
LEGGE REGIONALE 22 febbraio 2023, n. 2
G.U.R.S. 1 marzo 2023, n. 9
Legge di stabilità regionale 2023-2025.
TESTO COORDINATO (alla L.R. 1/2025 e con annotazioni alla data 5 febbraio 2025)
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Assegnazioni finanziarie ai comuni, ai liberi Consorzi comunali ed alle Città metropolitane e spese di investimento a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027
(modificato dall'art. 15, comma 1, e dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, come determinata dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, è rideterminata, per l'esercizio finanziario 2023, in euro 326.997.500,00. Per gli esercizi finanziari 2024 e 2025 la suddetta autorizzazione di spesa è rideterminata in euro 251.749.375,00 per l'anno 2024 ed in euro 170.000.000,00 per l'anno 2025. A decorrere dall'anno 2023 non si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).
2. Le somme corrispondenti alle prime tre trimestralità delle assegnazioni ai comuni per l'esercizio finanziario 2023 di cui al comma 1, ad esclusione delle somme destinate a specifiche finalità previste dalla legge, sono erogate in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2023.
3. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2025, la spesa di euro 98.500.000,00 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191302).
4. ----------------------- (comma abrogato) (1)
5. ----------------------- (comma abrogato) (1)
Comma abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023.
Concorso agli oneri dei comuni per l'adeguamento delle indennità degli amministratori locali (1)
(modificato dall'art. 41, comma 1, della L.R. 3/2024)
1. A titolo di concorso alla copertura dell'onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previsto dal comma 51 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata per il triennio 2023-2025 la spesa di 6.000 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). I criteri di riparto della suddetta somma sono definiti dalla Conferenza Regione - Autonomie Locali. (2)
Per gli incrementi ai fini dell'assegnazione del contributo di cui all'articolo annotato, si rimanda all'art. 41, comma 3, della L.R. 3/2024.
Per il riparto delle risorse regionali da assegnare ai comuni per l'anno 2024, per la copertura dell'onere sostenuto per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione degli amministratori locali e di approvazione dei criteri e delle modalità per accedere alle medesime, in attuazione del comma annotato, si rimanda al D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 19 aprile 2024, n. 92.
Riserve sul fondo di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5
(modificato dall'art. 15, comma 12, della L.R. 9/2023, dall'art. 12, comma 1, della L.R. 12/2023, dall'art. 22, comma 22, della L.R. 25/2023 e dall'art. 2, comma 3, della L.R. 1/2024)
1. Le disposizioni di cui al comma 13 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 si applicano anche per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).
2. Al comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 2017, n. 15 e successive modificazioni, le parole "l'ulteriore sessennio 2017-2022" sono sostituite dalle parole "l'ulteriore novennio 2017-2025" e le parole "nove esercizi" sono sostituite dalle parole "dodici esercizi".
3. ---------------- (comma abrogato) (1)
4. Per le finalità di cui all'articolo 14 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 e successive modificazioni è autorizzata, per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa annua di 850 migliaia di euro, cui si provvede a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, (Missione 18, Programma 1, capitolo 314142).
5. Per l'esercizio finanziario 2023 una quota pari al 2 per cento delle risorse di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni è destinata alla concessione di contributi in favore dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi straordinari di cui alle delibere della Giunta regionale n. 444 del 27 ottobre 2021, n. 455 del 5 novembre 2021 e n. 500 del 25 novembre 2021, al fine di provvedere alla ricostruzione, al ripristino e alla messa in sicurezza degli immobili adibiti a civile abitazione, attività produttive e commerciali e al ristoro dei danni ai mezzi, veicoli e attrezzature a seguito dei predetti eventi calamitosi (Missione 11, Programma 2). Con apposito provvedimento, il Dipartimento regionale della protezione civile trasferisce ai comuni le somme sulla base delle richieste dei medesimi comuni che provvedono all'istruttoria delle singole pratiche e all'erogazione del ristoro in favore dei soggetti danneggiati. (2)
6. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "31 dicembre 2022" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2023" e le parole "risorse trasferite per le medesime finalità" sono sostituite dalle parole "relative risorse."
7. Il comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è abrogato.
8. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 500 migliaia di euro è destinata in favore dei comuni facenti parte dell'Associazione nazionale dei comuni virtuosi e ripartita in base alla popolazione residente.
9. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni in cui ricadono le aree industriali è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente all'estensione territoriale dell'area industriale del comune competente per territorio. (3)
10. Per ciascun anno del triennio 2023-2025, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 6.000 migliaia di euro è destinata ai comuni delle isole minori quale contributo alle spese per il trasporto dei rifiuti via mare e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute da ciascun comune nell'anno precedente (Missione 18, Programma 1, capitolo 191322).
11. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 4.000 migliaia di euro, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in favore dei comuni per le spese relative alle comunità alloggio per disabili psichici (Missione 12, Programma 2, capitolo 183363).
12. Per l'esercizio finanziario 2023, in sede di riparto delle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento internazionale Bandiera Blu da parte della Fondazione per l'educazione ambientale (FEA Italia) è destinata la somma di 200 migliaia di euro ed ai comuni che hanno conseguito nell'anno precedente a quello in corso il riconoscimento Bandiera Verde da parte dei pediatri italiani e Bandiera Lilla da parte della omonima cooperativa sociale è destinata, rispettivamente, la somma di 100 migliaia di euro e di 50 migliaia di euro. La concessione del contributo Bandiera Blu esclude la concessione delle altre tipologie di contributo indicate nel presente comma. I contributi sopra indicati sono ripartiti per il 50 per cento in base alla densità demografica dei singoli comuni e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno ottenuto i suddetti riconoscimenti e sono destinati all'attivazione o al potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica. Ai comuni cui nell'anno 2022 è stato conferito il riconoscimento di comune plastic free dall'omonima associazione è ripartita la somma di 63 migliaia di euro.
13. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che nel penultimo anno precedente a quello in corso hanno superato la soglia del 65 per cento di raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani, in conformità all'articolo 205 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016, è destinata la somma di 2.000 migliaia di euro da ripartirsi per il 50 per cento in base alla popolazione di cui all'ultimo censimento ISTAT e per il restante 50 per cento in base al numero dei comuni che hanno superato detta percentuale. Le certificazioni sono a cura dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), in considerazione anche del protocollo d'intesa sottoscritto con l'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità.
14. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, la somma di 7.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per le spese di trasporto degli alunni pendolari e ripartita in proporzione alle spese effettivamente sostenute nell'anno precedente (Missione 4, Programma 6, capitolo 373372).
15. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, i seguenti contributi straordinari a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni:
a) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Agrigento per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 8 agosto 1985, n. 34 e successive modificazioni;
b) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Siracusa per le finalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 della legge regionale n. 34/1985 e successive modificazioni;
c) 1.400 migliaia di euro in favore del comune di Ragusa per le finalità di cui alla legge regionale 11 aprile 1981, n. 61 e successive modificazioni.
d) 1.200 migliaia di euro in favore dei comuni della Valle del Belice per fronteggiare i danni derivanti dalla tromba d'aria del 30 settembre 2022 di cui alle delibere di Giunta n. 550 e n. 551 del 25 novembre 2022.
16. Per l'esercizio finanziario 2023 sono erogati i contributi straordinari di cui alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 25 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni nella medesima quantificazione. (4)
17. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, in attuazione delle disposizioni di cui alla lettera d) del comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modificazioni, e al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1, ai comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Furci Siculo, Gaggi, Gualtieri Sicaminò, Mandanici, Milazzo, Mongiuffi Melia, Pace del Mela, Pagliara, San Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela, Santa Teresa di Riva e Torregrotta, è assegnata la somma complessiva di 1.000 migliaia di euro da ripartire in parti uguali. (5)
18. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, ai comuni che hanno eseguito nell'ultimo decennio un numero di ordinanze di demolizioni pari o superiore a cento, aventi ad oggetto immobili insistenti sulla fascia di inedificabilità assoluta di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78 e successive modificazioni o comunque insistenti in area con vincoli di inedificabilità discendenti da leggi nazionali o regionali o previsti da strumenti di pianificazione territoriale, è destinata la somma di 1.000 migliaia di euro da ripartirsi proporzionalmente al numero di demolizioni eseguite.
19. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, è destinata la somma di 5.000 migliaia di euro per le finalità di cui alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 e successive modificazioni, da assegnare in proporzione alla spesa rispettivamente sostenuta dai comuni nell'anno 2022 per l'ospitalità della popolazione canina presso le strutture di ricovero e custodia pubbliche o private convenzionate. (6) (7)
20. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 1.000 migliaia di euro da ripartire in favore dei comuni con popolazione compresa tra i 25.000 ed i 35.000 abitanti che presentano il piano di riequilibrio finanziario approvato dalla Corte dei conti, con inizio del piano nell'anno 2014 e durata fino all'anno 2023, e che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 14 febbraio 2019, n. 18 subiscono un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni di cui all'articolo 243 ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
21. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è riconosciuto un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Comiso al fine di completare le opere relative al progetto per l'attività cargo dell'aeroporto di Comiso (Missione 10, Programma 4, capitolo 273310). Il contributo è erogato proporzionalmente a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori.
22. Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale n. 8/2018 e successive modificazioni le parole "a seguito dell'avvenuta rendicontazione" sono sostituite dalle parole "a seguito delle rendicontazioni degli stati di avanzamento dei lavori".
23. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 200 migliaia di euro a titolo di contributo per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria di piazze ed aree del comune di Misiliscemi, comunque denominate, su cui insistono parchi o attrezzature per giochi comunali per bambini al fine di favorirne la corretta fruibilità (Missione 6, Programma 1).
24. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 300 migliaia di euro in favore dei comuni appartenenti all'ATS "Promozione e valorizzazione dei Castelli di Sicilia", per i proprietari dei castelli storici.
25. A sostegno ed incentivo delle Unioni di comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni è autorizzata la spesa di 550 migliaia di euro quale compartecipazione regionale ai contributi statali per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, cui si fa fronte a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni (Missione 18, Programma 1, capitolo 590410). I predetti contributi sono concessi in relazione all'effettivo esercizio associato di funzioni da parte delle Unioni di comuni a seguito della delega esclusiva delle medesime funzioni da parte di tutti i comuni aderenti.
26. I contributi regionali e nazionali a sostegno e incentivo delle Unioni di comuni di cui al comma 25 sono destinati anche alla costituzione di nuove Unioni o alla stipula di convenzioni per l'esercizio associato di funzioni tra comuni.
27. Con decreto dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'economia, previo parere della Conferenza Regione - Autonomie Locali, sono definiti criteri e modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 25. (8) (9)
28. In sede di riparto del Fondo autonomie locali di cui all'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, per l'esercizio finanziario 2023, ai comuni che hanno conseguito il riconoscimento di "Borgo più bello d'Italia" e quindi sono stati inseriti all'interno dell'associazione nazionale "Borghi più belli d'Italia" è destinata la somma di 500 migliaia di euro da ripartirsi in proporzione alla densità demografica e al numero dei comuni. Ai comuni che si sono aggiudicati il titolo di "Borgo dei Borghi" è destinata la somma di 250 migliaia di euro da ripartirsi in parti uguali. Il tetto massimo della somma concessa ad ogni comune non può essere superiore a 70 migliaia di euro per entrambi i riconoscimenti e la stessa è destinata all'attivazione o potenziamento di interventi e servizi di accoglienza e promozione territoriale e turistica.
29. Per l'esercizio finanziario 2023, a valere sulle assegnazioni di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 5/2014 e successive modificazioni, è autorizzato un contributo straordinario di 500 migliaia di euro in favore del comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lavori di ripristino della pavimentazione stradale, della rete idrica e dell'illuminazione (Missione 8, Programma 1).
Comma abrogato dall'art. 2, comma 3, della L.R. 1/2024.
Per l'approvazione della "Direttiva recante disposizioni per la concessione di contributi per i danni occorsi alle attività economiche e produttive, conseguenza degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio della regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2021", si rimanda al Decr. Dir. Presidenza 29 maggio 2023, n. 244.
Si rimanda ai D.Dir. Autonomie locali e Funzione pubblica 3 agosto 2023, n. 333, di approvazione del riparto delle risorse ai comuni dell'Isola in cui ricadono le aree industriali e 9 agosto 2023, n. 359, di assegnazione ed impegno delle predette risorse.
Per l'interpretazione autentica del comma annotato, si rimanda all'art. 18, comma 1, della L.R. 25/2023.
Per l'interpretazione autentica del comma annotato, si rimanda all'art. 19, comma 1, della L.R. 25/2023.
In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.AA. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 21 dicembre 2023, n. 639 e 21 dicembre 2023, n. 640.
In attuazione del comma annotato, per il riparto definitivo delle risorse da assegnare ai comuni ai sensi del comma annotato, si rimanda ai D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 22 maggio 2024, n. 166.
Per la pubblicazione dell'Avviso per l'assegnazione di contributi per l'anno 2023 destinati al sostegno e all'incentivo dell'associazionismo comunale: Unioni di comuni e Convenzioni, in attuazione del comma annotato, si rimanda al D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 11 agosto 2023, n. 361.
In attuazione del comma annotato, per il riparto delle risorse destinate al sostegno ed all'incentivo dell'associazionismo comunale, per l'anno 2024, si rimanda al D.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 25 settembre 2024, n. 384.
Misure in materia di finanziamento dell'ARPA Sicilia
1. Il comma 10 dell'articolo 90 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, come modificato dal comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, è sostituito dal seguente:
"10. Nelle more della valorizzazione dei LEPTA di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 28 giugno 2016, n. 132, al fine di garantire l'autonomia amministrativa e contabile, per il funzionamento, per le spese correnti e per gli investimenti è assegnato all'ARPA Sicilia:
a) un contributo annuale di funzionamento indistinto di 7.000 migliaia di euro (Missione 9, Programma 8, capitolo 443308);
b) un contributo annuale per il triennio 2023-2025 a valere sul fondo sanitario regionale per il perseguimento degli obiettivi di prevenzione primaria correlati ai determinanti ambientali e climatici associati direttamente e indirettamente alla prevenzione e al controllo dei rischi sanitari correlati all'erogazione dei LEA e al finanziamento dei costi per prestazioni che abbiano tali caratteristiche sulla base degli indirizzi dettati dalla Giunta regionale su base triennale. Per il triennio 2023-2025, tale contributo è quantificato nella misura massima di 24.000 migliaia di euro annui, nel rispetto delle disposizioni che disciplinano i LEA e nel rispetto del programma di attività dell'ARPA approvato dalla Giunta regionale.".
2. Il comma 3 dell'articolo 58 della legge regionale n. 9/2015 è soppresso.
3. Per l'esercizio finanziario 2023 il contributo annuale di funzionamento di cui alla lettera a) del comma 1, per l'importo di euro 7.000 migliaia, è finanziato mediante l'utilizzo di quota parte delle somme corrispondenti ai "Vincoli formalmente attribuiti dall'ente" del risultato presunto di amministrazione all'1 gennaio 2023 di cui all'Allegato a.2) elenco risorse vincolate - capitolo entrata 1607 - capitoli spesa 443308 - 613954 - 242572- 642068 - 642084 - 684166.
Disposizioni per il settore della forestazione
(modificato e integrato dall'art. 6, comma 1, della L.R. 8/2023 e modificato dall'art. 22, comma 3, lett. a), e dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
1. Per le finalità di cui ai commi 2 e 8 dell'articolo 47 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa finanziata con fondi regionali di cui al comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni è rideterminata in 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215746).
2. Per le finalità dell'articolo 6 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 36 e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale n. 9/2021 e successive modificazioni è rideterminata in euro 7.000 migliaia per l'esercizio finanziario 2023, cui si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1 (Missione 9, Programma 5, capitolo 150574).
3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2, pari a 174.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, sono iscritte nelle Missioni e Programmi per gli importi di seguito indicati:
a) Missione 16, Programma 1, capitolo 156604 euro 23.900 migliaia;
b) Missione 9, Programma 5, capitolo 150514 euro 6.900 migliaia;
c) Missione 16, Programma 1, capitolo 155802 euro 10.500 migliaia;
d) Missione 9, Programma 5, quota parte capitolo 151001, articolo 2 euro 5.000 migliaia;
e) Missione 9, Programma 5, capitolo 150574 euro 7.000 migliaia;
f) Missione 20, Programma 3, capitolo 215746 euro 121.000 migliaia.
4. --------------------- (comma abrogato) (1)
4-bis. Agli oneri di cui al comma 4 si provvede con le maggiori entrate di cui al Titolo 1, tipologia 103, capitolo 1203.
5. Per il recepimento del contratto collettivo nazionale di lavoro riguardante gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, in carico al Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e al Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa complessiva di euro 22.525.400,00, di cui euro 7.933.000,00 corrispondenti agli arretrati contrattuali spettanti per gli anni 2021 e 2022 e, per gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di euro 14.566.400,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3).
6. Le somme di cui al comma 5 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale, su proposta congiunta del Dipartimento regionale dello sviluppo rurale e territoriale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche Missioni, Programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.
Comma abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023.
Disposizioni in materia di trasporti
(modificato dall'art. 100, comma 1, della L.R. 3/2024 e integrato e modificato dall'art. 32, comma 3, e dall'art. 55, comma 1, della L.R. 25/2024)
1. Per le finalità di cui all'articolo 86 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, sono confermati i medesimi benefici per il triennio 2023-2025, nel limite di 1.800 migliaia di euro (Missione 10, Programma 2, capitolo 476521).
2. E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, del biglietto dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa per i dipendenti che prestano servizio pubblico nelle isole minori (Missione 10, Programma 2). Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma. E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2024, l'ulteriore spesa di 49 migliaia di euro per i costi del biglietto di trasferimento all'interno degli arcipelaghi delle isole minori. (1)
3. E' autorizzata, per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, la spesa di 200 migliaia di euro per l'abbattimento del costo dei biglietti per i dipendenti privati che prestano servizio nelle isole minori per il trasferimento dalla Sicilia verso le isole minori e viceversa, a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 3, capitolo 476520. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per l'attuazione dell'agevolazione di cui al presente comma.
4. E' autorizzata, gli esercizi finanziari 2024 e 2025, la spesa di 400 migliaia di euro per la gratuità, nei limiti delle risorse disponibili, dei servizi di trasporto marittimo in favore dei residenti di Alicudi, Filicudi, Salina, Panarea, Stromboli, Vulcano, Marettimo, Levanzo e Linosa per il trasferimento da e verso l'isola principale di ciascun arcipelago. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità sono stabilite le modalità per la gestione dell'agevolazione di cui al presente comma, per il tramite delle amministrazioni comunali interessate (Missione 10, Programma 3).
5. Al fine di sterilizzare l'aumento tariffario per il 2023 previsto dal contratto decennale tra la Regione siciliana e Trenitalia s.p.a., è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.600 migliaia di euro a valere sulle disponibilità della Missione 10, Programma 2, capitolo 273710 (Missione 10, Programma 2).
6. Al fine di garantire l'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 51.900,00 a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 272536.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.A. Infrastrutture e Mobilità 5 febbraio 2025, n. 15.
Integrazione oraria del personale A.S.U. in utilizzazione al Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana e presso gli enti locali
(modificato dall'art. 10, comma 7, lett. a) e b), della L.R. 1/2024, a decorrere dall'1 gennaio 2024)
1. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 2022 n. 16, al fine di consentire l'integrazione oraria per l'anno 2023, fino al limite di 36 ore settimanali, del personale di cui all'articolo 11 della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 1 in utilizzazione presso il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 3.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3, capitolo 377923). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).
2. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale n. 16/2022, al fine di consentire l'integrazione oraria per l'anno 2023, entro il limite delle somme autorizzate dal presente comma, del personale di cui all'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, non rientrante nelle previsioni di cui al comma 1, è autorizzata per l'esercizio finanziario 2023 la spesa annua di 14.000 migliaia di euro (Missione 15, Programma 3 capitolo 313728). Ai relativi oneri si provvede per l'importo di 5.700 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 8 (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785) e per l'importo di 8.300 migliaia di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 dell'articolo 1 (Missione 18, Programma 1, capitolo 191301).
Misure di sostegno al reddito
(integrato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 8/2023 e modificato dall'art. 10, comma 7, lett. c), della L.R. 1/2024, a decorrere dall'1 gennaio 2024)
1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione delle attività dei soggetti inseriti nell'elenco di cui al comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5 e successive modificazioni, di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, nonché per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27 e successive modificazioni, è rideterminata in 48.000 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023, (Missione 20, Programma 3, capitolo 215785).
2. Per le finalità di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 27, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, della legge regionale n. 13/2022 è rideterminata in euro 25.020.988,00 annui per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025 (Missione 12, Programma 4, capitolo 313727).
3. Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione e sostenere il potere di acquisto dell'assegno di sostegno al reddito attualmente in godimento dai soggetti iscritti nell'elenco unico ad esaurimento di cui al comma 4 dell'articolo 68 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni, istituito presso il Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è riconosciuto con decorrenza dall'1 gennaio 2023 un incremento del medesimo assegno entro il limite massimo dell'importo complessivo di euro 4.892.546,63.
4. La somma di euro 4.892.546,63 è accantonata in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e, previa delibera di Giunta regionale, su proposta del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, con decreto del Ragioniere generale, sono operate le variazioni di bilancio per l'iscrizione, entro il limite massimo di cui al comma 3, delle somme necessarie per far fronte alle predette finalità.
5. All'articolo 18, comma 5, della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, la cifra "183.882.543,36" è sostituita dalla cifra "184.682.543,36" (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).
6. Al fine di consentire l'adeguamento ISTAT dell'indennità prevista per i lavoratori utilizzati nei cantieri di servizio, ex reddito minimo di inserimento, di cui alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 5 e successive modificazioni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa massima di 1.000 migliaia di euro a valere sulla Missione 15, Programma 1, capitolo 712402. (1)
Per l'interpretazione autentica del comma annotato, si rimanda all'art. 14, comma 1, della L.R. 25/2023.
Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali Sicilia
1. In sede di programmazione delle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, una quota pari a 60.000 migliaia di euro è destinata, per l'anno 2023, ad incremento del Fondo per il cofinanziamento regionale dei Programmi operativi regionali della Regione siciliana (Missione 20, Programma 3, capitolo 613950).
Disposizioni in materia di entrate
1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 24 dopo le parole "copertura di eventuali danni" sono aggiunte le parole "ed eventuali proventi derivanti da riutilizzo a scopi privati dei materiali rimossi" (Titolo 3, Tipologia 100).
Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo per la riqualificazione e la manutenzione straordinaria di immobili da destinarsi ad alloggi e residenze universitarie
1. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"3. La Regione promuove interventi di riqualificazione e/o manutenzione straordinaria sugli immobili di proprietà della stessa e/o degli enti strumentali afferenti al GAP da destinare ad alloggi e residenze per il diritto allo studio universitario, al fine di addivenire alla riduzione della spesa per locazioni passive sostenuta per le medesime finalità, in attuazione dell'Accordo Stato-Regione sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Presidente della Regione siciliana il 14 gennaio 2021.".
2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non discendono oneri a carico del bilancio della Regione.
Modifiche all'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3
1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "La disposizione di cui al presente comma non si applica al consiglio di amministrazione del Fondo Pensioni Sicilia, istituito con l'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni.".
2. La disposizione di cui al presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio della Regione.
Disposizioni in favore dei lavoratori ex Keller
(integrato dall'art. 10, comma 9, della L.R. 1/2025)
1. All'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. I soggetti di cui al comma 1 sono iscritti, su specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.".
1-bis. Al fine di favorirne la fuoriuscita dal precariato, i soggetti appartenenti al bacino ex Keller diversi da quelli di cui al comma 1 bis dell'articolo 84 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 e successive modificazioni, inclusi nell'elenco formatosi a seguito di bando pubblico emesso nel 2018 da R.F.I. s.p.a. per il reclutamento di operatori specializzati e non assunti, sono iscritti, a specifica domanda, nell'albo di cui all'articolo 64 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e successive modificazioni e possono essere assunti presso le società partecipate pubbliche per le finalità e con le procedure di cui all'articolo 25 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16.
Interventi in materia di mobilità nel comune di Siracusa
1. Al fine di definire il contenzioso con il comune di Siracusa relativamente alla progettazione, all'appalto e all'esecuzione delle opere connesse al collegamento con l'isola di Ortigia, già finanziate con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici n. 873 dell'1 agosto 1990, la Regione riconosce la funzionalità delle strutture già realizzate in quanto utili alla mobilità del territorio interessato.
2. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a sostenere economicamente gli interventi di miglioramento ed efficientamento del parcheggio "Talete" del comune di Siracusa.
Personale dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi
1. All'articolo 21 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2 sono soppresse le parole "nel numero di 5 unità";
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
"2 bis. In coerenza con l'accordo Stato-Regione del 14 gennaio 2021, al fine di potenziare l'organico ed incrementare le attività istituzionali dell'Ufficio speciale Centrale unica di committenza per l'acquisizione di beni e servizi, istituito ai sensi dell'articolo 55 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 e successive modificazioni e prorogato per un anno con delibera della Giunta regionale n. 593 del 16 dicembre 2022, può essere disposto presso il medesimo Ufficio speciale il comando di personale proveniente dalle aziende sanitarie provinciali e dalle aziende ospedaliere con specifiche competenze principalmente nel settore sanitario.
2 ter. Per le finalità di cui ai commi 2 e 2 bis possono essere destinate un numero massimo di 10 unità di personale, da destinare alle strutture interessate con provvedimento dell'Assessore regionale per l'economia, previa intesa con l'Assessore regionale per la salute.";
c) al comma 3 le parole ", la spesa, da quantificare con legge di bilancio ai sensi del comma 1 dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni," sono sostituite dalle parole "l'autorizzazione di spesa è determinata" e le parole "di cui 340 migliaia di euro per le finalità del comma 2" sono soppresse.
2. L'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 14 è abrogato.
Disposizioni in favore dei soggetti affetti da disturbi dello spettro autistico
1. Al comma 8 dell'articolo 25 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni le parole "lo 0,2 per cento" sono sostituite dalle parole "lo 0,3 per cento".
2. All'attuazione del presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.
Atti di programmazione sanitaria
1. All'articolo 3 della legge regionale 14 aprile 2009, n. 5, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
"5 bis. Gli atti di programmazione di cui alla presente legge, di competenza dell'Assessore o della Giunta regionale, sono adottati previo parere della competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana.".
Sostegno alle attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine
1. Al fine di sostenere e implementare le attività di controllo, sorveglianza e monitoraggio del benessere e dello stato sanitario delle tartarughe marine, specie protetta, bioindicatori dello stato di salute del mare e del patrimonio indisponibile dello Stato, inserite nell'Allegato IV della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 e classificate come Endangered secondo l'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore dell'Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia per le attività del Centro di referenza nazionale per il benessere, monitoraggio e diagnostica delle malattie delle tartarughe marine (C.Re.Ta.M.) (Missione 9, Programma 6).
Contributo in favore del comune di Termini Imerese per le manifestazioni carnevalesche
1. Al comune di Termini Imerese, per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo pari a 100 migliaia di euro per il finanziamento delle manifestazioni carnevalesche da concludersi in ogni caso entro il mese di settembre 2023 (Missione 7, Programma 1).
Contributi per i sistemi di accumulo di energia prodotta da fonti rinnovabili
(integrato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 11/2023)
1. Al fine di promuovere l'uso razionale dell'energia e delle fonti rinnovabili nonché il contenimento dei consumi energetici, la Regione è autorizzata a concedere un contributo straordinario in favore delle persone fisiche residenti in Sicilia per l'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici nonché di sistemi di accumulo di energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici destinati esclusivamente alle utenze domestiche.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per l'energia e i servizi di pubblica utilità, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 1. (1)
3. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 17, Programma 1).
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.A. Energia e Servizi di Pubblica Utilità 24 ottobre 2023, n. 53.
Riserva naturale orientata Capo Gallo
1. Al fine di realizzare interventi di valorizzazione e fruizione della Riserva naturale orientata Capo Gallo, anche mediante l'elaborazione di un piano, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro (Missione 9, Programma 5).
Disposizioni finanziarie varie
(modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 8/2023, dall'art. 3, comma 2, e 14, comma 1, della L.R. 9/2023, dall'art. 20, comma 1, dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023, dall'art. 25, comma 7, della L.R. 1/2024 e dall'art. 57, comma 5, della L.R. 3/2024)
1. Al fine di favorire la costruzione, l'ammodernamento, la messa in sicurezza e la manutenzione ordinaria e straordinaria di parchi giochi inclusivi, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 180 migliaia di euro al comune di Siracusa (Missione 12, Programma 2).
2. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva con decreto un programma regionale unitario per la sperimentazione di progetti nelle scuole dell'infanzia e primarie che prevedono l'utilizzo sperimentale del gioco quale mezzo di prevenzione in materia di disturbi di apprendimento e del neurosviluppo.
3. Con il medesimo decreto di cui al comma 2 sono definiti i criteri e le modalità di accesso al finanziamento.
4. Per le finalità di cui al comma 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 270 migliaia di euro (Missione 12, Programma 1).
5. Al fine di far fronte ai danni che le alluvioni dell'ottobre 2021 hanno causato nell'area territoriale di competenza dell'I.R.S.A.P. del comune di Belpasso - Piano Tavola, dichiarato in stato d'emergenza ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 443 del 27 ottobre 2021, nonché al fine di sostenere i costi di interventi finalizzati al miglioramento del deflusso delle acque meteoriche sulle strade serventi l'area territoriale suddetta, anche attraverso la pulizia e il ripristino degli elementi del sistema di drenaggio urbano ivi insistenti, è erogato al comune di Belpasso, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 450 migliaia di euro (Missione 11, Programma 2).
6. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 350 migliaia di euro in favore del comune di Palermo per interventi di riqualificazione e rigenerazione del Centro polivalente sito in Largo Gibilmanna nel quartiere Borgonuovo (Missione 6, Programma 1).
7. Al fine di favorire e sostenere la pratica sportiva di persone con disabilità, per l'esercizio finanziario 2023, è assegnata in favore dell'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo la somma di 100 migliaia di euro, da destinare alle federazioni sportive paralimpiche (FSP/FSNP) e discipline sportive paralimpiche (DSP/DSAP) riconosciute dal Comitato italiano paralimpico (CIP), quale contributo per far fronte alle spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive (Missione 6, Programma 1). A tal fine il Comitato italiano paralimpico (CIP) provvede alla raccolta delle relative richieste di contributo. (1)
8. Il contributo di cui al comma 7 è destinato al rimborso delle spese di viaggio sostenute dai praticanti attività sportiva paralimpica per raggiungere le strutture di allenamento, fino a un limite massimo di 50 euro settimanali per ciascun soggetto.
9. E' erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 90 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione, la messa in sicurezza, il restauro e la fruizione della casa del Cavaliere Cammarata (Missione 5, Programma 1).
10. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 9 si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario 2023, della Missione 20, Programma 3, capitolo 212525.
11. E' erogata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 360 migliaia di euro al comune di Messina per la progettazione e la collocazione di barriere frangiflutti nella zona compresa tra Ponte Schiavo e Giampilieri (Missione 9, Programma 1).
12. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 450 migliaia di euro al comune di Ragusa per l'acquisizione al patrimonio comunale dell'immobile "Ex Standa" sito in via Roma, al fine di ampliare i locali e l'offerta turistica del Museo Archeologico Ibleo ivi adiacente (Missione 5, Programma 2).
13. In occasione dell'ottantesimo anniversario dell'operazione Husky, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro per lo svolgimento di iniziative ed eventi culturali commemorativi nei luoghi e nei territori che sono stati interessati dallo sbarco alleato del 9-10 luglio 1943 (Missione 5, Programma 2).
14. Il comma 73 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
"73. La Regione eroga un contributo di euro 300 per l'acquisto di una parrucca, quale presidio necessario al benessere della persona ammalata, in favore delle donne residenti in Sicilia, colpite della perdita dei capelli in conseguenza di trattamenti chemioterapici o affette da alopecia conseguente ad altre patologie. Con decreto dell'Assessore regionale per la salute sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Per facilitare l'erogazione del contributo è previsto il coinvolgimento e la collaborazione delle associazioni di donne e delle associazioni di volontariato presenti nel territorio regionale che promuovono l'assistenza e il sostegno dei malati oncologici o affetti da alopecia e, nell'ambito delle attività di informazione e sostegno alle donne, siano disponibili a svolgere gli adempimenti necessari per l'inoltro delle istanze. E' istituita la Banca dei capelli con la funzione di radicare la cultura della donazione.".
15. --------------------------- (comma abrogato) (2)
16. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario complessivo di 350 migliaia di euro in favore dei comuni di San Giovanni Gemini, Grotte, Mirabella Imbaccari, Casteltermini e Licata per l'acquisto di scuolabus, mezzi tecnici e mezzi di trasporto per disabili (Missione 18, Programma 1).
17. L'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 20 migliaia di euro all'associazione Afadi onlus con sede in Palermo per l'acquisto di un mezzo di trasporto per disabili (Missione 12, Programma 2).
18. L'amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla proroga dei contratti in essere del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e successive modificazioni, fino al 31 dicembre 2023.
19. La spesa derivante dall'applicazione del comma 18 è quantificata in 300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 11, Programma 1).
20. In occasione del cinquantesimo anniversario dell'apertura del Museo Renato Guttuso è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, in favore del comune di Bagheria un contributo straordinario di 135 migliaia di euro per l'organizzazione di eventi culturali in memoria del pittore bagherese e per interventi di manutenzione degli spazi espositivi del museo (Missione 5, Programma 2).
21. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro all'associazione Centro di promozione sociale Giovani Insieme di Barrafranca per la sistemazione dei locali utilizzati per le finalità sociali (Missione 12, Programma 7).
22. Per l'organizzazione, la promozione e la gestione del "Festival delle Filosofie" di Palermo è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 50 migliaia di euro in favore dell'associazione Lympha (Missione 5, Programma 2).
23. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, al comune di Militello in Val di Catania un contributo di 35 migliaia di euro per il Museo di San Nicolò e un contributo di 35 migliaia di euro per il Tesoro di Santa Maria della Stella (Missione 18, Programma 1).
24. Per la riqualificazione della pavimentazione del campo da tennis e del campo di calcio a 7 in erba sintetica degli impianti sportivi di viale Regina Margherita, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Militello in Val di Catania (Missione 6, Programma 1).
25. In attuazione dell'intesa sottoscritta tra il comune di San Fratello, la Regione e l'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano di San Fratello per l'istituzione del libro genealogico della razza sanfratellana, l'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 60 migliaia di euro all'Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Sanfratellano, al fine di favorire la tutela del patrimonio genetico della specie autoctona siciliana (Missione 16, Programma 1).
26. Per la realizzazione di iniziative finalizzate alla promozione della cultura della legalità in memoria di Giovanni Falcone è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro da destinare al comune di Capaci (Missione 12, Programma 4).
27. Per il sostegno all'attività di somministrazione di generi alimentari e di prima necessità in favore di enti ed organizzazioni direttamente impegnati nell'assistenza verso categorie sociali marginalizzate o verso altre forme di povertà estrema, svolta nel territorio, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al Banco delle opere di carità di Catania (Missione 12, Programma 4).
28. Al fine di incrementare il flusso turistico e di valorizzare la Festa e Palio dell'Ascensione, iscritta al registro delle eredità immateriali (REI) - Libro delle celebrazioni, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Floridia (Missione 7, Programma 1).
29. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 90 migliaia di euro al comune di Siracusa per la realizzazione di un campo sportivo nel quartiere di Mazzarona (Missione 6, Programma 1).
30. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 400 migliaia di euro al comune di Nizza di Sicilia per i lavori di manutenzione straordinaria e per il riattamento del depuratore consortile (Missione 9, Programma 4).
31. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo al comune di Santa Lucia del Mela di 65 migliaia di euro per lo svolgimento degli eventi di RespiArte (Missione 7, Programma 1).
32. Per l'esercizio finanziario 2023 è erogato un contributo di 70 migliaia di euro al comune di Gualtieri Sicaminò per il Festival interregionale dei fuochi pirotecnici da svolgersi il 26 e 27 agosto 2023 (Missione 7, Programma 1).
33. Ai fini del rimborso dei costi afferenti al rilascio del permesso di costruire di cui agli articoli 5 e 8 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, sostenuti per la realizzazione di dehors dagli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, è istituito un apposito fondo con una dotazione di 450 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 8, Programma 1).
34. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, di concerto con l'Assessore regionale per le attività produttive, sono stabilite le modalità per l'erogazione dei rimborsi di cui al comma 33. Il rimborso è stabilito nella misura massima del 70 per cento dei costi sostenuti fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
35. Al fine di concorrere alle spese sostenute dai comuni per la rimozione della cenere vulcanica prodotta dagli eventi parossistici del vulcano Etna negli anni 2021 e 2022 è assegnata, per l'esercizio finanziario 2023, la somma di 500 migliaia di euro ai comuni interessati dai suddetti eventi parossistici a valere sulla Missione 11, Programma 2, capitolo 117316.
36. Al fine di adeguare il corrispettivo euro/km del trasporto pubblico locale del comune di Messina a quello riconosciuto alle altre Città metropolitane della Regione, nel rispetto del chilometraggio assentito con il DDG n. 1058/Servizio 1 del 29 novembre 2004 ed al netto dei tagli nel tempo intervenuti, per il triennio 2023-2025 i corrispettivi destinati al medesimo comune ai sensi dell'articolo 27, comma 6 e seguenti, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 19 e successive modificazioni, sono integrati, rispetto a quanto liquidato per l'anno 2022, dell'importo di 2.000 migliaia di euro, IVA compresa a valere sulla Missione 10, Programma 2, capitolo 476521.
37. Il comma 3 bis dell'articolo 28 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"3 bis. A decorrere dall'1 gennaio 2023 si applica la definizione agevolata dei debiti risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo dall'1 gennaio 2000 al 30 giugno 2022 prevista dai commi da 231 a 252 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successive modificazioni.".
38. Le maggiori entrate di cui al titolo 1, tipologia 101, capitolo 1218, per effetto delle disposizioni di cui al comma 37 sono valutate in 19.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025.
39. Per fronteggiare situazioni straordinarie di indigenza di cui alla legge regionale 13 luglio 2021, n. 16 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 10.000 migliaia di euro (Missione 12, Programma 4). (3)
40. All'articolo 2 della legge regionale n. 16/2021, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
"7 bis. E' istituito un fondo, con una dotazione per l'anno 2023 di 1.700 migliaia di euro, per far fronte ad interventi straordinari relativi all'acquisto di medicinali del paziente, non forniti dal Servizio sanitario nazionale, spese di vitto, alloggio e trasporto in favore del paziente e/o di un familiare che versano in condizione di particolare disagio socio-economico (Missione 12, Programma 4).
7 ter. Al fondo possono accedere i pazienti affetti da patologie gravissime, oncologiche, genetiche e malattie rare, che non ricevono altri contributi o sussidi da enti pubblici.
7 quater. Con decreto dell'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro sono determinati i criteri e le modalità di erogazione e di rendicontazione per il riconoscimento del beneficio.".
41. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 610 del medesimo articolo, la spesa di euro 2.684.180,00, di cui euro 1.073.081,00 relativi all'annualità 2022 ed euro 1.611.099,00 relativi all'annualità 2023, e, a decorrere dall'esercizio finanziario 2024, la spesa di euro 1.611.099,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Missione 20, Programma 3).
42. Gli importi di cui al comma 41, in applicazione del comma 609 dell'articolo 1 della legge n. 234/2021, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, per il triennio 2022-2024.
43. Le somme di cui al comma 41 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.
44. Ai fini dell'applicazione al personale dipendente dell'amministrazione regionale delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, ai sensi del comma 332 del medesimo articolo 1, la spesa di euro 4.594.457,00, comprensiva degli oneri contributivi e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo n. 446/1997 (Missione 20, Programma 3).
45. L'importo di cui al comma 44, in applicazione del comma 331 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, concorre a costituire l'importo complessivo massimo da destinare al rinnovo dei contratti del personale dipendente dell'amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo n. 165/2001, per il triennio 2022-2024.
46. Le somme di cui al comma 44 sono accantonate in un apposito fondo del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro (Missione 20, Programma 3, capitolo N.I.) e con decreto del Ragioniere generale della Regione, su proposta del Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale e del Comando del Corpo forestale della Regione, sono operate le necessarie variazioni di bilancio per l'iscrizione delle predette somme a valere su specifiche missioni, programmi e capitoli appartenenti alle amministrazioni interessate.
47. La quota per l'anno 2023 dell'autorizzazione di spesa per le finalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni è rideterminata nell'importo di 59.000 migliaia di euro (Missione 1, Programma 11, capitolo 511603).
48. Al fine di dare attuazione all" accordo di ristrutturazione delle proprie esposizioni debitorie, già omologato con decreto del Tribunale di Catania, ed al conseguente ripristino dell'equilibrio economico e finanziario dell'ente, l'Assessore regionale per l'economia è autorizzato ad erogare, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 600 migliaia di euro in favore della società MAAS Mercati Agroalimentari Sicilia (Missione 1, Programma 3).
49. Al fine di incrementare i flussi turistici nella Regione, è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 70 migliaia di euro al comune di San Pier Niceto per l'organizzazione della XXVI edizione dell'infiorata del Corpus Domini che si svolge nel mese di giugno (Missione 7, Programma 1).
50. Al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 le parole "in programma nei mesi di settembre e ottobre 2022" sono soppresse.
51. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 13 della legge regionale n. 16/2022 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 90 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1, capitolo 473331).
52. Per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo e intrattenimento turistico denominato Artemusicultura nel comune di Partanna è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 135 migliaia di euro (Missione 7, Programma 1).
53. Al fine di sostenere la competitività delle produzioni agricole ed agroalimentari di qualità siciliane, anche in considerazione dello svantaggio competitivo connesso alla condizione di insularità, la Regione sostiene con contributi in conto capitale la creazione di piattaforme di e-commerce "business-to-consumer" e "business-to-business" promosse da reti di imprese, distretti del cibo o partenariati promossi da enti pubblici e privati. (4)
54. Con decreto dell'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, sentita la competente Commissione legislativa permanente dell'Assemblea regionale siciliana, sono determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 53. (5)
55. Gli interventi di cui al comma 53 sono attuati in conformità ed entro i limiti previsti dal Regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione del 13 dicembre 2023.
56. Per le finalità di cui al comma 53 è autorizzata la spesa, per l'esercizio finanziario 2023, di 450 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).
57. All'articolo 5 della legge regionale 19 novembre 2021, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "La Giunta regionale, con apposita delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della" sono sostituite dalle parole "Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, sentita la";
b) al comma 2 le parole "La Giunta regionale, con la delibera di cui al comma 1," sono sostituite dalle parole "Il decreto di cui al comma 1".
58. Per le finalità di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 27/2021 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia euro (Missione 4, Programma 6).
59. Per il triennio 2023-2025 sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica tutti i veicoli di proprietà delle associazioni di volontariato iscritte nel registro generale regionale delle organizzazioni di volontariato istituito ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 22 e successive modificazioni e delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 31 agosto 1998, n. 14, nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile, utilizzati ad uso esclusivo per le finalità di assistenza sociale, sanitaria, soccorso e protezione civile. Con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale delle finanze e del credito, di concerto con il dirigente generale del dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda di esenzione di cui al presente comma.
60. Le disposizioni di cui al comma 59 trovano applicazione, con riferimento alle minori entrate stimate per gli esercizi finanziari 2023, 2024 e 2025, nel limite massimo di 3.500 migliaia di euro annui (Titolo 1, tipologia 101 - capitolo 1218).
61. E' istituito un Fondo regionale per lo sport finalizzato a promuovere la pratica sportiva per i ragazzi dai 6 ai 16 anni attraverso l'erogazione di appositi voucher da utilizzare per la partecipazione alle attività sportive o ai corsi organizzati da società o associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni sportive, discipline associate, enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP.
62. Le modalità di attuazione, la determinazione dei destinatari sulla base delle fasce reddituali e la quantificazione del beneficio economico di cui al comma 61 sono determinate con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. (6)
63. L'ammontare del Fondo di cui al comma 61 è determinato in 1.300 migliaia di euro per l'esercizio finanziario 2023 (Missione 6, Programma 1).
64. Al fine di perseguire gli obiettivi di tutela del patrimonio culturale, sociale, scientifico e lo sviluppo dell'attività in materia di istruzione e formazione anche terziaria nel territorio regionale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo straordinario di 90 migliaia di euro alla Fondazione per gli studi, la ricerca e la solidarietà "Evangelii Gaudium", con sede in Palermo, per garantire il funzionamento e il perseguimento delle attività istituzionali (Missione 4, Programma 6).
65. All'articolo 5 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è abrogato;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. In favore dei familiari, residenti in Sicilia, dei cittadini di cui al comma 1, è concesso un contributo una tantum di 90 migliaia di euro per nucleo familiare.";
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 180 migliaia di euro (Missione 1, Programma 2, capitolo 105716).";
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. I benefici previsti dal presente articolo sono estesi anche a coloro i quali sono stati insigniti della Medaglia d'oro al valore civile della Regione siciliana antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge. Non beneficiano del contributo di cui al comma 4 coloro che ne abbiano già beneficiato in precedenza.";
e) i commi 7 e 8 sono abrogati.
66. L'Assessorato regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica è autorizzato a concedere contributi per iniziative di carattere sociale, economico e culturale svolte dagli enti locali nel territorio regionale, anche in collaborazione con associazioni, comitati legalmente riconosciuti, fondazioni nonché altri enti di diritto privato senza scopo di lucro, finalizzate a valorizzare le tradizioni locali, a rafforzare la coesione sociale e lo sviluppo dell'economia locale. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 1.300 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1). (7)
67. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere contributi per iniziative finalizzate alla tutela e valorizzazione dell'ambiente. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 18, Programma 1).
68. Il Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali è autorizzato a pagare i debiti della "Missione di Speranza e Carità" nei confronti del gruppo Enel per forniture di energia elettrica presso i siti di Palermo della Missione medesima, nella misura massima di euro 300.550,19 secondo quanto previsto dall'accordo stipulato dalla Regione con l'Enel in data 12 gennaio 2023.
69. Per le finalità del comma 68 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di euro 300.550,19 (Missione 12, Programma 4).
70. Per la tutela e la promozione della tradizione culturale della minoranza linguistica arbëreshë in Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro (Missione 5, Programma 2).
71. In considerazione del comma 35 dell'articolo 13 della legge regionale 25 maggio 2022, n. 13, ai fini del prosieguo dell'iter di accreditamento secondo la norma UNI EN ISO 20387:2020, del potenziamento dello stoccaggio di agenti patogeni responsabili di zoonosi e di materiale biologico proveniente dai centri di referenza nazionale, della tutela della biodiversità attraverso la conservazione del germoplasma di specie protette e della fornitura di materiale biologico a scopo di ricerca e come centro regionale di stoccaggio di risorse biologiche, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 14, Programma 3, capitolo 417359).
72. Al fine di avviare il procedimento di imposizione del vincolo storico-artistico culturale e di ristrutturazione del sito "Antico Fossato Punico" e dell'area adiacente, situato nel territorio di Marsala, l'Assessorato regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2023, a concedere un contributo di 270 migliaia di euro in favore del Parco archeologico Lilibeo-Marsala (Missione 5, Programma 1).
73. Al fine di favorire lo sviluppo economico-turistico del territorio, l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo complessivo di 575 migliaia di euro da ripartire quanto a 200 migliaia di euro in favore del comune di Rosolini, quanto a 150 migliaia di euro in favore del comune di Noto, quanto a 100 migliaia di euro in favore del comune di Pachino, quanto a 75 migliaia di euro in favore del comune di Sortino e quanto a 50 migliaia in favore del comune di Augusta (Missione 7, Programma 1).
74. Al fine di favorire lo sviluppo economico, turistico e culturale del territorio l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo è autorizzato a concedere un contributo di 500 migliaia di euro da ripartire in parti uguali in favore dei comuni di Petrosino, Misiliscemi, Santa Ninfa, Campobello di Mazara, Calatafimi Segesta e Monreale per il sostegno ad iniziative turistiche (Missione 7, Programma 1).
75. Per far fronte ai danni causati dagli ultimi incendi boschivi nel comune di Piazza Armerina è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 200 migliaia di euro a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla Missione 9, Programma 5, capitolo 150527.
76. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 270 migliaia di euro al comune di Campofranco per i lavori di pavimentazione del secondo tratto della via Vittorio Emanuele, per il completamento del progetto di riqualificazione urbana, nel medesimo comune (Missione 8, Programma 1).
77. Per l'esercizio finanziario 2023 è autorizzata la spesa di 900 migliaia di euro in favore dei comuni per le spese relative all'istituzione del servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere siciliane, previsto dalla legge regionale 1 settembre 1998, n. 17 (Missione 18, Programma 1). (8)
78. ------------------ (comma abrogato) (9)
79. ------------------ (comma abrogato) (9)
80. ------------------ (comma abrogato) (9)
81. Al fine di dare piena attuazione al programma di spesa riconducibile alla graduatoria approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 5803 del 6 dicembre 2019, il Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana è autorizzato a sostenere, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 2.400 migliaia di euro per assicurare la copertura ai 35 progetti relativi alla ristrutturazione dei teatri rimasti privi della necessaria provvista finanziaria (Missione 5, Programma 2).
82. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 10 migliaia di euro per l'associazione Con. vi.vi l'Autismo APS, con sede in Palermo, per la realizzazione di progetti volti al miglioramento dell'autonomia personale dei soggetti con sindrome dello spettro autistico, al fine di migliorare la loro qualità di vita e quella loro delle famiglie (Missione 12, Programma 2).
83. Per l'esercizio finanziario 2023, è erogato un contributo di 50 migliaia di euro alla C.I.F.-Casa dell'Amicizia ODV con sede a Ravanusa (Missione 12, Programma 2).
84. Per la realizzazione degli interventi socioeducativi ed assistenziali in favore di persone affette da disabilità e/o con condizione patologiche che ne limitano l'autonomia personale è erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 25 migliaia di euro all'APS Cuore colorato di Palermo (Missione 12, Programma 2).
85. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, all'associazione Padre Massimiliano Maria Kolbe onlus e alla comunità San Martino di Tours O.D.V. un contributo di 30 migliaia di euro per attività di volontariato (Missione 12, Programma 4).
86. Per le spese di gestione e riparazione degli automezzi e delle attrezzature del Dipartimento regionale della Protezione Civile è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 400 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).
87. Per il sostegno alle attività di protezione civile delle organizzazioni iscritte nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della Regione siciliana mediante la concessione di rimborsi spese e contributi per premi assicurativi, buoni pasto e carburante, adempimenti sanitari, DPI, attrezzature e mezzi, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 900 migliaia di euro (Missione 11, Programma 1).
88. E' erogato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 300 migliaia di euro alla Fondazione Internazionale Biodiversità del Mediterraneo con sede in Palermo, presso l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sicilia, al fine di supportare le attività previste dallo statuto della stessa fondazione, con particolare riguardo alla promozione della transizione ecologica (Missione 16, Programma 1).
89. Al fine di sostenere lo sviluppo dell'agricoltura siciliana e valorizzare le produzioni tipiche regionali, mediante l'utilizzo di tecnologie scientifiche che sviluppino modelli compatibili con il mantenimento degli equilibri ambientali e della salute pubblica, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro in favore del consorzio di ricerca sul rischio biologico in agricoltura (Missione 16, Programma 1).
90. Per le spese di promozione e propaganda per una più diffusa conoscenza dei valori ecologici, naturalistici e culturali dei boschi, ivi comprese quelle per conferenze e convegni, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro (Missione 16, Programma 1).
91. All'articolo 14 della legge regionale n. 13/2022 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14 le parole "per l'esercizio finanziario 2022" sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2023";
b) al comma 16 le parole "entro un anno dalla concessione dell'anticipazione di cui al comma 15" sono sostituite dalle parole "nell'esercizio finanziario 2024".
Per l'approvazione dell'Avviso per la richiesta e l'erogazione dei contributi di cui al comma annotato, si rimanda al Decr. Dir. Turismo Sport e Spettacolo 13 febbraio 2024, n. 105.
Per l'approvazione del piano di riparto dei citati contributi, si rimanda al Decr. Dir. Turismo Sport e Spettacolo 19 dicembre 2024, n. 4624.
Comma abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023.
In ordine ai criteri per l'attribuzione dei benefici finanziari a sostegno degli interventi previsti dal comma annotato, si rimanda ai DD.PP. 4 ottobre 2023, n. 641 e 4 ottobre 2023, n. 642.
Per le modalità attuative della misura di cui al comma annotato, si rimanda al D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 21 novembre 2023, n. 51.
In attuazione del comma annotato si rimanda al D.A. Agricoltura, Sviluppo Rurale e Pesca Mediterranea 8 novembre 2023, n. 47.
In attuazione del comma annotato si rimanda ai DD.AA. Turismo Sport e Spettacolo 11 maggio 2023, n. 740, 1 agosto 2023, n. 1761, 12 febbraio 2024, n. 96 e 17 aprile 2024, n. 460.
In ordine all'assegnazione del contributo di cui al comma annotato, si rimanda alla C.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 14 marzo 2023, n. 25616 e e al Decr. Dir. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 4 aprile 2023, n. 68.
In ordine all'assegnazione del contributo regionale destinato ai Comuni siciliani per l'istituzione del servizio di vigilanza per le spiagge libere siciliane, per l'anno 2023, si rimanda alla C.A. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 14 giugno 2023, n. 54800 e al Decr. Dir. Autonomie Locali e Funzione Pubblica 4 aprile 2024, n. 52.
Comma abrogato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 8/2023.
Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali
1. L'articolo 1 della legge regionale 17 febbraio 1987, n. 8 è sostituito dal seguente:
"Art. 1. Indennità di residenza a favore dei farmacisti rurali - 1. L'Assessore regionale per la salute provvede ad erogare, con decorrenza dall'1 gennaio 2023, ai titolari, direttori responsabili e gestori provvisori di farmacie rurali di cui all'articolo 1 della legge 8 marzo 1968, n. 221 e successive modificazioni, l'indennità di residenza nella misura annua lorda di seguito indicata:
a) euro 50.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente fino a 400 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 90.000,00;
b) euro 30.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 401 e fino a 600 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 110.000,00;
c) euro 20.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 601 e fino a 800 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 130.000,00;
d) euro 10.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 801 e fino a 1.000 abitanti, e con un fatturato a carico del Servizio sanitario non superiore a euro 150.000,00;
e) euro 6.000,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 1.001 e fino a 2.000 abitanti;
f) euro 3.500,00 per le farmacie ubicate in località con popolazione residente da 2.001 e fino a 3.000 abitanti.
2. Qualora le farmacie di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), presentino un fatturato a carico del servizio sanitario superiore a quello previsto per le medesime lettere, alle stesse è erogata l'indennità di residenza prevista per la fascia immediatamente successiva.
3. Ai fini della determinazione dell'indennità di residenza di cui al presente articolo si tiene conto della popolazione del comune, località o agglomerato rurale in cui è ubicata la farmacia, prescindendo dalla popolazione della sede farmaceutica prevista dalla pianta organica.
4. A far data dall'1 gennaio 2023 l'indennità di residenza di cui al presente articolo viene rivalutata annualmente in base al tasso d'inflazione ufficiale relativo all'anno precedente.
5. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 migliaia di euro annui, si provvede a valere sul Fondo sanitario regionale.".
Tasse sulle concessioni governative regionali (1)
1. All'articolo 6 della legge regionale 24 agosto 1993, n. 24 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 quater è aggiunto il seguente:
"1 quinquies. A decorrere dall'1 gennaio 2024 non si applicano le voci di cui ai numeri d'ordine 6, 19, 36, 37, 38 e 45 della tariffa allegata al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 e successive modificazioni.";
b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
"6. A decorrere dall'1 gennaio 2024, i pagamenti delle tasse sulle concessioni regionali, delle sanzioni e degli interessi, sono effettuati esclusivamente secondo le modalità previste dall'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni.";
c) il comma 7 è abrogato a decorrere dall'1 gennaio 2024.
Si rimanda alla C.A. Economia 9 novembre 2023, n. 2, esplicativa dell'articolo annotato.
Modifica all'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16
1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, le parole "per l'esercizio finanziario 2024" sono sostituite dalle parole "per ciascuno degli esercizi finanziari 2024 e 2025".
Personale precario dell'Autodromo di Pergusa
1. All'articolo 9 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 36 e successive modificazioni, dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente:
"1 ter. Le spese per la stabilizzazione del personale precario dell'Autodromo di Pergusa, di cui al comma 1 bis, pari a 170 migliaia di euro, gravano, per l'esercizio finanziario 2023, sulle disponibilità del fondo di cui al comma 21 dell'articolo 3 della legge regionale n. 27/2016 e successive modificazioni (Missione 20, Programma 3, capitolo 215754).".
Destinazione dei proventi spettanti ai comuni derivanti dalle concessioni per la produzione e coltivazione di idrocarburi
(modificato dall'art. 21, comma 2, della L.R. 1/2024 e integrato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 7/2024)
1. I limiti generali di utilizzo dei proventi spettanti ai comuni individuati dal comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 e successive modificazioni si applicano a decorrere dall'1 gennaio 2027. Sino a tale data, i comuni nei cui territori ricade il giacimento destinato alla produzione e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e di gas diversi dagli idrocarburi, possono destinare, in armonia con le finalità e secondo le modalità previste dalla legge, le risorse loro assicurate dai proventi delle relative concessioni anche per le spese di investimenti afferenti ad interventi di protezione sanitaria, di miglioramento delle condizioni ambientali e di decoro urbano e per il potenziamento ed il miglioramento delle infrastrutture del territorio e delle relative progettazioni.
Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8
(modificato dall'art. 7, comma 1, della L.R. 9/2023)
1. Al comma 4 bis dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modificazioni le parole "urgenti e indifferibili delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI, per le quali sia stato debitamente documentato da parte del Commissario liquidatore il rischio di un grave e imminente pregiudizio" sono sostituite dalle parole "documentate necessarie per il funzionamento delle gestioni liquidatorie dei consorzi ASI" e alla fine del comma sono aggiunte le parole "Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 500 migliaia di euro nell'esercizio finanziario 2023.".
Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 e all'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6
1. All'articolo 11, comma 4, della legge regionale 24 novembre 2011, n. 25 le parole "10.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "9.934.049,36 euro" e le parole "4.500 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.434.049,36 euro" (Missione 16, Programma 1, capitolo 542987).
2. All'articolo 17, comma 6, lettera b), della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6 e successive modificazioni le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "4.303.994,27 euro" (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).
3. All'articolo 17, comma 6, lettera b bis), della legge regionale n. 6/2009 e successive modificazioni, le parole "6.000 migliaia di euro" sono sostituite dalle parole "5.949.588,96 euro" (Missione 16, Programma 3, capitolo 545603).
Contributo in favore del Consorzio Giampietro Ballatore
1. Al comma 2 dell'articolo 65 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 le parole "per gli esercizi finanziari 2022 e 2023, la spesa di 60 migliaia di euro annui a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314." sono sostituite dalle parole "per l'esercizio finanziario 2022 la spesa di 60 migliaia di euro e per gli anni 2023, 2024 e 2025 la spesa di 90 migliaia di euro annui, a valere sulla Missione 16, Programma 1, capitolo 147314.".
Abrogazione di norma in materia di incompatibilità dei soggetti titolari di incarichi attribuiti dal Governo regionale
1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22 e successive modificazioni è abrogato.
Modifiche di norme in materia di concessioni demaniali marittime (1)
1. All'articolo 1 della legge regionale 21 luglio 2021, n. 17, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge regionale 3 agosto 2021, n. 22, le parole "31 agosto 2021" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023" e al comma 4 dell'articolo 4 della legge regionale 13 dicembre 2022, n. 18 le parole "28 febbraio 2023" sono sostituite dalle parole "30 aprile 2023".
La Corte Costituzionale con sentenza n. 109 del 16 aprile 2024 - 26 giugno 2024, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo annotato.
Modifiche alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 in materia di utilizzo del demanio marittimo
1. Alla legge regionale 29 novembre 2005, n. 15 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera f ter) è aggiunta la seguente:
"f quater) aree attrezzate per la fruizione sociale del mare per persone con disabilità e minori;";
b) all'articolo 4, alla fine del comma 1, sono aggiunte le parole "I piani prevedono altresì aree dedicate alla fruizione sociale, gestite da enti pubblici o enti ed organismi senza finalità lucrative, che assicurino l'accesso a persone con disabilità e minori con prevalenza dell'utilizzo a scopi sociali ed educativi su quelli associativi o lucrativi."
Modifica all'articolo 24 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 14 in materia di opere realizzabili nei parchi
(abrogato dall'art. 15, comma 14, della L.R. 9/2023)
Modifica all'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 in materia di costi di istruttoria VIA VAS
1. All'articolo 91 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, dopo le parole "amministrazioni regionali" sono aggiunte le parole ", dei comuni relativamente ai Piani di utilizzo del demanio marittimo".
Interventi di riqualificazione urbana e miglioramento dei servizi pubblici nei comuni e negli enti di culto
1. E' costituito un fondo di 2.000 migliaia di euro presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità, relativo alle spese di finanziamento di opere connesse alla riqualificazione urbana nonché per la promozione di interventi di recupero finalizzati al miglioramento della qualità della vita e dei servizi pubblici e urbani nei comuni e negli enti di culto della Regione.
2. Con decreto dell'Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati criteri e modalità per l'utilizzo del fondo di cui al comma 1.
Procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione
1. L'Assessore regionale per la salute, d'intesa con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale e con le Università interessate, predispone gli atti necessari per attivare le procedure per la costituzione del quarto Policlinico universitario della Regione.
Centri di produzione e centri di rilevante interesse regionali
1. Per l'esercizio finanziario 2023 è destinata la somma di 150 migliaia di euro in favore degli organismi di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16 da ripartire proporzionalmente in base ai contributi ottenuti dall'ultimo riparto disponibile del Fondo Unico dello Spettacolo (FUS) (Missione 5, Programma 2, capitolo 473758).
Abrogazione di norma in materia di centri di assistenza tecnica cooperativi
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 114 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 è abrogata.
Contributo all'Associazione per l'Arte di Alcamo (1)
1. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19 e successive modificazioni è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 150 migliaia di euro da destinare all'Associazione per l'Arte di Alcamo (Missione 5, Programma 2).
Ai sensi dell'art. 121, comma 1, della L.R. 3/2024, il contributo per l'esercizio finanziario 2023 deve intendersi quale contributo straordinario e può essere rendicontato entro il 30 giugno 2024.
Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 in materia di randagismo
1. Alla legge regionale 3 agosto 2022, n. 15 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 10, dopo le parole "presente legge" sono aggiunte le parole "fermo restando l'onorario spettante ai medici veterinari liberi professionisti autorizzati dalle AASSPP alle operazioni di identificazione e registrazione";
b) all'articolo 12, il comma 5 è soppresso;
c) all'articolo 34, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano laddove un fatto sia già previsto come reato o come illecito amministrativo dalla normativa nazionale.".
Contributo in favore del comune di Casteltermini per iniziative turistiche e culturali
1. Per la realizzazione di iniziative di promozione turistica e culturale correlate alla "Festa di Santa Croce", quale evento religioso e culturale riconosciuto con l'iscrizione nel registro delle eredità immateriali della Sicilia, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 50 migliaia di euro a titolo di contributo al comune di Casteltermini (Missione 5, Programma 2).
Modifiche all'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20
1. Al comma 1 dell'articolo 24 bis della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni le parole "di cui ai Titoli I e II," sono sostituite dalle parole "di cui al Titolo II".
Istituzione del Centro di restauro del legno bagnato
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17 in materia di progetti terapeutici individualizzati
1. All'articolo 24 della legge regionale 16 ottobre 2019, n. 17, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
"1 bis. La riserva dello 0,2 per cento di cui al presente articolo non può essere destinata a finalità diverse e le eventuali risorse non utilizzate devono essere trasferite con la medesima imputazione nel bilancio dell'esercizio finanziario successivo.
1 ter. L'utilizzo delle somme di cui al presente articolo costituisce elemento di valutazione dell'operato dei direttori generali.".
Abrogazione di norma in materia di nomine governative
1. L'articolo 2 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 15 è abrogato.
Norme in materia di personale delle fondazioni lirico-sinfoniche
(sostituito dall'art. 22, comma 35, della L.R. 25/2023)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto legge 28 giugno 2019, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 e successive modificazioni, trovano integrale applicazione agli enti di cui all'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modificazioni vigilati dalla Regione siciliana e agli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 e successive modificazioni presenti in Sicilia. Tali enti completano le procedure previste dal citato comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n. 59/2019 entro la data del 31 dicembre 2024.
Contributo al comune di Zafferana Etnea per la manifestazione "Teatri Riflessi"
1. Al fine di valorizzare e sostenere lo sviluppo delle compagnie teatrali professionistiche e giovanili, è assegnato, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 100 migliaia di euro al comune di Zafferana Etnea per la realizzazione della manifestazione "Teatri Riflessi" (Missione 5, Programma 2).
Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 26 novembre 2021, n. 30 in materia di ripiano del disavanzo
1. Per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 841 e 842, alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, per gli esercizi finanziari 2023 e successivi, cessano di avere vigore le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 6 novembre 2021, n. 30 (N.d.R. recte: legge regionale 26 novembre 2021, n. 30).
Modifiche alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 in materia di revisore unico dei parchi archeologici
1. Alla legge regionale 3 novembre 2000, n. 20 e successive modificazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 dell'articolo 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis) il revisore unico.";
b) dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
"Art. 23 bis.
Revisore unico
1. Il revisore legale di cui all'articolo 21 è nominato con decreto dell'Assessore regionale per i beni culturali e l'identità siciliana per la durata di tre anni ed è scelto fra i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e successive modificazioni.".
Modifica all'articolo 36 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Misure per lo svolgimento di cariche elettive e incarichi istituzionali da parte di cittadini disabili
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Sentieri escursionistici Rocche del Crasto
1. Al fine di realizzare interventi di manutenzione, valorizzazione, ripristino e fruizione dei sentieri escursionistici delle Rocche del Crasto, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2023, la spesa di 40 migliaia di euro (Missione 9, Programma 1).
Contributo per il Marsala Kite Fest
1. L'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 2023, un contributo di 40 migliaia di euro per finanziare il programma di manifestazioni di grande richiamo turistico denominato "Marsala Kite Fest", organizzato dalla "SSD Sicily Kite Park", con sede in Marsala, inserito all'interno dei campionati italiano ed europeo.
Interventi della legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020
1. Gli interventi già previsti dalla legislazione regionale a valere sulle risorse extraregionali 2014-2020, di fonte europea e statale, non ancora attuati, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle risorse extraregionali della programmazione 2021-2027 o delle riprogrammazioni delle risorse extraregionali 2014-2020, in coerenza con le finalità di ogni singolo programma.
Contributo in favore del convento della Basilica di San Francesco d'Assisi di Palermo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la riqualificazione del campo sportivo di Mussomeli
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi di ristrutturazione delle caserme dei carabinieri nei comuni montani siciliani
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per opere pubbliche di bonifica ad opera dei consorzi di bonifica
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Polizzi Generosa per il ripristino di aree colpite da frane
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi nelle aree del comprensorio del Mela
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore dei comuni per i "Teatri di pietra"
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributi ai comuni per impianti di gas metano
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Palermo per la riqualificazione urbana dell'area confiscata ex Edilpomice
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Impianto Sportivo Polifunzionale "Nelson Mandela" e parcheggio Sant'Ambrogio
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per le imprese soggette alle applicazioni di misure di prevenzione patrimoniale
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Capaci
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Floridia
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la ristrutturazione dei centri storici dei comuni siciliani
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Vittoria per il mercato ortofrutticolo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per il teatro comunale di Ribera
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Acquisto casa natale di Salvatore Quasimodo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Recupero del palazzetto dello sport "Baden Powell" di Modica
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore dei comuni del libero Consorzio comunale di Siracusa situati in aree di crisi ambientale
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per promuovere la sicurezza nelle aree rurali
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore delle giovani coppie per la ristrutturazione della prima casa
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Provvedimenti in favore della zootecnia
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Giarre per la ristrutturazione del Palazzetto dello sport
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Paternò per la progettazione e la riqualificazione del Palazzetto dello Sport
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Borse di studio mediche e di area sanitaria
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo alle Università siciliane per borse di studio per scuole di specializzazione in area medica
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Convenzione tra la Regione e l'Istituto Oasi Maria SS. Di Troina Onlus
(integrato dall'art. 58, comma 1, della L.R. 3/2024)
1. Al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività dell'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico e ospedale classificato specializzato Oasi Maria SS. di Troina Onlus, l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro stipula entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una convenzione che regoli i rapporti con l'istituto per il triennio 2023-2025, con particolare riferimento alle funzioni assistenziali erogate dallo stesso, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, che prevede, tra le predette funzioni, anche la forte integrazione fra assistenza ospedaliera e territoriale, sanitaria e sociale, per patologie croniche di lunga durata o recidivanti.
2. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati nell'importo massimo annuo di 5.000 migliaia di euro per il triennio 2023-2025, si provvede a valere e nei limiti delle risorse disponibili dell'assegnazione statale in favore della Regione a valere sul Fondo nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2, capitolo 183357).
2-bis. All'Istituto Oasi Maria Ss. Di Troina Onlus sono riconosciute, ai sensi dell'articolo 2041 del codice civile, le prestazioni ed i servizi resi e rendicontati in assenza di formale contratto per l'anno 2019, rapportando l'indebito arricchimento ad un valore percentuale dell'80 per cento delle stesse prestazioni rese nell'anno precedente o parimenti in quello successivo. Il riconoscimento pari a 3.000 migliaia di euro graverà sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, suddivise per le annualità 2020, 2021 e 2022. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato a stipulare apposita convenzione.
2-ter. Per fronteggiare gli aumenti del costo del personale in relazione alle attività svolte ed in corso e al fine di consentire la prosecuzione delle attività medesime, in relazione alle somme assegnate e rendicontate per l'anno 2020 dall'IRCCS-OC Associazione Oasi Maria Ss. di Troina, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 12 maggio 2020, n. 9, che prevede oneri pari a 5.000 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari del triennio 2020/2022, quanto a 4.000 migliaia di euro, a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze, e quanto a 1.000 migliaia di euro a valere sulle risorse della Missione 7, Programma 1, capitolo 472514, "Fondo Regionale", il dipartimento regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali è autorizzato ad erogare alla medesima Associazione Oasi un'anticipazione nel limite delle somme a valere sulle risorse del Fondo Nazionale per le non autosufficienze (Missione 12, Programma 2).
2-quater. L'anticipazione di cui al comma 2 ter è restituita entro il 31 dicembre 2024 con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme di cui al comma 2 (Titolo 5, Tipologia 200).
2-quinquies. L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro è autorizzato, su richiesta dell'Istituto Oasi Maria Ss. di Troina Onlus, a concedere, di anno in anno, un'anticipazione nel limite delle somme relative all'annualità in corso di rendicontazione al Ministero, che dovrà essere restituita con versamento in entrata nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento per l'importo pari alle corrispondenti somme anticipate.
Contributo in favore dell'Istituto Figlie di Maria Ausiliatrice sito nel comune di Cesarò
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Istituzione presso l'IRFIS della Sezione specializzata per il sostegno finanziario agli enti e alle imprese esposte agli aumenti dei costi energetici
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per l'adeguamento della pista dell'elisoccorso di Vallelunga Pratameno
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Utilizzo delle risorse dei fondi Jessica e Jeremie e del Fondo centrale di garanzia
1. Il comma 3 dell'articolo 21 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 8 è sostituito dal seguente:
"3. Il Fondo di cui al comma 2 è destinato, per le risorse provenienti dallo strumento Jessica Sicilia, al finanziamento di progetti di sviluppo urbano e, per le risorse provenienti dallo strumento Jeremie FESR e FSE e dal fondo Centrale di garanzia, all'erogazione di misure per promuovere e sostenere l'imprenditorialità giovanile e femminile, con i correlati oneri di gestione, secondo le vigenti disposizioni statali e regionali compatibili con la legislazione comunitaria in materia.".
Interventi in favore della Fondazione "Carnevale di Acireale" e del comune di Sciacca per la manifestazione del Carnevale
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la ristrutturazione della Chiesa San Giuseppe del comune di Marsala
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per collegamenti stradali e opere di urbanizzazione nel comune di Melilli
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per lavori di consolidamento stradale e rifacimento della pavimentazione stradale nel comune di Melilli
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la riqualificazione e l'adeguamento del campo sportivo nel comune di Scordia
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel comune di Palermo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per la sede stradale di via Evangelista Di Blasi nel comune di Palermo
1. L'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare in favore del Genio civile di Palermo la somma di 250 migliaia per la sistemazione e l'adeguamento della sede stradale di via Evangelista Di Blasi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020.
Contributo in favore del comune di Brolo per la realizzazione di una chiesa
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Vittoria per il porto di Scoglitti
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Ragusa per impianti sportivi
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Restauro Chiesa San Giovanni Battista di Misilmeri
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Contributo in favore del comune di Biancavilla per infrastrutture sociali
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Belpasso per il completamento e la messa in esercizio del serbatoio Giulio Cesare
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Caltagirone per la messa in sicurezza del palazzetto dello sport
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Riposto per la ristrutturazione di un campo sportivo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Regalbuto per la riqualificazione urbana
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Regalbuto per la riqualificazione urbana
1. Al fine di consentire la riqualificazione di piazza della Repubblica e di via Gianfilippo Ingrassia, l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità è autorizzato a destinare la somma di 800 migliaia di euro al comune di Regalbuto.
2. Ai relativi oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.
Interventi in favore della Città metropolitana di Catania per la ristrutturazione di un ostello nel comune di Piedimonte Etneo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Gravina di Catania per la realizzazione di un parcheggio
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi infrastrutturali, sociali e culturali
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Finanziamento per completare la realizzazione delle opere pubbliche previste nei "contratti di quartiere II"
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore del comune di Palermo per la realizzazione di una piscina comunale nel quartiere Borgo Nuovo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi in favore dei comuni colpiti da eventi alluvionali nell'anno 2021
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Interventi per i porti di Selinunte e San Vito di Mazara del Vallo
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Procedure per l'attuazione degli interventi a valere su risorse extra-regionali
(abrogato dall'art. 28, comma 4, della L.R. 25/2023)
Fondi speciali e tabelle
1. Gli importi da iscrivere nei Fondi speciali di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, destinati ad interventi di spese correnti, restano determinati per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 nelle misure indicate nella tabella "A".
2. Ai sensi del della lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10 e successive modificazioni, gli stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione è demandata alla legge di stabilità sono determinati nell'allegata tabella "G".
Rifinanziamento autorizzazioni di spesa
1. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte A della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati.
2. Gli interventi individuati nell'allegato 1 - Parte B della presente legge sono determinati, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, negli importi dallo stesso indicati. (1)
3. Le autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella 1 della presente legge sono rideterminate per gli importi indicati nella medesima. (2)
Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 3, comma 1, lett. a), della L.R. 11/2023.
Per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma annotato, si rimanda all'art. 3, comma 1, lett. b), della L.R. 11/2023.
Effetti della manovra e copertura finanziaria
1. Gli effetti della manovra finanziaria della presente legge e la relativa copertura sono indicati nel prospetto allegato.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, a decorrere dall'1 gennaio 2023.
Entrata in vigore
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo, 22 febbraio 2023.
SCHIFANI
Assessore regionale per l'economia FALCONE