
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 23 marzo 2021, n. 24
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 26 marzo 2021, n. 12
Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per i comuni di Ribera, Santa Maria di Licodia, Serradifalco e Trabia. Istituzione dell'Unità di crisi regionale. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
TESTO COORDINATO (all'Ord. Pres. 26 marzo 2021, n. 26)
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020 [N.d.R. recte: n. 54 dell'1 novembre 2020], n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020 [N.d.R. recte: 6 e 7 del 9 gennaio 2021], n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021 e 23 del 17 marzo 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto l'articolo 2, comma 1, lettera "a", del decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, a modificazione dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, secondo cui "per garantire lo svolgimento in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. ... La Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, può introdurre misure derogatorie restrittive rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi e nel rispetto dei criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro della salute, anche ampliative";
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto in particolare l'articolo 43 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, a cui fanno rinvio anche l'articoli 21, secondo cui "sono sospese le attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'art. 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dell'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata";
Vista la disposizione del Ministro della Salute del 12 febbraio 2021, prot. 2324, secondo cui "il prossimo 15 febbraio verrà a scadenza l'ordinanza ministeriale 29 gennaio 2021, con la quale è stata disposta per codesta Regione l'applicazione delle misure della c.d. "zona arancione", di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 e, pertanto, dalla medesima data, si applicano le misure della c.d. "zona gialla"";
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Vista la relazione dell'Asp di Caltanissetta prot. n. 3990 del 20 marzo 2020 e la successiva nota prot. n. 4010 del 22 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Serradifalco;
Vista la proposta prot. n. 51106 del 20 marzo 2021 a firma congiunta del Sindaco del Comune di Ribera e del Direttore del Dipartimento di prevenzione dell'Asp di Agrigento;
Vista la lettera prot. n. 4197 del 22 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Trabia e la relazione prot. n. 2892 di pari data dell'Asp di Palermo;
Vista la nota prot. n. 4619 del 22 marzo 2021 del Sindaco del Comune di Santa Maria di Licodia e la relazione del Commissario per l'emergenza Covid19 dell'Area Metropolitana di Catania prot. n. 108890 del 22 marzo 2021;
Vista la nota prot. n. COVID/0010656 del 03/03/2020 con la quale il Capo del Dipartimento protezione civile della presidenza del Consiglio dei Ministri trasmette "Misure operative di protezione civile inerenti "la definizione della catena di comando e controllo, del flusso delle comunicazioni e delle procedure da attivare in relazione allo stato emergenziale determinato dal diffondersi del virus COVID-19", secondo cui le competenze dell'Unità di crisi regionale ricomprendono le seguenti attività: a) Ricognizione delle esigenze di DPI e di altri materiali utili a fronteggiare l'emergenza, per il successivo acquisto attraverso i Soggetti attuatori, previa autorizzazione del livello nazionale; b) Monitoraggio e supporto alle attività dei Servizi Sanitari locali, con particolare riferimento alle Strutture Ospedaliere e alle Strutture Socio-Sanitarie; c) Attuazione di quanto previsto dal piano regionale pandemico, se applicabile, e individuazione di una struttura sanitaria da dedicare ai pazienti positivi al COVID-19 per ogni Azienda Sanitaria Locale; censimento dei posti letto di terapia intensiva a livello regionale; d) Pianificazione ed eventuale attivazione di aree di pre-triage anche attraverso il ricorso alle strutture campali di protezione civile, per le strutture sanitarie allo scopo di dividere gli accessi ai Pronto Soccorso. Ricognizione delle strutture di protezione civile presenti a livello regionale idonee allo scopo; e) Ricognizione di strutture non militari idonee ad ospitare persone in quarantena, anche attraverso il coinvolgimento dei Comuni. Tali strutture dovranno rispettare criteri di carattere logistico e sanitario; f) Pianificazione ed eventuale attivazione di trasporti ospedalieri dedicati e supporto ai comuni per la pianificazione in materia di interventi di natura sanitaria; g) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità dei servizi essenziali nelle aree interessate, o che potrebbero essere interessate, da misure urgenti di contenimento, attraverso il necessario raccordo con il Comitato operativo della protezione civile; h) Organizzazione delle azioni volte ad assicurare la continuità della fornitura dei beni di prima necessità nelle aree interessate, o che potrebbero essere Interessate, da misure urgenti di contenimento; i) Ricognizione delle necessità in termini di risorse logistiche e di materiali utili a fronteggiare l'emergenza; j) Attività di comunicazione istituzionale, in raccordo con il livello nazionale; k) Attivazione delle Organizzazioni di volontariato territoriali; I) Attivazione di numeri verdi dedicati per fornire informazioni e supporto alla popolazione; m) comunicazione istituzionale ed al mass media locali sui dati relativi a positività riscontrate, decessi e guarigioni; n) Nel caso sia accertato una positività al COVID-19, l'Azienda sanitaria regionale né da segnalazione alla SOR ed al Sindaco per le conseguenti azioni;
Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Sentito l'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale;
Ordina:
Ulteriori disposizioni urgenti per i Comuni di Ribera, Santa Maria di Licodia Serradifalco e Trabia - istituzione della zona rossa -
1. In aggiunta alle misure contenitive del contagio vigenti, nei territori dei Comuni di Ribera, Santa Maria di Licodia, Serradifalco e Trabia, dal 25 marzo 2021 fino al 6 aprile 2021 compreso, si applicano le seguenti misure:
a) divieto di accesso e di allontanamento dal territorio comunale, con mezzi pubblici e/o privati, da parte di ogni soggetto ivi presente, fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e/o motivi di salute. E' sempre consentito il transito, in ingresso ed in uscita, dal territorio comunale per il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, nonché per gli operatori sanitari e socio-sanitari, per il personale impegnato nella assistenza alle attività inerenti l'emergenza. E', altresì, consentito il transito per l'ingresso e l'uscita di prodotti alimentari, sanitari e di beni e/o servizi essenziali, nonché raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti siano consentiti ai sensi delle vigenti disposizioni nazionali e regionali. Rimane, infine, consentito il transito, in entrata ed in uscita, per garantire le attività necessarie per la cura e l'allevamento degli animali, nonché per le attività imprenditoriali non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante;
b) divieto di circolare, a piedi o con qualsiasi mezzo pubblico e/o privato, nei predetti territori comunali ad eccezione di comprovate esigenze di lavoro, per l'acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità, per ragioni di natura sanitaria, per stato di necessità imprevisto e non procrastinabile o per usufruire di servizi o attività non sospese;
c) sospensione di tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado;
d) sospensione di ogni attività degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
e) sospensione delle attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021, anche se esercitate nelle medie e grandi strutture di vendita (compresi i centri commerciali);
f) chiusura dei centri commerciali e/o outlet ad eccezione delle attività commerciali al dettaglio di cui al superiore comma "e", purché sia consentito l'accesso solamente alle predette attività;
g) rimangono aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie secondo gli ordinari orari di lavoro.
h) Nelle giornate festive è vietato l'esercizio di ogni attività commerciale, ad eccezione di edicole, tabaccai, farmacie e parafarmacie. Rimane sempre consentita la vendita con consegna a domicilio dei prodotti alimentari e dei combustibili per uso domestico e per riscaldamento.
2. Per quanto non espressamente disciplinato si applicano le disposizioni di cui al Capo V del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.
Istituzione dell'Unità di crisi regionale per l'attuazione delle attività per la gestione dell'emergenza da Covid-19
(modificato dall'art. 5, comma 1, dell'Ord. Pres. 26 marzo 2021, n. 26)
1. Per l'attuazione a livello regionale delle attività di protezione civile per la gestione dell'emergenza da Covid-19, è costituita l'Unità di Crisi Regionale -UCR- come di seguito composta:
- Presidente della Regione Siciliana anche quale Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ex OCDPC n. 630/2020;
- Assessore regionale della Salute;
- Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile anche quale Preposto all'Ufficio del Soggetto Attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Siciliana, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella gestione dell'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ex OCDPC n. 630/2020;
- Dirigente generale del Dipartimento per le Attività sanitarie e osservatorio epidemiologico o suo delegato;
- Dirigente generale del Dipartimento per la Pianificazione strategica o suo delegato;
Ai lavori dell'Unità di crisi è invitato il Prefetto del Capoluogo anche per il raccordo con le altre Prefetture dell'Isola.
2. L'Unità di crisi regionale -UCR- dirige e coordina la catena di comando e controllo di livello regionale per la gestione dell'emergenza ed è operativa fino alla cessazione dello stato di emergenza secondo le disposizioni nazionali vigenti.
3. E' altresì istituito, nell'ambito della Unità di crisi e quale sua struttura operativa, il Centro Operativo Regionale -COR-, articolato in funzioni di supporto, distinte per materie, ciascuna diretta da un responsabile.
4. L'Unità di Crisi e il Centro Operativo Regionale si avvalgono del supporto di personale del DRPC Sicilia e di tutti i rami dell'Amministrazione regionale e delle aziende del SSR e delle altre regionali nonché degli enti locali e delle loro aziende.
5. Il Dirigente generale del DRPC costituisce e dirige il COR, coordina l'Unità di crisi, in caso di assenza del Presidente e dell'Assessore, e ne cura la segreteria.
6. Alle sedute dell'Unità di crisi possono essere chiamati a partecipare ulteriori soggetti di volta in volta individuati in relazione alle criticità da affrontare.
7. Con successivi provvedimenti sono disciplinate le attività dell'Unità di Crisi e le modalità di avvalimento del personale.
8. Le disposizioni di cui al presente articolo sono efficaci dal 25 marzo 2021 fino alla permanenza dello stato di emergenza.
Disposizioni finali
1. La presente Ordinanza, anche con valore di notifica individuale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 23 marzo 2021.
MUSUMECI