZIALI NAZIONALI.

3169

LEGGE

450

11/08/1984

MODALITA' PER IL FINANZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE ESPOSIZIONI MONDIALI DI TSUKUBA (1985) SUL TEMA "CASA E AMBIENTE - SCIENZA E TECNOLOGIA AL SERVIZIO DELL'UOMO" E DI VANCOUVER (1986) SUL TEMA "I TRASPORTI E LE TELECOMUNICAZIONI".

3170

LEGGE

618

28/09/1984

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 AGOSTO 1984, N. 409, RECANTE IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI PER SERVIZI SOCIALMENTE UTILI NELL'AREA NAPOLETANA E PROROGA DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DEI DIPENDENTI DA IMPRESE DI NAVIGAZIONE ASSOGGETTATE AD AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA.

3171

LEGGE

664

12/10/1984

MISURE STRAORDINARIE PER LA CONTINUAZIONE DI INIZIATIVE IN CORSO NEL TERRITORIO DELLA REGIONE CALABRIA.

3172

LEGGE

713

18/10/1984

PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL QUINQUENNIO 1979-83.

3173

LEGGE

702

19/10/1984

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO DI STUDI PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA (ISPE) PER L'ANNO 1984.

3174

LEGGE

855

18/12/1984

INCREMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELL'IRI DA DESTINARE ALLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.

3175

LEGGE

898

18/12/1984

INTERVENTI PER INFORMAZIONI COMMERCIALI.

3176

LEGGE

872

22/12/1984

ASSEGNAZIONE ALLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO DI ENTRATE SUPPLEMENTARI AL BILANCIO OPERATIVO PER IL 1981.

3177

LEGGE

7

25/01/1985

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DAL PRIMO COMMA DELL' ARTICOLO 30 DELLA LEGGE 28 LUGLIO 1984, N. 398.

3178

LEGGE

42

01/03/1985

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 1984, N. 901, CONCERNENTE PROROGA DELLA VIGENZA DI TALUNI TERMINI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

[3179

LEGGE

59

02/03/1985

AUMENTO DEL FONDO DI DOTAZIONE DELLA SACE PER L'ANNO 1984.] (voce soppressa) (2)

3180

LEGGE

54

02/03/1985

PROROGA DEL SISTEMA MULTILATERALE DI SOVVENZIONI AL CARBONE DA COKE ED AL COKE DESTINATI ALLA SIDERURGIA DELLA COMUNITA' EUROPEA PER IL TRIENNIO 1984-86.

3181

LEGGE

110

09/03/1985

UTILIZZAZIONE DELLE DISPONIBILITA' RESIDUE SUL FONDO INVESTIMENTI E OCCUPAZIONE (FIO) NELL'AMBITO DEL FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO PER L'ANNO 1984.

3182

LEGGE

95

19/03/1985

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI LAVORI DI SISTEMAZIONE, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE DELLE STRADE ED AUTOSTRADE STATALI.

3183

LEGGE

295

12/06/1985

FINANZIAMENTO DELLE LINEE PROGRAMMATICHE PER FAVORIRE, NEL TRIENNIO 1984- 86, IL PROCESSO DI RISTRUTTURAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLA INDUSTRIA NAVALMECCANICA, NEL QUADRO DEL RILANCIO DELLA POLITICA MARITTIMA NAZIONALE, RELATIVAMENTE AL PERIODO 1985-88.

3184

LEGGE

397

02/08/1985

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 1 GIUGNO 1985, N. 223, CONCERNENTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE.

3185

LEGGE

441

08/08/1985

DISPOSIZIONI PER L'ASSETTO DELL'UFFICIO DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA.

3186

LEGGE

408

08/08/1985

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 1985, N. 289, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALLO ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 900 MILIARDI DI LIRE A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.

3187

LEGGE

418

08/08/1985

CELEBRAZIONE DEL QUINTO CENTENARIO DELLA SCOPERTA DELL'AMERICA.

3188

LEGGE

424

08/08/1985

DISPOSIZIONI URGENTI PER FRONTEGGIARE I DANNI CAUSATI NEL SETTORE DELLE OPERE PUBBLICHE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI GENNAIO E FEBBRAIO 1985.

3189

LEGGE

462

22/08/1985

ULTERIORI PROVVEDIMENTI PER LA TUTELA DEL CARATTERE ARTISTICO E STORICO DELLA CITTA' DI URBINO E PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO E DI INTERESSE TURISTICO.

3190

LEGGE

661

21/11/1985

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 SETTEMBRE 1985, N. 479, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ENTE E.U.R..

3191

LEGGE

750

20/12/1985

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 OTTOBRE 1985, N. 548, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI RELATIVE AI COMITATI NAZIONALI DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE.

3192

LEGGE

777

24/12/1985

DIFFERIMENTO DEL TERMINE PER L'EMANAZIONE DEI TESTI UNICI PREVISTI DALL'ARTICOLO 17 DELLA LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 825, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

3193

LEGGE

779

24/12/1985

NORME SUI MIGLIORAMENTI ECONOMICI AL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO.

3194

LEGGE

768

24/12/1985

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.

3195

LEGGE

5

08/01/1986

INTERVENTI ASSISTENZIALI A FAVORE DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA SANITA'.

3196

LEGGE

6

08/01/1986

PROROGA DEL TRATTAMENTO MASSIMO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI LAVORATORI DELLA COMPAGNIA DEL RAMO INDUSTRIALE E DELLA COMPAGNIA CARENANTI DEL PORTO DI GENOVA.

3197

LEGGE

4

15/01/1986

DISPOSIZIONI TRANSITORIE NELL'ATTESA DELLA RIFORMA ISTITUZIONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3198

LEGGE

10

31/01/1986

PROROGA DELL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1986.

3199

LEGGE

38

26/02/1986

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INDENNITA' DI CONTINGENZA.

3200

LEGGE

43

28/02/1986

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1985, N. 784, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE.

3201

LEGGE

73

25/03/1986

DELEGA AL GOVERNO PER LA EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALL'AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.

3202

LEGGE

84

25/03/1986

ASSUNZIONE DI PERSONALE A TERMINE NELLE AZIENDE DI TRASPORTO AEREO ED ESERCENTI I SERVIZI AEROPORTUALI.

3203

LEGGE

91

03/04/1986

FINANZIAMENTO INTEGRATIVO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI VANCOUVER.

3204

LEGGE

92

03/04/1986

PROROGA DELLA PERMANENZA ALL'ESTERO DI PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA.

3205

LEGGE

96

09/04/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 FEBBRAIO 1986, N. 24,RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LA MANUTENZIONE E SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO NONCHE' DEL PATRIMONIO ARTISTICO E MONUMENTALE DELLA CITTA' DI PALERMO.

3206

LEGGE

113

11/04/1986

PIANO STRAORDINARIO PER L'OCCUPAZIONE GIOVANILE.

3207

LEGGE

192

15/05/1986

AGEVOLAZIONI A FAVORE DEI TURISTI STRANIERI MOTORIZZATI.

3208

LEGGE

200

22/05/1986

CELEBRAZIONE DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA NELLA GIORNATA DEL 2 GIUGNO 1986.

3209

LEGGE

316

18/06/1986

FINANZIAMENTO DELLE RICERCHE OCEANOGRAFICHE E DEGLI STUDI DA EFFETTUARE IN ATTUAZIONE DELL'ACCORDO ITALO-IUGOSLAVO CONTRO LO INQUINAMENTO DELLE ACQUE DEL MARE ADRIATICO.

3210

LEGGE

440

31/07/1986

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 3 LUGLIO 1986, N. 328, RECANTE PROROGA DELLA FISCALIZZAZIONE ONERI SOCIALI E SUGLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.

3211

LEGGE

492

08/08/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 345, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO.

3212

LEGGE

493

08/08/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 1986, N. 346, CONCERNENTE PROROGA DELL'ABBUONO TEMPORANEO DI IMPOSTA SUGLI SPETTACOLI CINEMATOGRAFICI ISTITUITO DALLA LEGGE 13 LUGLIO 1984, N. 313.

3213

LEGGE

495

09/08/1986

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 LUGLIO 1986, N. 333, CONCERNENTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL TERZO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.

3214

LEGGE

581

25/09/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 26 LUGLIO 1986, N. 404, RECANTE DETERMINAZIONE DI UN TERMINE DI SCADENZA DIFFERITO AGLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE AL CIPE DEI PROGETTI DI CUI ALL' ARTICOLO 14 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1986, N. 41 (LEGGE FINANZIARIA 1986).

3215

LEGGE

592

26/09/1986

FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DELLE CELEBRAZIONI DEL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELLA REPUBBLICA.

3216

LEGGE

658

11/10/1986

CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ITALIANO PER LA CREAZIONE DI UNA CATTEDRA DI STUDI EUROPEI INTITOLATA A LUIGI EINAUDI A FAVORE DELL'UNIVERSITA' CORNELL NEGLI STATI UNITI D'AMERICA.

3217

LEGGE

707

25/10/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1986, N. 536, RECANTE MISURE URGENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA CONNESSO ALLA CELEBRAZIONE DI FIRENZE QUALE CITTA' EUROPEA DELLA CULTURA PER L'ANNO 1986.

3218

LEGGE

769

17/11/1986

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 SETTEMBRE 1986, N. 572, CONCERNENTE PROROGA DEI POTERI STRAORDINARI DI CUI ALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 8 MARZO 1985, N. 73, RECANTE REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI INTEGRATI PLURISETTORIALI IN UNA O PIÙ AREE SOTTOSVILUPPATE CARATTERIZZATE DA EMERGENZA ENDEMICA E DA ALTI TASSI DI MORTALITA'.

3219

LEGGE

789

28/11/1986

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 27 SETTEMBRE 1986, N. 588, RECANTE PROROGA DI TERMINI IN MATERIA DI OPERE E SERVIZI PUBBLICI.

3220

LEGGE

877

13/12/1986

INTERVENTI URGENTI PER GLI AUTOSERVIZI PUBBLICI DI LINEA DI COMPETENZA STATALE.

3221

LEGGE

875

19/12/1986

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 OTTOBRE 1986, N. 671, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO DI 240 MILIARDI DI LIRE PER IL QUARTO TRIMESTRE DEL 1986, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.

3222

LEGGE

911

22/12/1986

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1987 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1987-89.

3223

LEGGE

926

23/12/1986

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453, PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

3224

LEGGE

20

07/02/198

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 DICEMBRE 1986, N. 834, RECANTE CONTRIBUTI DOVUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO ACCADEMICO 1985-1986.

3225

LEGGE

31

14/02/1987

DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA.

3226

LEGGE

37

14/02/1987

MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE, APPROVATO CON DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 GIUGNO 1959, N. 393, CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DEI CICLOMOTORI E LA CLASSIFICAZIONE DEI MOTOVEICOLI NONCHE' DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ABILITAZIONE ALLA GUIDA DEI MOTOCICLI.

3227

LEGGE

84

16/02/1987

INTERVENTI A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELLA LAVORAZIONE DEL POMODORO IN CRISI OCCUPAZIONALE.

3228

LEGGE

113

16/03/1987

CELEBRAZIONI DEL IX CENTENARIO DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA.

3229

LEGGE

417

09/10/1987

DELEGA AL GOVERNO PER L'EMANAZIONE DI NORME CONCERNENTI L'AUMENTO O LA RIDUZIONE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SUI PRODOTTI PETROLIFERI CON RIFERIMENTO ALLA RIDUZIONE O ALLO AUMENTO DEI PREZZI MEDI EUROPEI DI TALI PRODOTTI.

3230

LEGGE

439

24/10/1987

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1987.

3231

LEGGE

446

29/10/1987

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 SETTEMBRE 1987, N. 365, RECANTE MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.

3232

LEGGE

453

29/10/1987

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 SETTEMBRE 1987, N. 380, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER ROMA, CAPITALE DELLA REPUBBLICA.

3233

LEGGE

525

24/12/1987

AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3234

LEGGE

540

29/12/1987

INDIZIONE DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELLA EMIGRAZIONE.

3235

LEGGE

541

29/12/1987

ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DI BRISBANE DEL 1988 SUL TEMA: "IL TEMPO LIBERO E L'ERA TECNOLOGICA".

3236

LEGGE

545

29/12/1987

DISPOSIZIONI PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI.

3237

LEGGE

45

26/02/1988

PROROGA AL 31 MARZO 1988 DEL TERMINE STABILITO CON LA LEGGE 24 DICEMBRE 1987, N. 525, PER L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEL BILANCIO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3238

LEGGE

73

11/03/1988

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1988, N. 7, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER IL SECONDO SEMESTRE DEL 1987 A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985-1989.

3239

LEGGE

79

11/03/1988

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1988 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1988-90.

3240

LEGGE

159

20/05/1988

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 MARZO 1988, N. 85, RECANTE ULTERIORI INTERVENTI URGENTI PER LE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE NEI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 1987.

3241

LEGGE

208

13/06/1988

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLE FINANZE.

3242

LEGGE

229

20/06/1988

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI ECONOMIA AGRARIA, ALL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE E ALL'ISTITUTO PER STUDI, RICERCHE E INFORMAZIONI SUL MERCATO AGRICOLO.

3243

LEGGE

275

15/07/1988

PROROGA DEL TERMINE PER IL FUNZIONAMENTO DI TALUNI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE.

3244

LEGGE

309

19/07/1988

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 5 AGOSTO 1981, N. 453, PER L'ESERCIZIO DA PARTE DEL GOVERNO DELLA DELEGA PER IL TRASFERIMENTO DI FUNZIONI ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA.

[3245

LEGGE

319

25/07/1988

RIFINANZIAMENTO DEL PIANO D'AZIONE PER IL MEDITERRANEO.] (voce soppressa) (2)

3246

LEGGE

320

25/07/1988

SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.

3247

LEGGE

326

01/08/1988

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI LAUREATI E DIPLOMATI RESIDENTI NEL MEZZOGIORNO.

3248

LEGGE

348

01/08/1988

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

3249

LEGGE

314

01/08/1988

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 GIUGNO 1988, N. 195, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCRUTINI ED ESAMI PER ASSICURARE LA REGOLARE CONCLUSIONE DELLO ANNO SCOLASTICO.

3250

LEGGE

321

05/08/1988

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 GIUGNO 1988, N. 185, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1988, A TITOLO DI ANTICIPAZIONE SUL CONTRIBUTO GLOBALE PER IL QUINQUENNIO 1985- 1989.

3251

LEGGE

456

29/10/1988

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 AGOSTO 1988, N. 382, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITA' NON STATALI PER L'ANNO FINANZIARIO 1988.

[3252

LEGGE

492

12/11/1988

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 SETTEMBRE 1988, N. 408, RECANTE PROROGA DEL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER I LAVORATORI ECCEDENTARI NELLE AREE DEL MEZZOGIORNO DI CUI AL DECRETOLEGGE 10 GIUGNO 1977, N. 291, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 501, E PER I DIPENDENTI DELLE SOCIETA' COSTITUITE DALLA GEPI PER IL REIMPIEGO DEI MEDESIMI, NONCHE' DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELEGIFICAZIONE PER GLI ENTI PREVIDENZIALI.] (voce soppressa) (2)

3253

LEGGE

493

12/11/1988

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1988, N. 412, RECANTE ELEVAZIONE DEI LIMITI MASSIMI DI EMISSIONE E DI CIRCOLAZIONE DEI BUONI ORDINARI DEL TESORO PER L'ANNO 1988.

3254

LEGGE

560

30/12/1988

CONTRIBUTO ALL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA.

3255

LEGGE

44

10/02/1989

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 DICEMBRE 1988, N. 526, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL DIFFERIMENTO ALL'1 GENNAIO 1990 DEL TERMINE DI ENTRATA IN FUNZIONE DEL SERVIZIO CENTRALE DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI, NONCHE' PER ASSICURARE LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DIRETTE NELL'ANNO 1989.

3256

LEGGE

81

27/02/1989

PROROGA E RIFINANZIAMENTO PER L'ANNO 1988 DELLA LEGGE 24 GIUGNO 1974, N. 268.

3257

LEGGE

64

01/03/1989

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1988, N. 553, RECANTE FINANZIAMENTO DEGLI ONERI PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO DI FRANCOFORTE 1988.

3258

LEGGE

84

07/03/1989

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 3, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RAPPORTI FINANZIARI CON LE COMUNITA' EUROPEE.

3259

LEGGE

85

07/03/1989

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 9 GENNAIO 1989, N. 4, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE DEI PORTI.

3260

LEGGE

86

09/03/1989

NORME GENERALI SULLA PARTECIPAZIONE DELL''ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SULLE PROCEDURE DI ESECUZIONE DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI.

3261

LEGGE

128

07/04/1989

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PER LA RICOSTRUZIONE E LO SVILUPPO DEI TERRITORI DELLA BASILICATA E DELLA CAMPANIA COLPITI DAI TERREMOTI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981.

3262

LEGGE

131

12/04/1989

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 3 MILIARDI PER L'ANNO 1988 ALL'UNIVERSITA' DI BOLOGNA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIV DEL IX CENTENARIO DELLA FONDAZIONE DELL'UNIVERSITA'.

3263

LEGGE

269

27/07/1989

CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO STORICO ITALIANO PER L'ETA' MODERNA E CONTEMPORANEA PER IL PROGRAMMA DI CELEBRAZIONE DEL BICENTENARIO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE.

3264

LEGGE

274

28/07/1989

CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE (INFN) PER IL PIANO QUINQUENNALE DI ATTIVITA' 1989-1993.

3265

LEGGE

281

28/07/1989

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 1989, N. 239, RECANTE ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1989.

3266

LEGGE

287

04/08/1989

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONE, DEL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 1989, N. 240, RECANTE NORME PER LA DEFINIZIONE DEI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE DI TALUNI RUOLI DEL MINISTERO DELL'INTERNO.

3267

LEGGE

305

28/08/1989

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA TUTELA DELL'AMBIENTE.

[3268

LEGGE

303

28/08/1989

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA SECONDA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO SPECIALE DI SVILUPPO DELLA BANCA DI SVILUPPO DEI CARAIBI.] (voce soppressa) (2)

[3269

LEGGE

301

28/08/1989

PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLA QUINTA RICOSTITUZIONE DELLE RISORSE DEL FONDO AFRICANO DI SVILUPPO.] (voce soppressa) (2)

3270

LEGGE

344

20/10/1989

RIPIANAMENTO DEL DEFICIT DELLA SECONDA CONFERENZA NAZIONALE DELL'EMIGRAZIONE.

[3271

LEGGE

345

20/10/1989

CONTRIBUTO ITALIANO AL FINANZIAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER IL MEDITERRANEO PER IL BIENNIO 1988-1989.] (voce soppressa) (2)

3272

LEGGE

367

10/11/1989

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1989.

3273

DECRETO LEGISLATIVO

372

17/11/1989

MODIFICAZIONI DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA DI FABBRICAZIONE SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI.

3274

LEGGE

387

30/11/1989

NORME CONCERNENTI IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

3275

LEGGE

408

22/12/1989

CONFERIMENTO AI FONDI DI DOTAZIONE DEGLI ENTI DI GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER IL 1988.

3276

LEGGE

423

30/12/1989

AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE NEL 1990 LA "LOTTERIA DI VIAREGGIO" E SANATORIA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAI DECRETI-LEGGE 1 DICEMBRE 1988, N. 515, E 30 GENNAIO 1989, N. 26.

3277

LEGGE

12

31/01/1990

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL' ARTICOLO 2, COMMA TERZO, DELLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLA STRAGE.

3278

LEGGE

18

02/02/1990

NORME CONCERNENTI LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE OGGETTO DI SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI CONTRIBUENTI RESIDENTI NELLE ZONE COLPITE DA EVENTI SISMICI (UMBRIA, ABRUZZO, MOLISE, LAZIO, CAMPANIA).

3279

LEGGE

51

19/03/1990

AUMENTO DELLA AUTORIZZAZIONE DI SPESA DI CUI ALLA LEGGE 18 LUGLIO 1984, N. 342, PER L'ACQUISIZIONE DI NAVI CISTERNA PER IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI.

3280

LEGGE

133

01/06/1990

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE TECNICA PER L'ANALISI DEI MAGGIORI COSTI GRAVANTI SULLE ESPORTAZIONI ITALIANE.

3281

LEGGE

235

02/08/1990

RIFINANZIAMENTO DELLE NORME RIGUARDANTI LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA ZONA DEL VAJONT.

3282

LEGGE

234

07/08/1990

SOSPENSIONE DELLA RESTITUZIONE AI RUOLI DI PROVENIENZA O APPARTENENZA DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO.

3283

LEGGE

286

10/10/1990

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1990.

3284

LEGGE

318

05/11/1990

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 1990, N. 263, CONCERNENTE IL PIANO DI INTERVENTI BILATERALI A FAVORE DEI PAESI MAGGIORMENTE INTERESSATI DALLA CRISI DEL GOLFO PERSICO.

3285

LEGGE

334

19/11/1990

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 15 SETTEMBRE 1990, N. 262, RECANTE MISURE URGENTI PER IL FINANZIAMENTO DEL SALDO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA AGLI ANNI 1987 E 1988 E DISPOSIZIONI PER IL FINANZIAMENTO DELLA MAGGIORE SPESA SANITARIA RELATIVA ALL'ANNO 1990.

3286

LEGGE

345

22/11/1990

ASSEGNAZIONE ALL'ENEA DI UN CONTRIBUTO PER L'ANNO 1990 QUALE ANTICIPAZIONE SUL FINANZIAMENTO ORDINARIO PLURIENNALE.

3287

LEGGE

370

29/11/1990

CELEBRAZIONE DEL 750° ANNIVERSARIO DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SIENA.

3288

LEGGE

402

22/12/1990

PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI SIVIGLIA.

3289

LEGGE

432

29/12/1990

MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO IDROGEOLOGICO E FORESTALE NELLA REGIONE CALABRIA.

3290

LEGGE

406

29/12/1990

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1991 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1991-93.

3291

LEGGE

11

09/01/1991

FINANZIAMENTO DEL TREDICESIMO CENSIMENTO GENERALE DELLA POPOLAZIONE, DEL CENSIMENTO GENERALE DELLE ABITAZIONI E DEL SETTIMO CENSIMENTO GENERALE DELL'INDUSTRIA E DEI SERVIZI.

3292

LEGGE

4

12/01/1991

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 13 NOVEMBRE 1990, N. 326, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'ATTUAZIONE DI RINNOVI CONTRATTUALI RELATIVI AL TRIENNIO 1988-1990.

3293

LEGGE

34

30/01/1991

POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLA MARINA MERCANTILE.

3294

LEGGE

31

30/01/1991

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 DICEMBRE 1990, N. 367, RECANTE MISURE URGENTI A FAVORE DELLE AZIENDE AGRICOLE E ZOOTECNICHE DANNEGGIATE DALLA ECCEZIONALE SICCITA' VERIFICATASI NELL'ANNATA AGRARIA 1989-1990.

3295

LEGGE

47

18/02/1991

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 DICEMBRE 1990, N. 390, RECANTE CONTRIBUTI ALLE UNIVERSITÀ NON STATALI.

3296

LEGGE

66

27/02/1991

NOMINA IN RUOLO DEGLI INSEGNANTI DELLA SCUOLA ELEMENTARE NEL CORSO DELL'ANNO SCOLASTICO 1990-1991.

3297

LEGGE

99

18/03/1991

INTERVENTI URGENTI PER OPERE CONNESSE ALLA ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE "COLOMBO '92".

3298

LEGGE

117

28/03/1991

AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER L'ACQUISTO, LA RISTRUTTURAZIONE E LA COSTRUZIONE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI, NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE.

3299

LEGGE

116

28/03/1991

CELEBRAZIONI DEL BIMILLENARIO DELLA MORTE DI QUINTO ORAZIO FLACCO.

3300

LEGGE

106

28/03/1991

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITI CONCESSI DALL'ITALIA, A TITOLO DI AIUTO, A PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

3301

LEGGE

111

04/04/1991

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 6 FEBBRAIO 1991, N. 35, RECANTE NORME SULLA GESTIONE TRANSITORIA DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI.

3302

LEGGE

193

20/06/1991

PROVVIDENZE PER I RESTAURI DEL DUOMO DI ORVIETO E A FAVORE DELL'OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO.

3303

LEGGE

194

20/06/1991

INTERVENTI DI COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI STABILIZZAZIONE DEL DUOMO DI COMO.

3304

LEGGE

201

10/07/1991

DIFFERIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 8 NOVEMBRE 1986, N. 752 (LEGGE PLURIENNALE PER L'ATTUAZIONE DI INTERVENTI PROGRAMMATI IN AGRICOLTURA).

3305

LEGGE

214

19/07/1991

DIFFERIMENTO DEL REGIME PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI NEL MEZZOGIORNO.

3306

LEGGE

315

02/10/1991

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITA' DI FERRARA PER LA CELEBRAZIONE DEL VI CENTENARIO DELLA SUA FONDAZIONE.

3307

LEGGE

366

18/11/1991

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1991.

3308

DECRETO LEGISLATIVO

406

19/12/1991

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 89/440/CEE IN MATERIA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI LAVORI PUBBLICI.

[3309

LEGGE

433

31/12/1991

DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA.] (voce soppressa) (2)

3310

LEGGE

436

31/12/1991

NORME PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI RELATIVI AGLI OPERATORI SOCIALI TRANSITATI DALL'ENTE ITALIANO DI SERVIZIO SOCIALE NEI RUOLI DELLO STATO E DELLE REGIONI.

3311

DECRETO LEGISLATIVO

48

15/01/1992

ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA N. 88/295/CEE IN TEMA DI PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE DEGLI APPALTI DI PUBBLICHE FORNITURE.

3312

LEGGE

56

20/01/1992

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER IL PROGETTO "GIACOMO LEOPARDI NEL MONDO".

3313

LEGGE

22

20/01/1992

MISURE URGENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE.

3314

LEGGE

34

23/01/1992

PROROGA E RIFINANZIAMENTO DI DISPOSIZIONI DI LEGGE CONCERNENTI LA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI DEL FRIULI COLPITI DAL TERREMOTO DEL 1976.

3315

LEGGE

186

07/02/1992

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'UNIVERSITÀ DI PADOVA PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'EDIFICIO IN BRESSANONE.

3316

LEGGE

156

14/02/1992

CELEBRAZIONE DEL PRIMO CENTENARIO DELL'INVENZIONE DELLA RADIO.

3317

LEGGE

203

17/02/1992

CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LA STORIA DEL MOVIMENTO DI LIBERAZIONE IN ITALIA CON SEDE A MILANO.

3318

LEGGE

419

23/10/1992

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1992.

3319

LEGGE

428

05/11/1992

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 SETTEMBRE 1992, N. 370, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI URGENTI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI LAVORO.

3320

LEGGE

496

23/12/1992

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 1992, N. 423, RECANTE DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE NELLE ACCADEMIE E NEI CONSERVATORI DI MUSICA PER L'ANNO SCOLASTICO 1992-1993.

3321

LEGGE

497

23/12/1992

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 4 NOVEMBRE 1992, N. 426, RECANTE INTERVENTI URGENTI NELLE REGIONI TOSCANA, PIEMONTE E SARDEGNA, COLPITE DA VIOLENTI NUBIFRAGI NEI MESI DI SETTEMBRE E DI OTTOBRE 1992.

3322

LEGGE

499

23/12/1992

RICOSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI, DI CUI ALLA LEGGE 17 MAGGIO 1988, N. 172, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

3323

LEGGE

32

17/02/1993

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 DICEMBRE 1992, N. 485, RECANTE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA PARZIALE COPERTURA DEI DISAVANZI DELLE AZIENDE DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE.

3324

LEGGE

62

17/03/1993

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 15 GENNAIO 1993, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL PERSONALE DI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI, COMANDATO PRESSO AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

3325

LEGGE

184

12/06/1993

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 13 APRILE 1993, N. 108, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FINANZIAMENTO DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEGLI AFFARI ESTERI DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE) PER IL PERIODO DI PRESEDENZA ITALIANA.

3326

LEGGE

218

09/07/1993

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MAGGIO 1993, N. 165, RECANTE MISURE URGENTI PER LA GALLERIA DEGLI UFFIZI, IL CORRIDOIO VASARIANO E L'ACCADEMIA DEI GEORGOFILI IN FIRENZE.

3327

LEGGE

221

13/07/1993

MISURE URGENTI PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO DELL'AMBIENTE.

3328

LEGGE

436

02/11/1993

DIFFERIMENTO DI TALUNI TERMINI PREVISTI DALLA LEGGE 8 GIUGNO 1990, N. 142, IN MATERIA DI AREE METROPOLITANE E DI ISTITUZIONE DI NUOVE PROVINCE.

3329

LEGGE

446

08/11/1993

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 SETTEMBRE 1993, N. 355, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO DELLE UNITA' DA PESCA PER IL 1993.

3330

LEGGE

445

09/11/1993

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1993.

3331

DECRETO LEGISLATIVO

479

10/11/1993

NORME CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 13 FEBBRAIO 1993, N. 40, RECANTE REVISIONE DEI CONTROLLI DELLO STATO SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI DELLE REGIONI.

3332

LEGGE

500

03/12/1993

CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO DI LIRE TRE MILIARDI PER L'ANNO 1993 ALL'UNIVERSITA' DI PISA, MEDIANTE EMISSIONE DI MONETE CELEBRATIVE DEL 650 ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELL'ATENEO.

3333

LEGGE

491

04/12/1993

RIORDINAMENTO DELLE COMPETENZE REGIONALI E STATALI IN MATERIA AGRICOLA E FORESTALE E ISTITUZIONE DEL MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI.

3334

LEGGE

531

20/12/1993

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 NOVEMBRE 1993, N. 444, RECANTE MISURE URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL RIASSETTO DEL SETTORE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

3335

LEGGE

539

24/12/1993

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1994 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1994-1996.

3336

LEGGE

21

14/01/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 19 NOVEMBRE 1993, N. 465, RECANTE PROROGA DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SGRAVI CONTRIBUTIVI.

3337

LEGGE

46

17/01/1994

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

3338

LEGGE

51

20/01/1994

FINANZIAMENTO DI UN PROGRAMMA DI INDAGINI SULL'AREA ARCHEOLOGICA DI PIAZZA DELLA MINERVA IN ROMA.

3339

LEGGE

56

26/01/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1993, N. 478, RECANTE PROROGA DI TRATTAMENTI STRAORDINARI DI INTEGRAZIONE SALARIALE.

3340

LEGGE

68

28/01/1994

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 1994, N. 42, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI POLITICHE DEL 27 MARZO 1994.

3341

LEGGE

145

17/02/1994

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1994, N. 5, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA PRIMA FASE DELLA PRESIDENZA ITALIANA DELLA CONFERENZA SULLA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA (CSCE).

3342

LEGGE

150

17/02/1994

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GENNAIO 1994, N. 17, RECANTE PROROGA DEL COMANDO DEL PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI TRASFORMATI IN SOCIETA' PER AZIONI.

3343

LEGGE

126

22/02/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 1993, N. 556, RECANTE ORGANIZZAZIONE E FINANZIAMENTO DELLA PRESIDENZA ITALIANA DEL GRUPPO DEI SETTE PAESI PIU' INDUSTRIALIZZATI E DELL'INIZIATIVA CENTRO-EUROPEA.

3344

LEGGE

426

27/06/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 310, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLA CITTA' DI NAPOLI PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEL VERTICE G7.

3345

LEGGE

445

15/07/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 295, RECANTE ULTERIORE DIFFERIMENTO DEL TERMINE PREVISTO PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI CONCERNENTI LE CATEGORIE DI DOCUMENTI DA SOTTRARRE ALL'ACCESSO.

3346

LEGGE

456

22/07/1994

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 23 MAGGIO 1994, N. 304, RECANTE PROROGA DEL TERMINE RELATIVO ALLE COMPETENZE ATTRIBUITE AL PRESIDENTE DELLA REGIONE SICILIANA PER ACCELERARE LA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE.

3347

LEGGE

470

25/07/1994

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 MAGGIO 1994, N. 323, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CAMPAGNA LATTIERO-CASEARIA 1994-1995.

3348

LEGGE

504

08/08/1994

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 GIUGNO 1994, N. 424, RECANTE ATTUAZIONE DEL FERMO TEMPORANEO OBBLIGATORIO PER IL 1994 DELLE IMPRESE DI PESCA.

3349

LEGGE

554

23/09/1994

DISPOSIZIONI PER L'ASSESTAMENTO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEI BILANCI DELLE AZIENDE AUTONOME PER L'ANNO FINANZIARIO 1994.

3350

LEGGE

63

08/03/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 7 GENNAIO 1995, N. 4, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI CONCERNENTI IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE.

3351

LEGGE

93

22/03/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 GENNAIO 1995, N. 30, RECANTE MISURE URGENTI PER LA RIPRESA DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA COLPITE DALL'EMERGENZA AMBIENTALE DELL'OTTOBRE 1994.

3352

LEGGE

102

05/04/1995

DISCIPLINA DEGLI EFFETTI PRODOTTI DAL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 1995, N. 90, NON CONVERTITO IN LEGGE.

3353

LEGGE

153

24/04/1995

ISTITUZIONE DEL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEL 50 ANNIVERSARIO DELL'ONU.

3354

LEGGE

169

15/05/1995

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MARZO 1995, N. 72, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE NELLE ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI DELLA PRIMAVERA DEL 1995.

3355

LEGGE

229

25/05/1995

ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO (AIMA).

3356

LEGGE

231

25/05/1995

NORME PER LA CELEBRAZIONE DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA NASCITA DELL'IMPERATORE FEDERICO II DI SVEVIA.

3357

LEGGE

216

02/06/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 3 APRILE 1995, N. 101, RECANTE NORME URGENTI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI.

3358

LEGGE

234

08/06/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 117, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DELL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ART. 10 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, IN MATERIA DI MEZZI E TRASPORTI ECCEZIONALI, NONCHÈ DISPOSIZIONI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEL CONSORZIO DEL CANALE NAVIGABILE MILANO-CREMONA-PO E LA MANUTENZIONE STRADALE DEL SETTORE APPENNINICO.

3359

LEGGE

235

21/06/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 21 APRILE 1995, N. 118, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CAMPIONATI MONDIALI DI SCI ALPINO E DEI GIOCHI DEL MEDITERRANEO DI BARI.

3360

LEGGE

408

03/10/1995

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 3 AGOSTO 1995, N. 325, RECANTE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI RELATIVI ALLA RIFORMA DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE PER L'ANNO 1995.

3361

LEGGE

436

27/10/1995

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 28 AGOSTO 1995, N. 359, RECANTE DIFFERIMENTO DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI ORDINAMENTI FINANZIARI E CONTABILI.

3362

LEGGE

465

06/11/1995

PROROGA DEL TERMINE PER LA CONCLUSIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DI COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO.

3363

LEGGE

538

19/12/1995

PROROGA DEL TERMINE PREVISTO DALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 499, PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA SUL TERRORISMO IN ITALIA E SULLE CAUSE DELLA MANCATA INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DELLE STRAGI.

3364

LEGGE

551

28/12/1995

BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 1996 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 1996-1998.

3365

LEGGE

73

22/02/1996

PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA DELEGA IN MATERIA DI ADEGUAMENTO ALLE PRESCRIZIONI DELL'ACCORDO URUGUAY ROUND SUI DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE.

3366

LEGGE

96

28/02/1996

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 12 GENNAIO 1996, N. 13, RECANTE INTERVENTI STRAORDINARI NELLE CITT A' DI TORINO E FIRENZE PER ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DELLA CON FERENZA INTERGOVERNATIVA DEI PAESI DELL'UNIONE EUROPEA E DEL CONSIGLIO EUROPEO.

3367

LEGGE

369

08/07/1996

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 17 MAGGIO 1996, N. 275, RECANTE MODALITA' PER L'EROGAZIONE DI UNA ANTICIPAZIONE SUI CONTRIBUTI PER IL RIMBORSO DELLE SPESE ELETTORALI PER LE ELEZIONI DEL SENATO DELLA REPUBBLICA DEL 21 APRILE 1996.

3368

LEGGE

365

11/07/1996

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 1996, N. 254, RECANTE DIFFERIMENTO DEL TERMINE DI APPLICAZIONE STABILITO DALL'ARTICOLO 57, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, E SUCCESSIVE MODIFICHE IN MATERIA DI ATTRIBUZIONI TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI.

3369

LEGGE

403

30/07/1996

CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 GIUGNO 1996, N. 314, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMISSIONE DI LAUREATI IN MEDICINA E CHIRURGIA ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE.

3370

LEGGE

121

09/05/1997

CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MARZO 1997, N. 49, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE L'OPERATIVITÀ DEL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA.

(2)

Voce soppressa dall'allegato 2 al D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2009, n. 9, per effetto dell'art. 3, comma 1, del medesimo D.L.

ALLEGATO B

- art. 3, commi 143 e 165, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

- art. 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

- l'ultimo periodo dell'art. 79, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- art. 2, comma 1-quater del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49;

- art. 8, comma 3, della legge 16 marzo 2001, n. 88;

- art. 1, commi 236 e 406, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

- art. 39 - vicies semel, comma 42 del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51;

- le parole da "e relative contrattazioni collettive" fino alla fine del periodo dell'art. 7, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

- la lettera b) dell'art. 263, comma 1, del D.P.R. 16 ottobre 1992, n. 495;

- le parole da "e del 50 per cento" fino alla fine del periodo del comma 5 dell'art. 24, della legge 14 giugno 1989, n. 234;

- art. 5, comma 2, della legge 23 marzo 2001, n. 93;

- art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 179;

- art. 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366;

- art. 1, commi 550, 551, 553 e 567 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

- art. 4 comma 11 del decreto legge 31 gennaio 2008, n. 8, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 13 marzo 2008, n. 45;

- art. 3, comma 148 legge 24 dicembre 2007, n. 244.