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N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 6 aprile 2021, n. 35

SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.S. 9 aprile 2021, n. 15

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per i comuni di Acquaviva Platani, Alessandria della Rocca, Barcellona Pozzo di Gotto, Calascibetta, Cattolica Eraclea, Marianopoli - istituzione della zona rossa. Proroga delle ordinanze del Presidente della Regione siciliana per i comuni di Acate, Centuripe e Regalbuto. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020n. 26 del 2 luglio 2020n. 27 del 14 luglio 2020n. 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020n. 32 del 12 agosto 2020n. 33 del 22 agosto 2020n. 34 del 10 settembre 2020n. 35 del 19 settembre 2020n. 36 del 27 settembre 2020n. 37 del 2 ottobre 2020n. 38 del 4 ottobre 2020n. 39 del 7 ottobre 2020n. 40 del 10 ottobre 2020n. 41 del 12 ottobre 2020n. 42 del 15 ottobre 2020n. 43 del 15 ottobre 2020n. 44 del 16 ottobre 2020n. 45 del 16 ottobre 2020n. 46 del 16 ottobre 2020n. 47 del 18 ottobre 2020n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020n. 50 del 22 ottobre 2020n. 51 del 24 ottobre 2020n. 52 del 25 ottobre 2020n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020 [N.d.R. recte: n. 54 dell'1 novembre 2020], n. 55 del 7 novembre 2020n. 56 del 9 novembre 2020n. 57 del 10 novembre 2020n. 58 del 14 novembre 2020n. 59 del 15 novembre 2020n. 60 del 17 novembre 2020n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020n. 63 del 28 novembre 2020n. 64 del 10 dicembre 2020n. 65 del 21 dicembre 2020n. 1 del 3 gennaio 2021n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020 [N.d.R. recte: 6 e 7 del 9 gennaio 2021], n. 8 dell'11 gennaio 2021n. 9 del 12 gennaio 2021n. 10 del 16 gennaio 2021n. 11 del 30 gennaio 2021n. 12 del 3 febbraio 2021n. 13 del 12 febbraio 2021n. 14 del 18 febbraio 2021n. 15 del 23 febbraio 2021n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021n. 18 del 4 marzo 2021n. 19 del 4 marzo 202120 del 10 marzo 202121 del 15 marzo 202122 del 16 marzo 202123 del 17 marzo 202124 del 23 marzo 2021n. 25 del 24 marzo 2021n. 26 del 26 marzo 2021n. 27 del 29 marzo 2021n. 28 del 30 marzo 2021n. 29 del 31 marzo 2021n. 30 dell'1 aprile 2021n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021 e nn. 33 e 34 del 6 aprile 2021, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge dell'1 aprile 2021, n. 44 secondo cui, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021;

Visto in particolare l'articolo 1 comma 5 del decreto legge 44/2021 secondo cui: "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni ... possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive ...: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazioni di varianti di SARS-COV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattie gravi";

Visto inoltre, l'articolo 2 del citato decreto legge 44/2021 riguardante "disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", secondo cui, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale è assicurato in presenza "lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni ... La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie ...";

Vista la richiesta del 6 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Acate e la relazione prot. n. 11703 del 5 aprile 2021 dell'Asp di Ragusa;

Vista la nota prot. n. 2124 del 5 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Acquaviva Platani con allegata relazione dell'Asp di Caltanissetta prot. n. 12929 del 4 aprile 2021;

Vista la relazione a firma congiunta del Sindaco del Comune di Alessandria della Rocca e dell'Asp di Agrigento prot. n. 61352 del 6 aprile 2021;

Vista la nota del Sindaco del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto del 4 aprile 2021, nonché le relazioni prot. n. 126U del 4 aprile 2021 del Commissario ad acta per l'emergenza Covid-19 per l'Area metropolitana di Messina e del 4 aprile 2021 del Direttore ff. dell'Asp di Messina;

Vista la lettera del 6 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Calascibetta e la successiva relazione 28158 del 6 aprile 2021 dell'Asp di Enna;

Vista la relazione a firma congiunta del Sindaco del Comune di Cattolica Eraclea e dell'Asp di Agrigento prot. n. 61333 del 6 aprile 2021;

Vista la comunicazione del 6 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Centuripe e la relazione prot. n. 28160 del 6 aprile 2021 dell'Asp di Enna;

Vista la relazione prot. n. 12969 del 5 aprile 2021 dell'Asp di Caltanissetta ed il verbale del C.O.C. per l'emergenza Covid-19 con le dichiarazioni del Direttore Sanitario dell'Asp in merito alla diffusione di varianti Covid in pazienti in età scolare e la necessità di prolungare la DAD;

Vista la lettera prot. n. 2152 del 5 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Marianopoli con allegata nota prot. 12967 del 5 aprile 2021 dell'Asp di Caltanissetta;

Vista la lettera prot. n. 7444 del 6 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Regalbuto e la relazione prot. n. 28159 del 6 aprile 2021 dell'Asp di Enna, nonché, rispetto alla richiesta di chiusura di tutte le attività scolastiche, l'ulteriore nota del Sindaco del Comune di Regalbuto del 6 aprile 2021 e la successiva comunicazione email della Direzione sanitaria dell'Asp di Enna di pari data;

Vista la relazione prot. n. 186 del 6 aprile 2021 dell'Asp di Siracusa in merito alla applicazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legge 44/2021, nonché la successiva comunicazione email del 6 aprile 2021 del Sindaco del Comune di Solarino;

Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";

Ordina:

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

Art. 1

Ulteriori disposizioni urgenti per i Comuni di Acquaviva Platani, Alessandria della Rocca, Barcellona Pozzo di Gotto, Calascibetta, Cattolica Eraclea, Marianopoli - istituzione della zona rossa -

1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nei territori dei Comuni di Acquaviva Platani, Alessandria della Rocca, Barcellona Pozzo di Gotto, Calascibetta, Cattolica Eraclea, Marianopoli, dall'8 aprile 2021 fino al 22 aprile 2021 compreso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

Art. 2

Proroga della zona rossa per i Comuni di Acate, Centuripe e Regalbuto

1. Per il Comune di Acate è prorogata, fino al 14 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni di cui all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 25 del 24 marzo 2021. Per le attività scolastiche e didattiche si applica l'articolo 2 della Ordinanza del Presidente della Regione n. 33 del 6 aprile 2021.

2. Per il Comune di Centuripe è prorogata, fino al 14 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni di cui all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 26 del 26 marzo 2021. Per le attività scolastiche e didattiche si applica l'articolo 2 della Ordinanza del Presidente della Regione n. 33 del 6 aprile 2021.

3. Per il Comune di Regalbuto è prorogata, fino al 14 aprile 2021, l'efficacia delle disposizioni di cui all'Ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione n. 22 del 16 marzo 2021, già prorogata con Ordinanza n. 28 del 30 marzo 2021.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

Art. 3

Ulteriori disposizioni per le attività scolastiche dei Comuni di Caltanissetta, Regalbuto e Solarino

1. Considerate le relazioni delle competenti Autorità sanitarie, con riferimento ai Comuni di Caltanissetta, Regalbuto e Solarino, dal 7 aprile 2021 fino al 17 aprile 2021 compreso, sono sospese tutte le attività didattiche e scolastiche, di ogni ordine e grado, e le relative attività didattiche si svolgono esclusivamente in modalità a distanza.

2. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.

N.d.R. Ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ord. Pres. 7 aprile 2021, n. 36, l'efficacia delle disposizioni di cui alla presente ordinanza cessa di produrre ogni effetto per il territorio comunale di Marianopoli dall'8 aprile 2021.

Art. 4

Disposizioni finali

1. La presente Ordinanza, anche con valore di notifica individuale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 6 aprile 2021.

MUSUMECI