
L'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza, è prorogata a decorrere dal 10 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 9 novembre 2020, n. 56, e a decorrere dall'11 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 novembre 2020, n. 57.
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 1 novembre 2020, n. 54
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 6 novembre 2020, n. 56
Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nei territori del comune di Centuripe (Enna) e del comune di Vittoria (Ragusa). Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
L'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza, è prorogata a decorrere dal 10 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 9 novembre 2020, n. 56, e a decorrere dall'11 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 novembre 2020, n. 57.
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 e da ultimo, con delibera del 7 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020 e del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020 e n. 53 del 30 ottobre 2020, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 e le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
Visto l'art. 1, co. 14 del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il D.P.C.M. del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il D.P.C.M. del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il Decreto-legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Visto il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020-Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";
Visto l'attuale andamento epidemiologico nel territorio siciliano, come già accertato dai competenti organi di controllo nazionali e della Regione, aggiornato alla data del 25 ottobre 2020, il quale evidenzia l'innalzamento del livello del rischio per la Sicilia da moderato ad alto alla luce dell'incremento dei casi da catena di trasmissione non nota e dell'andamento complessivo dell'epidemia;
Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Ritenuto che in caso di insorgenza clusters territoriali, anche ai sensi di quanto stabilito dall'ordinanza n. 36 del 27 settembre 2020, l'Autorità sanitaria regionale propone con immediatezza al Presidente della Regione, previa intesa con le Amministrazioni comunali competenti, l'adozione di protocolli contenitivi, limitatamente ad aree infracomunali, comunali o sovracomunali;
Considerato che, stante la valutazione locale dei focolai, con nota prot. n. 35844 del 16 ottobre 2020 il Dipartimento Regionale per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico, alla luce del citato, grave ed eccezionale evento, ha proposto l'implementazione delle misure di contenimento dell'epidemia per diversi territori comunali della Regione, tra i quali figurano quello del Comune di Centuripe e quello del Comune di Vittoria;
Vista la nota prot. n. 15519 del 30 ottobre 2020, con la quale il Sindaco del Comune di Centuripe ha richiesto al Presidente della Regione l'istituzione della c.d. "zona rossa" sull'intero territorio comunale, in ragione dei dati, pervenuti dall'Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, inerenti la positività al contagio da Covid-19 di una significativa quota della popolazione di riferimento;
Vista la nota prot. n. 398/Gab. del 17 ottobre 2020, con la quale la Commissione Straordinaria della Città di Vittoria, in ragione dell'aumento esponenziale del numero dei contagi che quotidianamente si registrano nel territorio comunale, ha richiesto al Presidente della Regione l'adozione di misure restrittive per cercare di contenere e prevenire la diffusione del contagio da Covid-19;
Ritenuto che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Enna con nota prot. n. 15519 del 30 ottobre 2020, si evidenzia un innalzamento del livello di rischio da moderato ad alto alla luce dell'aumento dei casi da catena di trasmissione e, conseguentemente, una rilevante incidenza e un incremento di casi, con l'insorgenza di un cluster territorializzato, alla data del 30 ottobre 2020, di n. 67 soggetti positivi a contagio da Covid-19 mediante tampone molecolare;
Ritenuto altresì che, come comunicato dal Dipartimento di Prevenzione dell'A.S.P. di Ragusa con nota prot. n. 283 del 31 ottobre 2020, si evidenzia tra le altre cose che "La sola città di Vittoria presenta una situazione particolarmente complessa a partire dal mese di Ottobre 2020 con una incidenza mensile di 450 soggetti positivi al covid su 2178 tamponi rf molecolari effettuati, ovvero con una percentuale di positivi sui tamponati, pari al 20,66%";
Ordina:
L'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza, è prorogata a decorrere dal 10 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 9 novembre 2020, n. 56, e a decorrere dall'11 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 novembre 2020, n. 57.
Particolari misure di contenimento del contagio nel territorio dei Comuni di Centuripe e Vittoria
1. Fermo restando tutte le misure già vigenti di contenimento del rischio di diffusione del virus, a decorrere dalle ore 00.01 di martedì 3 novembre 2020 e fino alle ore 24 di martedì 10 novembre 2020, con riferimento all'intero territorio del Comune di Centuripe (Enna) e all'intero territorio del Comune di Vittoria (Ragusa) sono adottate le seguenti ulteriori misure:
a) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nel territorio comunale, fatta eccezione dei casi in cui ci si debba recare sul luogo di lavoro (solo se non è consentito il lavoro in c.d. smart working), ovvero per l'acquisto e/o il consumo di generi alimentari e l'acquisto di beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria e/o per appuntamento presso studi professionali;
b) gli esercizi commerciali (quali bar, ristoranti, rosticcerie, panifici, pollerie, paninerie e similari) garantiranno per le finalità di asporto l'accesso solo a una persona per volta e sempre con l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, anche per l'attività di consegna a domicilio;
c) la partecipazione a funzioni religiose è contingentata nel numero dei partecipanti secondo un apposito protocollo che verrà condiviso tra il Comune di Centuripe e il Comune di Vittoria e gli eventuali richiedenti;
d) tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, nel territorio del Comune di Centuripe e nel territorio del Comune di Vittoria, sono sospese per il tempo di validità della presente ordinanza;
e) le disposizioni relative al divieto di circolazione con qualsiasi mezzo nel territorio comunale si applicano anche alle persone in transito e non residenti nel Comune di Centuripe e nel Comune di Vittoria;
f) sono sospesi le fiere, le sagre e i mercati rionali.
2. E' consentito, in deroga al superiore comma 1, esclusivamente il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, di prodotti sanitari e di beni e/o servizi essenziali. Inoltre, è consentito il transito, in entrata ed in uscita, dei residenti o domiciliati (anche di fatto) nei Comuni interessati, esclusivamente per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante.
3. Il mercato ortofrutticolo di Vittoria mantiene la propria piena funzionalità. Con riferimento al ciclo della filiera agroalimentare e ortofrutticola e, in genere, all'organizzazione delle attività mercatali, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa è onerata di intensificare i controlli per la prevenzione e il contenimento del contagio da Covid-19 e di definire, d'intesa con il Comune di Vittoria, un apposito protocollo sanitario volto a garantire la prosecuzione in sicurezza degli standard di funzionamento del settore.
4. In ogni caso, si applicano le misure previste per i Comuni dichiarati "zone rosse" o comunque fatti oggetto di protocolli contenitivi di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione n. 51 del 24 ottobre 2020, anche in coordinamento con il D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, siccome stabilito dalla Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020, a firma del Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile in qualità di Preposto del Soggetto Attuatore.
L'efficacia delle disposizioni della presente ordinanza, è prorogata a decorrere dal 10 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 9 novembre 2020, n. 56, e a decorrere dall'11 novembre fino al 17 novembre 2020, dall'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 10 novembre 2020, n. 57.
Disposizioni finali
1. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
2. La presente ordinanza è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana, anche con valore di notifica individuale, e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana.
3. Essa, per gli adempimenti di legge, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
4. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 1 novembre 2020.
MUSUMECI