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ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE 18 gennaio 2022, n. 5

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 1 G.U.R.S. 21 gennaio 2022, n. 3

Ulteriori misure per l'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto l'art. 32 della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale" e, in particolare, l'art. 32 che dispone "il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni", nonché "nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale";

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, successivamente prorogato al 15 ottobre 2020, al 31 gennaio 2021, al 30 aprile 2021, al 31 dicembre 2021 e, da ultimo, al 31 marzo 2022;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630/2020 che individua nel Presidente della Regione Siciliana il soggetto attuatore delle misure emergenziali connesse allo stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei Ministri e, pertanto, ritenuta la presente ordinanza altresì nell'ambito dell'esercizio dei poteri delegati dall'autorità del Governo centrale, oltre che delle specifiche competenze statutarie connesse alla tutela dei diritti soggettivi alla popolazione ivi sottesi;

Visto l'articolo 3, comma 6-bis e l'articolo 4 del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2020, del 25 febbraio 2020, dell'1 marzo 2020, del 4 marzo 2020, dell'8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell'11 marzo 2020, del 22 marzo 2020, dell'1 aprile 2020, del 10 aprile 2020, del 26 aprile 2020, del 17 maggio 2020, dell'11 giugno 2020, del 14 luglio 2020, del 7 agosto 2020, del 7 settembre 2020 del 18 ottobre 2020 e del 3 novembre 2020;

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con legge n. 35/2020 ed il successivo decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge n. 74/2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 1, preso atto dell'aggravarsi della situazione a livello nazionale e regionale, prevede che "allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 le misure di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020 sono estese all'intero territorio nazionale";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19", sull'intero territorio nazionale, nonché l'ulteriore decreto del 22 marzo 2020 con cui, ribadendo lo stato di emergenza ed il carattere particolarmente diffuso dell'epidemia, con l'incremento di casi sul territorio nazionale, è stato disposto il "divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute";

Visto il decreto del Ministro della Salute del 30 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri relativi alle attività di monitoraggio del rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020;

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito con legge 14 luglio 2020, n. 74;

Viste le Ordinanze contingibili e urgenti n. 1 del 25 febbraio 2020n. 2 del 26 febbraio 2020, nn. 3 e 4 dell'8 marzo 2020n. 5 del 13 marzo 2020n. 6 del 19 marzo 2020n. 7 del 20 marzo 2020, nn. 89 e 10 del 23 marzo 2020n. 11 del 25 marzo 2020n. 12 del 29 marzo 2020n. 13 dell'1 aprile 2020n. 14 del 3 aprile 2020n. 15 dell'8 aprile 2020n. 16 dell'11 aprile 2020n. 17 del 18 aprile 2020n. 18 del 30 aprile 2020 e nn. 19 e 20 dell'1 maggio 2020n. 21 del 17 maggio 2020n. 22 del 2 giugno 2020n. 23 del 3 giugno 2020n. 24 del 6 giugno 2020 n. 25 del 13 giugno 2020n. 26 del 2 luglio 2020n. 27 del 14 luglio 2020n. 28 del 14 luglio 2020n. 29 del 30 luglio 2020n. 30 del 31 luglio 2020n. 31 del 9 agosto 2020n. 32 del 12 agosto 2020n. 33 del 22 agosto 2020n. 34 del 10 settembre 2020n. 35 del 19 settembre 2020n. 36 del 27 settembre 2020n. 37 del 2 ottobre 2020n. 38 del 4 ottobre 2020n. 39 del 7 ottobre 2020n. 40 del 10 ottobre 2020n. 41 del 12 ottobre 2020n. 42 del 15 ottobre 2020n. 43 del 15 ottobre 2020n. 44 del 16 ottobre 2020n. 45 del 16 ottobre 2020n. 46 del 16 ottobre 2020n. 47 del 18 ottobre 2020n. 48 del 19 ottobre 2020 e n. 49 del 20 ottobre 2020n. 50 del 22 ottobre 2020n. 51 del 24 ottobre 2020n. 52 del 25 ottobre 2020n. 53 del 30 ottobre 2020, n. 54 del 2 novembre 2020 [N.d.R. recte: n. 54 dell'1 novembre 2020], n. 55 del 7 novembre 2020n. 56 del 9 novembre 2020n. 57 del 10 novembre 2020n. 58 del 14 novembre 2020n. 59 del 15 novembre 2020n. 60 del 17 novembre 2020n. 61 e n. 62 del 19 novembre 2020n. 63 del 28 novembre 2020n. 64 del 10 dicembre 2020n. 65 del 21 dicembre 2020n. 1 del 3 gennaio 2021n. 2 del 4 gennaio 2021, nn. 3 e 4 del 5 gennaio 2021n. 5 dell'8 gennaio 2021 e nn. 6 e 7 del 9 gennaio 2020 [N.d.R. recte: 6 e 7 del 9 gennaio 2021], n. 8 dell'11 gennaio 2021n. 9 del 12 gennaio 2021n. 10 del 16 gennaio 2021n. 11 del 30 gennaio 2021n. 12 del 3 febbraio 2021n. 13 del 12 febbraio 2021n. 14 del 18 febbraio 2021n. 15 del 23 febbraio 2021n. 16 del 28 febbraio 2021, n. 17 del 4 marzo 2021n. 18 del 4 marzo 2021n. 19 del 4 marzo 202120 del 10 marzo 202121 del 15 marzo 202122 del 16 marzo 202123 del 17 marzo 202124 del 23 marzo 2021n. 25 del 24 marzo 2021n. 26 del 26 marzo 2021n. 27 del 29 marzo 2021n. 28 del 30 marzo 2021n. 29 del 31 marzo 2021n. 30 dell'1 aprile 2021n. 31 del 2 aprile 2021, n. 32 del 3 aprile 2021, nn. 3334 e 35 del 6 aprile 2021n. 36 del 7 aprile 2021, nn. 37 e 38 del 9 aprile 2021n. 39 del 12 aprile 2021n. 40 del 13 aprile 2021n. 41 del 14 aprile 2021n. 42 del 15 aprile 2021n. 43 del 16 aprile 2021n. 44 del 17 aprile 2021n. 45 del 19 aprile 2021n. 46 del 22 aprile 2021n. 47 del 26 aprile 2021n. 48 del 27 aprile 2021n. 49 del 28 aprile 2021n. 50 del 30 aprile 2021n. 51 del 3 maggio 2021n. 52 del 5 maggio 2021n. 53 dell'8 maggio 2021n. 54 del 10 maggio 2021n. 55 del 12 maggio 2021n. 56 del 13 maggio 2021n. 57 del 14 maggio 2021n. 58 del 18 maggio 2021n. 59 del 20 maggio 2021n. 60 del 21 maggio 2021n. 61 del 25 maggio 2021n. 62 del 26 maggio 2021, nn. 63 e 64 del 27 maggio 2021n. 65 del 31 maggio 2021n. 66 dell'1 giugno 2021n. 67 del 9 giugno 2021n. 68 del 10 giugno 2021n. 69 del 13 giugno 2021, n. 70 del 18 giugno 2021 [N.d.R. recte: n. 70 del 17 giugno 2021], n. 71 del 21 giugno 2021n. 72 del 24 giugno 2021n. 73 del 30 giugno 2021n. 74 dell'1 luglio 2021n. 75 del 7 luglio 2021n. 76 del 12 luglio 2021n. 77 del 14 luglio 2021n. 78 del 16 luglio 2021n. 79 del 20 luglio 2021n. 80 del 21 luglio 2021n. 81 del 23 luglio 2021n. 82 del 24 luglio 2021n. 83 del 28 luglio 2021n. 84 del 13 agosto 2021n. 85 del 22 agosto 2021n. 86 del 26 agosto 2021n. 87 del 31 agosto 2021n. 88 del 2 settembre 2021n. 89 del 6 settembre 2021n. 90 del 9 settembre 2021n. 91 del 14 settembre 2021n. 92 del 21 settembre 2021n. 93 del 28 settembre 2021n. 94 del 6 ottobre 2021n. 95 dell'8 ottobre 2021n. 96 del 29 ottobre 2021n. 97 dell'11 novembre 2021n. 98 del 12 novembre 2021n. 99 del 18 novembre 2021n. 100 del 26 novembre 2021n. 101 dell'1 dicembre 2021n. 102 del 10 dicembre 2021n. 103 del 16 dicembre 2021n. 104 del 22 dicembre 2021n. 105 del 24 dicembre 2021n. 106 del 27 dicembre 2021, n. 107 del 29 dicembre 2021, n. 108 del 5 gennaio 2022, n. 1 del 7 gennaio 2022, n. 2 del 12 gennaio 2022n. 3 del 13 gennaio 2022 e n. 4 del 14 gennaio 2022, adottate dal Presidente della Regione Siciliana ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica, recanti misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Viste le Circolari dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana e le Circolari del Soggetto attuatore ex OCDPC n. 630/2020 (con particolare riferimento alla n. 1 del 10 gennaio 2021);

Visto l'art. 1, co. 14 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, come convertito, e il successivo decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 luglio 2020 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 agosto 2020, pubblicato in G.U. n. 198 dell'8 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7 settembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato in G.U. n. 222 del 7 settembre 2020;

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta Covid, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", pubblicato in G.U. n. 48 del 7 ottobre 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 253 del 13 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 258 del 18 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, pubblicato in G.U. n. 265 del 25 ottobre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2020, pubblicato in G.U. n. 275 del 4 novembre 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35 [N.d.R. recte: legge 22 maggio 2020, n. 35], recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

Vista la Circolare n. 24 del 26 ottobre 2020 del Preposto al Soggetto Attuatore ex OCDPC n. 630/2020 - Dirigente Generale del D.R.P.C., recante "Chiarimenti in ordine al coordinamento delle norme dettate dal DPCM del 24 ottobre 2020 con le disposizioni di cui all'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 51 del 24 ottobre 2020";

Visto il decreto legge 2 dicembre 2020, n. 158;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2020;

Vista la Circolare dell'Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia, del 10 novembre 2020, secondo cui le scuole devono attivare tempestivamente gli interventi di didattica digitale integrata quando sia necessario sospendere le attività scolastiche in presenza a causa di condizioni epidemiologiche contingenti, ciò a valere sia per il singolo alunno in quarantena sia per l'intera classe posta in isolamento;

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172 ed il successivo decreto legge del 14 gennaio 2021, n. 2;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 gennaio 2021;

Visto il decreto legge 23 febbraio 2021, n. 15;

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021 relativo a "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato in G.U. n. 52 del 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge dell'1 aprile 2021 n. 44;

Visto il decreto legge del 22 aprile 2021 n. 52 in merito alla adozione di misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica in aggiunta ed a parziale modificazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 2 marzo 2021;

Visto il decreto legge del 18 maggio 2021 n. 65;

Vista le ordinanze del Ministro della Salute del 14 maggio 2021 e del 18 giugno 2021;

Visto il decreto legge del 23 luglio 2021 n. 105 e, in modo specifico, gli articoli 2 e 4, comma 1, let. a;

Visto il parere del CTS regionale del 4 agosto 2021;

Vista l'ordinanza del Ministro della Salute del 27 agosto 2021;

Vista la nota prot. n. 39721 del 22 settembre 2021 del Dipartimento regionale ASOE con riferimento ai criteri di riferimento per la proposta di interventi di mitigazione e contenimento della pandemia SARS COV 2 a livello territoriale, ad integrazione delle direttive precedenti di pari oggetto;

Visto il decreto legge del 6 agosto 2021, n. 111;

Visto il decreto legge del 26 novembre 2021, n. 172 e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, let. c, non ancora convertito in legge, che ha soppresso le parole "ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina ...";

Visto il decreto legge del 24 dicembre 2021, n. 221;

Visto il decreto legge del 30 dicembre 2021, n. 229 e, in modo specifico, le disposizioni in materia di trasporto;

Vista l'Ordinanza del 9 gennaio 2022, pubblicata in G.U., Serie Generale, n. 6 del 10 gennaio 2022, con la quale il Ministro della Salute ha disposto, a decorrere dal 10 gennaio 2022 e fino al 10 febbraio 2022, "l'accesso e l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti da e per le isole di cui all'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni, ovvero da e per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e di frequenza, per gli studenti di età pari o superiore ai dodici anni, dei corsi di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado per documentati motivi di salute e di frequenza", anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi Covid-19 di cui all'art. 9, comma 2, lett. c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni;

Viste le richieste formulate dal Presidente della Regione Siciliana al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 gennaio 2022 e 7 gennaio 2022 e, da ultimo, al Ministro della Salute in data 17 gennaio 2022 in ordine alla necessità di garantire la continuità territoriale tra la Regione Siciliana e il resto dello Stato italiano, prevedendo "misure preventive e di controllo sanitario non penalizzanti rispetto a quelle vigenti nelle altre Regioni italiane";

Ritenuta la specifica situazione geografica dello Stretto di Messina, caratterizzata dalla peculiare disponibilità dei mezzi di collegamento marittimi tra la Regione e il resto del Paese, nonché per le Isole minori siciliane;

Vista la decisione del Tribunale civile di Reggio Calabria del 14 gennaio 2022 secondo cui l'articolo 9 quater del decreto-legge 229/2021 deve essere disapplicato nella parte in cui prevede il divieto di imbarco sulle navi-traghetto ai cittadini privi della certificazione verde ivi specificatamente indicata ove ricorrano specifiche esigenze quali il rientro presso la propria abitazione;

Ritenuto di dovere interpretare la riferita normativa secondo quanto deciso dalla recente giurisprudenza, ossia consentire, come già previsto dal decreto-legge 229/2021 nella sua precedente formulazione, l'utilizzo ai cittadini dei mezzi di trasporto pubblico anche se muniti di certificazione verde di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 9 citato decreto-legge;

Ritenuto pertanto necessario e urgente adottare misure transitorie di carattere eccezionale al fine di consentire la continuità territoriale, garantendo comunque misure di monitoraggio e prevenzione del contagio attraverso la esibizione all'imbarco della certificazione verde, nonché il rispetto delle linee guida nazionali e lo specifico uso costante della mascherina FFP2 durante tutto il periodo di permanenza a bordo dei mezzi di trasporto marittimo;

Ordina:

Art. 1

Ulteriori disposizioni per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e per le Isole minori della Sicilia

1. A decorrere dalle ore 14 del 18 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, al fine di garantire e salvaguardare la continuità territoriale, l'accesso e l'utilizzo dei mezzi marittimi di trasporto pubblico per l'attraversamento dello Stretto di Messina nonché per i collegamenti da e per le Isole minori siciliane, è consentito anche ai soggetti muniti della certificazione verde di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive modificazioni.

2. Ai soggetti di cui al comma 1 che si avvalgono delle navi aperte per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina a bordo di autovetture o di altro mezzo di trasporto è fatto divieto di abbandonare il mezzo medesimo per tutto il tempo della traversata. Se si tratta invece di pedoni, gli stessi sono obbligati a permanere negli spazi comuni aperti delle imbarcazioni, restando al contrario inibito l'accesso ai locali chiusi. In ogni caso, è fatto obbligo per tutti i passeggeri di mantenere indossata, per tutto il periodo di permanenza a bordo dei suddetti mezzi di trasporto marittimo, una mascherina FFP2.

3. Resta fermo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 9-quater del citato decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.

Art. 2

Disposizioni finali

1. L'articolo 2 dell'Ordinanza n. 1 del 7 gennaio 2022 è abrogato a decorrere dal 19 gennaio 2022, per l'effetto applicandosi integralmente nel territorio regionale le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 111/2021, come convertito in legge n. 133/2021.

2. La presente Ordinanza è pubblicata, anche con valore di notifica individuale, nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito internet istituzionale della Regione Siciliana. Per gli adempimenti di legge, inoltre, viene trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro della Salute, ai Prefetti, ai Comuni.

3. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dalla legge.

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Palermo, 18 gennaio 2022.

MUSUMECI