
ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 9 aprile 2021, n. 38
SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 16 aprile 2021, n. 16
Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019 per la Città metropolitana di Palermo. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.
Testo con annotazioni alla data 12 maggio 2021
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Visto l'art. 32 della Costituzione;
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020 ed al 31 gennaio 2021 e, da ultimo, al 30 aprile 2021;
Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;
Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;
Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";
Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;
Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;
Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020, n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020, n. 5 del 13 marzo 2020, n. 6 del 19 marzo 2020, n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 8, 9 e 10 del 23 marzo 2020, n. 11 del 25 marzo 2020, n. 12 del 29 marzo 2020, n. 13 dell'1 aprile 2020, n. 14 del 3 aprile 2020, n. 15 dell'8 aprile 2020, n. 16 dell'11 aprile 2020, n. 17 del 18 aprile 2020, n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020, n. 21 del 17 maggio 2020, n. 22 del 2 giugno 2020, n. 23 del 3 giugno 2020, n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020, n. 26 del 2 luglio 2020, n. 27 del 14 luglio 2020, n. 28 del 14 luglio 2020, n. 29 del 30 luglio 2020, n. 30 del 31 luglio 2020, n. 31 del 9 agosto 2020, n. 32 del 12 agosto 2020, n. 33 del 22 agosto 2020, n. 34 del 10 settembre 2020, n. 35 del 19 settembre 2020, n. 36 del 27 settembre 2020, n. 37 del 2 ottobre 2020, n. 38 del 4 ottobre 2020, n. 39 del 7 ottobre 2020, n. 40 del 10 ottobre 2020, n. 41 del 12 ottobre 2020, n. 42 del 15 ottobre 2020, n. 43 del 15 ottobre 2020, n. 44 del 16 ottobre 2020, n. 45 del 16 ottobre 2020, n. 46 del 16 ottobre 2020, n. 47 del 18 ottobre 2020, n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020, n. 50 del 22 ottobre 2020, n. 51 del 24 ottobre 2020, n. 52 del 25 ottobre 2020, n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020 [N.d.R. recte: n. 54 dell'1 novembre 2020], n. 55 del 7 novembre 2020, n. 56 del 9 novembre 2020, n. 57 del 10 novembre 2020, n. 58 del 14 novembre 2020, n. 59 del 15 novembre 2020, n. 60 del 17 novembre 2020, n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020, n. 63 del 28 novembre 2020, n. 64 del 10 dicembre 2020, n. 65 del 21 dicembre 2020, n. 1 del 3 gennaio 2021, n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021, n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020 [N.d.R. recte: 6 e 7 del 9 gennaio 2021], n. 8 dell'11 gennaio 2021, n. 9 del 12 gennaio 2021, n. 10 del 16 gennaio 2021, n. 11 del 30 gennaio 2021, n. 12 del 3 febbraio 2021, n. 13 del 12 febbraio 2021, n. 14 del 18 febbraio 2021, n. 15 del 23 febbraio 2021, n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021, n. 18 del 4 marzo 2021, n. 19 del 4 marzo 2021, 20 del 10 marzo 2021, 21 del 15 marzo 2021, 22 del 16 marzo 2021, 23 del 17 marzo 2021, 24 del 23 marzo 2021, n. 25 del 24 marzo 2021, n. 26 del 26 marzo 2021, n. 27 del 29 marzo 2021, n. 28 del 30 marzo 2021, n. 29 del 31 marzo 2021, n. 30 dell'1 aprile 2021, n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 33, 34 e 35 del 6 aprile 2021, n. 36 del 7 aprile 2021 e n. 37 del 9 aprile 2021 adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;
Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);
Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";
Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";
Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;
Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe che venisse posta in isolamento dalle autorità sanitarie;
Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;
Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;
Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;
Visto il decreto legge dell'1 aprile 2021, n. 44 secondo cui, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, si applicano le misure di cui al provvedimento adottato in data 2 marzo 2021;
Visto in particolare l'articolo 1 comma 5 del decreto legge 44/2021 secondo cui: "dal 7 aprile al 30 aprile 2021, i Presidenti delle regioni ... possono disporre l'applicazione delle misure stabilite per la zona rossa, nonché ulteriori, motivate, misure più restrittive ...: a) nelle province in cui l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi è superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti; b) nelle aree in cui la circolazioni di varianti di SARS-COV-2 determina alto rischio di diffusività o induce malattie gravi";
Visto inoltre, l'articolo 2 del citato decreto legge 44/2021 riguardante "disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado", secondo cui, dal 7 aprile al 30 aprile 2021, sull'intero territorio nazionale è assicurato in presenza "lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado. La disposizione di cui al primo periodo non può essere derogata da provvedimenti dei Presidenti delle regioni ... La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-COV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati sentite le competenti autorità sanitarie ...";
Vista la circolare prot. n. 1147 del 6 aprile 2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della Formazione professionale, in merito alla applicazione dell'articolo 2 del decreto legge 44/2021 per la chiusura delle attività scolastiche in caso di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio nella popolazione scolastica, dispone che "rimane comunque salva la facoltà dei sigg. Sindaci, laddove siano documentate condizioni di eccezionale diffusione del virus e di elevato rischio per la salute pubblica, la possibilità del ricorso alla didattica a distanza per le scuole di ogni ordine e grado, previo acquisito e motivato parere delle competenti Autorità sanitarie";
Vista la nota prot. n. 14556 del 7 aprile 2021 del Dipartimento regionale per le Attività sanitarie e Osservatorio epidemiologico - Servizio 9 Sorveglianza ed epidemiologia valutativa, con allegate le relazioni sull'andamento epidemiologico Covid-19 e sulla diffusione delle varianti;
Vista la nota prot. n. 15286 dell'8 aprile 2021 del Dipartimento regionale ASOE secondo cui, premesso che negli ultimi sette giorni la incidenza cumulativa dei nuovi casi per 100.000 abitanti nella Regione Siciliana è pari a 143,99 e, invece, nella Città metropolitana di Palermo è di 238,1, "si significa che il dato della città Metropolitana di Palermo, pur non raggiungendo il limite previsto dall'art. 1 c. 5 di cui al DL in oggetto appare in rapido avvicinamento alla stessa e che inoltre sussistono le condizioni di cui al comma 5 lettera b) relativa alla diffusione delle varianti, che potrebbe contribuire all'incremento dei casi";
Vista la ulteriore nota prot. n. 15860 del 9 aprile 2021 del Dipartimento regionale ASOE secondo, per la Città metropolitana di Palermo, con il dato aggiornato alla data del 9 aprile 2021 (ore 9.53) l'incidenza settimanale dei contagi è pari a 246,61 ogni 100.000 abitanti;
Vista l'ordinanza cautelare del T.A.R. Campania, pubblicata il 18 marzo 2020, che ritiene legittima l'ordinanza n. 15/2020 del Governatore della Regione Campania, con cui è stata disposta, in modo più restrittivo rispetto alle misure adottate dal Governo nazionale, la limitazione della libertà di circolazione, avendo il Collegio accordato "prevalenza alle misure approntate per la tutela della salute pubblica";
Sentito l'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale;
Ordina:
Istituzione della zona rossa per la Città metropolitana di Palermo
1. In aggiunta alle vigenti misure contenitive del contagio, nel territorio della Città metropolitana di Palermo, dall'11 aprile 2021 fino al 22 aprile 2021 compreso, si applicano le disposizioni di cui al decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, nonché al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 e sue modificazioni e/o integrazioni per la c.d. zona rossa. (1)
2. Per i Comuni della Città metropolitana di Palermo rimangono in vigore, ove esistenti, le misure maggiormente restrittive già adottate dai Sindaci ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 44/2021 ed alla successiva circolare prot. n. 1147 del 6 aprile 2021 dell'Assessore regionale dell'Istruzione e della formazione professionale.
Per la proroga della c.d. zona rossa, per alcuni comuni della Città metropolitana di Palermo, si rimanda all'art. 2, comma 1, dell'Ord. Pres. 28 aprile 2021, n. 49, all'art. 1, comma 1, dell'Ord. Pres. 5 maggio 2021, n. 52 e all'art. 2, comma 1, dell'Ord. Pres. 12 maggio 2021, n. 55.
Disposizioni finali
1. La presente Ordinanza, anche con valore di notifica individuale, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.
3. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
Palermo, 9 aprile 2021.
MUSUMECI